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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/12/2025, n. 3775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3775 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Prima Sezione
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, all'udienza del 16 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5034/2024 R.G., avente ad oggetto ”Occupazione sine titulo”
e vertente tra in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Christian Gnoni,
- Ricorrente – contro contumace. Controparte_1
- Resistente -
Fatto e Diritto
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 23.07.2024, ritualmente notificato, la in persona del legale rappresentante p.t., evocava in giudizio, Parte_1
dinanzi a codesto Tribunale, la sig.ra , al fine di sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “A°) accertare e dichiarare che la convenuta occupa senza titolo l'immobile sito in ER di Lizzanello (LE) alla via Simone Renda, R323, gestito dalla ricorrente;
B°) ordinare alla convenuta di liberare immediatamente e senza indugio la suddetta unità immobiliare, libera da persone e/o cose;
C°) condannare altresì la convenuta condanna al pagamento della somma di euro 1.500 a titolo di indennità di occupazione, o nella misura superiore in inferiore che il Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione
1 monetaria; D°) con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.”.
La ricorrente deduceva di essere il gestore, in virtù di contratto di affitto di ramo d'azienda, del complesso residenziale denominato “I Giardini d'Atena”; tale residence consta, tra le altre, di unità abitative residenziali locate con contratto di natura transitoria per non più di anni uno.
La società ricorrente, inoltre, esponeva che ha condotto in locazione Controparte_1
un immobile destinato ad uso residenziale transitorio sito in ER di Lizzanello (LE) alla via Simone Renda, R323, in virtù di contratto datato 27.09.2021, stipulato tra l'istante e il conduttore, con scadenza 11.08.2022.
Rappresentava, quindi, che, ad oggi, la resistente nulla ha comunicato alla società odierna ricorrente circa l'intenzione di proseguire la volontà di continuare a locare l'immobile di che trattasi, essendosi altresì interrotto qualsivoglia pagamento di pigioni dal mese di giugno 2023.
Nonostante i ripetuti solleciti finalizzati ad ottenere la restituzione dell'appartamento in questione, nulla è pervenuto alla società , la quale ha anche sporto formale Parte_1 denuncia querela presso la locale stazione dei carabinieri di Lizzanello (cfr. doc. in atti).
La causa veniva istruita mediante la sola produzione documentale;
quindi, all'odierna udienza, previa dichiarazione di contumacia nei confronti di ed a seguito di Controparte_1
discussione orale, si perveniva alla definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
§§§§§§§§§§§
La domanda avanzata dalla in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., in quanto fondata, può essere accolta.
Senza dubbio rilevante, a livello probatorio è la mancata costituzione in giudizio della parte resistente, la quale, sebbene ritualmente evocata in giudizio, ha scelto di non costituirsi e, quindi, di non contrastare la domanda attorea.
Dalla documentazione acquisita agli atti si evince che con contratto di locazione sottoscritto in data 27.09.2021, la aveva concesso in locazione a Parte_1
, l'immobile sito in Lizzanello (LE), alla via Simone Renda, R323, per il Controparte_1
periodo compreso tra l'11.09.2021 ed l'11.08.2022.
2 Con raccomandata a/r del 17.10.2023, avente ad oggetto “Intimazione di pagamento e rilascio di appartamento R323 – ULTIMO AVVISO”, l'odierna ricorrente invitava e diffidava la a saldare l'intero importo arretrato relativo ai canoni di locazione e, CP_1
contestualmente, a rilasciare l'immobile in questione, entro il successivo 20 ottobre (cfr. doc. in atti).
Inoltre, il successivo 31.10.2023, l'amministratrice della , Parte_1 [...]
, sporgeva denuncia querela per occupazione abusiva di immobile, presso Persona_1
la Stazione Carabinieri di Lizzanello, a carico di per l'appartamento R323 e Controparte_1
per altro appartamento (cfr. doc. in atti). Persona_2
Orbene, nel caso di specie, la domanda di restituzione trova fondamento sulla base del dedotto venir meno di un rapporto negoziale di natura obbligatoria intercorrente tra le parti, che legittimava l'altrui detenzione dell'immobile in questione, ossia per la naturale cessazione dell'efficacia del rapporto stesso per il decorso del termine di durata.
L'azione di restituzione ha natura personale e si fonda sul venir meno di un rapporto obbligatorio (nella fattispecie in esame un contratto di locazione) che giustificava la consegna del bene;
in casi come questo, l'attore non deve provare la proprietà, ma solo la sussistenza e il successivo venir meno del titolo che legittimava la detenzione.
Invero, l'occupazione del convenuto era una conseguenza diretta di quella situazione;
pertanto, l'azione mirava a ripristinare la situazione precedente al rapporto contrattuale ormai estinto (cfr., ex multis, Ord. Cass. Civ., Sez. II, N. 2190/2024).
In conclusione, stante il documentato venir meno del titolo che legittimava la detenzione dell'immobile per cui è causa da parte di e in totale assenza di Controparte_1
validi elementi idonei a contrastare la domanda attorea, l'odierna resistente deve essere condannata all'immediato rilascio dell'appartamento sito in Lizzanello (LE) alla via Simone
Renda, R323, nonché al pagamento della somma di € 1.500,00 a titolo di indennità di occupazione, oltre interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo.
Le spese di litte seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone;
1. Accoglie la domanda avanzata dalla Parte_1
2. Per l'effetto, condanna all'immediato rilascio dell'immobile sito in Controparte_1
ER di Lizzanello (LE) alla via Simone Renda, R323;
3. Condanna, altresì, al pagamento in favore della società ricorrente della Controparte_1
complessiva somma di € 1.500,00, a titolo di indennità di occupazione, oltre interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo;
4. Condanna, infine, alla rifusione delle spese di lite in favore della Controparte_1
liquidate in complessivi € 1.300,00, oltre accessori di legge, Parte_1
se dovuti.
Lecce, 16 dicembre 2025
Il giudice onorario
Dr.ssa Elena Di Noi
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