Sentenza 30 marzo 2005
Massime • 1
In tema di servitù prediale,la domanda di ampliamento coattivo di un precedente passaggio pedonale (e di trasformazione dello stesso in via di transito per veicoli a trazione meccanica) e quella di costituzione di passaggio coattivo, pur avendo presupposti in parte identici(quali, ex art. 1051 primo, secondo e terzo coma cod. civ.,la mancanza di uscita diretta sulla via pubblica del fondo a vantaggio del quale il passaggio dovrebbe essere ampliato o costituito e l'esigenza di uso di coltivazione del fondo stesso) hanno contenuto ed oggetto diversi, in quanto la domanda di ampliamento della servitù (art. 1051 comma terzo cod. civ.) presuppone la preesistenza di un passaggio e la possibilità di allargamento, mentre la domanda di costituzione del passaggio coattivo (art. 1051 comma primo e secondo) è sperimentabile solo in presenza di una situazione di non asservimento pregresso del fondo da attraversare;dalla ontologica diversità delle due azioni consegue che,qualora sia stata dall'attore proposta domanda di ampliamento del passaggio per accedere alla pubblica via che si assume esistente sul fondo del convenuto,incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che, accertata l'inesistenza della addotta servitù,costituisca il passaggio coattivo,pur se non richiesto.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/03/2005, n. 6673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6673 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE IO - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - rel. Consigliere -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RD SA, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato RUSSO GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RD IG AR, quale erede di RD SA fu GI, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato FIERRO FRANCESCO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
ON IA nella qualità di tutore di IA OR MARIA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2465/01 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 14/09/01;1 udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 26/01/05 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato RUSSO Giuseppe, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo IT che ha concluso per rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 9 aprile 1988 LV NE esponeva che con atti per notar OL IT e per notar IT IT, rispettivamente del 29 novembre 1983 e del 26 aprile 1985 aveva acquistato il terreno agricolo, alla contrada Montegrillo di Bacoli, ricompreso nelle particelle 210 (ex particella 70), 71 e 73;che, trattandosi di fondo intercluso, in entrambi gli atti pubblici era stato previsto il diritto di accesso alle aree acquistate attraverso l'esistente stradetta privata dipartentesi dalla via pubblica Montegrillo, "con espresso riferimento alla servitù di passaggio a favore dei fondi acquistati e contenuta nella permuta per notar OL SA del 19 dicembre 1950"; che in tale ultimo atto il diritto di passaggio era stato specificamente concesso su di una stradetta a salma tonda;
che LV NE fu GI, proprietario del fondo confinante attraversato dalla stradetta assoggettata a passaggio, consentiva l'esercizio del diritto limitatamente ad una larghezza di cm. 150, così interpretando l'unità di misura a salma tonda;
che in forza di tale interpretazione esso istante si trovava nella assoluta impossibilità di accedere al proprio fondo con mezzi agricoli e automezzi, con grave danno per la coltivazione del terreno;
che, ricorrendo nella specie l'ipotesi di cui all'art. 1051 c.c. era necessario adire il giudice al fine di ottenere l'ampliamento del passaggio. Quanto sopra premesso, parte attrice conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, LV NE fu GI per sentir "accertare e dichiarare l'inadeguatezza dell'attuale passaggio limitato a cm 150 di larghezza al conveniente uso del fondo della parte istante" nonché disporre coattivamente l'ampliamento del passaggio sulla stradina di proprietà del convenuto che attraverso il proprio fondo consent(iva) l'unico accesso alla via pubblica, per la larghezza ritenuta equa e che comunque consent(isse) il transito con mezzi agricoli ed automezzi" e, infine, "determinare l'indennità dovuta per legge tenendo conto che l'attore risulta(va) già titolare del diritto di passaggio per la larghezza indicata in salma tonda". Costituitosi, il convenuto resisteva alla domanda avversaria negando che con l'atto di permuta per notar SA fosse stata costituita servitù di passaggio a salma tonda in favore del terreno di proprietà dell'attore; deduceva, al contrario, che con tale atto era stata costituita servitù di passaggio a carico del fondo di CH NE, remoto dante causa dell'attore, in favore del fondo poi pervenuto ad esso convenuto. Espletata CTU e riservata la causa in decisione il Collegio, rilevato che due delle soluzioni di passaggio coattivo indicate dall'ausiliare impegnavano la proprietà degli eredi OL individuata dalle particelle 68 e 69, ordinava l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti, contestualmente disponendo supplemento di consulenza per la determinazione dell'indennità dovuta.
Integrato il contraddittorio nei confronti di AN NE, tutore della interdetta RI HI LO, proprietaria del fondo di cui alle particelle 68 e 69, il predetto, costituitosi, resisteva alla domanda siccome inammissibile e infondata, chiedeva comunque la rinnovazione della consulenza espletata senza la sua partecipazione al giudizio, e, in subordine, il supplemento delle indagini per determinare l'indennità di legge.
Espletato il supplemento di CTU il Tribunale, con sentenza del 4 dicembre 1997, costituiva servitù di passaggio coattivo, a favore della particella 70 dell'attore, sulla stradina ricompresa nelle particelle 55, 56 e 57 di proprietà del convenuto, secondo il tracciato indicato dal ctu alla lettera a) della relazione di consulenza, così come riportato graficamente nell'allegato DI, ove il percorso era indicato nella stradina colorata in bleu;
disponeva a carico dell'attore il pagamento delle indennità di L. 6.115.000, di cui L.
3.578.408 da versarsi al convenuto e L. 2.536.970, da versarsi alla HI LO, oltre rivalutazione monetaria dal maggio 1991 ed interessi dalla stessa data;
condannava l'attore al rimborso delle spese di lite in favore del convenuto e della litisconsorte. Proposto gravame da LV NE di GI e costituitisi sia LV NE che AN NE, tutore della LO, i quali contestavano le censure dell'appellante alla decisione di prime cure, subordinatamente chiedendo il NE l'aumento dell'indennità in suo favore liquidatala Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 14 settembre 2001, accoglieva l'impugnazione e per l'effetto dichiarava la nullità della pronunzia di prime cure nella parte in cui il Tribunale, in violazione dell'art. 112 c.p.c., aveva costituito nuova servitù di passaggio in favore del fondo di LV NE e a carico dei fondi di NE LV fu GI e di HI LO RI, determinando le relative indennità.
Rigettava quel giudice la domanda di ampliamento della servitù formulata da LV NE con la citazione introduttiva del giudizio, per inesistenza della assunta servitù.
Condannava NE LV al rimborso, in favore di NE LV fu GI, delle spese del doppio grado. Compensava infine le spese del doppio grado nei rapporti tra NE LV e NE AN, nella qualità. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione LV NE sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso NE IG IO, quale erede di NE LV fu GI, nelle more deceduto. Non ha spiegato attività difensiva in questa sede AN NE, nella qualità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denunzia vizio di motivazione su punto decisivo della controversia deducendo che da una più corretta lettura degli atti di provenienza emergerebbe chiaramente ed in contrasto con il diverso assunto della Corte del merito, la non interclusione del fondo oggetto di causa.
Con il secondo mezzo si deduce "erroneità della motivazione per violazione ovvero falsa applicazione della legge in relazione agli artt. 1051 e 1052 c.c. laddove si ritiene costituente extra-petizione la normale attività del giudice tesa alla valutazione dell'opportunità di disporre l'ampliamento della servitù ovvero di sostituzione di nuova servitù sulla scorta di elementi oggettivi acquisiti al giudizio".
Osserva il ricorrente che l'interclusione del fondo, l'inidoneità dell'esistente accesso ai bisogni colturali di esso, la sua destinazione agricolo - produttiva e l'impossibilità di ampliarne l'accesso per la impraticabilità dei luoghi verso via Montegrillo, elementi tutti certamente preesistenti alla instaurazione del giudizio, consentivano certamente a che la domanda attorea, ancorché erroneamente qualificata in citazione come avanzata nei termini di cui all'art. 1051 comma terzo c.c., potesse esser ricondotta dal giudice, sulla scorta per l'appunto degli elementi oggettivi acquisiti agli atti del giudizio, alla più rispondente fattispecie di cui all'art. 1052 c.c., azione concessa anche al proprietario che avendo dal fondo un accesso non ampliabile alla via pubblica, inadatto o insufficiente rispetto ai bisogni connessi alla produttività agricola dello stesso, ha diritto di chiedere il passaggio, concedibile proprio a tutela delle esigenze agricolo - colturali connaturata allo sfruttamento di esso.
Non sussisteva, quindi, il riscontrato dalla Corte napoletana vizio di extra-petizione giacché, proprio dal comparativo esame delle due disposizioni di cui agli artt. 1051 e 1052 c.c., in relazione alla disciplina che organicamente esse predispongono in ordine al passaggio coattivo ed in riferimento alla fattispecie oggetto del presente giudiziosa sentenza di prime cure appariva aver governato la questione anche nel rispetto del principio di economia processuale dei giudizi, dal momento che, sulla scorta di presupposti in fatto e in diritto comuni oggettivamente ed inequivocamente sussunti nel giudizio ed in ogni caso preesistenti, sotto il profilo cronologico, rispetto alla sua instaurazione, appariva indubitabile che esso ricorrente avesse tutti i requisiti di legge necessari a determinare la legittimazione attiva in un giudizio proposto ex art. 1052 c.c.. Il ricorso è infondato.
Ha premesso in punto di fatto la Corte napoletana che l'attore in prime cure aveva esposto, nella citazione introduttiva del giudizio, di aver acquistato, con atti per notar IT del 29 novembre 1983 e del 26 aprile 1986, i terreni agricoli, alla contrada Montegrillo di Bacoli, individuati dalle particelle 70, 71 e 73, con diritto di servitù di passaggio costituita con atto per notar SA del 19 dicembre 1950 su stradetta che si dipartiva dalla via Montegrillo e attraversava la confinante proprietà dell'attuale ricorrente. Aveva assunto esso attore che controparte, permettendo l'esercizio della servitù di passaggio, a favore di tali fondi interclusi, limitatamente ad una larghezza della strada di soli cm 150, così interpretando la misura a salma tonda prevista nell'atto di costituzione, non gli consentiva di accedere al fondo di sua proprietà con mezzi agricoli e automezzi, con grave danno per la coltivazione, tal che aveva domandato al Tribunale, ex art. 1051 c.c., "di accertare la inadeguatezza dell'attuale passaggio, largo cm
150, al conveniente uso del fondo" e Mi disporre coattivamente l'ampliamento del passaggio sulla strada di proprietà del convenuto, che attraverso il proprio fondo consent(iva) l'unico accesso alla via pubblica, per la larghezza ritenuta equa dal giudice adito, tale comunque da consentire il transito all'istante con mezzi agricoli e automezzi", determinando l'indennità dovuta per legge. Non poteva dubitarsi, pertanto, secondo il giudice d'appello, alla stregua del chiaro contenuto della domanda come formulata, che il NE avesse inteso proporre azione di ampliamento coattivo di servitù di passaggio esistente su fondo altrui e di trasformazione dello stesso in via di transito per veicoli a trazione meccanica, ex art. 1051 terzo comma c.c., espressamente richiamato nella narrativa della citazione.
Il Tribunale, invece, accertata l'inesistenza della servitù di passaggio assunta dall'attore sul fondo del convenuto per raggiungere la via pubblica Montegrillo, aveva costituito, non richiesto, una servitù di passaggio coattivo in favore della particella 70, di proprietà dell'istante, sulla stradina ricompresa nelle particelle 55, 56 e 57 di proprietà del convenuto medesimo, nonché sulle particelle 68 e 69, di proprietà di HI LO RI, secondo il tracciato indicato dal ctu alla lettera a) del suo elaborato. Tale tracciato consentiva al NE di raggiungere non già, a valle, la via pubblica Montegrillo indicata nella citazione introduttiva, ma a monte, la più lontana via pubblica Scalandrone, dopo aver attraversato le tre particelle 55, 56 e 57 di proprietà del convenutole particelle 68 e 69 della chiamata in causa HI LO, la particella 117, sulla quale il Tribunale aveva individuato un diritto di comunione in favore dello stesso NE, e, a seguire, numerose altre particelle sulle quali l'attore aveva dichiarato, nel corso delle operazioni peritali, di transitare abitualmente. Ciò premesso ha rilevato la Corte partenopea che palese era il vizio di ultrapetizione denunziato dal dante causa dell'attuale resistente con il gravame di merito, avendo il primo giudice attribuito al NE un bene non richiesto e comunque emesso una statuizione che non trovava rispondenza nella domanda, con sostituzione dell'azione espressamente e formalmente proposta con una oggettivamente diversa per "petitum" e "causa petendi".
Ha osservato, in proposito, che per consolidata giurisprudenza (ha richiamato, in particolare, Cass. n. 5539/95) la domanda di ampliamento coattivo di un precedente passaggio (e di trasformazione di esso in via di transito per veicoli a trazione meccanica) e quella di costituzione di passaggio coattivo, pur avendo presupposti in parte identici (costituiti, ex art. 1051, primo, secondo e terzo comma c.c., dalla mancanza di uscita diretta sulla pubblica via del fondo a vantaggio del quale il passaggio dovrebbe essere ampliato o costituito e dalle esigenze di uso e della coltivazione del fondo stesso), hanno contenuto e oggetto diversi, la domanda di ampliamento della servitù, di cui all'art. 1051 terzo comma c.c., presupponendo la preesistenza di un passaggio e la sussistenza della possibilità di un allargamento, sì da renderlo maggiormente utilizzabile dal titolare del diritto, la domanda di costituzione di passaggio coattivo di cui all'art. 1051 primo e secondo comma c.c., essendo sperimentabile, invece, solo in presenza di una situazione di non asservimento pregresso del fondo da attraversare.
In tale contesto palese era, ad avviso di quel giudice, che le due azioni si diversificassero tra loro sotto il profilo oggettivo e non fossero interscambiabili, di guisa che doveva escludersi che nella proposizione dell'una potesse intendersi compresa quella dell'altra. Nè il richiamato orientamento giurisprudenziale poteva, secondo la Corte territoriale, ritenersi contrastato dalle due sentenze di questo Supremo Collegio citate dal Tribunale a sostegno del prospettato dovere, per il giudice, di stabilire se sia più opportuno ampliare la servitù esistente ovvero costituirne una nuova su altro fondo (Cass. n. 2367/88) e della possibilità della soluzione alternativa all'ampliamento mediante la costituzione di un nuovo passaggio dopo che siano state accertate la non ampliabilità del passo e la rispondenza del nuovo passaggio alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria. Quelle decisioni, invero, come agevolmente evincibile dai dati testuali, si riferivano entrambe all'ipotesi in cui già preesisteva un passaggio sul fondo altrui:solo in quel caso il giudice, accertata l'impossibilità dell'ampliamento del passaggio già esistente, poteva costituire una nuova servitù su altro fondo.
Nel caso di specie, al contrario, la servitù di passaggio che l'attore in prime cure aveva indicato come costituita sul fondo di controparte con atto per notar SA del 19 dicembre 1950, e della quale aveva chiesto l'ampliamento, si era rivelata inesistente giacché, come era pacifico tra le parti (e comunque accertato dal Tribunale con pronuncia non impugnata), quell'atto prevedeva servitù di passaggio, per raggiungere la Via Montegrillo, non a favore, ma a carico del fondo dell'attuale ricorrente, in favore del terreno del NE LV fu GI.
Concludendo, in presenza della accertata condizione giuridica dei fondi delle parti, il giudice di primo grado avrebbe dovuto limitarsi a rigettare la domanda di ampliamento del passaggio formulata dall'attore, tanto più che le reiterate contestazioni ed opposizioni del convenuto in tutto l'"iter" processuale non potevano condurre ad ipotizzare che la domanda di costituzione di nuova servitù di passaggio fosse stata acquisita al giudizio per intervenuta accettazione del contraddittorio da parte del medesimo. Ed in tal senso ha statuito la Corte partenopea dichiarando altresì la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, in violazione dell'art. 112 c.p.c., aveva costituito nuova servitù di passaggio in favore del fondo dell'appellato NE e a carico dei fondi dell'appellante NE LV fu GI e della appellata HI LO RI, determinando la relativa indennità. Ebbene, come ognun vede, la soluzione cui è pervenuta la Corte napoletana nella qui gravata pronuncia, sulla base di accertamenti di fatto sorretti da motivazione adeguata, immune da vizi logici e pertanto incensurabile nella attuale sede di legittimità, non presta certamente il fianco alle critiche mossele dal ricorrente, essendo pienamente condivisibile in punto di diritto la affermazione della ontologica diversità delle azioni di ampliamento della servitù di passaggio e di costituzione di servitù di passaggio coattivo enunciata dal giudice d'appello, conformemente al richiamato indirizzo giurisprudenziale di questo Supremo Collegio, ribadito anche successivamente con la sentenza n. 12814/97. Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto con la condanna del ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di NE IG IO, quale erede di NE LV fu GI, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 100,00 oltre ad euro 2.000,00 per onorari, con gli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2005