Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 07/02/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione collegiale nella persona dei Signori Magistrati:
Dott. Carlo Calvaresi Presidente
Dott. Flavio Conciatori Giudice Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice relatore riunito in camera di consiglio, esaminati gli atti ed i documenti del procedimento r.g. p.u. n.185-1/2024 e sentito il Giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA decidendo sul ricorso avente ad oggetto domanda congiunta di apertura della procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII depositato in data 05/11/2024 da e Parte_1
, elettivamente domiciliati in Ortona (CH), alla Via Caldora, n. 2, presso lo studio Parte_2 dell'Avv. Diego Bracciale (c.f. ( ) che li rappresenta e difende in forza di C.F._1 procura in atti;
-ricorrenti-
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno chiesto la apertura della procedura di liquidazione del loro patrimonio ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII. La domanda è ammissibile ai sensi dell'art. 269, co. 1 CCII in quanto presentata con l'assistenza di un difensore munito di valida procura alle liti, presupposto idoneo a sopperire, ai fini della predetta norma, alla mancata assistenza dell'OCC nella presentazione del ricorso. È applicabile alla presente procedura, in forza del richiamo contenuto nell'art. 65, co. 2 CCII, la disciplina del procedimento unitario di cui al titolo III del CCII in quanto compatibile.
Sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi degli artt. 27, co. 2 e 28 CCII atteso che i ricorrenti hanno la propria residenza in Roseto degli Abruzzi, comune compreso nel relativo circondario, da oltre un anno dal deposito del ricorso, rilievo che consente di ritenere che essi abbiano, ai fini di tale norma, il centro degli interessi principali all'interno del medesimo circondario. La domanda è altresì ammissibile ai sensi dell'art. 66 CCII in quanto i ricorrenti risultano essere coniugi conviventi oltre che gravati da debiti di origine parzialmente comune. In forza dell'espresso disposto dell'art. 66, co. 3 CCII dovranno, tuttavia, rimanere distinte le relative masse attive e passive e, per conseguenza, sarà necessaria l'apertura di due distinte procedure di liquidazione controllata. In seno a ciascuna procedura l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà soddisfare, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, i creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni all'altro ricorrente, con conseguente esclusione della possibilità che il ricavato della liquidazione del patrimonio dell'uno sia destinato alla soddisfazione dei creditori personali dell'altro. Anche gli adempimenti di cui all'art. 272 CCII dovranno essere espletati in modo separato dal liquidatore in relazione a ciascuna procedura di liquidazione.
Alla applicabilità, come sopra affermata, della disciplina generale del procedimento unitario di cui al titolo III CCII alla procedura di liquidazione controllata aperta su domanda del debitore consegue l'applicabilità al presente procedimento dell'art. 39, co. 1 e 2 CCII e, per l'effetto, in seno al necessario vaglio di compatibilità di cui all'art. 65, co. 2 CCII, la necessità di verifica, da parte del Tribunale, della allegazione alla domanda dei seguenti documenti, e ciò anche alla luce del contenuto del
1
1. dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
2. inventario dei beni dei ricorrenti (stato delle attività, anche ai fini della adozione dei provvedimenti di cui all'art. 270, co. 2, lett. e) CCII e delle attività demandate al nominando liquidatore ex art. 272 CCII);
3. elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione dei rispettivi domicili digitali;
4. elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni, in tali termini dovendo essere interpretato, alla luce dell'art. 274, co. 2 CCII, il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, co. 2 CCII;
stato di famiglia ed elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia ai fini della adozione del provvedimento di cui all'art. 268, co. 4, lett. b) CCII. Tale documentazione, anche avuto riguardo al contenuto del ricorso, risulta depositata dai ricorrenti.
La domanda è ammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 65, co. 1 e 2, lett. c) e 268 CCII in quanto i ricorrenti non sono assoggettabili né a liquidazione giudiziale né a liquidazione coatta amministrativa né ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza. Più segnatamente, quanto a , agli eventuali fini di cui all'art. 33, co. 3 CCII, Parte_1 risultano cancellate in data 14/02/2023 ed in data 28/01/2010, rispettivamente, la omonima impresa individuale avente ad oggetto l'esercizio dell'attività imprenditoriale di “bar, gelateria e yogurteria” in sua precedente titolarità e la s.n.c. della quale la stessa è stata socia,
[...] avente quale oggetto sociale la “produzione e vendita di Controparte_1 yogurt gelato, dolci allo yogurt e prodotti assimilati”, e non sono emersi dalla istruttoria svolta elementi che consentono di ritenere che ella abbia continuato a svolgere le medesime attività dopo la cancellazione delle predette imprese, risultando assunta, alla data di deposito del ricorso, con contratto a tempo indeterminato part time dal 02/10/2023 con qualifica di banconiere di bar dalla ditta individuale . Controparte_2
Quanto a , lo stesso risulta svolgere attività di lavoro dipendente presso Parte_2 on contratto a tempo indeterminato dal 15/01/2024 con qualifica di Parte_3 falegname e non risulta avere mai svolto attività di impresa, circostanza che può fondatamente essere presunta alla luce delle dichiarazioni dei redditi allegate al ricorso in relazione al periodo compreso tra il 2018 e la data del deposito del ricorso. Sussiste la condizione di cui all'art. 2, co. 1, lett. c) CCII in capo ad entrambi i ricorrenti atteso che gli stessi si trovano in stato di sovraindebitamento, come emerge dalla documentazione allegata al ricorso e dalla relazione dell'OCC dalle quali si evince come essi non siano in grado di fare fronte, con le loro sostanze, ai debiti dai quali risultano gravati.
Ed invero, a fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro 279.929,74, Parte_1
percepisce, allo stato, una retribuzione netta mensile medio di circa € 475,00, ed è
[...] titolare del solo diritto di piena proprietà della quota indivisa di ½ di un immobile in comproprietà con il coniuge, stimato come avente valore pari ad euro 66.000,00 (1/1 della piena proprietà).
è titolare del diritto di piena proprietà della quota indivisa di ½ del predetto Parte_2 immobile, in comproprietà con la ricorrente, e percepisce una retribuzione mensile media di euro
1.700,00 circa.
Entrambi i ricorrenti sono gravati da spese di sostentamento stimate in euro 2.530,00 mensili (di cui euro 1.700,00 a carico del ricorrente ed euro 830,00 a carico della ricorrente) somma comprensiva del contributo per il mantenimento della figlia del ricorrente, maggiorenne non economicamente autosufficiente, nata da precedente matrimonio, di euro 400,00 mensili.
Il solo ricorrente è titolare del diritto di proprietà di una autovettura (targa GS572BL, modello Citroen
2cyhsm-r2f400, immatricolata il 17/11/2023) del valore di euro 21.900,00, oltre che di un autocarro di cui è stata denunciata la perdita di possesso e di un autoveicolo non marciante e, pertanto, da rottamare. Il ricorrente risulta essere titolare di un conto corrente in essere presso BANCA INTESA SANPAOLO avente saldo negativo di euro 283,61 al 13/05/2024 ed entrambi i ricorrenti risultano essere
2 cointestatari di un conto corrente in essere presso Banca Monte dei Paschi di Siena, avente saldo pari ad euro 1.267,49 al 15/05/2024.
Alla luce dei superiori rilievi, devono ritenersi sussistenti i presupposti per il positivo riscontro della domanda.
Deve essere determinato in euro 2.530,00 mensili il limite di reddito dei ricorrenti complessivamente non acquisibile alla procedura ex art. 268, co. 4, lett. b) CCII, di cui euro 1.700,00 in relazione al ricorrente ed euro 1.235,00 in relazione alla ricorrente, essendo tali somme necessarie per fare fronte alle esigenze di mantenimento del loro nucleo familiare, nella specie composto dai medesimi ricorrenti e dai loro due figli minori.
Eventuali modifiche di tali limiti dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata saranno disposte dal Giudice Delegato su eventuale istanza dei debitori.
Le somme eventualmente eccedenti tali limiti dovranno essere acquisite alla procedura a cura del liquidatore. Deve disporsi, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e) CCII, la esclusione dalla liquidazione del veicolo targato AW935G, modello Daimler autocarro, immatricolato nell'anno 1998 in titolarità del ricorrente, essendone stata denunciata la perdita di possesso nel 2008, e del veicolo targa CT675PR, modello Opel
Corsa, in titolarità dello stesso ricorrente, immatricolato nel 2005, del valore di soli euro 1.000,00, in quanto non marciante e, pertanto, da rottamare. Deve essere disattesa la domanda del ricorrente volta ad ottenere la esclusione dalla liquidazione dell'ulteriore autoveicolo di sua proprietà (targa GS572BL, modello Citroen 2cyhsm-r2f400) stante la non esiguità del suo valore economico, nella specie pari ad euro 21.900,00.
Il ricorrente, può, tuttavia, essere autorizzato ad utilizzare tale veicolo, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett.
e) CCII, fino alla relativa vendita, essendogli lo stesso necessario per gli spostamenti della vita quotidiana, fatta sempre salva la possibilità di escludere tale bene dalla liquidazione laddove si accerti, nel corso della procedura la manifesta non convenienza economica della relativa liquidazione.
Ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e) CCII, deve escludersi dalla liquidazione il saldo al 13/05/2024 del conto corrente in essere presso BANCA INTESA SANPAOLO in titolarità del ricorrente in quanto di valore negativo nonché del conto corrente in essere presso Banca Monte dei Paschi di Siena in titolarità di entrambi i ricorrenti in ragione della esiguità del relativo importo, come tale presumibilmente destinato a fare fronte ai bisogni primari della famiglia dei ricorrenti. Non può essere censurata la mancata inclusione, allo stato, fra le poste dell'attivo patrimoniale dei ricorrenti, del tfr in quanto il diritto alla integrale prestazione delle relative somme sorge, ai sensi dell'art. 2120 c.c., alla cessazione del rapporto di lavoro (Cass., sez. lav., 18 febbraio 2010, n. 3894), circostanza non verificatasi nel caso in esame, ed in conseguenza di essa.
Rimane ferma, in ogni caso, la acquisibilità di tali somme alla procedura entro il limite temporale triennale fissato dagli artt. 281 e 282 CCII per la declaratoria della esdebitazione, limite una volta spirato il quale sarà possibile nella presente procedura la liquidazione dei soli beni presenti nel patrimonio dei debitori alla medesima data, dovendosi interpretare l'art. 281, co. 5 e 6 CCII in conformità all'art. 21, co. 3 della direttiva n. 1023/2019 da cui la stessa norma deriva. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, co. 5 e 150 CCII, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura. In forza dell'espresso disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b) CCII deve procedersi alla nomina del liquidatore nella persona del gestore nominato dall'OCC, non essendo emersi elementi che consentano di ritenere sussistenti giustificati motivi rilevanti ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. b) CCII per la mancata conferma del predetto professionista. Può essere omesso l'ordine di deposito della documentazione di cui all'art. 270, co. 2, lett. c) CCII risultando tale documentazione già versata in atti dai ricorrenti.
P.Q.M.
3 dichiara aperte le procedure di liquidazione controllata dei patrimoni di Parte_1 nata in [...], il [...] (c.f. ) e di (c.f. C.F._2 Parte_2
), nato a [...], il [...], entrambi residenti in [...]degli Abruzzi C.F._3
(TE), alla Via Masci, n. 8;
1. nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Ninetta D'Ignazio;
2. nomina liquidatore l'Avv. Elisabetta Chiodi;
3. in relazione a ciascuna procedura di liquidazione, assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso di ciascun ricorrente, termine perentorio di giorni sessanta dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
4. ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte dei patrimoni oggetto di liquidazione;
5. dispone che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
6. determina in euro 2.530,00 mensili, di cui euro 1.700,00 in relazione al ricorrente ed euro 830,00 in relazione alla ricorrente, il limite di reddito dei ricorrenti non acquisibile alla procedura ex art. 268, co. 4, lett. c) CCII, in quanto somme necessarie al mantenimento die ricorrenti e del loro nucleo familiare;
7. dispone che le somme eventualmente eccedenti tali limiti siano acquisite alla procedura a cura del liquidatore;
8. dispone che la eventuale modifica dei predetti importi sia disposta con decreto del Giudice Delegato su istanza degli interessati;
9. dispone, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e) CCII, la esclusione dalla liquidazione del veicolo targato AW935G, modello Daimler autocarro, immatricolato nell'anno 1998 e del veicolo targa
CT675PR, modello Opel Corsa, in titolarità del ricorrente nonché dei saldi dei conti correnti indicati in parte motiva;
10. dispone, ai sensi dell'art. 270, co. 1, lett. e) CCII, che l'autovettura targa GS572BL, modello Citroen 2cyhsm-r2f400 di proprietà del ricorrente possa essere da questi utilizzata fino alla relativa vendita, fatto salvo l'eventuale accertamento, da parte del liquidatore, della manifesta non convenienza economica della relativa liquidazione;
11. dispone l'acquisizione alla proceduta del tfr di eventuale spettanza dei ricorrenti subordinatamente all'eventuale maturare dei presupposti legittimanti in caso di cessazione del rapporto di lavoro nei limiti di cui in parte motiva;
12. ordina, ai sensi dell'art. 270, co.2, lett. g) CCII, la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti in relazione ai beni immobili ed agli eventuali beni mobili registrati di proprietà dei ricorrenti;
13. visto l'art. 270, co. 2, lett. e) CCII: ordina al liquidatore di aprire immediatamente due conti correnti, uno per ciascuna procedura;
dispone che il liquidatore, in modo distinto in relazione a ciascuna procedura di liquidazione controllata: inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Teramo;
l'esecuzione di tale adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale. Solo tale adempimento potrà essere unico per entrambe le procedure;
notifichi la presente sentenza ai singoli debitori ai sensi dell'art. 270, co. 4 CCII. Nel caso in cui il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via pec o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
4 entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo pec al quale dovranno essere inviate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Nel caso in cui il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via pec o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata mediante deposito nel fascicolo telematico;
entro 90 giorni dall'apertura della procedura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori ed alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del Giudice Delegato;
entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione, rivendica, restituzione, provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII, tenendo conto della assenza del carattere prededucibile dei crediti relativi ai compensi del difensore dei professionisti incaricati dai debitori di cui in parte motiva;
dispone che entro il 30/06 ed entro il 31/12 di ogni anno il liquidatore depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto aggiornato dei conti correnti delle procedure. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: - se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili ed i documenti necessari per il suo buon andamento;
ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice Delegato, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del proprio compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale, l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII. Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai ricorrenti e al liquidatore. Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 06/02/2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Dott. Carlo Calvaresi
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