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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/10/2025, n. 9874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9874 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 10173/2019 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
8 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Claudia Colicchio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10173/2019 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
e rapp.ti e difesi Parte_1 Parte_2
dal'Avv. Francesco Paolo Pianese, presso il quale elettivamente domiciliano in Aversa (Ce) alla Via Diaz n° 35 , come da mandato a margine dell'atto di citazione
Attori
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, elett.te dom.ta in Napoli alla Via Riviera di Chiaia n°207 presso lo studio dell'avv. Antonio Nardone che la rapp.ta e difende come da procura allegata alla comparsa costitutiva
in persona del suo Direttore Generale Controparte_2
pro-tempore, elett.te dom.ta in Mestre ( Ve) alla Via teatro Vecchio n. 1 presso lo studio dell'avv. Francesco Sarti che la rapp.ta e difende come da procura allegata alla comparsa
Convenute
Oggetto: responsabilità professionale per attività medico-chirurgica
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori esponevano quanto segue:
1) in data 26.05.2015 fu ricoverato presso Parte_2
l'U.O.C. “San Giuseppe Moscati” di Aversa per comparsa di ittero;
2) durante la degenza, a seguito di alcuni esami, i medici in data
28.05.2015 decisero di trasferire il paziente presso l'
[...]
con Controparte_3
diagnosi di accettazione “colangiocarcinoma ilare del Per_1
tipo II” nonostante tutti i campioni esaminati risultassero negativi per patologia neoplastica;
3) il fu sottoposto ad ulteriori esami e Parte_2
successivamente ad intervento rimanendo in cura fino al
16.10.2015;
4) in data 12.07.2016 fu ricoverato presso l'U.O.C. di Chirurgia
Oncologica dell'Istituto Oncologico Veneto di ove fu CP_2
sottoposto a continui ricoveri e monitoraggi;
5) in data 04.10.16 fu posizionato un drenaggio biliare esterno e tale procedura, insieme alla terapia antibiotica portò al miglioramento dell'ittero e dei parametri di laboratorio;
inoltre, in mancanza di diagnosi istologica di neoplasia, furono effettuate ulteriori indagini da cui si ipotizzò la co-presenza di un quadro di colangite sclerosante Ig G4-correlata
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6) successivamente in data 11.10.2016 fu ricoverato presso la di fino alle dimissioni del 26.10.2016;. Pt_3 CP_2
7) il fu ricoverato presso l'U.O.C. di Chirurgia Parte_2
Oncologica dell'Istituto Oncologico Veneto di per CP_2
sospetta carcinosi peritoneale;
pertanto veniva sottoposto a laparotomia diagnostica con prelievi bioptici di un nodulo peritoneale: dall'esame istologico di tali campioni non risultò alcuna infiltrazione neoplastica, trattandosi di tessuto fibroadiposo con flogosi cronica;
8) in data 30.12.2016 il sig. a seguito di Parte_2
peggioramento fu trasportato presso il P.S. di Caserta ove gli esami resero necessario il trasferimento del paziente presso il dove rimase ricoverato fino al 09.01.2017; CP_1
9) nuovamente in data 19.01.2017 fu riportato presso il P.S. dell' di per l'insorgenza di stato confusionale, CP_4 CP_2
tosse e dispnea. Fu sottoposto agli esami del caso ma le condizioni si aggravarono fino al decesso avutosi in data
07.03.2017.
10) che la condotta colposa delle strutture convenute andasse ravvisata nell'aver operato con imperizia, imprudenza e negligenza da parte del personale medico-sanitario;
11) che grave era stato l'errore dei sanitari che avevano trattato il paziente come affetto da carcinoma nonostante non vi fosse riscontro della patologia e che avevano omesso la diagnosi di malattia autoimmune per la cura della quale, quindi, non erano mai state somministrate adeguate terapie di
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immunosoppressori né si era percorsa la strada dell'intervento chirurgico.
Sulla base di quanto sinteticamente esposto gli attori chiedevano il risarcimento di tutti i danni subiti sia iure proprio che iure hereditatis
Si costituivano le convenuta Controparte_5
l' che chiedevano il rigetto nel
[...] Controparte_2
merito della domanda
Disposta ed espletata Ctu, sottoposta alle parti proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc, precisate le conclusioni, la causa all'udienza del 07. 07.2025 veniva riservata in decisione con termine per le parti per il deposito di comparse e di note conclusionali.
Devono in questa delicata vicenda essere assunte come dato di partenza le conclusioni rese dal Collegio peritale in particolare sotto il profilo dell'esigibilità della prestazione, giudizio necessario ai fini della valutazione della allegata responsabilità professionale sotto il profilo dell'errato inquadramento del sig. come paziente oncologico affetto da Parte_2
Colagiocarcinoma. Reputa la scrivente in primo luogo necessario evidenziare come le conclusioni rese da parte attrice nel libello introduttivo depongano inequivocabilmente per una precisa opzione di campo: l'azione proposta è indicata come di natura contrattuale. Giova al riguardo precisare che, proprio nell'ambito della responsabilità professionale ed in particolare in quella medica, diverse ed altalenanti risultano essere sia le posizioni, registrate nel tempo, al riguardo sostenute dalla giurisprudenza e dalla dottrina sino alla entrata in vigore della
L.24/17 che ha normato il titolo di responsabilità. La stessa tuttavia non si applica alla fattispecie in esame occorso prima dell'entrata in vigore della
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normativa dovendosi la colpa allegata far risalire già ai primi esordi delle manifestazioni cliniche del paziente collocabili nell'anno 2015.
In verità se da un lato, la posizione dell'ente ospedaliero è risultata di più facile inserimento all'interno di un sinallagma contrattuale le difficoltà si sono poste con maggiore intensità avuto riguardo alla posizione del medico curante, soprattutto qualora lo stessi sia inserito all'interno della struttura pubblica e perciò non “scelto”dal paziente. Sino alla recentissima innovazione legislativa, al caso di specie andavano applicati gli orientamenti della giurisprudenza in tema di attività sanitaria che deponevano per una responsabilità contrattuale del medico. Principale corollario di siffatta ricostruzione è quello secondo il quale il paziente attore non avrà l'onere di provare nè la colpa né, tanto meno, la gravità di essa, dovendo il difetto di colpa o la non qualificabilità della stessa in termini di gravità (nel caso di cui all'art. 2236 cod. civ.) essere allegata e provata dal medico. L'art. 2236 cc difatti prevede una limitazione di responsabilità a carico del professionista, che risponderà solo in caso di colpa grave o dolo, nel caso in cui la risoluzione del caso specifico era di particolare difficoltà o comportasse la risoluzione di particolari problemi.
Nel caso di specie l'invocata responsabilità non può che inquadrarsi sotto l'egida della responsabilità contrattuale con tutte le conseguenze che derivano in tema di onere probatorio. Riassumendo le doglianze attoree si evidenzia come il paziente sia stato inquadrato sin dal maggio 2015 come affetto da una stenosi neoplastica da colangiocarcinoma ( e per tale neoplasia gestito clinicamente) fino a settembre 2016, allorquando viene riportato un dosaggio delle IgG4 alterato presso la struttura di CP_2
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Affermano i ctu che “ai sanitari che per primi l'hanno preso in carico potrebbero essere apparsi predominanti gli elementi a sostegno di una condizione neoplastica biliare piuttosto che di una stenosi benigna della via biliare nell'ambito di una patologia autoimmune… in assenza di ulteriori elementi valutabili in tal senso e considerata la prognosi altamente infausta del colangiocarcinoma laddove ci siano margini di radicalità oncologica (infiltrazione neoplastica locoregionale suscettibile di asportazione, assenza di localizzazioni metastatiche a distanza, adeguata riserva funzionale epatica e performance status generale) è giustificato l'approccio nell'inquadrare il paziente come oncologico e procedere conseguenzialmente in tal senso”. Ora come detto il fulcro principale della vicenda risiede nell'esigibilità della diagnosi differenziale e, sul punto, i ctu affermano che “La colangite sclerosante da immunoglobuline G4 (IgG4-
SC), descritta per la prima volta nel 2004, è la manifestazione biliare di una malattia immuno-mediata multisistemica recentemente descritta, nota come malattia correlata alle IgG4 (IgG4 RD related desease)….. In occidente, questa malattia è poco conosciuta e la maggior parte dei relativi contributi scientifici sono case report. …La prevalenza di questa malattia è sconosciuta anche a causa del fatto che non è ben riconosciuta da molti professionisti….È una rara forma di colangite ad eziologia sconosciuta e la cui prevalenza non è ancora chiara.” Affermano inoltre che il mancato dosaggio iniziale delle IgG4 non sorprende “a causa della rarità clinica e della scarsa conoscenza della IgG4-SC…. soprattutto considerando che il paziente non presentava manifestazioni extrabiliari” anche perché alti livelli di IgG4 non escludono completamente la coesistenza del colangiocarcinoma. Ed ancora “La distinzione tra IgG4-SC di tipo isolato
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ed il CC è pertanto molto difficoltosa nonché cruciale stante le differenti strategie terapeutiche adottabili. Da un lato si rischia di misconoscere una neoplasia a prognosi gravemente infausta come il CC inquadrandola come una malattia autoimmune ed avviando pertanto una terapia steroidea;
dall'altro si rischia di inquadrare una stenosi infiammatoria della via biliare come neoplastica sottoponendo il paziente a complesse resezioni del fegato e della vie biliari per ottenere poi un riscontro istologico negativo per neoplasia” Affermano inoltre i ctu che porre diagnosi di LA
Sclerosante IgG4 mediata è un processo complesso che si basa sulla coesistenza di vari elementi diagnostici tra i quali anche il dosaggio delle
IgG4 che quindi, di per sé sole, non potevano essere indicative di esistenza di malattia. Il Tribunale ritiene di condividere appieno le conclusioni rese dal Collegio peritale in ragione della loro puntualità anche sotto il profilo delle risposte offerte al tecnico di parte ricordando come, il ragionamento ex post, rende il dibattito sicuramente maggiormente ricco di valutazioni.
Rispetto alla allegata mancata risposta in ordine alla curabilità della colangite sclerosante e della sussistenza di maggiori aspettative di sopravvivenza in caso di tempestiva diagnosi e terapia adeguata, va detto che la risposta la si rinviene nelle note integrative dei ctu laddove affermano che “Dal momento di una corretta diagnosi di LA
Sclerosante l'aspettativa di vita media si assesta tra i 10 e 15 anni.
L'evoluzione della malattia conduce inesorabilmente ad una condizione di insufficienza epatica spesso gravata da gravi episodi di sepsi ad origine dalle vie biliari”, d'altra parte lo stesso ctp attoreo nelle note di osservazione alla ctu afferma che “da tale comportamento il paziente ha avuto una perdita di chance superiore al 60% di vivere altri 12 anni
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rispetto all'evento morte” . Il nodo cruciale della vicenda resta sempre la diagnosi differenziale concordando, in ultimo, i ctu sulle aspettative di vita del paziente pur trattato per la malattia autoimmune. Richiamate tutte le risposte rese dai ctu in sede di risposta alle osservazioni formulate dal ctp attoreo si deve anche rimarcare come gli stessi abbiano affermato che
“Appare degno di nota constatare che i sanitari di al di là della CP_2
diagnosi di colangiocarcinoma secondario o coesistente alla colangite sclerosante IgG4 non abbiano lesinato sforzi, risorse e terapie per la risoluzione della patologia del Sig. arrivando ad ipotizzare un Parte_2
trapianto di fegato non realizzato poi per il sopravvenuto decesso. Inoltre affermano che “somministrare una terapia immunosoppressiva e steroidea ad un paziente in tali condizioni avrebbe fatto precipitare repentinamente e fatalmente le sue condizioni settiche”. D'altra parte la prospettazione dell'inadempimento qualificato offerto in citazione è l'omessa diagnosi differenziale non l'errata cura somministrata una volta posto il sospetto di diagnosi differenziale, tanto che le stesse parti attrici affermano che al momento della stessa “erano, però, nel frattempo trascorsi circa 2 anni dal primo ricovero del Sig. due anni in cui il paziente non veniva Parte_2
in alcun modo trattato e curato, portando, in tal modo, ad un peggioramento irreversibile delle sue condizioni, culminate nella morte dello stesso” laddove la mancata cura è ricondotta alla colpa della mancata diagnosi. Il Tribunale non può che ritenere alla luce di quanto riportato in ctu che la diagnosi differenziale sia di speciale difficoltà anche per centri di alta specializzazione proprio in ragione della rarità della malattia e dei confini di difficile differenziazione con il CC e, come tale, rientrante nel perimetro operativo dell'art. 2236 cc. La giurisprudenza ha sempre chiarito
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che il prestatore d'opera non può avvalersi della delimitazione della propria responsabilità per solo dolo o colpa grave, si sensi dell'art. 2236 cod.civ., per gli eventuali problemi tecnico-professionali di speciale difficoltà, in cui sia incorso nell'espletamento della tecnica operativa errata, dovendosi a priori valutare l'indice di difficoltà della prestazione nel caso di specie consistente nella diagnosi differenziale tra colangite sclerosante da immunoglobuline G4 (IgG4-SC) e colangiocarcinoma. Difficoltà che ha portato il Collegio peritale ad escludere forme di responsabilità sanitaria di medici e strutture assistenziali nel decesso del Sig. . Parte_2
Quanto detto sino ad ora trova applicazione e riferibilità all'aspetto della colpa sotto il profilo della perizia dal momento che la scusabilità dell'errore diagnostico per la speciale difficoltà della diagnosi sulla base dei dati sopra richiamati incide unicamente su tale elemento, mentre la limitazione non sussiste con riferimento ai danni causati per negligenza o imprudenza, dei quali il medico risponde in ogni caso anche dunque in caso di colpa lieve
(Cass. 10.5.2000 n. 5945; )
È necessario, quindi, valutare gli spetti sopra indicati ai fini di esprimere un giudizio di condotta colposa dei sanitari a vario titolo intervenuti nella vicenda. L'imperizia può essere riassunta come concetto proprio dell'esercizio di una professione e si configura nella violazione delle
«regole tecniche» della scienza con ciò differenziandosi dalla imprudenza e negligenza alla cui base vi è la violazione di cautele attuabili secondo la comune esperienza. Invero per imperizia si intende il deficit di abilità tecnica nell'esecuzione della prestazione, derivante da un'inadeguata preparazione professionale;
negligenza e imprudenza attengono invece alla inosservanza delle comuni regole di diligenza, prudenza e
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perizia nello svolgimento dell'attività medica. Aspetti che devono dunque essere valutati avendo a monte esclusa, per speciale difficoltà rilevante ex art. 2236 cc, la sussistenza di assenza di perizia.
Il dato su cui riflettere prende le mossa dall'avvenuta ipotizzata diagnosi differenziale “A completamento diagnostico, data la persistente negatività per neoplasia delle biopsie, si eseguiva dosaggio delle IgG4 che risultavano alterate per cui si poneva diagnosi differenziale con colangite sclerosante igG4 correlata”.
D'altra parte vale osservare come il primo approccio terapeutico fu di drenaggio della via biliare principale per risolvere la stenosi in assenza della quale “Le sue possibilità di sopravvivenza …. erano inferiori a sei mesi”; orbene convenendo con i ctu che la diagnosi della malattia autoimmune da cui era affetto il paziente era di difficile attuazione e che avrebbe risposto ad un processo complesso che si basa sulla coesistenza di vari elementi diagnostici (tra i quali anche il dosaggio delle IgG4) bisogna comunque considerare corretto il primo approccio terapeutico eseguito per risolvere la stenosi.
Ora, per quanto attiene i sanitari di ,di certo anche sotto il profilo CP_2
della negligenza e dell'imprudenza alcun addebito può essere mosso sulla scorta di una serie di valutazioni. In primo luogo il paziente giungeva alla loro osservazioni con diagnosi già formulata da parte dei colleghi napoletani alla quale sicuramente era giusto inizialmente riconoscere validità; nel mese di settembre 2016 ( e dunque a soli due mesi dal primo incontro) suppongono la presenza di patologia autoimmune sulla scorta del dosaggio delle IGg e “Appare degno di nota constatare che i sanitari di al di là della diagnosi di colangiocarcinoma secondario o CP_2
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coesistente alla colangite sclerosante IgG4 non abbiano lesinato sforzi, risorse e terapie per la risoluzione della patologia del Sig. ” Parte_2
(cfr ctu). Né sotto il profilo causale può essere nulla addebitato in quanto “ le condizioni cliniche descritte nel diario non avrebbero consentito di instaurare la terapia medica necessaria per affrontare in maniera radicale la sospettata colangite sclerosante IgG4 mediata.” Addirittura i sanitari veneti pongono indicazione alla estrema procedura di trapianto epatico poi impedito dal sopraggiunto decesso.
Differente la posizione del laddove, avuto il paziente in cura CP_6
dal maggio 2015 al luglio 2016 veniva trattato ( sia pur senza il principale alleato contro il colangiocarcinoma ossia l'intervento chirurgico) come malato oncologico pur in mancanza di indicatori di neoplasie che avrebbe dovuto indirizzare verso altra diagnosi. Ora, pur se trattato il sintomo di volta in volta lamentato dal paziente, la negligenza degli operatori può essere ravvisata nella omessa ricerca di diagnosi alternative a fronte di un dato incontestabile di assenza di infiltrazione neoplastica ma di continua sofferenza del Ricordando infatti che il limite del dolo e della Parte_2
colpa grave non opera rispetto a tale fattore ( in uno alla imprudenza che tuttavia di certo non può essere ravvisata) va detto che, a seguito di ripetute risposte negative per neoplasia, i sanitari pur a fronte della difficoltà del caso avrebbero dovuto quantomeno ipotizzare differenti scenari terapeutici alla ricerca della condizione patologica del paziente in quanto gli elementi a sostegno di una condizione neoplastica biliare non erano suffragati da conferme di laboratorio. D'altra parte giunto all'osservazione dei sanitari di al paziente fu eseguito il dosaggio CP_2
delle IGg che, per quanto non ancora indicatore di diagnosi differenziale,
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avrebbe potuto consentire un approfondimento diagnostico. Ora va detto che, come anche affermato dal ctp attoreo ( che afferma in note di osservazioni alla ctu che vi è stata una “perdita di chance superiore al 60% di vivere altri 12 anni rispetto all'evento morte”), si deve convenire sulla mera perdita di chance di sopravvivenza in relazione alla difficoltà, comunque, di giungere ad una diagnosi corretta che sarebbe potuta anche essere formulata quando la terapia stereotassica era addiriittura controproducente alla luce delle condizioni generali del paziente.
Deve anche convenirsi che, essendo l'aspettativa di vita media del malati di colangite sclerosante pari a 13,5 ( media tra i 10 e i 15 anni di cui all'integrazione della ctu) e considerato che dalla data dei primi segni della malattia al decesso trascorsero quasi due anni , deve convenirsi che il paziente abbia perso il 60% delle chance di sopravvivenza ad 11 anni;
dato rispetto al quale deve essere eseguito il calcolo e ritenendo dunque infondate le domande volte ad ottenere il risarcimento del danno terminale e catastrofale legati ad un nesso di causa con l'evento morte.
Visto il riferimento parametrico al valore monetario posto dalle tabelle di
Milano per una inabilità totale del 100% in persona dello stesso sesso e della stessa età della vittima (uomo di 61 anni) anche in rapporto all'età media, - e riconoscendo infine un risarcimento in misura percentuale pari alla corrispondente entità della chance perduta (60%), ritenuto di abbattere siffatto importo nella misura degli anni potenzialmente residui ( 11 anni) di vita, in considerazione delle concrete condizioni di salute del paziente e delle comorbilità da cui era affetto - circostanze che incidevano inevitabilmente sulla sua aspettativa di vita in concreto e sulla qualità della vita residua alla luce delle Tabelle di Milano si ritiene di confermare il dato
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di partenza di cui alla proposta conciliativa ossia un valore di € 670.516,00, abbattuto detto valore nella misura del 40 % ( così liquidando la chance perduta del 60%) di siffatto valore si ottiene l'importo di € 402.309,60 che diviso gli anni ( 39) presi in considerazione dalla tabella di Milano genera un importo annuale di € 6.877,00 che, moltiplicato per l'aspettativa di vita di 11 anni, consente di giungere ad una liquidazione nella misura di €
113.472,00 all'attualità ed arrotondati per eccesso decimale, che corrisponde dunque al danno da perdita di chance patito in proprio e trasmesso agli eredi iure successionis. Il mancato accertamento del nesso causale con il decesso fa venir meno, ontologicamente, la richiesta del danno terminale
Sui danni azionati dagli attori iure proprio
In relazione ai danni subiti iure proprio dai familiari del paziente deceduto, va riconosciuta la sussistenza dello stesso pur in presenza di una perdita di chance di sopravvivenza del congiunto.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, è stata affermata la risarcibilità iure proprio, del danno per la perdita del rapporto parentale da rapportare a quella della chance di maggiore sopravvivenza del congiunto e, dunque, ridotta in tale percentuale.
Pertanto si procederà alla liquidazione del danno proprio dei congiunti per il pregiudizio da perdia di chance del minor tempo trascorso con la vittima secondo i consueti criteri di liquidazione del danno parentale, stante la analogia sostanziale delle due voci di danno.
Per la liquidazione del danno parentale la Suprema Corte ha chiarito che la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla
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comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione (Sez. 3 - , Sentenza
n. 9010 del 21/03/2022, Rv. 664554 – 01).
Applicata nuovamente la tabella elaborata sul punto dal Tribunale di
Milano fondata su una liquidazione del punto variabile che tiene in considerazione circostanze indefettibili come l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza”
Ritiene questo giudice, in applicazione dunque delle tabelle milanesi, di liquidare il danno non patrimoniale patito in proprio dal coniuge chiarendo che parte attrice ha provato lo stato di convivenza ma non ha caratterizzato il rapporto che legava i coniugi facendo generico riferimento al tempo di vita passato insieme ed all'unione di intenti che legava i due sposi senza offrire alcun elemento valutativo che potesse consentire al
Tribunale di caratterizzare il rapporto tra il defunto ed i congiunti odierni attori.
Pertanto, considerando l'età di anni 61 del defunto, l'età di 59 anni della moglie , di 28 anni del figlio all'epoca dei fatti , si ricava il Persona_2
“valore punto” per il caso di perdita del coniuge ovvero del genitore in €
3.911,00, e si valutano altresì le circostanze del caso concreto, quali l'età della vittima primaria e secondaria, la sussistenza o meno di un rapporto di convivenza tra i parenti, la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius, la qualità e l'intensità della relazione
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affettiva del rapporto parentale perduto al quale per le ragioni indicate si riconosce un punteggio di 5 punti in relazione alla qualità ed intensità della relazione affettiva nel caso specifico, non essendo state fornite prove sufficienti al riguardo e basandosi unicamente su fonti presuntive non essendo state dedotte peculiarità specifiche, tali da dimostrare una maggiore intensità del legame affettivo nei termini rigorosi e circostanziati imposti dalla giurisprudenza di legittimità.
Ebbene, alla luce dei criteri enunciati, si stima equo liquidare il danno da perdita del rapporto parentale in favore di:
- (moglie del de cuius, di anni 59 al momento Parte_1
dell'exitus del paziente): 16 punti per l'età della vittima primaria, 18 punti per l'età della vittima secondaria, 16 punti per la convivenza, 14 per la sopravvivenza di altri congiunti e 5 punti per la relazione affettiva. Totale:
69 punti, pari a € 269.859,00 da ridurre nella misura della chance perduta ( pari al 35%) per un totale di € 161.915,00. Anche in tal caso il valore deve essere parametrato stimando un valore annuo della chance persa considerando come tale sarebbe il valore per un soggetto che avrebbe vissuto sino a 100 anni quando, si è visto, il aveva Parte_2
statisticamente innanzi a sé altri 11 anni da vivere. L'importo riconosciuto alla moglie sarà dunque pari ad € 45.668,00 ( arrotondato per difetto decimale) ( € 161.915,00/39x11)
- (figlio del de cuius, di anni 28 al momento Parte_4
dell'exitus del paziente): 16 punti per l'età della vittima primaria, 24 punti per l'età della vittima secondaria, 16 punti per la convivenza, 14 per la sopravvivenza di altri congiunti e 5 punti per la relazione affettiva. Totale:
75 punti, pari a € 293.325,00 da ridurre nella misura della chance perduta (
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pari al 60%) per un totale di € 175.995,00 e riconosciuto un importo pari ad € 49.640,00 sulla base del medesimo calcolo eseguito per la madre.
Nulla deve disporsi in ordine agli interessi compensativi, non essendo stata svolta sul punto tempestiva domanda (Cass. civ., Sez. III, ord. 17 aprile
2024, n. 10376) ma unicamente quelli moratori dovuti ex lege.
Nessun danno può essere riconosciuto per la allegata perdita di capacità di lavoro specifica ( peraltro allegata e non provata nella sua oggettività quale insegnate di scienze motorie) sia perché non vi è un nesso causale diretto con il decesso e sia anche perché alcuna indicazione è possibile allo stato rendere in merito allo stato fisico in cui si sarebbe trovato il soggetto pur a fonte di una corretta e tempestiva diagnosi.
Quanto detto porta al rigetto della domanda nei confronti dell'
[...]
ed alla condanna al pagamento delle spese di lite, Controparte_2
mentre nel rapporto tra attori e si ritiene equo Controparte_1
compensarle della metà alla luce della attività sanitaria comunque compiuta che ha impedito il decesso in ragione dell'applicazione dello stent biliare e della accertata rarità della malattia.
PQM
1) accoglie la domanda formulata da e per Parte_1
l'effetto condanna al pagamento in suo favore di € Controparte_1
45.668,00 oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
2) accoglie la domanda formulata da e per Parte_4
l'effetto condanna al pagamento in suo favore di € Controparte_1
49.640,00 oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
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3) accoglie la domanda formulata da e Parte_1 Parte_4
e per l'effetto condanna al pagamento in
[...] Controparte_1
loro favore di € 113.472,00 oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
4) rigetta la domanda avanzata nei confronti di Controparte_2
e per l'effetto condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in
[...]
suo favore che si liquidano in € 14.103,00 per compensi professionali del procuratore, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al
15%,
5) condanna al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1
degli attori che si liquidano in € 14.103,00 per compensi professionali del procuratore, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al
15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario e da compensare nella misura del 50%;
7) pone a carico di parte convenuta le spese di ctu. Controparte_1
Così deciso in Napoli, il 30/10/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Claudia Colicchio)
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
8 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Claudia Colicchio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10173/2019 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
e rapp.ti e difesi Parte_1 Parte_2
dal'Avv. Francesco Paolo Pianese, presso il quale elettivamente domiciliano in Aversa (Ce) alla Via Diaz n° 35 , come da mandato a margine dell'atto di citazione
Attori
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, elett.te dom.ta in Napoli alla Via Riviera di Chiaia n°207 presso lo studio dell'avv. Antonio Nardone che la rapp.ta e difende come da procura allegata alla comparsa costitutiva
in persona del suo Direttore Generale Controparte_2
pro-tempore, elett.te dom.ta in Mestre ( Ve) alla Via teatro Vecchio n. 1 presso lo studio dell'avv. Francesco Sarti che la rapp.ta e difende come da procura allegata alla comparsa
Convenute
Oggetto: responsabilità professionale per attività medico-chirurgica
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori esponevano quanto segue:
1) in data 26.05.2015 fu ricoverato presso Parte_2
l'U.O.C. “San Giuseppe Moscati” di Aversa per comparsa di ittero;
2) durante la degenza, a seguito di alcuni esami, i medici in data
28.05.2015 decisero di trasferire il paziente presso l'
[...]
con Controparte_3
diagnosi di accettazione “colangiocarcinoma ilare del Per_1
tipo II” nonostante tutti i campioni esaminati risultassero negativi per patologia neoplastica;
3) il fu sottoposto ad ulteriori esami e Parte_2
successivamente ad intervento rimanendo in cura fino al
16.10.2015;
4) in data 12.07.2016 fu ricoverato presso l'U.O.C. di Chirurgia
Oncologica dell'Istituto Oncologico Veneto di ove fu CP_2
sottoposto a continui ricoveri e monitoraggi;
5) in data 04.10.16 fu posizionato un drenaggio biliare esterno e tale procedura, insieme alla terapia antibiotica portò al miglioramento dell'ittero e dei parametri di laboratorio;
inoltre, in mancanza di diagnosi istologica di neoplasia, furono effettuate ulteriori indagini da cui si ipotizzò la co-presenza di un quadro di colangite sclerosante Ig G4-correlata
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6) successivamente in data 11.10.2016 fu ricoverato presso la di fino alle dimissioni del 26.10.2016;. Pt_3 CP_2
7) il fu ricoverato presso l'U.O.C. di Chirurgia Parte_2
Oncologica dell'Istituto Oncologico Veneto di per CP_2
sospetta carcinosi peritoneale;
pertanto veniva sottoposto a laparotomia diagnostica con prelievi bioptici di un nodulo peritoneale: dall'esame istologico di tali campioni non risultò alcuna infiltrazione neoplastica, trattandosi di tessuto fibroadiposo con flogosi cronica;
8) in data 30.12.2016 il sig. a seguito di Parte_2
peggioramento fu trasportato presso il P.S. di Caserta ove gli esami resero necessario il trasferimento del paziente presso il dove rimase ricoverato fino al 09.01.2017; CP_1
9) nuovamente in data 19.01.2017 fu riportato presso il P.S. dell' di per l'insorgenza di stato confusionale, CP_4 CP_2
tosse e dispnea. Fu sottoposto agli esami del caso ma le condizioni si aggravarono fino al decesso avutosi in data
07.03.2017.
10) che la condotta colposa delle strutture convenute andasse ravvisata nell'aver operato con imperizia, imprudenza e negligenza da parte del personale medico-sanitario;
11) che grave era stato l'errore dei sanitari che avevano trattato il paziente come affetto da carcinoma nonostante non vi fosse riscontro della patologia e che avevano omesso la diagnosi di malattia autoimmune per la cura della quale, quindi, non erano mai state somministrate adeguate terapie di
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immunosoppressori né si era percorsa la strada dell'intervento chirurgico.
Sulla base di quanto sinteticamente esposto gli attori chiedevano il risarcimento di tutti i danni subiti sia iure proprio che iure hereditatis
Si costituivano le convenuta Controparte_5
l' che chiedevano il rigetto nel
[...] Controparte_2
merito della domanda
Disposta ed espletata Ctu, sottoposta alle parti proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc, precisate le conclusioni, la causa all'udienza del 07. 07.2025 veniva riservata in decisione con termine per le parti per il deposito di comparse e di note conclusionali.
Devono in questa delicata vicenda essere assunte come dato di partenza le conclusioni rese dal Collegio peritale in particolare sotto il profilo dell'esigibilità della prestazione, giudizio necessario ai fini della valutazione della allegata responsabilità professionale sotto il profilo dell'errato inquadramento del sig. come paziente oncologico affetto da Parte_2
Colagiocarcinoma. Reputa la scrivente in primo luogo necessario evidenziare come le conclusioni rese da parte attrice nel libello introduttivo depongano inequivocabilmente per una precisa opzione di campo: l'azione proposta è indicata come di natura contrattuale. Giova al riguardo precisare che, proprio nell'ambito della responsabilità professionale ed in particolare in quella medica, diverse ed altalenanti risultano essere sia le posizioni, registrate nel tempo, al riguardo sostenute dalla giurisprudenza e dalla dottrina sino alla entrata in vigore della
L.24/17 che ha normato il titolo di responsabilità. La stessa tuttavia non si applica alla fattispecie in esame occorso prima dell'entrata in vigore della
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normativa dovendosi la colpa allegata far risalire già ai primi esordi delle manifestazioni cliniche del paziente collocabili nell'anno 2015.
In verità se da un lato, la posizione dell'ente ospedaliero è risultata di più facile inserimento all'interno di un sinallagma contrattuale le difficoltà si sono poste con maggiore intensità avuto riguardo alla posizione del medico curante, soprattutto qualora lo stessi sia inserito all'interno della struttura pubblica e perciò non “scelto”dal paziente. Sino alla recentissima innovazione legislativa, al caso di specie andavano applicati gli orientamenti della giurisprudenza in tema di attività sanitaria che deponevano per una responsabilità contrattuale del medico. Principale corollario di siffatta ricostruzione è quello secondo il quale il paziente attore non avrà l'onere di provare nè la colpa né, tanto meno, la gravità di essa, dovendo il difetto di colpa o la non qualificabilità della stessa in termini di gravità (nel caso di cui all'art. 2236 cod. civ.) essere allegata e provata dal medico. L'art. 2236 cc difatti prevede una limitazione di responsabilità a carico del professionista, che risponderà solo in caso di colpa grave o dolo, nel caso in cui la risoluzione del caso specifico era di particolare difficoltà o comportasse la risoluzione di particolari problemi.
Nel caso di specie l'invocata responsabilità non può che inquadrarsi sotto l'egida della responsabilità contrattuale con tutte le conseguenze che derivano in tema di onere probatorio. Riassumendo le doglianze attoree si evidenzia come il paziente sia stato inquadrato sin dal maggio 2015 come affetto da una stenosi neoplastica da colangiocarcinoma ( e per tale neoplasia gestito clinicamente) fino a settembre 2016, allorquando viene riportato un dosaggio delle IgG4 alterato presso la struttura di CP_2
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Affermano i ctu che “ai sanitari che per primi l'hanno preso in carico potrebbero essere apparsi predominanti gli elementi a sostegno di una condizione neoplastica biliare piuttosto che di una stenosi benigna della via biliare nell'ambito di una patologia autoimmune… in assenza di ulteriori elementi valutabili in tal senso e considerata la prognosi altamente infausta del colangiocarcinoma laddove ci siano margini di radicalità oncologica (infiltrazione neoplastica locoregionale suscettibile di asportazione, assenza di localizzazioni metastatiche a distanza, adeguata riserva funzionale epatica e performance status generale) è giustificato l'approccio nell'inquadrare il paziente come oncologico e procedere conseguenzialmente in tal senso”. Ora come detto il fulcro principale della vicenda risiede nell'esigibilità della diagnosi differenziale e, sul punto, i ctu affermano che “La colangite sclerosante da immunoglobuline G4 (IgG4-
SC), descritta per la prima volta nel 2004, è la manifestazione biliare di una malattia immuno-mediata multisistemica recentemente descritta, nota come malattia correlata alle IgG4 (IgG4 RD related desease)….. In occidente, questa malattia è poco conosciuta e la maggior parte dei relativi contributi scientifici sono case report. …La prevalenza di questa malattia è sconosciuta anche a causa del fatto che non è ben riconosciuta da molti professionisti….È una rara forma di colangite ad eziologia sconosciuta e la cui prevalenza non è ancora chiara.” Affermano inoltre che il mancato dosaggio iniziale delle IgG4 non sorprende “a causa della rarità clinica e della scarsa conoscenza della IgG4-SC…. soprattutto considerando che il paziente non presentava manifestazioni extrabiliari” anche perché alti livelli di IgG4 non escludono completamente la coesistenza del colangiocarcinoma. Ed ancora “La distinzione tra IgG4-SC di tipo isolato
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ed il CC è pertanto molto difficoltosa nonché cruciale stante le differenti strategie terapeutiche adottabili. Da un lato si rischia di misconoscere una neoplasia a prognosi gravemente infausta come il CC inquadrandola come una malattia autoimmune ed avviando pertanto una terapia steroidea;
dall'altro si rischia di inquadrare una stenosi infiammatoria della via biliare come neoplastica sottoponendo il paziente a complesse resezioni del fegato e della vie biliari per ottenere poi un riscontro istologico negativo per neoplasia” Affermano inoltre i ctu che porre diagnosi di LA
Sclerosante IgG4 mediata è un processo complesso che si basa sulla coesistenza di vari elementi diagnostici tra i quali anche il dosaggio delle
IgG4 che quindi, di per sé sole, non potevano essere indicative di esistenza di malattia. Il Tribunale ritiene di condividere appieno le conclusioni rese dal Collegio peritale in ragione della loro puntualità anche sotto il profilo delle risposte offerte al tecnico di parte ricordando come, il ragionamento ex post, rende il dibattito sicuramente maggiormente ricco di valutazioni.
Rispetto alla allegata mancata risposta in ordine alla curabilità della colangite sclerosante e della sussistenza di maggiori aspettative di sopravvivenza in caso di tempestiva diagnosi e terapia adeguata, va detto che la risposta la si rinviene nelle note integrative dei ctu laddove affermano che “Dal momento di una corretta diagnosi di LA
Sclerosante l'aspettativa di vita media si assesta tra i 10 e 15 anni.
L'evoluzione della malattia conduce inesorabilmente ad una condizione di insufficienza epatica spesso gravata da gravi episodi di sepsi ad origine dalle vie biliari”, d'altra parte lo stesso ctp attoreo nelle note di osservazione alla ctu afferma che “da tale comportamento il paziente ha avuto una perdita di chance superiore al 60% di vivere altri 12 anni
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rispetto all'evento morte” . Il nodo cruciale della vicenda resta sempre la diagnosi differenziale concordando, in ultimo, i ctu sulle aspettative di vita del paziente pur trattato per la malattia autoimmune. Richiamate tutte le risposte rese dai ctu in sede di risposta alle osservazioni formulate dal ctp attoreo si deve anche rimarcare come gli stessi abbiano affermato che
“Appare degno di nota constatare che i sanitari di al di là della CP_2
diagnosi di colangiocarcinoma secondario o coesistente alla colangite sclerosante IgG4 non abbiano lesinato sforzi, risorse e terapie per la risoluzione della patologia del Sig. arrivando ad ipotizzare un Parte_2
trapianto di fegato non realizzato poi per il sopravvenuto decesso. Inoltre affermano che “somministrare una terapia immunosoppressiva e steroidea ad un paziente in tali condizioni avrebbe fatto precipitare repentinamente e fatalmente le sue condizioni settiche”. D'altra parte la prospettazione dell'inadempimento qualificato offerto in citazione è l'omessa diagnosi differenziale non l'errata cura somministrata una volta posto il sospetto di diagnosi differenziale, tanto che le stesse parti attrici affermano che al momento della stessa “erano, però, nel frattempo trascorsi circa 2 anni dal primo ricovero del Sig. due anni in cui il paziente non veniva Parte_2
in alcun modo trattato e curato, portando, in tal modo, ad un peggioramento irreversibile delle sue condizioni, culminate nella morte dello stesso” laddove la mancata cura è ricondotta alla colpa della mancata diagnosi. Il Tribunale non può che ritenere alla luce di quanto riportato in ctu che la diagnosi differenziale sia di speciale difficoltà anche per centri di alta specializzazione proprio in ragione della rarità della malattia e dei confini di difficile differenziazione con il CC e, come tale, rientrante nel perimetro operativo dell'art. 2236 cc. La giurisprudenza ha sempre chiarito
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che il prestatore d'opera non può avvalersi della delimitazione della propria responsabilità per solo dolo o colpa grave, si sensi dell'art. 2236 cod.civ., per gli eventuali problemi tecnico-professionali di speciale difficoltà, in cui sia incorso nell'espletamento della tecnica operativa errata, dovendosi a priori valutare l'indice di difficoltà della prestazione nel caso di specie consistente nella diagnosi differenziale tra colangite sclerosante da immunoglobuline G4 (IgG4-SC) e colangiocarcinoma. Difficoltà che ha portato il Collegio peritale ad escludere forme di responsabilità sanitaria di medici e strutture assistenziali nel decesso del Sig. . Parte_2
Quanto detto sino ad ora trova applicazione e riferibilità all'aspetto della colpa sotto il profilo della perizia dal momento che la scusabilità dell'errore diagnostico per la speciale difficoltà della diagnosi sulla base dei dati sopra richiamati incide unicamente su tale elemento, mentre la limitazione non sussiste con riferimento ai danni causati per negligenza o imprudenza, dei quali il medico risponde in ogni caso anche dunque in caso di colpa lieve
(Cass. 10.5.2000 n. 5945; )
È necessario, quindi, valutare gli spetti sopra indicati ai fini di esprimere un giudizio di condotta colposa dei sanitari a vario titolo intervenuti nella vicenda. L'imperizia può essere riassunta come concetto proprio dell'esercizio di una professione e si configura nella violazione delle
«regole tecniche» della scienza con ciò differenziandosi dalla imprudenza e negligenza alla cui base vi è la violazione di cautele attuabili secondo la comune esperienza. Invero per imperizia si intende il deficit di abilità tecnica nell'esecuzione della prestazione, derivante da un'inadeguata preparazione professionale;
negligenza e imprudenza attengono invece alla inosservanza delle comuni regole di diligenza, prudenza e
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perizia nello svolgimento dell'attività medica. Aspetti che devono dunque essere valutati avendo a monte esclusa, per speciale difficoltà rilevante ex art. 2236 cc, la sussistenza di assenza di perizia.
Il dato su cui riflettere prende le mossa dall'avvenuta ipotizzata diagnosi differenziale “A completamento diagnostico, data la persistente negatività per neoplasia delle biopsie, si eseguiva dosaggio delle IgG4 che risultavano alterate per cui si poneva diagnosi differenziale con colangite sclerosante igG4 correlata”.
D'altra parte vale osservare come il primo approccio terapeutico fu di drenaggio della via biliare principale per risolvere la stenosi in assenza della quale “Le sue possibilità di sopravvivenza …. erano inferiori a sei mesi”; orbene convenendo con i ctu che la diagnosi della malattia autoimmune da cui era affetto il paziente era di difficile attuazione e che avrebbe risposto ad un processo complesso che si basa sulla coesistenza di vari elementi diagnostici (tra i quali anche il dosaggio delle IgG4) bisogna comunque considerare corretto il primo approccio terapeutico eseguito per risolvere la stenosi.
Ora, per quanto attiene i sanitari di ,di certo anche sotto il profilo CP_2
della negligenza e dell'imprudenza alcun addebito può essere mosso sulla scorta di una serie di valutazioni. In primo luogo il paziente giungeva alla loro osservazioni con diagnosi già formulata da parte dei colleghi napoletani alla quale sicuramente era giusto inizialmente riconoscere validità; nel mese di settembre 2016 ( e dunque a soli due mesi dal primo incontro) suppongono la presenza di patologia autoimmune sulla scorta del dosaggio delle IGg e “Appare degno di nota constatare che i sanitari di al di là della diagnosi di colangiocarcinoma secondario o CP_2
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coesistente alla colangite sclerosante IgG4 non abbiano lesinato sforzi, risorse e terapie per la risoluzione della patologia del Sig. ” Parte_2
(cfr ctu). Né sotto il profilo causale può essere nulla addebitato in quanto “ le condizioni cliniche descritte nel diario non avrebbero consentito di instaurare la terapia medica necessaria per affrontare in maniera radicale la sospettata colangite sclerosante IgG4 mediata.” Addirittura i sanitari veneti pongono indicazione alla estrema procedura di trapianto epatico poi impedito dal sopraggiunto decesso.
Differente la posizione del laddove, avuto il paziente in cura CP_6
dal maggio 2015 al luglio 2016 veniva trattato ( sia pur senza il principale alleato contro il colangiocarcinoma ossia l'intervento chirurgico) come malato oncologico pur in mancanza di indicatori di neoplasie che avrebbe dovuto indirizzare verso altra diagnosi. Ora, pur se trattato il sintomo di volta in volta lamentato dal paziente, la negligenza degli operatori può essere ravvisata nella omessa ricerca di diagnosi alternative a fronte di un dato incontestabile di assenza di infiltrazione neoplastica ma di continua sofferenza del Ricordando infatti che il limite del dolo e della Parte_2
colpa grave non opera rispetto a tale fattore ( in uno alla imprudenza che tuttavia di certo non può essere ravvisata) va detto che, a seguito di ripetute risposte negative per neoplasia, i sanitari pur a fronte della difficoltà del caso avrebbero dovuto quantomeno ipotizzare differenti scenari terapeutici alla ricerca della condizione patologica del paziente in quanto gli elementi a sostegno di una condizione neoplastica biliare non erano suffragati da conferme di laboratorio. D'altra parte giunto all'osservazione dei sanitari di al paziente fu eseguito il dosaggio CP_2
delle IGg che, per quanto non ancora indicatore di diagnosi differenziale,
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avrebbe potuto consentire un approfondimento diagnostico. Ora va detto che, come anche affermato dal ctp attoreo ( che afferma in note di osservazioni alla ctu che vi è stata una “perdita di chance superiore al 60% di vivere altri 12 anni rispetto all'evento morte”), si deve convenire sulla mera perdita di chance di sopravvivenza in relazione alla difficoltà, comunque, di giungere ad una diagnosi corretta che sarebbe potuta anche essere formulata quando la terapia stereotassica era addiriittura controproducente alla luce delle condizioni generali del paziente.
Deve anche convenirsi che, essendo l'aspettativa di vita media del malati di colangite sclerosante pari a 13,5 ( media tra i 10 e i 15 anni di cui all'integrazione della ctu) e considerato che dalla data dei primi segni della malattia al decesso trascorsero quasi due anni , deve convenirsi che il paziente abbia perso il 60% delle chance di sopravvivenza ad 11 anni;
dato rispetto al quale deve essere eseguito il calcolo e ritenendo dunque infondate le domande volte ad ottenere il risarcimento del danno terminale e catastrofale legati ad un nesso di causa con l'evento morte.
Visto il riferimento parametrico al valore monetario posto dalle tabelle di
Milano per una inabilità totale del 100% in persona dello stesso sesso e della stessa età della vittima (uomo di 61 anni) anche in rapporto all'età media, - e riconoscendo infine un risarcimento in misura percentuale pari alla corrispondente entità della chance perduta (60%), ritenuto di abbattere siffatto importo nella misura degli anni potenzialmente residui ( 11 anni) di vita, in considerazione delle concrete condizioni di salute del paziente e delle comorbilità da cui era affetto - circostanze che incidevano inevitabilmente sulla sua aspettativa di vita in concreto e sulla qualità della vita residua alla luce delle Tabelle di Milano si ritiene di confermare il dato
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di partenza di cui alla proposta conciliativa ossia un valore di € 670.516,00, abbattuto detto valore nella misura del 40 % ( così liquidando la chance perduta del 60%) di siffatto valore si ottiene l'importo di € 402.309,60 che diviso gli anni ( 39) presi in considerazione dalla tabella di Milano genera un importo annuale di € 6.877,00 che, moltiplicato per l'aspettativa di vita di 11 anni, consente di giungere ad una liquidazione nella misura di €
113.472,00 all'attualità ed arrotondati per eccesso decimale, che corrisponde dunque al danno da perdita di chance patito in proprio e trasmesso agli eredi iure successionis. Il mancato accertamento del nesso causale con il decesso fa venir meno, ontologicamente, la richiesta del danno terminale
Sui danni azionati dagli attori iure proprio
In relazione ai danni subiti iure proprio dai familiari del paziente deceduto, va riconosciuta la sussistenza dello stesso pur in presenza di una perdita di chance di sopravvivenza del congiunto.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, è stata affermata la risarcibilità iure proprio, del danno per la perdita del rapporto parentale da rapportare a quella della chance di maggiore sopravvivenza del congiunto e, dunque, ridotta in tale percentuale.
Pertanto si procederà alla liquidazione del danno proprio dei congiunti per il pregiudizio da perdia di chance del minor tempo trascorso con la vittima secondo i consueti criteri di liquidazione del danno parentale, stante la analogia sostanziale delle due voci di danno.
Per la liquidazione del danno parentale la Suprema Corte ha chiarito che la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla
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comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione (Sez. 3 - , Sentenza
n. 9010 del 21/03/2022, Rv. 664554 – 01).
Applicata nuovamente la tabella elaborata sul punto dal Tribunale di
Milano fondata su una liquidazione del punto variabile che tiene in considerazione circostanze indefettibili come l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza”
Ritiene questo giudice, in applicazione dunque delle tabelle milanesi, di liquidare il danno non patrimoniale patito in proprio dal coniuge chiarendo che parte attrice ha provato lo stato di convivenza ma non ha caratterizzato il rapporto che legava i coniugi facendo generico riferimento al tempo di vita passato insieme ed all'unione di intenti che legava i due sposi senza offrire alcun elemento valutativo che potesse consentire al
Tribunale di caratterizzare il rapporto tra il defunto ed i congiunti odierni attori.
Pertanto, considerando l'età di anni 61 del defunto, l'età di 59 anni della moglie , di 28 anni del figlio all'epoca dei fatti , si ricava il Persona_2
“valore punto” per il caso di perdita del coniuge ovvero del genitore in €
3.911,00, e si valutano altresì le circostanze del caso concreto, quali l'età della vittima primaria e secondaria, la sussistenza o meno di un rapporto di convivenza tra i parenti, la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius, la qualità e l'intensità della relazione
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affettiva del rapporto parentale perduto al quale per le ragioni indicate si riconosce un punteggio di 5 punti in relazione alla qualità ed intensità della relazione affettiva nel caso specifico, non essendo state fornite prove sufficienti al riguardo e basandosi unicamente su fonti presuntive non essendo state dedotte peculiarità specifiche, tali da dimostrare una maggiore intensità del legame affettivo nei termini rigorosi e circostanziati imposti dalla giurisprudenza di legittimità.
Ebbene, alla luce dei criteri enunciati, si stima equo liquidare il danno da perdita del rapporto parentale in favore di:
- (moglie del de cuius, di anni 59 al momento Parte_1
dell'exitus del paziente): 16 punti per l'età della vittima primaria, 18 punti per l'età della vittima secondaria, 16 punti per la convivenza, 14 per la sopravvivenza di altri congiunti e 5 punti per la relazione affettiva. Totale:
69 punti, pari a € 269.859,00 da ridurre nella misura della chance perduta ( pari al 35%) per un totale di € 161.915,00. Anche in tal caso il valore deve essere parametrato stimando un valore annuo della chance persa considerando come tale sarebbe il valore per un soggetto che avrebbe vissuto sino a 100 anni quando, si è visto, il aveva Parte_2
statisticamente innanzi a sé altri 11 anni da vivere. L'importo riconosciuto alla moglie sarà dunque pari ad € 45.668,00 ( arrotondato per difetto decimale) ( € 161.915,00/39x11)
- (figlio del de cuius, di anni 28 al momento Parte_4
dell'exitus del paziente): 16 punti per l'età della vittima primaria, 24 punti per l'età della vittima secondaria, 16 punti per la convivenza, 14 per la sopravvivenza di altri congiunti e 5 punti per la relazione affettiva. Totale:
75 punti, pari a € 293.325,00 da ridurre nella misura della chance perduta (
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pari al 60%) per un totale di € 175.995,00 e riconosciuto un importo pari ad € 49.640,00 sulla base del medesimo calcolo eseguito per la madre.
Nulla deve disporsi in ordine agli interessi compensativi, non essendo stata svolta sul punto tempestiva domanda (Cass. civ., Sez. III, ord. 17 aprile
2024, n. 10376) ma unicamente quelli moratori dovuti ex lege.
Nessun danno può essere riconosciuto per la allegata perdita di capacità di lavoro specifica ( peraltro allegata e non provata nella sua oggettività quale insegnate di scienze motorie) sia perché non vi è un nesso causale diretto con il decesso e sia anche perché alcuna indicazione è possibile allo stato rendere in merito allo stato fisico in cui si sarebbe trovato il soggetto pur a fonte di una corretta e tempestiva diagnosi.
Quanto detto porta al rigetto della domanda nei confronti dell'
[...]
ed alla condanna al pagamento delle spese di lite, Controparte_2
mentre nel rapporto tra attori e si ritiene equo Controparte_1
compensarle della metà alla luce della attività sanitaria comunque compiuta che ha impedito il decesso in ragione dell'applicazione dello stent biliare e della accertata rarità della malattia.
PQM
1) accoglie la domanda formulata da e per Parte_1
l'effetto condanna al pagamento in suo favore di € Controparte_1
45.668,00 oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
2) accoglie la domanda formulata da e per Parte_4
l'effetto condanna al pagamento in suo favore di € Controparte_1
49.640,00 oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
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3) accoglie la domanda formulata da e Parte_1 Parte_4
e per l'effetto condanna al pagamento in
[...] Controparte_1
loro favore di € 113.472,00 oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
4) rigetta la domanda avanzata nei confronti di Controparte_2
e per l'effetto condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in
[...]
suo favore che si liquidano in € 14.103,00 per compensi professionali del procuratore, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al
15%,
5) condanna al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1
degli attori che si liquidano in € 14.103,00 per compensi professionali del procuratore, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al
15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario e da compensare nella misura del 50%;
7) pone a carico di parte convenuta le spese di ctu. Controparte_1
Così deciso in Napoli, il 30/10/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Claudia Colicchio)
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