CASS
Sentenza 28 luglio 2023
Sentenza 28 luglio 2023
Massime • 1
Ove venga proposta l'"actio confessoria servitutis" (anche per usucapione), è tardiva la successiva proposizione in appello della azione di servitù coattiva, atteso che le predette azioni presentano "petita" e "causae petendi" del tutto distinte – in quanto con la prima si deduce un diritto esistente, con la seconda si mira a costituire il diritto "ex novo" - con la conseguenza che quest'ultima costituisce domanda nuova rispetto alla prima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/07/2023, n. 23078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23078 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 204/2018 R.G. proposto da: RO MA PA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato FABIO MASSIMO ORLANDO che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FULVIO LL – ricorrente – contro TO SRL - TRUCK ON RAIL gia’ LO VA PA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MORICONE 9, presso lo studio dell’avvocato BEATRICE AURELI che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANFILIPPO TRAVERSA - controricorrente – Oggetto: Servitù - Usucapione R.G.N. 204/2018 Ud. 22/06/2023 Civile Sent. Sez. 2 Num. 23078 Anno 2023 Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Relatore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO Data pubblicazione: 28/07/2023 Sez. S2 - R.G. 204/2018 – Ud. 22/06/2023 PU - Pagina nr. 2 di 13 avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 2207/2016 depositata il 29/11/2016 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 dal Consigliere Federico Rolfi;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Rosa Maria Dell’Erba, che ha concluso per il rigetto dei motivi dal primo al quarto e l’accoglimento del quinto. FATTI DI CAUSA 1. LO VA PA (successivamente divenuta TO SRL) citò, innanzi il Tribunale di Parma, la OL MA PA, chiedendo accertarsi che a favore del fondo di quest’ultima in Castelguelfo non esisteva alcuna servitù di scarico gravante sul fondo dell’attrice, ed in particolare sul canale di scolo delle acque meteoriche e dei servizi ivi insistente, instando, in subordine per l’accertamento dell’aggravamento della servitù, ove ritenuta esistente. Lamentò, in particolare, l’attrice che, a far tempo dal 1993, la convenuta – che era contitolare con terzi di altro fosso intubato – aveva cominciato ad utilizzare il canale esistente sul fondo attoreo per lo smaltimento di reflui derivanti dalla lavorazione dei pomodori. Costituitasi la OL MA PA – la quale, invece, chiese in via riconvenzionale di accertarsi l’esistenza di una servitù di scarico delle acque di lavorazione attraverso il canale dell’attrice – il Tribunale di Parma, all’esito dell’istruttoria comprensiva di una CTU, accertò l’inesistenza di una servitù a favore del fondo della OL MA PA, ritenendo che quest’ultima non avesse offerto adeguata prova del diritto da essa vantato. 2. Proposto appello da parte della OL MA PA, e costituitasi regolarmente la TO SRL – la Corte d’appello di Bologna ha Sez. S2 - R.G. 204/2018 – Ud. 22/06/2023 PU - Pagina nr. 3 di 13 disatteso il gravame, condannando l’appellante alla rifusione delle spese del grado. La Corte felsinea si è occupata, in primo luogo, dell’eccezione – sollevata dalla TO SRL - di novità di due domande formulate dalla OL MA PA in sede di gravame, stimando ammissibile la domanda di accertamento dell’acquisto per usucapione della servitù - in quanto oggetto di accettazione del contraddittorio da parte della stessa appellata già in primo grado ed avendo già il giudice di prime cure ritenuto di qualificare la domanda riconvenzionale della OL MA PA come domanda di accertamento dell’usucapione – e ritenendo invece inammissibile la domanda inerente una servitù coattiva per interclusione relativa, in quanto del tutto nuova. Passando all’esame del merito, poi, la Corte felsinea ha confermato il giudizio espresso dal primo giudice in ordine all’assenza di adeguate prove in ordine all’esistenza della servitù rivendicata dalla OL MA PA, escludendo sia che fosse stato adeguatamente provato un possesso ventennale della servitù di scarico sia che un atto denominato “regolamento di confini” e risalente al 1938 potesse essere ritenuto – come sosteneva l’appellante – atto costitutivo di una servitù di scarico, avendo invece il medesimo atto la mera valenza di accertamento dei confini tra le società dei paciscenti. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bologna ricorre ora OL MA PA. Resiste con controricorso TO SRL. 4. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio - in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, come inserito dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, e prorogato dall’art. 8, comma 8, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 - senza Sez. S2 - R.G. 204/2018 – Ud. 22/06/2023 PU - Pagina nr. 4 di 13 l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. 5. Le parti hanno depositato memorie. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è affidato a cinque motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1371 c.c. La ricorrente si duole di una erronea interpretazione, da parte della Corte d’appello, del contenuto dell’atto in data 29 ottobre 1938, denominato “regolamento di confini”, argomentando che dal tenore dell’atto – ed in particolare dalla previsione dell’impegno delle parti di realizzare una serie di opere relative al fosso di scolo riconosciuto come confine tra le proprietà - la Corte territoriale ben avrebbe dovuto dedurre, facendo buon governo dei principi in tema di interpretazione del contratto, che con l’atto le parti avevano inteso costituire una vera e propria servitù di scarico. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 116 c.c. In relazione sempre all’atto in data 29 ottobre 1938, denominato “regolamento di confini”, la ricorrente censura la sentenza della Corte territoriale per non aver adeguatamente valutato la rilevanza probatoria del documento, ed in particolare la specifica affermazione, nel medesimo contenuta, dell’esistenza di un canale esplicitamente destinato allo scolo. 1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 15 legge n. 319/1976, 2697 c.c. e 116 c.p.c. Sez. S2 - R.G. 204/2018 – Ud. 22/06/2023 PU - Pagina nr. 5 di 13 La ricorrente censura la decisione impugnata per non aver desunto in via presuntiva la prova dell’esistenza del diritto di servitù dall’istanza di autorizzazione allo scarico datata 10 agosto 1976 e dalla successiva autorizzazione provvisoria del 2 maggio 1983, laddove le medesime, alla luce del disposto di cui all’art. 15 legge n. 319/1976, valevano a comprovare l’attività di scarico della stessa ricorrente sin dalla data della presentazione dell’istanza. 1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la “violazione o falsa applicazione (…) nella valutazione logica delle risultanze probatorie concernenti lo scarico “alternativo” su via Ronchi, dedotto ex adverso, e l’inizio dello scarico dei reflui nello scarico per cui è causa, e, così, dell’art. 116 c.p.c.”. La ricorrente si duole di una inadeguata valutazione delle prove da parte della Corte territoriale, nella parte in cui la stessa avrebbe ritenuto che la ricorrente avesse in passato utilizzato uno scarico distinto, da ciò derivando l’assenza di prova del possesso ultraventennale della servitù. 1.5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 183 e 345 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto tardiva ed inammissibile la domanda di accertamento della servitù coattiva per interclusione relativa. Nel criticare la decisione impugnata, la ricorrente invoca il carattere autodeterminato dei diritti reali, quale la servitù, da ciò traendo la conclusione della piena ammissibilità della domanda. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Il motivo, infatti, pur rispettando la regola di specificità nel richiamare le clausole contrattuali di cui lamenta l’erronea interpretazione, omette tuttavia di argomentare in modo adeguato in che modo il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti Sez. S2 - R.G. 204/2018 – Ud. 22/06/2023 PU - Pagina nr. 6 di 13 come violati o li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti. Premesso, infatti, che l’interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., anche nell’ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. Sez. L - Sentenza n. 10745 del 04/04/2022), occorre rammentare che il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021; Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017). Nel caso in esame, invece, la censura della ricorrente si risolve nella mera contrapposizione dell’interpretazione caldeggiata dalla ricorrente medesima a quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021; Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017), essendo sufficiente rammentare sul punto il principio consolidato per cui l’interpretazione accolta nella decisione impugnata non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle Sez. S2 - R.G. 204/2018 – Ud. 22/06/2023 PU - Pagina nr. 7 di 13 plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 28319 del 28/11/2017). 3. Il secondo motivo è, invece, inammissibile. Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. Sez. U - Sentenza n. 20867 del 30/09/2020) ha chiarito che la doglianza con la quale venga dedotta la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure - qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione - abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione. Nel caso in esame, assente la deduzione rituale di un profilo rilevante ex art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., il motivo si limita a riproporre una critica del percorso interpretativo seguito dalla sentenza della Corte felsinea in relazione alla scrittura del 1938, senza in alcun modo indicare una concreta inosservanza dell’art. 116 c.p.c., presentando come violazione di tale ultima previsione semplicemente Sez. S2 - R.G. 204/2018 – Ud. 22/06/2023 PU - Pagina nr. 8 di 13 quegli approdi interpretativi cui è pervenuta la decisione di merito che sono già stati inadeguatamente impugnati con il primo motivo. 4. Parimenti inammissibile è il terzo motivo. Richiamati, in ordine alla deduzione della violazione dell’art. 116 c.p.c., i principi già illustrati in relazione al precedente motivo di ricorso, si deve osservare che il motivo, ben lungi dal dedurre adeguatamente una simile violazione, si sostanzia in una mera critica alla valutazione delle prove operata dal giudice di merito, come tale insindacabile (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004), anche alla luce del principio per cui il giudice non è tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14972 del 28/06/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16034 del 14/11/2002). Le Sezioni Unite di questa Corte, sul punto, hanno avuto occasione di precisare che nel quadro del principio, espresso nell’art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti, risultando il relativo apprezzamento insindacabile in sede di legittimità, purché Sez. S2 - R.G. 204/2018 – Ud. 22/06/2023 PU - Pagina nr. 9 di 13 risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati (Cass. Sez. U, n. 898 del 14/12/1999). Come questa Corte ha più volte sottolineato (Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 11176 del 08/05/2017), compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (cfr. Cass., Sez. 3, n. 3267 del 12/02/2008), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile;
ciò che nel caso di specie è dato riscontrare. Quanto alle doglianze della ricorrente circa il mancato ricorso a meccanismi presuntivi da parte del giudice di merito, è sufficiente richiamare il principio per cui spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo – censura che nel caso in esame non è stata neppure formulata, essendo invece invocato il vizio di violazione di legge - non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata Sez. S2 - R.G. 204/2018 – Ud. 22/06/2023 PU - Pagina nr. 10 di 13 valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 22366 del 05/08/2021; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5279 del 26/02/2020; Cass. Sez. L, Sentenza n. 15737 del 21/10/2003). 5. Ulteriormente inammissibile è il quarto motivo di ricorso. La ricorrente viene ancora una volta a veicolare con la doglianza della violazione dell’art. 116 c.p.c. quella che è invece una critica mossa sia alla valutazione delle prove operata dal giudice di merito sia alla motivazione che illustra le ragioni del rigetto del gravame. Come rilevato anche dal Pubblico Ministero, tuttavia, le doglianze in tal modo formulate, da un lato si traducono in un inammissibile sindacato della valutazione delle prove – valendo al riguardo i principi già poc’anzi richiamati – e, dall’altro lato, omettono persino di dedurre ritualmente il vizio riconducibile al disposo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., non senza osservare che le doglianze della ricorrente non risulterebbero riconducibili neppure entro tale ipotesi, avendo questa Corte chiarito che il motivo di ricorso di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c., deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 10525 del 31/03/2022). 6. Infondato è, invece, il quinto ed ultimo motivo. Se è vero, infatti, che – come ricordato anche dal Pubblico Ministero – la servitù, in quanto diritto reale, costituisce sul piano processuale diritto autodeterminato, è tuttavia anche vero che sussiste una Sez. S2 - R.G. 204/2018 – Ud. 22/06/2023 PU - Pagina nr. 11 di 13 specifica differenza tra l’actio confessoria servitutis con la quale venga dedotta l’esistenza di un preesistente diritto di servitù, quale che ne sia stata la fonte – essendo stata nella specie dedotto un acquisto per usucapione – e l’azione, disciplinata in via generale dall’art. 1032 c.c., volta ad ottenere la pronuncia di una sentenza che venga a costituire una servitù prima non esistente, sebbene in forza della legge già sussista il diritto di ottenere tale costituzione. Nel primo caso, infatti, ad essere dedotta in giudizio è una preesistente servitù rispetto alla quale, una volta che il diritto sia stato posto a fondamento della domanda, risulta effettivamente neutra l’individuazione del fatto o atto generatore, conformemente ai principi generali in tema di diritti autodeterminati. Nel caso della servitù coattiva, invece, la deduzione fondamentale svolta in giudizio non concerne la servitù stessa - la quale ancora non ha giuridica esistenza - bensì la presenza dei presupposti di legge per pervenire alla pronuncia di una sentenza costitutiva - e non di “accertamento” come erroneamente dedotto nel ricorso – solo in presenza della quale la servitù potrà ritenersi sorta ed esistente. Si tratta, del resto, di principi già da tempo remoto enunciati da questa Corte, affermando che l’actio confessoria servitutis (anche per usucapione) e l’azione costitutiva di servitù coattiva presentano petita e causae petendi del tutto distinte – in quanto la prima deduce un diritto esistente, la seconda mira a costituire il diritto ex novo - con la conseguenza che la seconda costituisce domanda nuova rispetto alla prima (arg. ex Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 23531 del 09/10/2017; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6673 del 30/03/2005; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11112 del 21/10/1991; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1682 del 18/02/1991; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3953 del 28/10/1976; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1367 del 11/04/1975). Sez. S2 - R.G. 204/2018 – Ud. 22/06/2023 PU - Pagina nr. 12 di 13 Correttamente, quindi, la Corte territoriale – dopo aver qualificato l’originaria domanda formulata dalla ricorrente come actio confessoria servitutis basata su un acquisto per usucapione senza che tale qualificazione sia stata impugnata nella presente sede - ha ritenuto la novità e la conseguente inammissibilità della domanda della ricorrente volta a conseguire la costituzione coattiva della servitù, essendosi in tal modo pienamente conformata ai principi già enunciati da questa Corte. 7. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese, liquidate come in dispositivo, in favore della controricorrente. 8. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 05).
P. Q. M.
La Corte respinge il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il Sez. S2 - R.G. 204/2018 – Ud. 22/06/2023 PU - Pagina nr. 13 di 13 versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 22 giugno
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Rosa Maria Dell’Erba, che ha concluso per il rigetto dei motivi dal primo al quarto e l’accoglimento del quinto. FATTI DI CAUSA 1. LO VA PA (successivamente divenuta TO SRL) citò, innanzi il Tribunale di Parma, la OL MA PA, chiedendo accertarsi che a favore del fondo di quest’ultima in Castelguelfo non esisteva alcuna servitù di scarico gravante sul fondo dell’attrice, ed in particolare sul canale di scolo delle acque meteoriche e dei servizi ivi insistente, instando, in subordine per l’accertamento dell’aggravamento della servitù, ove ritenuta esistente. Lamentò, in particolare, l’attrice che, a far tempo dal 1993, la convenuta – che era contitolare con terzi di altro fosso intubato – aveva cominciato ad utilizzare il canale esistente sul fondo attoreo per lo smaltimento di reflui derivanti dalla lavorazione dei pomodori. Costituitasi la OL MA PA – la quale, invece, chiese in via riconvenzionale di accertarsi l’esistenza di una servitù di scarico delle acque di lavorazione attraverso il canale dell’attrice – il Tribunale di Parma, all’esito dell’istruttoria comprensiva di una CTU, accertò l’inesistenza di una servitù a favore del fondo della OL MA PA, ritenendo che quest’ultima non avesse offerto adeguata prova del diritto da essa vantato. 2. Proposto appello da parte della OL MA PA, e costituitasi regolarmente la TO SRL – la Corte d’appello di Bologna ha Sez. S2 - R.G. 204/2018 – Ud. 22/06/2023 PU - Pagina nr. 3 di 13 disatteso il gravame, condannando l’appellante alla rifusione delle spese del grado. La Corte felsinea si è occupata, in primo luogo, dell’eccezione – sollevata dalla TO SRL - di novità di due domande formulate dalla OL MA PA in sede di gravame, stimando ammissibile la domanda di accertamento dell’acquisto per usucapione della servitù - in quanto oggetto di accettazione del contraddittorio da parte della stessa appellata già in primo grado ed avendo già il giudice di prime cure ritenuto di qualificare la domanda riconvenzionale della OL MA PA come domanda di accertamento dell’usucapione – e ritenendo invece inammissibile la domanda inerente una servitù coattiva per interclusione relativa, in quanto del tutto nuova. Passando all’esame del merito, poi, la Corte felsinea ha confermato il giudizio espresso dal primo giudice in ordine all’assenza di adeguate prove in ordine all’esistenza della servitù rivendicata dalla OL MA PA, escludendo sia che fosse stato adeguatamente provato un possesso ventennale della servitù di scarico sia che un atto denominato “regolamento di confini” e risalente al 1938 potesse essere ritenuto – come sosteneva l’appellante – atto costitutivo di una servitù di scarico, avendo invece il medesimo atto la mera valenza di accertamento dei confini tra le società dei paciscenti. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bologna ricorre ora OL MA PA. Resiste con controricorso TO SRL. 4. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio - in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, come inserito dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, e prorogato dall’art. 8, comma 8, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 - senza Sez. S2 - R.G. 204/2018 – Ud. 22/06/2023 PU - Pagina nr. 4 di 13 l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. 5. Le parti hanno depositato memorie. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è affidato a cinque motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1371 c.c. La ricorrente si duole di una erronea interpretazione, da parte della Corte d’appello, del contenuto dell’atto in data 29 ottobre 1938, denominato “regolamento di confini”, argomentando che dal tenore dell’atto – ed in particolare dalla previsione dell’impegno delle parti di realizzare una serie di opere relative al fosso di scolo riconosciuto come confine tra le proprietà - la Corte territoriale ben avrebbe dovuto dedurre, facendo buon governo dei principi in tema di interpretazione del contratto, che con l’atto le parti avevano inteso costituire una vera e propria servitù di scarico. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 116 c.c. In relazione sempre all’atto in data 29 ottobre 1938, denominato “regolamento di confini”, la ricorrente censura la sentenza della Corte territoriale per non aver adeguatamente valutato la rilevanza probatoria del documento, ed in particolare la specifica affermazione, nel medesimo contenuta, dell’esistenza di un canale esplicitamente destinato allo scolo. 1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 15 legge n. 319/1976, 2697 c.c. e 116 c.p.c. Sez. S2 - R.G. 204/2018 – Ud. 22/06/2023 PU - Pagina nr. 5 di 13 La ricorrente censura la decisione impugnata per non aver desunto in via presuntiva la prova dell’esistenza del diritto di servitù dall’istanza di autorizzazione allo scarico datata 10 agosto 1976 e dalla successiva autorizzazione provvisoria del 2 maggio 1983, laddove le medesime, alla luce del disposto di cui all’art. 15 legge n. 319/1976, valevano a comprovare l’attività di scarico della stessa ricorrente sin dalla data della presentazione dell’istanza. 1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la “violazione o falsa applicazione (…) nella valutazione logica delle risultanze probatorie concernenti lo scarico “alternativo” su via Ronchi, dedotto ex adverso, e l’inizio dello scarico dei reflui nello scarico per cui è causa, e, così, dell’art. 116 c.p.c.”. La ricorrente si duole di una inadeguata valutazione delle prove da parte della Corte territoriale, nella parte in cui la stessa avrebbe ritenuto che la ricorrente avesse in passato utilizzato uno scarico distinto, da ciò derivando l’assenza di prova del possesso ultraventennale della servitù. 1.5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 183 e 345 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto tardiva ed inammissibile la domanda di accertamento della servitù coattiva per interclusione relativa. Nel criticare la decisione impugnata, la ricorrente invoca il carattere autodeterminato dei diritti reali, quale la servitù, da ciò traendo la conclusione della piena ammissibilità della domanda. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Il motivo, infatti, pur rispettando la regola di specificità nel richiamare le clausole contrattuali di cui lamenta l’erronea interpretazione, omette tuttavia di argomentare in modo adeguato in che modo il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti Sez. S2 - R.G. 204/2018 – Ud. 22/06/2023 PU - Pagina nr. 6 di 13 come violati o li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti. Premesso, infatti, che l’interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., anche nell’ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. Sez. L - Sentenza n. 10745 del 04/04/2022), occorre rammentare che il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021; Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017). Nel caso in esame, invece, la censura della ricorrente si risolve nella mera contrapposizione dell’interpretazione caldeggiata dalla ricorrente medesima a quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021; Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017), essendo sufficiente rammentare sul punto il principio consolidato per cui l’interpretazione accolta nella decisione impugnata non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle Sez. S2 - R.G. 204/2018 – Ud. 22/06/2023 PU - Pagina nr. 7 di 13 plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 28319 del 28/11/2017). 3. Il secondo motivo è, invece, inammissibile. Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. Sez. U - Sentenza n. 20867 del 30/09/2020) ha chiarito che la doglianza con la quale venga dedotta la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure - qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione - abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione. Nel caso in esame, assente la deduzione rituale di un profilo rilevante ex art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., il motivo si limita a riproporre una critica del percorso interpretativo seguito dalla sentenza della Corte felsinea in relazione alla scrittura del 1938, senza in alcun modo indicare una concreta inosservanza dell’art. 116 c.p.c., presentando come violazione di tale ultima previsione semplicemente Sez. S2 - R.G. 204/2018 – Ud. 22/06/2023 PU - Pagina nr. 8 di 13 quegli approdi interpretativi cui è pervenuta la decisione di merito che sono già stati inadeguatamente impugnati con il primo motivo. 4. Parimenti inammissibile è il terzo motivo. Richiamati, in ordine alla deduzione della violazione dell’art. 116 c.p.c., i principi già illustrati in relazione al precedente motivo di ricorso, si deve osservare che il motivo, ben lungi dal dedurre adeguatamente una simile violazione, si sostanzia in una mera critica alla valutazione delle prove operata dal giudice di merito, come tale insindacabile (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004), anche alla luce del principio per cui il giudice non è tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14972 del 28/06/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16034 del 14/11/2002). Le Sezioni Unite di questa Corte, sul punto, hanno avuto occasione di precisare che nel quadro del principio, espresso nell’art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti, risultando il relativo apprezzamento insindacabile in sede di legittimità, purché Sez. S2 - R.G. 204/2018 – Ud. 22/06/2023 PU - Pagina nr. 9 di 13 risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati (Cass. Sez. U, n. 898 del 14/12/1999). Come questa Corte ha più volte sottolineato (Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 11176 del 08/05/2017), compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (cfr. Cass., Sez. 3, n. 3267 del 12/02/2008), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile;
ciò che nel caso di specie è dato riscontrare. Quanto alle doglianze della ricorrente circa il mancato ricorso a meccanismi presuntivi da parte del giudice di merito, è sufficiente richiamare il principio per cui spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo – censura che nel caso in esame non è stata neppure formulata, essendo invece invocato il vizio di violazione di legge - non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata Sez. S2 - R.G. 204/2018 – Ud. 22/06/2023 PU - Pagina nr. 10 di 13 valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 22366 del 05/08/2021; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5279 del 26/02/2020; Cass. Sez. L, Sentenza n. 15737 del 21/10/2003). 5. Ulteriormente inammissibile è il quarto motivo di ricorso. La ricorrente viene ancora una volta a veicolare con la doglianza della violazione dell’art. 116 c.p.c. quella che è invece una critica mossa sia alla valutazione delle prove operata dal giudice di merito sia alla motivazione che illustra le ragioni del rigetto del gravame. Come rilevato anche dal Pubblico Ministero, tuttavia, le doglianze in tal modo formulate, da un lato si traducono in un inammissibile sindacato della valutazione delle prove – valendo al riguardo i principi già poc’anzi richiamati – e, dall’altro lato, omettono persino di dedurre ritualmente il vizio riconducibile al disposo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., non senza osservare che le doglianze della ricorrente non risulterebbero riconducibili neppure entro tale ipotesi, avendo questa Corte chiarito che il motivo di ricorso di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c., deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 10525 del 31/03/2022). 6. Infondato è, invece, il quinto ed ultimo motivo. Se è vero, infatti, che – come ricordato anche dal Pubblico Ministero – la servitù, in quanto diritto reale, costituisce sul piano processuale diritto autodeterminato, è tuttavia anche vero che sussiste una Sez. S2 - R.G. 204/2018 – Ud. 22/06/2023 PU - Pagina nr. 11 di 13 specifica differenza tra l’actio confessoria servitutis con la quale venga dedotta l’esistenza di un preesistente diritto di servitù, quale che ne sia stata la fonte – essendo stata nella specie dedotto un acquisto per usucapione – e l’azione, disciplinata in via generale dall’art. 1032 c.c., volta ad ottenere la pronuncia di una sentenza che venga a costituire una servitù prima non esistente, sebbene in forza della legge già sussista il diritto di ottenere tale costituzione. Nel primo caso, infatti, ad essere dedotta in giudizio è una preesistente servitù rispetto alla quale, una volta che il diritto sia stato posto a fondamento della domanda, risulta effettivamente neutra l’individuazione del fatto o atto generatore, conformemente ai principi generali in tema di diritti autodeterminati. Nel caso della servitù coattiva, invece, la deduzione fondamentale svolta in giudizio non concerne la servitù stessa - la quale ancora non ha giuridica esistenza - bensì la presenza dei presupposti di legge per pervenire alla pronuncia di una sentenza costitutiva - e non di “accertamento” come erroneamente dedotto nel ricorso – solo in presenza della quale la servitù potrà ritenersi sorta ed esistente. Si tratta, del resto, di principi già da tempo remoto enunciati da questa Corte, affermando che l’actio confessoria servitutis (anche per usucapione) e l’azione costitutiva di servitù coattiva presentano petita e causae petendi del tutto distinte – in quanto la prima deduce un diritto esistente, la seconda mira a costituire il diritto ex novo - con la conseguenza che la seconda costituisce domanda nuova rispetto alla prima (arg. ex Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 23531 del 09/10/2017; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6673 del 30/03/2005; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11112 del 21/10/1991; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1682 del 18/02/1991; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3953 del 28/10/1976; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1367 del 11/04/1975). Sez. S2 - R.G. 204/2018 – Ud. 22/06/2023 PU - Pagina nr. 12 di 13 Correttamente, quindi, la Corte territoriale – dopo aver qualificato l’originaria domanda formulata dalla ricorrente come actio confessoria servitutis basata su un acquisto per usucapione senza che tale qualificazione sia stata impugnata nella presente sede - ha ritenuto la novità e la conseguente inammissibilità della domanda della ricorrente volta a conseguire la costituzione coattiva della servitù, essendosi in tal modo pienamente conformata ai principi già enunciati da questa Corte. 7. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese, liquidate come in dispositivo, in favore della controricorrente. 8. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 05).
P. Q. M.
La Corte respinge il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il Sez. S2 - R.G. 204/2018 – Ud. 22/06/2023 PU - Pagina nr. 13 di 13 versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 22 giugno