Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/05/2025, n. 1453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1453 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di conIGlio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6508 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. D'ANDREA Parte_1
ANTONELLA presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. VAIRO Controparte_1
ANTONELLA presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 22/04/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi in data 11/02/2025. Il Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/11/2024 parte ricorrente esponeva di avere contratto matrimonio con parte resistente in Maddaloni (CE) il 24/03/2008; - che dallo stesso sono nati due figli: (16/08/2008) e (19/07/2010); - che, essendo divenuta la prosecuzione Per_1 Persona_2
della vita matrimoniale impossibile a causa della condotta del coniuge, chiedeva pronunciarsi la
separazione personale dei coniugi con l'adozione dei provvedimenti accessori e, decorso il periodo di tempo previsto dalla legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si costituiva parte resistente, la quale, contestato tutto quanto dedotto da parte ricorrente, rappresentava di aver raggiunto un accordo con la ricorrente sulle condizioni della separazione, pertanto concludeva per il recepimento del predetto accordo e decorso il termine previsto ex lege, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni.
All'udienza del 04/02/2025 il Giudice, esaminato l'accordo depositato in atti, sollevava alle parti la questione circa la non compatibilità della condizione sull'affido condiviso dei figli minori con la pendenza del procedimento penale a carico del resistente per reati contro la ricorrente e all'esito rinviava la causa in prosieguo.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12/02/2025, il Giudice recepiva provvisoriamente l'accordo raggiunto dalle parti che, a modifica di quello precedentemente depositato, prevedeva l'affido super esclusivo dei figli minori alla madre, rinviando all'udienza del
22/04/2025 per l'audizione dei figli minori.
All'esito, la causa era rimessa alla decisione del Collegio.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c., avendo le parti implicitamente rinunciato alle domande di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
A. RESPONSABILITÀ GENITORIALE ED AFFIDO CONGIUNTO:
a) I figli minori, e avranno residenza e domicilio presso la madre Per_1 Persona_2 nell'immobile preso in locazione, ubicato in Caserta, alla via Benevento n 17;
b) Gli stessi saranno affidati alla madre, alla quale verrà riconosciuto l'affido super esclusivo, per cui sarà la stessa a prendere tutte le decisioni, anche rilevanti, per i figli, in piena autonomia, senza necessità di consultare il padre;
B. CASA CONIUGALE: 3
a) i IGg.ri e hanno lasciato la casa coniugale, Parte_1 Controparte_1
pertanto la IG.ra , attualmente, vive unitamente ai figli minori, e Parte_1 Per_1
, in un immobile locato in Caserta alla via Benevento n. 17, ed il IG. Persona_2 CP_1
risiede in Maddaloni alla via Santa Barbara n. 9 (All. 01);
[...]
C. DIRITTO DI VISITA, FESTIVITÀ NATALIZIE E PASQUALI, VACANZE ESTIVE,
FESTA DEL PAPÀ E FESTA DELLA MAMMA:
a) Diritto di visita: i figli minori, di anni sedici e di anni quattordici, Per_1 Persona_2
data l'età e tenuto conto che la misura cautelare del divieto di avvicinamento con la particolare modalità di controllo del "braccialetto antistalking" è prevista solo in favore della ricorrente e non ha effetto verso i figli, così come espressamente chiarito nell'ordinanza di applicazione della misura coercitiva agli atti di causa, potranno liberamente e direttamente concordare con il padre i giorni di visita;
b) Festività natalizie, festività pasquali e vacanze estive ed altre occasioni: i figli minori,
e , data l'età e tenuto conto che la misura cautelare del divieto di Per_1 Persona_2
avvicinamento con la particolare modalità di controllo del "braccialetto antistalking" è prevista solo a vantaggio della ricorrente e non ha effetto verso i figli così come espressamente chiarito nell'ordinanza di applicazione della misura coercitiva agli atti di causa, potranno liberamente e direttamente concordare con il padre i periodi da trascorrere insieme durante le festività natalizie e pasquali, durante le vacanze estive nonché in altre occasioni/compleanni ed onomastici dei minori, dei genitori, 1° maggio, 8 dicembre, etc.), il tutto compatibilmente con le eIGenze dei minori e quelle lavorative del padre;
c) entrambi i genitori si impegnano a consentire ai figli di partecipare ad eventuali feste di compleanno, onomastico, ecc. con i parenti (nonni, zii, cugini) di entrambi i rami parentali, indipendentemente dal giorno della settimana in cui capitino;
D. MANTENIMENTO DEI MINORI:
a) il IG. data l'attuale gravosa situazione economica (Sfratto per morosità; n.2 CP_1
Atti di pignoramento;
situazione debitoria Comune di Maddaloni (All. 02; 03; 04), corrisponderà ai figli, con decorrenza dal mese di gennaio 2025, entro il giorno 15 di ogni mese, un contributo di mantenimento pari a complessivi euro 300,00 (trecento/oo), di cui euro 150,00 (centocinquanta/oo) per il mantenimento della figlia ed euro 150,00 (centocinquanta/oo) per il mantenimento Per_1
del figlio . La somma così come descritta dovrà essere accreditata mensilmente, entro Persona_2
il termine indicato, sul conto corrente bancario intestato alla IG.ra , già noto al Parte_1
IG. Il predetto importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
CP_1 4
b) oltre al contributo di mantenimento come sopra, alla IG.ra spetterà Parte_1
l'assegno unico erogato dall'IN per i figli nella misura del 100% (attualmente pari ad euro
466,00). Il IG. dichiara espressamente, con la sottoscrizione della presente, Controparte_1
di rinunciare, in favore della IG.ra , alla metà a sé spettante dell'assegno unico Parte_1
erogato dall'IN (pari ad euro 233,00). A tal fine, il IG. si obbliga a recarsi Controparte_1
personalmente presso il CAF attraverso il quale ha, a suo tempo, fatto richiesta dell'assegno unico, per rinunciarvi in favore della IG.ra . Parte_1
c) per il mese di gennaio 2025 ed eventualmente per i seguenti, nelle more dell'espletamento della pratica per l'accredito alla ricorrente del 100% dell'importo, ove la metà dell'assegno unico dovesse essere erogato dall'IN ancora al IG. quest'ultimo si obbliga a trasferire la CP_1
somma incassata alla IG.ra oltre al contributo di mantenimento così come concordato Parte_1
al punto sub a);
d) qualora l'assegno unico dovesse venire meno per qualsivoglia causa, il IG. CP_1
si impegna a corrispondere alla IG.ra , in favore dei figli, un
[...] Parte_1
contributo mensile di mantenimento pari a complessivi euro 500,00 (non più 300,00) di cui 250,00 euro in favore della figlia e 250,00 euro in favore del figlio , entro il giorno Per_1 Persona_2
15 di ogni mese;
e) Le spese straordinarie saranno regolamentate secondo il Protocollo d'intesa del
28.03.2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
E. MANTENIMENTO DEL CONIUGE:
a) i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente al contributo di mantenimento;
b) quanto ai debiti contratti dai coniugi in costanza di matrimonio (compresi quelli relativi alle utenze della casa coniugale e ai canoni di locazione/sfratto per morosità), ciascuno si obbliga a pagare quelli intestati a se medesimo, senza null'altro a pretendere, a tale titolo, nei confronti dell'altro, dichiarandosi interamente soddisfatti di ogni diritto loro spettante dalle suddette posizioni;
c) i coniugi dichiarano di non avere beni immobili in comproprietà e conti correnti cointestati;
d) il IG. dichiara che la SIM relativa all'utenza telefonica 349 Controparte_1
7002346 è solo intestata alla IG.ra , ma da sempre utilizzata per motivi Parte_1
lavorativi, in via esclusiva, dallo stesso. La IG.ra ed il IG. si Parte_1 CP_1
obbligano a cambiarne l'intestazione;
F. ALTRE DISPOSIZIONI:
a) per tutto quanto non previsto nel presente atto, verrà applicata la normativa vigente in 5
materia;
b) i procuratori costituiti, per ciascuna parte in causa, rinunciano al vincolo di solidarietà professionale nascente dal dedotto rapporto processuale.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della prole.
In particolare, con riferimento al preminente interesse morale e materiale dei minori, il
Collegio ritiene sussistenti, allo stato degli atti, ragioni più che adeguate per derogare alla regola dell'affido condiviso.
Invero, dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti è emerso che il resistente è stato condannato con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per i reati di cui agli artt. 612 bis co.2, e 56-609 bis c.p. nei confronti della ricorrente (Cfr. sentenza penale n. 35 del 2025 di questo Tribunale).
Ciò posto, occorre osservare che, per quanto concerne la disciplina del diritto di visita del padre, la stessa è conforme anche alla volontà dei minori, ascoltati in sede di audizione all'udienza del 22.04.2025.
In merito, il Tribunale ritiene di disporre, su concorde richiesta delle parti, che i minori siano avviati ad un percorso di sostegno psicologico: i SS delegati si attiveranno in tal senso presso l'ASL territorialmente competente.
Tanto premesso, il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinanza emessa in data odierna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] e Parte_1 CP_1
nato il [...] in [...];
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MADDALONI (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 6, parte II, serie A, anno 2008);
3) dispone che i SS delegati (comune di Maddaloni) si attivino presso la competente ASL affinchè
i minori siano avviati ad un percorso di sostegno psicologico;
4) rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
5) spese al definitivo.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di conIGlio del 29/04/2025 6
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso