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Sentenza 31 agosto 2025
Sentenza 31 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 31/08/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Nel procedimento semplificato di cognizione N. R.G. 3881/23
promosso da
- nato in Brasile, a [...] - ES, nella data di Parte_1
31/03/1997, titolare della carta d'identità numero , e iscritta nel CPF (codice NumeroDiC_1
fiscale brasiliano) , residente in [...]
Luiz Fernandes Reis, 465, 804-A, CAP 29.101-120;
- nato a [...] - ES, nella data di 16/12/1990, titolare della Parte_2 carta d'identità numero , e iscritto nel CPF (codice fiscale brasiliano) , Nume_2 NumeroDi_3
residente a [...], n° 20, CAP 29105150;
- , nata a [...]écia-ES, nata il [...], Parte_3 titolare della carta d'identità n° , iscritta nel CPF sotto il n° NumeroDiCartaI_4 P.IVA_2
residente e domiciliata in Regno Unito, Londra, 45, Graeme Road, Enl 3UU, Enfield Town;
- nato a [...] - ES, nella data di 15/10/2000, Parte_4
titolare della carta d'identità numero , e iscritto nel CPF (codice fiscale brasiliano) Numero_5
, residente a [...], CAP 29.105-150; P.IVA_3
- nata a [...] - ES, nella data di 30/04/1977, Parte_5
titolare della carta d'identità numero . e iscritta nel CPF (codice fiscale NumeroDiC_6
brasiliano) residente in Brasile a Praia da Costa, Vila Velha - ES, Via José P.IVA_4 Penna Medina, 501, Ed. Atenas, appartamento 501, CAP 29.101-320, da sè e nella qualità di responsabile genitoriale del figlio minorenne:
- nato in Brasile, a [...]-ES, nella data di 16/07/2017, Controparte_1
iscritto nel CPF (codice fiscale brasiliano) , il minore in questo strumento P.IVA_5 rappresentata anche dal padre: nato a [...]-ES, Parte_6
nella data di 09/06/1976, titolare della carta d'identità , iscritto nel CPF NumeroDiC_7
(codice fiscale brasiliano) ; C.F._1
- nato a [...] - ES, nella data di 13/04/1966, titolare Parte_7
della carta d'identità numero , e iscritto nel CPF (codice fiscale brasiliano) NumeroDiCa_8
, residente a Praia da Costa, Vila Velha-ES, in Via Lui Fernandes Reis, 465, P.IVA_6
804-A, CAP 29.101-120, da sè e nella qualità di responsabile genitoriale del figlio minorenne:
- nella data di 14/02/2007, a Vitória-ES, titolare CP_2 Parte_1
della carta d'identità numero , iscritto nel CPF (codice fiscale brasiliano) NumeroDiC_9
, il minore in questo strumento rappresentato anche dalla madre: P.IVA_7 [...]
nata a [...] nella data di 24/09/1971, titolare della carta Parte_8
d'identità numero , iscritta nel CPF (codice fiscale brasiliano) , Numer_10 C.F._2 residente nello stesso indirizzo sopra;
Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Isabel De Lima CF: C.F._3
Ricorrenti
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Trieste
Resistente
con l'intervento del P.M. in sede
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza
Il Tribunale di Trieste, in persona della dott.ssa Paola Baldini, in funzione di giudice unico, in nome del Popolo Italiano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 22.09.2023 i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza dal sig. Persona_1
nato il [...] nel Comune di Aviano (Pn).
Il si è costituito chiedendo il rigetto della domanda Controparte_3 finalizzata a dichiarare l'intervenuta trasmissione della cittadinanza in capo a
[...]
e non possedendo efficacia in Italia Parte_2 Parte_4 la documentazione formata in Brasile effettuata e formata in violazione delle previsioni del
Codice civile italiano in tema di riconoscimento di figli nati fuori dal matrimonio. Per gli altri ricorrenti, rilevava nel merito di non contestare il riconoscimento della cittadinanza non avendo ricevuto dalle Amministrazioni competenti alcun elemento in senso ostativo e chiedeva il rigetto della domanda subordinata.
All'udienza del 29.04.2024 il Giudice rinviava il procedimento all'udienza del
9.09.2024 autorizzando parte ricorrente a controdedurre. A seguito della sostituzione del
Giudie titolare del procedimento l'udienza del 9.09.2024 veniva rinviata al 1.07.2025.
All'udienza del 1.07.2025, tenutasi con trattazione scritta, il difensore della parte ricorrente si è richiamato ai motivi di cui al ricorso, chiedendone l'accoglimento.
Il Giudice, verificata la trasmissione degli atti al Pm, analizzati gli atti ed i documenti prodotti ha pronunciato la presente sentenza.
Conclusione delle parti
Parte ricorrente
“Riconoscere alla Sig.ra il diritto allo status di cittadina e di Parte_9 conseguenza: Accertare e dichiarare che, i ricorrenti sono cittadini italiani sin dalla nascita in quanto tutti discendenti da cittadina che ha validamente trasmesso la propria cittadinanza italiana.
Per effetto ordinare all'Ufficiale di stato civile competente di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giustizia con attribuzione all'avvocato intestatario”.
Parte resistente
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito rigettare la domanda finalizzata a dichiarare l'intervenuta trasmissione della cittadinanza in capo a e Parte_2 Parte_4
non possedendo efficacia in Italia la documentazione formata in Brasile effettuata
[...]
e formata in violazione delle previsioni del Codice civile italiano in tema di riconoscimento di figli nati fuori dal matrimonio, circostanza ostativa all'accertamento dell'intervenuta trasmissione della cittadinanza ALTRESI' VOGLIA In relazione alle residue posizioni processuali, in caso di riconoscimento della cittadinanza, compensare le spese di giudizio, previo rigetto della domanda subordinata finalizzata a porre a carico del resistente gli adempimenti connessi CP_3 all'annotazione dell'eventuale provvedimento favorevole, rientrando tale fase esecutiva nelle attribuzioni del Cancelliere ex art 14 DPR 396/2002 e del Sindaco in qualità di Ufficiale di Stato civile”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Per quanto riguarda il merito del ricorso, preliminarmente, giova ricordare che la Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (che ha abrogato la precedente Legge 555/1912) ha tenuto fermo il principio dello ius sanguinis (ovvero della cittadinanza per discendenza) per il riconoscimento della cittadinanza italiana restando, di contro, quello dello ius soli un principio di carattere residuale.
In particolare, ai sensi dell'art. 1 della Legge 91/1992 è cittadino italiano “il figlio di padre o di madre cittadini” con la conseguenza che la cittadinanza viene riconosciuta dalla nascita, essendo uno status derivato in virtù della discendenza di un cittadino italiano per nascita;
trattasi specificamente di un accertamento che andrà fatto a ritroso
(spesso in svariati passaggi generazionali) ed, infatti, se i genitore sono stati riconosciuti cittadini italiani questi godrà del medesimo status.
Ciò premesso, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, da cui risulta che i ricorrenti discendono dal sig. (docc. da 1 a 28). Persona_1
Non risultano, invece, atti di rinuncia dei richiedenti, né dell'avo (doc. 29).
Per quanto riguarda la posizione di e Parte_2 [...] la documentazione prodotta successivamente da parte ricorrente Parte_4
dimostra l'avvenuto riconoscimento da parte della madre del sig. Parte_2
In ogni caso, con riferimento ai figli nati fuori dal matrimonio si rileva che con
[...] sentenza n.14194 del 22 maggio 2024, la Corte di Cassazione, ha rammentato che il codice civile prevede un sistema probatorio a più livelli, pertanto, nel caso in cui il certificato di nascita non è considerato conforme o sia andato distrutto, lo status filiationis può essere provato con ogni mezzo, tra i quali il possesso continuo dello stato di figlio ai sensi dell'art. 236 e 237 c.c. Il Tribunale ritiene che dalla documentazione versata in atti possa desumersi il consenso della madre al riconoscimento del figlio. Tale interpretazione è del tutto conforme al prevalente principio dell'unicità dei figli in virtù del quale figli legittimi e figli naturali sono uguali davanti alla legge. Il Giudice evidenzia che non sussistono violazioni di ordine pubblico, peraltro non espressamente indicate dal . Si CP_3
rammenta che per limite di ordine pubblico deve intendersi, l'ordine pubblico internazionale, che costituisce un limite all'applicazione del diritto straniero, così come indicato anche dalla Corte di Cassazione che così afferma: “Il giudice italiano deve dunque esaminare la contrarietà all'ordine pubblico internazionale dell'atto estero, con riferimento ai principi della nostra Costituzione, ma pure tra l'altro alla Dichirazione Onu dei Diritti Dell'Uomo, alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, ai Trattati Fondativi e alla Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea e, con particolare riferimento alla posizione del minore e al suo interesse, alla Dichiarazione Onu dei diritti del , alla Convenzione Europea di Strasburgo Per_2 sui diritti processuali del minore” (Cass. civ. Sez. , 15 giugno 2017, n. 14878). Al contrario, si osserva che entrambi gli ordinamenti (italiano e brasiliano) si basano sul principio di unicità dello stato di figlio (legittimo e naturale), finalizzati entrambi a tutelare il superiore interesse del minore, inteso in questo caso nel suo diritto di poter crescere presso la famiglia che lo ha legittimamente riconosciuto ai sensi dell'art. 30 Cost. (La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima). Alla luce delle superiori considerazioni, le eccezioni sollevate dal vanno rigettate. CP_3
Nella comparsa l'Avvocatura dello Stato afferma di voler rimettere “ogni valutazione
a codesto Ill.mo Tribunale in ordine alla necessità di esibire i certificati negativi di naturalizzazione degli avi nati prima dell'entrata in vigore della legge 91/1992, e fino alla vigenza della legge sulla cittadinanza n. 555/1912, per comprovare il mantenimento dello status di cittadino italiano per tutta la linea di trasmissione indicata, secondo le regole normativamente fissate e per il periodo di loro applicabilità”.
Tuttavia, oltre al fatto che il certificato negativo di naturalizzazione dell'avo è stato prodotto in giudizio, la prova dell'eventuale predetta rinuncia sarebbe certamente ed unicamente a carico del convenuto. Infatti, di tale ripartizione dell'onere della prova, conferma è data, in maniera decisiva ed inequivocabile, dalla Cassazione, SS. UU., con le sentenze del 24 agosto 2022 n. 25317 e 25318, sentenze nelle quale si statuisce che: “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”;
Per quanto concerne le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge della cittadinanza delle persone indicate da effettuarsi nei registri dello stato civile, il CP_3 sostiene l'inammissibilità della domanda subordinata con cui il ricorrente chiede che, in caso di sentenza di accertamento dello status di cittadino italiano, venga ordinato al resistente di provvedere alle attività necessarie per l'annotazione della sentenza CP_3 di accertamento del diritto di cittadinanza nei registri dello Stato Civile, e ne chiede il rigetto.
Ritenendo che il non risulti titolare di alcun obbligo specifico, rientrando invece CP_3 tale attività materiale nella competenza esclusiva del Sindaco in qualità di ufficiale di
Stato Civile, il afferma che: CP_3
- trattandosi di condanna ad un facere, trova applicazione il divieto di cui all'art. 4 della l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, integrante un limite interno delle attribuzioni giurisdizionali del giudice nei confronti delle attività pubblicistiche dell'amministrazione;
- i soggetti tenuti al compimento dell'attività propedeutica all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in materia di Stato civile sono il Cancelliere il quale , ex art 14 del DPR 30 maggio 1989 n.123, deve provvedere alla trasmissione della sentenza all'autorità competente e l'ufficiale dello stato civile il quale, ex art. 102 comma 1 del DPR n. 396/2000, deve provvedere alle annotazioni disposte per legge od ordinate dall'autorità giudiziaria direttamente e senza altra formalità o su istanza di parte";
- l'interesse di controparte è comunque tutelato in quanto l'art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000 prevede che, nell'ipotetico caso di mancato adempimento dell'ufficiale di
Stato civile, tanto l'istante quanto il Procuratore della Repubblica possono proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta, o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento; - il fatto che la legittimazione attiva non sia ravvisata anche in capo al , CP_3 dimostra la correttezza della tesi sostenuta;
- il ha solo compiti di indirizzo mentre è il Sindaco competente a CP_3
sovrintendere alla tenuta dei registri dello stato civile in qualità di ufficiale di
Governo.
Alla luce delle superiori considerazioni, il sostiene che l'eventuale CP_3 provvedimento favorevole al richiedente godrà, ove emesso, di tutte le caratteristiche di esecutività e dovrà essere registrato dall'ufficiale di Stato civile, all'esito della trasmissione da parte del Cancelliere, senza alcuna necessità di ulteriori intermediazioni od attività da parte del . CP_3
Il Giudice ritiene che la domanda subordinata dell'istante vada accolta.
In primo luogo, si evidenzia che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento con la quale si richiede all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda,
l'ordine richiesto dall'interessato e riportato nel provvedimento del Giudice di intimare al convenuto e, in sua vece, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_3
di procedere “alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il , quale Controparte_3
Autorità amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n.
396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
In merito alla valenza della Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 datata 8 aprile
1991 richiamata dal , il Giudice osserva, innanzitutto, che le circolari Controparte_3 emanate dalla Pubblica Amministrazione costituiscono un mero atto espressivo del potere di autorganizzazione dell'Ente Pubblico e si collocano nel rapporto tra uffici di grado diverso appartenenti alla medesima Amministrazione ovvero a diverse Amministrazioni.
Nel caso di specie quindi, la Circolare del Ministero dell'Interno K.28.1 del 08.04.1991, non rappresenta un atto normativo e, pertanto, ad essa non può essere riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna (cfr. Cass.Civ.SS.UU., 02.11.2007, n. 23031, ibidem Cass.Civ.,
09.01.2009 n.237). Trattandosi di atto endogeno alla Pubblica Amministrazione, l'incidenza nei confronti di rapporti esterni ad essa è, dunque, solo indiretta e successiva.
Ad abundanciam, il Giudice rileva che, nel descrivere la procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana, la Circolare si limita a individuare le diverse autorità a cui va indirizzata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, ovverosia il sindaco del
Comune italiano di residenza, laddove l'istante straniero risieda in un comune italiano, o il
Console italiano nell'ambito della cui circoscrizione consolare risieda l'istante straniero originario italiano. Nel caso odierno, la cittadinanza italiana viene riconosciuta giudizialmente e, pertanto, non rientra in nessuna delle procedure identificate nella circolare citata dal . Controparte_3
Per quanto concerne le ulteriori norme citate nell'atto di costituzione del e, CP_3 segnatamente, l'art 14 del DPR 30 maggio 1989 n.123 e l'art. 102 comma 1 del DPR n.
396/2000, il Giudice osserva quanto segue. Il citato obbligo di trasmissione della sentenza a cura del cancelliere affinché l'autorità competente provveda agli adempimenti esecutivi
è attività estranea alle annotazioni nel registro degli stati civili, e non attività propedeutica come definita dal , trattandosi di mera comunicazione di atti d'ufficio CP_3 rientrante negli ordinari adempimenti della cancelleria relativi alle comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per quanto concerne la competenza dell'Ufficiale di Stato civile ad effettuare le relative annotazioni, non si può che ribadire che trattasi di autorità funzionalmente inserita nel quale organo periferico della Controparte_3
Amministrazione statale. Né in senso contrario rileva la circostanza che il abbia CP_3
compiti di indirizzo.
Il fatto che tanto il ricorrente quanto il Procuratore abbiano la possibilità di proporre ricorso avverso l'eventuale diniego dell'ufficiale di Stato civile di procedere all'iscrizione mentre tale facoltà non è attribuita al , non solo non costituisce conferma della CP_3 tesi sostenuta dal ma, al contrario, trova la sua logica nel fatto che il CP_3 [...]
sia controparte interessata. CP_3 Alla luce delle superiori considerazioni, in accoglimento della domanda subordinata, il dovrà provvedere, a mezzo dell'Ufficiale di Stato competente, ai Controparte_3
necessari adempimenti.
In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che la natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura e l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_3
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trieste, 1.08.2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Baldini
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Nel procedimento semplificato di cognizione N. R.G. 3881/23
promosso da
- nato in Brasile, a [...] - ES, nella data di Parte_1
31/03/1997, titolare della carta d'identità numero , e iscritta nel CPF (codice NumeroDiC_1
fiscale brasiliano) , residente in [...]
Luiz Fernandes Reis, 465, 804-A, CAP 29.101-120;
- nato a [...] - ES, nella data di 16/12/1990, titolare della Parte_2 carta d'identità numero , e iscritto nel CPF (codice fiscale brasiliano) , Nume_2 NumeroDi_3
residente a [...], n° 20, CAP 29105150;
- , nata a [...]écia-ES, nata il [...], Parte_3 titolare della carta d'identità n° , iscritta nel CPF sotto il n° NumeroDiCartaI_4 P.IVA_2
residente e domiciliata in Regno Unito, Londra, 45, Graeme Road, Enl 3UU, Enfield Town;
- nato a [...] - ES, nella data di 15/10/2000, Parte_4
titolare della carta d'identità numero , e iscritto nel CPF (codice fiscale brasiliano) Numero_5
, residente a [...], CAP 29.105-150; P.IVA_3
- nata a [...] - ES, nella data di 30/04/1977, Parte_5
titolare della carta d'identità numero . e iscritta nel CPF (codice fiscale NumeroDiC_6
brasiliano) residente in Brasile a Praia da Costa, Vila Velha - ES, Via José P.IVA_4 Penna Medina, 501, Ed. Atenas, appartamento 501, CAP 29.101-320, da sè e nella qualità di responsabile genitoriale del figlio minorenne:
- nato in Brasile, a [...]-ES, nella data di 16/07/2017, Controparte_1
iscritto nel CPF (codice fiscale brasiliano) , il minore in questo strumento P.IVA_5 rappresentata anche dal padre: nato a [...]-ES, Parte_6
nella data di 09/06/1976, titolare della carta d'identità , iscritto nel CPF NumeroDiC_7
(codice fiscale brasiliano) ; C.F._1
- nato a [...] - ES, nella data di 13/04/1966, titolare Parte_7
della carta d'identità numero , e iscritto nel CPF (codice fiscale brasiliano) NumeroDiCa_8
, residente a Praia da Costa, Vila Velha-ES, in Via Lui Fernandes Reis, 465, P.IVA_6
804-A, CAP 29.101-120, da sè e nella qualità di responsabile genitoriale del figlio minorenne:
- nella data di 14/02/2007, a Vitória-ES, titolare CP_2 Parte_1
della carta d'identità numero , iscritto nel CPF (codice fiscale brasiliano) NumeroDiC_9
, il minore in questo strumento rappresentato anche dalla madre: P.IVA_7 [...]
nata a [...] nella data di 24/09/1971, titolare della carta Parte_8
d'identità numero , iscritta nel CPF (codice fiscale brasiliano) , Numer_10 C.F._2 residente nello stesso indirizzo sopra;
Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Isabel De Lima CF: C.F._3
Ricorrenti
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Trieste
Resistente
con l'intervento del P.M. in sede
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza
Il Tribunale di Trieste, in persona della dott.ssa Paola Baldini, in funzione di giudice unico, in nome del Popolo Italiano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 22.09.2023 i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza dal sig. Persona_1
nato il [...] nel Comune di Aviano (Pn).
Il si è costituito chiedendo il rigetto della domanda Controparte_3 finalizzata a dichiarare l'intervenuta trasmissione della cittadinanza in capo a
[...]
e non possedendo efficacia in Italia Parte_2 Parte_4 la documentazione formata in Brasile effettuata e formata in violazione delle previsioni del
Codice civile italiano in tema di riconoscimento di figli nati fuori dal matrimonio. Per gli altri ricorrenti, rilevava nel merito di non contestare il riconoscimento della cittadinanza non avendo ricevuto dalle Amministrazioni competenti alcun elemento in senso ostativo e chiedeva il rigetto della domanda subordinata.
All'udienza del 29.04.2024 il Giudice rinviava il procedimento all'udienza del
9.09.2024 autorizzando parte ricorrente a controdedurre. A seguito della sostituzione del
Giudie titolare del procedimento l'udienza del 9.09.2024 veniva rinviata al 1.07.2025.
All'udienza del 1.07.2025, tenutasi con trattazione scritta, il difensore della parte ricorrente si è richiamato ai motivi di cui al ricorso, chiedendone l'accoglimento.
Il Giudice, verificata la trasmissione degli atti al Pm, analizzati gli atti ed i documenti prodotti ha pronunciato la presente sentenza.
Conclusione delle parti
Parte ricorrente
“Riconoscere alla Sig.ra il diritto allo status di cittadina e di Parte_9 conseguenza: Accertare e dichiarare che, i ricorrenti sono cittadini italiani sin dalla nascita in quanto tutti discendenti da cittadina che ha validamente trasmesso la propria cittadinanza italiana.
Per effetto ordinare all'Ufficiale di stato civile competente di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giustizia con attribuzione all'avvocato intestatario”.
Parte resistente
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito rigettare la domanda finalizzata a dichiarare l'intervenuta trasmissione della cittadinanza in capo a e Parte_2 Parte_4
non possedendo efficacia in Italia la documentazione formata in Brasile effettuata
[...]
e formata in violazione delle previsioni del Codice civile italiano in tema di riconoscimento di figli nati fuori dal matrimonio, circostanza ostativa all'accertamento dell'intervenuta trasmissione della cittadinanza ALTRESI' VOGLIA In relazione alle residue posizioni processuali, in caso di riconoscimento della cittadinanza, compensare le spese di giudizio, previo rigetto della domanda subordinata finalizzata a porre a carico del resistente gli adempimenti connessi CP_3 all'annotazione dell'eventuale provvedimento favorevole, rientrando tale fase esecutiva nelle attribuzioni del Cancelliere ex art 14 DPR 396/2002 e del Sindaco in qualità di Ufficiale di Stato civile”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Per quanto riguarda il merito del ricorso, preliminarmente, giova ricordare che la Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (che ha abrogato la precedente Legge 555/1912) ha tenuto fermo il principio dello ius sanguinis (ovvero della cittadinanza per discendenza) per il riconoscimento della cittadinanza italiana restando, di contro, quello dello ius soli un principio di carattere residuale.
In particolare, ai sensi dell'art. 1 della Legge 91/1992 è cittadino italiano “il figlio di padre o di madre cittadini” con la conseguenza che la cittadinanza viene riconosciuta dalla nascita, essendo uno status derivato in virtù della discendenza di un cittadino italiano per nascita;
trattasi specificamente di un accertamento che andrà fatto a ritroso
(spesso in svariati passaggi generazionali) ed, infatti, se i genitore sono stati riconosciuti cittadini italiani questi godrà del medesimo status.
Ciò premesso, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, da cui risulta che i ricorrenti discendono dal sig. (docc. da 1 a 28). Persona_1
Non risultano, invece, atti di rinuncia dei richiedenti, né dell'avo (doc. 29).
Per quanto riguarda la posizione di e Parte_2 [...] la documentazione prodotta successivamente da parte ricorrente Parte_4
dimostra l'avvenuto riconoscimento da parte della madre del sig. Parte_2
In ogni caso, con riferimento ai figli nati fuori dal matrimonio si rileva che con
[...] sentenza n.14194 del 22 maggio 2024, la Corte di Cassazione, ha rammentato che il codice civile prevede un sistema probatorio a più livelli, pertanto, nel caso in cui il certificato di nascita non è considerato conforme o sia andato distrutto, lo status filiationis può essere provato con ogni mezzo, tra i quali il possesso continuo dello stato di figlio ai sensi dell'art. 236 e 237 c.c. Il Tribunale ritiene che dalla documentazione versata in atti possa desumersi il consenso della madre al riconoscimento del figlio. Tale interpretazione è del tutto conforme al prevalente principio dell'unicità dei figli in virtù del quale figli legittimi e figli naturali sono uguali davanti alla legge. Il Giudice evidenzia che non sussistono violazioni di ordine pubblico, peraltro non espressamente indicate dal . Si CP_3
rammenta che per limite di ordine pubblico deve intendersi, l'ordine pubblico internazionale, che costituisce un limite all'applicazione del diritto straniero, così come indicato anche dalla Corte di Cassazione che così afferma: “Il giudice italiano deve dunque esaminare la contrarietà all'ordine pubblico internazionale dell'atto estero, con riferimento ai principi della nostra Costituzione, ma pure tra l'altro alla Dichirazione Onu dei Diritti Dell'Uomo, alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, ai Trattati Fondativi e alla Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea e, con particolare riferimento alla posizione del minore e al suo interesse, alla Dichiarazione Onu dei diritti del , alla Convenzione Europea di Strasburgo Per_2 sui diritti processuali del minore” (Cass. civ. Sez. , 15 giugno 2017, n. 14878). Al contrario, si osserva che entrambi gli ordinamenti (italiano e brasiliano) si basano sul principio di unicità dello stato di figlio (legittimo e naturale), finalizzati entrambi a tutelare il superiore interesse del minore, inteso in questo caso nel suo diritto di poter crescere presso la famiglia che lo ha legittimamente riconosciuto ai sensi dell'art. 30 Cost. (La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima). Alla luce delle superiori considerazioni, le eccezioni sollevate dal vanno rigettate. CP_3
Nella comparsa l'Avvocatura dello Stato afferma di voler rimettere “ogni valutazione
a codesto Ill.mo Tribunale in ordine alla necessità di esibire i certificati negativi di naturalizzazione degli avi nati prima dell'entrata in vigore della legge 91/1992, e fino alla vigenza della legge sulla cittadinanza n. 555/1912, per comprovare il mantenimento dello status di cittadino italiano per tutta la linea di trasmissione indicata, secondo le regole normativamente fissate e per il periodo di loro applicabilità”.
Tuttavia, oltre al fatto che il certificato negativo di naturalizzazione dell'avo è stato prodotto in giudizio, la prova dell'eventuale predetta rinuncia sarebbe certamente ed unicamente a carico del convenuto. Infatti, di tale ripartizione dell'onere della prova, conferma è data, in maniera decisiva ed inequivocabile, dalla Cassazione, SS. UU., con le sentenze del 24 agosto 2022 n. 25317 e 25318, sentenze nelle quale si statuisce che: “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”;
Per quanto concerne le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge della cittadinanza delle persone indicate da effettuarsi nei registri dello stato civile, il CP_3 sostiene l'inammissibilità della domanda subordinata con cui il ricorrente chiede che, in caso di sentenza di accertamento dello status di cittadino italiano, venga ordinato al resistente di provvedere alle attività necessarie per l'annotazione della sentenza CP_3 di accertamento del diritto di cittadinanza nei registri dello Stato Civile, e ne chiede il rigetto.
Ritenendo che il non risulti titolare di alcun obbligo specifico, rientrando invece CP_3 tale attività materiale nella competenza esclusiva del Sindaco in qualità di ufficiale di
Stato Civile, il afferma che: CP_3
- trattandosi di condanna ad un facere, trova applicazione il divieto di cui all'art. 4 della l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, integrante un limite interno delle attribuzioni giurisdizionali del giudice nei confronti delle attività pubblicistiche dell'amministrazione;
- i soggetti tenuti al compimento dell'attività propedeutica all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in materia di Stato civile sono il Cancelliere il quale , ex art 14 del DPR 30 maggio 1989 n.123, deve provvedere alla trasmissione della sentenza all'autorità competente e l'ufficiale dello stato civile il quale, ex art. 102 comma 1 del DPR n. 396/2000, deve provvedere alle annotazioni disposte per legge od ordinate dall'autorità giudiziaria direttamente e senza altra formalità o su istanza di parte";
- l'interesse di controparte è comunque tutelato in quanto l'art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000 prevede che, nell'ipotetico caso di mancato adempimento dell'ufficiale di
Stato civile, tanto l'istante quanto il Procuratore della Repubblica possono proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta, o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento; - il fatto che la legittimazione attiva non sia ravvisata anche in capo al , CP_3 dimostra la correttezza della tesi sostenuta;
- il ha solo compiti di indirizzo mentre è il Sindaco competente a CP_3
sovrintendere alla tenuta dei registri dello stato civile in qualità di ufficiale di
Governo.
Alla luce delle superiori considerazioni, il sostiene che l'eventuale CP_3 provvedimento favorevole al richiedente godrà, ove emesso, di tutte le caratteristiche di esecutività e dovrà essere registrato dall'ufficiale di Stato civile, all'esito della trasmissione da parte del Cancelliere, senza alcuna necessità di ulteriori intermediazioni od attività da parte del . CP_3
Il Giudice ritiene che la domanda subordinata dell'istante vada accolta.
In primo luogo, si evidenzia che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento con la quale si richiede all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda,
l'ordine richiesto dall'interessato e riportato nel provvedimento del Giudice di intimare al convenuto e, in sua vece, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_3
di procedere “alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il , quale Controparte_3
Autorità amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n.
396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
In merito alla valenza della Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 datata 8 aprile
1991 richiamata dal , il Giudice osserva, innanzitutto, che le circolari Controparte_3 emanate dalla Pubblica Amministrazione costituiscono un mero atto espressivo del potere di autorganizzazione dell'Ente Pubblico e si collocano nel rapporto tra uffici di grado diverso appartenenti alla medesima Amministrazione ovvero a diverse Amministrazioni.
Nel caso di specie quindi, la Circolare del Ministero dell'Interno K.28.1 del 08.04.1991, non rappresenta un atto normativo e, pertanto, ad essa non può essere riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna (cfr. Cass.Civ.SS.UU., 02.11.2007, n. 23031, ibidem Cass.Civ.,
09.01.2009 n.237). Trattandosi di atto endogeno alla Pubblica Amministrazione, l'incidenza nei confronti di rapporti esterni ad essa è, dunque, solo indiretta e successiva.
Ad abundanciam, il Giudice rileva che, nel descrivere la procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana, la Circolare si limita a individuare le diverse autorità a cui va indirizzata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, ovverosia il sindaco del
Comune italiano di residenza, laddove l'istante straniero risieda in un comune italiano, o il
Console italiano nell'ambito della cui circoscrizione consolare risieda l'istante straniero originario italiano. Nel caso odierno, la cittadinanza italiana viene riconosciuta giudizialmente e, pertanto, non rientra in nessuna delle procedure identificate nella circolare citata dal . Controparte_3
Per quanto concerne le ulteriori norme citate nell'atto di costituzione del e, CP_3 segnatamente, l'art 14 del DPR 30 maggio 1989 n.123 e l'art. 102 comma 1 del DPR n.
396/2000, il Giudice osserva quanto segue. Il citato obbligo di trasmissione della sentenza a cura del cancelliere affinché l'autorità competente provveda agli adempimenti esecutivi
è attività estranea alle annotazioni nel registro degli stati civili, e non attività propedeutica come definita dal , trattandosi di mera comunicazione di atti d'ufficio CP_3 rientrante negli ordinari adempimenti della cancelleria relativi alle comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per quanto concerne la competenza dell'Ufficiale di Stato civile ad effettuare le relative annotazioni, non si può che ribadire che trattasi di autorità funzionalmente inserita nel quale organo periferico della Controparte_3
Amministrazione statale. Né in senso contrario rileva la circostanza che il abbia CP_3
compiti di indirizzo.
Il fatto che tanto il ricorrente quanto il Procuratore abbiano la possibilità di proporre ricorso avverso l'eventuale diniego dell'ufficiale di Stato civile di procedere all'iscrizione mentre tale facoltà non è attribuita al , non solo non costituisce conferma della CP_3 tesi sostenuta dal ma, al contrario, trova la sua logica nel fatto che il CP_3 [...]
sia controparte interessata. CP_3 Alla luce delle superiori considerazioni, in accoglimento della domanda subordinata, il dovrà provvedere, a mezzo dell'Ufficiale di Stato competente, ai Controparte_3
necessari adempimenti.
In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che la natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura e l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_3
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trieste, 1.08.2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Baldini