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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 26/03/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8870/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MO
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 26/03/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8870/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), ARte_1 C.F._1
C.F. ), ARte_2 C.F._2
(C.F. ), ARte_3 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. DALLA ZANNA MARCO, elettivamente domiciliato in Indirizzo telematico
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZITIELLO Controparte_1 P.IVA_1 LUCA e dell'avv. MUSCO CARBONARO BENEDETTA, elettivamente domiciliato in CORSO EUROPA, 13 20122 MILANO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 13 febbraio 2023, , e ARte_1 ARte_2 ARte_3 convennero in giudizio e ne chiesero la condanna al risarcimento del
[...] Controparte_2 danno, quantificato in almeno € 425.744,41, oltre € 2.918,24 per spese legali ante giudizio, nonché oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla sottoscrizione dei contratti di acquisto al saldo effettivo, interessi di mora e spese.
evidenziò di aver acquistato, anche per conto della moglie e della figlia, in più ARte_1 soluzioni, a partire dal maggio 2012 e fino al 2014, per il tramite e su proposta della CP_3 presso la filiale di NZ (all'epoca ), con la quale intrattenevano alcuni Controparte_4 rapporti bancari, da ben quattro lotti di diamanti da Controparte_5 investimento, per complessive n. 34 pietre, al prezzo complessivo di € 502.477,21, con provvista proveniente dal c/c n. 30164 intestato ai coniugi Precisò che l'acquisto era stato Pt_1 effettuato su espressa sollecitazione all'investimento da parte di e ARte_4
, all'epoca rispettivamente direttore e vicedirettore della Agenzia 1 di NZ, che Persona_1 l'avevano rassicurato e garantito in ordine alla redditività dell'operazione: in particolare, gli avevano consegnato un rendiconto datato 6.09.2012 che mostrava come il “Capitale investito Euro: 100.171,21” per l'acquisto di uno dei due primi lotti fosse già aumentato al “Valore attuale: 104.030,60” con un “Rendimento: 3,85%” (doc. 10). Precisò che, in tutte le occasioni, le pietre preziose non erano state consegnate, bensì trattenute in deposito da per il futuro Pt_5 disinvestimento. Spiegò che, fino al mese di febbraio 2017, gli invii di periodici rendiconti denominati “Situazione cliente” mostravano il progressivo e continuo aumento del rendimento dell'investimento, mentre a partire dal mese di aprile 2017 la rendicontazione da parte della banca della periodica quotazione dei diamanti era cessata (al mese di settembre 2016, valorizzata in Euro 572.653, ma tale “quotazione” non era stata più aggiornata). Dopo un incontro tenutosi in data 2.10.2018 presso l'Agenzia del Banco Popolare in NZ, in occasione del quale i funzionari della Banca gli avevano messo a disposizione la somma di € 150 mila “per quietare la situazione corrente delle posizioni in diamanti”, aveva scoperto che, in data 10.01.2019, era stata dichiarata fallita con sentenza del Controparte_5
Tribunale di Milano n. 43/2019 del 15.01.2019 e che, a seguito della presentazione della domanda di rivendicazione nell'ambito della procedura fallimentare, solo in data 25.05.2022, aveva ottenuto la materiale disponibilità dei diamanti acquistati, scoprendo, dopo aver sottoposto le pietre a perizia di stima, che il loro valore commerciale era nettamente inferiore a fronte del corrispettivo pagato. Fallito ogni ulteriore tentativo stragiudiziale di definizione bonaria della controversia, gli attori lamentarono che si erano sempre affidati al servizio di consulenza e gestione patrimoniale offerto dalla banca per l'investimento dei loro risparmi e sulla base di questo rapporto fiduciario avevano accolto la proposta e i consigli dei funzionari circa l'investimento in diamanti. Aggiunsero che i contratti di acquisto dei diamanti d'investimento era stato stipulato presso la sede della banca, che rivestiva il ruolo di intermediario nella conclusione dell'affare, agevolando in modo attivo la stipula del contratto, in cambio di un corrispettivo, pari ad una commissione e/o a dei benefit distribuiti ai propri manager o dipendenti direttamente da
.. Invocarono la responsabilità della banca per la violazione delle norme in materia di Pt_5 intermediazione finanziaria o in materia bancaria, applicabili anche all'attività accessoria o connessa o strumentale a quella bancaria, oltre che per le violazioni alle ordinarie norme civilistiche, nonché del Codice del Consumo avendo la banca assunto il ruolo di consulente del cliente, tenendo, tuttavia, una condotta contraria ai doveri di correttezza e buona fede propri di un operatore qualificato ed in totale violazione degli obblighi di protezione e informativi correlati, oltre che rilevante sotto il profilo extra e precontrattuale: condotte, peraltro, già accertate sia dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sia in ambito amministrativo e penale.
si costituì affermando che, nel mese di marzo 2012, , già cliente CP_1 ARte_1 della aveva manifestato ai dipendenti dell'allora , filiale di NZ, via CP_3 Controparte_4 Sempione n. 16, l'intenzione di diversificare i propri investimenti, destinando una parte del pagina 2 di 11 patrimonio all'acquisto di prodotti differenti da quelli tipicamente finanziari offerti dagli Istituti di Credito e detenuti nel proprio portafoglio titoli, e che, in tale occasione, i funzionari della Banca gli avevano domandato se fosse stato di suo interesse l'acquisto di pietre preziose, cioè beni aventi un valore intrinseco, e gli avevano segnalato la possibilità di acquistare diamanti da un AR operatore specializzato nel comparto della compravendita di gemme, ossia , con il quale aveva concluso una convenzione di segnalazione. Negò di aver svolto alcuna attività AR promozionale e/o sollecitativa. Precisò che l'affare si era perfezionato tra e i sig.ri Pt_1 quali cointestatari con il saldo dell'operazione effettuato a mezzo bonifico bancario intestato ad e disposto a valere sul conto corrente intestato ai soli Controparte_5 coniugi mentre i diamanti erano stati cointestati ad e alle sig.re Pt_1 ARte_1 [...] e . Eccepì la carenza di interesse ad agire di , non avendo Pt_2 ARte_3 ARte_3 quest'ultima sostenuto alcun esborso economico, in quanto i pagamenti erano stati effettuati con provvista proveniente dal conto corrente cointestato unicamente tra ed ARte_1 [...]
nonché la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle domande risarcitorie Pt_2 proposte, atteso che i contratti di compravendita di diamanti erano stati pacificamente conclusi AR con e non con la Banca. Eccepì, inoltre, l'improcedibilità per carenza dei presupposti di legge della domanda risarcitoria, in quanto la minusvalenza verificatasi nel patrimonio di controparte è meramente potenziale non risultando le gemme essere state ancora vendute, con la conseguenza che ad oggi la perdita lamentata non si è né realizzata, nonché l'intervenuta prescrizione di tutte le domande risarcitorie per asserita responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale con riferimento alle operazioni di acquisto effettuate nel 2012 e nel 2013, dal momento che il primo atto interruttivo risale al 14 marzo 2019, dunque ben oltre cinque anni dopo i predetti acquisti (cfr. doc. n. 11). Nel merito, sostenne di essersi limitata a svolgere in favore dei Clienti il ruolo di mero segnalatore, come evidenziato dalla lettura dell'accordo intercorso tra IDB e la Banca, ove è specificato il circoscritto ruolo della Banca nella conclusione e nella gestione del rapporto di compravendita. In sostanza, l'unico ruolo della era stato CP_3 AR quello di mettere in contatto gli interessati e e di consegnare il materiale informativo relativo agli acquisti predisposto dalla società venditrice, senza alcun apporto da parte della CP_3 Aggiunse di non aver assunto alcun impegno nei confronti dei Clienti riguardo all'assistenza per gli acquisti, né era suo compito quello di controllare l'attendibilità e/o la verosimiglianza di quanto AR riportato nei documenti unilateralmente predisposti da , in conformità a quanto disciplinato nella Convenzione, che legittimava la soltanto alla consegna del materiale informativo CP_3AR predisposto da . Sostenne, inoltre, che, non essendo i diamanti soggetti a quotazioni ufficiali, non sussisteva alcun obbligo in capo al di verificare l'adeguatezza del prezzo indicato da CP_1 AR
. Contestò che il provvedimento dell'AGCM fosse idoneo a dimostrare i fatti, neppure in tema di violazioni del Codice del Consumo, posto che la sussistenza di condotte censurabili deve essere valutata caso per caso. Negò, in ogni caso, di aver mai violato le norme del Codice del
Consumo, del TUF e della normativa in materia di servizi bancari, pur ritenendo inapplicabile la normativa in materia di intermediazione finanziaria. Eccepì, inoltre, il concorso colposo degli attori, stante il contegno palesemente imprudente e negligente per non aver utilizzato l'ordinaria AR diligenza nel rilevare che le quotazioni richiamate da non erano ricavate da un mercato regolamentato e che non vi era alcuna garanzia di liquidare i diamanti in tempi ragionevoli.
Contestò la quantificazione del danno ed il valore probatorio della perizia di parte, censurando la scelta di controparte di prendere a riferimento, ai fini della determinazione del danno, il presunto valore di realizzo attuale. Contestò, infine, la natura di debito di valore delle somme oggetto di restituzione in esecuzione di un contratto risolto. Venne disposta consulenza tecnica d'ufficio. Stante l'irrilevanza delle prove orali, la causa è stata rimessa in decisione, in modalità cartolare, alla data del 20 marzo 2025, a norma dell'art. 189 cod. proc. civ..
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La domanda va accolta nei termini di seguito precisati.
pagina 3 di 11 Le eccezioni preliminari sono tutte attinenti al merito del rapporto e la loro infondatezza emerge dall'inquadramento stesso della responsabilità, di natura contrattuale, imputabile alla Banca, tanto da non renderne necessaria una specifica trattazione separata. Infatti, la sola azione meritevole d'accoglimento è quella che si fonda sulla responsabilità contrattuale della Banca per l'attività di intermediazione svolta a favore del proprio cliente nell'acquisto dei diamanti. Si consideri che, non solo l'inadempimento della come sarà chiarito nel prosieguo, è CP_3 riconducibile ad una condotta istantanea realizzata nel momento in cui ha favorito, o comunque consentito, la conclusione del contratto di acquisto dei diamanti, ma si è perpetrato per tutto il periodo di durata della gestione dei prodotti da investimento acquistati. Analogamente, il danno, per quanto si fosse verificato già al momento dell'acquisto, si è consolidato solo nel corso del rapporto nel momento in cui si è reso percepibile a seguito delle notizie di stampa e del fallimento della venditrice, allorché l'unica possibilità per l'investitore sarebbe stata quella di vendere i beni sul libero mercato, al di fuori del meccanismo di ricollocazione prospettato all'atto dell'acquisto. Ne consegue che non si pone alcuna questione di legittimazione, né di prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Ciò premesso, riferisce che, nel mese di marzo del 2012, , già Controparte_2 ARte_1 cliente della aveva manifestato ai dipendenti della filiale di NZ dell'allora CP_3 [...] l'intenzione di voler diversificare i propri investimenti, destinando una parte del CP_4 patrimonio all'acquisto di prodotti differenti da quelli tipicamente finanziari offerti dagli Istituti di Credito. In tale occasione, preso atto delle sue intenzioni, i predetti funzionari avevano domandato al cliente se fosse di suo interesse l'acquisto di pietre preziose, trattandosi di beni aventi un valore intrinseco, che avrebbero potuto anche essere utilizzati per altre esigenze, in linea con la richiesta di diversificazione del patrimonio. Di fronte all'interessamento palesato dall'attore, la aveva segnalato la possibilità di CP_3 acquistare diamanti da un operatore specializzato nel comparto della compravendita di gemme, AR ossia , con il quale aveva concluso una convenzione di segnalazione. Sostiene di non aver svolto alcuna attività promozionale e/o sollecitativa, essendosi limitata, come espressamente indicato nella Convenzione, a mettere “a disposizione il materiale divulgativo predisposto a cura AR e a spese della ”, senza aver mai consigliato di acquistare i diamanti, né assicurato alcun tipo di rendita. Non è contestato, dunque, che ed (ma anche è ARte_1 ARte_2 ARte_3 menzionata nell'ordine di acquisto, indipendentemente da chi abbia messo la liquidità) avessero acquistato i diamanti per il tramite della Banca e nei locali della stessa, come si evince, del resto, dalla documentazione in atti che menziona espressamente la filiale di NZ ed il
[...] AR quale istituto che ha acquisito l'ordine di acquisto diretto ad (quindi, non CP_4 rappresentata da alcuno presso la Filiale) e disposto il pagamento su mandato del cliente. Non è, quindi, ragionevolmente contestabile che la abbia svolto il compito di vero e CP_3 proprio intermediario per il collocamento dei diamanti quali prodotti d'investimento, quali essi AR erano e come evidenziato sulla stessa documentazione rilasciata da (doc. n. 2), e non già di mero segnalatore, stante l'evidente interesse della banca alla conclusione dell'affare, posto che, AR come si evince dall'art. 2 dell'Accordo di collaborazione stipulato tra la società e Banco Popolare, era pattuito un compenso a titolo di corrispettivo per l'attività svolta in relazione al volume degli ordini di acquisto inoltrati dalla e positivamente conclusi. CP_3 L'esclusione di responsabilità pattuita a favore della Banca nel predetto Accordo collaborazione non ha rilevanza esterna, vincolando unicamente le parti negoziali. Del resto, che si trattasse di beni d'investimento qualificabili quali prodotti di natura finanziaria è insisto non solo nel fatto che le pietre preziose in questione siano state definite tali in fase di negoziazione, come riprodotto espressamente nei documenti rappresentativi che sottolineano non tanto la gemma, quanto l'entità del capitale investito, il valore attuale ed il rendimento (cfr. pagina 4 di 11 doc. n. 2), ma soprattutto nel fatto che siano state proposte in vendita come “bene rifugio per eccellenza” tendente a registrare “performance in continua ascesa” (cfr. doc. n. 3) ed assicurando l'esistenza di un sistema di ricollocamento sul mercato, direttamente gestito dal venditore in maniera trasparente, facendo riferimento a quotazioni di mercato pubblicate a scadenza periodica predeterminata, valevoli sia per l'acquisto che per la rivendita, cioè secondo le dinamiche tipiche dei mercati finanziari. E' evidente, dunque, che, indipendentemente dalla natura e dalla materialità del bene compravenduto, ogniqualvolta la parte che vuole investire si limiti principalmente al versamento di una somma di denaro all'emittente con un'aspettativa di remunerazione del capitale investito, sia pure conservativa e non speculativa, ma prospettandosi un guadagno a fronte del rischio che ciò possa non verificarsi, ciò integra un'operazione qualificabile come di tipo finanziario, conformemente alla nozione di prodotto finanziario contenuta nel T.u.i.f.. E' noto che il legislatore ha adottato una formulazione ampia della nozione di prodotto finanziario ai fini della protezione degli investitori di fronte alla creatività dei mercati finanziari nei quali la continua necessità di liquidità determina che questa possa estrinsecarsi in forme anche piuttosto peculiari, come ad esempio proprio attraverso la commercializzazione di determinati beni “rari” in natura o per le contingenze del mercato, ai quali vengono attribuite funzionalità remunerative e che, pertanto, vanno qualificati quali prodotti finanziari. La formulazione di prodotto finanziario riportata dall'art. 1, 1° comma, lett. u) del T.u.i.f., “gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria”, nell'interpre-tazione data da e dalla giurisprudenza di legittimità, comprende tutti i prodotti finanziari che non CP_6 siano strumenti finanziari in senso proprio, purché contemplino una breve esposizione delle caratteristiche e delle quotazioni di tali prodotti, proprio come avvenuto per la compravendita dei diamanti da investimento. Infatti, la definizione di prodotto finanziario contenuta nel T.u.i.f. esplicita che la categoria comprende sia gli strumenti finanziari, tipizzati dal legislatore, sia ogni altra forma di investimento di natura finanziaria, cioè tutte quelle proposte di investimento che implicano la compresenza dell'impiego di capitale, dell'attesa di un rendimento di natura finanziaria che sia intrinseco all'operazione e dell'assunzione di un rischio che deve essere direttamente connesso e correlato all'impiego di capitale. Anche la Suprema Corte definisce la nozione di investimento di natura finanziaria affermando che esso sussiste quando si presentano tre elementi: a) un conferimento di una somma di denaro, b) l'aspettativa di utilità a fronte delle disponibilità investite in un determinato termine e c) il rischio che tale utilità non si verifichi, con la specificazione che l'emittente non sia in grado di restituire la somma di denaro conferita con la maggiorazione promessa. In particolare, secondo la Suprema Corte, la causa del contratto concluso è finanziaria quando chi conferisce la somma di denaro si limita a tale prestazione di dare con la prospettiva dell'accrescimento delle disponibilità investite, senza altre e diverse prestazioni (cfr. Cass. Civ. n. 2736/2013).
“La causa negoziale è, dunque, finanziaria, in quanto la ragione giustificativa del contratto, e non il suo semplice motivo interno privo di rilevanza qualificante, consiste proprio nell'investimento del capitale (il "blocco" dei risparmi) con la prospettiva dell'accrescimento delle disponibilità investite, senza l'apporto di prestazioni da parte dell'investitore diverse da quella di dare una somma di denaro”. Dunque, l'investimento di natura finanziaria comprende ogni conferimento di una somma di denaro da parte del risparmiatore con un'aspettativa di profitto o di remunerazione, vale a dire di attesa di utilità, a fronte delle disponibilità investite nell'intervallo determinato da un orizzonte temporale, e con un rischio. AR D'altra parte, quale fosse il ruolo degli Istituti di Credito che hanno collaborato con nella distribuzione dei diamanti attraverso il canale bancario è ampiamente comprovato dall'accertamento condotto dal Garante della Concorrenza e del Mercato e non vi sono ragioni pagina 5 di 11 AR per ritenere che la prassi fosse differente nei rapporti tra e (né, d'altra Controparte_4 parte, la Banca ha dedotto e dimostrato il contrario, cioè che si sia trattato di un'unica operazione del tutto estemporanea eseguita su iniziativa del cliente: il che, peraltro, non la esonererebbe comunque da responsabilità contrattuale verso il proprio cliente). Si consideri che, ai sensi dell'articolo 1856 cod. civ., la banca “risponde secondo le regole del mandato per l'esecuzione di incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente”, ma è tenuta, più in generale, per il fatto che svolge un'attività di servizio organizzata e che comprende, contrattualmente, una molteplicità di prestazioni di servizio, gestorie e di custodia, nell'interesse del cliente, anche al rispetto degli obblighi ricollegabili alle prestazioni principali ed accessorie proprie delle singole tipologie negoziali, nonché del mandato, del deposito e dei precetti di carattere primario come la correttezza e la diligenza, con la precisazione che la diligenza della banca nell'adempimento dei suoi doveri di mandataria deve essere valutata non in base al parametro dell'osservatore medio, ma secondo il maggior grado di attenzione e prudenza richiesto dalla professionalità del servizio espletato, posto che la prestazione inerisce all'esercizio di un'attività professionale. Appare evidente come siffatto specifico dovere di diligenza e correttezza, rapportato al concetto di professionalità, non possa ritenersi meramente ripetitivo della già più rigorosa attenzione richiesta dalle norme comuni al mandatario, cosicché si deve immaginare che il legislatore abbia voluto porre a carico dell'operatore istituzionale nel campo dei servizi bancari un dovere di diligenza e buonafede del tutto peculiari nell'esercizio delle sue incombenze, e soprattutto nei rapporti con il cliente (e non già mero contraente!), la cui connotazione caratteristica è resa manifesta dagli obblighi di collaborazione, informativi, conoscitivi e di protezione verso la clientela e da quelli che attengono alla razionalizzazione della propria organizzazione interna, finalizzati ad assicurare la più ampia tutela della clientela. Per quanto negli artt. 1337 e 1338 cod. civ. (in ordine alle trattative) e nell'art. 1375 cod. civ.
(relativo alla fase esecutiva del contratto) non vi sia una previsione tassativa delle comunicazioni che il mandatario deve fornire al mandante, dato che la premessa da cui muove il codice civile è la parità tra le parti, nell'ambito dell'erogazione dei servizi bancari di gestione patrimoniale nell'interesse del cliente e nelle attività correlate alla segnalazione, promozione, negoziazione di prodotti d'investimento o di altri strumenti finanziari (ma più in generale in tutti i contratti asimmetrici) la prospettiva è opposta: la scelta del legislatore, comunitario e nazionale,
è stata quella di obbligare il contraente forte a trasferire le sue conoscenze all'altra parte nella convinzione che in tal modo si possano conciliare autodeterminazione della scelta e consapevolezza del volere. Dunque, la mancata esplicazione da parte dell'intermediario bancario di informazioni protettive,
“esaurienti ed appropriate”, relative ai prodotti comunque negoziati suo tramite è idonea a provocare una scelta non consapevole del cliente i cui effetti pregiudizievoli non possono essere ascrivibili alla sua reale volontà (e ciò, già esclude qualsiasi spazio operativo al concorso di colpa).
La rilevanza dell'insieme di tali vizi genetici si manifesta, sotto altro profilo, nell'alterazione dell'equilibrio contrattuale realizzato, in quanto caratterizzato da una promessa, il raggiungimento di un beneficio economico futuro di tipo “assicurativo” che, come vedremo, è stato radicalmente disatteso non tanto dall'andamento imprevedibile dei mercati, ovvero da un rischio che avrebbe potuto essere contenuto nel nucleo causale dell'operazione di acquisto dei diamanti in questione, ma soprattutto dalla morfologia dell'operazione stessa, congegnata in modo tale da esporre comunque il cliente a conseguenze svantaggiose, note ma non dichiarate (anzi occultate), anziché proteggerlo, mentre l'interesse dell'intermediario era sostanzialmente privo di effettivi margini di rischio, essendo il suo compenso già acquisito.
Dunque, nel rispetto di queste linee direttrici, risulta evidente che la scelta di , ARte_1 e di acquistare, tramite il canale bancario, diamanti proposti come ARte_2 ARte_3 beni da investimento non sia stata concretamente consapevole, non potendosi ipotizzare che il pagina 6 di 11 cliente possa aver effettivamente voluto investire in un prodotto di cui non poteva conoscere il reale valore e prevedere l'entità del rischio a cui si era esposto. Il parametro di riferimento per chi opera nel campo dell'offerta dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari al fine di valutare se i prodotti da raccomandare alla clientela siano adeguati
è dato dalla chiara rappresentazione della reale misura della tolleranza del cliente al rischio e della sua capacità di sostenere eventuali perdite economiche. Tale dovere, peraltro, opera non solo con riguardo alla fase iniziale del rapporto, ma presuppone che sia costantemente monitorato, nella fase esecutiva, dall'intermediario l'insieme delle informazioni relative alla persistenza dell'adeguatezza dell'operazione rispetto alle caratteristiche personali ed agli obiettivi del cliente, imponendogli di intervenire con opportuni correttivi, ove non già previsti in fase negoziale, al fine di assicurare effettiva protezione alla posizione del cliente nel caso in cui si possa determinare, anche a fronte di eventi anomali sopravvenuti o, comunque, non correttamente valutati o difficilmente valutabili all'origine, una condizione di squilibrio non preventivata. Nella specie, l'acquisto dei diamanti quale prodotto da investimento non era adeguato già nel momento in cui era stato raccomandato od offerto proprio in quanto non rispondente al miglior interesse del cliente, perché il raggiungimento di quell'effetto positivo prospettato dall'operazione, che avrebbe potuto comprendere anche l'assunzione di un rischio di perdita, ma non superiore a quello determinato dalla variabilità del mercato, non era veritiero, posto che tale fattore, per quanto prospettato, avrebbe dovuto essere sempre controllabile tramite quotazioni rese pubbliche, che tuttavia, in realtà, non erano rappresentative del reale valore di mercato delle pietre.
In tale contesto negoziale, non risulta sia stato rispettato il diritto del cliente di ricevere tutte le informazioni (anche quelle di tipo probabilistico) per farsi un'idea sulla meritevolezza in concreto dell'operazione negoziata, individuandone il «grado effettivo di rischio». In tale ottica, l'obbligo di informazione e di protezione del cliente, derivante in capo all'intermediario dall'intero complesso delle regole che disciplinano l'erogazione dei servizi bancari, costituisce il reale co-fattore della decisione del cliente nella scelta del prodotto d'investimento e rappresenta un elemento interno alla fattispecie negoziale, idoneo a determinare un vizio nella scelta per mancanza del consenso informato, salvo prova contraria allegabile dall'intermediario. La però, non ha dimostrato, come era suo onere, di aver correttamente informato il CP_3 cliente circa le caratteristiche effettive dell'investimento, del reale valore delle pietre compravendute, dei costi sottesi all'operazione, delle possibilità di realizzo;
anzi, la stessa CP_3 ammette di non aver fornito al cliente alcuna informazione di sorta proprio laddove riferisce di AR essersi solo limitata a raccogliere ed inoltrare la proposta di acquisto ad e a disporre il pagamento per ordine del cliente.
allora, non ha adeguatamente adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge Controparte_2 a suo carico ed, in particolare, all'obbligo generale di ben gestire il capitale indirizzato all'investimento messo a disposizione, suo tramite, dal proprio cliente, rientrando in tale obbligo proprio la corretta informazione sulle pratiche di investimento dalla stessa promosse o comunque favorite. Si osservi, in proposito, che non è stato posto in dubbio che , ARte_1
e si siano rivolti alla Banca di fiducia, che già gestiva il loro ARte_2 ARte_3 patrimonio, per compiere l'operazione di acquisto dei diamanti da investimento. Se, dunque, si dovesse anche credere che la non avesse svolto alcuna attività di CP_3 promozione o consulenza, la sua responsabilità non sarebbe esclusa perché essa aveva addirittura il dovere professionale di sconsigliare quella tipologia di prodotto proprio perché, costituendo una sicura perdita economica, non avrebbe potuto corrispondere all'interesse del proprio cliente. La inoltre, anche nel corso dell'espletamento del mandato si è resa inadempiente CP_3 all'obbligo di assicurare la corretta informazione in ordine al fatto che il prodotto intermediato pagina 7 di 11 potesse svolgere nel tempo la funzione protettiva del patrimonio insita nella tipologia dell'investimento prospettata, cioè che fosse preservata la condizione di equilibrio dichiarata. Si noti che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha verificato che, “con riferimento alle caratteristiche e alla convenienza dell'investimento, il materiale illustrativo predisposto dal professionista, riprodotto anche nel sito e divulgato agli Istituti di Credito, nonché da questi ultimi utilizzato al fine di offrire una prima informativa al cliente sull'investimento, presenta i prezzi dei diamanti come “quotazioni”, lasciando intendere che trattasi di rilevazioni oggettive di mercato raccolte dal professionista a beneficio del consumatore che avrebbe potuto in tal modo monitorare l'andamento del proprio “investimento”. In realtà le asserite quotazioni, come emerge dalla documentazione raccolta e come confermato dai professionisti stessi, non corrispondevano ad una rilevazione sull'effettivo andamento del mercato risultante dall'andamento della domanda e dell'offerta di diamanti e come tali assimilabili a quotazioni emergenti dalla contrattazione in mercati organizzati quali le borse valori, ma solo ai prezzi che venivano autonomamente fissati e progressivamente aumentati nel AR corso degli anni da . La rappresentazione dei propri prezzi alla stregua di quotazioni è dunque un elemento idoneo ad indurre un fraintendimento nei consumatori in ordine alla natura e oggettività di tali valori che ragionevolmente erano interpretabili come espressione dell'andamento del mercato. AR Infatti, le “quotazioni/prezzi” dei diamanti elaborate da sono state, da un lato, il riferimento per la determinazione dell'importo delle transazioni - sia nel caso di acquisto che in caso di ricollocamento dei diamanti - (come precisato nelle CGC) e, dall'altro lato, la base sulla quale veniva costruito l'andamento del mercato riportato in un grafico di comparazione con gli andamenti dell'inflazione e dell'indice EuroStoxx50. La pubblicazione periodica di tali “quotazioni” su un quotidiano economico finanziario di larga diffusione e reputazione quali il Sole 24 Ore, e successivamente, - elemento CP_7 ricorrente della proposta volto a sottolinearne trasparenza e convenienza - contribuiva ad avvalorarne l'autorevolezza inducendo nei consumatori l'erronea percezione che si trattasse di oggettive “quotazioni dei diamanti” sul mercato”. In concreto, il prezzo di vendita dei diamanti era riferibile solo per una parte minoritaria al costo di acquisto ed in maniera marginale (<10%) ai costi dei servizi accessori e di gestione, mentre le componenti prevalenti erano le commissioni bancarie ed i margini del professionista, complessivamente di poco inferiori al 50%. La quotazione dei diamanti oggetto di vendita tramite il canale bancario, dunque, risultava molto più elevato del prezzo delle pietre risultante dai valori di riferimento all'ingrosso e al dettaglio maggiormente accreditati a livello internazionale (cioè i valori all'ingrosso pubblicati da PA ed EX o il benchmark dei prezzi al dettaglio costituito da EX-DRB, che, peraltro, già include un significativo margine commerciale), anche tenendo conto di voci – quali IVA e commissioni a banche e agenti – che questi non contemplano, con una differenza tra il prezzo di riferimento e AR quello effettivamente praticato da in media del 30% e addirittura crescente tra il 2012 e il 2016, come accertato dall'Autorità garante. AR Inoltre, il materiale illustrativo predisposto e diffuso da (e che la era tenuta a CP_3 verificare sotto il profilo della corretta informazione alla propria clientela) presentava
“ambiguamente la c.d. “facilità di disinvestimento” sul mercato – intesa quale rivendibilità astratta della pietra – come liquidità dell'investimento in diamanti, che permetterebbe di recuperare facilmente il capitale investito (elemento essenziale per qualificare il diamante come “bene rifugio”). Tuttavia, la possibilità di recuperare il capitale investito dipende dal prezzo al quale si rivende il diamante sul mercato. AR Le modalità di pricing adottate da , che comportavano un ampio scostamento tra il valore di mercato della pietra e il prezzo corrisposto per il suo acquisto, rendevano assai difficile, se non AR impossibile, la vendita del diamante sul mercato al di fuori del circuito a un prezzo che
pagina 8 di 11 potesse almeno conservare il valore dell'investimento iniziale. AR Per espressa ammissione di , la tipologia di diamanti commercializzata difficilmente è liquidabile in gioielleria né è possibile ricorrere alla Borsa diamanti di Milano che si occupa AR esclusivamente della vendita. Oltre al ricollocamento attraverso , l'unico canale alternativo di rivendita sarebbe l'asta”. Chiarito il contesto in cui si collocava la vendita di diamanti tramite il canale bancario, la decisione circa l'investimento operata da , e , già ARte_1 ARte_2 ARte_3 clienti investitori della è stata certamente favorita dall'affidamento sul rapporto fiduciario CP_3 intrattenuto da questi ultimi con la stessa e sulla competenza dei suoi funzionari con i CP_3 quali si erano abitualmente interfacciati per valutare la diversa rischiosità e convenienza di varie forme alternative di impiego del proprio risparmio, attività che, notoriamente, fa tipicamente parte dell'attività di consulenza finanziaria svolta dal personale degli istituti di credito, naturalmente dotati di specifiche qualifiche e competenze per le decisioni in merito agli investimenti tradizionali.
Infatti, nonostante la rappresentazione della come esente da attività di promozione CP_3 dell'offerta dei diamanti, in realtà è noto che le filiali, proprio per le modalità vincolate secondo le AR quali era strutturato il rapporto con (secondo quanto accertato dall'Autorità garante), svolgevano un ruolo attivo nella divulgazione del materiale promozionale e “selezionavano i AR soggetti ai quali presentare - del tutto acriticamente - l'offerta della " ", inducendo il cliente a stipulare il contratto in forza della presenza della banca in ogni fase, di formazione, di stipulazione ed esecutiva, del contratto stesso, inducendo così nel cliente la sensazione di essere "garantito" nell'acquisto dei diamanti e tradendo in tal modo l'affidamento del cliente nella propria banca, circostanza, questa, rilevata anche da nel suo comunicato pubblicato sul CP_6 suo sito web il 6/2/2017”. Accertato l'inadempimento della agli obblighi informativi e di protezione del cliente, sia CP_3 nella fase dell'acquisto che in quella della gestione dell'investimento, e la sua responsabilità per aver facilitato la vendita di prodotti d'investimento prospettati come sicuri in funzione di protezione del capitale, ma che, in realtà, non erano tali, deve essere Controparte_2 condannata al risarcimento del danno riconducibile, posto che non è in contestazione la proprietà dei diamanti che permane in capo ad , e ed ARte_1 ARte_2 ARte_3 essendo venuta meno, a seguito del fallimento, la controparte contrattuale del rapporto di compravendita, al maggior prezzo pagato dal cliente rispetto all'effettivo valore delle pietre acquistate.
Le ragioni sopra evidenziate escludono in radice la possibilità di ravvisare il concorso colposo del cliente nella causazione del danno stante l'affidamento posto dagli attori proprio sulla consulenza normalmente prestata dalla banca circa la gestione patrimoniale delle loro disponibilità e sulla quale hanno fondato la loro decisione di procedere all'acquisto dei diamanti come soluzione idonea a diversificare gli investimenti in essere, come riconosce la CP_3 stessa. D'altra parte, quest'ultima non ha neppure dedotto e dimostrato che , ARte_1 e fossero investitori avvezzi, in grado di muoversi in autonomia nelle ARte_2 ARte_3 scelte dei prodotti d'investimento, tanto che non risulta, né è stato affermato e provato, che le consuete operazioni finanziarie di gestione del loro patrimonio custodito presso la Banca siano state effettuate dagli stessi se non per il tramite della Banca stessa.
Del tutto inconsistente, del resto, è la tesi difensiva della sul punto, laddove afferma che, CP_3 se i Clienti avessero “utilizzato l'ordinaria diligenza, avrebbero avuto senz'altro contezza di quelle circostanze in relazione alle quali vengono oggi sollevate contestazioni. Ci riferiamo, AR tra l'altro, al fatto che le quotazioni richiamate da non erano ricavate da un mercato regolamentato o, ancora, che non vi era alcuna garanzia di liquidare i diamanti in tempi ragionevoli. Come rilevato, trattasi di circostanze facilmente ricavabili da un'attenta lettura della documentazione pubblicitaria e contrattuale – che, evidentemente, non è stata letta con la dovuta attenzione – o da una rapida consultazione degli indici PA e EX, pubblicati su pagina 9 di 11 quotidiani di diffusione nazionale e di facile reperibilità, quale IlSole24Ore. Sarebbe bastato questo per chiedere ragione della difformità tra il valore indicato dai listini e il prezzo di acquisto delle pietre, le cui motivazioni sono state già ampiamente spiegate supra”. La in sostanza, imputa ai propri Clienti, semplici correntisti consumatori, proprio quella CP_3 mancanza di diligenza che è stata disattesa dalla stessa, che è invece un operatore CP_3 professionale e che non si è fatta scrupolo di “segnalare” loro prodotti finanziari che si era impegnata a promuovere, procacciando l'affare nell'interesse proprio e della propria mandante, senza aver effettuato alcun accertamento sulla qualità del prodotto proposto e fornito alcuna informazione sullo stesso. Per quanto riguarda la liquidazione del danno, perfettamente determinabile in corso di causa (come, in concreto avvenuto a mezzo della disposta consulenza tecnica d'ufficio) e cristallizzato all'atto della liquidazione, va osservato che il valore effettivo dei diamanti può essere utilmente ricavata dal rapporto con il listino "PA" (quello usato dai commercianti all'ingrosso per la vendita ai dettaglianti), al quale fa riferimento la perizia del consulente tecnico d'ufficio, che ha riscontrato sul mercato un tendenziale forte calo dei prezzi dei diamanti, soprattutto per quelli più preziosi, poco utilizzati in gioielleria e, quindi, difficilmente commerciabili, per un controvalore, nell'attualità, pari a – 60/65% rispetto al listino PA. Il consulente tecnico d'ufficio ha determinato, quindi, l'attuale valore di realizzo delle pietre preziose, quantificandolo per i 34 diamanti nella somma di € 63.447,00 (alla data della stima, luglio 2024), per cui il danno subito dagli attori ammonta a complessivi € 439.030,21, ai valori attualizzati alla data della stima. Le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio sono precise e condivisibili, non essendo state, peraltro, contraddette da apprezzabili diverse considerazioni delle parti (alle quali il consulente tecnico d'ufficio ha specificamente risposto nel suo elaborato), cosicché vanno pienamente accolte. Le stime operate dal consulente tecnico d'ufficio, pertanto, costituiscono valido parametro di determinazione del prezzo reale dei diamanti compravenduti che, ai fini della liquidazione del danno, va inteso quale valore di realizzo allo stato attuale, cioè al momento della liquidazione, trattandosi di beni che non hanno un mercato di riferimento ove possano essere correntemente scambiati, cosicché l'unico canale alternativo di rivendita è costituito dall'asta, che sconta un valore tipicamente liquidatorio.
Si consideri, peraltro, che tali diamanti sarebbero talmente appetibili e commerciabili che neppure la si è ritenuta interessata al riacquisto delle pietre. CP_3 Nella liquidazione del danno non va considerata l'IVA sulla compravendita dei diamanti, trattandosi di prodotti d'investimento, sui quali mai, del resto, risulta essere stata applicata. Non è risarcibile, invece, il costo di recupero dei diamanti dal , non essendo imputabile ARte_6 alla CP_3
Nessun altro danno è risarcibile, non essendo stata data alcuna prova che, se non fosse stato fatto l'investimento in diamanti, gli attori avrebbero optato per altra forma d'investimento (e per quale tipologia d'impiego delle somme e la sua remuneratività) e che questa sarebbe stata redditizia.
Competono, invece, le spese del procedimento di mediazione sostenute da parte attrice. Sull'importo di € 439.030,21, devono essere riconosciuti, dall'epoca dell'avvenuta liquidazione e sino al saldo, gli interessi legali al tasso pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell' art. 1284, quarto comma, cod. civ., norma applica a tutte le obbligazioni, anche a quelle derivanti da fatto illecito. Infatti, "qualora in relazione alla domanda del creditore di riconoscimento del maggior danno, si provveda alla integrale rivalutazione del credito, secondo gli indici di deprezzamento della moneta, fino alla data della liquidazione, non possono essere accordati gli interessi legali sulla somma rivalutata dal giorno della mora, dovendo questi essere calcolati soltanto dalla data della liquidazione, poiché altrimenti si produrrebbe l'effetto di far conseguire al creditore più di quanto
pagina 10 di 11 lo stesso avrebbe ottenuto in caso di tempestivo adempimento dell'obbligazione" (così da ultimo,
Cass. n. 7948 del 20/04/2020 e, in motivazione, Cass. Sez. 2, sent. 5 maggio 2016, n. 9039).
Ciò perché nei debiti di valore gli interessi hanno natura compensativa e sono, quindi, deputati a reintegrare il creditore danneggiato della perdita economica occorsa per effetto della mancata disponibilità della somma liquida necessaria all'eliminazione del pregiudizio sofferto.
Pertanto, gli stessi non possono che decorrere dal momento in cui il danno viene monetizzato nel suo preciso ammontare ed è rispetto a tale somma, che è determinata secondo gli indici monetari di un dato momento storico, che va calcolato il mancato guadagno provocato dal ritardato pagamento. va, dunque, condannata a pagare ad , e Controparte_2 ARte_1 ARte_2 ARte_3 la somma di € 439.030,21, ai valori monetari dell'epoca della liquidazione, oltre interessi
[...] legali, ai sensi dell' art. 1284, quarto comma, cod. civ., dalla liquidazione (luglio 2024) al saldo. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Quelle del procedimento di mediazione, della consulenza tecnica d'ufficio e del consulente tecnico di parte vanno poste definitivamente a carico della CP_3
P.Q.M.
il Tribunale di NZ, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda proposta da , e;
ARte_1 ARte_2 ARte_3
2. condanna a pagare ad , e Controparte_2 ARte_1 ARte_2 ARte_3 la somma di € 439.030,21, oltre interessi legali, ai sensi dell' art. 1284, quarto comma, cod. civ., da luglio 2024 al saldo;
3. condanna a rimborsare ad , e Controparte_2 ARte_1 ARte_2 ARte_3 le spese di lite che liquida in complessivi Euro 30.000,00 per competenze, oltre
[...] anticipazioni, 15% per spese generali, I.V.A. e contributo c.p.a.; 4. pone le spese del procedimento di mediazione (€ 2.559,79, oneri compresi), della consulenza tecnica d'ufficio (€ 4.642,95, oltre I.V.A. e contributo previdenziale) e del consulente tecnico di parte attrice (€ 3.000,00, oltre Iva) definitivamente a carico di
[...]
CP_2
5. rigetta ogni altra domanda;
6. con sentenza esecutiva.
NZ, 26 marzo 2025.
Il Giudice
Il Cancelliere Dott. Mirko Buratti
Depositato in Cancelleria oggi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MO
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 26/03/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8870/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), ARte_1 C.F._1
C.F. ), ARte_2 C.F._2
(C.F. ), ARte_3 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. DALLA ZANNA MARCO, elettivamente domiciliato in Indirizzo telematico
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZITIELLO Controparte_1 P.IVA_1 LUCA e dell'avv. MUSCO CARBONARO BENEDETTA, elettivamente domiciliato in CORSO EUROPA, 13 20122 MILANO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 13 febbraio 2023, , e ARte_1 ARte_2 ARte_3 convennero in giudizio e ne chiesero la condanna al risarcimento del
[...] Controparte_2 danno, quantificato in almeno € 425.744,41, oltre € 2.918,24 per spese legali ante giudizio, nonché oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla sottoscrizione dei contratti di acquisto al saldo effettivo, interessi di mora e spese.
evidenziò di aver acquistato, anche per conto della moglie e della figlia, in più ARte_1 soluzioni, a partire dal maggio 2012 e fino al 2014, per il tramite e su proposta della CP_3 presso la filiale di NZ (all'epoca ), con la quale intrattenevano alcuni Controparte_4 rapporti bancari, da ben quattro lotti di diamanti da Controparte_5 investimento, per complessive n. 34 pietre, al prezzo complessivo di € 502.477,21, con provvista proveniente dal c/c n. 30164 intestato ai coniugi Precisò che l'acquisto era stato Pt_1 effettuato su espressa sollecitazione all'investimento da parte di e ARte_4
, all'epoca rispettivamente direttore e vicedirettore della Agenzia 1 di NZ, che Persona_1 l'avevano rassicurato e garantito in ordine alla redditività dell'operazione: in particolare, gli avevano consegnato un rendiconto datato 6.09.2012 che mostrava come il “Capitale investito Euro: 100.171,21” per l'acquisto di uno dei due primi lotti fosse già aumentato al “Valore attuale: 104.030,60” con un “Rendimento: 3,85%” (doc. 10). Precisò che, in tutte le occasioni, le pietre preziose non erano state consegnate, bensì trattenute in deposito da per il futuro Pt_5 disinvestimento. Spiegò che, fino al mese di febbraio 2017, gli invii di periodici rendiconti denominati “Situazione cliente” mostravano il progressivo e continuo aumento del rendimento dell'investimento, mentre a partire dal mese di aprile 2017 la rendicontazione da parte della banca della periodica quotazione dei diamanti era cessata (al mese di settembre 2016, valorizzata in Euro 572.653, ma tale “quotazione” non era stata più aggiornata). Dopo un incontro tenutosi in data 2.10.2018 presso l'Agenzia del Banco Popolare in NZ, in occasione del quale i funzionari della Banca gli avevano messo a disposizione la somma di € 150 mila “per quietare la situazione corrente delle posizioni in diamanti”, aveva scoperto che, in data 10.01.2019, era stata dichiarata fallita con sentenza del Controparte_5
Tribunale di Milano n. 43/2019 del 15.01.2019 e che, a seguito della presentazione della domanda di rivendicazione nell'ambito della procedura fallimentare, solo in data 25.05.2022, aveva ottenuto la materiale disponibilità dei diamanti acquistati, scoprendo, dopo aver sottoposto le pietre a perizia di stima, che il loro valore commerciale era nettamente inferiore a fronte del corrispettivo pagato. Fallito ogni ulteriore tentativo stragiudiziale di definizione bonaria della controversia, gli attori lamentarono che si erano sempre affidati al servizio di consulenza e gestione patrimoniale offerto dalla banca per l'investimento dei loro risparmi e sulla base di questo rapporto fiduciario avevano accolto la proposta e i consigli dei funzionari circa l'investimento in diamanti. Aggiunsero che i contratti di acquisto dei diamanti d'investimento era stato stipulato presso la sede della banca, che rivestiva il ruolo di intermediario nella conclusione dell'affare, agevolando in modo attivo la stipula del contratto, in cambio di un corrispettivo, pari ad una commissione e/o a dei benefit distribuiti ai propri manager o dipendenti direttamente da
.. Invocarono la responsabilità della banca per la violazione delle norme in materia di Pt_5 intermediazione finanziaria o in materia bancaria, applicabili anche all'attività accessoria o connessa o strumentale a quella bancaria, oltre che per le violazioni alle ordinarie norme civilistiche, nonché del Codice del Consumo avendo la banca assunto il ruolo di consulente del cliente, tenendo, tuttavia, una condotta contraria ai doveri di correttezza e buona fede propri di un operatore qualificato ed in totale violazione degli obblighi di protezione e informativi correlati, oltre che rilevante sotto il profilo extra e precontrattuale: condotte, peraltro, già accertate sia dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sia in ambito amministrativo e penale.
si costituì affermando che, nel mese di marzo 2012, , già cliente CP_1 ARte_1 della aveva manifestato ai dipendenti dell'allora , filiale di NZ, via CP_3 Controparte_4 Sempione n. 16, l'intenzione di diversificare i propri investimenti, destinando una parte del pagina 2 di 11 patrimonio all'acquisto di prodotti differenti da quelli tipicamente finanziari offerti dagli Istituti di Credito e detenuti nel proprio portafoglio titoli, e che, in tale occasione, i funzionari della Banca gli avevano domandato se fosse stato di suo interesse l'acquisto di pietre preziose, cioè beni aventi un valore intrinseco, e gli avevano segnalato la possibilità di acquistare diamanti da un AR operatore specializzato nel comparto della compravendita di gemme, ossia , con il quale aveva concluso una convenzione di segnalazione. Negò di aver svolto alcuna attività AR promozionale e/o sollecitativa. Precisò che l'affare si era perfezionato tra e i sig.ri Pt_1 quali cointestatari con il saldo dell'operazione effettuato a mezzo bonifico bancario intestato ad e disposto a valere sul conto corrente intestato ai soli Controparte_5 coniugi mentre i diamanti erano stati cointestati ad e alle sig.re Pt_1 ARte_1 [...] e . Eccepì la carenza di interesse ad agire di , non avendo Pt_2 ARte_3 ARte_3 quest'ultima sostenuto alcun esborso economico, in quanto i pagamenti erano stati effettuati con provvista proveniente dal conto corrente cointestato unicamente tra ed ARte_1 [...]
nonché la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle domande risarcitorie Pt_2 proposte, atteso che i contratti di compravendita di diamanti erano stati pacificamente conclusi AR con e non con la Banca. Eccepì, inoltre, l'improcedibilità per carenza dei presupposti di legge della domanda risarcitoria, in quanto la minusvalenza verificatasi nel patrimonio di controparte è meramente potenziale non risultando le gemme essere state ancora vendute, con la conseguenza che ad oggi la perdita lamentata non si è né realizzata, nonché l'intervenuta prescrizione di tutte le domande risarcitorie per asserita responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale con riferimento alle operazioni di acquisto effettuate nel 2012 e nel 2013, dal momento che il primo atto interruttivo risale al 14 marzo 2019, dunque ben oltre cinque anni dopo i predetti acquisti (cfr. doc. n. 11). Nel merito, sostenne di essersi limitata a svolgere in favore dei Clienti il ruolo di mero segnalatore, come evidenziato dalla lettura dell'accordo intercorso tra IDB e la Banca, ove è specificato il circoscritto ruolo della Banca nella conclusione e nella gestione del rapporto di compravendita. In sostanza, l'unico ruolo della era stato CP_3 AR quello di mettere in contatto gli interessati e e di consegnare il materiale informativo relativo agli acquisti predisposto dalla società venditrice, senza alcun apporto da parte della CP_3 Aggiunse di non aver assunto alcun impegno nei confronti dei Clienti riguardo all'assistenza per gli acquisti, né era suo compito quello di controllare l'attendibilità e/o la verosimiglianza di quanto AR riportato nei documenti unilateralmente predisposti da , in conformità a quanto disciplinato nella Convenzione, che legittimava la soltanto alla consegna del materiale informativo CP_3AR predisposto da . Sostenne, inoltre, che, non essendo i diamanti soggetti a quotazioni ufficiali, non sussisteva alcun obbligo in capo al di verificare l'adeguatezza del prezzo indicato da CP_1 AR
. Contestò che il provvedimento dell'AGCM fosse idoneo a dimostrare i fatti, neppure in tema di violazioni del Codice del Consumo, posto che la sussistenza di condotte censurabili deve essere valutata caso per caso. Negò, in ogni caso, di aver mai violato le norme del Codice del
Consumo, del TUF e della normativa in materia di servizi bancari, pur ritenendo inapplicabile la normativa in materia di intermediazione finanziaria. Eccepì, inoltre, il concorso colposo degli attori, stante il contegno palesemente imprudente e negligente per non aver utilizzato l'ordinaria AR diligenza nel rilevare che le quotazioni richiamate da non erano ricavate da un mercato regolamentato e che non vi era alcuna garanzia di liquidare i diamanti in tempi ragionevoli.
Contestò la quantificazione del danno ed il valore probatorio della perizia di parte, censurando la scelta di controparte di prendere a riferimento, ai fini della determinazione del danno, il presunto valore di realizzo attuale. Contestò, infine, la natura di debito di valore delle somme oggetto di restituzione in esecuzione di un contratto risolto. Venne disposta consulenza tecnica d'ufficio. Stante l'irrilevanza delle prove orali, la causa è stata rimessa in decisione, in modalità cartolare, alla data del 20 marzo 2025, a norma dell'art. 189 cod. proc. civ..
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La domanda va accolta nei termini di seguito precisati.
pagina 3 di 11 Le eccezioni preliminari sono tutte attinenti al merito del rapporto e la loro infondatezza emerge dall'inquadramento stesso della responsabilità, di natura contrattuale, imputabile alla Banca, tanto da non renderne necessaria una specifica trattazione separata. Infatti, la sola azione meritevole d'accoglimento è quella che si fonda sulla responsabilità contrattuale della Banca per l'attività di intermediazione svolta a favore del proprio cliente nell'acquisto dei diamanti. Si consideri che, non solo l'inadempimento della come sarà chiarito nel prosieguo, è CP_3 riconducibile ad una condotta istantanea realizzata nel momento in cui ha favorito, o comunque consentito, la conclusione del contratto di acquisto dei diamanti, ma si è perpetrato per tutto il periodo di durata della gestione dei prodotti da investimento acquistati. Analogamente, il danno, per quanto si fosse verificato già al momento dell'acquisto, si è consolidato solo nel corso del rapporto nel momento in cui si è reso percepibile a seguito delle notizie di stampa e del fallimento della venditrice, allorché l'unica possibilità per l'investitore sarebbe stata quella di vendere i beni sul libero mercato, al di fuori del meccanismo di ricollocazione prospettato all'atto dell'acquisto. Ne consegue che non si pone alcuna questione di legittimazione, né di prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Ciò premesso, riferisce che, nel mese di marzo del 2012, , già Controparte_2 ARte_1 cliente della aveva manifestato ai dipendenti della filiale di NZ dell'allora CP_3 [...] l'intenzione di voler diversificare i propri investimenti, destinando una parte del CP_4 patrimonio all'acquisto di prodotti differenti da quelli tipicamente finanziari offerti dagli Istituti di Credito. In tale occasione, preso atto delle sue intenzioni, i predetti funzionari avevano domandato al cliente se fosse di suo interesse l'acquisto di pietre preziose, trattandosi di beni aventi un valore intrinseco, che avrebbero potuto anche essere utilizzati per altre esigenze, in linea con la richiesta di diversificazione del patrimonio. Di fronte all'interessamento palesato dall'attore, la aveva segnalato la possibilità di CP_3 acquistare diamanti da un operatore specializzato nel comparto della compravendita di gemme, AR ossia , con il quale aveva concluso una convenzione di segnalazione. Sostiene di non aver svolto alcuna attività promozionale e/o sollecitativa, essendosi limitata, come espressamente indicato nella Convenzione, a mettere “a disposizione il materiale divulgativo predisposto a cura AR e a spese della ”, senza aver mai consigliato di acquistare i diamanti, né assicurato alcun tipo di rendita. Non è contestato, dunque, che ed (ma anche è ARte_1 ARte_2 ARte_3 menzionata nell'ordine di acquisto, indipendentemente da chi abbia messo la liquidità) avessero acquistato i diamanti per il tramite della Banca e nei locali della stessa, come si evince, del resto, dalla documentazione in atti che menziona espressamente la filiale di NZ ed il
[...] AR quale istituto che ha acquisito l'ordine di acquisto diretto ad (quindi, non CP_4 rappresentata da alcuno presso la Filiale) e disposto il pagamento su mandato del cliente. Non è, quindi, ragionevolmente contestabile che la abbia svolto il compito di vero e CP_3 proprio intermediario per il collocamento dei diamanti quali prodotti d'investimento, quali essi AR erano e come evidenziato sulla stessa documentazione rilasciata da (doc. n. 2), e non già di mero segnalatore, stante l'evidente interesse della banca alla conclusione dell'affare, posto che, AR come si evince dall'art. 2 dell'Accordo di collaborazione stipulato tra la società e Banco Popolare, era pattuito un compenso a titolo di corrispettivo per l'attività svolta in relazione al volume degli ordini di acquisto inoltrati dalla e positivamente conclusi. CP_3 L'esclusione di responsabilità pattuita a favore della Banca nel predetto Accordo collaborazione non ha rilevanza esterna, vincolando unicamente le parti negoziali. Del resto, che si trattasse di beni d'investimento qualificabili quali prodotti di natura finanziaria è insisto non solo nel fatto che le pietre preziose in questione siano state definite tali in fase di negoziazione, come riprodotto espressamente nei documenti rappresentativi che sottolineano non tanto la gemma, quanto l'entità del capitale investito, il valore attuale ed il rendimento (cfr. pagina 4 di 11 doc. n. 2), ma soprattutto nel fatto che siano state proposte in vendita come “bene rifugio per eccellenza” tendente a registrare “performance in continua ascesa” (cfr. doc. n. 3) ed assicurando l'esistenza di un sistema di ricollocamento sul mercato, direttamente gestito dal venditore in maniera trasparente, facendo riferimento a quotazioni di mercato pubblicate a scadenza periodica predeterminata, valevoli sia per l'acquisto che per la rivendita, cioè secondo le dinamiche tipiche dei mercati finanziari. E' evidente, dunque, che, indipendentemente dalla natura e dalla materialità del bene compravenduto, ogniqualvolta la parte che vuole investire si limiti principalmente al versamento di una somma di denaro all'emittente con un'aspettativa di remunerazione del capitale investito, sia pure conservativa e non speculativa, ma prospettandosi un guadagno a fronte del rischio che ciò possa non verificarsi, ciò integra un'operazione qualificabile come di tipo finanziario, conformemente alla nozione di prodotto finanziario contenuta nel T.u.i.f.. E' noto che il legislatore ha adottato una formulazione ampia della nozione di prodotto finanziario ai fini della protezione degli investitori di fronte alla creatività dei mercati finanziari nei quali la continua necessità di liquidità determina che questa possa estrinsecarsi in forme anche piuttosto peculiari, come ad esempio proprio attraverso la commercializzazione di determinati beni “rari” in natura o per le contingenze del mercato, ai quali vengono attribuite funzionalità remunerative e che, pertanto, vanno qualificati quali prodotti finanziari. La formulazione di prodotto finanziario riportata dall'art. 1, 1° comma, lett. u) del T.u.i.f., “gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria”, nell'interpre-tazione data da e dalla giurisprudenza di legittimità, comprende tutti i prodotti finanziari che non CP_6 siano strumenti finanziari in senso proprio, purché contemplino una breve esposizione delle caratteristiche e delle quotazioni di tali prodotti, proprio come avvenuto per la compravendita dei diamanti da investimento. Infatti, la definizione di prodotto finanziario contenuta nel T.u.i.f. esplicita che la categoria comprende sia gli strumenti finanziari, tipizzati dal legislatore, sia ogni altra forma di investimento di natura finanziaria, cioè tutte quelle proposte di investimento che implicano la compresenza dell'impiego di capitale, dell'attesa di un rendimento di natura finanziaria che sia intrinseco all'operazione e dell'assunzione di un rischio che deve essere direttamente connesso e correlato all'impiego di capitale. Anche la Suprema Corte definisce la nozione di investimento di natura finanziaria affermando che esso sussiste quando si presentano tre elementi: a) un conferimento di una somma di denaro, b) l'aspettativa di utilità a fronte delle disponibilità investite in un determinato termine e c) il rischio che tale utilità non si verifichi, con la specificazione che l'emittente non sia in grado di restituire la somma di denaro conferita con la maggiorazione promessa. In particolare, secondo la Suprema Corte, la causa del contratto concluso è finanziaria quando chi conferisce la somma di denaro si limita a tale prestazione di dare con la prospettiva dell'accrescimento delle disponibilità investite, senza altre e diverse prestazioni (cfr. Cass. Civ. n. 2736/2013).
“La causa negoziale è, dunque, finanziaria, in quanto la ragione giustificativa del contratto, e non il suo semplice motivo interno privo di rilevanza qualificante, consiste proprio nell'investimento del capitale (il "blocco" dei risparmi) con la prospettiva dell'accrescimento delle disponibilità investite, senza l'apporto di prestazioni da parte dell'investitore diverse da quella di dare una somma di denaro”. Dunque, l'investimento di natura finanziaria comprende ogni conferimento di una somma di denaro da parte del risparmiatore con un'aspettativa di profitto o di remunerazione, vale a dire di attesa di utilità, a fronte delle disponibilità investite nell'intervallo determinato da un orizzonte temporale, e con un rischio. AR D'altra parte, quale fosse il ruolo degli Istituti di Credito che hanno collaborato con nella distribuzione dei diamanti attraverso il canale bancario è ampiamente comprovato dall'accertamento condotto dal Garante della Concorrenza e del Mercato e non vi sono ragioni pagina 5 di 11 AR per ritenere che la prassi fosse differente nei rapporti tra e (né, d'altra Controparte_4 parte, la Banca ha dedotto e dimostrato il contrario, cioè che si sia trattato di un'unica operazione del tutto estemporanea eseguita su iniziativa del cliente: il che, peraltro, non la esonererebbe comunque da responsabilità contrattuale verso il proprio cliente). Si consideri che, ai sensi dell'articolo 1856 cod. civ., la banca “risponde secondo le regole del mandato per l'esecuzione di incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente”, ma è tenuta, più in generale, per il fatto che svolge un'attività di servizio organizzata e che comprende, contrattualmente, una molteplicità di prestazioni di servizio, gestorie e di custodia, nell'interesse del cliente, anche al rispetto degli obblighi ricollegabili alle prestazioni principali ed accessorie proprie delle singole tipologie negoziali, nonché del mandato, del deposito e dei precetti di carattere primario come la correttezza e la diligenza, con la precisazione che la diligenza della banca nell'adempimento dei suoi doveri di mandataria deve essere valutata non in base al parametro dell'osservatore medio, ma secondo il maggior grado di attenzione e prudenza richiesto dalla professionalità del servizio espletato, posto che la prestazione inerisce all'esercizio di un'attività professionale. Appare evidente come siffatto specifico dovere di diligenza e correttezza, rapportato al concetto di professionalità, non possa ritenersi meramente ripetitivo della già più rigorosa attenzione richiesta dalle norme comuni al mandatario, cosicché si deve immaginare che il legislatore abbia voluto porre a carico dell'operatore istituzionale nel campo dei servizi bancari un dovere di diligenza e buonafede del tutto peculiari nell'esercizio delle sue incombenze, e soprattutto nei rapporti con il cliente (e non già mero contraente!), la cui connotazione caratteristica è resa manifesta dagli obblighi di collaborazione, informativi, conoscitivi e di protezione verso la clientela e da quelli che attengono alla razionalizzazione della propria organizzazione interna, finalizzati ad assicurare la più ampia tutela della clientela. Per quanto negli artt. 1337 e 1338 cod. civ. (in ordine alle trattative) e nell'art. 1375 cod. civ.
(relativo alla fase esecutiva del contratto) non vi sia una previsione tassativa delle comunicazioni che il mandatario deve fornire al mandante, dato che la premessa da cui muove il codice civile è la parità tra le parti, nell'ambito dell'erogazione dei servizi bancari di gestione patrimoniale nell'interesse del cliente e nelle attività correlate alla segnalazione, promozione, negoziazione di prodotti d'investimento o di altri strumenti finanziari (ma più in generale in tutti i contratti asimmetrici) la prospettiva è opposta: la scelta del legislatore, comunitario e nazionale,
è stata quella di obbligare il contraente forte a trasferire le sue conoscenze all'altra parte nella convinzione che in tal modo si possano conciliare autodeterminazione della scelta e consapevolezza del volere. Dunque, la mancata esplicazione da parte dell'intermediario bancario di informazioni protettive,
“esaurienti ed appropriate”, relative ai prodotti comunque negoziati suo tramite è idonea a provocare una scelta non consapevole del cliente i cui effetti pregiudizievoli non possono essere ascrivibili alla sua reale volontà (e ciò, già esclude qualsiasi spazio operativo al concorso di colpa).
La rilevanza dell'insieme di tali vizi genetici si manifesta, sotto altro profilo, nell'alterazione dell'equilibrio contrattuale realizzato, in quanto caratterizzato da una promessa, il raggiungimento di un beneficio economico futuro di tipo “assicurativo” che, come vedremo, è stato radicalmente disatteso non tanto dall'andamento imprevedibile dei mercati, ovvero da un rischio che avrebbe potuto essere contenuto nel nucleo causale dell'operazione di acquisto dei diamanti in questione, ma soprattutto dalla morfologia dell'operazione stessa, congegnata in modo tale da esporre comunque il cliente a conseguenze svantaggiose, note ma non dichiarate (anzi occultate), anziché proteggerlo, mentre l'interesse dell'intermediario era sostanzialmente privo di effettivi margini di rischio, essendo il suo compenso già acquisito.
Dunque, nel rispetto di queste linee direttrici, risulta evidente che la scelta di , ARte_1 e di acquistare, tramite il canale bancario, diamanti proposti come ARte_2 ARte_3 beni da investimento non sia stata concretamente consapevole, non potendosi ipotizzare che il pagina 6 di 11 cliente possa aver effettivamente voluto investire in un prodotto di cui non poteva conoscere il reale valore e prevedere l'entità del rischio a cui si era esposto. Il parametro di riferimento per chi opera nel campo dell'offerta dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari al fine di valutare se i prodotti da raccomandare alla clientela siano adeguati
è dato dalla chiara rappresentazione della reale misura della tolleranza del cliente al rischio e della sua capacità di sostenere eventuali perdite economiche. Tale dovere, peraltro, opera non solo con riguardo alla fase iniziale del rapporto, ma presuppone che sia costantemente monitorato, nella fase esecutiva, dall'intermediario l'insieme delle informazioni relative alla persistenza dell'adeguatezza dell'operazione rispetto alle caratteristiche personali ed agli obiettivi del cliente, imponendogli di intervenire con opportuni correttivi, ove non già previsti in fase negoziale, al fine di assicurare effettiva protezione alla posizione del cliente nel caso in cui si possa determinare, anche a fronte di eventi anomali sopravvenuti o, comunque, non correttamente valutati o difficilmente valutabili all'origine, una condizione di squilibrio non preventivata. Nella specie, l'acquisto dei diamanti quale prodotto da investimento non era adeguato già nel momento in cui era stato raccomandato od offerto proprio in quanto non rispondente al miglior interesse del cliente, perché il raggiungimento di quell'effetto positivo prospettato dall'operazione, che avrebbe potuto comprendere anche l'assunzione di un rischio di perdita, ma non superiore a quello determinato dalla variabilità del mercato, non era veritiero, posto che tale fattore, per quanto prospettato, avrebbe dovuto essere sempre controllabile tramite quotazioni rese pubbliche, che tuttavia, in realtà, non erano rappresentative del reale valore di mercato delle pietre.
In tale contesto negoziale, non risulta sia stato rispettato il diritto del cliente di ricevere tutte le informazioni (anche quelle di tipo probabilistico) per farsi un'idea sulla meritevolezza in concreto dell'operazione negoziata, individuandone il «grado effettivo di rischio». In tale ottica, l'obbligo di informazione e di protezione del cliente, derivante in capo all'intermediario dall'intero complesso delle regole che disciplinano l'erogazione dei servizi bancari, costituisce il reale co-fattore della decisione del cliente nella scelta del prodotto d'investimento e rappresenta un elemento interno alla fattispecie negoziale, idoneo a determinare un vizio nella scelta per mancanza del consenso informato, salvo prova contraria allegabile dall'intermediario. La però, non ha dimostrato, come era suo onere, di aver correttamente informato il CP_3 cliente circa le caratteristiche effettive dell'investimento, del reale valore delle pietre compravendute, dei costi sottesi all'operazione, delle possibilità di realizzo;
anzi, la stessa CP_3 ammette di non aver fornito al cliente alcuna informazione di sorta proprio laddove riferisce di AR essersi solo limitata a raccogliere ed inoltrare la proposta di acquisto ad e a disporre il pagamento per ordine del cliente.
allora, non ha adeguatamente adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge Controparte_2 a suo carico ed, in particolare, all'obbligo generale di ben gestire il capitale indirizzato all'investimento messo a disposizione, suo tramite, dal proprio cliente, rientrando in tale obbligo proprio la corretta informazione sulle pratiche di investimento dalla stessa promosse o comunque favorite. Si osservi, in proposito, che non è stato posto in dubbio che , ARte_1
e si siano rivolti alla Banca di fiducia, che già gestiva il loro ARte_2 ARte_3 patrimonio, per compiere l'operazione di acquisto dei diamanti da investimento. Se, dunque, si dovesse anche credere che la non avesse svolto alcuna attività di CP_3 promozione o consulenza, la sua responsabilità non sarebbe esclusa perché essa aveva addirittura il dovere professionale di sconsigliare quella tipologia di prodotto proprio perché, costituendo una sicura perdita economica, non avrebbe potuto corrispondere all'interesse del proprio cliente. La inoltre, anche nel corso dell'espletamento del mandato si è resa inadempiente CP_3 all'obbligo di assicurare la corretta informazione in ordine al fatto che il prodotto intermediato pagina 7 di 11 potesse svolgere nel tempo la funzione protettiva del patrimonio insita nella tipologia dell'investimento prospettata, cioè che fosse preservata la condizione di equilibrio dichiarata. Si noti che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha verificato che, “con riferimento alle caratteristiche e alla convenienza dell'investimento, il materiale illustrativo predisposto dal professionista, riprodotto anche nel sito e divulgato agli Istituti di Credito, nonché da questi ultimi utilizzato al fine di offrire una prima informativa al cliente sull'investimento, presenta i prezzi dei diamanti come “quotazioni”, lasciando intendere che trattasi di rilevazioni oggettive di mercato raccolte dal professionista a beneficio del consumatore che avrebbe potuto in tal modo monitorare l'andamento del proprio “investimento”. In realtà le asserite quotazioni, come emerge dalla documentazione raccolta e come confermato dai professionisti stessi, non corrispondevano ad una rilevazione sull'effettivo andamento del mercato risultante dall'andamento della domanda e dell'offerta di diamanti e come tali assimilabili a quotazioni emergenti dalla contrattazione in mercati organizzati quali le borse valori, ma solo ai prezzi che venivano autonomamente fissati e progressivamente aumentati nel AR corso degli anni da . La rappresentazione dei propri prezzi alla stregua di quotazioni è dunque un elemento idoneo ad indurre un fraintendimento nei consumatori in ordine alla natura e oggettività di tali valori che ragionevolmente erano interpretabili come espressione dell'andamento del mercato. AR Infatti, le “quotazioni/prezzi” dei diamanti elaborate da sono state, da un lato, il riferimento per la determinazione dell'importo delle transazioni - sia nel caso di acquisto che in caso di ricollocamento dei diamanti - (come precisato nelle CGC) e, dall'altro lato, la base sulla quale veniva costruito l'andamento del mercato riportato in un grafico di comparazione con gli andamenti dell'inflazione e dell'indice EuroStoxx50. La pubblicazione periodica di tali “quotazioni” su un quotidiano economico finanziario di larga diffusione e reputazione quali il Sole 24 Ore, e successivamente, - elemento CP_7 ricorrente della proposta volto a sottolinearne trasparenza e convenienza - contribuiva ad avvalorarne l'autorevolezza inducendo nei consumatori l'erronea percezione che si trattasse di oggettive “quotazioni dei diamanti” sul mercato”. In concreto, il prezzo di vendita dei diamanti era riferibile solo per una parte minoritaria al costo di acquisto ed in maniera marginale (<10%) ai costi dei servizi accessori e di gestione, mentre le componenti prevalenti erano le commissioni bancarie ed i margini del professionista, complessivamente di poco inferiori al 50%. La quotazione dei diamanti oggetto di vendita tramite il canale bancario, dunque, risultava molto più elevato del prezzo delle pietre risultante dai valori di riferimento all'ingrosso e al dettaglio maggiormente accreditati a livello internazionale (cioè i valori all'ingrosso pubblicati da PA ed EX o il benchmark dei prezzi al dettaglio costituito da EX-DRB, che, peraltro, già include un significativo margine commerciale), anche tenendo conto di voci – quali IVA e commissioni a banche e agenti – che questi non contemplano, con una differenza tra il prezzo di riferimento e AR quello effettivamente praticato da in media del 30% e addirittura crescente tra il 2012 e il 2016, come accertato dall'Autorità garante. AR Inoltre, il materiale illustrativo predisposto e diffuso da (e che la era tenuta a CP_3 verificare sotto il profilo della corretta informazione alla propria clientela) presentava
“ambiguamente la c.d. “facilità di disinvestimento” sul mercato – intesa quale rivendibilità astratta della pietra – come liquidità dell'investimento in diamanti, che permetterebbe di recuperare facilmente il capitale investito (elemento essenziale per qualificare il diamante come “bene rifugio”). Tuttavia, la possibilità di recuperare il capitale investito dipende dal prezzo al quale si rivende il diamante sul mercato. AR Le modalità di pricing adottate da , che comportavano un ampio scostamento tra il valore di mercato della pietra e il prezzo corrisposto per il suo acquisto, rendevano assai difficile, se non AR impossibile, la vendita del diamante sul mercato al di fuori del circuito a un prezzo che
pagina 8 di 11 potesse almeno conservare il valore dell'investimento iniziale. AR Per espressa ammissione di , la tipologia di diamanti commercializzata difficilmente è liquidabile in gioielleria né è possibile ricorrere alla Borsa diamanti di Milano che si occupa AR esclusivamente della vendita. Oltre al ricollocamento attraverso , l'unico canale alternativo di rivendita sarebbe l'asta”. Chiarito il contesto in cui si collocava la vendita di diamanti tramite il canale bancario, la decisione circa l'investimento operata da , e , già ARte_1 ARte_2 ARte_3 clienti investitori della è stata certamente favorita dall'affidamento sul rapporto fiduciario CP_3 intrattenuto da questi ultimi con la stessa e sulla competenza dei suoi funzionari con i CP_3 quali si erano abitualmente interfacciati per valutare la diversa rischiosità e convenienza di varie forme alternative di impiego del proprio risparmio, attività che, notoriamente, fa tipicamente parte dell'attività di consulenza finanziaria svolta dal personale degli istituti di credito, naturalmente dotati di specifiche qualifiche e competenze per le decisioni in merito agli investimenti tradizionali.
Infatti, nonostante la rappresentazione della come esente da attività di promozione CP_3 dell'offerta dei diamanti, in realtà è noto che le filiali, proprio per le modalità vincolate secondo le AR quali era strutturato il rapporto con (secondo quanto accertato dall'Autorità garante), svolgevano un ruolo attivo nella divulgazione del materiale promozionale e “selezionavano i AR soggetti ai quali presentare - del tutto acriticamente - l'offerta della " ", inducendo il cliente a stipulare il contratto in forza della presenza della banca in ogni fase, di formazione, di stipulazione ed esecutiva, del contratto stesso, inducendo così nel cliente la sensazione di essere "garantito" nell'acquisto dei diamanti e tradendo in tal modo l'affidamento del cliente nella propria banca, circostanza, questa, rilevata anche da nel suo comunicato pubblicato sul CP_6 suo sito web il 6/2/2017”. Accertato l'inadempimento della agli obblighi informativi e di protezione del cliente, sia CP_3 nella fase dell'acquisto che in quella della gestione dell'investimento, e la sua responsabilità per aver facilitato la vendita di prodotti d'investimento prospettati come sicuri in funzione di protezione del capitale, ma che, in realtà, non erano tali, deve essere Controparte_2 condannata al risarcimento del danno riconducibile, posto che non è in contestazione la proprietà dei diamanti che permane in capo ad , e ed ARte_1 ARte_2 ARte_3 essendo venuta meno, a seguito del fallimento, la controparte contrattuale del rapporto di compravendita, al maggior prezzo pagato dal cliente rispetto all'effettivo valore delle pietre acquistate.
Le ragioni sopra evidenziate escludono in radice la possibilità di ravvisare il concorso colposo del cliente nella causazione del danno stante l'affidamento posto dagli attori proprio sulla consulenza normalmente prestata dalla banca circa la gestione patrimoniale delle loro disponibilità e sulla quale hanno fondato la loro decisione di procedere all'acquisto dei diamanti come soluzione idonea a diversificare gli investimenti in essere, come riconosce la CP_3 stessa. D'altra parte, quest'ultima non ha neppure dedotto e dimostrato che , ARte_1 e fossero investitori avvezzi, in grado di muoversi in autonomia nelle ARte_2 ARte_3 scelte dei prodotti d'investimento, tanto che non risulta, né è stato affermato e provato, che le consuete operazioni finanziarie di gestione del loro patrimonio custodito presso la Banca siano state effettuate dagli stessi se non per il tramite della Banca stessa.
Del tutto inconsistente, del resto, è la tesi difensiva della sul punto, laddove afferma che, CP_3 se i Clienti avessero “utilizzato l'ordinaria diligenza, avrebbero avuto senz'altro contezza di quelle circostanze in relazione alle quali vengono oggi sollevate contestazioni. Ci riferiamo, AR tra l'altro, al fatto che le quotazioni richiamate da non erano ricavate da un mercato regolamentato o, ancora, che non vi era alcuna garanzia di liquidare i diamanti in tempi ragionevoli. Come rilevato, trattasi di circostanze facilmente ricavabili da un'attenta lettura della documentazione pubblicitaria e contrattuale – che, evidentemente, non è stata letta con la dovuta attenzione – o da una rapida consultazione degli indici PA e EX, pubblicati su pagina 9 di 11 quotidiani di diffusione nazionale e di facile reperibilità, quale IlSole24Ore. Sarebbe bastato questo per chiedere ragione della difformità tra il valore indicato dai listini e il prezzo di acquisto delle pietre, le cui motivazioni sono state già ampiamente spiegate supra”. La in sostanza, imputa ai propri Clienti, semplici correntisti consumatori, proprio quella CP_3 mancanza di diligenza che è stata disattesa dalla stessa, che è invece un operatore CP_3 professionale e che non si è fatta scrupolo di “segnalare” loro prodotti finanziari che si era impegnata a promuovere, procacciando l'affare nell'interesse proprio e della propria mandante, senza aver effettuato alcun accertamento sulla qualità del prodotto proposto e fornito alcuna informazione sullo stesso. Per quanto riguarda la liquidazione del danno, perfettamente determinabile in corso di causa (come, in concreto avvenuto a mezzo della disposta consulenza tecnica d'ufficio) e cristallizzato all'atto della liquidazione, va osservato che il valore effettivo dei diamanti può essere utilmente ricavata dal rapporto con il listino "PA" (quello usato dai commercianti all'ingrosso per la vendita ai dettaglianti), al quale fa riferimento la perizia del consulente tecnico d'ufficio, che ha riscontrato sul mercato un tendenziale forte calo dei prezzi dei diamanti, soprattutto per quelli più preziosi, poco utilizzati in gioielleria e, quindi, difficilmente commerciabili, per un controvalore, nell'attualità, pari a – 60/65% rispetto al listino PA. Il consulente tecnico d'ufficio ha determinato, quindi, l'attuale valore di realizzo delle pietre preziose, quantificandolo per i 34 diamanti nella somma di € 63.447,00 (alla data della stima, luglio 2024), per cui il danno subito dagli attori ammonta a complessivi € 439.030,21, ai valori attualizzati alla data della stima. Le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio sono precise e condivisibili, non essendo state, peraltro, contraddette da apprezzabili diverse considerazioni delle parti (alle quali il consulente tecnico d'ufficio ha specificamente risposto nel suo elaborato), cosicché vanno pienamente accolte. Le stime operate dal consulente tecnico d'ufficio, pertanto, costituiscono valido parametro di determinazione del prezzo reale dei diamanti compravenduti che, ai fini della liquidazione del danno, va inteso quale valore di realizzo allo stato attuale, cioè al momento della liquidazione, trattandosi di beni che non hanno un mercato di riferimento ove possano essere correntemente scambiati, cosicché l'unico canale alternativo di rivendita è costituito dall'asta, che sconta un valore tipicamente liquidatorio.
Si consideri, peraltro, che tali diamanti sarebbero talmente appetibili e commerciabili che neppure la si è ritenuta interessata al riacquisto delle pietre. CP_3 Nella liquidazione del danno non va considerata l'IVA sulla compravendita dei diamanti, trattandosi di prodotti d'investimento, sui quali mai, del resto, risulta essere stata applicata. Non è risarcibile, invece, il costo di recupero dei diamanti dal , non essendo imputabile ARte_6 alla CP_3
Nessun altro danno è risarcibile, non essendo stata data alcuna prova che, se non fosse stato fatto l'investimento in diamanti, gli attori avrebbero optato per altra forma d'investimento (e per quale tipologia d'impiego delle somme e la sua remuneratività) e che questa sarebbe stata redditizia.
Competono, invece, le spese del procedimento di mediazione sostenute da parte attrice. Sull'importo di € 439.030,21, devono essere riconosciuti, dall'epoca dell'avvenuta liquidazione e sino al saldo, gli interessi legali al tasso pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell' art. 1284, quarto comma, cod. civ., norma applica a tutte le obbligazioni, anche a quelle derivanti da fatto illecito. Infatti, "qualora in relazione alla domanda del creditore di riconoscimento del maggior danno, si provveda alla integrale rivalutazione del credito, secondo gli indici di deprezzamento della moneta, fino alla data della liquidazione, non possono essere accordati gli interessi legali sulla somma rivalutata dal giorno della mora, dovendo questi essere calcolati soltanto dalla data della liquidazione, poiché altrimenti si produrrebbe l'effetto di far conseguire al creditore più di quanto
pagina 10 di 11 lo stesso avrebbe ottenuto in caso di tempestivo adempimento dell'obbligazione" (così da ultimo,
Cass. n. 7948 del 20/04/2020 e, in motivazione, Cass. Sez. 2, sent. 5 maggio 2016, n. 9039).
Ciò perché nei debiti di valore gli interessi hanno natura compensativa e sono, quindi, deputati a reintegrare il creditore danneggiato della perdita economica occorsa per effetto della mancata disponibilità della somma liquida necessaria all'eliminazione del pregiudizio sofferto.
Pertanto, gli stessi non possono che decorrere dal momento in cui il danno viene monetizzato nel suo preciso ammontare ed è rispetto a tale somma, che è determinata secondo gli indici monetari di un dato momento storico, che va calcolato il mancato guadagno provocato dal ritardato pagamento. va, dunque, condannata a pagare ad , e Controparte_2 ARte_1 ARte_2 ARte_3 la somma di € 439.030,21, ai valori monetari dell'epoca della liquidazione, oltre interessi
[...] legali, ai sensi dell' art. 1284, quarto comma, cod. civ., dalla liquidazione (luglio 2024) al saldo. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Quelle del procedimento di mediazione, della consulenza tecnica d'ufficio e del consulente tecnico di parte vanno poste definitivamente a carico della CP_3
P.Q.M.
il Tribunale di NZ, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda proposta da , e;
ARte_1 ARte_2 ARte_3
2. condanna a pagare ad , e Controparte_2 ARte_1 ARte_2 ARte_3 la somma di € 439.030,21, oltre interessi legali, ai sensi dell' art. 1284, quarto comma, cod. civ., da luglio 2024 al saldo;
3. condanna a rimborsare ad , e Controparte_2 ARte_1 ARte_2 ARte_3 le spese di lite che liquida in complessivi Euro 30.000,00 per competenze, oltre
[...] anticipazioni, 15% per spese generali, I.V.A. e contributo c.p.a.; 4. pone le spese del procedimento di mediazione (€ 2.559,79, oneri compresi), della consulenza tecnica d'ufficio (€ 4.642,95, oltre I.V.A. e contributo previdenziale) e del consulente tecnico di parte attrice (€ 3.000,00, oltre Iva) definitivamente a carico di
[...]
CP_2
5. rigetta ogni altra domanda;
6. con sentenza esecutiva.
NZ, 26 marzo 2025.
Il Giudice
Il Cancelliere Dott. Mirko Buratti
Depositato in Cancelleria oggi
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