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Sentenza 7 marzo 2024
Sentenza 7 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 07/03/2024, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 7 marzo 2024, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, nella causa civile iscritta al n. 10/2019 R.G.A.C., di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 636 emesso dal Tribunale di Patti in data 26 ottobre 2018, promossa da
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Patti, c.so Matteotti, n. 146/F, presso lo studio dell'avv. Stefano Ceraolo che lo rappresenta e difende il quale ha reso la dichiarazione di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni al numero di fax 0941.1900252 e via pec Email_1 attore in opposizione, contro
(C.F./P.IVA ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Raffaella Greco nella fase monitoria, convenuta in opposizione contumace,
e nei confronti di
(C.F. e P.IVA: ) rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'avv. Raffaella Greco ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alberto Di Mario in Barcellona P.G., via Ten. Col. Arcodaci n. 44, con indicazione dei numeri di fax 02/76261609 e 090/9799847 e degli indirizzi di posta elettronica certificata Email_2 terza intervenuta, avente ad oggetto: responsabilità contrattuale;
sono presenti l'avv. Stefano Ceraolo e l'avv. Alberto Di Mario in sostituzione dell'avv. Raffaella Greco, i quali precisano le conclusioni riportandosi alle rispettive domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa. I procuratori, su invito del giudice, discutono la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., riportandosi in atti e alle note conclusive autorizzate. All'esito, il giudice, dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice civile in composizione monocratica, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. In nome del popolo italiano
SENTENZA In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 3 gennaio 2019, Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 636 emesso dal
Tribunale di Patti il 26 ottobre 2018, con il quale era stato ingiunto nei suoi confronti il pagamento, in favore della dell'importo di euro Controparte_1
8.476,22, a titolo di saldo relativo al contratto di finanziamento n. 699491, stipulato il 12 gennaio 2009, oltre interessi come da domanda e spese della procedura. L'attore ha eccepito la carenza di adeguata documentazione probante il credito ingiunto, la nullità delle condizioni contrattuali abusive ai sensi dell'art. 33 cod. consum., la nullità del contratto sottoscritto dal solo consumatore, l'applicazione di un TAEG maggiore rispetto a quello convenzionale ed usurario, con richiesta di esclusione degli interessi o di applicazione di quelli minimi legali e, infine, l'illegittima applicazione degli interessi di mora sulla rata integrale comprensiva di interessi corrispettivi. Ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo ovvero la riduzione dell'importo ingiunto decurtando dalla somma quanto calcolato in virtù delle clausole nulle.
nel giudizio di opposizione, non si è costituita, sicché ne Controparte_1 va dichiarata la contumacia.
Con comparsa di risposta depositata in data 18 settembre 2019, si è costituita quale cessionaria della convenuta, chiedendo il Controparte_2 rigetto delle eccezioni formulate dall'opponente con conferma del decreto ingiuntivo ed accertamento della propria titolarità del credito in virtù della cessione intervenuta. Con ordinanza emessa all'udienza del 20 dicembre 2019, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con assegnazione di un termine per avviare la mediazione obbligatoria.
Successivamente, espletata la c.t.u., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, quindi, per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
In via preliminare, va chiarito quanto segue. Ai sensi dell'art. 111 c.p.c.- se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso. La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione. La Suprema Corte ha precisato che “in caso di alienazione del diritto controverso, l'intervento o la chiamata in causa dell'acquirente non comporta automaticamente l'estromissione dell'alienante, producendosi tale effetto solo con il relativo provvedimento, adottato previo consenso delle altre parti;
l'alienante, pertanto, finché non sia estromesso, rimane nel processo come litisconsorte necessario, e la sua mancata partecipazione al giudizio di gravame determina un difetto di integrità del contraddittorio, rilevabile in sede di legittimità anche d'ufficio” (Cass. n. 18483/2006). Pertanto, nella specie, sebbene il credito risulti ceduto alla terza interveniente, la causa è proseguita tra le parti originarie, atteso che non vi è stata manifestazione della volontà di tutte le parti in causa di estromettere la società convenuta. L'attore, in sede di note conclusive, ha eccepito la carenza di prova della titolarità del credito in capo alla per omessa dimostrazione Controparte_2 della cessione in suo favore del contratto di finanziamento oggetto del presente giudizio. L'eccezione non appare tempestiva ai sensi dell'art. 115 c.p.c.. La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass., n. 24798/2020, Cass., n. 4116/2016). Opera, dunque, certamente, in proposito, il principio di non contestazione (v. Cass., n. 17944/2023).
La non contestazione della cessione e dell'inclusione del credito ingiunto nella stessa consente di ritenere provate tali circostanze ai sensi dell'art. 115 c.p.c. atteso che l'opponente non ha, nelle prime difese utile, negato specificamente questi aspetti. L'attore ha eccepito l'insufficienza della documentazione prodotta dalla società convenuta nel procedimento monitorio. L'eccezione appare infondata. Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale ovvero per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass., sez. U, n. 13533/2001). Nella specie, pertanto, è sufficiente la produzione del contratto di finanziamento che prevede l'obbligo del Paratore di restituire le somme mutuate con gli interessi ivi previsti, senza che sia stata contestata da parte opponente l'avvenuta erogazione del prestito da parte della società opposta. L'attore ha eccepito la nullità del contratto per mancanza della firma del soggetto finanziatore. L'eccezione appare infondata. Sul punto, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno chiarito che “Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti” (così Cass., Sez. Un., 16.01.2018, n. 898/2018). Tale principio, reso in materia di contratti di intermediazione finanziaria, opera, in generale, nella materia dei contratti bancari o di finanziamento. Infatti, “in un quadro di corrispondenza degli elementi normativi (e l'analogia della disciplina è stata, peraltro, espressamente richiamata dalle Sezioni Unite di questa Corte nelle pronunce del 2018, in tema di contratto di intermediazione finanziaria), è possibile cogliere, anche nei contratti bancari come nei contratti di intermediazione finanziaria, una scelta legislativa rivolta
a favorire, attraverso la previsione del requisito formale, la più estesa ed approfondita conoscenza, da parte del cliente, del contenuto del regolamento contrattuale predisposto dalla controparte ed a cui lo stesso si accinge ad aderire. Quindi, pure in tema di contratti bancari, vale la conclusione cui pervengono le Sezioni Unite, allorquando esse hanno evidenziato come il dato della sottoscrizione dell'intermediario risulti "assorbito", quindi privo di rilievo, una volta che lo scopo perseguito dalla legge sia raggiunto attraverso la sottoscrizione del documento contrattuale da parte del cliente e la consegna
a quest'ultimo di un esemplare del medesimo, dovendo il requisito della forma ex art. 1325 c.c., n. 4, essere inteso "non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propria della normativa” (in termini, v. Cass. 12959/2018; Cass. 14646/2018; Cass. 16406/2018; Cass. 23959/2019)” (così, ex plurimis, Cass., Sez. VI, 10.09.2019, n. 22640).
Dai principi enucleati ne consegue, pertanto, che una volta che risulti provata la sottoscrizione da parte del consumatore, il consenso della banca, ai fini della formazione dell'accordo, può desumersi, come evidenziato dalle Sezioni Unite, da comportamenti concludenti, quali appunto la consegna del documento negoziale, da essa predisposto, la raccolta della firma del cliente e l'esecuzione del contratto. Tanto premesso, nella specie, il contratto di finanziamento risulta sottoscritto dal cliente, il quale non ne ha eccepito la mancata consegna, né ha contestato l'avvenuta erogazione delle somme mutuate e, quindi, l'esecuzione del negozio da parte del soggetto finanziatore.
Inoltre, nella copia del contratto di finanziamento prodotto in atti, risulta la dichiarazione del consumatore “di aver ritirato copia conforme del presente modulo e del Documento di sintesi completi in ogni loro parte”. Ciò appare sufficiente ai fini della prescritta forma. L'attore ha eccepito la nullità della clausola degli interessi concretamente applicati perché usurari. L'eccezione appare fondata. Il c.t.u. nominato nel giudizio ha accertato quanto segue.
Il TAEG/ISC dell'operazione è stato dichiarato essere del 16,07% a fronte di un tasso massimo applicabile del 16,65% per la categoria Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari per classi di importo oltre euro 5.000,00.
Nella determinazione del superiore TAEG/ISC, la società finanziatrice aveva tenuto conto esclusivamente dell'importo finanziato, del TAN contrattualmente pattuito ed applicato pari al 14,00% delle spese istruttorie pari ad euro 100,00 come da prospetto riepilogativo indicato a pag. 4 della relazione tecnica.
Tuttavia, quanto al rispetto dei tassi soglia di cui alla l. 108/96, la verifica va effettuata sulla scorta del principio affermato dalla Suprema Corte di
Cassazione (cfr. ex multis sez. II pen. n. 46669/11) secondo il quale, “ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, deve tenersi conto anche delle commissioni bancarie, delle remunerazioni richieste a qualsiasi titolo e delle spese, ad esclusione di quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione del credito”. Trattasi di un principio ripreso da ampia parte della giurisprudenza della
Corte di Cassazione civile (cfr. Cass., n. 8806/2017; Cass., n. 3025/2022). L'ampia formulazione della norma incriminatrice dettata dall'art. 644, comma 4 c.p. impone, infatti, di verificare l'usurarietà del corrispettivo per la dazione del denaro in esso ricomprendendo non la sola misura dell'interesse nominale, ma ogni commissione o remunerazione a qualsiasi titolo collegata all'erogazione del credito e ancora le spese, escluse solo quelle per imposte e tasse.
Alla luce di tali principi, il consulente tecnico ha riscontrato un TAEG/ISC effettivo calcolato pari al 22,79% rispetto a quello massimo applicabile ai sensi dell'art. 2 L. 108/1996 pari – come visto – al 16,65% secondo il D.M. vigente, ovvero quello del 19/12/2008, corrispondente al trimestre in cui vi è stata la pattuizione (v. tabella di cui alla pag. 5 della relazione tecnica).
Peraltro, il consulente ha concluso che anche non inserendo i servizi finanziari (Card Mudy Family) ai fini della verifica dell'usura, il TAEG rideterminato supererebbe quello soglia, come da prospetto riportato alle pagg.
5 e 6 della relazione tecnica.
Il tasso di mora, stabilito nella misura massima del 2,5% per mese o frazione di mese (quindi pari al 30% in ragione di anno), risulta anch'esso manifestamente superiore al tasso massimo applicabile anche considerando l'aumento del tasso soglia (cfr. c.t.u. pag. 6). Laddove la misura degli interessi oltrepassi il c.d. “tasso soglia” previsto dall'art. 2 della il n. 108 del 1996, si configura la cosiddetta usura “oggettiva” che determina la nullità della clausola ai sensi dell'art. 1815, comma 2 c.c. con esclusione di ogni somma prevista a titolo di interessi (v. Cass., SS.UU., n.
19597/2020).
Per quanto esposto, il consulente ha ricostruito il saldo dare avere tra le parti escludendo ogni somma calcolata a titolo di interessi, determinando un debito residuo gravante sull'opponente pari ad euro 3.519,26 (cfr. calcoli effettuati dal consulente nella relazione tecnica pag. 9).
Va, dunque, accertata e dichiarata la nullità degli interessi applicati al contratto di finanziamento n. 699491 sottoscritto in data 12 gennaio 2009. Per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato con condanna dell'opponente al pagamento in favore della convenuta dell'importo di euro 3.519,26. La ha chiesto la condanna dell'opponente al pagamento Controparte_2 dell'importo accertato direttamente in suo favore quale cessionaria. La domanda appare inammissibile.
Per emettere condanna diretta in favore della terza intervenuta, anche in presenza di una domanda specifica in tale senso, occorre la dichiarazione di adesione della cedente alla domanda della terza intervenuta, che nella specie non sussiste (v. in questo senso, Cass., n. 10442/2023). Ogni altra eccezione proposta dall'opponente va considerata assorbita dalla declaratoria di nullità degli interessi pattuiti e dell'esclusione degli stessi. Le spese di lite, tenuto conto della contumacia della convenuta, dell'intervento volontario della terza intervenuta e dell'inammissibilità della domanda di condanna diretta svolta dalla terza intervenuta, nonché della reciproca soccombenza, vanno compensate, ivi comprese le spese di c.t.u., già liquidate separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10/2019 R.G.A.C., di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 636 emesso dal Tribunale di Patti in data 26 ottobre 2018, assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia della Controparte_1
- accerta e dichiara la nullità degli interessi convenzionali corrispettivi e di mora applicati al contratto di finanziamento n. 699491 sottoscritto in data 12 gennaio 2009; revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'attore al pagamento, in favore della convenuta, di euro 3.519,26, quale somma accertata come dovuta in virtù del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, epurata dagli interessi illegittimamente convenuti;
rigetta o dichiara assorbita ogni altra domanda o eccezione proposta dall'attore come in parte motiva;
- dichiara inammissibile la domanda di condanna diretta in suo favore proposta dalla terza intervenuta;
- compensa le spese di lite tra tutte le parti, ivi comprese le spese di c.t.u., liquidate separatamente.
Patti, 7 marzo 2024
IL GIUDICE
(dott.ssa Serena Andaloro)
REPUBBLICA ITALIANA
Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 7 marzo 2024, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, nella causa civile iscritta al n. 10/2019 R.G.A.C., di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 636 emesso dal Tribunale di Patti in data 26 ottobre 2018, promossa da
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Patti, c.so Matteotti, n. 146/F, presso lo studio dell'avv. Stefano Ceraolo che lo rappresenta e difende il quale ha reso la dichiarazione di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni al numero di fax 0941.1900252 e via pec Email_1 attore in opposizione, contro
(C.F./P.IVA ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Raffaella Greco nella fase monitoria, convenuta in opposizione contumace,
e nei confronti di
(C.F. e P.IVA: ) rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'avv. Raffaella Greco ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alberto Di Mario in Barcellona P.G., via Ten. Col. Arcodaci n. 44, con indicazione dei numeri di fax 02/76261609 e 090/9799847 e degli indirizzi di posta elettronica certificata Email_2 terza intervenuta, avente ad oggetto: responsabilità contrattuale;
sono presenti l'avv. Stefano Ceraolo e l'avv. Alberto Di Mario in sostituzione dell'avv. Raffaella Greco, i quali precisano le conclusioni riportandosi alle rispettive domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa. I procuratori, su invito del giudice, discutono la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., riportandosi in atti e alle note conclusive autorizzate. All'esito, il giudice, dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice civile in composizione monocratica, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. In nome del popolo italiano
SENTENZA In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 3 gennaio 2019, Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 636 emesso dal
Tribunale di Patti il 26 ottobre 2018, con il quale era stato ingiunto nei suoi confronti il pagamento, in favore della dell'importo di euro Controparte_1
8.476,22, a titolo di saldo relativo al contratto di finanziamento n. 699491, stipulato il 12 gennaio 2009, oltre interessi come da domanda e spese della procedura. L'attore ha eccepito la carenza di adeguata documentazione probante il credito ingiunto, la nullità delle condizioni contrattuali abusive ai sensi dell'art. 33 cod. consum., la nullità del contratto sottoscritto dal solo consumatore, l'applicazione di un TAEG maggiore rispetto a quello convenzionale ed usurario, con richiesta di esclusione degli interessi o di applicazione di quelli minimi legali e, infine, l'illegittima applicazione degli interessi di mora sulla rata integrale comprensiva di interessi corrispettivi. Ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo ovvero la riduzione dell'importo ingiunto decurtando dalla somma quanto calcolato in virtù delle clausole nulle.
nel giudizio di opposizione, non si è costituita, sicché ne Controparte_1 va dichiarata la contumacia.
Con comparsa di risposta depositata in data 18 settembre 2019, si è costituita quale cessionaria della convenuta, chiedendo il Controparte_2 rigetto delle eccezioni formulate dall'opponente con conferma del decreto ingiuntivo ed accertamento della propria titolarità del credito in virtù della cessione intervenuta. Con ordinanza emessa all'udienza del 20 dicembre 2019, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con assegnazione di un termine per avviare la mediazione obbligatoria.
Successivamente, espletata la c.t.u., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, quindi, per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
In via preliminare, va chiarito quanto segue. Ai sensi dell'art. 111 c.p.c.- se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso. La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione. La Suprema Corte ha precisato che “in caso di alienazione del diritto controverso, l'intervento o la chiamata in causa dell'acquirente non comporta automaticamente l'estromissione dell'alienante, producendosi tale effetto solo con il relativo provvedimento, adottato previo consenso delle altre parti;
l'alienante, pertanto, finché non sia estromesso, rimane nel processo come litisconsorte necessario, e la sua mancata partecipazione al giudizio di gravame determina un difetto di integrità del contraddittorio, rilevabile in sede di legittimità anche d'ufficio” (Cass. n. 18483/2006). Pertanto, nella specie, sebbene il credito risulti ceduto alla terza interveniente, la causa è proseguita tra le parti originarie, atteso che non vi è stata manifestazione della volontà di tutte le parti in causa di estromettere la società convenuta. L'attore, in sede di note conclusive, ha eccepito la carenza di prova della titolarità del credito in capo alla per omessa dimostrazione Controparte_2 della cessione in suo favore del contratto di finanziamento oggetto del presente giudizio. L'eccezione non appare tempestiva ai sensi dell'art. 115 c.p.c.. La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass., n. 24798/2020, Cass., n. 4116/2016). Opera, dunque, certamente, in proposito, il principio di non contestazione (v. Cass., n. 17944/2023).
La non contestazione della cessione e dell'inclusione del credito ingiunto nella stessa consente di ritenere provate tali circostanze ai sensi dell'art. 115 c.p.c. atteso che l'opponente non ha, nelle prime difese utile, negato specificamente questi aspetti. L'attore ha eccepito l'insufficienza della documentazione prodotta dalla società convenuta nel procedimento monitorio. L'eccezione appare infondata. Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale ovvero per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass., sez. U, n. 13533/2001). Nella specie, pertanto, è sufficiente la produzione del contratto di finanziamento che prevede l'obbligo del Paratore di restituire le somme mutuate con gli interessi ivi previsti, senza che sia stata contestata da parte opponente l'avvenuta erogazione del prestito da parte della società opposta. L'attore ha eccepito la nullità del contratto per mancanza della firma del soggetto finanziatore. L'eccezione appare infondata. Sul punto, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno chiarito che “Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti” (così Cass., Sez. Un., 16.01.2018, n. 898/2018). Tale principio, reso in materia di contratti di intermediazione finanziaria, opera, in generale, nella materia dei contratti bancari o di finanziamento. Infatti, “in un quadro di corrispondenza degli elementi normativi (e l'analogia della disciplina è stata, peraltro, espressamente richiamata dalle Sezioni Unite di questa Corte nelle pronunce del 2018, in tema di contratto di intermediazione finanziaria), è possibile cogliere, anche nei contratti bancari come nei contratti di intermediazione finanziaria, una scelta legislativa rivolta
a favorire, attraverso la previsione del requisito formale, la più estesa ed approfondita conoscenza, da parte del cliente, del contenuto del regolamento contrattuale predisposto dalla controparte ed a cui lo stesso si accinge ad aderire. Quindi, pure in tema di contratti bancari, vale la conclusione cui pervengono le Sezioni Unite, allorquando esse hanno evidenziato come il dato della sottoscrizione dell'intermediario risulti "assorbito", quindi privo di rilievo, una volta che lo scopo perseguito dalla legge sia raggiunto attraverso la sottoscrizione del documento contrattuale da parte del cliente e la consegna
a quest'ultimo di un esemplare del medesimo, dovendo il requisito della forma ex art. 1325 c.c., n. 4, essere inteso "non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propria della normativa” (in termini, v. Cass. 12959/2018; Cass. 14646/2018; Cass. 16406/2018; Cass. 23959/2019)” (così, ex plurimis, Cass., Sez. VI, 10.09.2019, n. 22640).
Dai principi enucleati ne consegue, pertanto, che una volta che risulti provata la sottoscrizione da parte del consumatore, il consenso della banca, ai fini della formazione dell'accordo, può desumersi, come evidenziato dalle Sezioni Unite, da comportamenti concludenti, quali appunto la consegna del documento negoziale, da essa predisposto, la raccolta della firma del cliente e l'esecuzione del contratto. Tanto premesso, nella specie, il contratto di finanziamento risulta sottoscritto dal cliente, il quale non ne ha eccepito la mancata consegna, né ha contestato l'avvenuta erogazione delle somme mutuate e, quindi, l'esecuzione del negozio da parte del soggetto finanziatore.
Inoltre, nella copia del contratto di finanziamento prodotto in atti, risulta la dichiarazione del consumatore “di aver ritirato copia conforme del presente modulo e del Documento di sintesi completi in ogni loro parte”. Ciò appare sufficiente ai fini della prescritta forma. L'attore ha eccepito la nullità della clausola degli interessi concretamente applicati perché usurari. L'eccezione appare fondata. Il c.t.u. nominato nel giudizio ha accertato quanto segue.
Il TAEG/ISC dell'operazione è stato dichiarato essere del 16,07% a fronte di un tasso massimo applicabile del 16,65% per la categoria Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari per classi di importo oltre euro 5.000,00.
Nella determinazione del superiore TAEG/ISC, la società finanziatrice aveva tenuto conto esclusivamente dell'importo finanziato, del TAN contrattualmente pattuito ed applicato pari al 14,00% delle spese istruttorie pari ad euro 100,00 come da prospetto riepilogativo indicato a pag. 4 della relazione tecnica.
Tuttavia, quanto al rispetto dei tassi soglia di cui alla l. 108/96, la verifica va effettuata sulla scorta del principio affermato dalla Suprema Corte di
Cassazione (cfr. ex multis sez. II pen. n. 46669/11) secondo il quale, “ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, deve tenersi conto anche delle commissioni bancarie, delle remunerazioni richieste a qualsiasi titolo e delle spese, ad esclusione di quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione del credito”. Trattasi di un principio ripreso da ampia parte della giurisprudenza della
Corte di Cassazione civile (cfr. Cass., n. 8806/2017; Cass., n. 3025/2022). L'ampia formulazione della norma incriminatrice dettata dall'art. 644, comma 4 c.p. impone, infatti, di verificare l'usurarietà del corrispettivo per la dazione del denaro in esso ricomprendendo non la sola misura dell'interesse nominale, ma ogni commissione o remunerazione a qualsiasi titolo collegata all'erogazione del credito e ancora le spese, escluse solo quelle per imposte e tasse.
Alla luce di tali principi, il consulente tecnico ha riscontrato un TAEG/ISC effettivo calcolato pari al 22,79% rispetto a quello massimo applicabile ai sensi dell'art. 2 L. 108/1996 pari – come visto – al 16,65% secondo il D.M. vigente, ovvero quello del 19/12/2008, corrispondente al trimestre in cui vi è stata la pattuizione (v. tabella di cui alla pag. 5 della relazione tecnica).
Peraltro, il consulente ha concluso che anche non inserendo i servizi finanziari (Card Mudy Family) ai fini della verifica dell'usura, il TAEG rideterminato supererebbe quello soglia, come da prospetto riportato alle pagg.
5 e 6 della relazione tecnica.
Il tasso di mora, stabilito nella misura massima del 2,5% per mese o frazione di mese (quindi pari al 30% in ragione di anno), risulta anch'esso manifestamente superiore al tasso massimo applicabile anche considerando l'aumento del tasso soglia (cfr. c.t.u. pag. 6). Laddove la misura degli interessi oltrepassi il c.d. “tasso soglia” previsto dall'art. 2 della il n. 108 del 1996, si configura la cosiddetta usura “oggettiva” che determina la nullità della clausola ai sensi dell'art. 1815, comma 2 c.c. con esclusione di ogni somma prevista a titolo di interessi (v. Cass., SS.UU., n.
19597/2020).
Per quanto esposto, il consulente ha ricostruito il saldo dare avere tra le parti escludendo ogni somma calcolata a titolo di interessi, determinando un debito residuo gravante sull'opponente pari ad euro 3.519,26 (cfr. calcoli effettuati dal consulente nella relazione tecnica pag. 9).
Va, dunque, accertata e dichiarata la nullità degli interessi applicati al contratto di finanziamento n. 699491 sottoscritto in data 12 gennaio 2009. Per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato con condanna dell'opponente al pagamento in favore della convenuta dell'importo di euro 3.519,26. La ha chiesto la condanna dell'opponente al pagamento Controparte_2 dell'importo accertato direttamente in suo favore quale cessionaria. La domanda appare inammissibile.
Per emettere condanna diretta in favore della terza intervenuta, anche in presenza di una domanda specifica in tale senso, occorre la dichiarazione di adesione della cedente alla domanda della terza intervenuta, che nella specie non sussiste (v. in questo senso, Cass., n. 10442/2023). Ogni altra eccezione proposta dall'opponente va considerata assorbita dalla declaratoria di nullità degli interessi pattuiti e dell'esclusione degli stessi. Le spese di lite, tenuto conto della contumacia della convenuta, dell'intervento volontario della terza intervenuta e dell'inammissibilità della domanda di condanna diretta svolta dalla terza intervenuta, nonché della reciproca soccombenza, vanno compensate, ivi comprese le spese di c.t.u., già liquidate separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10/2019 R.G.A.C., di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 636 emesso dal Tribunale di Patti in data 26 ottobre 2018, assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia della Controparte_1
- accerta e dichiara la nullità degli interessi convenzionali corrispettivi e di mora applicati al contratto di finanziamento n. 699491 sottoscritto in data 12 gennaio 2009; revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'attore al pagamento, in favore della convenuta, di euro 3.519,26, quale somma accertata come dovuta in virtù del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, epurata dagli interessi illegittimamente convenuti;
rigetta o dichiara assorbita ogni altra domanda o eccezione proposta dall'attore come in parte motiva;
- dichiara inammissibile la domanda di condanna diretta in suo favore proposta dalla terza intervenuta;
- compensa le spese di lite tra tutte le parti, ivi comprese le spese di c.t.u., liquidate separatamente.
Patti, 7 marzo 2024
IL GIUDICE
(dott.ssa Serena Andaloro)