TAR Potenza, sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 138
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Decreto cautelare 10 settembre 2025
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Ordinanza collegiale 10 settembre 2025
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Ordinanza cautelare 8 ottobre 2025
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Decreto cautelare 3 novembre 2025
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Sentenza 27 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento

    La Corte ha ritenuto che la deliberazione di revoca, avendo natura discrezionale e incidendo su un provvedimento ampliativo della sfera giuridica del destinatario, richiedesse la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990, al fine di garantire il contraddittorio e il diritto di difesa. Non sono state ravvisate ragioni di urgenza idonee a giustificare la deroga a tale obbligo. La nota del Comune del 29 gennaio 2025 non ha valenza partecipativa in quanto rivolta ad altra associazione e non indicava l'intenzione di revocare la concessione. Il riesame disposto dal Tribunale non è stato correttamente eseguito dal Comune, che ha frainteso l'oggetto del riesame e ha erroneamente invocato l'art. 21-octies, comma 2, della L. 241/1990.

  • Accolto
    Illegittimità derivata dall'atto presupposto annullato

    Il Tribunale ha ritenuto che l'ordinanza di sgombero fosse un atto presupposto rispetto alla deliberazione di revoca annullata, e pertanto anch'essa dovesse essere annullata per illegittimità derivata. Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che il Comune non avesse dimostrato che il contenuto del provvedimento di revoca non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, anche in considerazione del contributo partecipativo che l'Associazione avrebbe potuto fornire.

  • Accolto
    Illegittimità derivata dall'atto presupposto annullato

    Il Tribunale ha accolto l'istanza di sospensione degli atti impugnati col secondo atto di motivi aggiunti, rilevando il rapporto di necessaria presupposizione tra gli atti la cui efficacia era già stata sospesa e quello presupponente, avversato col secondo atto di motivi aggiunti. Ha ribadito che alcun elemento di novità potesse ritrarsi nella questione dall'aver il Comune intimato dato mero avvio al procedimento di riesame degli atti presupposti.

  • Accolto
    Illegittimità derivata dall'atto presupposto annullato e mancato contraddittorio

    Il Tribunale ha accolto l'istanza cautelare, ribadendo il rapporto di necessaria presupposizione tra gli atti la cui efficacia era stata sospesa e quello avversato col terzo atto di motivi aggiunti. Ha sottolineato la necessità che l'iter di riesame sfociasse in nuovi provvedimenti che sostituissero quelli sospesi, previa disamina del contributo partecipativo dell'Associazione. Ha altresì ribadito che l'art. 21-octies, comma 2, della L. 241/1990 non fosse applicabile al caso di specie, in quanto il Comune non aveva dimostrato che il contenuto del provvedimento di revoca non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Potenza, sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 138
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
    Numero : 138
    Data del deposito : 27 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo