TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/06/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Gerlando Lo Presti Seminerio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 686/2024 R.G.A.C.
PROMOSSA DA
NATA A LICATA IL Parte_1
27/07/55 rapp. e dif. dagli Avv.ti Gaetano Cardella e Alfonso
Cardella
OPPONENTE
CONTRO
IN PERSONA Controparte_1
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO
TEMPORE DOTT. CP_2
rapp. e dif. dall'Avv. Rosalia Marchese
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 12/03/2024 Parte_1
proponeva opposizione, all'esecuzione minacciata nei
1
precetto notificatole il 21/02/2024, ad avviso dell'opponente da dichiararsi inefficace, con il quale quest'ultima, in forza del decreto ingiuntivo n.
2129/2021 del Tribunale di Palermo, le aveva intimato il pagamento della complessiva somma di euro
29.168,00. Quale motivo di gravame eccepiva la nullità del precetto che ci occupa per difetto di valida procura ad litem rilasciata dall'opposta al proprio difensore e per la mancata notifica del titolo posto a base dell'impugnata intimazione. Pertanto concludeva chiedendo che il precetto in avversione venisse dichiarato inefficace e l'opposta condannata quale litigante temeraria per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. La costituendosi in Controparte_1
giudizio contestava il fondamento dell'avverso rimedio invocandone il rigetto instando in via riconvenzionale per sentir condannare l'opponente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. Celebrata l'attività istruttoria esclusivamente attraverso produzioni documentali, all'udienza del 09/06/2025 la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Piace in linea generale prima d'affrontare il merito della controversia fonita alla cognizione di questo decidente ricordare come nel processo d'esecuzione le opposizioni tendano non già come nelle impugnazioni alla sostituzione di una pronunzia ritenuta non conforme al diritto nel caso concreto mediante la nuova pronunzia che si chiede al giudice dell'impugnazione bensì all'esame da compiersi nell'ambito particolare del processo che s'inserisce con carattere d'incidentalità nelle varie fasi dell'esecuzione diretto al fine di stabilire secondo le due previsioni degli artt 615 e 617 c.p.c. la sussistenza del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata in virtù di un titolo sostanzialmente efficiente ovvero la regolarità formale dello stesso titolo del precetto dei singoli atti d'esecuzione. Pertanto come il giudice dell'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615
c.p.c. non può che emettere una decisione che puramente e semplicemente accolga o rigetti l'opposizione a seconda che riconosca o meno come in qualsiasi giudizio di cognizione il diritto di chi agisce in executivis del pari l'opposizione agli esecutivi disciplinata dall'art. 617 stesso codice consiste in una mera querela nullitatis che non consente al giudice
3 adito di sostituire con un proprio provvedimento l'atto contro il quale è rivolta l'opposizione. Nel merito l'opposizione non merita accoglimento. Val bene anzitutto richiamare le circostanze di fatto rilevanti per la decisione e cioè che l'opposta ha intimato con precetto notificato il 21/02/2024 all'opponente supportato dal decreto ingiuntivo n. 2129/2021 reso dal Tribunale di Palermo fornito della provvisoria esecutorietà il pagamento della complessiva somma di euro 29.168,00. Avverso tale iniziativa l'opponente appunto ha proposto alla nostra attenzione la vicenda giudiziale che ci occupa deducendo l'inefficacia del precetto in avversione in conseguenza dei vizi di natura formale che lo rendevano inidoneo al suo scopo. Venendo adesso alle valutazioni giuridiche a commento del primo motivo di gravame come cennato attenendo alla sussistenza di vizi formali che a dire dell'opponente affliggono il precetto in avversione giova rilevare come sotto tale aspetto l'opposizione che ci occupa appaia rientrare nell'alveo normativo dell'art. 617 c.p.c. riferendosi le doglianze espresse al quomodo dell'esecuzione. Al riguardo a commento di tale doglianza deve brevemente ricordarsi in linea generale come la disciplina dell'opposizione agli atti
4 esecutivi debba necessariamente coordinarsi con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli.
Sicchè come avvenuto nella vicenda che ci impegna con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. non possono farsi valere vizi quale la nullità del titolo esecutivo ovvero del precetto che devono ritenersi sanati per raggiungimento dello scopo ex art. 156 ultimo comma c.p.c. in virtù della proposizione dell'opposizione da parte del debitore. L'instaurarsi di tale azione giudiziale infatti costituisce la prova evidente del conseguimento della finalità di invitare il debitore ad adempiere rendendolo edotto del proposito del creditore di voler procedere o di aver già proceduto in executivis nei suoi riguardi ed ha l'effetto di sanare l'eventuale vizio che poteva affliggere l'atto esecutivo dal punto di vista formale. Occorre a commento dell'ulteriore motivo di gravame eccepito dall'opponente in breve ricordare che la procura rilasciata per la fase monitoria è valida per le successive fasi di merito atteso il collegamento funzionale esistente tra le due fasi ponendosi quella cautelare come strumentale sussidiaria e propedeutica a quella di merito e ritenuto che anche in ossequio al principio di conservazione dell'atto la presunzione di cui all'art. 83 c.p.c. opera solo allorquando la procura
5 venga rilasciata in modo assolutamente generico o si limiti a conferire la rappresentanza senza altra indicazione e non quanto come nella specie essa sia conferita con riferimento al “presente giudizio” alla
“causa” o alla “controversia”. Trattandosi di un'omissione ascrivibile ad un errore materiale in riguardo al quale la parte non poteva essere tratta in inganno l'incertezza in ordine all'effettiva volontà del conferente non può infatti tradursi in una dichiarazione di inammissibilità dell'atto per difetto di procura speciale dovendosi interpretare l'atto secondo il principio di conservazione di cui all'art. 1367 c.c. richiamato per gli atti processuali dall'art. 159 c.p.c. con la conseguente attribuzione alla parte della volontà che consente alla procura di produrre i suoi effetti. La procura ad litem è atto geneticamente sostanziale con rilevanza processuale che va intepretato secono i criteri ermeneutici stabiliti per gli atti di parte dal combinato disposto di cui agli artt. 1367 c.c. e 159
c.p.c. nel rispetto in particolare del principio di relativa conservazione in relazione al contesto dell'atto cui essa accede rimanendo sotto tale profilo censurabile l'interpretazione datane dal giudice di merito solo per eventuali omissioni ed incongruità argomentative e
6 non anche mediante la mera denuncia dell'ingiustificatezza del risultato interpetativo raggiunto prospettante invece un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità. L'incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte non può tradursi in una pronuncia di inammissibilità dell'atto per mancanza di procura speciale ma và superata attibuendo alla parte la volontà che consenta alla procura di produrre i suoi effetti secondo il principio di conservazione dell'atto (art. 1367 c.c.) di cui è espressione a proposito degli atti del processo l'art. 159 c.p.c. L'interpetazione della procura alle liti di cui all'art. 83 c.p.c. (e cioè di un atto di parte) è soggetta al principio ermeneutico stabilito per gli atti di parte dagli artt. 1367 c.c. e 159 c.p.c. e pertanto deve essere compiuta nel rispetto della regola della conservazione del negozio sicchè la procura alle liti conferita per il giudizio di cognizione nel quale s'è formato il titolo esecutivo e per il successivo giudizio di esecuzione vale anche per tutti i gradi del giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a quel titolo. Pertanto non riscontrandosi nella specie nell'ambito del precetto in avversione omissione alcuna che possa inficiare la validità dell'atto dovendo
7 applicarsi il principio di conservazione di cui all'art. 1367 c.c. richiamato dall'art. 159 c.p.c. stante la riferibilità dell'indicazione contenuta nel precetto alla procura rilasciata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo l'eccezione in commento è palesemente infondata. Deve essere infine respinta la domanda di condanna per responsabilità aggravata dell'opponente avanzata, ex art. 96 c.p.c., dall'opposta non ricorrendo i presupposti di cui alla richiamata norma, la quale nel disciplinare come figura di danno extracontrattuale la responsabilità processuale aggravata per mala fede o colpa grave della parte soccombente in un giudizio di cognizione non deroga al principio secondo il quale colui che intende ottenere il risarcimento dei danni deve dare la prova sia dell'an che del quantum, ed il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza. Detta condanna, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuno è tenuto, non può derivare solo dal fatto della prospettazione di tesi giuridiche non condivise dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza del dolo o della colpa
8 grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi. L'accoglibilità di detta domanda è quindi condizionata alla dimostrazione di specifici presupposti, individuabili nel dolo o nella colpa grave di controparte nonché nella dimostrazione dell'effettiva e concreta esistenza di un danno conseguenziale al comportamento di quest'ultima. Nel caso di specie, invece, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. è sfornita di ogni elemento probatorio a sostegno, sia per quanto attiene all'elemento soggettivo (dolo o colpa grave) che oggettivo (entità del danno sofferto) e quindi non può essere accolta. Non è stata infatti raggiunta la prova né dell'esistenza di un danno risarcibile conseguente all'instaurazione del giudizio, naturalmente ulteriore rispetto alle spese processuali sostenute (ed al riguardo
è noto che la prova sull'an incombe sempre sulla parte, potendo il giudice effettuare una valutazione equitativa solo sul quantum una volta che è stata fornita la prova circa la sussistenza del danno), né di una condotta dolosa o gravemente colposa dell'opponente. Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
9
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
rigetta l'opposizione; rigetta la domanda di condanna dell'opponente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. avanzata in via riconvenzionale dall'opposta; condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
2.000,00 oltre I.V.A. C.P.A. e spese generali.
AGRIGENTO 10/06/2025
IL GIUDICE
Gerlando Lo Presti Seminerio
10