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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 12/11/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 622/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 622/2024 promossa da:
), rappresentata e difesa dall'Avv. SPINOZZI SERGIO MARIA e dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
LT RE giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
( ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. STACCIARINI ANNA giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato la chiamava in giudizio la Parte_1 [...] spiegando di essere proprietaria di due immobili siti in San Benedetto del Controparte_1
Tronto, il primo in Via Niccolò IV, n. 13, individuato al catasto urbano al foglio 7 particella 751 sub. 5,
8, 9, 10, 11, 12 e 13; il secondo in via Leone XII snc, di cui al catasto urbano al foglio 7, particella 750, sub. 2, 4, 7, 8, 9 e 10. Continuava affermando di aver realizzato in tali immobili degli appartamenti da destinare alla locazione e di aver chiesto alla società resistente di istallare dei contatori indipendenti per ciascun appartamento. Tuttavia, aggiungeva, la società resistente attivava la fornitura solo per alcuni di essi e comunicava l'impossibilità, per mancata variazione delle visure catastali, di procedere all'istallazione dei contatori e all'attivazione della fornitura per gli altri appartamenti.
Ritenendo sussistenti i presupposti per ottenere la tutela in forma specifica dell'obbligo di stipulare i contratti di fornitura idrica da parte della resistente, concludeva chiedendo “Piaccia al Tribunale adito, contrariis rejectis, così decidere: A) In via principale: - Accertata la proponibilità della domanda di parte ricorrente ▪ A. Dichiarare l'esistenza dell'obbligo a carico della convenuta Controparte_1
con sede in viale Della Repubblica n. 24 di installare e ad attivare un contatore
[...] indipendente per ciascuno degli mini-appartamenti indipendenti realizzati nelle indicate unità immobiliari individuate nella premessa del ricorso introduttivo, di proprietà della e, per Parte_1
Co l'effetto ▪ ondannare con sede in viale Della Repubblica Controparte_1
n. 24 Cap 63100 Ascoli Piceno alla stipula dei relativi contratti e alla installazione ed attivazione dei contatori entro il termine perentorio che questo Egregio Tribunale vorrà stabilire, con l'avvertimento che, in caso di inadempienza, il contratto sarà stipulato da un rappresentante del Tribunale ai sensi dell'art.2932 c. c. ▪ C. Condannare con sede in viale Della Controparte_1
Repubblica n. 24 Cap 63100 Ascoli Piceno al risarcimento dei danni, quantificati in via equitativa in
3.000,00, oltre interessi legali dalla data di inadempimento fino al soddisfo effettivo, nonché al rimborso delle spese legali sostenute per la presente causa;
B) Con vittoria di spese e compensi ex d.m. 147/22”.
Si costituiva in giudizio la la quale, sottolineando come la Controparte_1 società ricorrente aveva realizzato quattordici appartamenti nelle unità immobiliari in questione senza adempiere all'obbligo di variazione catastale, con conseguente impossibilità di attivare i contatori in immobili non in regola catastalmente, concludeva “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Ascoli Piceno, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare: In via preliminare - accertare e dichiarare che il presente giudizio non verte su una materia per la quale è prevista l'obbligatorietà della procedura di mediazione;
Nel merito: - accertare e dichiarare la illegittimità della richiesta della ricorrente Pt_1 di installare un contatore per ciascuno dei mini-appartamenti realizzati di fatto su ciascuna delle
[...] unità immobiliari site nel Comune di San Benedetto del Tronto (AP), identificate all'NCEU, entrambe al foglio 7, uno particella 751 (sub 5,8,9,10,11,12 e 13) e l'altro particella 750 (sub 2,4,7,8,9 e 10) di cui è proprietaria, poiché contraria all'art. 12, n. 6 del RSII;
- per l'effetto dichiarare l'inesistenza dell'obbligo
a carico della convenuta-resistente - di installare un Controparte_3 contatore per ciascuno dei miniappartamenti realizzati di fatto su ciascuna delle unità immobiliari site nel Comune di San Benedetto del Tronto (AP), di cui è proprietaria;
- accertata e dichiarata l'inesistenza del suddetto obbligo di installazione di un contatore per ogni mini-appartamento, rigettare la richiesta di parte ricorrente di condannare la alla stipula dei relativi Controparte_3 contratti e alla installazione ed attivazione dei contatori entro un termine perentorio;
- accertata e dichiarata la legittimità del rifiuto opposto dalla - alla Controparte_3 richiesta avanzata dalla di allaccio di più contatori per un'unica unità immobiliare, rigettare Parte_1 la richiesta di parte ricorrente di condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del suddetto rifiuto, in quanto inesistenti e non provati;
- in ogni caso condannare la ricorrente alle spese, Parte_1 diritti e onorari del presente giudizio”.
Il procedimento, di natura prettamente documentale, era chiamato all'udienza del 07.11.2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. - poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – e definito con la presente pronuncia pubblicata mediante deposito nella “consolle del magistrato”.
La domanda è infondata e andrà rigettata per i motivi che seguono. È accertato, in quanto fatto pacifico tra le parti, che la società ricorrente, proprietaria di due unità immobiliari site nel Comune di San Benedetto del Tronto, uno in via Niccolò IV n. 13, l'altro in via Leone
XII snc, ha suddiviso tali unità in rispettivamente dodici e nove appartamenti più piccoli, accatastando separatamente, tuttavia, solo quattro appartamenti dell'unità immobiliare sita in Via Niccolò IV n. 13 e tre dell'immobile di Via Leone XII snc (ricorso, doc. 2).
È documentalmente provato che la resistente, società che opera in regime di monopolio quanto alla fornitura del servizio idrico nel Comune di San Benedetto del Tronto, ha respinto la richiesta della ricorrente per l'installazione di più misuratori in riferimento ad un unico accatastamento, ritenendo necessaria la variazione catastale delle unità immobiliari negli ulteriori quattordici appartamenti frazionati
(ricorso, doc. 9).
Con riguardo alla domanda di condanna del resistente ad installare e attivare un contatore indipendente per ciascun appartamento realizzato nelle unità immobiliari della ricorrente, quest'ultima deduce l'obbligatorietà, in capo alla resistente, di concludere i contratti di fornitura del servizio idrico in forza dell'art. 2597 c.c., secondo il quale “Chi esercita un'impresa in condizioni di monopolio legale ha
l'obbligo di contrattare con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell'impresa, osservando la parità di trattamento” e dell'art 3 L. 287/1990, in forza del quale “E' vietato l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale od in una sua parte rilevante, ed inoltre è vietato: (…) b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato… a danno dei consumatori…”.
In particolare, l'art. 2597 c.c. - che costituisce fonte di un obbligo a contrarre per il caso di esercizio di un'impresa in condizione di monopolio legale - è una norma applicabile ai monopolisti di diritto, tra cui si annoverano i concessionari di pubblici beni o servizi, qualora abbiano ad esercitare un'impresa loro riservata, con esclusione della concorrenza giustificata da un interesse generale, quanto ai rapporti con altri imprenditori interessati allo svolgimento della medesima attività nella medesima zona e con obbligo di stipulare il contratto con chiunque faccia richiesta del bene o del servizio, quanto ai rapporti con gli utenti.
Come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza, la condizione necessaria e sufficiente alla legittimità del comportamento tenuto dal monopolista è che sia rispettata la parità di trattamento tra tutti gli aspiranti contraenti, alle condizioni disciplinate direttamente dalla legge o dal provvedimento concessorio ovvero, in subordine, predisposte dal monopolista in termini generali, anche mediante moduli o formulari, per regolamentare in maniera uniforme i rapporti contrattuali di utenza. Per converso, perché sorga il diritto dell'utente, occorre che la sua richiesta sia conforme alle condizioni suddette, imposte dalle esigenze di programmazione ed economicità che caratterizzano la posizione del monopolista stesso (Cass. n. 11918 del 2002).
La conclusione, alla luce di quanto precede, è che anche nei confronti del monopolista, sottrattosi all'obbligo a contrarre posto a suo carico dall'art. 2597 c.c., può essere invocata la tutela in base all'art. 2932 c.c. per la esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto avente ad oggetto le prestazioni medesime.
Nella fattispecie oggetto di causa, tuttavia, l'invocata tutela non può essere accordata.
La richiesta avanzata dalla società ricorrente non determina, infatti, in capo alla l'insorgere CP_1 dell'obbligo di contrarre, non risultando tale richiesta conforme alle condizioni disciplinate dal regolamento della monopolista.
In particolare, l'art. 5 del Regolamento Servizio Idrico Integrato, richiamando l'art. 48 D.P.R. n.
380/2001, al punto n. 3 prevede che “È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di permesso di costruire, nonché ad opere in assenza di titolo iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di fornitura anteriormente al 17 marzo 1985”.
L'art. 12, n. 6, del medesimo regolamento dispone: “Al termine dell'impianto esterno, il Gestore istallerà, di norma per ogni unità immobiliare, un apparecchio di misura”.
Gli articoli 50 e 52 prevedono che, per la richiesta di somministrazione e per il perfezionamento del contratto di fornitura, l'interessato deve comunicare al gestore il numero delle unità abitative che costituiscono l'immobile.
Dalla lettura congiunta delle norme del Regolamento richiamate può dedursi la necessità, per l'azienda erogatrice del servizio idrico, di verificare la corrispondenza tra il numero dei contatori e degli allacci richiesti dall'interessato e le unità immobiliari risultanti dalle visure catastali.
Nel caso di specie, per stessa amissione della ricorrente, “La convenzione di lottizzazione e il permesso a costruire hanno consentito alla società un solo sub residenziale per piano, sorgendo gli edifici in Zona
Artigianale. Per tale motivo la proprietà non ha potuto accatastare separatamente i miniappartamenti realizzati”.
L'eccezione opposta dalla resistente, che si fonda sulla mancata corrispondenza tra la situazione CP_4 di fatto e di diritto delle unità abitative per cui è stato richiesto l'allaccio della fornitura idrica - in quanto il frazionamento delle stesse non risulta essere stato effettuato, (ricorso, doc. 2) - merita, dunque, accoglimento.
Per le ragioni esposte, non risultando la violazione, da parte della resistente, dell'obbligo posto dall'art. 2597 c.c., né della disciplina dettata dalla L. 287/1990, la domanda della ricorrente volta ad ottenere la condanna della resistente all'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere i contratti di fornitura idrica andrà rigettata.
Per quanto concerne, infine, la domanda di risarcimento del danno, la stessa non può trovare accoglimento in assenza di accertamento della violazione di un obbligo di legge.
Le spese di lite seguiranno il principio della soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore della controversia (indeterminabile), al numero e complessità delle questioni trattate
(bassa) ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al n. 622 del 2024 r.g., e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere i contratti di fornitura idrica proposta dalla ricorrente;
- Rigetta la domanda di risarcimento avanzata dalla ricorrente;
- Condanna la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di 3300,00 euro per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Ascoli Piceno, 11 novembre 2025
Il Giudice Enza Foti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 622/2024 promossa da:
), rappresentata e difesa dall'Avv. SPINOZZI SERGIO MARIA e dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
LT RE giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
( ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. STACCIARINI ANNA giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato la chiamava in giudizio la Parte_1 [...] spiegando di essere proprietaria di due immobili siti in San Benedetto del Controparte_1
Tronto, il primo in Via Niccolò IV, n. 13, individuato al catasto urbano al foglio 7 particella 751 sub. 5,
8, 9, 10, 11, 12 e 13; il secondo in via Leone XII snc, di cui al catasto urbano al foglio 7, particella 750, sub. 2, 4, 7, 8, 9 e 10. Continuava affermando di aver realizzato in tali immobili degli appartamenti da destinare alla locazione e di aver chiesto alla società resistente di istallare dei contatori indipendenti per ciascun appartamento. Tuttavia, aggiungeva, la società resistente attivava la fornitura solo per alcuni di essi e comunicava l'impossibilità, per mancata variazione delle visure catastali, di procedere all'istallazione dei contatori e all'attivazione della fornitura per gli altri appartamenti.
Ritenendo sussistenti i presupposti per ottenere la tutela in forma specifica dell'obbligo di stipulare i contratti di fornitura idrica da parte della resistente, concludeva chiedendo “Piaccia al Tribunale adito, contrariis rejectis, così decidere: A) In via principale: - Accertata la proponibilità della domanda di parte ricorrente ▪ A. Dichiarare l'esistenza dell'obbligo a carico della convenuta Controparte_1
con sede in viale Della Repubblica n. 24 di installare e ad attivare un contatore
[...] indipendente per ciascuno degli mini-appartamenti indipendenti realizzati nelle indicate unità immobiliari individuate nella premessa del ricorso introduttivo, di proprietà della e, per Parte_1
Co l'effetto ▪ ondannare con sede in viale Della Repubblica Controparte_1
n. 24 Cap 63100 Ascoli Piceno alla stipula dei relativi contratti e alla installazione ed attivazione dei contatori entro il termine perentorio che questo Egregio Tribunale vorrà stabilire, con l'avvertimento che, in caso di inadempienza, il contratto sarà stipulato da un rappresentante del Tribunale ai sensi dell'art.2932 c. c. ▪ C. Condannare con sede in viale Della Controparte_1
Repubblica n. 24 Cap 63100 Ascoli Piceno al risarcimento dei danni, quantificati in via equitativa in
3.000,00, oltre interessi legali dalla data di inadempimento fino al soddisfo effettivo, nonché al rimborso delle spese legali sostenute per la presente causa;
B) Con vittoria di spese e compensi ex d.m. 147/22”.
Si costituiva in giudizio la la quale, sottolineando come la Controparte_1 società ricorrente aveva realizzato quattordici appartamenti nelle unità immobiliari in questione senza adempiere all'obbligo di variazione catastale, con conseguente impossibilità di attivare i contatori in immobili non in regola catastalmente, concludeva “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Ascoli Piceno, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare: In via preliminare - accertare e dichiarare che il presente giudizio non verte su una materia per la quale è prevista l'obbligatorietà della procedura di mediazione;
Nel merito: - accertare e dichiarare la illegittimità della richiesta della ricorrente Pt_1 di installare un contatore per ciascuno dei mini-appartamenti realizzati di fatto su ciascuna delle
[...] unità immobiliari site nel Comune di San Benedetto del Tronto (AP), identificate all'NCEU, entrambe al foglio 7, uno particella 751 (sub 5,8,9,10,11,12 e 13) e l'altro particella 750 (sub 2,4,7,8,9 e 10) di cui è proprietaria, poiché contraria all'art. 12, n. 6 del RSII;
- per l'effetto dichiarare l'inesistenza dell'obbligo
a carico della convenuta-resistente - di installare un Controparte_3 contatore per ciascuno dei miniappartamenti realizzati di fatto su ciascuna delle unità immobiliari site nel Comune di San Benedetto del Tronto (AP), di cui è proprietaria;
- accertata e dichiarata l'inesistenza del suddetto obbligo di installazione di un contatore per ogni mini-appartamento, rigettare la richiesta di parte ricorrente di condannare la alla stipula dei relativi Controparte_3 contratti e alla installazione ed attivazione dei contatori entro un termine perentorio;
- accertata e dichiarata la legittimità del rifiuto opposto dalla - alla Controparte_3 richiesta avanzata dalla di allaccio di più contatori per un'unica unità immobiliare, rigettare Parte_1 la richiesta di parte ricorrente di condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del suddetto rifiuto, in quanto inesistenti e non provati;
- in ogni caso condannare la ricorrente alle spese, Parte_1 diritti e onorari del presente giudizio”.
Il procedimento, di natura prettamente documentale, era chiamato all'udienza del 07.11.2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. - poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – e definito con la presente pronuncia pubblicata mediante deposito nella “consolle del magistrato”.
La domanda è infondata e andrà rigettata per i motivi che seguono. È accertato, in quanto fatto pacifico tra le parti, che la società ricorrente, proprietaria di due unità immobiliari site nel Comune di San Benedetto del Tronto, uno in via Niccolò IV n. 13, l'altro in via Leone
XII snc, ha suddiviso tali unità in rispettivamente dodici e nove appartamenti più piccoli, accatastando separatamente, tuttavia, solo quattro appartamenti dell'unità immobiliare sita in Via Niccolò IV n. 13 e tre dell'immobile di Via Leone XII snc (ricorso, doc. 2).
È documentalmente provato che la resistente, società che opera in regime di monopolio quanto alla fornitura del servizio idrico nel Comune di San Benedetto del Tronto, ha respinto la richiesta della ricorrente per l'installazione di più misuratori in riferimento ad un unico accatastamento, ritenendo necessaria la variazione catastale delle unità immobiliari negli ulteriori quattordici appartamenti frazionati
(ricorso, doc. 9).
Con riguardo alla domanda di condanna del resistente ad installare e attivare un contatore indipendente per ciascun appartamento realizzato nelle unità immobiliari della ricorrente, quest'ultima deduce l'obbligatorietà, in capo alla resistente, di concludere i contratti di fornitura del servizio idrico in forza dell'art. 2597 c.c., secondo il quale “Chi esercita un'impresa in condizioni di monopolio legale ha
l'obbligo di contrattare con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell'impresa, osservando la parità di trattamento” e dell'art 3 L. 287/1990, in forza del quale “E' vietato l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale od in una sua parte rilevante, ed inoltre è vietato: (…) b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato… a danno dei consumatori…”.
In particolare, l'art. 2597 c.c. - che costituisce fonte di un obbligo a contrarre per il caso di esercizio di un'impresa in condizione di monopolio legale - è una norma applicabile ai monopolisti di diritto, tra cui si annoverano i concessionari di pubblici beni o servizi, qualora abbiano ad esercitare un'impresa loro riservata, con esclusione della concorrenza giustificata da un interesse generale, quanto ai rapporti con altri imprenditori interessati allo svolgimento della medesima attività nella medesima zona e con obbligo di stipulare il contratto con chiunque faccia richiesta del bene o del servizio, quanto ai rapporti con gli utenti.
Come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza, la condizione necessaria e sufficiente alla legittimità del comportamento tenuto dal monopolista è che sia rispettata la parità di trattamento tra tutti gli aspiranti contraenti, alle condizioni disciplinate direttamente dalla legge o dal provvedimento concessorio ovvero, in subordine, predisposte dal monopolista in termini generali, anche mediante moduli o formulari, per regolamentare in maniera uniforme i rapporti contrattuali di utenza. Per converso, perché sorga il diritto dell'utente, occorre che la sua richiesta sia conforme alle condizioni suddette, imposte dalle esigenze di programmazione ed economicità che caratterizzano la posizione del monopolista stesso (Cass. n. 11918 del 2002).
La conclusione, alla luce di quanto precede, è che anche nei confronti del monopolista, sottrattosi all'obbligo a contrarre posto a suo carico dall'art. 2597 c.c., può essere invocata la tutela in base all'art. 2932 c.c. per la esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto avente ad oggetto le prestazioni medesime.
Nella fattispecie oggetto di causa, tuttavia, l'invocata tutela non può essere accordata.
La richiesta avanzata dalla società ricorrente non determina, infatti, in capo alla l'insorgere CP_1 dell'obbligo di contrarre, non risultando tale richiesta conforme alle condizioni disciplinate dal regolamento della monopolista.
In particolare, l'art. 5 del Regolamento Servizio Idrico Integrato, richiamando l'art. 48 D.P.R. n.
380/2001, al punto n. 3 prevede che “È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di permesso di costruire, nonché ad opere in assenza di titolo iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di fornitura anteriormente al 17 marzo 1985”.
L'art. 12, n. 6, del medesimo regolamento dispone: “Al termine dell'impianto esterno, il Gestore istallerà, di norma per ogni unità immobiliare, un apparecchio di misura”.
Gli articoli 50 e 52 prevedono che, per la richiesta di somministrazione e per il perfezionamento del contratto di fornitura, l'interessato deve comunicare al gestore il numero delle unità abitative che costituiscono l'immobile.
Dalla lettura congiunta delle norme del Regolamento richiamate può dedursi la necessità, per l'azienda erogatrice del servizio idrico, di verificare la corrispondenza tra il numero dei contatori e degli allacci richiesti dall'interessato e le unità immobiliari risultanti dalle visure catastali.
Nel caso di specie, per stessa amissione della ricorrente, “La convenzione di lottizzazione e il permesso a costruire hanno consentito alla società un solo sub residenziale per piano, sorgendo gli edifici in Zona
Artigianale. Per tale motivo la proprietà non ha potuto accatastare separatamente i miniappartamenti realizzati”.
L'eccezione opposta dalla resistente, che si fonda sulla mancata corrispondenza tra la situazione CP_4 di fatto e di diritto delle unità abitative per cui è stato richiesto l'allaccio della fornitura idrica - in quanto il frazionamento delle stesse non risulta essere stato effettuato, (ricorso, doc. 2) - merita, dunque, accoglimento.
Per le ragioni esposte, non risultando la violazione, da parte della resistente, dell'obbligo posto dall'art. 2597 c.c., né della disciplina dettata dalla L. 287/1990, la domanda della ricorrente volta ad ottenere la condanna della resistente all'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere i contratti di fornitura idrica andrà rigettata.
Per quanto concerne, infine, la domanda di risarcimento del danno, la stessa non può trovare accoglimento in assenza di accertamento della violazione di un obbligo di legge.
Le spese di lite seguiranno il principio della soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore della controversia (indeterminabile), al numero e complessità delle questioni trattate
(bassa) ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al n. 622 del 2024 r.g., e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere i contratti di fornitura idrica proposta dalla ricorrente;
- Rigetta la domanda di risarcimento avanzata dalla ricorrente;
- Condanna la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di 3300,00 euro per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Ascoli Piceno, 11 novembre 2025
Il Giudice Enza Foti