TRIB
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 30/09/2025, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. 5517/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5517/2020 R.G. tra c.f. ; Parte_1 C.F._1
c.f. , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_2 C.F._2
Leone Guaragna;
Opponenti
CONTRO
c.f. , e per essa quale procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 [...]
c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Greco;
Controparte_2 P.IVA_2
Opposta
Conclusioni per l'opponente: come da note scritte del 31/03/2025.
Conclusioni per l'opposta: come da note scritte del 14/03/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
e per essa la procuratrice agiva in via monitoria Controparte_1 Controparte_2 nei confronti di e di allegando di essere cessionaria del Parte_1 Parte_2 credito vantato da nei confronti del primo, quale debitore Controparte_3 principale, nonché della seconda, quale coobbligata, in ragione del saldo passivo del finanziamento n. 3261754, per complessivi € 29.998,31. Allegava inoltre di essere cessionaria del credito vantato da nei confronti di in Controparte_3 Parte_1 ragione del saldo passivo della carta di credito associata al contratto n. 1113980974, per
1 complessivi € 4.741,39. Chiedeva dunque la condanna dei debitori al pagamento del dovuto, oltre interessi e spese.
Il Tribunale di Perugia, in accoglimento della domanda, emetteva il decreto ingiuntivo n.
1515/2020 RG 3870/2020.
Proponevano opposizione gli ingiunti eccependo il difetto di prova del credito e, in relazione al finanziamento n. 3261754, la difformità tra tasso corrispettivo pattuito e tasso applicato,
l'indeterminatezza dei tassi corrispettivi e moratori pattuiti, l'illegittima capitalizzazione degli interessi e la nullità per violazione dello scopo del mutuo, nonché, in relazione alla carta di credito, l'indeterminatezza dell'interesse corrispettivo e moratorio, con conseguente credito verso la banca. Chiedevano quindi la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda monitoria e, in subordine, la compensazione del credito della banca con il credito dell'opponente.
Si costituiva l'opposta, contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, esperita la mediazione e assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del
03/04/2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Sul contratto di finanziamento n. 3261754
2.1. Sul difetto di prova
Gli opponenti hanno eccepito il difetto di prova in relazione al contratto di finanziamento n.
3261754, adducendo l'insufficienza della documentazione depositata in quanto inidonea a dare conto delle rate pagate e di quelle non pagate, nonché del calcolo di capitale e interessi.
L'eccezione è infondata.
Va premesso che il contratto di finanziamento in esame è stato stipulato in data 01/07/2009 e prevede un capitale di € 30.000,00 da restituire con un tasso di interesse fisso in 120 rate da €
444,48.
L'art. 50 TUB, nel consentire l'emissione del decreto ingiuntivo in base all'estratto conto certificato conforme, riguarda primariamente la fattispecie del conto corrente, nel quale, in base all'art. 1832 c.c., l'estratto conto viene in rilievo come documento di ricostruzione contabile dei rapporti dare-avere tra le parti.
Il mutuo presenta una struttura del tutto differente da quella del conto corrente, poiché il cliente riceve immediatamente il denaro e deve restituirlo ratealmente, mancando quindi un
2 prelievo periodico eventualmente seguito da rimesse, e dunque un rapporto di debito-credito in senso tecnico. Diversamente dal conto corrente, è strutturalmente impossibile, nella fisiologia del rapporto, che il mutuatario abbia un credito nei confronti della banca, per cui l'estratto conto, così come configurato dall'art. 1832 c.c., è un concetto che non si attaglia al rapporto di mutuo, nel quale rileva unicamente la misura del denaro consegnato e non restituito, nonché dei relativi interessi.
Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 13533/2001).
Nel caso di specie, l'opposta ha prodotto il contratto di finanziamento, da cui si evince una rata di pari importo per tutta la durata del rapporto, nonché un dettagliato documento contabile da cui si evincono tutte le rate che risultano pagate e quelle che, invece, risultano insolute.
È parimenti documentata, e comunque non è stata contestata, l'erogazione del credito, mentre in sede di comparsa di costituzione l'opposta ha prodotto come doc. 9 una relazione tecnica di parte da cui si evincono nel dettaglio i calcoli svolti al fine di determinare gli interessi dovuti.
Parte opponente non ha svolto specifiche contestazioni avverso tali deduzioni, limitandosi a richiamare il contenuto della propria relazione tecnica di parte prodotta in sede di opposizione.
Alla luce di tali elementi, la censura di difetto di prova deve essere rigettata.
2.2. Sulla difformità tra tasso pattuito e tasso applicato
L'opponente ha censurato la difformità tra tasso pattuito e tasso applicato in quanto, sviluppando il piano di ammortamento secondo il tasso corrispettivo indicato in contratto, la rata dovuta risulterebbe pari non già a € 444,48 bensì a € 440,65.
La censura è infondata.
Il contratto prevede esplicitamente l'importo di ciascuna singola rata, che rimane fisso nel tempo, nonché il numero complessivo delle rate da pagare. Una tale pattuizione è idonea a rendere il mutuatario edotto del costo economico complessivo del contratto, sia in punto di capitale che in punto di interessi. Infatti l'indicazione dell'importo fisso della rata e del numero totale delle rate costituiscono dati che, letti congiuntamente all'importo del capitale finanziato, rendono possibile ricavare, con un semplice calcolo aritmetico, non solo la somma
3 complessivamente restituenda a titolo di capitale, ma anche e soprattutto l'importo complessivo degli interessi dovuti.
Né può addursi l'erronea indicazione del TAEG quale causa di nullità del contratto.
Da un lato, infatti, sul piano della disciplina generale, il TAEG o ISC, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è “un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto
l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto;
pertanto, stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti” (così Cass. Civ., n.
39169/2021).
Dall'altro lato, sul piano della disciplina particolare, non è applicabile l'art. 125 bis, comma 6,
TUB, che prevede la nullità del contratto di finanziamento stipulato con un consumatore in presenza di una erronea indicazione del TAEG, poiché la disposizione in questione è stata introdotta dal D.Lgs 141/2010, e dunque in data successiva alla stipula del contratto oggetto di questo giudizio, avvenuta in data 01/07/2009.
La censura va quindi rigettata.
2.3. Sull'indeterminatezza dei tassi
L'opponente censura l'applicazione di un piano di ammortamento c.d. alla francese, foriero di una capitalizzazione composta degli interessi che renderebbe indeterminato il tasso di interesse pattuito e comporterebbe la violazione dell'art. 1283 c.c., postulando l'applicazione dell'interesse sull'interesse.
La censura è infondata.
Come detto sopra, il mutuo in esame prevede un tasso fisso e una rata costante, laddove il mutuatario ha accettato il numero delle rate e l'importo complessivo di ciascuna di esse.
Quanto all'indeterminatezza del tasso pattuito in ragione dell'applicazione dell'ammortamento c.d. alla francese, non esplicitato in contratto, va richiamato il principio di diritto secondo cui
“in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della
4 normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”
(così Cass. Civ., S.U., n. 15130/2024).
Quanto alla violazione dell'art. 1283 c.c., va parimenti richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo. Come osservato dalla Procura Generale, «l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile» ‒ come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. «all'italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo ‒ «ma non prevede che sugli interessi scaduti [e, si potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma
l'obbligazione per interessi… in base di calcolo di successivi ulteriori interessi»” (così, ancora, in motivazione, Cass. Civ., S.U., n. 15130/2024; nel medesimo senso Cass. Civ., n. 7382/2025).
La doglianza va quindi rigettata.
2.4. Sul tasso di interesse moratorio
L'opponente censura la difformità tra l'interesse moratorio pattuito e quello effettivamente applicato, essendo questo calcolato sull'intera rata anziché sulla sola quota capitale, con indeterminatezza e contrarietà all'art. 1283 c.c.
La censura è infondata.
Quanto alla determinatezza dell'interesse, va osservato che l'art. 16 delle condizioni generali di contratto prevede specificamente il tasso dell'interesse moratorio nella misura del 15,96% su base annua. L'indicazione di una specifica misura percentuale del tasso rende l'interesse senza dubbio determinato nel suo ammontare, non essendo tale tasso ragguagliato a criteri indeterminati.
Il fatto che esso sia calcolato sull'intera rata anziché sulla sola quota capitale non causa né indeterminatezza né violazione dell'art. 1283 c.c., essendo anzi conforme alla normativa vigente ratione temporis.
Invero, il finanziamento è stato stipulato in data 01/07/2009, per cui la normativa rilevante è contenuta nell'art. 120, comma 2, TUB, come risultante all'esito delle modifiche recate con l'art. 25 D.Lgs 342/1999, nonché nella delibera CICR del 9/2/2000.
5 L'art. 3 della delibera del CICR del 9/2/2000, emanata in esecuzione di tale disposizione normativa, stabilisce, in relazione ai mutui con piano di rimborso rateale, che “Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza
e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.
Il riferimento all'importo “complessivamente dovuto” rende evidente come l'interesse moratorio debba essere calcolato sull'intera rata, comprensiva quindi della quota capitale e della quota interessi, laddove la capitalizzazione è vietata solo in relazione agli interessi moratori calcolati sulla rata.
Conseguentemente, la nullità lamentata da parte opponente non sussiste.
2.5. Sulla nullità per violazione dello scopo del finanziamento
La parte opponente adduce infine la nullità del finanziamento in quanto il denaro sarebbe stato utilizzato per ripianare l'esposizione debitoria della società a Controparte_4 sua volta viziata dall'applicazione di poste illegittime.
La censura è infondata.
In primo luogo, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il cosiddetto mutuo solutorio, stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale pactum de non petendo in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa (cfr. Cass. Civ., n.
23149/2022).
Tale orientamento è stato da ultimo confermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che, a soluzione di un contrasto interpretativo, hanno affermato il principio di diritto secondo cui “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei
6 confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale” (così Cass. Civ., S.U., n. 5841/2025).
In secondo luogo, non c'è alcuna prova del fatto che il mutuo sia stato effettivamente devoluto al ripianamento di passività societarie, considerato che la finalità prevalente indicata dal mutuatario risulta quella di “lavori” e che non è neppure dimostrata l'effettiva estinzione del debito che si assume illegittimo.
In terzo luogo, non c'è alcuna prova del fatto che le poste debitorie della società di CP_4 fossero effettivamente inficiate da addebiti illegittimi, non essendo stata Parte_1 prodotta, neppure entro il termine della precisazione delle conclusioni, una sentenza che abbia accertato la nullità dei contratti sottesi al debito asseritamente ripianato.
Per tali ragioni, l'eccezione va rigettata.
3. Sulla carta di credito
3.1. Sul difetto di prova
Anche in relazione alla carta di credito l'opponente ha eccepito il difetto di prova, lamentando l'insufficienza dell'estratto ex art. 50 TUB.
La censura è infondata.
Va premesso che la carta di credito in questione risulta emessa in forza del contratto n.
1113980974, stipulato in data 25/06/2002 e prevedente un affidamento di € 3.000,00 con una rata minima mensile di € 120,00.
Nel proprio ricorso monitorio l'opposta ha prodotto l'intero elenco dei movimenti che hanno condotto alla determinazione del saldo, dettagliati per singola operazione, per singola data e per singolo importo.
A fronte di tale specifica allegazione dell'importo dovuto, la parte opponente non ha sollevato specifiche contestazioni avverso le operazioni contabili dettagliatamente indicate nell'estratto, limitandosi ad una generica contestazione dell'efficacia probatoria.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto quando il cliente, o il fideiussore del cliente, ricevuto l'estratto o documento equipollente, non sollevino specifiche contestazioni, trova applicazione anche qualora l'estratto conto non sia stato trasmesso con raccomandata o secondo le altre modalità indicate nel contratto, ma venga comunque portato a conoscenza del correntista o del fideiussore, a sostegno della pretesa di pagamento del saldo passivo, con la conseguenza che tale pretesa non può essere respinta in presenza di un generico diniego della posizione debitoria da parte dei
7 destinatari della comunicazione, non accompagnato da specifiche contestazioni (cfr. Cass. Civ.,
n. 18352/2023).
La censura va quindi rigettata.
3.2. Sull'indeterminatezza dei tassi
L'opponente ha eccepito l'indeterminatezza del tasso di interesse corrispettivo e moratorio, in quanto non specificamente individuato nel contratto ma esplicitato mediante rinvio a una tabella esemplificativa non pertinente al caso di specie.
La censura è infondata.
Quanto all'interesse corrispettivo, è vero che la tabella esemplificativa stampigliata nelle condizioni generali riporta un fido di € 2.000,00 anziché di € 3.000,00, come quello concretamente stipulato, ma è pur vero che la medesima tabella indica la linea di credito in
“2.000 euro (massimo 5.000 euro)”, con ciò evidenziando l'applicabilità delle condizioni economiche ivi esposte a tutte le linee di credito comprese nell'intervallo, e dunque senza dubbio anche a quella stipulata dall'opponente, relativa a un fido di € 3.000,00.
Per altro verso, il TAN è precisamente indicato nella misura del 15,96%, mentre l'eventuale erroneità del TAEG, calcolato su una linea di € 2.000,00 anziché di € 3.000,00 come quella concretamente stipulata, non determina in nessun caso l'invalidità del contratto.
Come infatti detto sopra, da un lato il TAEG non costituisce un costo ma unicamente una informazione riassuntiva, e dunque non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 117 TUB, e dall'altro lato il contratto è stato stipulato in un'epoca (25/06/2002) in cui non era ancora stato introdotto l'art. 125 bis TUB.
Quanto all'interesse moratorio, la censura di indeterminatezza è parimenti infondata, considerato che l'art. 12, comma 3, delle condizioni generali stabilisce espressamente che
“decorreranno interessi di mora sull'intero capitale non pagato in misura pari al tasso di interesse mensile indicato nella Tabella riportata in calce”. Con tale clausola, il contratto da un lato determina in modo certo la base di calcolo dell'interesse, individuata nell'intero capitale dovuto, e dall'altro lato pone la misura dell'interesse in termini ampiamente determinabili, stante il rinvio alla misura dell'interesse corrispettivo, precisamente determinato nella sua percentuale, senza alcuna maggiorazione.
Le doglianze devono quindi essere rigettate.
4. Conclusioni e spese
8 In conclusione, l'opposizione è infondata e va rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite devono essere compensate nei limiti della metà, ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c., in quanto la causa è stata decisa sulla base di una giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ.,
S.U., n. 15130/2024) sopravvenuta rispetto all'introduzione della lite.
Per il resto, esse seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Il valore della causa è compreso nello scaglione da € 26.000,00 a € 52.000,00 di cui al DM 55/2014. Segue
l'applicazione dei corrispondenti parametri, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria e della non complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1515/2020 RG 3870/2020;
- Condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, che si liquidano, già dimidiate della quota compensata, in complessivi €
2.500,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- Compensa le spese di lite tra le parti per la restante metà.
Perugia, 30/09/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5517/2020 R.G. tra c.f. ; Parte_1 C.F._1
c.f. , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_2 C.F._2
Leone Guaragna;
Opponenti
CONTRO
c.f. , e per essa quale procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 [...]
c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Greco;
Controparte_2 P.IVA_2
Opposta
Conclusioni per l'opponente: come da note scritte del 31/03/2025.
Conclusioni per l'opposta: come da note scritte del 14/03/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
e per essa la procuratrice agiva in via monitoria Controparte_1 Controparte_2 nei confronti di e di allegando di essere cessionaria del Parte_1 Parte_2 credito vantato da nei confronti del primo, quale debitore Controparte_3 principale, nonché della seconda, quale coobbligata, in ragione del saldo passivo del finanziamento n. 3261754, per complessivi € 29.998,31. Allegava inoltre di essere cessionaria del credito vantato da nei confronti di in Controparte_3 Parte_1 ragione del saldo passivo della carta di credito associata al contratto n. 1113980974, per
1 complessivi € 4.741,39. Chiedeva dunque la condanna dei debitori al pagamento del dovuto, oltre interessi e spese.
Il Tribunale di Perugia, in accoglimento della domanda, emetteva il decreto ingiuntivo n.
1515/2020 RG 3870/2020.
Proponevano opposizione gli ingiunti eccependo il difetto di prova del credito e, in relazione al finanziamento n. 3261754, la difformità tra tasso corrispettivo pattuito e tasso applicato,
l'indeterminatezza dei tassi corrispettivi e moratori pattuiti, l'illegittima capitalizzazione degli interessi e la nullità per violazione dello scopo del mutuo, nonché, in relazione alla carta di credito, l'indeterminatezza dell'interesse corrispettivo e moratorio, con conseguente credito verso la banca. Chiedevano quindi la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda monitoria e, in subordine, la compensazione del credito della banca con il credito dell'opponente.
Si costituiva l'opposta, contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, esperita la mediazione e assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del
03/04/2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Sul contratto di finanziamento n. 3261754
2.1. Sul difetto di prova
Gli opponenti hanno eccepito il difetto di prova in relazione al contratto di finanziamento n.
3261754, adducendo l'insufficienza della documentazione depositata in quanto inidonea a dare conto delle rate pagate e di quelle non pagate, nonché del calcolo di capitale e interessi.
L'eccezione è infondata.
Va premesso che il contratto di finanziamento in esame è stato stipulato in data 01/07/2009 e prevede un capitale di € 30.000,00 da restituire con un tasso di interesse fisso in 120 rate da €
444,48.
L'art. 50 TUB, nel consentire l'emissione del decreto ingiuntivo in base all'estratto conto certificato conforme, riguarda primariamente la fattispecie del conto corrente, nel quale, in base all'art. 1832 c.c., l'estratto conto viene in rilievo come documento di ricostruzione contabile dei rapporti dare-avere tra le parti.
Il mutuo presenta una struttura del tutto differente da quella del conto corrente, poiché il cliente riceve immediatamente il denaro e deve restituirlo ratealmente, mancando quindi un
2 prelievo periodico eventualmente seguito da rimesse, e dunque un rapporto di debito-credito in senso tecnico. Diversamente dal conto corrente, è strutturalmente impossibile, nella fisiologia del rapporto, che il mutuatario abbia un credito nei confronti della banca, per cui l'estratto conto, così come configurato dall'art. 1832 c.c., è un concetto che non si attaglia al rapporto di mutuo, nel quale rileva unicamente la misura del denaro consegnato e non restituito, nonché dei relativi interessi.
Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 13533/2001).
Nel caso di specie, l'opposta ha prodotto il contratto di finanziamento, da cui si evince una rata di pari importo per tutta la durata del rapporto, nonché un dettagliato documento contabile da cui si evincono tutte le rate che risultano pagate e quelle che, invece, risultano insolute.
È parimenti documentata, e comunque non è stata contestata, l'erogazione del credito, mentre in sede di comparsa di costituzione l'opposta ha prodotto come doc. 9 una relazione tecnica di parte da cui si evincono nel dettaglio i calcoli svolti al fine di determinare gli interessi dovuti.
Parte opponente non ha svolto specifiche contestazioni avverso tali deduzioni, limitandosi a richiamare il contenuto della propria relazione tecnica di parte prodotta in sede di opposizione.
Alla luce di tali elementi, la censura di difetto di prova deve essere rigettata.
2.2. Sulla difformità tra tasso pattuito e tasso applicato
L'opponente ha censurato la difformità tra tasso pattuito e tasso applicato in quanto, sviluppando il piano di ammortamento secondo il tasso corrispettivo indicato in contratto, la rata dovuta risulterebbe pari non già a € 444,48 bensì a € 440,65.
La censura è infondata.
Il contratto prevede esplicitamente l'importo di ciascuna singola rata, che rimane fisso nel tempo, nonché il numero complessivo delle rate da pagare. Una tale pattuizione è idonea a rendere il mutuatario edotto del costo economico complessivo del contratto, sia in punto di capitale che in punto di interessi. Infatti l'indicazione dell'importo fisso della rata e del numero totale delle rate costituiscono dati che, letti congiuntamente all'importo del capitale finanziato, rendono possibile ricavare, con un semplice calcolo aritmetico, non solo la somma
3 complessivamente restituenda a titolo di capitale, ma anche e soprattutto l'importo complessivo degli interessi dovuti.
Né può addursi l'erronea indicazione del TAEG quale causa di nullità del contratto.
Da un lato, infatti, sul piano della disciplina generale, il TAEG o ISC, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è “un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto
l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto;
pertanto, stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti” (così Cass. Civ., n.
39169/2021).
Dall'altro lato, sul piano della disciplina particolare, non è applicabile l'art. 125 bis, comma 6,
TUB, che prevede la nullità del contratto di finanziamento stipulato con un consumatore in presenza di una erronea indicazione del TAEG, poiché la disposizione in questione è stata introdotta dal D.Lgs 141/2010, e dunque in data successiva alla stipula del contratto oggetto di questo giudizio, avvenuta in data 01/07/2009.
La censura va quindi rigettata.
2.3. Sull'indeterminatezza dei tassi
L'opponente censura l'applicazione di un piano di ammortamento c.d. alla francese, foriero di una capitalizzazione composta degli interessi che renderebbe indeterminato il tasso di interesse pattuito e comporterebbe la violazione dell'art. 1283 c.c., postulando l'applicazione dell'interesse sull'interesse.
La censura è infondata.
Come detto sopra, il mutuo in esame prevede un tasso fisso e una rata costante, laddove il mutuatario ha accettato il numero delle rate e l'importo complessivo di ciascuna di esse.
Quanto all'indeterminatezza del tasso pattuito in ragione dell'applicazione dell'ammortamento c.d. alla francese, non esplicitato in contratto, va richiamato il principio di diritto secondo cui
“in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della
4 normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”
(così Cass. Civ., S.U., n. 15130/2024).
Quanto alla violazione dell'art. 1283 c.c., va parimenti richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo. Come osservato dalla Procura Generale, «l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile» ‒ come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. «all'italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo ‒ «ma non prevede che sugli interessi scaduti [e, si potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma
l'obbligazione per interessi… in base di calcolo di successivi ulteriori interessi»” (così, ancora, in motivazione, Cass. Civ., S.U., n. 15130/2024; nel medesimo senso Cass. Civ., n. 7382/2025).
La doglianza va quindi rigettata.
2.4. Sul tasso di interesse moratorio
L'opponente censura la difformità tra l'interesse moratorio pattuito e quello effettivamente applicato, essendo questo calcolato sull'intera rata anziché sulla sola quota capitale, con indeterminatezza e contrarietà all'art. 1283 c.c.
La censura è infondata.
Quanto alla determinatezza dell'interesse, va osservato che l'art. 16 delle condizioni generali di contratto prevede specificamente il tasso dell'interesse moratorio nella misura del 15,96% su base annua. L'indicazione di una specifica misura percentuale del tasso rende l'interesse senza dubbio determinato nel suo ammontare, non essendo tale tasso ragguagliato a criteri indeterminati.
Il fatto che esso sia calcolato sull'intera rata anziché sulla sola quota capitale non causa né indeterminatezza né violazione dell'art. 1283 c.c., essendo anzi conforme alla normativa vigente ratione temporis.
Invero, il finanziamento è stato stipulato in data 01/07/2009, per cui la normativa rilevante è contenuta nell'art. 120, comma 2, TUB, come risultante all'esito delle modifiche recate con l'art. 25 D.Lgs 342/1999, nonché nella delibera CICR del 9/2/2000.
5 L'art. 3 della delibera del CICR del 9/2/2000, emanata in esecuzione di tale disposizione normativa, stabilisce, in relazione ai mutui con piano di rimborso rateale, che “Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza
e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.
Il riferimento all'importo “complessivamente dovuto” rende evidente come l'interesse moratorio debba essere calcolato sull'intera rata, comprensiva quindi della quota capitale e della quota interessi, laddove la capitalizzazione è vietata solo in relazione agli interessi moratori calcolati sulla rata.
Conseguentemente, la nullità lamentata da parte opponente non sussiste.
2.5. Sulla nullità per violazione dello scopo del finanziamento
La parte opponente adduce infine la nullità del finanziamento in quanto il denaro sarebbe stato utilizzato per ripianare l'esposizione debitoria della società a Controparte_4 sua volta viziata dall'applicazione di poste illegittime.
La censura è infondata.
In primo luogo, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il cosiddetto mutuo solutorio, stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale pactum de non petendo in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa (cfr. Cass. Civ., n.
23149/2022).
Tale orientamento è stato da ultimo confermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che, a soluzione di un contrasto interpretativo, hanno affermato il principio di diritto secondo cui “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei
6 confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale” (così Cass. Civ., S.U., n. 5841/2025).
In secondo luogo, non c'è alcuna prova del fatto che il mutuo sia stato effettivamente devoluto al ripianamento di passività societarie, considerato che la finalità prevalente indicata dal mutuatario risulta quella di “lavori” e che non è neppure dimostrata l'effettiva estinzione del debito che si assume illegittimo.
In terzo luogo, non c'è alcuna prova del fatto che le poste debitorie della società di CP_4 fossero effettivamente inficiate da addebiti illegittimi, non essendo stata Parte_1 prodotta, neppure entro il termine della precisazione delle conclusioni, una sentenza che abbia accertato la nullità dei contratti sottesi al debito asseritamente ripianato.
Per tali ragioni, l'eccezione va rigettata.
3. Sulla carta di credito
3.1. Sul difetto di prova
Anche in relazione alla carta di credito l'opponente ha eccepito il difetto di prova, lamentando l'insufficienza dell'estratto ex art. 50 TUB.
La censura è infondata.
Va premesso che la carta di credito in questione risulta emessa in forza del contratto n.
1113980974, stipulato in data 25/06/2002 e prevedente un affidamento di € 3.000,00 con una rata minima mensile di € 120,00.
Nel proprio ricorso monitorio l'opposta ha prodotto l'intero elenco dei movimenti che hanno condotto alla determinazione del saldo, dettagliati per singola operazione, per singola data e per singolo importo.
A fronte di tale specifica allegazione dell'importo dovuto, la parte opponente non ha sollevato specifiche contestazioni avverso le operazioni contabili dettagliatamente indicate nell'estratto, limitandosi ad una generica contestazione dell'efficacia probatoria.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto quando il cliente, o il fideiussore del cliente, ricevuto l'estratto o documento equipollente, non sollevino specifiche contestazioni, trova applicazione anche qualora l'estratto conto non sia stato trasmesso con raccomandata o secondo le altre modalità indicate nel contratto, ma venga comunque portato a conoscenza del correntista o del fideiussore, a sostegno della pretesa di pagamento del saldo passivo, con la conseguenza che tale pretesa non può essere respinta in presenza di un generico diniego della posizione debitoria da parte dei
7 destinatari della comunicazione, non accompagnato da specifiche contestazioni (cfr. Cass. Civ.,
n. 18352/2023).
La censura va quindi rigettata.
3.2. Sull'indeterminatezza dei tassi
L'opponente ha eccepito l'indeterminatezza del tasso di interesse corrispettivo e moratorio, in quanto non specificamente individuato nel contratto ma esplicitato mediante rinvio a una tabella esemplificativa non pertinente al caso di specie.
La censura è infondata.
Quanto all'interesse corrispettivo, è vero che la tabella esemplificativa stampigliata nelle condizioni generali riporta un fido di € 2.000,00 anziché di € 3.000,00, come quello concretamente stipulato, ma è pur vero che la medesima tabella indica la linea di credito in
“2.000 euro (massimo 5.000 euro)”, con ciò evidenziando l'applicabilità delle condizioni economiche ivi esposte a tutte le linee di credito comprese nell'intervallo, e dunque senza dubbio anche a quella stipulata dall'opponente, relativa a un fido di € 3.000,00.
Per altro verso, il TAN è precisamente indicato nella misura del 15,96%, mentre l'eventuale erroneità del TAEG, calcolato su una linea di € 2.000,00 anziché di € 3.000,00 come quella concretamente stipulata, non determina in nessun caso l'invalidità del contratto.
Come infatti detto sopra, da un lato il TAEG non costituisce un costo ma unicamente una informazione riassuntiva, e dunque non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 117 TUB, e dall'altro lato il contratto è stato stipulato in un'epoca (25/06/2002) in cui non era ancora stato introdotto l'art. 125 bis TUB.
Quanto all'interesse moratorio, la censura di indeterminatezza è parimenti infondata, considerato che l'art. 12, comma 3, delle condizioni generali stabilisce espressamente che
“decorreranno interessi di mora sull'intero capitale non pagato in misura pari al tasso di interesse mensile indicato nella Tabella riportata in calce”. Con tale clausola, il contratto da un lato determina in modo certo la base di calcolo dell'interesse, individuata nell'intero capitale dovuto, e dall'altro lato pone la misura dell'interesse in termini ampiamente determinabili, stante il rinvio alla misura dell'interesse corrispettivo, precisamente determinato nella sua percentuale, senza alcuna maggiorazione.
Le doglianze devono quindi essere rigettate.
4. Conclusioni e spese
8 In conclusione, l'opposizione è infondata e va rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite devono essere compensate nei limiti della metà, ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c., in quanto la causa è stata decisa sulla base di una giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ.,
S.U., n. 15130/2024) sopravvenuta rispetto all'introduzione della lite.
Per il resto, esse seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Il valore della causa è compreso nello scaglione da € 26.000,00 a € 52.000,00 di cui al DM 55/2014. Segue
l'applicazione dei corrispondenti parametri, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria e della non complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1515/2020 RG 3870/2020;
- Condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, che si liquidano, già dimidiate della quota compensata, in complessivi €
2.500,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- Compensa le spese di lite tra le parti per la restante metà.
Perugia, 30/09/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
9