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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/07/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 616 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Giovanna Lo Coco per procura in calce all'atto di citazione in primo grado.
Appellante
p.iva , in persona del procuratore ad Controparte_1 P.IVA_1
negotiam dott. rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Aricò, per procura CP_2
depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
Appellato Controparte_3
(p. iva
[...] P.IVA_2
Appellato contumace
Conclusioni dell'appellante:
in riforma integrale della sentenza appellata, condannare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c., il in persona del suo legale Parte_2
rappresentante pro tempore, in solido con la al risarcimento di tutti Controparte_4
i danni fisici e morali, subiti dalla Sig.ra e quantificati, come in citazione, Parte_1
nella somma complessiva di € 41.050,18, oltre interessi al tasso legale, maturati e maturandi,
dal diritto al soddisfo;
con vittoria delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio e distrazione delle stesse, per entrambi i gradi di giudizio, in favore dell'Avv. Giovanna Lo Coco, come da note spese competenze e onorari che qui si allega.
Conclusioni dell'appellato:
ritenere e dichiarare inammissibile il gravame in quanto privo della necessaria firma digitale;
rigettare in toto con qualsiasi motivazione l'atto di appello, poiché totalmente infondato in fatto ed in diritto, confermando in ogni sua parte l'impugnata sentenza;
condannare l'appellante soccombente al pagamento dei compensi professionali del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 4879 Parte_1
del 6 novembre 2019 che, ritenuto non provato il fatto allegato, ne ha rigettato la domanda di condanna di al Controparte_5
risarcimento dei danni conseguiti al sinistro occorso il 23 agosto 2012 quando era “caduta da
una scaletta, molto ripida, formata da piccoli gradini di legno e priva di bande antiscivolo,
che portava ad una piattaforma in cemento, dalla quale ci si poteva introdurre in mare”.
L'appellante:
- lamenta l'erroneo inquadramento della domanda nell'alveo della responsabilità ex art. 2043 c.c.
quando alcun profilo di colpa ella aveva evocato, richiamando piuttosto il titolo di imputazione di cui al disposto dell'art. 2051 c.c.;
- contesta di essersi sottratta al proprio onere dimostrativo, limitato, in ragione della natura oggettiva della responsabilità del custode alla sola “prova del nesso causale fra la cosa in
custodia (scaletta di accesso al mare) e l'evento lesivo (una frattura bi-malleolare con lussazione
alla caviglia destra)” (pag. 6 dell'atto di appello), competendo piuttosto alla società convenuta la prova liberatoria del caso fortuito, nell'accezione nel tempo puntualizzata dalla giurisprudenza di legittimità;
- denunzia violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 113 c.p.c. per aver il giudice di primo grado “interferendo nel potere dispositivo delle parti, e alterando gli elementi obiettivi di
identificazione dell'azione, … arbitrariamente, ricostruito la dinamica dei fatti lamentati da
parte attrice, sulla base dell'elemento soggettivo della colpa e, conseguentemente, pronunciato
3 una statuizione che non trova alcuna corrispondenza nella domanda di parte attrice” (pag. 9
dell'atto di appello);
- denunzia violazione e falsa applicazione anche degli artt. 115 e 116 c.p.c. per la valutazione,
fallace e parziale, delle risultanze probatorie, peraltro immotivatamente non ampliate alla chiesta ispezione dei luoghi.
Ricostituitosi il contraddittorio, ha eccepito, in via Controparte_1
pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello in quanto privo di valida firma digitale e nel merito si è opposta all'accoglimento del gravame.
Pur regolarmente citato, Controparte_5
è rimasta contumace.
L'appello, la cui delibazione non è preclusa dal rilievo in rito, posto che all'udienza del
18.9.2020 l'appellante ha depositato il rapporto di verifica della firma digitale, dando così
prova della regolare e compiuta, e perciò efficace, predisposizione dell'atto di gravame, è
meritevole di parziale accoglimento.
La trattazione dei motivi, tra loro logicamente connessi, può procedere congiuntamente.
Non erra l'appellante nell'ascrivere la propria domanda nell'alveo della responsabilità
extracontrattuale di cui all'art. 2051 c.c..
Come è noto, in ragione della natura oggettiva della responsabilità del custode -così da tempo qualificata dalla giurisprudenza di legittimità- la quale non annovera tra i propri presupposti definitori l'elemento soggettivo della colpa, l'onere probatorio del danneggiato è circoscritto
4 alla dimostrazione del fatto, della sua correlazione causale con la res in custodia, infine, del danno, gravando invece sul custode, per andare esente da responsabilità, la prova dell'intervento di un accadimento fortuito, ovvero un evento imprevedibile, naturale o umano,
ivi compreso in quest'ultimo il fatto del danneggiato medesimo, idoneo a interrompere il nesso di causalità. “La responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art.
2051 c.c. si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione
intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede
nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del
responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di
ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto
eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi dovrò riprovare
l'esistenza di un fattore, estrano alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso
causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso
danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e
dell'eccezionalità. Peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo
da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in
custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227,
co.1, c.c. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo
l'incidenza della colpa del danneggiato” (Cass. civ. n. 11227/2008).
5 Questa la cornice teorica, l'istruttoria condotta nel primo grado di giudizio -alla cui compiutezza nulla avrebbe aggiunto l'ispezione dei luoghi, richiesta reiterata ancora con l'appello, giacché modificati nel tempo intercorso rispetto ai fatti causa- ha confermato che il 23 agosto 2012 si trovava presso il Parte_1 Controparte_5
, di cui è socia, quando, scendendo da una scala di legno per recarsi al
[...]
mare, è scivolata. La teste ha invero riferito: “Quella mattina era ora di pranzo Testimone_1
circa io mi trovavo sugli scogli nei pressi del , ero girata poiché attendevo Controparte_5
persone quando a distanza di un paio di metri da me vidi una signora che non conoscevo che
nello scendere una scaletta scivolava sugli ultimi gradini finendo su una piattaforma in
cemento”. Resta dunque acclarata la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia (id est la scaletta di legno) e il pregiudizio risentito dall'attrice.
L'evento, nel suo storico accadimento, è peraltro sostanzialmente confermato anche dai testi escussi su iniziativa del , e Controparte_5 Testimone_2 Testimone_3
i quali, pur non avendo assistito ai fatti, hanno avuto modo di constatare che
[...] [...]
si trovava dolorante sugli scogli in prossimità nella scala. ha, Parte_1 Testimone_2
invero, dichiarato “io non ho assistito al sinistro, poiché guardavo il mare. Sono stato
avvisato dopo, mi sono avvicinato in mezzo agli scogli, sotto la scala di servizio c'era
l'attrice. L'attrice accusava dolore alla caviglia credo abbia preso una storta” e Tes_3
“non ho assistito al sinistro mi trovavo sopra nel circolo. Quando avendo sentito
[...]
che una signora era caduta, essendo tra gli impiegati il più anziano andai a vedere. Trovai
6 l'attrice per terra seduta sugli scogli che si trovano alla fine della scala di servizio. Aveva un
piede gonfio non ricordo quale e chiami subito il 118.”.
Sulle caratteristiche della scala lungo la quale l'attrice è scivolata occorre ora focalizzare l'attenzione, onde accertare se la condotta dell'infortunata abbia concorso al verificarsi dell'evento con conseguente riduzione della percentuale di responsabilità del custode.
Hanno riferito i testimoni, e la circostanza è stata ammessa dall'appellante in sede di interrogatorio formale, che trattavasi di una scala di servizio, destinata all'utilizzo da parte del personale dipendente del , realizzata con tavole di legno montate su tubi Controparte_5
zincati. Le tavole erano prive di bande antiscivolo ed erano delimitate lateralmente solo da cordicelle agganciate a dei pali. E' questa la descrizione del manufatto che emerge in termini convergenti dalla deposizione del teste “preciso che la scala era stata da Testimone_3
me realizzata, si trattava di tubi modello Innocenti zincato con tavole di legno poggiate sopra,
su cui metto sabbia e resina per renderle antiscivolose, l'accesso a questa scala viene
interdetto tramite una corda che viene annodata nel centro, vi sono due corrimani per
entrambi i lati costituiti da cordicelle agganciate a tubi laterali, i corrimani coprano la
lunghezza della scala per intero. Non vi erano le bande antiscivolo, poiché il composto di
sabbia e resina le rende ruvide e non scivolose. Non feci caso se la scala fosse bagnata,
ricordo che la corda iniziale era tolta poiché vi erano persone che davano soccorso” e dalle dichiarazioni rese dall'attrice escussa a interrogatorio formale “si trattava di una scala in
legno, con i corrimani in corda su entrambi i lati, non vi erano i gommini antiscivolo”.
7 Sostanzialmente corrispondente è la descrizione fornita dall'altro dipendente della società,
, “la scala di servizio è riservata al personale è in legno e l'accesso è Testimone_2
chiuso da una corda annodata alla marinara. Ha i corrimani su entrambi i lati fatti da tubi e
corde, ha le strisce antiscivolo, nonché viene trattata con sabbia e materiale che la rende non
scivolosa. […] Ogni mattina, così anche quella mattina io personalmente mi accerto che la
corda di accesso della scala di servizio sia annodata. Io faccio il giro sino alle 9,00, poi vado
in postazione”, con l'unico particolare divergente della dichiarata presenza di “strisce
antiscivolo”, da ritenersi, tuttavia, non credibile in quanto contrastante con quanto riferito dal teste che del manufatto ha specifica conoscenza per averlo personalmente Tes_3
realizzato, il quale ha spiegato di aver escluso la necessità di apporre bande antiscivolo in ragione del trattamento a base di sabbia e resina, che egli stesso applica.
Simili caratteristiche della res ne rivelano l'obiettiva e intrinseca pericolosità, essendo la scala priva non solo di supporto laterale idoneo a offrire sostegno a chi la percorre, non potendo le cordicelle considerarsi appiglio saldo al pari di un corrimano, ma persino di un presidio basilare, ovvero le bande gommate, funzionale ad aumentare l'attrito e ridurre la possibilità
di scivolare;
quest'ultimo tanto più necessario in considerazione del fatto che la scala è
collocata in prossimità della scogliera e dunque del mare e, pertanto, ragionevolmente assoggettata a essere di frequente bagnata.
Se dunque, una volta accertato che l'attrice è scivolata sulla scala così realizzata - non è
inopportuno segnalare al riguardo che il teste non ha chiarito con che frequenza Tes_3
8 veniva ripetuto il trattamento a base di resina e sabbia e neppure quando il composto era stato applicato per l'ultima volta- l'intrinseca pericolosità della res delinea, accanto alla responsabilità del custode, il concorso colposo dell'infortunata.
Quanto al custode, è bene evidenziare che la responsabilità non può essere esclusa per il fatto che la scala fosse riservata al personale (da qui il -peraltro- modesto espediente delle corde legate con nodo marinaio onde interdire l'accesso, certo non un'insuperabile barriera e neppure un divieto esplicito) giacché anche rispetto ai dipendenti si pongono, immutate, le esigenze di sicurezza nell'utilizzo del manufatto.
L'attrice, invece, che nel corso dell'interrogatorio formale ha dichiarato “ero socia del circolo
non era la prima volta che mi recavo sui luoghi di solito adoperavo la scala principale. La
scala di servizio era aperta l'accesso non era interdetto da corde o altro, la adoperai poiché
quella mattina mi trovavo a prendere il sole in prossimità della stessa più che rispetto alla
scala principale”, si è risolta a utilizzare, per mera comodità ovvero per abbreviare il tragitto verso il mare, un manufatto obiettivamente e immediatamente percepibile come pericoloso.
L'imprudenza dell'attrice ha concorso, ex art. 1227 comma I c.c., alla verificazione del fatto dannoso in una percentuale che appare equo fissare nella misura del 30% dovendo considerarsi che ella era non un'avventrice occasionale, ma socia del Controparte_5
e, ancora, che il sinistro è avvenuto quasi al termine del mese di agosto e, con esso,
[...]
della stagione balneare, cosi che è ragionevole ritenere non solo che le era noto che le corde annodate segnalavano la tendenziale destinazione della scala al personale dipendente ma,
9 soprattutto, che avrà avuto modo di constatare anche in precedenza le peculiari caratteristiche della scala.
Può dunque procedersi alla liquidazione del pregiudizio risentito dall'appellante in adesione alle approfondite e lineari conclusioni esposte dal consulente medico-legale il quale ha riconosciuto la sussistenza del nesso di causalità tra la caduta e le lesioni, (frattura bi-
malleolare della caviglia destra con lussazione tibio-astragalica trattata chirurgicamente), e ha valutato i postumi (sindrome algico-disfunzionali oltre a un modesto pregiudizio estetico correlato alla cicatrice chirurgica), nella misura di 7 punti percentuali di invalidità
permanente, oltre a 45 giorni di inabilità temporanea assoluta e 20 giorni di inabilità
temporanea parziale al 50%.
La liquidazione del danno non patrimoniale, alla luce della difficoltà nel tradurre in termini monetari la lesione di interessi per loro natura non connotati da rilevanza economica, impone il ricorso ad una valutazione equitativa (art. 1226 c.c.). La giurisprudenza di legittimità (Cass.
Civ., sez. III, 07/06/2011 n. 12408, Cass. Civ., sez. III, 21/04/2016, n. 8045, Cass. Civ. sez.
III 04/02/2016 n. 2167, Cass. Civ. sez. III, 20.8.2015 n. 16992, Cass. Civ. sez. III 18.11.2014
n. 2447,3 Cass. civ., sez. III, 20/04/2017, n. 9950) ha individuato nelle Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psicofisica predisposte dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano un valido strumento di riferimento -il cui utilizzo condiviso è idoneo ad assicurare, al contempo,
l'uniformità di trattamento nel territorio nazionale- per la quantificazione del danno non
10 patrimoniale da lesioni c.d. macropermanenti (lesioni di entità superiore al 9%) e da lesioni anche di lieve entità quando le stesse non siano conseguenti a sinistro stradale, non trovando applicazione in questi casi l'art. 139 del codice della strada (“i criteri di liquidazione del
danno biologico previsti dall'art. 139 c.ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali,
costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione
analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali” Cass. civ. sez. VI, 11/02/2022,
n.4509, richiamata e ribadita da Cass. civ. sez. III, 21/11/2023, n. 32373).
Per ripetuto insegnamento della Suprema Corte, trattandosi di debito di valore, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale occorre adoperare i parametri vigenti al momento dell'emissione della decisione (Cass. civ., 27/11/2015, n. 24210; Cass. civ., 5/5/2015, n.
19211 Cass. civ., 23/1/2014, n. 1361; Cass. civ., 17/4/2013, n. 9231; Cass. civ., 11/5/2012, n.
7272), sicché allorquando le Tabelle applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della pronunzia (Cass.
civ., 29/9/2015, n. 19211; Cass. civ., 6/3/2014, n. 5254).
Facendo dunque ricorso alle Tabelle nella versione aggiornata alla data odierna, competono a Parte_1
- tenuto conto dell'incidenza delle lesioni sull'integrità psico-fisica della persona (7%) e all'età (54 anni) del soggetto all'epoca del sinistro, il risarcimento del danno non patrimoniale
11 di carattere permanente, comprensivo della sofferenza morale soggettiva, nella misura di €
13.441,00;
- il danno per l'invalidità temporanea (totale e parziale) pari a € 6.325,00, importo ottenuto assumendo a base l'importo pro die di inabilità assoluta di € 115,00, ritenuto congruo in considerazione delle menomazioni riportate;
- le spese documentate per la diagnosi e la terapia delle lesioni patite per un totale di €
1.720,18, ritenute congrue dal c.t.u.
Le somme sin qui liquidate, talune ai valori monetari attuali (13.441,00 + 6.325,00 =
19.766,00) altre, le spese mediche per € 1.720,18, ai valori monetari dell'epoca degli esborsi,
non comprendono l'ulteriore e diversa componente di danno rappresentata dalla mancata disponibilità della somma dovuta al ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
La liquidazione degli interessi procede nel rispetto delle prescrizioni metodologiche impartite dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza 17/2/1995, n. 1712, ovvero con computo eseguito sulla sorte devalutata (per il danno non patrimoniale) alla data del sinistro (agosto
2012) e poi rivalutata (compreso il danno patrimoniale) anno per anno onde fungere da base per il calcolo degli interessi, computati al saggio legale.
Sviluppati i calcoli, si perviene al risultato di € 25.084,62, di cui € 21.864,62 per sorte capitale rivalutata ed € 3.220,00 per interessi, equativamente arrotondati. Applicata la riduzione del
30%, onde tener conto del concorso colposo dell'infortunata nella verificazione del sinistro,
12 compete a l'importo di € 17.559,23 sul quale, convertendosi con la Parte_1
liquidazione giudiziale il debito di valore in debito di valuta, decorreranno dal dì della sentenza e sino all'effettiva corresponsione ulteriori interessi al saggio legale.
Conclusivamente, dunque, Controparte_5
deve essere condannata a corrispondere all'appellante l'importo di € 17.559,23, oltre
[...]
interessi al saggio legale con decorrenza dalla data della presente sentenza sino al dì
dell'effettiva corresponsione.
Non ricorrono i presupposti per estendere la condanna a non Controparte_1
disponendo la danneggiata di azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazioni e non avendo l'appellato Controparte_5
rimasto contumace in questo giudizio, reiterato la domanda di manleva svolta in primo grado.
Valutato l'esito del giudizio, mentre si ravvisano i presupposti per compensare interamente le spese di lite nei rapporti tra l'appellante e l'appellata compagnia di assicurazioni,
[...]
soccombente, deve essere Controparte_5
condannato alla refusione in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate, in misura prossima ai medi indicati dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 5.201 ed euro 26.000, in € 4.500,00 per il giudizio di primo grado e in €
3.900,00 per il presente grado di giudizio -di cui € 1.100,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva d € 1.900,00 per la fase decisionale- maggiorati entrambi gli importi di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie secondo ex d.m. n. 55/2014. Di tali spese deve
13 essere disposta la distrazione in favore dell'avvocato Giovanna Lo Coco dichiaratasi anticipataria.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando, nella contumacia, qui dichiarata, di
Controparte_5
in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 4879 del 6 novembre 2019, appellata da con atto di citazione notificato il 6 maggio 2020, condanna Parte_1 [...]
al pagamento di € 17.559,23, oltre Controparte_5
interessi al saggio legale con decorrenza dalla data della presente pronunzia sino all'effettiva corresponsione;
compensa le spese di lite nei rapporti tra l'appellante e l'appellata Controparte_1
[...]
condannata alla refusione Controparte_5
in favore di delle spese di lite, liquidate in € 4.500,00 per il giudizio di primo Parte_1
grado e in € 3.900,00, come specificato in motivazione, per il presente grado di giudizio,
maggiorati entrambi gli importi di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie secondo tariffa. Dispone la distrazione delle spese in favore dell'avvocato Giovanna Lo Coco,
dichiaratasi anticipataria.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello, il giorno 20 giugno 2025.
14 Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 616 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Giovanna Lo Coco per procura in calce all'atto di citazione in primo grado.
Appellante
p.iva , in persona del procuratore ad Controparte_1 P.IVA_1
negotiam dott. rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Aricò, per procura CP_2
depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
Appellato Controparte_3
(p. iva
[...] P.IVA_2
Appellato contumace
Conclusioni dell'appellante:
in riforma integrale della sentenza appellata, condannare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c., il in persona del suo legale Parte_2
rappresentante pro tempore, in solido con la al risarcimento di tutti Controparte_4
i danni fisici e morali, subiti dalla Sig.ra e quantificati, come in citazione, Parte_1
nella somma complessiva di € 41.050,18, oltre interessi al tasso legale, maturati e maturandi,
dal diritto al soddisfo;
con vittoria delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio e distrazione delle stesse, per entrambi i gradi di giudizio, in favore dell'Avv. Giovanna Lo Coco, come da note spese competenze e onorari che qui si allega.
Conclusioni dell'appellato:
ritenere e dichiarare inammissibile il gravame in quanto privo della necessaria firma digitale;
rigettare in toto con qualsiasi motivazione l'atto di appello, poiché totalmente infondato in fatto ed in diritto, confermando in ogni sua parte l'impugnata sentenza;
condannare l'appellante soccombente al pagamento dei compensi professionali del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 4879 Parte_1
del 6 novembre 2019 che, ritenuto non provato il fatto allegato, ne ha rigettato la domanda di condanna di al Controparte_5
risarcimento dei danni conseguiti al sinistro occorso il 23 agosto 2012 quando era “caduta da
una scaletta, molto ripida, formata da piccoli gradini di legno e priva di bande antiscivolo,
che portava ad una piattaforma in cemento, dalla quale ci si poteva introdurre in mare”.
L'appellante:
- lamenta l'erroneo inquadramento della domanda nell'alveo della responsabilità ex art. 2043 c.c.
quando alcun profilo di colpa ella aveva evocato, richiamando piuttosto il titolo di imputazione di cui al disposto dell'art. 2051 c.c.;
- contesta di essersi sottratta al proprio onere dimostrativo, limitato, in ragione della natura oggettiva della responsabilità del custode alla sola “prova del nesso causale fra la cosa in
custodia (scaletta di accesso al mare) e l'evento lesivo (una frattura bi-malleolare con lussazione
alla caviglia destra)” (pag. 6 dell'atto di appello), competendo piuttosto alla società convenuta la prova liberatoria del caso fortuito, nell'accezione nel tempo puntualizzata dalla giurisprudenza di legittimità;
- denunzia violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 113 c.p.c. per aver il giudice di primo grado “interferendo nel potere dispositivo delle parti, e alterando gli elementi obiettivi di
identificazione dell'azione, … arbitrariamente, ricostruito la dinamica dei fatti lamentati da
parte attrice, sulla base dell'elemento soggettivo della colpa e, conseguentemente, pronunciato
3 una statuizione che non trova alcuna corrispondenza nella domanda di parte attrice” (pag. 9
dell'atto di appello);
- denunzia violazione e falsa applicazione anche degli artt. 115 e 116 c.p.c. per la valutazione,
fallace e parziale, delle risultanze probatorie, peraltro immotivatamente non ampliate alla chiesta ispezione dei luoghi.
Ricostituitosi il contraddittorio, ha eccepito, in via Controparte_1
pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello in quanto privo di valida firma digitale e nel merito si è opposta all'accoglimento del gravame.
Pur regolarmente citato, Controparte_5
è rimasta contumace.
L'appello, la cui delibazione non è preclusa dal rilievo in rito, posto che all'udienza del
18.9.2020 l'appellante ha depositato il rapporto di verifica della firma digitale, dando così
prova della regolare e compiuta, e perciò efficace, predisposizione dell'atto di gravame, è
meritevole di parziale accoglimento.
La trattazione dei motivi, tra loro logicamente connessi, può procedere congiuntamente.
Non erra l'appellante nell'ascrivere la propria domanda nell'alveo della responsabilità
extracontrattuale di cui all'art. 2051 c.c..
Come è noto, in ragione della natura oggettiva della responsabilità del custode -così da tempo qualificata dalla giurisprudenza di legittimità- la quale non annovera tra i propri presupposti definitori l'elemento soggettivo della colpa, l'onere probatorio del danneggiato è circoscritto
4 alla dimostrazione del fatto, della sua correlazione causale con la res in custodia, infine, del danno, gravando invece sul custode, per andare esente da responsabilità, la prova dell'intervento di un accadimento fortuito, ovvero un evento imprevedibile, naturale o umano,
ivi compreso in quest'ultimo il fatto del danneggiato medesimo, idoneo a interrompere il nesso di causalità. “La responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art.
2051 c.c. si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione
intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede
nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del
responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di
ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto
eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi dovrò riprovare
l'esistenza di un fattore, estrano alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso
causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso
danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e
dell'eccezionalità. Peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo
da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in
custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227,
co.1, c.c. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo
l'incidenza della colpa del danneggiato” (Cass. civ. n. 11227/2008).
5 Questa la cornice teorica, l'istruttoria condotta nel primo grado di giudizio -alla cui compiutezza nulla avrebbe aggiunto l'ispezione dei luoghi, richiesta reiterata ancora con l'appello, giacché modificati nel tempo intercorso rispetto ai fatti causa- ha confermato che il 23 agosto 2012 si trovava presso il Parte_1 Controparte_5
, di cui è socia, quando, scendendo da una scala di legno per recarsi al
[...]
mare, è scivolata. La teste ha invero riferito: “Quella mattina era ora di pranzo Testimone_1
circa io mi trovavo sugli scogli nei pressi del , ero girata poiché attendevo Controparte_5
persone quando a distanza di un paio di metri da me vidi una signora che non conoscevo che
nello scendere una scaletta scivolava sugli ultimi gradini finendo su una piattaforma in
cemento”. Resta dunque acclarata la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia (id est la scaletta di legno) e il pregiudizio risentito dall'attrice.
L'evento, nel suo storico accadimento, è peraltro sostanzialmente confermato anche dai testi escussi su iniziativa del , e Controparte_5 Testimone_2 Testimone_3
i quali, pur non avendo assistito ai fatti, hanno avuto modo di constatare che
[...] [...]
si trovava dolorante sugli scogli in prossimità nella scala. ha, Parte_1 Testimone_2
invero, dichiarato “io non ho assistito al sinistro, poiché guardavo il mare. Sono stato
avvisato dopo, mi sono avvicinato in mezzo agli scogli, sotto la scala di servizio c'era
l'attrice. L'attrice accusava dolore alla caviglia credo abbia preso una storta” e Tes_3
“non ho assistito al sinistro mi trovavo sopra nel circolo. Quando avendo sentito
[...]
che una signora era caduta, essendo tra gli impiegati il più anziano andai a vedere. Trovai
6 l'attrice per terra seduta sugli scogli che si trovano alla fine della scala di servizio. Aveva un
piede gonfio non ricordo quale e chiami subito il 118.”.
Sulle caratteristiche della scala lungo la quale l'attrice è scivolata occorre ora focalizzare l'attenzione, onde accertare se la condotta dell'infortunata abbia concorso al verificarsi dell'evento con conseguente riduzione della percentuale di responsabilità del custode.
Hanno riferito i testimoni, e la circostanza è stata ammessa dall'appellante in sede di interrogatorio formale, che trattavasi di una scala di servizio, destinata all'utilizzo da parte del personale dipendente del , realizzata con tavole di legno montate su tubi Controparte_5
zincati. Le tavole erano prive di bande antiscivolo ed erano delimitate lateralmente solo da cordicelle agganciate a dei pali. E' questa la descrizione del manufatto che emerge in termini convergenti dalla deposizione del teste “preciso che la scala era stata da Testimone_3
me realizzata, si trattava di tubi modello Innocenti zincato con tavole di legno poggiate sopra,
su cui metto sabbia e resina per renderle antiscivolose, l'accesso a questa scala viene
interdetto tramite una corda che viene annodata nel centro, vi sono due corrimani per
entrambi i lati costituiti da cordicelle agganciate a tubi laterali, i corrimani coprano la
lunghezza della scala per intero. Non vi erano le bande antiscivolo, poiché il composto di
sabbia e resina le rende ruvide e non scivolose. Non feci caso se la scala fosse bagnata,
ricordo che la corda iniziale era tolta poiché vi erano persone che davano soccorso” e dalle dichiarazioni rese dall'attrice escussa a interrogatorio formale “si trattava di una scala in
legno, con i corrimani in corda su entrambi i lati, non vi erano i gommini antiscivolo”.
7 Sostanzialmente corrispondente è la descrizione fornita dall'altro dipendente della società,
, “la scala di servizio è riservata al personale è in legno e l'accesso è Testimone_2
chiuso da una corda annodata alla marinara. Ha i corrimani su entrambi i lati fatti da tubi e
corde, ha le strisce antiscivolo, nonché viene trattata con sabbia e materiale che la rende non
scivolosa. […] Ogni mattina, così anche quella mattina io personalmente mi accerto che la
corda di accesso della scala di servizio sia annodata. Io faccio il giro sino alle 9,00, poi vado
in postazione”, con l'unico particolare divergente della dichiarata presenza di “strisce
antiscivolo”, da ritenersi, tuttavia, non credibile in quanto contrastante con quanto riferito dal teste che del manufatto ha specifica conoscenza per averlo personalmente Tes_3
realizzato, il quale ha spiegato di aver escluso la necessità di apporre bande antiscivolo in ragione del trattamento a base di sabbia e resina, che egli stesso applica.
Simili caratteristiche della res ne rivelano l'obiettiva e intrinseca pericolosità, essendo la scala priva non solo di supporto laterale idoneo a offrire sostegno a chi la percorre, non potendo le cordicelle considerarsi appiglio saldo al pari di un corrimano, ma persino di un presidio basilare, ovvero le bande gommate, funzionale ad aumentare l'attrito e ridurre la possibilità
di scivolare;
quest'ultimo tanto più necessario in considerazione del fatto che la scala è
collocata in prossimità della scogliera e dunque del mare e, pertanto, ragionevolmente assoggettata a essere di frequente bagnata.
Se dunque, una volta accertato che l'attrice è scivolata sulla scala così realizzata - non è
inopportuno segnalare al riguardo che il teste non ha chiarito con che frequenza Tes_3
8 veniva ripetuto il trattamento a base di resina e sabbia e neppure quando il composto era stato applicato per l'ultima volta- l'intrinseca pericolosità della res delinea, accanto alla responsabilità del custode, il concorso colposo dell'infortunata.
Quanto al custode, è bene evidenziare che la responsabilità non può essere esclusa per il fatto che la scala fosse riservata al personale (da qui il -peraltro- modesto espediente delle corde legate con nodo marinaio onde interdire l'accesso, certo non un'insuperabile barriera e neppure un divieto esplicito) giacché anche rispetto ai dipendenti si pongono, immutate, le esigenze di sicurezza nell'utilizzo del manufatto.
L'attrice, invece, che nel corso dell'interrogatorio formale ha dichiarato “ero socia del circolo
non era la prima volta che mi recavo sui luoghi di solito adoperavo la scala principale. La
scala di servizio era aperta l'accesso non era interdetto da corde o altro, la adoperai poiché
quella mattina mi trovavo a prendere il sole in prossimità della stessa più che rispetto alla
scala principale”, si è risolta a utilizzare, per mera comodità ovvero per abbreviare il tragitto verso il mare, un manufatto obiettivamente e immediatamente percepibile come pericoloso.
L'imprudenza dell'attrice ha concorso, ex art. 1227 comma I c.c., alla verificazione del fatto dannoso in una percentuale che appare equo fissare nella misura del 30% dovendo considerarsi che ella era non un'avventrice occasionale, ma socia del Controparte_5
e, ancora, che il sinistro è avvenuto quasi al termine del mese di agosto e, con esso,
[...]
della stagione balneare, cosi che è ragionevole ritenere non solo che le era noto che le corde annodate segnalavano la tendenziale destinazione della scala al personale dipendente ma,
9 soprattutto, che avrà avuto modo di constatare anche in precedenza le peculiari caratteristiche della scala.
Può dunque procedersi alla liquidazione del pregiudizio risentito dall'appellante in adesione alle approfondite e lineari conclusioni esposte dal consulente medico-legale il quale ha riconosciuto la sussistenza del nesso di causalità tra la caduta e le lesioni, (frattura bi-
malleolare della caviglia destra con lussazione tibio-astragalica trattata chirurgicamente), e ha valutato i postumi (sindrome algico-disfunzionali oltre a un modesto pregiudizio estetico correlato alla cicatrice chirurgica), nella misura di 7 punti percentuali di invalidità
permanente, oltre a 45 giorni di inabilità temporanea assoluta e 20 giorni di inabilità
temporanea parziale al 50%.
La liquidazione del danno non patrimoniale, alla luce della difficoltà nel tradurre in termini monetari la lesione di interessi per loro natura non connotati da rilevanza economica, impone il ricorso ad una valutazione equitativa (art. 1226 c.c.). La giurisprudenza di legittimità (Cass.
Civ., sez. III, 07/06/2011 n. 12408, Cass. Civ., sez. III, 21/04/2016, n. 8045, Cass. Civ. sez.
III 04/02/2016 n. 2167, Cass. Civ. sez. III, 20.8.2015 n. 16992, Cass. Civ. sez. III 18.11.2014
n. 2447,3 Cass. civ., sez. III, 20/04/2017, n. 9950) ha individuato nelle Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psicofisica predisposte dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano un valido strumento di riferimento -il cui utilizzo condiviso è idoneo ad assicurare, al contempo,
l'uniformità di trattamento nel territorio nazionale- per la quantificazione del danno non
10 patrimoniale da lesioni c.d. macropermanenti (lesioni di entità superiore al 9%) e da lesioni anche di lieve entità quando le stesse non siano conseguenti a sinistro stradale, non trovando applicazione in questi casi l'art. 139 del codice della strada (“i criteri di liquidazione del
danno biologico previsti dall'art. 139 c.ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali,
costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione
analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali” Cass. civ. sez. VI, 11/02/2022,
n.4509, richiamata e ribadita da Cass. civ. sez. III, 21/11/2023, n. 32373).
Per ripetuto insegnamento della Suprema Corte, trattandosi di debito di valore, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale occorre adoperare i parametri vigenti al momento dell'emissione della decisione (Cass. civ., 27/11/2015, n. 24210; Cass. civ., 5/5/2015, n.
19211 Cass. civ., 23/1/2014, n. 1361; Cass. civ., 17/4/2013, n. 9231; Cass. civ., 11/5/2012, n.
7272), sicché allorquando le Tabelle applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della pronunzia (Cass.
civ., 29/9/2015, n. 19211; Cass. civ., 6/3/2014, n. 5254).
Facendo dunque ricorso alle Tabelle nella versione aggiornata alla data odierna, competono a Parte_1
- tenuto conto dell'incidenza delle lesioni sull'integrità psico-fisica della persona (7%) e all'età (54 anni) del soggetto all'epoca del sinistro, il risarcimento del danno non patrimoniale
11 di carattere permanente, comprensivo della sofferenza morale soggettiva, nella misura di €
13.441,00;
- il danno per l'invalidità temporanea (totale e parziale) pari a € 6.325,00, importo ottenuto assumendo a base l'importo pro die di inabilità assoluta di € 115,00, ritenuto congruo in considerazione delle menomazioni riportate;
- le spese documentate per la diagnosi e la terapia delle lesioni patite per un totale di €
1.720,18, ritenute congrue dal c.t.u.
Le somme sin qui liquidate, talune ai valori monetari attuali (13.441,00 + 6.325,00 =
19.766,00) altre, le spese mediche per € 1.720,18, ai valori monetari dell'epoca degli esborsi,
non comprendono l'ulteriore e diversa componente di danno rappresentata dalla mancata disponibilità della somma dovuta al ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
La liquidazione degli interessi procede nel rispetto delle prescrizioni metodologiche impartite dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza 17/2/1995, n. 1712, ovvero con computo eseguito sulla sorte devalutata (per il danno non patrimoniale) alla data del sinistro (agosto
2012) e poi rivalutata (compreso il danno patrimoniale) anno per anno onde fungere da base per il calcolo degli interessi, computati al saggio legale.
Sviluppati i calcoli, si perviene al risultato di € 25.084,62, di cui € 21.864,62 per sorte capitale rivalutata ed € 3.220,00 per interessi, equativamente arrotondati. Applicata la riduzione del
30%, onde tener conto del concorso colposo dell'infortunata nella verificazione del sinistro,
12 compete a l'importo di € 17.559,23 sul quale, convertendosi con la Parte_1
liquidazione giudiziale il debito di valore in debito di valuta, decorreranno dal dì della sentenza e sino all'effettiva corresponsione ulteriori interessi al saggio legale.
Conclusivamente, dunque, Controparte_5
deve essere condannata a corrispondere all'appellante l'importo di € 17.559,23, oltre
[...]
interessi al saggio legale con decorrenza dalla data della presente sentenza sino al dì
dell'effettiva corresponsione.
Non ricorrono i presupposti per estendere la condanna a non Controparte_1
disponendo la danneggiata di azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazioni e non avendo l'appellato Controparte_5
rimasto contumace in questo giudizio, reiterato la domanda di manleva svolta in primo grado.
Valutato l'esito del giudizio, mentre si ravvisano i presupposti per compensare interamente le spese di lite nei rapporti tra l'appellante e l'appellata compagnia di assicurazioni,
[...]
soccombente, deve essere Controparte_5
condannato alla refusione in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate, in misura prossima ai medi indicati dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 5.201 ed euro 26.000, in € 4.500,00 per il giudizio di primo grado e in €
3.900,00 per il presente grado di giudizio -di cui € 1.100,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva d € 1.900,00 per la fase decisionale- maggiorati entrambi gli importi di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie secondo ex d.m. n. 55/2014. Di tali spese deve
13 essere disposta la distrazione in favore dell'avvocato Giovanna Lo Coco dichiaratasi anticipataria.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando, nella contumacia, qui dichiarata, di
Controparte_5
in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 4879 del 6 novembre 2019, appellata da con atto di citazione notificato il 6 maggio 2020, condanna Parte_1 [...]
al pagamento di € 17.559,23, oltre Controparte_5
interessi al saggio legale con decorrenza dalla data della presente pronunzia sino all'effettiva corresponsione;
compensa le spese di lite nei rapporti tra l'appellante e l'appellata Controparte_1
[...]
condannata alla refusione Controparte_5
in favore di delle spese di lite, liquidate in € 4.500,00 per il giudizio di primo Parte_1
grado e in € 3.900,00, come specificato in motivazione, per il presente grado di giudizio,
maggiorati entrambi gli importi di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie secondo tariffa. Dispone la distrazione delle spese in favore dell'avvocato Giovanna Lo Coco,
dichiaratasi anticipataria.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello, il giorno 20 giugno 2025.
14 Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
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