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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 13/06/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2574/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLZANO - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della Giudice Elena Covi, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G. 2574/2024 promossa da:
opponente:
, SA ID, p. VA , in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'omonimo titolare, con l'avv. dom. Alessandro Nai di Milano, C.F._1
giusta procura a margine dell'atto di citazione,
contro
opposta:
p. VA , con gli avv. dom. Carlo Gurioli, Armin Controparte_2 P.IVA_2
Haidacher e Claire Bouchy di Bolzano, giusta procura depositata;
In punto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 922/2024;
CONCLUSIONI
dell'opponente:
“In via principale, nel merito:
pagina 1 di 7 - accertati e dichiarati gli inadempimenti contrattuali di accogliere Controparte_2
l'eccezione di inadempimento formulata dall per tutti i Parte_1
motivi in fatto ed in diritto esposti in parte narrativa, dichiarando che nulla è dovuto alla
convenuta opposta e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il Decreto
Ingiuntivo Telematico provvisoriamente esecutivo n. 922/2024 emesso dal Tribunale di
Bolzano del 03.08.2024.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari dell'intero giudizio, oltre CPA, IVA e
successive occorrende. In via istruttoria: omissis”;
dell'opposta:
“in via principale: respingere l'opposizione avversaria, e le relative domande ed eccezioni, in quanto tutte inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto, nonché decadute, e per l'effetto
confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 922/2024 del 03.08.2024 rilasciato dal
Tribunale di Bolzano, Giudice dott. Alex Tarneller nel procedimento rubricato sub N.R.G.
2206/2024;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse
ritenere di non confermare il suddetto decreto ingiuntivo;
- accertare e dichiarare che, per le ragioni e i titoli di cui al presente procedimento, l'odierna
attrice opponente SA ID , è debitrice in favore della società Controparte_1
con sede in Via Leonardo da Vinci – Straße 12, 39100 Bolzano (BZ), C.F. e Controparte_2
P.IVA nella persona del legale rappresentante pro tempore, dell'importo di P.IVA_2
Euro 19.045,00 pari ai corrispettivi dovuti per l'espletamento delle prestazioni di cui al
contratto di assistenza biologica, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 dal dì del dovuto al saldo,
oltre alle spese tutte e compensi legali del presente procedimento, oltre spese generali, CPA ed
IVA come per legge, e successive, o del minore importo ritenuto di giustizia;
pagina 2 di 7 - condannare l'odierna attrice opponente SA ID , a pagare alla Controparte_1
società i corrispettivi per prestazioni come accertati all'esito del giudizio;
Controparte_2
in ogni caso: condannare l'odierna attrice opponente SA ID al Controparte_1
pagamento di tutte le spese, i compensi, le spese processuali, IVA e CPA, e successive
occorrende come per legge, con condanna al risarcimento del danno da liquidarsi
equitativamente per responsabilità aggravata ex art. 96 primo comma c.p.c., per avere
avanzato l'opposizione con mala fede, nella coscienza dell'infondatezza della domanda e delle
eccezioni, e in subordine con pronuncia ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c.; in via
istruttoria”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. oppone il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 922/2024 del Controparte_1
02.-03.08.2024, emesso per l'importo capitale di € 19.045,00, ed avente per oggetto il compenso per attività di assistenza biologica in relazione ad un impianto a biogas condotto dalla sua azienda agricola.
Instaurato il contraddittorio in merito alla richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione,
con ordinanza del 05.12.2024 l'istanza è stata rigettata.
Depositate le memorie integrative, la causa è stata ritenuta rimessa in decisione, previa assegnazione dei termini per conclusioni e scritti difensivi.
2. Dalle allegazioni non contestate e dai documenti depositati emergono i seguenti fatti.
In data 23.01.2021 le parti hanno concluso un contratto di assistenza biologica, a mezzo del quale si è obbligata a fornire all'azienda agricola un servizio di assistenza CP_2 CP_1
biologica per l'impianto di biogas gestito dalla stessa, a fronte di un compenso di € 900,00
mensili oltre VA per il primo anno, e di € 750,00 dal 01.01.2022 al 31.12.2022 (doc. 3
opposta). Mentre ha pagato i corrispettivi pattuiti, da aprile 2022 ha omesso i pagamenti CP_1
pagina 3 di 7 delle fatture (docc, 4a – 24 b), tant'è che in data 30.11.2023 ha comunicato il CP_2
diniego di rinnovo del contratto, con decorrenza dal 01.01.2024 (doc. 27).
L'opponente non contesta la sussistenza del contratto di assistenza biologica, Controparte_1
né il compenso pattuito dalle parti, ma oppone l'asserito inadempimento della controparte,
lamentando l'assenza di commenti critici, rispetto ai dati biologici, ed in particolare la mancata motivazione della scarsa produttività dell'impianto a biogas;
chiede di accogliere l'eccezione di inadempimento formulata, revocando il decreto ingiuntivo opposto.
3. Il rapporto va qualificato quale appalto di servizi, posto che l'oggetto della prestazione è
rappresentato da servizi prestati continuativamente (cfr. Cass., ord. 18179/2019). In
applicazione dell'art. 1667 co. 2 c.c. il committente è tenuto a denunciare vizi o difformità
entro 60 giorni dalla scoperta. Nel caso che ci occupa, ha riferito di avere notato una CP_1
riduzione della produttività dell'impianto già dall'inizio dell'assistenza, ma non ha né allegato né provato di avere segnalato le criticità alla controparte. A fronte dell'eccezione di mancanza di denuncia, formulata dall'opposta, era onere di parte opponente allegare nella prima memoria integrativa depositata il 10.01.2025 le circostanze idonee ad infirmare tale eccezione. Il primo messaggio depositato, inerente una mancanza di miglioramento, reca la data del 28.09.2023
(doc. 5 opponente), data di ca. 2,5 anni successiva alla stipulazione del contratto.
Si deve quindi concludere che, in mancanza di tempestiva denuncia, sia decaduto dalla CP_1
facoltà di far valere presunti vizi.
Anche a voler qualificare il rapporto quale contratto di consulenza, le conclusioni non cambiano. Si evidenzia, in proposito, che nella “categoria generale delle professioni
intellettuali, solo quelle determinate dalla legge (art. 2229, comma 1, c.c.) sono tipizzate ed
assoggettate all'iscrizione in albi ed elenchi;
mentre, all'infuori di queste, vi sono non solo
professioni intellettuali caratterizzate per il loro specifico contenuto, ma anche prestazioni di
contenuto professionale o intellettuale non specificamente caratterizzate, che ben possono
pagina 4 di 7 essere oggetto di rapporto di lavoro autonomo. Ne consegue che prestazioni di contenuto
professionale o attività intellettuali possono essere svolte anche da una società di capitali,
sicchè il relativo rapporto va inquadrato nell'ambito del contratto d'opera intellettuale,
anziché di appalto di servizi. (La S.C. ha enunciato il principio con riferimento ad una
fattispecie in cui l'attività di tenuta della contabilità e di redazione delle dichiarazioni fiscali
era stata affidata ad una s.r.l.”), Cass., ord. 18.10.2018 n. 26264.
Il Tribunale osserva che il contratto di consulenza de quo riconosce ad entrambe le parti la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, per ipotesi tipizzate, tra cui il grave inadempimento (art. 8 co. 1). Al comma 2 è previsto, inoltre, il diritto di recesso unilaterale previa comunicazione scritta almeno 30 giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
A fronte di quest'ultima previsione contrattuale, è inverosimile che il sig. constatato un CP_1
inadempimento della società di consulenza rispetto agli obblighi contrattuali o anche solamente alle sue aspettative, non abbia usufruito del diritto di recesso, sciogliendosi dal vincolo. La
mancanza di denunce, unitamente al mancato recesso, depongono in modo univoco per l'assenza di inadempimento imputabile alla società. A tali elementi si aggiunge anche il riconoscimento del debito, operato da con messaggio whatsapp del 13.04.2023: alla CP_1
richiesta di “mettere in pagamento qualche fattura vecchia che sono 15 – 16 mesi che non paghi”, egli ha risposto “ok questa mattina lo faccio” (doc. 25 opposta). Se vi fossero Per_1
state condotte inadempimenti da parte della non avrebbe risposto in tal CP_2 CP_1
modo, ma avrebbe contestato la richiesta.
L'opposizione va quindi rigettata, con integrale conferma del decreto ingiuntivo, per capitale,
interessi e spese.
pagina 5 di 7 4. Le spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri medi dello scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,00, con riduzione della fase istruttoria, vanno poste a carico dell'opponente, in virtù del principio della soccombenza.
Non va accolta la domanda di condanna per responsabilità aggravata, non ravvisandosi la sussistenza degli stringenti presupposti previsti (si rinvia a Cass., ordinanza del 30.09.2021 n.
26545: “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede un accertamento – da effettuarsi
caso per caso e in base al parametro indefettibile della correttezza, distinto da quella della
lealtà – dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in
modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli
ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile,
da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza
che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare
automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della
impugnazione”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, assorbita o dichiarata inammissibile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da al Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 922/2024, di pagamento della somma di € 19.045,00 oltre interessi e spese,
1) RIGETTA l'opposizione, confermando integralmente il decreto ingiuntivo per capitale,
interessi e spese;
2) DICHIARA la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 922/2024 del 24.05.2024;
3) CONDANNA l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta soc. Controparte_1
delle spese processuali, che liquida nell'importo di € 4.200,00, per compenso di CP_2
pagina 6 di 7 avvocato, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre VA e Cap come per legge,
oltre spese successive necessarie;
4) RESPINGE la domanda ex art. 96 c.p.c. di parte opposta.
Bolzano, 12/06/2025
la Giudice
Elena Covi
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