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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 22/10/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 933/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 21.10.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 933/2023 avente per oggetto “opposizione a ordinanza ingiunzione” promossa
DA
nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Parte_1
Amministrazione e legale rappresentante pro tempore della “ Parte_2
[...] rappresentati e difesi dall'avv. Parte_2
NI MA
OPPONENTI
CONTRO
, in persona Controparte_1 del Direttore pro tempore, difeso dal funzionario amministrativo avv. Veneranda PETTI
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.07.2023, i ricorrenti proponevano opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 83/2023, notificata dall' resistente in data 8.07.2023, con cui veniva CP_1 ingiunto a quale presunto trasgressore in qualità di Parte_1
Presidente del CdA della nonché a quest'ultima Parte_2 società, quale obbligata solidale, il pagamento della complessiva somma di € 9.099,70. pagina 1 di 13 Nel chiedere l'annullamento, la declaratoria di inefficacia / di invalidità della ordinanza e delle sanzioni irrogate, esponevano che: Co
-il lavoratore aveva effettuato richiesta di intervento all Persona_1 territorialmente competente, evidenziando di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della “ con mansioni di magazziniere dal Parte_2
3.08.2019 al 29.09.2021;
-secondo la ricostruzione fornita dal lavoratore, il rapporto di lavoro veniva formalizzato solo in data 14.09.2019, mediante la sottoscrizione di contratto di lavoro a tempo indeterminato in regime di part-time con inquadramento al livello 5° del C.C.N.L. Commercio;
-il lavoratore denunciava di avere, invece, lavorato per l'intero periodo (3.08.2019 –
21.09.2021) per 8 ore giornaliere, superiori a quelle contrattualmente stabilite, pari a 4 ore giornaliere e di essere stato, pertanto, retribuito in misura inferiore rispetto all'impegno prestato;
-esperito infruttuosamente, in data 21.03.2022, il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 11, Co d.lgs. n. 124/2004, l odierno resistente dava inizio alla procedura ispettiva, come da verbale n. 30-23 prot. n. 10340 dell'11.05.2022;
-l'attività ispettiva aveva esito nella notifica di diffida accertativa per crediti patrimoniali n.
CB00001/2022-691 prot. n. 27028 del 27.12.2022, con la quale veniva intimato agli odierni opponenti, quali obbligati in solido, il pagamento dell'importo lordo complessivo di €
22.631,00;
-secondo gli accertamenti eseguiti, gli opponenti avevano impiegato il lavoratore Per_1
in assenza della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro
[...] al Centro per l'impiego competente e in assenza di adempimenti di carattere contributivo per il periodo dal 3.08.2019 al 13.09.2019, laddove egli aveva prestato attività lavorativa per n. 8
(otto) ore giornaliere, con la qualifica di magazziniere per 6 (sei) giorni la settimana compreso la domenica, ed avevano infedelmente registrato sul libro unico del lavoro i dati e le prestazioni lavorative relativi al lavoratore per n. 8 ore al giorno dal 3.08.019 al Per_1
13.09.2019 e per 4 ore al giorno dal 14.09.2019 al 29.09.2021, ad eccezione del periodo da aprile a luglio 2020, periodo di assenza per covid;
-di conseguenza, veniva accertato il mancato versamento dei contributi dovuti per il lavoratore per n. 8 ore al giorno dal 3.08.2019 al 13.09.2019 e per 4 ore al giorno Per_1 dal 14.09.2019 al 29.09.2021, ad eccezione del periodo da aprile a luglio 2020, periodo di assenza per covid;
pagina 2 di 13 -all'esito degli accertamenti svolti, con verbale unico di accertamento e notificazione n.
CB00001/2022-609-01 del 6.12.2022, venivano quindi contestate agli opponenti le seguenti infrazioni:
-art. 3, commi 3 e 3 ter, d.l. n. 12 del 22//2/2002 convertito con modificazioni dalla l. n. 73 del 23/4/2002, come sostituito dall'art. 22, comma 1, del d.lgs. n.151 del 14/9/2015 –
Misure di contrasto del lavoro sommerso e irregolare, per avere impiegato il lavoratore
<<in assenza della comunicazione preventiva di instaurazione del < i>
Persona_1 rapporto di lavoro al Centro per l'impiego competente ed in assenza al momento dell'accertamento ispettivo di adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti atti a dimostrare la volontà di non occultare il relativo rapporto di lavoro per il periodo dal 03/08/2019 al 13/09/2019 per n. 8 ore giornaliere con la qualifica di magazziniere per 6 giorni la settimana compreso la domenica>>;
-art. 39, commi 1, 2 e 7, d.l. 25/6/2008 n.112, convertito con modificazioni in l. n.
133/2008, modificato da ultimo dall'art. 22, comma 5, d.lgs. n. 151/2005 per aver
<<infedelmente registrato sul libro unico del lavoro i dati e le prestazioni lavorative relativi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 21.10.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 933/2023 avente per oggetto “opposizione a ordinanza ingiunzione” promossa
DA
nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Parte_1
Amministrazione e legale rappresentante pro tempore della “ Parte_2
[...] rappresentati e difesi dall'avv. Parte_2
NI MA
OPPONENTI
CONTRO
, in persona Controparte_1 del Direttore pro tempore, difeso dal funzionario amministrativo avv. Veneranda PETTI
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.07.2023, i ricorrenti proponevano opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 83/2023, notificata dall' resistente in data 8.07.2023, con cui veniva CP_1 ingiunto a quale presunto trasgressore in qualità di Parte_1
Presidente del CdA della nonché a quest'ultima Parte_2 società, quale obbligata solidale, il pagamento della complessiva somma di € 9.099,70. pagina 1 di 13 Nel chiedere l'annullamento, la declaratoria di inefficacia / di invalidità della ordinanza e delle sanzioni irrogate, esponevano che: Co
-il lavoratore aveva effettuato richiesta di intervento all Persona_1 territorialmente competente, evidenziando di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della “ con mansioni di magazziniere dal Parte_2
3.08.2019 al 29.09.2021;
-secondo la ricostruzione fornita dal lavoratore, il rapporto di lavoro veniva formalizzato solo in data 14.09.2019, mediante la sottoscrizione di contratto di lavoro a tempo indeterminato in regime di part-time con inquadramento al livello 5° del C.C.N.L. Commercio;
-il lavoratore denunciava di avere, invece, lavorato per l'intero periodo (3.08.2019 –
21.09.2021) per 8 ore giornaliere, superiori a quelle contrattualmente stabilite, pari a 4 ore giornaliere e di essere stato, pertanto, retribuito in misura inferiore rispetto all'impegno prestato;
-esperito infruttuosamente, in data 21.03.2022, il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 11, Co d.lgs. n. 124/2004, l odierno resistente dava inizio alla procedura ispettiva, come da verbale n. 30-23 prot. n. 10340 dell'11.05.2022;
-l'attività ispettiva aveva esito nella notifica di diffida accertativa per crediti patrimoniali n.
CB00001/2022-691 prot. n. 27028 del 27.12.2022, con la quale veniva intimato agli odierni opponenti, quali obbligati in solido, il pagamento dell'importo lordo complessivo di €
22.631,00;
-secondo gli accertamenti eseguiti, gli opponenti avevano impiegato il lavoratore Per_1
in assenza della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro
[...] al Centro per l'impiego competente e in assenza di adempimenti di carattere contributivo per il periodo dal 3.08.2019 al 13.09.2019, laddove egli aveva prestato attività lavorativa per n. 8
(otto) ore giornaliere, con la qualifica di magazziniere per 6 (sei) giorni la settimana compreso la domenica, ed avevano infedelmente registrato sul libro unico del lavoro i dati e le prestazioni lavorative relativi al lavoratore per n. 8 ore al giorno dal 3.08.019 al Per_1
13.09.2019 e per 4 ore al giorno dal 14.09.2019 al 29.09.2021, ad eccezione del periodo da aprile a luglio 2020, periodo di assenza per covid;
-di conseguenza, veniva accertato il mancato versamento dei contributi dovuti per il lavoratore per n. 8 ore al giorno dal 3.08.2019 al 13.09.2019 e per 4 ore al giorno Per_1 dal 14.09.2019 al 29.09.2021, ad eccezione del periodo da aprile a luglio 2020, periodo di assenza per covid;
pagina 2 di 13 -all'esito degli accertamenti svolti, con verbale unico di accertamento e notificazione n.
CB00001/2022-609-01 del 6.12.2022, venivano quindi contestate agli opponenti le seguenti infrazioni:
-art. 3, commi 3 e 3 ter, d.l. n. 12 del 22//2/2002 convertito con modificazioni dalla l. n. 73 del 23/4/2002, come sostituito dall'art. 22, comma 1, del d.lgs. n.151 del 14/9/2015 –
Misure di contrasto del lavoro sommerso e irregolare, per avere impiegato il lavoratore
<<in assenza della comunicazione preventiva di instaurazione del < i>
Persona_1 rapporto di lavoro al Centro per l'impiego competente ed in assenza al momento dell'accertamento ispettivo di adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti atti a dimostrare la volontà di non occultare il relativo rapporto di lavoro per il periodo dal 03/08/2019 al 13/09/2019 per n. 8 ore giornaliere con la qualifica di magazziniere per 6 giorni la settimana compreso la domenica>>;
-art. 39, commi 1, 2 e 7, d.l. 25/6/2008 n.112, convertito con modificazioni in l. n.
133/2008, modificato da ultimo dall'art. 22, comma 5, d.lgs. n. 151/2005 per aver
<<infedelmente registrato sul libro unico del lavoro i dati e le prestazioni lavorative relativi
N. R.G. 933/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 21.10.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 933/2023 avente per oggetto “opposizione a ordinanza ingiunzione” promossa
DA
nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Parte_1
Amministrazione e legale rappresentante pro tempore della “ Parte_2
[...] rappresentati e difesi dall'avv. Parte_2
NI MA
OPPONENTI
CONTRO
, in persona Controparte_1 del Direttore pro tempore, difeso dal funzionario amministrativo avv. Veneranda PETTI
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.07.2023, i ricorrenti proponevano opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 83/2023, notificata dall' resistente in data 8.07.2023, con cui veniva CP_1 ingiunto a quale presunto trasgressore in qualità di Parte_1
Presidente del CdA della nonché a quest'ultima Parte_2 società, quale obbligata solidale, il pagamento della complessiva somma di € 9.099,70. pagina 1 di 13 Nel chiedere l'annullamento, la declaratoria di inefficacia / di invalidità della ordinanza e delle sanzioni irrogate, esponevano che: Co
-il lavoratore aveva effettuato richiesta di intervento all Persona_1 territorialmente competente, evidenziando di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della “ con mansioni di magazziniere dal Parte_2
3.08.2019 al 29.09.2021;
-secondo la ricostruzione fornita dal lavoratore, il rapporto di lavoro veniva formalizzato solo in data 14.09.2019, mediante la sottoscrizione di contratto di lavoro a tempo indeterminato in regime di part-time con inquadramento al livello 5° del C.C.N.L. Commercio;
-il lavoratore denunciava di avere, invece, lavorato per l'intero periodo (3.08.2019 –
21.09.2021) per 8 ore giornaliere, superiori a quelle contrattualmente stabilite, pari a 4 ore giornaliere e di essere stato, pertanto, retribuito in misura inferiore rispetto all'impegno prestato;
-esperito infruttuosamente, in data 21.03.2022, il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 11, Co d.lgs. n. 124/2004, l odierno resistente dava inizio alla procedura ispettiva, come da verbale n. 30-23 prot. n. 10340 dell'11.05.2022;
-l'attività ispettiva aveva esito nella notifica di diffida accertativa per crediti patrimoniali n.
CB00001/2022-691 prot. n. 27028 del 27.12.2022, con la quale veniva intimato agli odierni opponenti, quali obbligati in solido, il pagamento dell'importo lordo complessivo di €
22.631,00;
-secondo gli accertamenti eseguiti, gli opponenti avevano impiegato il lavoratore Per_1
in assenza della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro
[...] al Centro per l'impiego competente e in assenza di adempimenti di carattere contributivo per il periodo dal 3.08.2019 al 13.09.2019, laddove egli aveva prestato attività lavorativa per n. 8
(otto) ore giornaliere, con la qualifica di magazziniere per 6 (sei) giorni la settimana compreso la domenica, ed avevano infedelmente registrato sul libro unico del lavoro i dati e le prestazioni lavorative relativi al lavoratore per n. 8 ore al giorno dal 3.08.019 al Per_1
13.09.2019 e per 4 ore al giorno dal 14.09.2019 al 29.09.2021, ad eccezione del periodo da aprile a luglio 2020, periodo di assenza per covid;
-di conseguenza, veniva accertato il mancato versamento dei contributi dovuti per il lavoratore per n. 8 ore al giorno dal 3.08.2019 al 13.09.2019 e per 4 ore al giorno Per_1 dal 14.09.2019 al 29.09.2021, ad eccezione del periodo da aprile a luglio 2020, periodo di assenza per covid;
pagina 2 di 13 -all'esito degli accertamenti svolti, con verbale unico di accertamento e notificazione n.
CB00001/2022-609-01 del 6.12.2022, venivano quindi contestate agli opponenti le seguenti infrazioni:
-art. 3, commi 3 e 3 ter, d.l. n. 12 del 22//2/2002 convertito con modificazioni dalla l. n. 73 del 23/4/2002, come sostituito dall'art. 22, comma 1, del d.lgs. n.151 del 14/9/2015 –
Misure di contrasto del lavoro sommerso e irregolare, per avere impiegato il lavoratore
<
Persona_1 rapporto di lavoro al Centro per l'impiego competente ed in assenza al momento dell'accertamento ispettivo di adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti atti a dimostrare la volontà di non occultare il relativo rapporto di lavoro per il periodo dal 03/08/2019 al 13/09/2019 per n. 8 ore giornaliere con la qualifica di magazziniere per 6 giorni la settimana compreso la domenica>>;
-art. 39, commi 1, 2 e 7, d.l. 25/6/2008 n.112, convertito con modificazioni in l. n.
133/2008, modificato da ultimo dall'art. 22, comma 5, d.lgs. n. 151/2005 per aver
<
al lavoratore nt. 14/10/72 per n. 8 ore al giorno dal giorno 3/8/2019 al Persona_1
13/9/2019 e per 4 ore al giorno dal 14/9/2019 al 29/9/2021 ad eccezione del periodo da aprile a luglio 2020, periodo di assenza per Covid>>.
Così individuati i presupposti sottesi all'ordinanza ingiunzione n. 83/2023, gli odierni opponenti sostenevano, a fondamento della spiegata opposizione, i seguenti motivi di impugnazione:
-difetto di legittimazione passiva del legale rappresentante della Società,
[...]
per le sanzioni pecuniarie riferite al presunto Parte_1 periodo interessato dal lavoro non contrattualizzato prestato dal magazziniere
(03/08/2019 - 13/09/2019), in ragione del fatto che, in detto Persona_1 periodo, non rivestiva alcuna carica nell'ambito della “ Parte_1 [...]
, essendo divenuto Amministratore e Presidente Parte_2 del CdA solamente il 27/8/2019 - come da visura camerale che veniva depositata agli atti;
ritenuta la natura di tipo omissivo dell'illecito ed il fatto che lo stesso si sarebbe consumato nel momento in cui, decorso il termine previsto dalla legge, la comunicazione di assunzione non era stata effettuata, doveva essere a proprio avviso esclusa qualsivoglia responsabilità in capo al;
Parte_1
pagina 3 di 13 -nel merito, l'insussistenza e l'infondatezza delle contestate violazioni, atteso che il lavoratore era stato assunto in data 14.09.2019 ed aveva lavorato alle Per_1 dipendenze della Società opponente sino al 29.09.2021, espletando 4 ore giornaliere di lavoro, come risultava dalle buste paga, che non erano mai state contestate dal lavoratore;
-l'incongruenza fra la diversa individuazione del momento iniziale del rapporto lavorativo fornita dal lavoratore agli Ispettori (3.08.2019) e quella indicata dallo stesso nella raccomandata del 30.11.2021 inviata alla Società sportiva Per_1
(15.07.2019);
-l'imprecisione dell'accertamento ispettivo in relazione alla mancata considerazione della circostanza che il lavoratore, a partire dal 19.07.2021, e fino alla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta il 29.09.2021, era stato in malattia.
L' ribadiva la legittimità dell'accertamento Controparte_3 svolto, contestando le motivazioni sottese alla proposta opposizione, e precisava -quanto al momento di consumazione dell'illecito di cui all'art. 3, commi 3 e 3 ter, d.l. n. 12 del 2002 convertito con modificazioni dalla l. n. 73 del 23/4/2002 - e, dunque, riguardo alla eccezione di difetto di legittimazione passiva del , che tale momento era da individuarsi Parte_1 in quello in cui era cessata la condotta omissiva “dell'occupazione in nero”, corrispondente, dunque, all'effettuazione dell'accesso ispettivo.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti depositati e con espletamento della prova testi.
_____________ Co
1.Parte opponente contesta le risultanze degli accertamenti ispettivi svolti dall' in seguito alla denuncia del lavoratore;
nello specifico, contesta quanto da costui Persona_1 dichiarato, ossia che avrebbe lavorato presso la Parte_2 come magazziniere, nel periodo dal 3.08.2019 al 13.09.2019, per n. 8 ore giornaliere, senza un regolare contratto di lavoro, e che avrebbe lavorato dal 14.09.2019, ininterrottamente sino al 29.09.2021, con un contratto di 8 ore giornaliere, in luogo del part-time di n. 4 ore al giorno risultante dal contratto assunzione.
2.In primo luogo, dalla complessiva disamina delle emergenze istruttorie, risulta comprovato che abbia iniziato a lavorare il 3.08.2019, non già il 14.09.2019, per cui le Per_1
Co verifiche espletate in tal senso dall' appaiono corrette.
pagina 4 di 13 Risulta quindi integrato l'illecito amministrativo di cui all'art. 3 comma 3 D.L. n. 12/2002, come modificato dal d.lgs. n. 151/2015, sebbene -per le ragioni nel prosieguo più diffusamente esposte- nei soli confronti della società opponente.
Va premesso che le differenti prospettazioni delle parti vanno analizzate alla luce del materiale probatorio raccolto in sede di accertamento ispettivo - confluito nel verbale unico di accertamento - nonché delle risultanze emerse dall'istruttoria svolta in corso di causa, tenuto conto che il valore probatorio dei verbali ispettivi deve essere ricostruito secondo quanto evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità.
La Suprema Corte ha invero rimarcato che il verbale ispettivo può assumere un valore probatorio disomogeneo, ossia un triplice livello di attendibilità, secondo i fatti che ne costituiscono oggetto (cfr. pronuncia n. 166 dell' 8.01.2014), attribuendo a detti fatti: piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, sino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale>> (in senso conforme Cass. n. 6565/2007; Cass. n. 9919/2006; Cass. n. 11946/2005; Cass. 7/11/2014, n.
23800; Cass. 4/8/2021, n. 22265; Cass. 10/3/2022, n. 7841).
Per quel che riguarda, inoltre, l'attendibilità delle dichiarazioni dei terzi, in caso di contrasto tra quella resa ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti e quella resa in sede giudiziale, occorre considerare che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio (cfr. Cass. n. 17555/2002) e che, in sostanza, i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro pagina 5 di 13 anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, sia qualora, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass. n. 11900/03, Cass. n. 3527/01).
Sempre sotto il profilo probatorio va, poi, considerato che nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa grava sull'amministrazione opposta l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria, quale, appunto, lo svolgimento di prestazioni lavorative eccedenti l'orario contrattualmente previsto.
Ed, invero, in tema di sanzioni amministrative, l'opposizione all'ordinanza ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, bensì introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che, in virtù dell'art. 23 della L. 24 novembre 1981 n. 689, il giudice ha il potere - dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa - nell'ambito delle deduzioni delle parti - all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione, ivi compresa la determinazione dell'entità della sanzione, secondo i criteri stabiliti dall'art. 11 della legge citata, sulla base di un apprezzamento discrezionale insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato e immune da errori logici o giuridici ( Cass. Civ., Sez. II, 02.04.2015, n. 6778; Cass. Civ., Sez. II, n. 4923/2022).
Tanto premesso, quanto alle dichiarazioni assunte in sede ispettiva, risulta particolarmente significativa ed attendibile -al fine di individuare la data iniziale del rapporto di lavoro- quella resa dall'informatore il quale, in data 18.10.2022, riferiva agli Ispettori: Testimone_1
<
2019 fino al 2022. Conosco il magazziniere . Ricordo che al mio arrivo a Persona_1 sabato 3 agosto 2019 in previsione dell'inizio del campionato il sig. Parte_2 Per_1 lavorava già presso lo stadio di Selvapiana e si occupava delle divise e pulizia spogliatoi… Ad agosto abbiamo fatto allenamenti tutti i giorni e da quando è iniziato il campionato riposavamo il lunedì. In questi allenamenti e partite lui era sempre presente. E' venuto in tutte le trasferte dal 2019 al 2021 escluso il periodo in cui siamo stati fermi per . Pt_3
Nello stesso senso si pongono le dichiarazioni rese dal giardiniere, , in quanto CP_4 anche costui colloca l'inizio della prestazione lavorativa del alle dipendenze sella Per_1
Società odierna opponente in data senz'altro antecedente al 14.09.2019, riferendo, nella pagina 6 di 13 specie, agli ispettori: certo che quando inizia il campionato di regola a settembre il lavoro del magazziniere parte con largo anticipo per gli ordini di materiale e per gli approvvigionamenti dello spogliatoio>>.
Inoltre, in sede di escussione testimoniale, lo stesso dichiarava: CP_4 precise, ma posso dire che il ha lavorato per la società ricorrente prima del Per_1
14/9/2019. Io lo vedevo negli spogliatoi quando andavo a lavorare sul campo…>>.
Va poi precisato che è stato escusso anche nel presente processo ed ha confermato CP_4 che iniziò a lavorare per la società prima del 14.09.2019, dato che ebbe modo di Per_1 vederlo personalmente.
Il fatto che abbia iniziato a lavorare prima del 14.09.2019 e, sicuramente già dal Per_1
3.08.2019, è stato confermato anche da , che ebbe modo di riferire che Testimone_2
aveva iniziato a lavorare in coincidenza con il ritiro della squadra, ossia dopo la Per_1 metà di luglio.
Quanto alla presunta incongruenza fra il momento iniziale del rapporto lavorativo, individuato in sede ispettiva nel giorno 3.08.2019 e dal lavoratore in data 15.07.2019 (cfr. missiva del Co 30/11/2021), deve rimarcarsi quanto precisato in proposito dall resistente, laddove ha rilevato che, per quanto il lavoratore avesse indicato tale ultima data quale effettivo inizio del rapporto, la limitazione della decorrenza di detto rapporto dal 3.08.2019 era stata operata dai funzionari verbalizzanti, i quali non avevano trovato precisi riscontri per il periodo precedente.
Dunque, deve convenirsi circa il fatto che la collocazione dell'inizio della prestazione lavorativa del alle dipendenze della Società opponente risalga -quantomeno- alla Per_1 data del 3.08.2019, essendo tale dato ampiamente comprovato sulla scorta delle dichiarazioni rese dai vari informatori/testimoni.
Va in proposito ribadita l'estrema puntualità con la quale l'informatore riferisce la Tes_1 circostanza, trattandosi della giornata in cui egli stesso era giunto a nello Parte_2 specifico, il riferisce della presenza del agli allenamenti della squadra Tes_1 Per_1 per tutto il mese di agosto fatta eccezione per le giornate del lunedì e, dunque, ben prima del
14/9/2019 data in cui, secondo la ricostruzione fornita dagli opponenti, il rapporto lavorativo avrebbe avuto inizio, nonché vanno valorizzate le dichiarazioni di , anch'egli nel CP_4 periodo in contestazione dipendente della Società opponente.
Il presupposto sotteso alla contestazione può dirsi, quindi, acclarato, in assenza di elementi di segno opposto addotti dai ricorrenti, quali, a titolo esemplificativo, il fatto che le mansioni espletate dal - che, come dichiarato da alcuni informatori, prevedevano una fase Per_1
pagina 7 di 13 preparatoria antecedente all'inizio del campionato - fossero state nel periodo antecedente alla sua assunzione svolte da altro soggetto.
Peraltro, i testi di parte ricorrente, e , hanno espressamente chiarito Tes_3 Parte_4 di non ricordare la precisa data di assunzione del ( pure rilevando Per_1 Parte_4 che la propria collaborazione era partita solo dal 2020, quindi prima del 2019, anno in cui pacificamente iniziò a lavorare), per cui non hanno reso dichiarazioni dirimenti sul Per_1 punto, laddove, invece, come già osservato, quelle rese dagli altri informatori risultano specifiche ed ancorate a precisi riferimenti temporali.
Sulla scorta di tali evenienze fattuali, comprovate dalle dichiarazioni a cui si è fatto riferimento, deve ritenersi quindi integrato l'illecito amministrativo di cui all'art. 3 comma 3 D.L.
n. 12/2002 e s.m. e i. che, tuttavia, come già accennato, risulta ascrivibile solo alla società opponente e non al . Parte_1
Sul punto, ha sostenuto il proprio difetto di legittimazione Parte_1 passiva: invero, avendo dichiarato il lavoratore di essere stato assunto il giorno 3.08.2019,
l'illecito amministrativo si sarebbe consumato il giorno 2.08.2019 (periodo in cui egli ancora non era legale rappresentante della società), dato che entro tale data avrebbe dovuto essere effettuata la comunicazione di assunzione al centro per l'impiego.
Il fondamento di tale eccezione che, a ben vedere, attiene al merito della causa, non già al profilo della legittimazione passiva, risiede, secondo la ricostruzione operata dagli opponenti, nell'individuazione della natura dell'illecito e del suo momento di consumazione.
Occorre infatti accertare quando si è consumato l'illecito amministrativo di cui all'art. 3 del
D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, come sostituito dall'art. 22 comma 1 del d.lgs. n. 151/2015, in relazione al lavoratore dipendente . Persona_1
La fattispecie in esame sanziona infatti l'impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, prevedendo la sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.
pagina 8 di 13 Occorre dunque riferirsi, nella costruzione della fattispecie sanzionatoria, agli obblighi di comunicazione e di denuncia alle competenti autorità della avvenuta costituzione del rapporto di lavoro dipendente, obbligo per cui è previsto un preciso termine. Invero, l'art. 9 bis della L. n. 608 del 1996, come modificato dall'art. 1, comma 1184 della L. 27 dicembre
2006, n. 296, ha previsto che il datore di lavoro deve inoltrare al Centro per l'impiego la comunicazione di assunzione da effettuarsi obbligatoriamente entro le 24 ore del giorno antecedente quello di instaurazione del rapporto.
La comunicazione in esame, resa attraverso documentazione avente data certa di trasmissione, deve contenere i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione e di cessazione prevista, la tipologia contrattuale, il trattamento economico e normativo applicato.
Come affermato dalla Suprema Corte, “la struttura dell'illecito in esame assume, per la conformazione che gli ha dato il diritto positivo, la connotazione di illecito di tipo omissivo che si consuma nel momento in cui, decorso il termine previsto dalla legge, la comunicazione non viene effettuata, mentre non assume rilevanza la circostanza che l'obbligo di comunicazione violato attenga alla costituzione del rapporto di lavoro, che ha natura di contratto di durata;
non si configura, dunque, nel caso di specie, la situazione tipica dell'illecito permanente che richiede, necessariamente, che la fattispecie tipica, indicata dalla legge, descriva una condotta ininterrotta e perdurante nel tempo, tenuta senza soluzione di continuità e dipendente dalla persistente volontà dell'agente, idonea a determinare una compressione costante del bene giuridico finché non venga meno la condotta stessa” (cfr. Cass. civ., 24 ottobre 2018, n. 27002, cit.; conf. Cass. civ., 22 novembre 2021, n. 35978; cfr. anche Cass. civ., 9 novembre 2020, n. 25037: “L'illecito che discende dalla violazione dell'art. 3 del d.l. n. 12 del 2002, convertito nella l. n. 73 del 2002, come modificato dall'art. 36- bis, comma 1, del d.l. n. 223 del 2006, convertito nella legge n. 248 del 2006, ha la connotazione di un illecito di tipo omissivo istantaneo ad effetti permanenti, che si consuma nel momento in cui, decorso il termine normativamente stabilito per la comunicazione dell'assunzione agli uffici competenti, la stessa non vien effettuata;
e ciò a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro”).
Ed allora, venendo al caso di specie, se l'illecito amministrativo contestato si è consumato allo scadere del termine previsto per denunciare l'avvenuta costituzione del rapporto di lavoro dipendente relativo al lavoratore , ciò vuol dire che, essendo emerso che Per_1 costui era stato assunto il giorno 3.08.2019, l'illecito si è consumato il giorno 2.08.2019, allorquando, però, non aveva ancora assunto il ruolo di legale Parte_1
pagina 9 di 13 rappresentante della società, con la conseguenza che al predetto non può addebitarsi la sanzione di cui al menzionato art. 3, che resta in ogni caso ascrivibile alla società opponente.
3.Quanto alla ulteriore contestazione di cui all'art. 39, commi 1, 2 e 7, d.l. 25/6/2008 n.112, relativa alla infedele registrazione sul LUL dei dati e prestazioni resi dal , per n. 8 Per_1 ore al giorno dal 3.08.2019 al 13.09.2019 e per 4 ore al giorno dal 14.09.2019 al 29.09.2021, appare opportuno ricordare le differenti prospettazioni rese dalle parti in causa relativamente all'articolazione oraria giornaliera della prestazione lavorativa resa dal : Per_1
➢ secondo la ricostruzione operata dagli opponenti, lavorava (dal Per_1
14.09.2019), come contrattualmente stabilito, per n. 4 ore giornaliere, ossia dal martedì al venerdì dalle ore 13.00 alle ore 17.00, il sabato dalle 9.00 alle 13.00 e la domenica dalle 13.30 alle 17.30, osservando il giorno di riposo il lunedì. La ratio sottesa all'espletamento di siffatto orario lavorativo risiedeva nel fatto che gli orari di lavoro del magazziniere dovevano essere funzionali a quelli della squadra che, nella stagione sportiva 2019/2020 e 2020/2021, si allenava dal martedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 16.00, il sabato mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e gareggiava nella giornata della domenica dalle ore 14.30 alle 16.30;
➢ secondo le prospettazioni del , poi trasfuse nel verbale unico di Per_1 accertamento e notificazione, invece, il magazziniere, nel periodo di riferimento, avrebbe lavorato per n. 8 ore giornaliere, per n. 6 giorni alla settimana.
Tanto rimarcato, l'illecito di cui all'art. 39 cit. risulta, parimenti, integrato, sulla scorta delle dichiarazioni del lavoratore e di quelle rese in sede ispettiva dagli informatori Tes_2
, e ,
[...] Testimone_1 Testimone_4 Persona_2 CP_4 quest'ultimo escusso anche come teste nel presente giudizio, le quali, complessivamente valutate, hanno confermato e confortato quanto dichiarato dal lavoratore ed appaiono perciò sufficienti a ritenere comprovata la contestata violazione, anche perché non incisivamente o decisivamente contrastate dalle dichiarazioni rese dai testi di parte opponente.
Vanno quindi ricordati i passaggi più significativi delle dichiarazioni rese dai menzionati testi:
socio della società “CLEAN 2000 snc” - società alla quale, a partire dalla Persona_2 stagione sportiva 2020/2021, era stato affidato il servizio di lavanderia - riferiva agli ispettori che lavorava per la società del Campobasso calcio presso lo stadio Persona_1
Selvapiana; ha riferito di aver ritirato le divise sporche e di aver consegnato quelle pulite la pagina 10 di 13 mattina alle 7,30 e la sera alle 20,00 circa, in caso di trasferta anche alle 21,00, e di aver sempre interagito con in occasione di queste consegne;
Per_1
, dipendente della Società opponente con mansioni di giardiniere, riferiva che CP_4
<>; Per_1 riferiva che era presente mattina e pomeriggio perché nelle giornate di Per_1 allenamento preparava le divise, provvedeva a lavare o far lavare le divise, servizio a cui provvedeva in occasione di ogni partita o allenamento.
Costui confermava tale sua dichiarazione anche in sede processuale, in data 4.11.2024, confermando che nel periodo in contestazione lavorava 8 ore al giorno, per 6 giorni alla settimana, espressamente precisando che quando la sera andava via “lo vedeva” (riferendosi al ) “ancora al lavoro” (il teste ha precisato che il proprio orario di lavoro era dalle Per_1
8 fino alle 17/18 e che a volte usciva anche alle 20);
riferiva di aver constatato personalmente che svolgeva le Testimone_2 Per_1 mansioni di magazziniere e che era sempre presente ogni volta che si recava nel campo ove si svolgevano gli allenamenti, nonché quando la squadra giocava in casa e durante le trasferte;
, calciatore che militava nella squadra del Campobasso Calcio nel periodo di Testimone_1 riferimento, riferiva che si occupava delle divise e della pulizia degli spogliatoi, Per_1 lavorando presso lo stadio Selvapiana;
riferiva che era presente durante tutti gli Per_1 allenamenti, ogni giorno tranne il lunedì, in cui la squadra “riposava”; ha riferito che era presente ad ogni allenamento e nel corso di tutte le trasferte dal 2019 al Per_1
2021;
sostituto Commissario di Polizia, in servizio presso la Digos della Testimone_4
Questura di ha riferito di conoscere , che svolgeva le mansioni di Parte_2 Per_1 magazziniere della squadra, che aveva modo di incontrare regolarmente ogni volta che si recava per servizio allo stadio;
ha specificato che era presente presso lo stadio in Per_1 diverse ore della giornata per le attività legate alle sue mansioni, aggiungendo che prendeva parte a tutte le trasferte della squadra, viaggiando sul pullman dei giocatori, per fornire attrezzature e/o occuparsi delle divise, anche al rientro;
ha riferito era presente Per_1 anche durante gli incontri infrasettimanali come calendarizzati.
Le dichiarazioni rese dai menzionati testimoni /informatori appaiono convergenti e sono particolarmente attendibili perché rese nel 2022, ossia nella immediatezza degli accertamenti e a ridosso del periodo oggetto di verifica, quando quindi la capacità mnemonica dei pagina 11 di 13 dichiaranti non era inficiata dal trascorrere del tempo;
molti dei dichiaranti hanno collocato come presente allo stadio e alle trasferte della squadra, anche in orari serali Per_1
(mentre, invece, secondo le prospettazioni degli opponenti, non avrebbe svolto Per_1 mai prestazioni in orario serale, dato che avrebbe finito di lavorare alle 17 o 17:30); deve quindi presumersi che la presenza del anche in orari serali e/o diversi da quelli Per_1 contrattualizzati (lo si ripete, in ogni caso, solo dal 14.09.2021) fosse riconducibile all'espletamento delle sue mansioni e non certo a mera casualità o a rapporti di amicizia.
Quanto alla specifica dichiarazione di , si rileva che costui ha ribadito anche in sede CP_4 testimoniale quanto già riferito agli Tes_5
Inoltre, i sopra menzionati dichiaranti sono risultati tutti attendibili, anche perché attualmente non legati alla società da rapporti lavorativi/di dipendenza e, come tali, non avevano alcun interesse a rendere dichiarazioni non veritiere (si ricorda che era un giocatore della Tes_1 squadra del Campobasso, era/è un pubblico ufficiale, lavorava presso Tes_4 Per_2 una lavanderia, aveva lavorato presso la società). CP_4
Non appaiono invece dirimenti -o idonee a sconfessare il compendio probatorio di cui si è appena detto- le dichiarazioni dei testi escussi per parte opponente, dato che:
dapprima consulente esterno della Società opponente ( anni 2020- Testimone_6
2021) e successivamente direttore generale in regime di subordinazione (anni 2021-2022), dopo aver dichiarato che <> confermando che il magazziniere lavorava esclusivamente negli orari contrattualizzati, precisava tuttavia che la propria sede di lavoro era diversa dal luogo in cui operava il e che durante la settimana Per_1 della documentazione all'impianto di allenamento…ogni volta che andavo presso l'impianto sportivo vi permanevo dalle ore 15,00 alle ore 16,30 o 17,00. Il sabato vi andavo di mattina alle ore 9,30 e rimanevo per circa due ore>>.
E' evidente, dunque, che le precisazioni rese dal teste sviliscono le dichiarazioni di conferma degli orari contrattualizzati dallo stesso precedentemente espresse, poiché, di fatto, gli orari in cui il teste ha dichiarato di essere stato presente presso l'impianto sportivo non includono quelli di inizio e termine della prestazione lavorativa resa dal restando, pertanto, Per_1 meramente acclarata la presenza del presso l'impianto sportivo negli orari in cui Per_1 anche il teste lo frequentava;
nel premettere di aver lavorato per la Società ricorrente dapprima come Controparte_5 calciatore (anni 2018-2019) e successivamente come dirigente (anni 2019-2022), si limitava a pagina 12 di 13 riferire che il svolgeva l'orario di lavoro contrattualizzato, aggiungendo pure che Per_1 era presente alle trasferte, si occupava di preparare, sistemare e ritirare le divise. Co Alla luce di quanto sopra esposto, deve, dunque, ritenersi che l abbia sufficientemente assolto l'onere probatorio sul medesimo incombente in ordine ai fatti costitutivi della pretesa creditoria sottesa alla contestata violazione dell'art. 39, commi 1, 2 e 7, d.l. 25/6/2008 n.112 ed alla sanzione conseguentemente inflitta agli opponenti.
4. Il ricorso in opposizione deve essere, quindi, solo parzialmente accolto, vale a dire limitatamente alla posizione del riguardo alla violazione di cui all'art. 3, Parte_1 commi 3 e 3-ter, decreto legge 22 febbraio 2002, come sostituito dall'art. 22, comma 1, d.lgs.
14 settembre 2015 n. 151, mentre va confermata la predetta violazione a carico della società, nonché la violazione di cui all'art. 39 cit. a carico di entrambi gli opponenti.
Le spese processuali possono essere integralmente compensate tra e Parte_1 parte resistente, vista la reciproca soccombenza, mentre per il resto seguono la soccombenza della società e sono liquidate in dispositivo, ex art.9 d. lgs n.149/15.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1.Annulla l'ordinanza - ingiunzione n. 83/2023 nella parte relativa alla contestata violazione di cui all'art. 3, commi 3 e 3-ter, decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito nella L. 23 aprile 2022, n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1, d.lgs. 14 settembre 2015 n. 151 limitatamente alla posizione di confermandola per la Parte_1 società, altresì confermando per il resto l'ordinanza ingiunzione e tutte le residue violazioni contestate e le sanzioni irrogate;
Co
2.Compensa le spese processuali tra e l' ; Parte_1
Co
3.Condanna la al pagamento in favore dell' Parte_2 resistente delle spese processuali, liquidate in euro 1.800,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa come per legge e rimborso forfettario del 15%;
Campobasso, 22 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 21.10.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 933/2023 avente per oggetto “opposizione a ordinanza ingiunzione” promossa
DA
nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Parte_1
Amministrazione e legale rappresentante pro tempore della “ Parte_2
[...] rappresentati e difesi dall'avv. Parte_2
NI MA
OPPONENTI
CONTRO
, in persona Controparte_1 del Direttore pro tempore, difeso dal funzionario amministrativo avv. Veneranda PETTI
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.07.2023, i ricorrenti proponevano opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 83/2023, notificata dall' resistente in data 8.07.2023, con cui veniva CP_1 ingiunto a quale presunto trasgressore in qualità di Parte_1
Presidente del CdA della nonché a quest'ultima Parte_2 società, quale obbligata solidale, il pagamento della complessiva somma di € 9.099,70. pagina 1 di 13 Nel chiedere l'annullamento, la declaratoria di inefficacia / di invalidità della ordinanza e delle sanzioni irrogate, esponevano che: Co
-il lavoratore aveva effettuato richiesta di intervento all Persona_1 territorialmente competente, evidenziando di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della “ con mansioni di magazziniere dal Parte_2
3.08.2019 al 29.09.2021;
-secondo la ricostruzione fornita dal lavoratore, il rapporto di lavoro veniva formalizzato solo in data 14.09.2019, mediante la sottoscrizione di contratto di lavoro a tempo indeterminato in regime di part-time con inquadramento al livello 5° del C.C.N.L. Commercio;
-il lavoratore denunciava di avere, invece, lavorato per l'intero periodo (3.08.2019 –
21.09.2021) per 8 ore giornaliere, superiori a quelle contrattualmente stabilite, pari a 4 ore giornaliere e di essere stato, pertanto, retribuito in misura inferiore rispetto all'impegno prestato;
-esperito infruttuosamente, in data 21.03.2022, il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 11, Co d.lgs. n. 124/2004, l odierno resistente dava inizio alla procedura ispettiva, come da verbale n. 30-23 prot. n. 10340 dell'11.05.2022;
-l'attività ispettiva aveva esito nella notifica di diffida accertativa per crediti patrimoniali n.
CB00001/2022-691 prot. n. 27028 del 27.12.2022, con la quale veniva intimato agli odierni opponenti, quali obbligati in solido, il pagamento dell'importo lordo complessivo di €
22.631,00;
-secondo gli accertamenti eseguiti, gli opponenti avevano impiegato il lavoratore Per_1
in assenza della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro
[...] al Centro per l'impiego competente e in assenza di adempimenti di carattere contributivo per il periodo dal 3.08.2019 al 13.09.2019, laddove egli aveva prestato attività lavorativa per n. 8
(otto) ore giornaliere, con la qualifica di magazziniere per 6 (sei) giorni la settimana compreso la domenica, ed avevano infedelmente registrato sul libro unico del lavoro i dati e le prestazioni lavorative relativi al lavoratore per n. 8 ore al giorno dal 3.08.019 al Per_1
13.09.2019 e per 4 ore al giorno dal 14.09.2019 al 29.09.2021, ad eccezione del periodo da aprile a luglio 2020, periodo di assenza per covid;
-di conseguenza, veniva accertato il mancato versamento dei contributi dovuti per il lavoratore per n. 8 ore al giorno dal 3.08.2019 al 13.09.2019 e per 4 ore al giorno Per_1 dal 14.09.2019 al 29.09.2021, ad eccezione del periodo da aprile a luglio 2020, periodo di assenza per covid;
pagina 2 di 13 -all'esito degli accertamenti svolti, con verbale unico di accertamento e notificazione n.
CB00001/2022-609-01 del 6.12.2022, venivano quindi contestate agli opponenti le seguenti infrazioni:
-art. 3, commi 3 e 3 ter, d.l. n. 12 del 22//2/2002 convertito con modificazioni dalla l. n. 73 del 23/4/2002, come sostituito dall'art. 22, comma 1, del d.lgs. n.151 del 14/9/2015 –
Misure di contrasto del lavoro sommerso e irregolare, per avere impiegato il lavoratore
<
Persona_1 rapporto di lavoro al Centro per l'impiego competente ed in assenza al momento dell'accertamento ispettivo di adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti atti a dimostrare la volontà di non occultare il relativo rapporto di lavoro per il periodo dal 03/08/2019 al 13/09/2019 per n. 8 ore giornaliere con la qualifica di magazziniere per 6 giorni la settimana compreso la domenica>>;
-art. 39, commi 1, 2 e 7, d.l. 25/6/2008 n.112, convertito con modificazioni in l. n.
133/2008, modificato da ultimo dall'art. 22, comma 5, d.lgs. n. 151/2005 per aver
<
al lavoratore nt. 14/10/72 per n. 8 ore al giorno dal giorno 3/8/2019 al Persona_1
13/9/2019 e per 4 ore al giorno dal 14/9/2019 al 29/9/2021 ad eccezione del periodo da aprile a luglio 2020, periodo di assenza per Covid>>.
Così individuati i presupposti sottesi all'ordinanza ingiunzione n. 83/2023, gli odierni opponenti sostenevano, a fondamento della spiegata opposizione, i seguenti motivi di impugnazione:
-difetto di legittimazione passiva del legale rappresentante della Società,
[...]
per le sanzioni pecuniarie riferite al presunto Parte_1 periodo interessato dal lavoro non contrattualizzato prestato dal magazziniere
(03/08/2019 - 13/09/2019), in ragione del fatto che, in detto Persona_1 periodo, non rivestiva alcuna carica nell'ambito della “ Parte_1 [...]
, essendo divenuto Amministratore e Presidente Parte_2 del CdA solamente il 27/8/2019 - come da visura camerale che veniva depositata agli atti;
ritenuta la natura di tipo omissivo dell'illecito ed il fatto che lo stesso si sarebbe consumato nel momento in cui, decorso il termine previsto dalla legge, la comunicazione di assunzione non era stata effettuata, doveva essere a proprio avviso esclusa qualsivoglia responsabilità in capo al;
Parte_1
pagina 3 di 13 -nel merito, l'insussistenza e l'infondatezza delle contestate violazioni, atteso che il lavoratore era stato assunto in data 14.09.2019 ed aveva lavorato alle Per_1 dipendenze della Società opponente sino al 29.09.2021, espletando 4 ore giornaliere di lavoro, come risultava dalle buste paga, che non erano mai state contestate dal lavoratore;
-l'incongruenza fra la diversa individuazione del momento iniziale del rapporto lavorativo fornita dal lavoratore agli Ispettori (3.08.2019) e quella indicata dallo stesso nella raccomandata del 30.11.2021 inviata alla Società sportiva Per_1
(15.07.2019);
-l'imprecisione dell'accertamento ispettivo in relazione alla mancata considerazione della circostanza che il lavoratore, a partire dal 19.07.2021, e fino alla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta il 29.09.2021, era stato in malattia.
L' ribadiva la legittimità dell'accertamento Controparte_3 svolto, contestando le motivazioni sottese alla proposta opposizione, e precisava -quanto al momento di consumazione dell'illecito di cui all'art. 3, commi 3 e 3 ter, d.l. n. 12 del 2002 convertito con modificazioni dalla l. n. 73 del 23/4/2002 - e, dunque, riguardo alla eccezione di difetto di legittimazione passiva del , che tale momento era da individuarsi Parte_1 in quello in cui era cessata la condotta omissiva “dell'occupazione in nero”, corrispondente, dunque, all'effettuazione dell'accesso ispettivo.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti depositati e con espletamento della prova testi.
_____________ Co
1.Parte opponente contesta le risultanze degli accertamenti ispettivi svolti dall' in seguito alla denuncia del lavoratore;
nello specifico, contesta quanto da costui Persona_1 dichiarato, ossia che avrebbe lavorato presso la Parte_2 come magazziniere, nel periodo dal 3.08.2019 al 13.09.2019, per n. 8 ore giornaliere, senza un regolare contratto di lavoro, e che avrebbe lavorato dal 14.09.2019, ininterrottamente sino al 29.09.2021, con un contratto di 8 ore giornaliere, in luogo del part-time di n. 4 ore al giorno risultante dal contratto assunzione.
2.In primo luogo, dalla complessiva disamina delle emergenze istruttorie, risulta comprovato che abbia iniziato a lavorare il 3.08.2019, non già il 14.09.2019, per cui le Per_1
Co verifiche espletate in tal senso dall' appaiono corrette.
pagina 4 di 13 Risulta quindi integrato l'illecito amministrativo di cui all'art. 3 comma 3 D.L. n. 12/2002, come modificato dal d.lgs. n. 151/2015, sebbene -per le ragioni nel prosieguo più diffusamente esposte- nei soli confronti della società opponente.
Va premesso che le differenti prospettazioni delle parti vanno analizzate alla luce del materiale probatorio raccolto in sede di accertamento ispettivo - confluito nel verbale unico di accertamento - nonché delle risultanze emerse dall'istruttoria svolta in corso di causa, tenuto conto che il valore probatorio dei verbali ispettivi deve essere ricostruito secondo quanto evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità.
La Suprema Corte ha invero rimarcato che il verbale ispettivo può assumere un valore probatorio disomogeneo, ossia un triplice livello di attendibilità, secondo i fatti che ne costituiscono oggetto (cfr. pronuncia n. 166 dell' 8.01.2014), attribuendo a detti fatti: piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, sino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale>> (in senso conforme Cass. n. 6565/2007; Cass. n. 9919/2006; Cass. n. 11946/2005; Cass. 7/11/2014, n.
23800; Cass. 4/8/2021, n. 22265; Cass. 10/3/2022, n. 7841).
Per quel che riguarda, inoltre, l'attendibilità delle dichiarazioni dei terzi, in caso di contrasto tra quella resa ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti e quella resa in sede giudiziale, occorre considerare che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio (cfr. Cass. n. 17555/2002) e che, in sostanza, i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro pagina 5 di 13 anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, sia qualora, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass. n. 11900/03, Cass. n. 3527/01).
Sempre sotto il profilo probatorio va, poi, considerato che nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa grava sull'amministrazione opposta l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria, quale, appunto, lo svolgimento di prestazioni lavorative eccedenti l'orario contrattualmente previsto.
Ed, invero, in tema di sanzioni amministrative, l'opposizione all'ordinanza ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, bensì introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che, in virtù dell'art. 23 della L. 24 novembre 1981 n. 689, il giudice ha il potere - dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa - nell'ambito delle deduzioni delle parti - all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione, ivi compresa la determinazione dell'entità della sanzione, secondo i criteri stabiliti dall'art. 11 della legge citata, sulla base di un apprezzamento discrezionale insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato e immune da errori logici o giuridici ( Cass. Civ., Sez. II, 02.04.2015, n. 6778; Cass. Civ., Sez. II, n. 4923/2022).
Tanto premesso, quanto alle dichiarazioni assunte in sede ispettiva, risulta particolarmente significativa ed attendibile -al fine di individuare la data iniziale del rapporto di lavoro- quella resa dall'informatore il quale, in data 18.10.2022, riferiva agli Ispettori: Testimone_1
<
2019 fino al 2022. Conosco il magazziniere . Ricordo che al mio arrivo a Persona_1 sabato 3 agosto 2019 in previsione dell'inizio del campionato il sig. Parte_2 Per_1 lavorava già presso lo stadio di Selvapiana e si occupava delle divise e pulizia spogliatoi… Ad agosto abbiamo fatto allenamenti tutti i giorni e da quando è iniziato il campionato riposavamo il lunedì. In questi allenamenti e partite lui era sempre presente. E' venuto in tutte le trasferte dal 2019 al 2021 escluso il periodo in cui siamo stati fermi per . Pt_3
Nello stesso senso si pongono le dichiarazioni rese dal giardiniere, , in quanto CP_4 anche costui colloca l'inizio della prestazione lavorativa del alle dipendenze sella Per_1
Società odierna opponente in data senz'altro antecedente al 14.09.2019, riferendo, nella pagina 6 di 13 specie, agli ispettori: certo che quando inizia il campionato di regola a settembre il lavoro del magazziniere parte con largo anticipo per gli ordini di materiale e per gli approvvigionamenti dello spogliatoio>>.
Inoltre, in sede di escussione testimoniale, lo stesso dichiarava: CP_4 precise, ma posso dire che il ha lavorato per la società ricorrente prima del Per_1
14/9/2019. Io lo vedevo negli spogliatoi quando andavo a lavorare sul campo…>>.
Va poi precisato che è stato escusso anche nel presente processo ed ha confermato CP_4 che iniziò a lavorare per la società prima del 14.09.2019, dato che ebbe modo di Per_1 vederlo personalmente.
Il fatto che abbia iniziato a lavorare prima del 14.09.2019 e, sicuramente già dal Per_1
3.08.2019, è stato confermato anche da , che ebbe modo di riferire che Testimone_2
aveva iniziato a lavorare in coincidenza con il ritiro della squadra, ossia dopo la Per_1 metà di luglio.
Quanto alla presunta incongruenza fra il momento iniziale del rapporto lavorativo, individuato in sede ispettiva nel giorno 3.08.2019 e dal lavoratore in data 15.07.2019 (cfr. missiva del Co 30/11/2021), deve rimarcarsi quanto precisato in proposito dall resistente, laddove ha rilevato che, per quanto il lavoratore avesse indicato tale ultima data quale effettivo inizio del rapporto, la limitazione della decorrenza di detto rapporto dal 3.08.2019 era stata operata dai funzionari verbalizzanti, i quali non avevano trovato precisi riscontri per il periodo precedente.
Dunque, deve convenirsi circa il fatto che la collocazione dell'inizio della prestazione lavorativa del alle dipendenze della Società opponente risalga -quantomeno- alla Per_1 data del 3.08.2019, essendo tale dato ampiamente comprovato sulla scorta delle dichiarazioni rese dai vari informatori/testimoni.
Va in proposito ribadita l'estrema puntualità con la quale l'informatore riferisce la Tes_1 circostanza, trattandosi della giornata in cui egli stesso era giunto a nello Parte_2 specifico, il riferisce della presenza del agli allenamenti della squadra Tes_1 Per_1 per tutto il mese di agosto fatta eccezione per le giornate del lunedì e, dunque, ben prima del
14/9/2019 data in cui, secondo la ricostruzione fornita dagli opponenti, il rapporto lavorativo avrebbe avuto inizio, nonché vanno valorizzate le dichiarazioni di , anch'egli nel CP_4 periodo in contestazione dipendente della Società opponente.
Il presupposto sotteso alla contestazione può dirsi, quindi, acclarato, in assenza di elementi di segno opposto addotti dai ricorrenti, quali, a titolo esemplificativo, il fatto che le mansioni espletate dal - che, come dichiarato da alcuni informatori, prevedevano una fase Per_1
pagina 7 di 13 preparatoria antecedente all'inizio del campionato - fossero state nel periodo antecedente alla sua assunzione svolte da altro soggetto.
Peraltro, i testi di parte ricorrente, e , hanno espressamente chiarito Tes_3 Parte_4 di non ricordare la precisa data di assunzione del ( pure rilevando Per_1 Parte_4 che la propria collaborazione era partita solo dal 2020, quindi prima del 2019, anno in cui pacificamente iniziò a lavorare), per cui non hanno reso dichiarazioni dirimenti sul Per_1 punto, laddove, invece, come già osservato, quelle rese dagli altri informatori risultano specifiche ed ancorate a precisi riferimenti temporali.
Sulla scorta di tali evenienze fattuali, comprovate dalle dichiarazioni a cui si è fatto riferimento, deve ritenersi quindi integrato l'illecito amministrativo di cui all'art. 3 comma 3 D.L.
n. 12/2002 e s.m. e i. che, tuttavia, come già accennato, risulta ascrivibile solo alla società opponente e non al . Parte_1
Sul punto, ha sostenuto il proprio difetto di legittimazione Parte_1 passiva: invero, avendo dichiarato il lavoratore di essere stato assunto il giorno 3.08.2019,
l'illecito amministrativo si sarebbe consumato il giorno 2.08.2019 (periodo in cui egli ancora non era legale rappresentante della società), dato che entro tale data avrebbe dovuto essere effettuata la comunicazione di assunzione al centro per l'impiego.
Il fondamento di tale eccezione che, a ben vedere, attiene al merito della causa, non già al profilo della legittimazione passiva, risiede, secondo la ricostruzione operata dagli opponenti, nell'individuazione della natura dell'illecito e del suo momento di consumazione.
Occorre infatti accertare quando si è consumato l'illecito amministrativo di cui all'art. 3 del
D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, come sostituito dall'art. 22 comma 1 del d.lgs. n. 151/2015, in relazione al lavoratore dipendente . Persona_1
La fattispecie in esame sanziona infatti l'impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, prevedendo la sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.
pagina 8 di 13 Occorre dunque riferirsi, nella costruzione della fattispecie sanzionatoria, agli obblighi di comunicazione e di denuncia alle competenti autorità della avvenuta costituzione del rapporto di lavoro dipendente, obbligo per cui è previsto un preciso termine. Invero, l'art. 9 bis della L. n. 608 del 1996, come modificato dall'art. 1, comma 1184 della L. 27 dicembre
2006, n. 296, ha previsto che il datore di lavoro deve inoltrare al Centro per l'impiego la comunicazione di assunzione da effettuarsi obbligatoriamente entro le 24 ore del giorno antecedente quello di instaurazione del rapporto.
La comunicazione in esame, resa attraverso documentazione avente data certa di trasmissione, deve contenere i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione e di cessazione prevista, la tipologia contrattuale, il trattamento economico e normativo applicato.
Come affermato dalla Suprema Corte, “la struttura dell'illecito in esame assume, per la conformazione che gli ha dato il diritto positivo, la connotazione di illecito di tipo omissivo che si consuma nel momento in cui, decorso il termine previsto dalla legge, la comunicazione non viene effettuata, mentre non assume rilevanza la circostanza che l'obbligo di comunicazione violato attenga alla costituzione del rapporto di lavoro, che ha natura di contratto di durata;
non si configura, dunque, nel caso di specie, la situazione tipica dell'illecito permanente che richiede, necessariamente, che la fattispecie tipica, indicata dalla legge, descriva una condotta ininterrotta e perdurante nel tempo, tenuta senza soluzione di continuità e dipendente dalla persistente volontà dell'agente, idonea a determinare una compressione costante del bene giuridico finché non venga meno la condotta stessa” (cfr. Cass. civ., 24 ottobre 2018, n. 27002, cit.; conf. Cass. civ., 22 novembre 2021, n. 35978; cfr. anche Cass. civ., 9 novembre 2020, n. 25037: “L'illecito che discende dalla violazione dell'art. 3 del d.l. n. 12 del 2002, convertito nella l. n. 73 del 2002, come modificato dall'art. 36- bis, comma 1, del d.l. n. 223 del 2006, convertito nella legge n. 248 del 2006, ha la connotazione di un illecito di tipo omissivo istantaneo ad effetti permanenti, che si consuma nel momento in cui, decorso il termine normativamente stabilito per la comunicazione dell'assunzione agli uffici competenti, la stessa non vien effettuata;
e ciò a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro”).
Ed allora, venendo al caso di specie, se l'illecito amministrativo contestato si è consumato allo scadere del termine previsto per denunciare l'avvenuta costituzione del rapporto di lavoro dipendente relativo al lavoratore , ciò vuol dire che, essendo emerso che Per_1 costui era stato assunto il giorno 3.08.2019, l'illecito si è consumato il giorno 2.08.2019, allorquando, però, non aveva ancora assunto il ruolo di legale Parte_1
pagina 9 di 13 rappresentante della società, con la conseguenza che al predetto non può addebitarsi la sanzione di cui al menzionato art. 3, che resta in ogni caso ascrivibile alla società opponente.
3.Quanto alla ulteriore contestazione di cui all'art. 39, commi 1, 2 e 7, d.l. 25/6/2008 n.112, relativa alla infedele registrazione sul LUL dei dati e prestazioni resi dal , per n. 8 Per_1 ore al giorno dal 3.08.2019 al 13.09.2019 e per 4 ore al giorno dal 14.09.2019 al 29.09.2021, appare opportuno ricordare le differenti prospettazioni rese dalle parti in causa relativamente all'articolazione oraria giornaliera della prestazione lavorativa resa dal : Per_1
➢ secondo la ricostruzione operata dagli opponenti, lavorava (dal Per_1
14.09.2019), come contrattualmente stabilito, per n. 4 ore giornaliere, ossia dal martedì al venerdì dalle ore 13.00 alle ore 17.00, il sabato dalle 9.00 alle 13.00 e la domenica dalle 13.30 alle 17.30, osservando il giorno di riposo il lunedì. La ratio sottesa all'espletamento di siffatto orario lavorativo risiedeva nel fatto che gli orari di lavoro del magazziniere dovevano essere funzionali a quelli della squadra che, nella stagione sportiva 2019/2020 e 2020/2021, si allenava dal martedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 16.00, il sabato mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e gareggiava nella giornata della domenica dalle ore 14.30 alle 16.30;
➢ secondo le prospettazioni del , poi trasfuse nel verbale unico di Per_1 accertamento e notificazione, invece, il magazziniere, nel periodo di riferimento, avrebbe lavorato per n. 8 ore giornaliere, per n. 6 giorni alla settimana.
Tanto rimarcato, l'illecito di cui all'art. 39 cit. risulta, parimenti, integrato, sulla scorta delle dichiarazioni del lavoratore e di quelle rese in sede ispettiva dagli informatori Tes_2
, e ,
[...] Testimone_1 Testimone_4 Persona_2 CP_4 quest'ultimo escusso anche come teste nel presente giudizio, le quali, complessivamente valutate, hanno confermato e confortato quanto dichiarato dal lavoratore ed appaiono perciò sufficienti a ritenere comprovata la contestata violazione, anche perché non incisivamente o decisivamente contrastate dalle dichiarazioni rese dai testi di parte opponente.
Vanno quindi ricordati i passaggi più significativi delle dichiarazioni rese dai menzionati testi:
socio della società “CLEAN 2000 snc” - società alla quale, a partire dalla Persona_2 stagione sportiva 2020/2021, era stato affidato il servizio di lavanderia - riferiva agli ispettori che lavorava per la società del Campobasso calcio presso lo stadio Persona_1
Selvapiana; ha riferito di aver ritirato le divise sporche e di aver consegnato quelle pulite la pagina 10 di 13 mattina alle 7,30 e la sera alle 20,00 circa, in caso di trasferta anche alle 21,00, e di aver sempre interagito con in occasione di queste consegne;
Per_1
, dipendente della Società opponente con mansioni di giardiniere, riferiva che CP_4
<
Costui confermava tale sua dichiarazione anche in sede processuale, in data 4.11.2024, confermando che nel periodo in contestazione lavorava 8 ore al giorno, per 6 giorni alla settimana, espressamente precisando che quando la sera andava via “lo vedeva” (riferendosi al ) “ancora al lavoro” (il teste ha precisato che il proprio orario di lavoro era dalle Per_1
8 fino alle 17/18 e che a volte usciva anche alle 20);
riferiva di aver constatato personalmente che svolgeva le Testimone_2 Per_1 mansioni di magazziniere e che era sempre presente ogni volta che si recava nel campo ove si svolgevano gli allenamenti, nonché quando la squadra giocava in casa e durante le trasferte;
, calciatore che militava nella squadra del Campobasso Calcio nel periodo di Testimone_1 riferimento, riferiva che si occupava delle divise e della pulizia degli spogliatoi, Per_1 lavorando presso lo stadio Selvapiana;
riferiva che era presente durante tutti gli Per_1 allenamenti, ogni giorno tranne il lunedì, in cui la squadra “riposava”; ha riferito che era presente ad ogni allenamento e nel corso di tutte le trasferte dal 2019 al Per_1
2021;
sostituto Commissario di Polizia, in servizio presso la Digos della Testimone_4
Questura di ha riferito di conoscere , che svolgeva le mansioni di Parte_2 Per_1 magazziniere della squadra, che aveva modo di incontrare regolarmente ogni volta che si recava per servizio allo stadio;
ha specificato che era presente presso lo stadio in Per_1 diverse ore della giornata per le attività legate alle sue mansioni, aggiungendo che prendeva parte a tutte le trasferte della squadra, viaggiando sul pullman dei giocatori, per fornire attrezzature e/o occuparsi delle divise, anche al rientro;
ha riferito era presente Per_1 anche durante gli incontri infrasettimanali come calendarizzati.
Le dichiarazioni rese dai menzionati testimoni /informatori appaiono convergenti e sono particolarmente attendibili perché rese nel 2022, ossia nella immediatezza degli accertamenti e a ridosso del periodo oggetto di verifica, quando quindi la capacità mnemonica dei pagina 11 di 13 dichiaranti non era inficiata dal trascorrere del tempo;
molti dei dichiaranti hanno collocato come presente allo stadio e alle trasferte della squadra, anche in orari serali Per_1
(mentre, invece, secondo le prospettazioni degli opponenti, non avrebbe svolto Per_1 mai prestazioni in orario serale, dato che avrebbe finito di lavorare alle 17 o 17:30); deve quindi presumersi che la presenza del anche in orari serali e/o diversi da quelli Per_1 contrattualizzati (lo si ripete, in ogni caso, solo dal 14.09.2021) fosse riconducibile all'espletamento delle sue mansioni e non certo a mera casualità o a rapporti di amicizia.
Quanto alla specifica dichiarazione di , si rileva che costui ha ribadito anche in sede CP_4 testimoniale quanto già riferito agli Tes_5
Inoltre, i sopra menzionati dichiaranti sono risultati tutti attendibili, anche perché attualmente non legati alla società da rapporti lavorativi/di dipendenza e, come tali, non avevano alcun interesse a rendere dichiarazioni non veritiere (si ricorda che era un giocatore della Tes_1 squadra del Campobasso, era/è un pubblico ufficiale, lavorava presso Tes_4 Per_2 una lavanderia, aveva lavorato presso la società). CP_4
Non appaiono invece dirimenti -o idonee a sconfessare il compendio probatorio di cui si è appena detto- le dichiarazioni dei testi escussi per parte opponente, dato che:
dapprima consulente esterno della Società opponente ( anni 2020- Testimone_6
2021) e successivamente direttore generale in regime di subordinazione (anni 2021-2022), dopo aver dichiarato che <
E' evidente, dunque, che le precisazioni rese dal teste sviliscono le dichiarazioni di conferma degli orari contrattualizzati dallo stesso precedentemente espresse, poiché, di fatto, gli orari in cui il teste ha dichiarato di essere stato presente presso l'impianto sportivo non includono quelli di inizio e termine della prestazione lavorativa resa dal restando, pertanto, Per_1 meramente acclarata la presenza del presso l'impianto sportivo negli orari in cui Per_1 anche il teste lo frequentava;
nel premettere di aver lavorato per la Società ricorrente dapprima come Controparte_5 calciatore (anni 2018-2019) e successivamente come dirigente (anni 2019-2022), si limitava a pagina 12 di 13 riferire che il svolgeva l'orario di lavoro contrattualizzato, aggiungendo pure che Per_1 era presente alle trasferte, si occupava di preparare, sistemare e ritirare le divise. Co Alla luce di quanto sopra esposto, deve, dunque, ritenersi che l abbia sufficientemente assolto l'onere probatorio sul medesimo incombente in ordine ai fatti costitutivi della pretesa creditoria sottesa alla contestata violazione dell'art. 39, commi 1, 2 e 7, d.l. 25/6/2008 n.112 ed alla sanzione conseguentemente inflitta agli opponenti.
4. Il ricorso in opposizione deve essere, quindi, solo parzialmente accolto, vale a dire limitatamente alla posizione del riguardo alla violazione di cui all'art. 3, Parte_1 commi 3 e 3-ter, decreto legge 22 febbraio 2002, come sostituito dall'art. 22, comma 1, d.lgs.
14 settembre 2015 n. 151, mentre va confermata la predetta violazione a carico della società, nonché la violazione di cui all'art. 39 cit. a carico di entrambi gli opponenti.
Le spese processuali possono essere integralmente compensate tra e Parte_1 parte resistente, vista la reciproca soccombenza, mentre per il resto seguono la soccombenza della società e sono liquidate in dispositivo, ex art.9 d. lgs n.149/15.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1.Annulla l'ordinanza - ingiunzione n. 83/2023 nella parte relativa alla contestata violazione di cui all'art. 3, commi 3 e 3-ter, decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito nella L. 23 aprile 2022, n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1, d.lgs. 14 settembre 2015 n. 151 limitatamente alla posizione di confermandola per la Parte_1 società, altresì confermando per il resto l'ordinanza ingiunzione e tutte le residue violazioni contestate e le sanzioni irrogate;
Co
2.Compensa le spese processuali tra e l' ; Parte_1
Co
3.Condanna la al pagamento in favore dell' Parte_2 resistente delle spese processuali, liquidate in euro 1.800,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa come per legge e rimborso forfettario del 15%;
Campobasso, 22 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
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