Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 05/05/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1235/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1235 del R.G.A.C. dell'anno 2019 avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., pendente
TRA
(C.F. e P.VA , in persona Parte_1 P.VA_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma (RM), alla via
Mario Carucci n. 131 e, per essa, quale procuratrice speciale, giusta procura per notar dr.ssa del 13.04.2016, Rep. n. 60032, Racc. n. 10762, Persona_1
(C.F. e P.VA ), in persona del legale Parte_2 P.VA_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in Brescia, alla via Corfù n. 102, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce all'atto di citazione, dall'Avv.
Renato Sardi (C.F. ) e dall'Avv. Sergio Perotta (C.F. CodiceFiscale_1 [...]
), con i quali è elettivamente domiciliata in Avellino, alla via C.F._2
Fioretti n. 10, presso lo studio dell'Avv. Sergio Perotta;
ATTRICE
E
(C.F. ), nata a [...] CP_1 CodiceFiscale_3
Unito) il 03.12.1964 e residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Filomena Alaia (C.F. ), presso il cui studio è CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliata in Avellino, alla C.da S. Eustachio n. 22;
CONVENUTA
NONCHÉ
(C.F. , nato a [...] Controparte_2 CodiceFiscale_5
Unito) il 09/05/1962 e residente in [...];
CONVENUTO NON COSTITUITO
CONCLUSIONI
All'udienza del giorno 10 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti costituite hanno precisato le conclusioni, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'integrale accoglimento.
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e, per Parte_1 essa, quale procuratrice speciale, ha evocato innanzi al Parte_2
Tribunale di Avellino e al fine di sentir CP_1 Controparte_2
“dichiarare ex art. 2901 c.c. inefficace nei confronti di Parte_1
e revocare l'atto del 25.02.2014 a Rogito del Notaio dott. Persona_2
Repertorio n. 35498 Raccolta n. 8938, trascritto in Avellino in data 21.03.2014 al
n. Reg Gen. 4986 e n. Reg. Par. 4293, con il quale ha disposto CP_1 del proprio patrimonio destinando i beni immobili di seguito indicati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2645 ter cc, a far fronte ai bisogni del fratello CP
, e precisamente, beni in Comune di Avellino (AV): 1) piena ed esclusiva
[...] proprietà dell'appartamento al piano secondo del fabbricato residenziale alla via
Piave civico n. 230, scala B, con annesso locale pertinenziale al piano seminterrato, il tutto per complessivi sette vani e mezzo catastali, individuato in catasto fabbricati, foglio 34, p.lla n. 88, sub 26, via Piave n. 106, piani S1-2, cat.
A/2, vani 7,5; 2) diritti di nuda proprietà pari ad un mezzo (1/2) dell'appartamento al piano quinto del fabbricato residenziale alla via Piave n. 230, scala A, individuato in catasto fabbricati, foglio 34, p.lla n. 88, sub 16, via Piave n.
106, piano 5, cat. A/2, vani 6,5; 3) piena ed esclusiva proprietà del locale ad uso ufficio al piano primo del fabbricato residenziale alla via Ferriera n. 11, composto da due vani catastali, individuato in catasto fabbricati, foglio 39, p.lla n. 662, sub
11, via Ferriera, piano 1, cat. A/10, vani 2; 4) piena ed esclusiva proprietà del locale autorimessa al secondo piano interrato del fabbricato residenziale alla via
Michelangelo Cianciulli, della consistenza catastale di metri quadrati diciassette R.G. n. 1235/2019
(mq. 17), individuato in catasto fabbricati, foglio 34, p.l la n. 750, sub 38, via
Michelangelo”. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
2. A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto:
a) che la vanta un credito Controparte_3 nei confronti di per complessivi € 237.930,35, di cui all'atto di Controparte_4 precetto recante data 24/07/2018, a titolo di debito residuo risultante dal mutuo fondiario del 5/12/2012 per notar Rep. n. 161719 e Racc. n. Persona_3
26571 per originari € 250.000,00;
b) che, a garanzia della restituzione del capitale mutuato, dei relativi accessori e dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, la società mutuataria ha concesso ipoteca volontaria sui beni della società in Avellino ed in
Monteforte Irpino ivi indicati;
c) che, inoltre, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal suddetto contratto di mutuo ha prestato fideiussione, fino alla concorrenza dell'importo di €
500.000,00, quale procuratrice speciale, consigliere di CP_1 amministrazione e successivamente amministratrice unica di Controparte_4
d) che è altresì debitrice nei confronti della Banca di Credito Controparte_4
Cooperativo Irpina S.C. delle somme derivanti dai contratti di apertura di credito in conto corrente n. 004/303874/0 del 12/09/2007 nonché dai contratti di fido promiscuo e di affidamento utilizzabile mediante sconto/anticipazioni s.b.f. e contratto di anticipazione su fatture o altri documenti ed, a garanzia dell'adempimento di tali obbligazioni, la convenuta – in solido con CP_1
, e – ha sottoscritto Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 lettere di fideiussione rilasciate a garanzia di qualsiasi operazione fino all'importo massimo di € 210.000,00;
e) che la Banca creditrice, stante il mancato puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con i rapporti suddetti, in data 19 giugno 2014, ha invitato la CP_4 ed i fideiussori al pagamento delle somme dovute;
[...]
f) che, su ricorso della Banca creditrice, il Tribunale di Avellino con decreto n.
1603/2014 ha ingiunto ad nonché a in solido Controparte_4 CP_1 con , e , di pagare a parte Controparte_7 Controparte_6 Controparte_5 ricorrente la somma di € 116.187,60, oltre agli interessi come indicati in ricorso e fino all'effettiva corresponsione nonché le spese del procedimento monitorio;
R.G. n. 1235/2019
g) che, con atto di citazione del 13 febbraio 2015, i debitori ingiunti hanno proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo (procedimento recante R.G. n.
697/2015) e, con ordinanza del 13 gennaio 2016, è stata l'accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e rigettate le eccezioni sollevate dai garanti in ordine alla invalidità e/o inefficacia delle fideiussioni prestate;
h) che, pertanto, la Banca di Credito Cooperativo Irpina S.C. è creditrice nei confronti della convenuta della somma complessiva di € 354.117,95 (di cui CP_1
€ 116.187,60 relativi al saldo di c/c n. 303874 ed € 237.930,35 per residuo mutuo), nei limiti delle garanzie prestate, oltre ai successivi interessi e spese;
i) che, in data 21.01.2016, la Banca di Credito Cooperativo Irpina S.C. in amministrazione straordinaria ha stipulato un contratto di cessione del credito con che ha acquistato pro soluto un portafoglio di crediti Parte_1 individuabili “in blocco”, di cui è stata data pubblicità tramite pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale n. 18 dell'11 febbraio 2016 ed in cui è compreso il credito vantato nei confronti di e dei suoi garanti (NDG Controparte_4
512682/1654637);
j) che con procura speciale per atto notarile, ha Parte_1 nominato procuratrice speciale per la gestione ed il recupero, Parte_2 in via stragiudiziale e giudiziale, dei crediti oggetto della cessione, con il correlativo potere di stare in giudizio ex art. 77 c.p.c., risultando così evidente la sussistenza della qualità di creditrice in capo alla mandante, richiesta dall'art. 2901 c.c. per la proposizione dell'azione revocatoria di cui è causa;
k) che Guber Banca S.r.l. ha notificato ai debitori atto di precetto ed ha iniziato l'esecuzione sui beni oggetto dell'ipoteca volontaria concessa a garanzia del mutuo fondiario;
l) che, con atto del 25.02.2014, per notar dott. (rep. n. Persona_2
35498; racc. n. 8938), trascritto in Avellino in data 21.03.2014 al n. Reg Gen.
4986 e n. Reg. Par. 4293, ha destinato, ai sensi e per gli effetti CP_1 dell'art. 2645 ter c.c., i propri beni immobili ai bisogni prevedibili ed imprevedibili di mantenimento, cura ed assistenza del fratello per tutta la Controparte_2 durata della vita del beneficiario, così ingenerando l'effetto pregiudizievole di ridurre la garanzia generica spettante ai creditori personali del disponente, non essendo l'eventuale ricavato della vendita dei beni della oggetto Controparte_4 del compendio pignorato di per sé sufficiente a soddisfare il credito portato dal R.G. n. 1235/2019
residuo mutuo, con conseguente insoddisfazione anche delle linee relative al conto corrente;
m) che la convenuta , nel momento in cui ha costituito il vincolo di CP_1 destinazione, era certamente consapevole del pregiudizio che tale atto andava ad arrecare alle ragioni creditorie dell'attrice, avendo sottratto all'istituto di credito l'intero patrimonio immobiliare sul quale avrebbe potuto utilmente agire per il recupero coattivo delle somme all'epoca già dovute e, dunque, l'atto dispositivo effettuato è legittimamente revocabile ex art. 2901 c.c. in quanto lesivo delle pretese creditorie;
n) che trattasi di atto di disposizione a titolo gratuito, successivo al sorgere del credito, ragion per cui non occorre la specifica conoscenza del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del titolare del credito e neppure occorre la partecipatio fraudis dei terzi beneficiari, necessaria per la revocabilità degli atti a titolo oneroso.
3. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25 giugno 2019, , instando, in via preliminare, per l'inammissibilità CP_1 della domanda revocatoria, in quanto la domanda ex art. 2901 c.c. è stata tardivamente esperita in data 12 marzo 2016 e, dunque, oltre il termine prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2903 c.c. e decorrente dalla data dell'atto del 25 febbraio 2014.
Nel merito, ha concluso per il rigetto della domanda, in quanto l'atto di destinazione non ha comportato alcun effetto traslativo, non avendo la convenuta disposto della proprietà dei propri beni immobili, solo destinati a CP_1 soddisfare gli interessi del fratello , invalido civile con riduzione Controparte_2 permanente della capacità lavorativa, per tutta la durata della vita del beneficiario;
che, dunque, sussiste la liceità del motivo (mantenimento, cura ed assistenza del fratello invalido), che ha spinto la convenuta a CP_1 porre in essere l'atto di destinazione patrimoniale;
che tale atto di destinazione non reca alcun pregiudizio grave e irreparabile alle pretese creditorie, non avendo l'attrice fornito la prova della variazione quantitativa e qualitativa del patrimonio della convenuta per effetto del compimento di tale atto, essendo CP_1 il patrimonio della società di cui convenuta è stata Controparte_4 amministratrice comunque idoneo a soddisfare le ragioni creditorie;
che non ricorre neppure l'elemento soggettivo, avendo la convenuta cessato la carica di R.G. n. 1235/2019
amministratrice della in data 29.05.2013 per cui, certamente da Controparte_8 tale data, non era più a conoscenza della situazione finanziaria della società e dei rapporti con la banca.
La convenuta ha, pertanto, concluso, chiedendo la declaratoria di inammissibilità
e/o il rigetto della domanda e, per l'effetto, di accertare e dichiarare l'efficacia nei confronti della parte attrice dell'atto dispositivo stipulato. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
4. Ciò posto, all'udienza di prima comparizione e trattazione celebrata in data 24 settembre 2019, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. VI,
c.p.c. e, non essendo state formulate richieste istruttorie, il presente giudizio è stato rinviato, per la precisazione delle conclusioni, in ultimo, all'udienza del 10 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., ove la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5. In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo a far data dal 18 novembre 2020, giusta decreto reso dal Presidente del Tribunale di Avellino in pari data.
6. Sempre in via preliminare, va dichiarata la contumacia del convenuto CP
, il quale, nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di citazione
[...] eseguita a mezzo Ufficiale giudiziario in data 12.03.2019, non si è costituito.
7. Ancora in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità per tardività del deposito del documento allegato dall'attrice alla comparsa conclusionale (sentenza n.
771/2020 emessa dal Tribunale di Avellino in data 12 maggio 2020 e pubblicata il
13 maggio 2020), atteso che, in astratto, è certamente ammissibile la produzione di documenti sopravvenuti al formarsi delle preclusioni istruttorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., in virtù del principio secondo cui la circostanza che un documento, o qualsiasi altra fonte di prova, sia venuto ad esistenza dopo il maturare delle preclusioni processuali (tanto nel rito ordinario quanto in quello lavoristico - locatizio) legittima la rimessione in termini della parte che non abbia potuto produrlo precedentemente (ed il solo fatto di allegare quel documento agli atti costituisce di per sè una implicita richiesta di rimessione in termini - Cass. n.
25631/2018; Cass. n. 5465/2006, n. 11922/2006) ed, inoltre, non vi è alcuna disposizione che imponga il deposito del documento ad una certa udienza immediatamente successiva al suo formarsi. R.G. n. 1235/2019
Tuttavia, ritiene il Tribunale che il limite ultimo di tale produzione sia evidentemente dato dall'udienza di precisazione delle conclusioni (argomentando per esempio da Cass. n. 25665/2014), con conseguente tardività del deposito effettuato dall'attrice in allegato alla comparsa conclusionale depositata in data 11 aprile 2025.
Ad ogni buon conto, tale inammissibilità non incide sulla prova della titolarità del credito vantato dall'attrice, atteso che, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, tale requisito sussiste anche in presenza di un credito eventuale - credito litigioso - la cui esistenza sia meramente eventuale per esser oggetto di contestazione nello stesso o in altro giudizio, qualunque sia la fonte della relativa obbligazione (cfr. Cass. SS. UU. 9440/2004).
8. Passando ad esaminare il merito della controversia, va disattesa l'eccezione preliminare di merito formulata dalla convenuta con riguardo alla CP_1 prescrizione quinquennale dell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2903 c.c.
Invero, l'atto istitutivo del vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. è stato stipulato da in data 25.02.2014 a rogito del notaio dott. CP_1 [...]
Repertorio n. 35498 Raccolta n. 8938 e trascritto in Avellino in data Persona_2
21.03.2014 al n. Reg Gen. 4986 e n. Reg. Par. 4293, mentre l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio è stato notificato in data 12.03.2019.
Ebbene, il disposto dell'art. 2903 c.c., nel prevedere che la prescrizione dell'azione revocatoria interviene dopo cinque anni dalla data dell'atto, deve esser interpretato attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935
c.c., secondo cui la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, con la conseguenza che “la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo” (cfr. Cass. n. 4049/2023).
Ne consegue che il dies a quo della prescrizione decorre, non già dalla data della stipula dell'atto di destinazione, ma dalla data della relativa trascrizione nei registri immobiliari, con conseguente rigetto della eccezione preliminare di merito formulata dalla convenuta . CP_1
9. Occorre, a questo punto, premettere brevi cenni in merito all'azione revocatoria ordinaria che, come è noto, è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, che consente al creditore di ottenere la dichiarazione di inefficacia, R.G. n. 1235/2019
nei suoi confronti, degli atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore abbia arrecato pregiudizio alle sue ragioni, così da consentire al creditore medesimo, in caso di accoglimento dell'azione, di esercitare anche sui beni oggetto dell'atto dispositivo l'azione esecutiva, come se i beni stessi non fossero mai usciti dal patrimonio del debitore. Oggetto della domanda revocatoria, sia essa ordinaria non è il bene trasferito in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori, mediante il suo assoggettamento ad esecuzione forzata.
Diversi sono i presupposti richiesti dalla legge per il positivo esperimento dell'azione revocatoria.
Primo presupposto è la configurabilità, in capo all'attore, della qualifica di creditore. Invero, l'azione revocatoria, prevista dall'art. 2901 c.c. presuppone la sola esistenza di una ragione di credito ed, ai fini dell'accoglimento di detta azione, non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale e oggetto di contestazione, purché non manifestamente fondata (Cass. n. 23208/2016; Cass. n. 11755/2018).
Ciò posto, ai fini della dichiarazione di inefficacia dell'atto nei confronti del creditore, è necessario che sussista l'elemento di carattere oggettivo, del pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni).
Tale nozione è intesa dalla giurisprudenza in senso molto ampio, non essendo necessario che l'atto abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma essendo sufficiente che l'atto stesso abbia causato maggiore difficoltà od incertezza nel recupero coattivo, secondo una valutazione operata «ex ante», con riferimento alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito, avendo riguardo anche alla modificazione qualitativa della composizione del patrimonio (Cass. n. 27625/2020; Cass. n. 9461/2016).
Ed, invero, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che non è necessaria la prospettiva di un danno attuale ed immediato, bastando che, in conseguenza dell'attività dispositiva, posta fraudolentemente in atto dal debitore, si profili il semplice pericolo concreto che il debitore non adempia l'obbligazione e che l'azione esecutiva intentata nei suoi confronti si riveli infruttuosa (cfr. Cass. n.
7452/00; Cass. n. 2971/99; Cass. n. 11518/95).
Il pregiudizio deve essere valutato alla stregua del tempo dell'atto dispositivo e deve permanere al momento della proposizione della domanda. A tal fine, l'onere probatorio del creditore si restringe per lo più alla variazione della garanzia R.G. n. 1235/2019
patrimoniale senza necessità che sia provata l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, gravando sul convenuto l'onere di dimostrare l'insussistenza del rischio in ragione delle ampie residualità patrimoniali in raffronto all'entità della sua complessiva situazione debitoria (Cass. n. 7767/07).
Da tanto consegue che “grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (cfr. Cass. Ord., 18-06-
2019, n. 16221; Cass., ord., 19/07/2018, n. 19207, Cass. 3/02/2015, n.
1902/15).
Occorre, inoltre, ai fini dell'accoglimento della domanda di cui all'art. 2901 c.c., con riferimento all'atto a titolo gratuito, la sussistenza dell'elemento ulteriore, di carattere soggettivo, rappresentato dalla consapevolezza del danno arrecato dal debitore mediante il compimento dell'atto dispositivo (c.d. consilium fraudis) che si atteggia diversamente a seconda che l'atto de quo sia posto in essere posteriormente o anteriormente al sorgere del credito.
E, invero, dal chiaro dettato letterale dell'art. 2901 c.c. discende, all'evidenza, che il “consilium fraudis”, quale requisito soggettivo è destinato ad assumere consistenza diversa a seconda che si versi in ipotesi di atto di disposizione compiuto successivamente alla nascita del credito ovvero si sia in presenza di domanda di revocatoria concernente un atto posto in essere anteriormente al sorgere del credito.
E, nel primo caso, ai fini della declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c., è necessario e sufficiente, sotto il profilo soggettivo, l'accertamento della ricorrenza della cd. scientia damni, ovvero della consapevolezza — in termini di effettiva conoscenza o, anche, di agevole conoscibilità - di arrecare, con l'atto di disposizione in discussione, un pregiudizio agli interessi del creditore, senza che assuma rilievo, invece, la specifica intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore.
Per converso, nell'ipotesi dell'azione revocatoria avente ad oggetto un negozio dispositivo anteriore al sorgere del credito, l'elemento soggettivo, la cui ricorrenza
è indefettibilmente richiesta, si palesa composito, occorrendo accertare, da un canto, che l'autore dell'atto, alla data della sua stipulazione, era intenzionato a contrarre debiti ovvero era consapevole che in futuro sarebbe sorta una sua R.G. n. 1235/2019
obbligazione, e, dall'altro canto, che tale soggetto abbia compiuto l'atto dispositivo proprio in vista della futura assunzione di obbligazioni, ed allo scopo di precludere o rendere più difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto (cd. consilium fraudis).
Posta l'indicata diversa intensità dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901
c.c., a seconda che l'atto da revocare sia successivo o anteriore al sorgere del credito da tutelare, appare fondamentale osservare che il discrimen tra l'una e l'altra ipotesi non è dato dall'accertamento giudiziale delle ragioni creditorie bensì dal momento in cui viene ad esistenza la fonte costitutiva del credito e, quindi, il negozio ovvero l'illecito contrattuale o extracontrattuale generatore della pretesa.
Tuttavia, con riferimento agli atti a titolo gratuito, la giurisprudenza di legittimità recentemente ha chiarito che, in tema di revocatoria ordinaria, ai fini della configurabilità del consilium fraudis, per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni (Cass.
22 agosto 2007, n. 17867). Resta, poi, fermo che, diversamente da quanto previsto per gli atti a titolo gratuito, la revocatoria degli atti a titolo oneroso postula l'analoga consapevolezza del pregiudizio che può dirsi integrato dalla mera conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (cd. scientia damni) anche in capo al terzo ovvero, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, la sua partecipazione alla dolosa preordinazione (partecipatio fraudis).
10. Ciò premesso, nel caso di specie, risulta dimostrato il credito originariamente vantato da Banca di Credito Cooperativo Irpina S.c. che, in data 05 dicembre
2012, ha stipulato con un contratto di mutuo fondiario per notar Controparte_4 dott. per l'importo di € 250.000,00 assistito dalla fideiussione Persona_3 specifica prestata da sino a concorrenza della somma di € CP_1
500.000,00 ed ha, altresì, stipulato con tale società i contratti di apertura di credito in conto corrente n. 004/303874/0 del 12/09/2007 (affidamento n.
404307), i contratti di fido promiscuo e di affidamento utilizzabile mediante sconto/anticipazioni s.b.f. e contratto di anticipazione su fatture o altri documenti, assistiti da fideiussione omnibus rilasciata da a garanzia di CP_1 R.G. n. 1235/2019
qualsiasi operazione con atto n. 302048 del 12 settembre 2007 sino a concorrenza dell'importo di € 150.000,00, poi elevato in data 28 gennaio 2013 sino all'importo massimo di € 210.000,00.
È, altresì, documentamente provata la titolarità del credito in capo all'attrice per aver quest'ultima acquistato il credito dalla Parte_1
Banca di Credito Cooperativo Irpinia S.C. in forza di un contratto di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB di cui è stata data pubblicità nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II n. 18 del 11.02.2016.
Risulta, altresì, dimostrato l'avvenuto conferimento da parte di
[...]
in data 13 aprile 2016, a della procura Parte_1 Parte_2 speciale per la riscossione e il recupero dei crediti.
Ciò posto, come è noto, “L'azione revocatoria ordinaria presuppone per la sua esperibilità la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità, sicché, prestata fideiussione a garanzia delle future obbligazioni del debitore principale nei confronti di un istituto di credito, gli atti dispositivi del fideiussore, successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art.
2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni"), ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento di denaro da parte della banca, senza che rilevi la successiva esigibilità del debito restitutorio o il recesso dal contratto” (in questi termini Cass., Sez. 3, Sentenza n. 762 del 19/01/2016).
Risulta, ancora, documentalmente provato che, con atto costitutivo del vincolo di destinazione su beni immobili ai sensi dell'art. 2645 ter c.c., per notar dott.
(rep. n. 35498; racc. n. 8938) stipulato in data 25 febbraio Persona_2
2014 e trascritto in Avellino in data 21.03.2014 al n. Reg Gen. 4986 e n. Reg. Par.
4293, ha destinato tutti i propri beni immobili per far fronte ai CP_1 bisogni prevedibili ed imprevedibili di mantenimento, cura ed assistenza del fratello per tutta la durata della vita del beneficiario e, Controparte_2 segnatamente, la piena ed esclusiva proprietà dell'appartamento al piano secondo del fabbricato residenziale alla via Piave civico n. 230, scala B, con annesso locale pertinenziale al piano seminterrato, il tutto per complessivi sette vani e mezzo catastali, individuato in catasto fabbricati, foglio 34, p.lla n. 88, sub 26, via Piave R.G. n. 1235/2019
n. 106, piani S1-2, cat. A/2, vani 7,5; i diritti di nuda proprietà pari ad un mezzo
(1/2) dell'appartamento al piano quinto del fabbricato residenziale alla via Piave n.
230, scala A, individuato in catasto fabbricati, foglio 34, p.lla n. 88, sub 16, via
Piave n. 106, piano 5, cat. A/2, vani 6,5; la piena ed esclusiva proprietà del locale ad uso ufficio al piano primo del fabbricato residenziale alla via Ferriera n. 11, composto da due vani catastali, individuato in catasto fabbricati, foglio 39, p.lla n.
662, sub 11, via Ferriera, piano 1, cat. A/10, vani 2; la piena ed esclusiva proprietà del locale autorimessa al secondo piano interrato del fabbricato residenziale alla via Michelangelo Cianciulli, della consistenza catastale di metri quadrati diciassette (mq. 17), individuato in catasto fabbricati, foglio 34, p.lla n.
750, sub 38, via Michelangelo.
Ebbene, l'atto di costituzione del vincolo sui propri beni ai sensi dell'art. 2645-ter c.c., benché non determini il trasferimento della loro proprietà né la costituzione su di essi di diritti reali in senso proprio, è comunque idoneo a sottrarre i beni vincolati all'azione esecutiva dei creditori ed ha effetti connotati dal carattere della
"realità" in senso ampio, essendo oggetto di trascrizione ed è conseguentemente idoneo a pregiudicare le ragioni creditorie, come nelle analoghe (anche se non identiche) situazioni della costituzione del fondo patrimoniale e della costituzione e dotazione di beni in "trust" (cfr. Cass. 29727/2019).
Ne consegue che non può non ritenersi pregiudizievole per l'interesse della creditrice l'atto di destinazione impugnato, avendo questo prodotto l'effetto di sottrare i beni immobili ivi indicati alla garanzia patrimoniale dei creditori, rendendoli indisponibili all'eventuale esecuzione forzata.
Neppure assume rilievo la circostanza valorizzata dalla convenuta CP_1 circa la liceità del motivo (mantenimento, cura ed assistenza del fratello invalido), che ha spinto la convenuta a porre in essere l'atto di destinazione CP_1 patrimoniale, atteso che tra i presupposti dell'azione revocatoria, indicati nell'art. 2901 c.c., non rientra la comparazione tra le esigenze dei beneficiari dell'atto revocando e quelle dei creditori da esso pregiudicati, dovendosi valutare esclusivamente l'oggettiva idoneità dell'atto stesso a rendere più difficile la soddisfazione delle ragioni dei creditori.
Ciò posto, tale atto di destinazione patrimoniale è stato posto in essere successivamente all'insorgenza del credito, atteso che, con riguardo al fideiussore,
l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore risale al momento R.G. n. 1235/2019
della nascita del credito e non a quello della scadenza dell'obbligazione del debitore principale (ex multis, Cass. 5810/2019, 27117/2013).
Quanto agli altri elementi identificativi della domanda di declaratoria di inefficacia relativa dell'atto dispositivo del presente giudizio, ovvero cd. eventus damni,
l'attrice ha provato la compromissione della garanzia patrimoniale della debitrice
, la quale, dal canto suo, non ha fornito alcuna prova idonea a far CP_1 ritenere accertata la consistenza del patrimonio residuo e l'idoneità dello stesso a soddisfare le ragioni creditizie.
Invero, la convenuta , pur avendo dedotto che tale atto dispositivo CP_1 non avrebbe in realtà comportato alcun impoverimento, in quanto il patrimonio della sarebbe idoneo a soddisfare il credito di parte attrice, Controparte_4 alcun elemento in termini di allegazione e prova ha fornito al fine di vagliare la solidità della propria posizione patrimoniale, non avendo dimostrato l'inesistenza del rischio della compromissione della garanzia patrimoniale e, dunque, l'esistenza di ampie residualità patrimoniali a garanzia dei crediti vantati dall'attrice.
A tanto aggiungasi che a tali fini è sufficiente che l'atto di disposizione compiuto dal debitore medesimo produca pericolo o incertezza per la futura realizzazione del diritto del creditore, in termini di possibile infruttuosità dell'eventuale azione esecutiva o anche, semplicemente, di maggiore difficoltà ed incertezza nella realizzazione del credito.
Deve, pertanto, ritenersi sussistente anche il presupposto dell'eventus damni.
Quanto al requisito soggettivo, poichè l'atto di destinazione impugnato riveste natura di atto a titolo gratuito (cfr. Cass. 3697/2020), occorre solo accertare la conoscenza in capo alla debitrice del pregiudizio da esso arrecato al creditore tramite il compimento dell'atto dispositivo.
Siffatta prova, che deve riguardare lo stato soggettivo de quo al tempo in cui è stato posto in essere l'atto dispositivo per cui è causa, può essere fornita tramite presunzioni (cfr. ex multis Cass. civ., n. 18315/15).
Nel caso in esame, appare sussistente la consapevolezza in capo a CP_1
di ledere le ragioni dei creditori e ciò è reso evidente dalla circostanza che
[...] quest'ultima, che ha rivestito la carica di procuratrice speciale di Controparte_4
a far data dal 19 luglio 2004, di consigliere di amministrazione a far data dal 13 dicembre 1999 e di amministratrice unica della dal 05 Controparte_4 novembre 2004 sino alle dimissioni rassegnate in data 22 maggio 2013, ha poi R.G. n. 1235/2019
sottoposto pochi mesi dopo a vincolo di destinazione contestualmente una pluralità di immobili, sottraendo ai creditori la totalità del proprio patrimonio immobiliare ed ha posto in esser l'atto in favore del fratello.
11. Sussistono, pertanto, tutti gli elementi per accogliere la domanda dell'attrice volta alla declaratoria di inefficacia ai sensi dell'art. Parte_1
2901, co. 1, n. 1 c.c. dell'atto del 25.02.2014 a rogito del notaio dott.
[...]
Repertorio n. 35498 Raccolta n. 8938, trascritto in Avellino in data Persona_2
21.03.2014 al n. Reg Gen. 4986 e n. Reg. Par. 4293, con il quale CP_1 ha destinato i beni immobili di seguito indicati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2645 ter cc, ai bisogni del fratello , e precisamente, beni in Controparte_2
Comune di Avellino (AV): 1) piena ed esclusiva proprietà dell'appartamento al piano secondo del fabbricato residenziale alla via Piave civico n. 230, scala B, con annesso locale pertinenziale al piano seminterrato, il tutto per complessivi sette vani e mezzo catastali, individuato in catasto fabbricati, foglio 34, p.lla n. 88, sub
26, via Piave n. 106, piani S1-2, cat. A/2, vani 7,5; 2) diritti di nuda proprietà pari ad un mezzo (1/2) dell'appartamento al piano quinto del fabbricato residenziale alla via Piave n. 230, scala A, individuato in catasto fabbricati, foglio 34, p.lla n.
88, sub 16, via Piave n. 106, piano 5, cat. A/2, vani 6,5; 3) piena ed esclusiva proprietà del locale ad uso ufficio al piano primo del fabbricato residenziale alla via
Ferriera n. 11, composto da due vani catastali, individuato in catasto fabbricati, foglio 39, p.lla n. 662, sub 11, via Ferriera, piano 1, cat. A/10, vani 2; 4) piena ed esclusiva proprietà del locale autorimessa al secondo piano interrato del fabbricato residenziale alla via Michelangelo Cianciulli, della consistenza catastale di metri quadrati diciassette (mq. 17), individuato in catasto fabbricati, foglio 34, p.lla n.
750, sub 38, via Michelangelo.
12. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza dei convenuti ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri dettati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n.
147/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto della valore della controversia (determinato, ai sensi dell'art. 5 D.M. 55/2014, avuto riguardo alle ragioni di credito dell'attrice) e delle attività difensive effettivamente espletate, valori medi, ad esclusione della fase istruttoria, cui trovano applicazione i valori minimi, in ragione dell'assenza di attività di assunzione della prova.
P.Q.M.
R.G. n. 1235/2019
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dr.ssa
Valeria Villani, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n.
1235/2019, così provvede:
a) dichiara la contumacia del convenuto non costituito;
Controparte_2
b) dichiara l'inefficacia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c., nei confronti dell'attrice dell'atto del 25.02.2014 per notar dott. Pt_1 Parte_3
(rep. n. 35498; racc. n. 8938), trascritto in Avellino in data Persona_2
21.03.2014 al n. Reg Gen. 4986 e n. Reg. Par. 4293, con il quale CP_1 ha destinato i beni immobili di seguito indicati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2645 ter c.c., ai bisogni del fratello , e precisamente, beni in Controparte_2
Comune di Avellino (AV): 1) piena ed esclusiva proprietà dell'appartamento al piano secondo del fabbricato residenziale alla via Piave civico n. 230, scala B, con annesso locale pertinenziale al piano seminterrato, il tutto per complessivi sette vani e mezzo catastali, individuato in catasto fabbricati, foglio 34, p.lla n. 88, sub
26, via Piave n. 106, piani S1-2, cat. A/2, vani 7,5; 2) diritti di nuda proprietà pari ad un mezzo (1/2) dell'appartamento al piano quinto del fabbricato residenziale alla via Piave n. 230, scala A, individuato in catasto fabbricati, foglio 34, p.lla n.
88, sub 16, via Piave n. 106, piano 5, cat. A/2, vani 6,5; 3) piena ed esclusiva proprietà del locale ad uso ufficio al piano primo del fabbricato residenziale alla via
Ferriera n. 11, composto da due vani catastali, individuato in catasto fabbricati, foglio 39, p.lla n. 662, sub 11, via Ferriera, piano 1, cat. A/10, vani 2; 4) piena ed esclusiva proprietà del locale autorimessa al secondo piano interrato del fabbricato residenziale alla via Michelangelo Cianciulli, della consistenza catastale di metri quadrati diciassette (mq. 17), individuato in catasto fabbricati, foglio 34, p.lla n.
750, sub 38, via Michelangelo;
c) condanna i convenuti, e , alla rifusione, in CP_1 Controparte_2 solido tra loro ed in favore dell'attrice, delle spese di lite, che liquida in € 1.241,00 per spese vive ed € 17.252,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % del compenso, VA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in data 05 maggio 2025
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani R.G. n. 1235/2019