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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 05/05/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappala' Consigliere
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 114/2023 R.G., vertente
TRA
, con sede in Parte_1
Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, (codice fiscale/partita IVA n. , in persona di P.IVA_1 [...]
in qualità di Responsabile Contenzioso SICILIA, a Pt_2 ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio
- Roma repertorio nr 177893 raccolta nr 11776 Persona_1 del 28/04/2022, rilasciata da Parte_1 rapp.ta e difesa dall'avv. IACOPINO NICOLA
appellante
CONTRO
nata ad ALCAMO (TP), il Controparte_1
14/11/1955, rapp.ta e difesa dall'avv. C.F._1
CICALA GIOVANNI DOMENICO
appellata
1 Ogg: appello a sentenza n. 1530/2022 del 23/09/2022, emessa dal Tribunale di Messina, non notificata
Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata l'8.2.2023 Parte_1
proponeva appello alla sentenza di cui
[...]
all'intestazione, con la quale il Tribunale di Messina definiva il giudizio, promosso da al fine di Controparte_1
ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali derivati dall'iscrizione ipotecaria eseguita da Controparte_2
(successivamente, , Controparte_3 Controparte_4
oggi ai sensi dell'art. 77 Parte_1
D.P.R. 602/73.
Si costituiva l'appellata, chiedendo il rigetto del gravame.
Accolta l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, la causa -con ordinanza del 23-5-24, in esito trattazione scritta- era posta in decisione con i termini di rito per conclusionali e repliche.
* * *
Giudizio di primo grado si doleva, innanzi al Tribunale di Controparte_1
Messina, dell'iscrizione di ipoteca effettuata dall'Agente della
Riscossione, rappresentando che:
2 - L'iscrizione era stata eseguita per l'importo di € 26.195,26, pari al doppio delle somme iscritte a ruolo, su diversi beni immobili di proprietà dell'attrice, tra cui l'unità immobiliare, facente parte del fabbricato sito in Capo D'Orlano, via Libertà n. 105, individuato in catasto al fg. 3 part. 22, sub 17, piano quinto, cat.
A/2 classe 8 vani 6,5.
- tale bene era stato promesso in vendita a e Controparte_5
per l'importo complessivo di € 230.000,00, con Controparte_6
contratto preliminare stipulato in data 29.12.2006;
- i promissari acquirenti, appresa l'esistenza dell'ipoteca, avevano convenuto con la promittente venditrice che, qualora ella non avesse ottenuto la cancellazione dell'ipoteca entro il
20.12.2007, avrebbe provveduto in tal senso il Notaio rogante, su incarico degli stessi promissari acquirenti, con la somma di €
30.000,00, trattenuta a titolo di garanzia in sede di stipula del contratto definitivo.
-l'attrice aveva impugnato l'iscrizione ipotecaria dinanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale di Messina, che aveva rigettato l'istanza di sospensione dell'atto opposto, ragion per cui alla data del 20.12.2007, l'iscrizione de qua risultava ancora esistente;
- i promissari acquirenti, dunque, avevano dato incarico al Notaio rogante di provvedere al pagamento dell'importo -a garanzia del quale era stata iscritta l'ipoteca dalla (€ Controparte_2
18.863,69, comprensivo di interessi e spese accessorie) - e di
3 conseguenza aveva proceduto alla Controparte_2
cancellazione dell'ipoteca in data 14.1.08.
- dopo tale cancellazione interveniva sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Messina n. 1060/01/09 depositata il 29.09.2009, con cui si dichiarava l'illegittimità dell'iscrizione a causa dell'irregolare notifica della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria al contribuente.
Ciò premesso, chiedeva che “acclarata illegittima iscrizione ipotecaria operata dalla oggi Controparte_2
con nota del 6 - 22.09.2004, sui Controparte_4
beni…”, fosse accertato che essa aveva “comportato un pregiudizio economico…, costituito da una limitata commerciabilità dei beni medesimi” e in particolar modo con riferimento all'appartamento sito in Capo D'Orlando, via
Libertà n. 105, individuato in catasto al fg. 3, part. 22, sub. 17, in relazione al quale “il danno economico era stato di €. 18.863,69, che l'acquirente si è trattenuto sul prezzo della vendita”; chiedeva, altresì “Condannare la al Controparte_4
pagamento della somma di €. 25.000,00, o in quella maggiore o minore misura che dovesse risultare di giustizia, per i danni subiti dalla illegittima iscrizione ipotecaria, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in misura e decorrenza di legge”.
Il Tribunale accoglieva la domanda risarcitoria formulata da parte attrice, ritenendo che “in caso di accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria, ricorre un evento di danno costituito
4 dall'apparenza di una situazione idonea a determinare difficoltà alla commerciabilità del bene”; che “nel caso di specie l'attrice ha dimostrato che l'illegittima imposizione del vincolo ha determinato una diminuzione patrimoniale nella misura corrispondente all'importo pagato dagli acquirenti per la cancellazione dell'ipoteca, risultata illegittima, ovvero euro
18.863,69, somma di fatto detratta dal prezzo di acquisto dell'immobile di sua proprietà e risultante dall'assegno emesso il 7 gennaio 2008 dal notaio incaricato del pagamento ai fini della cancellazione dell'ipoteca.
Quindi, condannava la convenuta a risarcire il Controparte_4
danno patrimoniale cagionato all'attrice, pagandole la somma di euro 18.863,69, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 27 aprile 2007 al saldo.
Appello
con il proposto gravame ha Pt_1 Parte_3
articolato i seguenti motivi:
1) CARENZA DI MOTIVAZIONE
Il Tribunale non ha preso in considerazione gli argomenti spiegati da parte convenuta che, aveva eccepito l'assenza di tutti i presupposti -previsti dall'art 2043 c.c.- per l'accoglimento dell'azione di risarcimento danni. In altri termini, avrebbe dovuto esaminare le singole difese articolate, indicando, eventualmente, le ragioni per le quali le ritenesse infondate.
5 Tale omissione, di per sé, ha comportato l'illegittimità della sentenza appellata per carenza di motivazione.
2) ASSENZA DEGLI ELEMENTI PREVISTI
DALL'ART. 2043 C.C. AI FINI DELL'AZIONE
RISARCITORIA.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto sufficiente -per l'accoglimento della domanda risarcitoria- che la Commissione
Tributaria avesse dichiarato l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria impugnata, e che il terzo acquirente avesse pagato l'importo di € 18.863,69 finalizzato alla sua cancellazione.
Tale “equazione” risulta del tutto semplicistica e non rispondente al dettato dell'art. 2043 c.c., in quanto:
A) Manca la condotta dolosa o colposa. L'Agente della riscossione, infatti, era pienamente legittimato ad iscrivere ipoteca sui beni dell'attrice, come evincibile dalla sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Messina n. 1060/01/09 - allegata in primo grado da parte appellata- che ha dichiarato l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per vizi di forma di quest'ultima (precisamente, per irregolare comunicazione dell'avvenuta iscrizione ipotecaria al contribuente) e non perché fossero illegittime le cartelle ad essa sottese;
peraltro, alla data del 20.12.2007 (in cui veniva corrisposto l'importo di €
18.863,69 finalizzato alla cancellazione dell'ipoteca) tale iscrizione non era stata sospesa. In altri termini, la condotta dolosa o colposa si sarebbe potuta riscontrare qualora l'Agente
6 della non avesse avuto titolo per iscrivere ipoteca (ad Parte_1
esempio, nel caso in cui le cartelle sottese alla misura cautelare fossero state saldate precedentemente all'iscrizione ipotecaria) ma non certo nel caso, come quello in esame, in cui l'ipoteca è risultata illegittima per mera irregolarità della comunicazione di avvenuta iscrizione, irregolarità alla quale l'Agente della
Riscossione, peraltro, avrebbe potuto rimediare, iscrivendo una nuova ipoteca e notificando una nuova comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria.
B) Assenza del danno ingiusto. Il Giudice di primo grado ha ritenuto che il versamento dell'importo di € 18.863,69, con il quale sono state saldate le cartelle sottese all'iscrizione ipotecaria ai fini della cancellazione della stessa, configurasse un danno ingiustamente subìto dall'attrice e, conseguentemente, ha condannato l'Agente Riscossione a risarcire la contribuente CP_7
mediante la corresponsione di un importo di pari misura, oltre interessi e rivalutazione. Invece tali somme risultavano dovute, non essendo stato intaccato -dalla richiamata sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Messina- il titolo che legittimava la riscossione.
Considerazioni della Corte
L'appello è fondato, e va accolto, per la dirimente circostanza della mancanza di danno.
1.Per spiegare le ragioni di tale decisione occorre qualche breve cenno in diritto sulla questione, richiamando che: -L'Agente
7 della Riscossione, in esito all'iscrizione a ruolo di un tributo, emette cartella di pagamento, che notifica al contribuente;
questi, può proporre opposizione non solo per far valere vizi propri della cartella, ma anche - ove essa sia il primo atto di manifestazione della pretesa tributaria, portato a conoscenza del contribuente- i vizi che attengono alla pretesa stessa, relativi alla sussistenza del diritto al tributo, alla sua entità, all'eventuale prescrizione etc.;- decorso il termine per proporre opposizione, la pretesa si consolida e l'Agente della Riscossione, oltre a poter procedere all'esecuzione, ha la possibilità di garantire il credito attraverso l'iscrizione ipotecaria, che è preceduta dalla relativa comunicazione di iscrizione;
-avverso tale comunicazione di iscrizione, che sia stata preceduta da regolare notificazione della cartella esattoriale, il contribuente può proporre impugnazione, ma solo per far valere vizi propri di tale atto.
2.Orbene, nel caso di specie l'attrice, ha agito innanzi alla CTP per far valere l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per un vizio suo proprio;
ha assunto, infatti, di averne avuto conoscenza solo attraverso la consultazione dei registri immobiliari, perché non era stata preceduta dalla prevista comunicazione.
Tale vizio è stato accertato dalla CTP, ragion per cui - oggettivamente- l'iscrizione è avvenuta in modo irregolare.
3.Ciò tuttavia non significa, automaticamente, che l'illegittima iscrizione abbia prodotto il danno denunciato, ossia la perdita di una parte del prezzo che l'attrice avrebbe riscosso dai promissari
8 acquirenti, essendo che, se per un verso tale somma non è stata incassata, per altro verso ha apportato un vantaggio patrimoniale per la , avendo estinto un debito che essa aveva nei CP_1
confronti dell'Erario.
Ciò non senza dire che l'Agente della Riscossione ben avrebbe potuto procedere a nuova iscrizione, facendola precedere dalla comunicazione di rito, eliminando così anche il profilo dell'illegittima condotta prima che l'estinzione dell'ipoteca -per il pagamento effettuato dal notaio- avesse corso.
In altri termini, la era debitrice dell'Erario ed avrebbe CP_1
dovuto pagare tale debito a prescindere dall'iscrizione ipotecaria.
Il terzo (promissario acquirente), dunque, anziché corrispondere alla venditrice tutto il prezzo ne ha versato una parte al di lei creditore, così liberandola dal suo debito e ponendola nella stessa posizione patrimoniale che, fermo restando il debito, avrebbe avuto ove la somma le fosse stata interamente corrisposta.
4.Non vale, poi, a scalfire tale ragionamento, la deduzione della per la quale sarebbe stato così minato il suo diritto di CP_1
decidere come usare il prezzo ottenuto dalla vendita dell'immobile, ove si consideri -per un verso- che l'Agente, avendo il titolo, avrebbe potuto ottenere lo stesso risultato a mezzo di pignoramento presso terzi, ossia pignorando proprio quella somma che l'acquirente gli ha versato, e soprattutto, che al dovere di pagare le tasse, di cui all'art. 53 Cost., non può opporsi
9 -puramente e semplicemente- un diritto di scegliere se pagarle o meno.
5.All'accoglimento del gravame consegue la condanna della
(soccombente) al pagamento delle spese del primo e del CP_1
secondo grado, che si liquidano come da dispositivo, applicando i minimi dello scaglione di valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata l'8.2.23 da avverso la Parte_4
sentenza n. 1530/2022 del 23/09/2022, emessa dal Tribunale di
Messina, nel giudizio promosso da Controparte_1
così provvede:
- in accoglimento dell'appello e totale riforma della sentenza di I grado: 1) rigetta la domanda risarcitoria proposta dalla
[...]
2) condanna l'attrice al pagamento, in favore della CP_1
controparte, delle spese di lite, liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre Iva, Cassa e rimborso spese generali;
-condanna, l'appellata al pagamento, in favore di
[...]
delle spese del presente grado, liquidate in Parte_4
complessivi € 3.288,50, di cui € 382,50 per spese, ed € 2.906,00 per compensi, oltre Iva, Cassa e rimborso spese generali.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.4.25
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Vincenza Randazzo dott. Giuseppe Minutoli
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappala' Consigliere
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 114/2023 R.G., vertente
TRA
, con sede in Parte_1
Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, (codice fiscale/partita IVA n. , in persona di P.IVA_1 [...]
in qualità di Responsabile Contenzioso SICILIA, a Pt_2 ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio
- Roma repertorio nr 177893 raccolta nr 11776 Persona_1 del 28/04/2022, rilasciata da Parte_1 rapp.ta e difesa dall'avv. IACOPINO NICOLA
appellante
CONTRO
nata ad ALCAMO (TP), il Controparte_1
14/11/1955, rapp.ta e difesa dall'avv. C.F._1
CICALA GIOVANNI DOMENICO
appellata
1 Ogg: appello a sentenza n. 1530/2022 del 23/09/2022, emessa dal Tribunale di Messina, non notificata
Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata l'8.2.2023 Parte_1
proponeva appello alla sentenza di cui
[...]
all'intestazione, con la quale il Tribunale di Messina definiva il giudizio, promosso da al fine di Controparte_1
ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali derivati dall'iscrizione ipotecaria eseguita da Controparte_2
(successivamente, , Controparte_3 Controparte_4
oggi ai sensi dell'art. 77 Parte_1
D.P.R. 602/73.
Si costituiva l'appellata, chiedendo il rigetto del gravame.
Accolta l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, la causa -con ordinanza del 23-5-24, in esito trattazione scritta- era posta in decisione con i termini di rito per conclusionali e repliche.
* * *
Giudizio di primo grado si doleva, innanzi al Tribunale di Controparte_1
Messina, dell'iscrizione di ipoteca effettuata dall'Agente della
Riscossione, rappresentando che:
2 - L'iscrizione era stata eseguita per l'importo di € 26.195,26, pari al doppio delle somme iscritte a ruolo, su diversi beni immobili di proprietà dell'attrice, tra cui l'unità immobiliare, facente parte del fabbricato sito in Capo D'Orlano, via Libertà n. 105, individuato in catasto al fg. 3 part. 22, sub 17, piano quinto, cat.
A/2 classe 8 vani 6,5.
- tale bene era stato promesso in vendita a e Controparte_5
per l'importo complessivo di € 230.000,00, con Controparte_6
contratto preliminare stipulato in data 29.12.2006;
- i promissari acquirenti, appresa l'esistenza dell'ipoteca, avevano convenuto con la promittente venditrice che, qualora ella non avesse ottenuto la cancellazione dell'ipoteca entro il
20.12.2007, avrebbe provveduto in tal senso il Notaio rogante, su incarico degli stessi promissari acquirenti, con la somma di €
30.000,00, trattenuta a titolo di garanzia in sede di stipula del contratto definitivo.
-l'attrice aveva impugnato l'iscrizione ipotecaria dinanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale di Messina, che aveva rigettato l'istanza di sospensione dell'atto opposto, ragion per cui alla data del 20.12.2007, l'iscrizione de qua risultava ancora esistente;
- i promissari acquirenti, dunque, avevano dato incarico al Notaio rogante di provvedere al pagamento dell'importo -a garanzia del quale era stata iscritta l'ipoteca dalla (€ Controparte_2
18.863,69, comprensivo di interessi e spese accessorie) - e di
3 conseguenza aveva proceduto alla Controparte_2
cancellazione dell'ipoteca in data 14.1.08.
- dopo tale cancellazione interveniva sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Messina n. 1060/01/09 depositata il 29.09.2009, con cui si dichiarava l'illegittimità dell'iscrizione a causa dell'irregolare notifica della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria al contribuente.
Ciò premesso, chiedeva che “acclarata illegittima iscrizione ipotecaria operata dalla oggi Controparte_2
con nota del 6 - 22.09.2004, sui Controparte_4
beni…”, fosse accertato che essa aveva “comportato un pregiudizio economico…, costituito da una limitata commerciabilità dei beni medesimi” e in particolar modo con riferimento all'appartamento sito in Capo D'Orlando, via
Libertà n. 105, individuato in catasto al fg. 3, part. 22, sub. 17, in relazione al quale “il danno economico era stato di €. 18.863,69, che l'acquirente si è trattenuto sul prezzo della vendita”; chiedeva, altresì “Condannare la al Controparte_4
pagamento della somma di €. 25.000,00, o in quella maggiore o minore misura che dovesse risultare di giustizia, per i danni subiti dalla illegittima iscrizione ipotecaria, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in misura e decorrenza di legge”.
Il Tribunale accoglieva la domanda risarcitoria formulata da parte attrice, ritenendo che “in caso di accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria, ricorre un evento di danno costituito
4 dall'apparenza di una situazione idonea a determinare difficoltà alla commerciabilità del bene”; che “nel caso di specie l'attrice ha dimostrato che l'illegittima imposizione del vincolo ha determinato una diminuzione patrimoniale nella misura corrispondente all'importo pagato dagli acquirenti per la cancellazione dell'ipoteca, risultata illegittima, ovvero euro
18.863,69, somma di fatto detratta dal prezzo di acquisto dell'immobile di sua proprietà e risultante dall'assegno emesso il 7 gennaio 2008 dal notaio incaricato del pagamento ai fini della cancellazione dell'ipoteca.
Quindi, condannava la convenuta a risarcire il Controparte_4
danno patrimoniale cagionato all'attrice, pagandole la somma di euro 18.863,69, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 27 aprile 2007 al saldo.
Appello
con il proposto gravame ha Pt_1 Parte_3
articolato i seguenti motivi:
1) CARENZA DI MOTIVAZIONE
Il Tribunale non ha preso in considerazione gli argomenti spiegati da parte convenuta che, aveva eccepito l'assenza di tutti i presupposti -previsti dall'art 2043 c.c.- per l'accoglimento dell'azione di risarcimento danni. In altri termini, avrebbe dovuto esaminare le singole difese articolate, indicando, eventualmente, le ragioni per le quali le ritenesse infondate.
5 Tale omissione, di per sé, ha comportato l'illegittimità della sentenza appellata per carenza di motivazione.
2) ASSENZA DEGLI ELEMENTI PREVISTI
DALL'ART. 2043 C.C. AI FINI DELL'AZIONE
RISARCITORIA.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto sufficiente -per l'accoglimento della domanda risarcitoria- che la Commissione
Tributaria avesse dichiarato l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria impugnata, e che il terzo acquirente avesse pagato l'importo di € 18.863,69 finalizzato alla sua cancellazione.
Tale “equazione” risulta del tutto semplicistica e non rispondente al dettato dell'art. 2043 c.c., in quanto:
A) Manca la condotta dolosa o colposa. L'Agente della riscossione, infatti, era pienamente legittimato ad iscrivere ipoteca sui beni dell'attrice, come evincibile dalla sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Messina n. 1060/01/09 - allegata in primo grado da parte appellata- che ha dichiarato l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per vizi di forma di quest'ultima (precisamente, per irregolare comunicazione dell'avvenuta iscrizione ipotecaria al contribuente) e non perché fossero illegittime le cartelle ad essa sottese;
peraltro, alla data del 20.12.2007 (in cui veniva corrisposto l'importo di €
18.863,69 finalizzato alla cancellazione dell'ipoteca) tale iscrizione non era stata sospesa. In altri termini, la condotta dolosa o colposa si sarebbe potuta riscontrare qualora l'Agente
6 della non avesse avuto titolo per iscrivere ipoteca (ad Parte_1
esempio, nel caso in cui le cartelle sottese alla misura cautelare fossero state saldate precedentemente all'iscrizione ipotecaria) ma non certo nel caso, come quello in esame, in cui l'ipoteca è risultata illegittima per mera irregolarità della comunicazione di avvenuta iscrizione, irregolarità alla quale l'Agente della
Riscossione, peraltro, avrebbe potuto rimediare, iscrivendo una nuova ipoteca e notificando una nuova comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria.
B) Assenza del danno ingiusto. Il Giudice di primo grado ha ritenuto che il versamento dell'importo di € 18.863,69, con il quale sono state saldate le cartelle sottese all'iscrizione ipotecaria ai fini della cancellazione della stessa, configurasse un danno ingiustamente subìto dall'attrice e, conseguentemente, ha condannato l'Agente Riscossione a risarcire la contribuente CP_7
mediante la corresponsione di un importo di pari misura, oltre interessi e rivalutazione. Invece tali somme risultavano dovute, non essendo stato intaccato -dalla richiamata sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Messina- il titolo che legittimava la riscossione.
Considerazioni della Corte
L'appello è fondato, e va accolto, per la dirimente circostanza della mancanza di danno.
1.Per spiegare le ragioni di tale decisione occorre qualche breve cenno in diritto sulla questione, richiamando che: -L'Agente
7 della Riscossione, in esito all'iscrizione a ruolo di un tributo, emette cartella di pagamento, che notifica al contribuente;
questi, può proporre opposizione non solo per far valere vizi propri della cartella, ma anche - ove essa sia il primo atto di manifestazione della pretesa tributaria, portato a conoscenza del contribuente- i vizi che attengono alla pretesa stessa, relativi alla sussistenza del diritto al tributo, alla sua entità, all'eventuale prescrizione etc.;- decorso il termine per proporre opposizione, la pretesa si consolida e l'Agente della Riscossione, oltre a poter procedere all'esecuzione, ha la possibilità di garantire il credito attraverso l'iscrizione ipotecaria, che è preceduta dalla relativa comunicazione di iscrizione;
-avverso tale comunicazione di iscrizione, che sia stata preceduta da regolare notificazione della cartella esattoriale, il contribuente può proporre impugnazione, ma solo per far valere vizi propri di tale atto.
2.Orbene, nel caso di specie l'attrice, ha agito innanzi alla CTP per far valere l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per un vizio suo proprio;
ha assunto, infatti, di averne avuto conoscenza solo attraverso la consultazione dei registri immobiliari, perché non era stata preceduta dalla prevista comunicazione.
Tale vizio è stato accertato dalla CTP, ragion per cui - oggettivamente- l'iscrizione è avvenuta in modo irregolare.
3.Ciò tuttavia non significa, automaticamente, che l'illegittima iscrizione abbia prodotto il danno denunciato, ossia la perdita di una parte del prezzo che l'attrice avrebbe riscosso dai promissari
8 acquirenti, essendo che, se per un verso tale somma non è stata incassata, per altro verso ha apportato un vantaggio patrimoniale per la , avendo estinto un debito che essa aveva nei CP_1
confronti dell'Erario.
Ciò non senza dire che l'Agente della Riscossione ben avrebbe potuto procedere a nuova iscrizione, facendola precedere dalla comunicazione di rito, eliminando così anche il profilo dell'illegittima condotta prima che l'estinzione dell'ipoteca -per il pagamento effettuato dal notaio- avesse corso.
In altri termini, la era debitrice dell'Erario ed avrebbe CP_1
dovuto pagare tale debito a prescindere dall'iscrizione ipotecaria.
Il terzo (promissario acquirente), dunque, anziché corrispondere alla venditrice tutto il prezzo ne ha versato una parte al di lei creditore, così liberandola dal suo debito e ponendola nella stessa posizione patrimoniale che, fermo restando il debito, avrebbe avuto ove la somma le fosse stata interamente corrisposta.
4.Non vale, poi, a scalfire tale ragionamento, la deduzione della per la quale sarebbe stato così minato il suo diritto di CP_1
decidere come usare il prezzo ottenuto dalla vendita dell'immobile, ove si consideri -per un verso- che l'Agente, avendo il titolo, avrebbe potuto ottenere lo stesso risultato a mezzo di pignoramento presso terzi, ossia pignorando proprio quella somma che l'acquirente gli ha versato, e soprattutto, che al dovere di pagare le tasse, di cui all'art. 53 Cost., non può opporsi
9 -puramente e semplicemente- un diritto di scegliere se pagarle o meno.
5.All'accoglimento del gravame consegue la condanna della
(soccombente) al pagamento delle spese del primo e del CP_1
secondo grado, che si liquidano come da dispositivo, applicando i minimi dello scaglione di valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata l'8.2.23 da avverso la Parte_4
sentenza n. 1530/2022 del 23/09/2022, emessa dal Tribunale di
Messina, nel giudizio promosso da Controparte_1
così provvede:
- in accoglimento dell'appello e totale riforma della sentenza di I grado: 1) rigetta la domanda risarcitoria proposta dalla
[...]
2) condanna l'attrice al pagamento, in favore della CP_1
controparte, delle spese di lite, liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre Iva, Cassa e rimborso spese generali;
-condanna, l'appellata al pagamento, in favore di
[...]
delle spese del presente grado, liquidate in Parte_4
complessivi € 3.288,50, di cui € 382,50 per spese, ed € 2.906,00 per compensi, oltre Iva, Cassa e rimborso spese generali.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.4.25
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Vincenza Randazzo dott. Giuseppe Minutoli
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