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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 06/10/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 635/2023 R.G. promossa
DA
( ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Claudio
Schiavone
Appellante
CONTRO
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Giovanni Cavallaro
Appellato
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo –indennità ad personam - appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 23.11.2022, la – subentrata nell'appalto di servizi Parte_1
per la raccolta di rifiuti di nettezza urbana del Comune di Lentini – adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 524/2022, emesso dallo stesso tribunale, con il quale era stato intimato alla società opponente il pagamento, in favore del dipendente , della somma di € 1.003,86, oltre a interessi Controparte_1
legali, rivalutazione monetaria e spese del procedimento monitorio, a titolo di indennità ad personam riconosciuta ai dipendenti dall'impresa che precedentemente gestiva il servizio di appalto.
L'opponente deduceva l'insussistenza di una fonte normativa o contrattuale da cui scaturiva la conservazione del trattamento retributivo
“superminimo”, nell'ipotesi di subentro di una nuova società in un appalto di servizi.
Con sentenza n. 107 del 9.02.2023 il giudice adito rigettava l'opposizione, osservando, preliminarmente, che la fattispecie oggetto di causa integrava una successione nella gestione di un appalto di servizi, non un trasferimento di azienda, e che il lavoratore neoassunto dall'impresa subentrante conservava il trattamento economico riconosciuto dall'impresa cessante nei limiti e secondo le clausole sociali di cui al CCNL di categoria (nel caso di specie l'art. 6 comma 10 del CCNL Fise Assoambiente). Esaminato il contenuto della previsione contrattuale, richiamava Cass. n. 9011/2012, secondo cui il superminimo costituisce un trattamento ad personam di miglior favore rimesso alla discrezionalità del datore di lavoro, ma che una volta concesso assume carattere retributivo, costituendo parte integrante della retribuzione globale, per cui, in caso di successione nell'appalto,
l'impresa subentrante doveva riconoscere il superminimo previsto dal CCNL di settore. Individuata, per il caso di specie tale previsione nell'art. 27 comma
3 del CCNL Fise Assoambiente, dichiarava conseguentemente che le clausole di salvaguardia imponevano all'impresa subentrante di riconoscere il superminimo e l'assegno ad personam al pari dell'anzianità maturata dal lavoratore, trattandosi di voci sottratte a specifico accordo in sede di trattative sindacali, come invece previsto per gli ulteriori emolumenti economici disciplinati dalla contrattazione collettiva. Con ricorso del 26.07.2023 appellava la sentenza;
Parte_1
resisteva al gravame . Controparte_1
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 2 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Premessi i motivi di appello da intendersi qui integralmente trascritti, si osserva che con le note di trattazione depositate il 28.1.2025 e il 22.7.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., l'appellante ha dedotto che, in pendenza del presente giudizio di gravame, tra le parti è sopravvenuto un accordo stragiudiziale per la definizione della controversia. Ha allegato l'istanza, sottoscritta congiuntamente al procuratore del lavoratore appellato, nella quale entrambi i difensori danno atto dell'intervenuta definizione transattiva e chiedono una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto e compensazione delle spese processuali. Ha allegato altresì dichiarazione con la quale il lavoratore, per il tramite del difensore munito di apposita procura, dà atto di avere ricevuto le somme per le quali aveva proposto il ricorso per decreto ingiuntivo e dichiara di non avere ulteriori pretese.
La parte appellata non ha depositato le note ex art. 127 ter c.p.c..
2.Tanto premesso, il collegio prende atto dell'accordo stragiudiziale intervenuto tra le parti e della concorde volontà delle stesse di definire la controversia con la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3.Le spese processuali devono essere compensate, come congiuntamente richiesto dalle parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, dichiara la cessazione della materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo opposto. Compensa le spese processuali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 2 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
dott.ssa Marcella Celesti dott.ssa Elvira Maltese