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Sentenza 28 giugno 2024
Sentenza 28 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 28/06/2024, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 865/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta
Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 865/23 R.G. promossa da:
( ), ( Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
), ( ), (
[...] Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4 [...]
), ( ) ( C.F._4 Parte_5 CodiceFiscale_5 Parte_6 [...]
), quali eredi di , elettivamente domiciliati in Sassari, via Cavour C.F._6 Persona_1
88 presso lo studio dell'avv. Pierfrancesco Loi (C.F. ), giusta delega in atto CodiceFiscale_7
separato alla comparsa di costituzione e risposta degli eredi,
ATTORI
CONTRO
, residente in [...] Regione Chirralza ( ), CP_1 CodiceFiscale_8
, residente Perfugas 07034, Via Marconi 28 ( ), Controparte_2 CodiceFiscale_9
, residente in [...] ( ), Parte_6 CodiceFiscale_6
, residente in [...](C. F. Controparte_3 C.F._10
) e (C.F. P.Iva ) nella
[...] Controparte_4 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in via Giuseppe Grezar n° 14 in Roma
CONVENUTI- CONTUMACI
OGGETTO: usucapione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte attrice: “1) respinta ogni contraria istanza, conclusione, eccezione e deduzione;
2) pronunciare sentenza dichiarativa dell'acquisto per usucapione a favore dei Sig.ri Parte_1
( ), ( ), (SPN
[...] CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2 Parte_3
pagina 1 di 6 ), ( ), ( C.F._11 Parte_4 CodiceFiscale_4 Parte_5 [...]
) ( ), quali eredi di nato a [...]F._5 Parte_6 CodiceFiscale_6 Persona_1
Chiaramonti il 19.06.1929 (C.F. pro indiviso tra loro dei seguenti beni CodiceFiscale_12
immobili: - Terreno sito in Chiaramonti distinto in catasto al Foglio 24, mappali 56, 57, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 83, con annesso fabbricato rurale di mq 79 costituente un unico terreno totalmente recintato ed utilizzato dal Sig. . - Terreno in agro di Chiaramonti Persona_1
distinto in catasto al Foglio 25 sub 49. - Locale in Chiaramonti distinto al catasto Fabbricati del
Comune di Chiaramonti al Foglio 20, numero 283, sub 2 cat C/6. 3) condannare i detentori dei beni al rilascio in favore degli assegnatari dei medesimi beni liberi da persone e da cose;
4) pronunciare sentenza di accertamento del venir meno dell'ipoteca a favore di Controparte_4 quale conseguenza dell'accertamento dell'usucapione sui predetti beni immobili;
5) ponendo le spese di giudizio a carico dei convenuti in caso di loro opposizione”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att. c.p.c. prevedono che la sentenza deve contenere la quale nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.
13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto -
“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione, nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato quale procuratrice generale di Parte_6 [...]
ha convenuto in giudizio , Per_1 CP_1 Controparte_2 Parte_6 CP_3
e .
[...] Controparte_4
Ha rappresentato che le odierne parti in causa erano comproprietarie in virtù di plurime successioni ereditarie e atti di cessione, analiticamente descritti in atto di citazione, dei seguenti beni immobili: in
Agro di Chiaramonti e più precisamente al P. 871, F. 24 i mappali: 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
pagina 2 di 6 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72; in Agro di Chiaramonti e più precisamente al P. 871, F. 25 i mappali: 36,
37, 38, 39, 40, 41; in Agro di Chiaramonti e più precisamente al P. 871, F. 14 i mappali 119.
Ha dedotto che nonostante i beni immobili risultassero ancora indivisi tra le odierne parti queste ultime avevano di fatto posseduto fino all'attualità porzioni ben precise del compendio immobiliare, che tale situazione di possesso non era mai stata oggetto di contestazione da parte dei comproprietari, che null'altro avevano fatto se non dare seguito ad un accordo risalente al 1991 contenuto in una perizia giudiziale a firma del Dott. prodotta nella causa pendente nanti il Tribunale di Sassari Persona_2
e contraddistinta con il numero di RG 13/86.
Ha precisato che in sostanza le odierne parti avevano iniziato a possedere in via esclusiva i beni loro pertoccanti in base all'ipotesi di accordo limitando il loro possesso esclusivo ai beni rispettivamente loro “assegnati” in tale documento e che tale accordo non era mai stato formalizzato davanti ad un
Notaio.
Ha quindi rilevato che in data 23/04/2010 la allora QU (oggi Agenzia delle Entrate – Riscossione) aveva iscritto ipoteca sulle quote indivise di tutti i beni intestate a , che, pertanto la Persona_3 menzionata ipoteca gravava su una quota pari ad 1/10 dell'intero avendo la Sig.ra acquistato 1/5 Per_3 in comproprietà con il Sig. , che quest'ultimo era deceduto in data 07 gennaio 2019 e Persona_4
che con atto RGVG 3283/19 (denuncia successione) la moglie ed i figli Persona_3 CP_5
, , e avevano rinunziato all'eredità.
[...] Controparte_6 CP_7 Controparte_8
Ha dedotto in particolare che aveva posseduto e possedeva ancora i seguenti beni Persona_1
immobili: - Terreno sito in Chiaramonti distinto in catasto al Foglio 24, mappali 56, 57, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 83, con annesso fabbricato rurale di mq 79 costituente un unico terreno totalmente recintato ed utilizzato dal Sig. , terreno in agro di Chiaramonti Persona_1
distinto in catasto al Foglio 25 sub 49, locale in Chiaramonti distinto al catasto Fabbricati del Comune di Chiaramonti al Foglio 20, numero 283, sub 2 cat C/6.
Ha concluso come in epigrafe.
I convenuti, benché ritualmente citati non si sono costituiti nel presente giudizio e ne è stata, pertanto, dichiarata la contumacia.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.02.24, preso atto del decesso di
[...]
, si sono costituiti in giudizio gli eredi dello stesso , Per_1 Parte_1 Parte_2
e concludendo come in Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
epigrafe.
La causa è stata istruita con la produzione di referente documentale ed escussione di testimoni e, lette le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 21 novembre 2023 ex art. 127 ter pagina 3 di 6 c.p.c., è stata trattenuta dal Giudice decisione, avendo parte attrice rinunciato ai termini ex art. 190
c.p.c.
*******
Ritiene il Giudice adito che la domanda di accertamento dell'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione dei terreni per cui è causa spiegata dagli attori nella loro qualità di eredi di
[...]
è fondata e deve essere accolta per i motivi in appresso illustrati. Per_1
ha difatti fornito la prova di aver posseduto i terreni per cui è causa in modo pieno, Persona_1
esclusivo, pacifico ed ininterrotto per oltre vent'anni, in modo idoneo ad acquistare i medesimi a titolo originario per intervenuta usucapione.
Risulta dimostrato, difatti, che i terreni per cui è causa, originariamente oggetto di comunione ereditaria tra i cinque fratelli , , e il Parte_7 Persona_5 Persona_6 Persona_7
medesimo , a far data dal 1991, e segnatamente dall'accordo di divisione contenuto in Persona_1
una perizia giudiziale a firma del Dott. prodotta nella causa pendente nanti il Persona_2
Tribunale di Sassari e contraddistinta con il numero di RG 13/86, allegata agli atti, siano stati posseduti dall'attore in modo esclusivo.
Tutti i testi escussi, terzi estranei ai fatti di causa della cui attendibilità e imparzialità non è lecito dubitare, a conoscenza dei luoghi di causa che hanno riconosciuto nella planimetria loro rammostrata, hanno confermato che i terreni per cui è giudizio, costituenti un unico appezzamento di terra recintato su tutti i lati, dall'anno 1991 sono stati posseduti in via esclusiva da attraverso Persona_1
l'esercizio di attività di allevamento e coltivazione di piante medicinali e foraggio, che lo ha Per_1
provveduto a realizzare la recinzione, che lo stesso ha altresì posseduto in via esclusiva la stalla ivi insistente utilizzandola per il ricovero di animali e/o di strumenti di lavoro agricolo.
Si osserva che è deceduto in data 21 febbraio 2023 e che si sono costituiti in giudizio Persona_1
i chiamati all'eredità , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e Parte_5 Parte_6
Orbene, come è noto, il chiamato all'eredità subentra al de cuius nel possesso dei beni ereditari senza la necessità di materiale apprensione, come si desume dall'art. 460 c.c. il che lo abilita, anche prima dell'accettazione, alla proposizione delle azioni possessorie a tutela degli stessi, così come l'erede, ex art. 1146 c.c., vi succede con effetto dall'apertura della successione.
In sostanza per effetto di una “fictio iuris”, il possesso del “de cuius” si trasferisce agli eredi i quali subentrano nel possesso del bene senza necessità di una materiale apprensione, occorrendo solo la prova della qualità di eredi.
pagina 4 di 6 Nel caso sub iudice deve ritenersi che i chiamati all'eredità con la domanda spiegata nel presente giudizio abbiano tacitamente accettato l'eredità morendo dismessa da , e pertanto, gli Persona_1
stessi devono essere riconosciuti proprietari per intervenuta usucapione dei terreni per cui è causa, anche sommando il proprio possesso a quello del de cuius exart.1146 c.c.
Deve quindi accogliersi la domanda spiegata.
Deve altresì trovare accoglimento anche l'ulteriore domanda spiegata di accertamento del venir meno dell'ipoteca a favore di quale conseguenza dell'accertamento Controparte_4 dell'usucapione sui predetti beni immobili.
Come chiarito dalla Suprema Corte di cassazione, difatti, l'usucapione compiutasi all'esito di possesso ventennale da parte di un soggetto privo di titolo trascritto estingue le ipoteche iscritte o rinnovate nei confronti del precedente proprietario, anche se non ancora perente e tale effetto estintivo si verifica per via dell'efficacia retroattiva dell'usucapione stessa (Cass. Civ. sent.n. 8792/00).
In buona sostanza, secondo la Suprema Corte, una volta compiutosi il periodo richiesto dalla legge per il compimento dell'usucapione, a prescindere dall'intervento di una sentenza del tribunale o di un verbale di mediazione che dichiari l'avvenuto intervento dell'usucapione medesimo, il bene viene trasferito al nuovo proprietario libero da pesi e da vincoli, così come da diritti reali altrui, tanto che è stato affermato che di conseguenza il notaio rogante nella successiva vendita del bene compiuta dall'usucapiente non è tenuto a verificare l'esistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli di data anteriore a quella della trascrizione della sentenza di accertamento dell'intervenuta usucapione.
Spese compensate dato l'esito della lite e la natura dichiarativa della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, Prima Sezione definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, in accoglimento della domanda attorea così provvede:
- dichiara ( ), ( Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
), ( ), (
[...] Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4 C.F._4
), ( ) (
[...] Parte_5 CodiceFiscale_5 Parte_6 C.F._6
), quali eredi di nato a [...] il [...] (C.F.
[...] Persona_1 [...]
) comproprietari pro indiviso a titolo originario per intervenuta usucapione C.F._12
ventennale dei seguenti beni immobili: - Terreno sito in Chiaramonti distinto in catasto al
Foglio 24, mappali 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 83, con annesso fabbricato rurale di mq 79 costituente un unico terreno totalmente recintato ed utilizzato dal Sig.
. - Terreno in agro di Chiaramonti distinto in catasto al Foglio 25 sub 49. - Persona_1
Locale in Chiaramonti distinto al catasto Fabbricati del Comune di Chiaramonti al Foglio 20,
pagina 5 di 6 numero 283, sub 2 cat C/6, mandando al competente Conservatore dei Registri Immobiliari per le annotazioni di competenza con esonero di responsabilità,
- accerta il venir meno dell'ipoteca iscritta in data 23/04/2010 a favore di Controparte_4
sui predetti beni immobili.
[...]
Spese compensate.
Sassari, 28 giugno 2024.
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta
Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 865/23 R.G. promossa da:
( ), ( Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
), ( ), (
[...] Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4 [...]
), ( ) ( C.F._4 Parte_5 CodiceFiscale_5 Parte_6 [...]
), quali eredi di , elettivamente domiciliati in Sassari, via Cavour C.F._6 Persona_1
88 presso lo studio dell'avv. Pierfrancesco Loi (C.F. ), giusta delega in atto CodiceFiscale_7
separato alla comparsa di costituzione e risposta degli eredi,
ATTORI
CONTRO
, residente in [...] Regione Chirralza ( ), CP_1 CodiceFiscale_8
, residente Perfugas 07034, Via Marconi 28 ( ), Controparte_2 CodiceFiscale_9
, residente in [...] ( ), Parte_6 CodiceFiscale_6
, residente in [...](C. F. Controparte_3 C.F._10
) e (C.F. P.Iva ) nella
[...] Controparte_4 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in via Giuseppe Grezar n° 14 in Roma
CONVENUTI- CONTUMACI
OGGETTO: usucapione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte attrice: “1) respinta ogni contraria istanza, conclusione, eccezione e deduzione;
2) pronunciare sentenza dichiarativa dell'acquisto per usucapione a favore dei Sig.ri Parte_1
( ), ( ), (SPN
[...] CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2 Parte_3
pagina 1 di 6 ), ( ), ( C.F._11 Parte_4 CodiceFiscale_4 Parte_5 [...]
) ( ), quali eredi di nato a [...]F._5 Parte_6 CodiceFiscale_6 Persona_1
Chiaramonti il 19.06.1929 (C.F. pro indiviso tra loro dei seguenti beni CodiceFiscale_12
immobili: - Terreno sito in Chiaramonti distinto in catasto al Foglio 24, mappali 56, 57, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 83, con annesso fabbricato rurale di mq 79 costituente un unico terreno totalmente recintato ed utilizzato dal Sig. . - Terreno in agro di Chiaramonti Persona_1
distinto in catasto al Foglio 25 sub 49. - Locale in Chiaramonti distinto al catasto Fabbricati del
Comune di Chiaramonti al Foglio 20, numero 283, sub 2 cat C/6. 3) condannare i detentori dei beni al rilascio in favore degli assegnatari dei medesimi beni liberi da persone e da cose;
4) pronunciare sentenza di accertamento del venir meno dell'ipoteca a favore di Controparte_4 quale conseguenza dell'accertamento dell'usucapione sui predetti beni immobili;
5) ponendo le spese di giudizio a carico dei convenuti in caso di loro opposizione”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att. c.p.c. prevedono che la sentenza deve contenere la quale nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.
13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto -
“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione, nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato quale procuratrice generale di Parte_6 [...]
ha convenuto in giudizio , Per_1 CP_1 Controparte_2 Parte_6 CP_3
e .
[...] Controparte_4
Ha rappresentato che le odierne parti in causa erano comproprietarie in virtù di plurime successioni ereditarie e atti di cessione, analiticamente descritti in atto di citazione, dei seguenti beni immobili: in
Agro di Chiaramonti e più precisamente al P. 871, F. 24 i mappali: 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
pagina 2 di 6 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72; in Agro di Chiaramonti e più precisamente al P. 871, F. 25 i mappali: 36,
37, 38, 39, 40, 41; in Agro di Chiaramonti e più precisamente al P. 871, F. 14 i mappali 119.
Ha dedotto che nonostante i beni immobili risultassero ancora indivisi tra le odierne parti queste ultime avevano di fatto posseduto fino all'attualità porzioni ben precise del compendio immobiliare, che tale situazione di possesso non era mai stata oggetto di contestazione da parte dei comproprietari, che null'altro avevano fatto se non dare seguito ad un accordo risalente al 1991 contenuto in una perizia giudiziale a firma del Dott. prodotta nella causa pendente nanti il Tribunale di Sassari Persona_2
e contraddistinta con il numero di RG 13/86.
Ha precisato che in sostanza le odierne parti avevano iniziato a possedere in via esclusiva i beni loro pertoccanti in base all'ipotesi di accordo limitando il loro possesso esclusivo ai beni rispettivamente loro “assegnati” in tale documento e che tale accordo non era mai stato formalizzato davanti ad un
Notaio.
Ha quindi rilevato che in data 23/04/2010 la allora QU (oggi Agenzia delle Entrate – Riscossione) aveva iscritto ipoteca sulle quote indivise di tutti i beni intestate a , che, pertanto la Persona_3 menzionata ipoteca gravava su una quota pari ad 1/10 dell'intero avendo la Sig.ra acquistato 1/5 Per_3 in comproprietà con il Sig. , che quest'ultimo era deceduto in data 07 gennaio 2019 e Persona_4
che con atto RGVG 3283/19 (denuncia successione) la moglie ed i figli Persona_3 CP_5
, , e avevano rinunziato all'eredità.
[...] Controparte_6 CP_7 Controparte_8
Ha dedotto in particolare che aveva posseduto e possedeva ancora i seguenti beni Persona_1
immobili: - Terreno sito in Chiaramonti distinto in catasto al Foglio 24, mappali 56, 57, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 83, con annesso fabbricato rurale di mq 79 costituente un unico terreno totalmente recintato ed utilizzato dal Sig. , terreno in agro di Chiaramonti Persona_1
distinto in catasto al Foglio 25 sub 49, locale in Chiaramonti distinto al catasto Fabbricati del Comune di Chiaramonti al Foglio 20, numero 283, sub 2 cat C/6.
Ha concluso come in epigrafe.
I convenuti, benché ritualmente citati non si sono costituiti nel presente giudizio e ne è stata, pertanto, dichiarata la contumacia.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.02.24, preso atto del decesso di
[...]
, si sono costituiti in giudizio gli eredi dello stesso , Per_1 Parte_1 Parte_2
e concludendo come in Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
epigrafe.
La causa è stata istruita con la produzione di referente documentale ed escussione di testimoni e, lette le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 21 novembre 2023 ex art. 127 ter pagina 3 di 6 c.p.c., è stata trattenuta dal Giudice decisione, avendo parte attrice rinunciato ai termini ex art. 190
c.p.c.
*******
Ritiene il Giudice adito che la domanda di accertamento dell'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione dei terreni per cui è causa spiegata dagli attori nella loro qualità di eredi di
[...]
è fondata e deve essere accolta per i motivi in appresso illustrati. Per_1
ha difatti fornito la prova di aver posseduto i terreni per cui è causa in modo pieno, Persona_1
esclusivo, pacifico ed ininterrotto per oltre vent'anni, in modo idoneo ad acquistare i medesimi a titolo originario per intervenuta usucapione.
Risulta dimostrato, difatti, che i terreni per cui è causa, originariamente oggetto di comunione ereditaria tra i cinque fratelli , , e il Parte_7 Persona_5 Persona_6 Persona_7
medesimo , a far data dal 1991, e segnatamente dall'accordo di divisione contenuto in Persona_1
una perizia giudiziale a firma del Dott. prodotta nella causa pendente nanti il Persona_2
Tribunale di Sassari e contraddistinta con il numero di RG 13/86, allegata agli atti, siano stati posseduti dall'attore in modo esclusivo.
Tutti i testi escussi, terzi estranei ai fatti di causa della cui attendibilità e imparzialità non è lecito dubitare, a conoscenza dei luoghi di causa che hanno riconosciuto nella planimetria loro rammostrata, hanno confermato che i terreni per cui è giudizio, costituenti un unico appezzamento di terra recintato su tutti i lati, dall'anno 1991 sono stati posseduti in via esclusiva da attraverso Persona_1
l'esercizio di attività di allevamento e coltivazione di piante medicinali e foraggio, che lo ha Per_1
provveduto a realizzare la recinzione, che lo stesso ha altresì posseduto in via esclusiva la stalla ivi insistente utilizzandola per il ricovero di animali e/o di strumenti di lavoro agricolo.
Si osserva che è deceduto in data 21 febbraio 2023 e che si sono costituiti in giudizio Persona_1
i chiamati all'eredità , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e Parte_5 Parte_6
Orbene, come è noto, il chiamato all'eredità subentra al de cuius nel possesso dei beni ereditari senza la necessità di materiale apprensione, come si desume dall'art. 460 c.c. il che lo abilita, anche prima dell'accettazione, alla proposizione delle azioni possessorie a tutela degli stessi, così come l'erede, ex art. 1146 c.c., vi succede con effetto dall'apertura della successione.
In sostanza per effetto di una “fictio iuris”, il possesso del “de cuius” si trasferisce agli eredi i quali subentrano nel possesso del bene senza necessità di una materiale apprensione, occorrendo solo la prova della qualità di eredi.
pagina 4 di 6 Nel caso sub iudice deve ritenersi che i chiamati all'eredità con la domanda spiegata nel presente giudizio abbiano tacitamente accettato l'eredità morendo dismessa da , e pertanto, gli Persona_1
stessi devono essere riconosciuti proprietari per intervenuta usucapione dei terreni per cui è causa, anche sommando il proprio possesso a quello del de cuius exart.1146 c.c.
Deve quindi accogliersi la domanda spiegata.
Deve altresì trovare accoglimento anche l'ulteriore domanda spiegata di accertamento del venir meno dell'ipoteca a favore di quale conseguenza dell'accertamento Controparte_4 dell'usucapione sui predetti beni immobili.
Come chiarito dalla Suprema Corte di cassazione, difatti, l'usucapione compiutasi all'esito di possesso ventennale da parte di un soggetto privo di titolo trascritto estingue le ipoteche iscritte o rinnovate nei confronti del precedente proprietario, anche se non ancora perente e tale effetto estintivo si verifica per via dell'efficacia retroattiva dell'usucapione stessa (Cass. Civ. sent.n. 8792/00).
In buona sostanza, secondo la Suprema Corte, una volta compiutosi il periodo richiesto dalla legge per il compimento dell'usucapione, a prescindere dall'intervento di una sentenza del tribunale o di un verbale di mediazione che dichiari l'avvenuto intervento dell'usucapione medesimo, il bene viene trasferito al nuovo proprietario libero da pesi e da vincoli, così come da diritti reali altrui, tanto che è stato affermato che di conseguenza il notaio rogante nella successiva vendita del bene compiuta dall'usucapiente non è tenuto a verificare l'esistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli di data anteriore a quella della trascrizione della sentenza di accertamento dell'intervenuta usucapione.
Spese compensate dato l'esito della lite e la natura dichiarativa della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, Prima Sezione definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, in accoglimento della domanda attorea così provvede:
- dichiara ( ), ( Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
), ( ), (
[...] Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4 C.F._4
), ( ) (
[...] Parte_5 CodiceFiscale_5 Parte_6 C.F._6
), quali eredi di nato a [...] il [...] (C.F.
[...] Persona_1 [...]
) comproprietari pro indiviso a titolo originario per intervenuta usucapione C.F._12
ventennale dei seguenti beni immobili: - Terreno sito in Chiaramonti distinto in catasto al
Foglio 24, mappali 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 83, con annesso fabbricato rurale di mq 79 costituente un unico terreno totalmente recintato ed utilizzato dal Sig.
. - Terreno in agro di Chiaramonti distinto in catasto al Foglio 25 sub 49. - Persona_1
Locale in Chiaramonti distinto al catasto Fabbricati del Comune di Chiaramonti al Foglio 20,
pagina 5 di 6 numero 283, sub 2 cat C/6, mandando al competente Conservatore dei Registri Immobiliari per le annotazioni di competenza con esonero di responsabilità,
- accerta il venir meno dell'ipoteca iscritta in data 23/04/2010 a favore di Controparte_4
sui predetti beni immobili.
[...]
Spese compensate.
Sassari, 28 giugno 2024.
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 6 di 6