Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/06/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 718/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1
(GE), il 28/11/1970, residente in [...]4A/10 16164
GENOVA [GE] ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. BERTORELLO GLADYS (C.F.
), che la rappresenta e difende, come da procura in C.F._2
atti e
, C.F. nato a [...] Parte_2 C.F._3
(GE), il 19/02/1966, residente in [...]4A/10 16164
GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. BERTORELLO GLADYS (C.F. ), che C.F._2
lo rappresenta e difende, come da procura in atti
1
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 14.04.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 31/07/1994 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
2 e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
Pt_3
le seguenti condizioni essenziali relative agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1) Il Sig. , a titolo di contributo per il mantenimento della Parte_2
Sig.ra verserà a favore di quest'ultima la somma mensile Parte_1
di Euro 150,00 (centocinquanta/00), che sarà versata a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa (IBAN
[...]) entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre 2024 e sarà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT.
2) La casa coniugale, in comproprietà pro quota indivisa nella misura del
50% fra i coniugi sita in Genova (GE), Via Isocorte n. 4/A int. 10, resta nella disponibilità del Sig. . La Sig.ra si Parte_2 Parte_1
impegna a lasciare l'abitazione coniugale e trasferire la propria residenza al più presto, non appena individuata un'abitazione adatta alle proprie esigenze abitative e lavorative e sottoscritto contratto di locazione, comunque entro 6 mesi dalla data della sentenza di omologa della separazione consensuale.
3) Le spese amministrazione ordinaria e straordinaria relative alla casa coniugale sita in Genova, Via Isocorte n. 4/A int. 10, deliberate e deliberande dall'Assemblea Condominiale e deliberate e deliberande per accordo delle parti resteranno ad integrale carico del Sig. . Parte_2
4) Le spese relative alle utenze della casa sita in Genova (GE), Via
Isocorte n. 4/A int. 10, resteranno del pari ad integrale carico del Sig.
, quale coniuge abitante nella casa coniugale, così come la Parte_2
tassa di smaltimento rifiuti.
3 5) Resta escluso dalla ripartizione, in quanto escluso dalla comunione ex art. 179 co. 1 lett. b) c.c., l'immobile sito in Genova (GE), Via Nicolò
Ardoino n. 1interno 9 Piano 4, di cui il Sig. resta Parte_2
comproprietario pro quota per 1/3.
6) Gli arredi esistenti presso la casa coniugale vengono assegnati al Sig.
ad eccezione dei seguenti beni mobili di proprietà Parte_2 esclusiva della Sig.ra che quest'ultima si riserva di Parte_1
portare presso la sua nuova abitazione, non appena individuatane una adatta alle proprie esigenze abitative e lavorative e sottoscritto contratto di locazione:
- n. 1 scrivania di legno chiaro;
- n. 1 poltrona nera;
- n. 1 computer marca Apple;
- tutti i quadri presenti nell'abitazione (ad eccezione del quadro di proprietà esclusiva del Sig. ereditato dalla zia); Pt_2
- i preziosi lasciati dal Sig. alla figlia e custoditi in casa;
Pt_1
- Alexa.
7) I coniugi dichiarano di aver prima d'ora provveduto di comune accordo a dividere le somme giacenti sui conti correnti cointestati e i depositi bancari in comune e di aver provveduto a regolare ogni rapporto economico tra loro e dichiarano che non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altra per nessuna ragione o titolo, fatte salve le obbligazioni di cui al presente ricorso e sopra esposte. prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni
8) L'eventuale vendita della casa coniugale, dovrà essere concordata e decisa di comune accordo fra i comproprietari e Parte_1 Parte_2
ed il ricavato della vendita verrà ripartito tra i coniugi nella misura
[...]
del 50%.
9) Il Sig. , quale coniuge abitante nella casa coniugale si Parte_2
impegna a contattare al più presto, comunque entro tre mesi dalla data
4 della sentenza di omologa della separazione, i fornitori delle utenze di luce, gas, telefono, TV, ecc. intestate alla Sig.ra per Parte_1
formalizzare le relative volture o, laddove non sia possibile mantenere lo stesso contratto, le opportune cessazioni.
4) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per se stessi”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1994, Numero 517, Parte
II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 06/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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