TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 07/10/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale di L'Aquila Giudice del Lavoro
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano ex art. 429.1 c.p.c. n. 518/2022 r.g., udienza del 07/10/2025
Parte_1
Avv. GALLI GIAMPIERO parte ricorrente
Parte_2
Avv. MACCARONE GIANLUCA parte resistente
Le conclusioni delle parti
I. Parte ricorrente: “accogliere l'opposizione formulata dal Sig. e dichiarare Parte_1 conseguentemente nullo ed improduttivo di qualsiasi pratico effetto il provvedimento monitorio;
in accoglimento delle contro richieste formulate dal Resistente, voglia l'adito Giudice condannare la Sig. a risarcire la sua controparte di ogni pregiudizio economico patito in ragione dei fatti Parte_2 esposti in narrativa liquidando il danno nella indicata misura di €. 24.158,14 o in quell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia all'esito della fase istruttoria;
il tutto con vittoria di spese, comprese quelle generali previste dall'art. 14 T.F., diritti ed onorari oltre al rimborso di I.V.A. e C.A. come per legge”. II. Parte resistente chiede di respingere la domanda.
Le ragioni della decisione
I. La questione controversia in giudizio riguarda l'accertamento negativo della somma ottenuta in via monitoria dalla lavoratrice a seguito dell'accertamento del credito risarcitorio preteso dal datore di lavoro, in via riconvenzionale, e della conseguente compensazione.
II. L'accertamento dei fatti rilevanti per la definizione della controversia, che segue, è fondato sulla valutazione delle allegazioni delle parti, concordi per la maggior parte dei fatti, e sulle circostanze non specificatamente contestate. 1 Parte resistente è stata dipendente di parte ricorrente dal 19.06.2012 al 27.10.2020 come addetta alle cure estetiche per svolgere la mansione previste dal contratto nazionale Lavoro Acconciatura ed Estetica presso l'esercizio commerciale ubicato in L'Aquila alla Strada Statale 17 Ovest n 38.
2 Il Tribunale adito, con il decreto n. 105/2022, ha ingiunto a parte ricorrente il pagamento della somma di 5.391,86 euro a titolo di trattamento di fine rapporto.
III. E' necessario premettere, come già intuibile dal punto I della motivazione, che parte ricorrente non contesta il t.f.r. dovuto ma, attraverso la riconvenzionale, afferma che il debito debba esser compensato con il proprio credito risarcitorio.
IV. E' accertato negativamente il diritto risarcitorio oggetto della riconvenzionale della parte opponente e, di conseguenza, è accertata negativamente la compensazione.
V. Parte ricorrente afferma che “nel corso del periodo lavorativo durato circa otto anni la Sig.ra assunse l'unilaterale iniziativa di praticare sconti alla clientela del centro estetico senza la Pt_2 preventiva autorizzazione del datore di lavoro e sottacendo al Sig. l'insensata e dissennata idea”, Pt_1 imponendo la stessa pratica alle altre dipendenti e causando un danno “che può quantificarsi in un ammontare di €. 30.000,00”.
VI. La domanda risarcitoria è priva dell'adeguata allegazione e prova sia della condotta illecita, sia del danno.
VII. Parte ricorrente, in primo luogo e già in modo assorbente, è carente nell'allegazione del danno subito e del nesso di causalità con l'ipotizzata condotta illecita imputata a parte resistente. 1 Parte ricorrente, infatti, allega di aver subito un danno di 30.000 € in ragione di una condotta asseritamente consistita nell'aver applicato, per 8 anni, degli sconti indebiti sul “listino” dei prezzi del centro estetico.
2 A riguardo deve in primo luogo rimarcarsi come parte ricorrente non allega in alcun modo la quantificazione del danno in 30.000 €. Allo stesso modo non ha inteso allegare e provare in alcun modo le entrate e uscite dell'attività. In terzo luogo, non ha allegato né tantomeno documentato l'esistenza di un “listino prezzi”, da cui poter evincere quantomeno la prova, seppur minimale, del danno economico recato dalla condotta di parte resistente. Da ultimo non è neppure allegato il numero approssimativo dei clienti convolti.
3 E' in ogni caso necessario ricordare che non è possibile la liquidazione equitativa del danno in assenza del suo accertamento (Cassazione n. 4534/2017).
4 La liquidazione in via equitativa del danno postula, in ogni caso e successivamente alla prova del danno, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità (tra le molte, Cassazione n. 4534/2017). Come visto parte ricorrente, anche a ritener provato il danno, è stato carente nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità. VIII. Parte ricorrente, comunque, non ha neppure offerto una adeguata allegazione e prova della condotta illecita.
1 Le insufficienti allegazioni del danno e del nesso sono precedute da una insufficiente allegazione della condotta illecita dovuta alla mancata indicazione delle direttive impartite in relazione ai prezzi (il c.d. listino), ai servizi resi e alla consistenza dello sconto praticato dalla dipendente.
2 In sintesi, parte ricorrente non indica l'elemento centrale della condotta dannosa imputata ovvero il prezzo da praticare, e le direttive datoriali in merito, e quello effettivamente praticato dal lavoratore infedele.
3 Le prove orali proposte sono irrilevanti poiché inidonee a colmare la decisiva lacuna sopra evidenziata.
IX. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.). La liquidazione – considerando il valore della controversia, i parametri vigenti - tiene conto (art. 4 e Cassazione n. 30286/2017, n. 11601/2018 e n. 23798/2019) della complessità della controversia, in particolare del numero e della complessità delle questioni trattate (la maggior parte delle quali derivate dalle eccezioni e difese, infondate, della parte soccombente), dell'assenza di attività istruttoria svolta, della natura delle parti in causa, della natura dei diritti oggetto del giudizio. La non complessità della causa consente di utilizzare i parametri minimi dello scaglione.
p.q.m.
I. Respinge la domanda. II. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'altra parte che liquida nella somma di 3.689 euro, oltre accessori dovuti per legge.
07/10/2025
Giudice del lavoro Riccardo Ionta
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano ex art. 429.1 c.p.c. n. 518/2022 r.g., udienza del 07/10/2025
Parte_1
Avv. GALLI GIAMPIERO parte ricorrente
Parte_2
Avv. MACCARONE GIANLUCA parte resistente
Le conclusioni delle parti
I. Parte ricorrente: “accogliere l'opposizione formulata dal Sig. e dichiarare Parte_1 conseguentemente nullo ed improduttivo di qualsiasi pratico effetto il provvedimento monitorio;
in accoglimento delle contro richieste formulate dal Resistente, voglia l'adito Giudice condannare la Sig. a risarcire la sua controparte di ogni pregiudizio economico patito in ragione dei fatti Parte_2 esposti in narrativa liquidando il danno nella indicata misura di €. 24.158,14 o in quell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia all'esito della fase istruttoria;
il tutto con vittoria di spese, comprese quelle generali previste dall'art. 14 T.F., diritti ed onorari oltre al rimborso di I.V.A. e C.A. come per legge”. II. Parte resistente chiede di respingere la domanda.
Le ragioni della decisione
I. La questione controversia in giudizio riguarda l'accertamento negativo della somma ottenuta in via monitoria dalla lavoratrice a seguito dell'accertamento del credito risarcitorio preteso dal datore di lavoro, in via riconvenzionale, e della conseguente compensazione.
II. L'accertamento dei fatti rilevanti per la definizione della controversia, che segue, è fondato sulla valutazione delle allegazioni delle parti, concordi per la maggior parte dei fatti, e sulle circostanze non specificatamente contestate. 1 Parte resistente è stata dipendente di parte ricorrente dal 19.06.2012 al 27.10.2020 come addetta alle cure estetiche per svolgere la mansione previste dal contratto nazionale Lavoro Acconciatura ed Estetica presso l'esercizio commerciale ubicato in L'Aquila alla Strada Statale 17 Ovest n 38.
2 Il Tribunale adito, con il decreto n. 105/2022, ha ingiunto a parte ricorrente il pagamento della somma di 5.391,86 euro a titolo di trattamento di fine rapporto.
III. E' necessario premettere, come già intuibile dal punto I della motivazione, che parte ricorrente non contesta il t.f.r. dovuto ma, attraverso la riconvenzionale, afferma che il debito debba esser compensato con il proprio credito risarcitorio.
IV. E' accertato negativamente il diritto risarcitorio oggetto della riconvenzionale della parte opponente e, di conseguenza, è accertata negativamente la compensazione.
V. Parte ricorrente afferma che “nel corso del periodo lavorativo durato circa otto anni la Sig.ra assunse l'unilaterale iniziativa di praticare sconti alla clientela del centro estetico senza la Pt_2 preventiva autorizzazione del datore di lavoro e sottacendo al Sig. l'insensata e dissennata idea”, Pt_1 imponendo la stessa pratica alle altre dipendenti e causando un danno “che può quantificarsi in un ammontare di €. 30.000,00”.
VI. La domanda risarcitoria è priva dell'adeguata allegazione e prova sia della condotta illecita, sia del danno.
VII. Parte ricorrente, in primo luogo e già in modo assorbente, è carente nell'allegazione del danno subito e del nesso di causalità con l'ipotizzata condotta illecita imputata a parte resistente. 1 Parte ricorrente, infatti, allega di aver subito un danno di 30.000 € in ragione di una condotta asseritamente consistita nell'aver applicato, per 8 anni, degli sconti indebiti sul “listino” dei prezzi del centro estetico.
2 A riguardo deve in primo luogo rimarcarsi come parte ricorrente non allega in alcun modo la quantificazione del danno in 30.000 €. Allo stesso modo non ha inteso allegare e provare in alcun modo le entrate e uscite dell'attività. In terzo luogo, non ha allegato né tantomeno documentato l'esistenza di un “listino prezzi”, da cui poter evincere quantomeno la prova, seppur minimale, del danno economico recato dalla condotta di parte resistente. Da ultimo non è neppure allegato il numero approssimativo dei clienti convolti.
3 E' in ogni caso necessario ricordare che non è possibile la liquidazione equitativa del danno in assenza del suo accertamento (Cassazione n. 4534/2017).
4 La liquidazione in via equitativa del danno postula, in ogni caso e successivamente alla prova del danno, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità (tra le molte, Cassazione n. 4534/2017). Come visto parte ricorrente, anche a ritener provato il danno, è stato carente nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità. VIII. Parte ricorrente, comunque, non ha neppure offerto una adeguata allegazione e prova della condotta illecita.
1 Le insufficienti allegazioni del danno e del nesso sono precedute da una insufficiente allegazione della condotta illecita dovuta alla mancata indicazione delle direttive impartite in relazione ai prezzi (il c.d. listino), ai servizi resi e alla consistenza dello sconto praticato dalla dipendente.
2 In sintesi, parte ricorrente non indica l'elemento centrale della condotta dannosa imputata ovvero il prezzo da praticare, e le direttive datoriali in merito, e quello effettivamente praticato dal lavoratore infedele.
3 Le prove orali proposte sono irrilevanti poiché inidonee a colmare la decisiva lacuna sopra evidenziata.
IX. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.). La liquidazione – considerando il valore della controversia, i parametri vigenti - tiene conto (art. 4 e Cassazione n. 30286/2017, n. 11601/2018 e n. 23798/2019) della complessità della controversia, in particolare del numero e della complessità delle questioni trattate (la maggior parte delle quali derivate dalle eccezioni e difese, infondate, della parte soccombente), dell'assenza di attività istruttoria svolta, della natura delle parti in causa, della natura dei diritti oggetto del giudizio. La non complessità della causa consente di utilizzare i parametri minimi dello scaglione.
p.q.m.
I. Respinge la domanda. II. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'altra parte che liquida nella somma di 3.689 euro, oltre accessori dovuti per legge.
07/10/2025
Giudice del lavoro Riccardo Ionta