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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 08/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 22/2023
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, a seguito dell'udienza del 17/12/2024, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Claudia Bacci, presso il cui studio sito in in Pisa, L.no B. Buozzi n.20, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to Calogero Lo Giudice, presso il quale in Pisa, alla Via
G. Di Simone n.2, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
OGGETTO: Malattia professionale
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 17.12.2024
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con atto deposit ato il 10.1.2023, la ricorrent e ha chi est o il riconoscimento mal attia professional e ( S TC bil at eral e ), con percentual e invalidant e del 6%, e l a condanna dell ' all'indennizzo , da valutare CP_1
con il precedent e gi à ri conos ciut o nell a m isura del 6%.
2. Con m emoria depos it at a in dat a 23.3.2023 si è cost ituit o l'ent e resist ent e il quale si è opposto all'accoglimento della doma nda.
3. Il ri corso è fondato e deve essere accolt o nei limiti sott o i ndi cati.
Pag. 1 di 3 3.1. Evidenzi ato com e l 'espletam ento delle l avorazioni i ndi cate in ri corso si a stat o oggetto di di mostrazion e att raverso l a prova per testi svolt a i n corso di causa, deve segnal arsi com e dall e ri sult anz e a cui è pervenu t o il consul ent e m edico l egal e nominato nel corso del giudizio è possi bil e desumere com e “esiste nesso causal e/ concausal e con probabilit à qualifi cata fr a l'atti vità lavorativa e la malat tia non t abellat a sull a base dell'anamnesi l avorativa, della descrizi one dell a mansi one svolt a, dell a presenza fr a i fattori di ri schio evi den ziati nella CSR dei movi menti ripetiti vi degli art i superiori e dall a l ett erat ura sci entifica … la percent ual e invali dant e residuata: 5%” con postumi com plessivi val utabili nella mis ura del 13%, e menomazione preesi stent e valut at a al
9% (così , relazione di CTU deposit at a in dat a 26.9.2024).
3.2. Att esa la condi visi bilit à degli accert amenti tecni ci cui è pervenuto l'ausiliario, al ricorrente deve essere riconosciuto per la malatti a di cui al present e giudizio, ovvero STC bil at er al e, un danno biol ogi co pari al
5% e, di cons eguenza, l' deve essere condannato a corrispondergli CP_1
un indennizzo com plessi vo corrispondente al 13%, per uni f ica con i l precedente gi à ri conosci uto al 9%.
Gli stessi importi dovranno essere m aggi orati degli int eressi l egali, com e per l egge.
4. Le spes e di lit e sono li quidat e in di spositivo t enendo conto dei nuovi paramet ri per l a det erminazione dei compensi per l a professione forense di cui al decret o minist erial e D.M. n. 147 del 13/ 08/2022 ; ed in parti col are dei valori medi previsti per l o scaglione di riferi ment o, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve essere indivi duato in quell o com preso t ra euro 5.200,01 sino a 26.000,00, ulteriorm ent e ridot t o del 50%, in consi derazione dell a nat ura e dell a difficoltà dell'affare.
4.1. Le spes e di consul enz a t ecni ca, l iquidate con separat o decret o, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 dichiara la natura professi onal e dell a pat ologi a Si ndrom e del tun nel carpal e bil ateral e nei termini di cui all a part e m otiva, con percentual e invalidant e pari al 5%, e condanna l ' a corrispondere in favore CP_1
dell a parte ri corrente l'indennizzo, per unifi ca con i precedenti già riconosciuti , nell a m isura del 13 %, con decorrenz a ed i nt eressi di l egge;
condann a l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle CP_1 spese processuali, liquidate in € 2.697,00 per compensi, oltre spese forfett arie al 15%, IVA e CP A com e per l egge, da dist rarsi ex art . 93
c.p.c. i n favore del procuratore costit uito;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica CP_1
liquidat e con s eparat o decreto.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 22/2023
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, a seguito dell'udienza del 17/12/2024, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Claudia Bacci, presso il cui studio sito in in Pisa, L.no B. Buozzi n.20, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to Calogero Lo Giudice, presso il quale in Pisa, alla Via
G. Di Simone n.2, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
OGGETTO: Malattia professionale
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 17.12.2024
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con atto deposit ato il 10.1.2023, la ricorrent e ha chi est o il riconoscimento mal attia professional e ( S TC bil at eral e ), con percentual e invalidant e del 6%, e l a condanna dell ' all'indennizzo , da valutare CP_1
con il precedent e gi à ri conos ciut o nell a m isura del 6%.
2. Con m emoria depos it at a in dat a 23.3.2023 si è cost ituit o l'ent e resist ent e il quale si è opposto all'accoglimento della doma nda.
3. Il ri corso è fondato e deve essere accolt o nei limiti sott o i ndi cati.
Pag. 1 di 3 3.1. Evidenzi ato com e l 'espletam ento delle l avorazioni i ndi cate in ri corso si a stat o oggetto di di mostrazion e att raverso l a prova per testi svolt a i n corso di causa, deve segnal arsi com e dall e ri sult anz e a cui è pervenu t o il consul ent e m edico l egal e nominato nel corso del giudizio è possi bil e desumere com e “esiste nesso causal e/ concausal e con probabilit à qualifi cata fr a l'atti vità lavorativa e la malat tia non t abellat a sull a base dell'anamnesi l avorativa, della descrizi one dell a mansi one svolt a, dell a presenza fr a i fattori di ri schio evi den ziati nella CSR dei movi menti ripetiti vi degli art i superiori e dall a l ett erat ura sci entifica … la percent ual e invali dant e residuata: 5%” con postumi com plessivi val utabili nella mis ura del 13%, e menomazione preesi stent e valut at a al
9% (così , relazione di CTU deposit at a in dat a 26.9.2024).
3.2. Att esa la condi visi bilit à degli accert amenti tecni ci cui è pervenuto l'ausiliario, al ricorrente deve essere riconosciuto per la malatti a di cui al present e giudizio, ovvero STC bil at er al e, un danno biol ogi co pari al
5% e, di cons eguenza, l' deve essere condannato a corrispondergli CP_1
un indennizzo com plessi vo corrispondente al 13%, per uni f ica con i l precedente gi à ri conosci uto al 9%.
Gli stessi importi dovranno essere m aggi orati degli int eressi l egali, com e per l egge.
4. Le spes e di lit e sono li quidat e in di spositivo t enendo conto dei nuovi paramet ri per l a det erminazione dei compensi per l a professione forense di cui al decret o minist erial e D.M. n. 147 del 13/ 08/2022 ; ed in parti col are dei valori medi previsti per l o scaglione di riferi ment o, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve essere indivi duato in quell o com preso t ra euro 5.200,01 sino a 26.000,00, ulteriorm ent e ridot t o del 50%, in consi derazione dell a nat ura e dell a difficoltà dell'affare.
4.1. Le spes e di consul enz a t ecni ca, l iquidate con separat o decret o, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 dichiara la natura professi onal e dell a pat ologi a Si ndrom e del tun nel carpal e bil ateral e nei termini di cui all a part e m otiva, con percentual e invalidant e pari al 5%, e condanna l ' a corrispondere in favore CP_1
dell a parte ri corrente l'indennizzo, per unifi ca con i precedenti già riconosciuti , nell a m isura del 13 %, con decorrenz a ed i nt eressi di l egge;
condann a l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle CP_1 spese processuali, liquidate in € 2.697,00 per compensi, oltre spese forfett arie al 15%, IVA e CP A com e per l egge, da dist rarsi ex art . 93
c.p.c. i n favore del procuratore costit uito;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica CP_1
liquidat e con s eparat o decreto.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
Pag. 3 di 3