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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/10/2025, n. 3505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3505 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 9986/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9986 dell'anno 2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente tra
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Marano di Napoli (NA) alla Via Colombo Cristo n. 14, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. SS MA, (C.F. ), con il quale elettivamente C.F._2 domicilia in Napoli alla via Nuova San Rocco n. 62
- attore e
, (C.F. ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Iolanda Del Prete, (C.F.
), con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via dei Greci n. 67 C.F._3
- convenuto e
, (C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall' Avv.to Antonio Petrarolo, (C.F.
, presso il cui studio elettivamente domicilia in Santa Maria Capua Vetere C.F._4
(Ce) alla Via Dei Sanniti n. 4
- Convenuta
e
C.F. , in persona del suo legale rapp.te p.t., rappresentata Controparte_3 P.IVA_3
e difesa giusta procura in atti dall' Avv.to Antonio Petrarolo, C.F. presso il cui C.F._4 studio elettivamente domicilia in Santa Maria Capua Vetere (Ce) alla Via Dei Sanniti n. 4;
- Convenuta
1 e
C.F. Controparte_4
; P.IVA_4
- Convenuta contumace
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata, conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_1
la la e la
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro avvenuto
[...] nella piscina Comunale di in nel mentre svolgeva l'allenamento in data CP_1 CP_1
21.12.2015, alle ore 15:15 circa.
L'istante deduceva di essere all'epoca dei fatti minorenne e regolarmente iscritto presso la società Part Olimpic Nuoto Napoli S.S. Dilett. con tesseramento atleta agonista presso la piscina comunale sita in Giugliano in Campania (Na) alla Via Pigna, 76, ove la detta società faceva allenare gli atleti.
Proprio in occasione di un allenamento nel detto impianto, il 21.12.2015 alle ore 15.15 circa, l'istante nel corso di un allenamento in cui l'allenatore e/o personale addetto della a cui Controparte_5 erano affidati gli atleti, impartiva un esercizio posizionando gli allievi ad una distanza troppo ravvicinata, per cui l'stante veniva colpito sulla mano sinistra da un calcio di una gambata a rana dall'atleta che lo precedeva in corsia, non debitamente distanziato, riportando trauma contusivo alla mano sinistra che lo pregiudicava nel normale svolgimento delle normali attività quotidiane. Secondo la prospettazione attorea, la e il , dovevano Controparte_5 Controparte_1 ritenersi solidalmente e/o alternativamente responsabili, a causa della negligenza dei preposti alla sicurezza/personale, perché con il comportamento assunto non provvedevano a far rispettare distanze di sicurezza previste dalla normativa vigente, per evitare che gli atleti potessero in qualche modo avere dei danni fisici da un errato distanziamento.
A seguito del sinistro, il minore veniva portato dal medico presente a bordo vasca che effettuava il primo soccorso;
a seguito del colpo e a causa del forte dolore il minore veniva portato al pronto soccorso P.S. Aorn Santobono- Pausilipon dove gli veniva diagnosticata una frattura obliqua diafisi terzo mtc mano sinistra dovuto ad un trauma contusivo e, pertanto, in data 28/12/2015 gli veniva applicato il gesso.
Tanto premesso l'attore rassegnava le seguenti conclusioni: “riconoscere e dichiarare che l'evento dannoso per cui è causa veniva cagionato per esclusiva responsabilità oggettiva e soggettiva dei convenuti, da attribuirsi al , in persona del pro-tempore, quale Controparte_1 CP_8
2 proprietario della piscina Comunale di in Campania (Na) sita alla via Pigna, 76 alla CP_1 [...] in qualità di società affiliata e alla e alla Controparte_5 Controparte_7 poiché il minore era regolarmente tesserato e assicurato Controparte_6 Parte_1
e conseguentemente condannarli al risarcimento di tutti i danni e precisamente: Euro 10.000,00 per danni biologici, morali, esistenziali e patrimoniali, il tutto oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal dì del fatto, ovvero a quella diversa somma che l'Ill.mo sig.re Giudice adito riterrà più giusta ed equa, anche a seguito della CTU che sin da ora si chiede, oltre interessi e svalutazione dal dì del fatto nei limiti della competenza del giudice adito e nei limiti della prima fascia del contributo unificato;
condannare il medesimo convenuto alla rifusione delle spese, diritti ed onorari, oltre IVA
e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Costituitosi il eccepiva, in via preliminare, la nullità della Controparte_1 citazione per la generica esposizione dei fatti degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con conseguente violazione del diritto di difesa di parte convenuta;
l'assoluta carenza di legittimazione passiva atteso che erano i gestori della piscina a dover predisporre le adeguate misure di sicurezza.
Segnatamente, deduceva che il Comune di concedente, metteva a CP_1 CP_1 disposizione di SSD Olimpic Nuoto - Concessionario, esclusivamente la struttura sportiva, mentre il servizio doveva essere svolto dal Concessionario con propri mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante propria organizzazione, in conformità a tutte le norme in materia di prevenzione degli infortuni, così come stabilito dal capitolato speciale.
Costituitasi, altresì, in giudizio la eccepiva, in via preliminare, la Controparte_7 nullità della citazione ai sensi del comb. disp. degli artt. 163 e 164 c.p.c., la prescrizione del diritto al risarcimento del presunto infortunio, la propria carenza di legittimazione passiva;
contestava la domanda attorea sia in punto di an che di quantum debeatur.
Da ultimo, si costituiva in giudizio la facendo proprie le difese svolte dalla Controparte_3
ed eccependo, pertanto, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione Controparte_2 ai sensi del comb. disp. degli artt. 163-164 c.p.c., la prescrizione del diritto al risarcimento del presunto infortunio, la propria carenza di legittimazione passiva, e contestando la domanda attorea sia in punto di an che di quantum debeatur.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., espletata l'istruttoria - consistente nell'escussione testimoniale e nell'espletamento della consulenza medico-legale sulla persona dell'attore, mutata la persona fisica del giudicante, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza, ex art. 127 ter c.p.c., sostitutiva dell'udienza del 22.04.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3 Questioni preliminari
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della Controparte_9
non costituitasi nel presente giudizio benché ritualmente citata.
[...]
Ancora, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, contenendo lo stesso tutti i requisiti previsti per legge.
Infatti, dal contesto dell'atto introduttivo e da tutti gli elementi del giudizio appare immediatamente percepibile nei suoi contorni il thema decidendum, tanto con riguardo alla causa petendi, quanto con riguardo al petitum.
Quanto al petitum, esso appare emergere chiaramente dal contesto dell'atto, anche alla luce dell'insegnamento secondo il quale la declaratoria di nullità della citazione - nullità che si produce, ex art. 164 comma 4 c.p.c., solo quando il “petitum” sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare “assolutamente” incerto.
In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del “thema decidendum”), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni,
l'approntamento di una precisa linea di difesa) (Cass. n. 17023/03).
Quanto poi alla causa petendi, anch'essa emerge chiaramente dal contesto dell'atto, sulla base dell'insegnamento secondo il quale la domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno, poiché ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 17408/12).
Ancora, sempre in via preliminare, va dichiarata la carenza di legittimazione passiva del CP_1
che, nella qualità di concedente, metteva a disposizione esclusivamente la struttura
[...] sportiva, mentre la , quale Concessionario, era tenuto a svolgere il servizio con Controparte_5
4 propri mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante propria organizzazione, come statuito agli artt. 5 e 8 del capitolato speciale, nel quale, altresì, veniva stabilito che il
Concessionario è il responsabile di eventuali danni arrecati agli impianti e ai beni esistenti, nonché
d'ogni altro danno arrecato a persone o cose.
L'obbligo di vigilanza non riguarderebbe, nel caso di specie, la struttura, in quanto la lesione al piccolo nuotatore non è stata provocata da un oggetto della struttura ma dall'azione di un altro sportivo, cioè il calcio dello stile rana.
Allo stesso modo, merita accoglimento anche l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dalla poiché, ai sensi del D.Lgs. 09.01.2008 n. 9 art. 2 Controparte_7 lett. c) l'organizzatore dell'evento è la società che assume la responsabilità e gli oneri dell'organizzazione dell'evento disputato nell'impianto sportivo di cui essa ha la disponibilità, mentre alla lett. e) viene definito l'organizzatore della competizione, cioè il soggetto cui è demandata o delegata l'organizzazione della competizione da parte della federazione sportiva riconosciuta dal
Comitato olimpico nazionale competente per la rispettiva disciplina sportiva.
Alcun elemento probatorio è emerso dal dibattito processuale per configurare la responsabilità della convenuta CP_7
Proseguendo nell'analisi, sempre in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità della domanda che l'attore ha formulato direttamente nei confronti della Controparte_3
Infatti, come precisato dalla Corte di legittimità, “nell'assicurazione per la responsabilità civile,
l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (ovvero nell'ipotesi di assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli e natanti, disciplinata dalla legge n. 990 del 1969, e nell'ipotesi disciplinata dalla legge n. 968 del 1977 in tema di esercizio della caccia), mentre in tutti gli altri casi l'assicuratore
è obbligato solo nei confronti dell'assicurato a tenerlo indenne da quanto questi debba pagare ad un terzo cui ha provocato un danno, sicche, al di fuori delle eccezioni indicate, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale né a titolo di responsabilità aquiliana” (Cass., Sez.
3, Sent.n.9516 del 20.4.2007; cfr., conforme, Cass., Sez. 3, Ord. n. 5259 del 25.2.2021).
Va disattesa, infine, l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento, sollevata dalla la
[...]
e dalla poiché parte attrice ha debitamente Controparte_7 Controparte_3 provato di aver interrotto la medesima, depositando agli atti la messa in mora notificata a tutti gli odierni convenuti in data 09.12.2020, entro i 5 anni dall'evento dannoso (avvenuto il 21.12.2015).
Sul merito
5 Ciò detto, prima di esaminare il merito della domanda, si rende necessario un breve inquadramento giuridico della fattispecie, la quale non può rientrare nell'ipotesi contemplata dall'art. 2051 c.c., posto che l'attore non ha allegato alcun elemento sulla base del quale imputare una responsabilità da cose in custodia delle parti convenute.
Analogamente, non si ritiene applicabile neanche l'ipotesi generale di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., considerato che dal tenore della citazione non è desumibile l'addebito di alcun fatto illecito a carico dei convenuti (né un simile profilo di responsabilità è emerso a seguito dell'istruttoria espletata).
Tanto considerato, l'unico regime giuridico applicabile al caso in esame è quello di cui all'art. 2048, co. 2 c.c., trattandosi di lesioni subite dal partecipante ad un'attività sportiva in conseguenza di un'azione posta in essere da altro partecipante (l'istante, , veniva colpito sulla mano Parte_1 sinistra da un calcio di una gambata a rana dall'atleta che lo precedeva in corsia).
Tale responsabilità ha natura oggettiva, sicché, per ciò che concerne l'onere probatorio, il danneggiato
è tenuto ad allegare e dimostrare il fatto storico ed il nesso causale, dovendo poi l'associazione sportiva - su cui grava l'obbligo di tutelare la sicurezza dei propri associati - provare di non aver potuto evitare il verificarsi dell'evento lesivo, pur avendo predisposto le necessarie cautele e misure di sicurezza.
Sul punto, per consolidata Giurisprudenza della Suprema Corte, va precisato che “l'attività agonistica implica l'accettazione del rischio ad essa inerente da parte di coloro che vi partecipano, per cui i danni da essi eventualmente sofferti rientranti nell'alea normale ricadono sugli stessi, onde è sufficiente che gli organizzatori, al fine di sottrarsi ad ogni responsabilità, abbiano predisposto le normali cautele atte a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva, nel rispetto di eventuali regolamenti sportivi” (cfr. da ultimo Cass. n. 35602/21).
Va da sé che lo sportivo accetta esclusivamente il rischio normalmente connesso al tipo di sport praticato, non certo ogni rischio derivante dall'altrui condotta, dolosa o connotata da colpa particolarmente grave da valutarsi, comunque, in ragione della qualità dell'atleta, tenendo conto ad esempio del fatto che un dilettante non ha le capacità tecniche di chi esercita l'attività sportiva su basi professionali.
In proposito, va evidenziato infatti che “il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento, che ha provocato il danno, sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso se l'atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilità dell'agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell'attività
6 svolta;
la responsabilità non sussiste invece se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell'attività, e non sussiste neppure se, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto sia a questa funzionalmente connesso.
In entrambi i casi, tuttavia il nesso funzionale con l'attività sportiva non è idoneo ad escludere la responsabilità tutte le volte che venga impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che vi hanno partecipato” (cfr.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 9983 del 10/04/2019; Cass. n. 12012/02).
Non vi è ragione per discostarsi da tale principio;
nè esso può essere mutato solo per la minor età degli atleti.
Tale minore età (salva l'ipotesi che escluda in radice la praticabilità di quello sport da parte di atleti minori per la sua pericolosità) andrà valutata solo nell'ambito delle concrete caratteristiche in cui l'irruenza sportiva è stata espletata, e quindi costituisce una delle qualità delle persone che partecipano alla competizione e che il giudice di merito deve valutare al fine di affermare o escludere che vi sia bilanciamento tra il grado di irruenza applicato e la normalità dello sport praticato in quelle circostanze.
Poste tali premesse, nel merito, la domanda risulta fondata e va accolta per quanto di ragione.
Nella fattispecie in esame lo scontro è avvenuto durante una fase di riscaldamento/allenamento e, pertanto, nell'ambito del gioco ed era a questo collegato;
non vi era volontà di ledere;
il grado di irruenza dello scontro era compatibile con le caratteristiche dello sport praticato;
l'infortunio si è verificato nel corso dell'esecuzione di un'azione perfettamente rientrante nella normalità dello sport praticato, non connotata da condotte scorrette o sproporzionate di altri giocatori (nemmeno mai dedotte).
Circa la dinamica dell'evento, infatti, nel corso dell'istruttoria è stato precisato dai testi di parte attrice che durante lo svolgimento di un esercizio di riscaldamento, impartito da un maestro dell'associazione, l'attore, all'epoca dei fatti minorenne, riportava gravi lesioni alla mano sinistra a causa di un calcio ricevuto dall'atleta che lo precedeva.
Invero, all'udienza del 12.12.2023, i testi escussi, sig.ra e sig. , Testimone_1 Testimone_2 hanno rispettivamente riferito, la prima: “ho assistito al fatto avvenuto nel mese di dicembre dell'anno
2015 alle ore 14,30-15,00 circa;
mi trovavo nella piscina di ed esattamente sugli spalti per CP_1 vedere un'amica di mia figlia che doveva disputare una gara;
c'erano alcuni ragazzi circa 10 che stavano svolgendo nella stessa vasca esercizi di riscaldamento, cioè eseguivano vari stili (rana, libero, dorso); ho visto un ragazzo che eseguiva lo stile della rana che con il piede sinistro urtava la
7 mano destra di un ragazzo che stava subito dietro a circa mezzo metro;
il ragazzo colpito si è fermato
e si manteneva la mano destra poi è uscito dall'acqua; al ragazzo si avvicinato un uomo credo un medico che gli ha controllato la mano;
dopodiché il ragazzo è andato via, mentre io sono rimasta sugli spalti;
la piscina aveva 3 o 4 corsie se non ricordo male;
i ragazzi che si riscaldavano erano tutti nella medesima corsia”, il secondo: “lavoro da circa 15 anni con mansioni di allenatore e coordinatore della scuola nuoto;
conosco l'attore in quanto era un mio atleta quando aveva 10-11 anni;
ero presente quel giorno, era esattamente durante il periodo natalizio di circa 8 anni fa;
ricordo che era una manifestazione regionale relativa agli esordienti;
l'infortunio dell'attore è avvenuto durante il riscaldamento;
ricordo che in acqua, nella stessa corsia, c'erano circa 20 ragazzi che eseguivano il riscaldamento nuotando tutti insieme uno dietro l'altro e non tutti appartenevano alla stessa società; ricordo che ad un certo punto ho visto uscire dall'acqua e dire che gli faceva Pt_1 male il polso perché aveva ricevuto un colpo alla mano ma non ricordo se destra o sinistra;
ricordo che accompagnai dal medico che era a bordo vasca;
quel giorno non ha potuto Pt_1 Pt_1 partecipare alle gare ed è andato via con i genitori;
nei giorni successivi ho visto con il gesso Pt_1 al braccio;
ricordo che i genitori fecero la comunicazione del sinistro alla compagnia;
la piscina ha otto corsie e quel giorno tutte le corsie erano occupate”.
Ancora, alla medesima udienza, l'ultimo teste escusso, sig.ra , riferiva “ricordo che Tes_3 accompagnai mia figlia circa 8 anni fa a vedere la gara di una sua amichetta;
si trattava di una gara nella piscina di;
ricordo che era il periodo natalizio;
mi trovavo seduta sugli spalti e ho CP_1 visto un ragazzo che usciva dall'acqua e si lamentava per il dolore al polso credo sinistro ma non ricordo bene in quanto sono passati tanti anni;
ricordo che la gara non era ancora iniziata e i ragazzi stavano facendo il riscaldamento;
erano circa 10 e stavano in fila indiana e nuotavano nello stile della rana;
la piscina ha 7-8 corsie ed erano anch'esse quasi tutte occupate;
il ragazzo fu avvicinato da una donna che gli controllò il polso;
ricordo che il ragazzo piangeva dal dolore e si stringeva la mano;
il ragazzo poi andò via e non fece la gara;
i ragazzi, durante il riscaldamento erano vicini tra loro in fila indiana”.
In definitiva, essendo emerso dall'istruzione probatoria che l'esercizio preposto veniva messo in esecuzione senza le dovute precauzioni e distanziamenti tra atleti, la responsabilità è da ascriversi alla la quale va condannata al risarcimento dei danni subiti da . CP_5 Parte_1
Per quanto attiene alla quantificazione dei danni alla persona subiti dall'attore, l'entità degli stessi ed il nesso di causalità con l'incidente di cui è causa risulta confermato sia dalle risultanze della espletata prova testimoniale, nonché dalla documentazione medico-ospedaliera prodotta.
A tal proposito, rilevano le considerazioni e conclusioni cui è pervenuto il CTU, dott. Per_1
condivise da questo giudicante in considerazione della completezza ed adeguatezza degli
[...]
8 accertamenti ed esami da esso svolti, della coerenza logica e correttezza scientifica delle valutazioni espresse e congruenza delle stesse con la documentazione e certificazione medico - ospedaliera versata in atti - secondo cui “a seguito dell'evento lesivo del 21.12.2015 l'allora minore Pt_1
riportò frattura obliqua del III MTC mano sinistra.
[...]
Appare comprovata, sulla base della classica criteriologia medico-legale, la sussistenza del nesso causale tra il trauma di cui fu vittima il minore e la sintomatologia attualmente lamentata la quale, tenuto conto anche del tempo intercorso dall'epoca dei fatti.
Dall'analisi dei più utilizzati barèmes di valutazione medico-legale, è possibile concludere che, nel caso di specie, i postumi residuati concretizzano un danno biologico, inteso quale menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto in sé e per sé considerata, valutabile con un tasso pari al 3%
( tre per cento) circa del totale.
Per quanto attiene, invece, il periodo di Inabilità/Invalidità, questa è valutabile in 45
(quarantacinque) giorni di ITP di cui 25 (venticinque) al 75% e 10 (dieci) al 50% e 10 al
25%(venticinque), sintesi di un periodo più lungo a scalare di inabilità, sulla base della comune esperienza clinica in fattispecie analoga, relativi al graduale recupero funzionale ed alla definitiva stabilizzazione dei postumi oggi residuati.
Non vi è riduzione della capacità lavorativa.
Non vi sono spese mediche sostenute”.
In definitiva, tenuto conto dell'età dell'attore al momento del sinistro (anni 12), si ritiene congruo liquidare, facendo riferimento alle tabelle in uso (quelle del Tribunale di Milano secondo l'ultimo aggiornamento), a titolo di risarcimento del danno biologico, valutato all'attualità, la seguente somma di:
- Euro 2.156,25 per 25 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%;
- Euro 575,00 per 10 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%;
- Euro 287,50 per 10 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%;
- Euro 4.444,00 per 3% di danno biologico permanente.
Non risultano documentate spese mediche per cui il danno subìto dall'attore ammonta complessivamente ad Euro 7.462,75 (= 2.156,25 + 575,00 + 287,50 + 4.444,00).
Non spetta, invece, il danno morale posto che l'attore si è limitato a domandare il ristoro di tutti i danni, omettendo di argomentare e soprattutto provare l'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza.
Non va riconosciuta la rivalutazione monetaria essendo stata effettuata la quantificazione all'attualità, ovvero sulla base dei valori aggiornati ad oggi dei punti di danno biologico.
9 Su detta somma, devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo indice istat (foi senza tabacchi), vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data dell'evento alla data di pubblicazione della sentenza, oltre ulteriori interessi legali sull'importo di Euro 7.462,75 dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo.
Sulle spese di lite
Le spese di lite, comprese quelle di CTU, seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del D.M.
Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia, determinato in virtù del decisum e non già del disputatum (Cfr. Cass.
3903/2016; Cass. SS.UU. 19014/2007) e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte attrice vittoriosa.
Quanto alle spese nei confronti del convenuto e della Controparte_1 Controparte_7
deve rilevarsi che la condotta processuale di parte attrice non è stata caratterizzata da
[...] connotati di temerarietà, né permeata da finalità di abuso del processo e idonea a violare i principi di lealtà e probità di cui all'articolo 88 Codice di procedura civile, condotta sufficiente a giustificare la integrale compensazione delle spese di lite.
Viceversa, le spese di lite in favore di sono poste a carico di parte attrice, stante Controparte_3
l'inammissibilità dell'azione diretta proposta da quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la contumacia della;
Controparte_5
2) Accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la al Controparte_5 pagamento in favore della somma di Euro 7.462,75, oltre interessi legali dalla data Parte_1 dell'evento alla data di pubblicazione della sentenza sulla somma devalutata ed annualmente rivalutata secondo indice istat (foi senza tabacchi), oltre ulteriori interessi legali sull'importo di Euro
7.462,75 dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
3) Condanna la al pagamento delle spese processuali in favore dell'Avv. Controparte_5
MA SS, difensore dell'attore dichiaratosi antistatario, che si liquidano in Euro 264,00 per spese vive ed Euro 2.540,00 per compenso, oltre rimb. forf. spese generali del 15,00 % su compenso, oltre iva e cpa;
10 4) Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_3 che si liquidano in Euro 2.540,00 per compenso, oltre rimb. forf. spese generali del 15,00 % su compenso, oltre iva e cpa;
5) Dichiara compensate le spese di lite nei confronti del e della Controparte_1 [...]
; Controparte_7
F) Pone definitivamente le spese di CTU già liquidate come da separato decreto, a carico della
[...]
. CP_5
Così deciso in Aversa, il 14/10/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9986 dell'anno 2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente tra
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Marano di Napoli (NA) alla Via Colombo Cristo n. 14, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. SS MA, (C.F. ), con il quale elettivamente C.F._2 domicilia in Napoli alla via Nuova San Rocco n. 62
- attore e
, (C.F. ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Iolanda Del Prete, (C.F.
), con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via dei Greci n. 67 C.F._3
- convenuto e
, (C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall' Avv.to Antonio Petrarolo, (C.F.
, presso il cui studio elettivamente domicilia in Santa Maria Capua Vetere C.F._4
(Ce) alla Via Dei Sanniti n. 4
- Convenuta
e
C.F. , in persona del suo legale rapp.te p.t., rappresentata Controparte_3 P.IVA_3
e difesa giusta procura in atti dall' Avv.to Antonio Petrarolo, C.F. presso il cui C.F._4 studio elettivamente domicilia in Santa Maria Capua Vetere (Ce) alla Via Dei Sanniti n. 4;
- Convenuta
1 e
C.F. Controparte_4
; P.IVA_4
- Convenuta contumace
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata, conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_1
la la e la
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro avvenuto
[...] nella piscina Comunale di in nel mentre svolgeva l'allenamento in data CP_1 CP_1
21.12.2015, alle ore 15:15 circa.
L'istante deduceva di essere all'epoca dei fatti minorenne e regolarmente iscritto presso la società Part Olimpic Nuoto Napoli S.S. Dilett. con tesseramento atleta agonista presso la piscina comunale sita in Giugliano in Campania (Na) alla Via Pigna, 76, ove la detta società faceva allenare gli atleti.
Proprio in occasione di un allenamento nel detto impianto, il 21.12.2015 alle ore 15.15 circa, l'istante nel corso di un allenamento in cui l'allenatore e/o personale addetto della a cui Controparte_5 erano affidati gli atleti, impartiva un esercizio posizionando gli allievi ad una distanza troppo ravvicinata, per cui l'stante veniva colpito sulla mano sinistra da un calcio di una gambata a rana dall'atleta che lo precedeva in corsia, non debitamente distanziato, riportando trauma contusivo alla mano sinistra che lo pregiudicava nel normale svolgimento delle normali attività quotidiane. Secondo la prospettazione attorea, la e il , dovevano Controparte_5 Controparte_1 ritenersi solidalmente e/o alternativamente responsabili, a causa della negligenza dei preposti alla sicurezza/personale, perché con il comportamento assunto non provvedevano a far rispettare distanze di sicurezza previste dalla normativa vigente, per evitare che gli atleti potessero in qualche modo avere dei danni fisici da un errato distanziamento.
A seguito del sinistro, il minore veniva portato dal medico presente a bordo vasca che effettuava il primo soccorso;
a seguito del colpo e a causa del forte dolore il minore veniva portato al pronto soccorso P.S. Aorn Santobono- Pausilipon dove gli veniva diagnosticata una frattura obliqua diafisi terzo mtc mano sinistra dovuto ad un trauma contusivo e, pertanto, in data 28/12/2015 gli veniva applicato il gesso.
Tanto premesso l'attore rassegnava le seguenti conclusioni: “riconoscere e dichiarare che l'evento dannoso per cui è causa veniva cagionato per esclusiva responsabilità oggettiva e soggettiva dei convenuti, da attribuirsi al , in persona del pro-tempore, quale Controparte_1 CP_8
2 proprietario della piscina Comunale di in Campania (Na) sita alla via Pigna, 76 alla CP_1 [...] in qualità di società affiliata e alla e alla Controparte_5 Controparte_7 poiché il minore era regolarmente tesserato e assicurato Controparte_6 Parte_1
e conseguentemente condannarli al risarcimento di tutti i danni e precisamente: Euro 10.000,00 per danni biologici, morali, esistenziali e patrimoniali, il tutto oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal dì del fatto, ovvero a quella diversa somma che l'Ill.mo sig.re Giudice adito riterrà più giusta ed equa, anche a seguito della CTU che sin da ora si chiede, oltre interessi e svalutazione dal dì del fatto nei limiti della competenza del giudice adito e nei limiti della prima fascia del contributo unificato;
condannare il medesimo convenuto alla rifusione delle spese, diritti ed onorari, oltre IVA
e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Costituitosi il eccepiva, in via preliminare, la nullità della Controparte_1 citazione per la generica esposizione dei fatti degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con conseguente violazione del diritto di difesa di parte convenuta;
l'assoluta carenza di legittimazione passiva atteso che erano i gestori della piscina a dover predisporre le adeguate misure di sicurezza.
Segnatamente, deduceva che il Comune di concedente, metteva a CP_1 CP_1 disposizione di SSD Olimpic Nuoto - Concessionario, esclusivamente la struttura sportiva, mentre il servizio doveva essere svolto dal Concessionario con propri mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante propria organizzazione, in conformità a tutte le norme in materia di prevenzione degli infortuni, così come stabilito dal capitolato speciale.
Costituitasi, altresì, in giudizio la eccepiva, in via preliminare, la Controparte_7 nullità della citazione ai sensi del comb. disp. degli artt. 163 e 164 c.p.c., la prescrizione del diritto al risarcimento del presunto infortunio, la propria carenza di legittimazione passiva;
contestava la domanda attorea sia in punto di an che di quantum debeatur.
Da ultimo, si costituiva in giudizio la facendo proprie le difese svolte dalla Controparte_3
ed eccependo, pertanto, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione Controparte_2 ai sensi del comb. disp. degli artt. 163-164 c.p.c., la prescrizione del diritto al risarcimento del presunto infortunio, la propria carenza di legittimazione passiva, e contestando la domanda attorea sia in punto di an che di quantum debeatur.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., espletata l'istruttoria - consistente nell'escussione testimoniale e nell'espletamento della consulenza medico-legale sulla persona dell'attore, mutata la persona fisica del giudicante, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza, ex art. 127 ter c.p.c., sostitutiva dell'udienza del 22.04.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3 Questioni preliminari
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della Controparte_9
non costituitasi nel presente giudizio benché ritualmente citata.
[...]
Ancora, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, contenendo lo stesso tutti i requisiti previsti per legge.
Infatti, dal contesto dell'atto introduttivo e da tutti gli elementi del giudizio appare immediatamente percepibile nei suoi contorni il thema decidendum, tanto con riguardo alla causa petendi, quanto con riguardo al petitum.
Quanto al petitum, esso appare emergere chiaramente dal contesto dell'atto, anche alla luce dell'insegnamento secondo il quale la declaratoria di nullità della citazione - nullità che si produce, ex art. 164 comma 4 c.p.c., solo quando il “petitum” sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare “assolutamente” incerto.
In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del “thema decidendum”), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni,
l'approntamento di una precisa linea di difesa) (Cass. n. 17023/03).
Quanto poi alla causa petendi, anch'essa emerge chiaramente dal contesto dell'atto, sulla base dell'insegnamento secondo il quale la domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno, poiché ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 17408/12).
Ancora, sempre in via preliminare, va dichiarata la carenza di legittimazione passiva del CP_1
che, nella qualità di concedente, metteva a disposizione esclusivamente la struttura
[...] sportiva, mentre la , quale Concessionario, era tenuto a svolgere il servizio con Controparte_5
4 propri mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante propria organizzazione, come statuito agli artt. 5 e 8 del capitolato speciale, nel quale, altresì, veniva stabilito che il
Concessionario è il responsabile di eventuali danni arrecati agli impianti e ai beni esistenti, nonché
d'ogni altro danno arrecato a persone o cose.
L'obbligo di vigilanza non riguarderebbe, nel caso di specie, la struttura, in quanto la lesione al piccolo nuotatore non è stata provocata da un oggetto della struttura ma dall'azione di un altro sportivo, cioè il calcio dello stile rana.
Allo stesso modo, merita accoglimento anche l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dalla poiché, ai sensi del D.Lgs. 09.01.2008 n. 9 art. 2 Controparte_7 lett. c) l'organizzatore dell'evento è la società che assume la responsabilità e gli oneri dell'organizzazione dell'evento disputato nell'impianto sportivo di cui essa ha la disponibilità, mentre alla lett. e) viene definito l'organizzatore della competizione, cioè il soggetto cui è demandata o delegata l'organizzazione della competizione da parte della federazione sportiva riconosciuta dal
Comitato olimpico nazionale competente per la rispettiva disciplina sportiva.
Alcun elemento probatorio è emerso dal dibattito processuale per configurare la responsabilità della convenuta CP_7
Proseguendo nell'analisi, sempre in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità della domanda che l'attore ha formulato direttamente nei confronti della Controparte_3
Infatti, come precisato dalla Corte di legittimità, “nell'assicurazione per la responsabilità civile,
l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (ovvero nell'ipotesi di assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli e natanti, disciplinata dalla legge n. 990 del 1969, e nell'ipotesi disciplinata dalla legge n. 968 del 1977 in tema di esercizio della caccia), mentre in tutti gli altri casi l'assicuratore
è obbligato solo nei confronti dell'assicurato a tenerlo indenne da quanto questi debba pagare ad un terzo cui ha provocato un danno, sicche, al di fuori delle eccezioni indicate, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale né a titolo di responsabilità aquiliana” (Cass., Sez.
3, Sent.n.9516 del 20.4.2007; cfr., conforme, Cass., Sez. 3, Ord. n. 5259 del 25.2.2021).
Va disattesa, infine, l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento, sollevata dalla la
[...]
e dalla poiché parte attrice ha debitamente Controparte_7 Controparte_3 provato di aver interrotto la medesima, depositando agli atti la messa in mora notificata a tutti gli odierni convenuti in data 09.12.2020, entro i 5 anni dall'evento dannoso (avvenuto il 21.12.2015).
Sul merito
5 Ciò detto, prima di esaminare il merito della domanda, si rende necessario un breve inquadramento giuridico della fattispecie, la quale non può rientrare nell'ipotesi contemplata dall'art. 2051 c.c., posto che l'attore non ha allegato alcun elemento sulla base del quale imputare una responsabilità da cose in custodia delle parti convenute.
Analogamente, non si ritiene applicabile neanche l'ipotesi generale di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., considerato che dal tenore della citazione non è desumibile l'addebito di alcun fatto illecito a carico dei convenuti (né un simile profilo di responsabilità è emerso a seguito dell'istruttoria espletata).
Tanto considerato, l'unico regime giuridico applicabile al caso in esame è quello di cui all'art. 2048, co. 2 c.c., trattandosi di lesioni subite dal partecipante ad un'attività sportiva in conseguenza di un'azione posta in essere da altro partecipante (l'istante, , veniva colpito sulla mano Parte_1 sinistra da un calcio di una gambata a rana dall'atleta che lo precedeva in corsia).
Tale responsabilità ha natura oggettiva, sicché, per ciò che concerne l'onere probatorio, il danneggiato
è tenuto ad allegare e dimostrare il fatto storico ed il nesso causale, dovendo poi l'associazione sportiva - su cui grava l'obbligo di tutelare la sicurezza dei propri associati - provare di non aver potuto evitare il verificarsi dell'evento lesivo, pur avendo predisposto le necessarie cautele e misure di sicurezza.
Sul punto, per consolidata Giurisprudenza della Suprema Corte, va precisato che “l'attività agonistica implica l'accettazione del rischio ad essa inerente da parte di coloro che vi partecipano, per cui i danni da essi eventualmente sofferti rientranti nell'alea normale ricadono sugli stessi, onde è sufficiente che gli organizzatori, al fine di sottrarsi ad ogni responsabilità, abbiano predisposto le normali cautele atte a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva, nel rispetto di eventuali regolamenti sportivi” (cfr. da ultimo Cass. n. 35602/21).
Va da sé che lo sportivo accetta esclusivamente il rischio normalmente connesso al tipo di sport praticato, non certo ogni rischio derivante dall'altrui condotta, dolosa o connotata da colpa particolarmente grave da valutarsi, comunque, in ragione della qualità dell'atleta, tenendo conto ad esempio del fatto che un dilettante non ha le capacità tecniche di chi esercita l'attività sportiva su basi professionali.
In proposito, va evidenziato infatti che “il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento, che ha provocato il danno, sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso se l'atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilità dell'agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell'attività
6 svolta;
la responsabilità non sussiste invece se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell'attività, e non sussiste neppure se, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto sia a questa funzionalmente connesso.
In entrambi i casi, tuttavia il nesso funzionale con l'attività sportiva non è idoneo ad escludere la responsabilità tutte le volte che venga impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che vi hanno partecipato” (cfr.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 9983 del 10/04/2019; Cass. n. 12012/02).
Non vi è ragione per discostarsi da tale principio;
nè esso può essere mutato solo per la minor età degli atleti.
Tale minore età (salva l'ipotesi che escluda in radice la praticabilità di quello sport da parte di atleti minori per la sua pericolosità) andrà valutata solo nell'ambito delle concrete caratteristiche in cui l'irruenza sportiva è stata espletata, e quindi costituisce una delle qualità delle persone che partecipano alla competizione e che il giudice di merito deve valutare al fine di affermare o escludere che vi sia bilanciamento tra il grado di irruenza applicato e la normalità dello sport praticato in quelle circostanze.
Poste tali premesse, nel merito, la domanda risulta fondata e va accolta per quanto di ragione.
Nella fattispecie in esame lo scontro è avvenuto durante una fase di riscaldamento/allenamento e, pertanto, nell'ambito del gioco ed era a questo collegato;
non vi era volontà di ledere;
il grado di irruenza dello scontro era compatibile con le caratteristiche dello sport praticato;
l'infortunio si è verificato nel corso dell'esecuzione di un'azione perfettamente rientrante nella normalità dello sport praticato, non connotata da condotte scorrette o sproporzionate di altri giocatori (nemmeno mai dedotte).
Circa la dinamica dell'evento, infatti, nel corso dell'istruttoria è stato precisato dai testi di parte attrice che durante lo svolgimento di un esercizio di riscaldamento, impartito da un maestro dell'associazione, l'attore, all'epoca dei fatti minorenne, riportava gravi lesioni alla mano sinistra a causa di un calcio ricevuto dall'atleta che lo precedeva.
Invero, all'udienza del 12.12.2023, i testi escussi, sig.ra e sig. , Testimone_1 Testimone_2 hanno rispettivamente riferito, la prima: “ho assistito al fatto avvenuto nel mese di dicembre dell'anno
2015 alle ore 14,30-15,00 circa;
mi trovavo nella piscina di ed esattamente sugli spalti per CP_1 vedere un'amica di mia figlia che doveva disputare una gara;
c'erano alcuni ragazzi circa 10 che stavano svolgendo nella stessa vasca esercizi di riscaldamento, cioè eseguivano vari stili (rana, libero, dorso); ho visto un ragazzo che eseguiva lo stile della rana che con il piede sinistro urtava la
7 mano destra di un ragazzo che stava subito dietro a circa mezzo metro;
il ragazzo colpito si è fermato
e si manteneva la mano destra poi è uscito dall'acqua; al ragazzo si avvicinato un uomo credo un medico che gli ha controllato la mano;
dopodiché il ragazzo è andato via, mentre io sono rimasta sugli spalti;
la piscina aveva 3 o 4 corsie se non ricordo male;
i ragazzi che si riscaldavano erano tutti nella medesima corsia”, il secondo: “lavoro da circa 15 anni con mansioni di allenatore e coordinatore della scuola nuoto;
conosco l'attore in quanto era un mio atleta quando aveva 10-11 anni;
ero presente quel giorno, era esattamente durante il periodo natalizio di circa 8 anni fa;
ricordo che era una manifestazione regionale relativa agli esordienti;
l'infortunio dell'attore è avvenuto durante il riscaldamento;
ricordo che in acqua, nella stessa corsia, c'erano circa 20 ragazzi che eseguivano il riscaldamento nuotando tutti insieme uno dietro l'altro e non tutti appartenevano alla stessa società; ricordo che ad un certo punto ho visto uscire dall'acqua e dire che gli faceva Pt_1 male il polso perché aveva ricevuto un colpo alla mano ma non ricordo se destra o sinistra;
ricordo che accompagnai dal medico che era a bordo vasca;
quel giorno non ha potuto Pt_1 Pt_1 partecipare alle gare ed è andato via con i genitori;
nei giorni successivi ho visto con il gesso Pt_1 al braccio;
ricordo che i genitori fecero la comunicazione del sinistro alla compagnia;
la piscina ha otto corsie e quel giorno tutte le corsie erano occupate”.
Ancora, alla medesima udienza, l'ultimo teste escusso, sig.ra , riferiva “ricordo che Tes_3 accompagnai mia figlia circa 8 anni fa a vedere la gara di una sua amichetta;
si trattava di una gara nella piscina di;
ricordo che era il periodo natalizio;
mi trovavo seduta sugli spalti e ho CP_1 visto un ragazzo che usciva dall'acqua e si lamentava per il dolore al polso credo sinistro ma non ricordo bene in quanto sono passati tanti anni;
ricordo che la gara non era ancora iniziata e i ragazzi stavano facendo il riscaldamento;
erano circa 10 e stavano in fila indiana e nuotavano nello stile della rana;
la piscina ha 7-8 corsie ed erano anch'esse quasi tutte occupate;
il ragazzo fu avvicinato da una donna che gli controllò il polso;
ricordo che il ragazzo piangeva dal dolore e si stringeva la mano;
il ragazzo poi andò via e non fece la gara;
i ragazzi, durante il riscaldamento erano vicini tra loro in fila indiana”.
In definitiva, essendo emerso dall'istruzione probatoria che l'esercizio preposto veniva messo in esecuzione senza le dovute precauzioni e distanziamenti tra atleti, la responsabilità è da ascriversi alla la quale va condannata al risarcimento dei danni subiti da . CP_5 Parte_1
Per quanto attiene alla quantificazione dei danni alla persona subiti dall'attore, l'entità degli stessi ed il nesso di causalità con l'incidente di cui è causa risulta confermato sia dalle risultanze della espletata prova testimoniale, nonché dalla documentazione medico-ospedaliera prodotta.
A tal proposito, rilevano le considerazioni e conclusioni cui è pervenuto il CTU, dott. Per_1
condivise da questo giudicante in considerazione della completezza ed adeguatezza degli
[...]
8 accertamenti ed esami da esso svolti, della coerenza logica e correttezza scientifica delle valutazioni espresse e congruenza delle stesse con la documentazione e certificazione medico - ospedaliera versata in atti - secondo cui “a seguito dell'evento lesivo del 21.12.2015 l'allora minore Pt_1
riportò frattura obliqua del III MTC mano sinistra.
[...]
Appare comprovata, sulla base della classica criteriologia medico-legale, la sussistenza del nesso causale tra il trauma di cui fu vittima il minore e la sintomatologia attualmente lamentata la quale, tenuto conto anche del tempo intercorso dall'epoca dei fatti.
Dall'analisi dei più utilizzati barèmes di valutazione medico-legale, è possibile concludere che, nel caso di specie, i postumi residuati concretizzano un danno biologico, inteso quale menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto in sé e per sé considerata, valutabile con un tasso pari al 3%
( tre per cento) circa del totale.
Per quanto attiene, invece, il periodo di Inabilità/Invalidità, questa è valutabile in 45
(quarantacinque) giorni di ITP di cui 25 (venticinque) al 75% e 10 (dieci) al 50% e 10 al
25%(venticinque), sintesi di un periodo più lungo a scalare di inabilità, sulla base della comune esperienza clinica in fattispecie analoga, relativi al graduale recupero funzionale ed alla definitiva stabilizzazione dei postumi oggi residuati.
Non vi è riduzione della capacità lavorativa.
Non vi sono spese mediche sostenute”.
In definitiva, tenuto conto dell'età dell'attore al momento del sinistro (anni 12), si ritiene congruo liquidare, facendo riferimento alle tabelle in uso (quelle del Tribunale di Milano secondo l'ultimo aggiornamento), a titolo di risarcimento del danno biologico, valutato all'attualità, la seguente somma di:
- Euro 2.156,25 per 25 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%;
- Euro 575,00 per 10 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%;
- Euro 287,50 per 10 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%;
- Euro 4.444,00 per 3% di danno biologico permanente.
Non risultano documentate spese mediche per cui il danno subìto dall'attore ammonta complessivamente ad Euro 7.462,75 (= 2.156,25 + 575,00 + 287,50 + 4.444,00).
Non spetta, invece, il danno morale posto che l'attore si è limitato a domandare il ristoro di tutti i danni, omettendo di argomentare e soprattutto provare l'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza.
Non va riconosciuta la rivalutazione monetaria essendo stata effettuata la quantificazione all'attualità, ovvero sulla base dei valori aggiornati ad oggi dei punti di danno biologico.
9 Su detta somma, devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo indice istat (foi senza tabacchi), vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data dell'evento alla data di pubblicazione della sentenza, oltre ulteriori interessi legali sull'importo di Euro 7.462,75 dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo.
Sulle spese di lite
Le spese di lite, comprese quelle di CTU, seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del D.M.
Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia, determinato in virtù del decisum e non già del disputatum (Cfr. Cass.
3903/2016; Cass. SS.UU. 19014/2007) e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte attrice vittoriosa.
Quanto alle spese nei confronti del convenuto e della Controparte_1 Controparte_7
deve rilevarsi che la condotta processuale di parte attrice non è stata caratterizzata da
[...] connotati di temerarietà, né permeata da finalità di abuso del processo e idonea a violare i principi di lealtà e probità di cui all'articolo 88 Codice di procedura civile, condotta sufficiente a giustificare la integrale compensazione delle spese di lite.
Viceversa, le spese di lite in favore di sono poste a carico di parte attrice, stante Controparte_3
l'inammissibilità dell'azione diretta proposta da quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la contumacia della;
Controparte_5
2) Accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la al Controparte_5 pagamento in favore della somma di Euro 7.462,75, oltre interessi legali dalla data Parte_1 dell'evento alla data di pubblicazione della sentenza sulla somma devalutata ed annualmente rivalutata secondo indice istat (foi senza tabacchi), oltre ulteriori interessi legali sull'importo di Euro
7.462,75 dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
3) Condanna la al pagamento delle spese processuali in favore dell'Avv. Controparte_5
MA SS, difensore dell'attore dichiaratosi antistatario, che si liquidano in Euro 264,00 per spese vive ed Euro 2.540,00 per compenso, oltre rimb. forf. spese generali del 15,00 % su compenso, oltre iva e cpa;
10 4) Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_3 che si liquidano in Euro 2.540,00 per compenso, oltre rimb. forf. spese generali del 15,00 % su compenso, oltre iva e cpa;
5) Dichiara compensate le spese di lite nei confronti del e della Controparte_1 [...]
; Controparte_7
F) Pone definitivamente le spese di CTU già liquidate come da separato decreto, a carico della
[...]
. CP_5
Così deciso in Aversa, il 14/10/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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