Art. 4.
I diritti di cui all' art. 23 della legge 29 luglio 1896, n. 318 , modificato dal regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2284 , convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 , e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 665 , sono fissati come segue:
a) a lire 4 per ogni tonnellata di stazza netta per le navi che sbarchino o imbarchino un numero di tonnellate di merci non eccedente il quinto o il decimo delle tonnellate di stazza netta;
b) a lire 200 per ogni tonnellata, di merce sbarcata o imbarcata per le navi che sbarchino o imbarchino un numero di tonnellate di merce non eccedente il ventesimo delle tonnellate di stazza netta;
c) a lire 700 per ogni passeggero imbarcato o sbarcato.
I diritti di cui all' art. 23 della legge 29 luglio 1896, n. 318 , modificato dal regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2284 , convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 , e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 665 , sono fissati come segue:
a) a lire 4 per ogni tonnellata di stazza netta per le navi che sbarchino o imbarchino un numero di tonnellate di merci non eccedente il quinto o il decimo delle tonnellate di stazza netta;
b) a lire 200 per ogni tonnellata, di merce sbarcata o imbarcata per le navi che sbarchino o imbarchino un numero di tonnellate di merce non eccedente il ventesimo delle tonnellate di stazza netta;
c) a lire 700 per ogni passeggero imbarcato o sbarcato.