Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 15/04/2026, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00719/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00589/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 589 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Nicodemo, Vito Tirrito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Cinzia Corti, Angela Barsantini, Nicola Baronti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) di Lucca - Massa Carrara, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Silvano Imbriaci, Antonella Francesca Paola Micheli, Ilario Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del verbale unico di accertamento e notificazione n. -OMISSIS-, notificato il 16/02/2021, con il quale si contesta la violazione dell'art. 39, commi 1, 2, e 7 del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito con modificazioni in L. 6/08/2008, n. 133, modificato da ultimo dall'art. 22, comma 5 del d.lgs. 14/09/2015, n. 151.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di INAIL, ITL di Lucca - Massa Carrara e di INPS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026 il dott. EA UC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) La società ricorrente impugna il Verbale Unico di Accertamento e notificazione n.LU 00000/2020-985 del 9.2.2021 (redatto dagli ispettori dell’ITL e dell’INAIL), con il quale si contesta la violazione dell'art. 39, commi 1, 2, 7, del D.L. n. 112/2008, conv. in L. n. 133/2008, da ultimo modificato dall'art. 22, comma 5, D. Lgs. n.151/2015, con applicazione delle sanzioni amministrative ivi indicate.
2) Si sono costituiti in giudizio l’ITL, l’INAIL e l’INPS, che hanno preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del G.A. in favore del G.O. (v. memoria difensiva INAIL del 28 maggio 2021, relazione difensiva ITL dell’8 giugno 2021 e memoria difensiva INPS del 21 febbraio 2026).
3) All’udienza pubblica dell’8 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
4) È fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione del G.A. in favore del G.O., per le ragioni che seguono:
- a) il verbale impugnato irroga sanzioni amministrative ai sensi della L. n. 689/1981, pertanto, come al riguardo eccepito dall’ITL, sussiste, in materia, la giurisdizione del G.O.;
- b) per quanto riguarda gli aspetti di competenza INAIL, tale Istituto ha dedotto che, col citato verbale, venivano contestate varie inadempienze a seguito delle quali erano stati corrisposti premi INAIL inferiori al dovuto (v. memoria difensiva INAIL del 28 maggio 2021);
- c) ne deriva che le controversie promosse dal datore di lavoro nei confronti dell'INAIL, aventi ad oggetto la contestazione della misura contributiva, sono devolute alla giurisdizione del G.O., deducendosi, in sostanza, la lesione del diritto soggettivo del datore di lavoro a pagare contribuzioni conformi a legge;
- d) per quanto di competenza dell’INPS, tale Istituto ha dedotto che le irregolarità ed omissioni contributive accertate potranno essere oggetto di recupero da parte degli enti previdenziali con una successiva attività di quantificazione e contestazione (v. memoria difensiva INPS del 21 febbraio 2026);
- e) ne deriva che, anche per i profili di eventuale spettanza dell’INPS, si versa in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, come tale rimessa al G.O.;
- f) la giurisprudenza ha ormai chiarito che “La controversia avente ad oggetto – come nella specie - il verbale che accerta un addebito per contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali appartiene al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. (Cons. Stato, sez. I, n. 1780 del 2020; Cass. civ., sez. un., 23 luglio 2018, n. 19523) ” (così C.d.S. n. 2506 del 18 marzo 2024).
5) Va quindi dichiarato il difetto di giurisdizione del G.A. in favore del G.O., ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.
6) Le spese di lite possono essere compensate, considerata la fattispecie nel suo complesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, sussistendo nel caso di specie la giurisdizione del Giudice Ordinario, cui le parti sono rimesse ex art. 11 c.p.a.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento della denominazione sociale di parte ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA CC, Presidente
EA UC, Consigliere, Estensore
Katiuscia Papi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EA UC | SA CC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.