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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 3210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3210 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona del dott Michele D'Auria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n. 30398/2021 degli affari civili contenziosi ed avente ad oggetto Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
TRA
la sig.ra (C.F. ), il sig. Parte_1 C.F._1
(C.F. ), la sig.ra Parte_2 C.F._2 Pt_3
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._3
Saverio Donizzetti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale in Portici (Na) al Corso Garibaldi n. 23, come in atti. ATTORI
CONTRO
P. Iva in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Lanzi e dall'Avv. Emanuela Guerra del Foro di Genova e dall'Avv. Elena de Nicola del Foro di Napoli presso il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli alla via dei Mille n. 40, come in atti. CONVENUTA
Conclusioni parte attrice: “Accertare e dichiarare la responsabilità di parte convenuta : nella causazione dei danni alla Controparte_1 proprietà attorea sito in Ercolano (Na) alla via Marittima n. 77; condannare per l'effetto parte convenuta al risarcimento Controparte_1 di tutti i danni subiti dall'immobile dei ricorrenti sito in Ercolano (Na) alla via Marittima n. 77 così come quantificati in euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00) o altra somma che risulterà in corso di causa dalla CTU, oltre interessi e svalutazione monetaria dal dì della domanda all'effettivo soddisfo. Condannare in ogni caso parte convenuta al pagamento delle competenze professionali con attribuzione”.
Conclusioni parte convenuta: “- respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti e quivi integralmente Contr richiamati;
- conseguentemente dichiarare esente da ogni responsabilità per i danni lamentati da controparte in quanto nulla è stato provato in merito al nesso causale tra l'evento dannoso e la responsabilità in capo alla società Contr
- Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”
PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato i sig.ri e Parte_1 Pt_2
e la sig.ra convenivano in giudizio per sentir accertare Parte_3 CP_3
e dichiarare la responsabilità della stessa nella causazione dei danni alla proprietà attorea sita in Ercolano (NA) alla via Marittima, n. 77, con condanna Contr di a risarcire dei danni quantificati in euro 50.000,00. A supporto della domanda le parti attrici asserivano che l'immobile di loro proprietà aveva subito danni strutturali a causa delle vibrazioni di notevole intensità cagionate dal cantiere, presente nella vicina rete ferroviaria, per la realizzazione di opere di manutenzione e riposizionamento dei binari concernenti la linea dell'alta velocità in Ercolano. In particolare, secondo gli attori, l'immobile a causa delle suddette vibrazioni presentava crepe, cadute di calcinacci e lesioni varie.
Si costituiva la convenuta Società che impugnava la domanda e ne chiedeva il rigetto.
Espletata l'istruttoria con CTU, all'udienza del 17.01.2025 la causa era assegnata a sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
La domanda è fondata e va accolta.
Preliminarmente risulta pacifica ed incontestata la legittimazione attiva e passiva delle parti processuali. Risultano inoltre assolti gli adempimenti di cui al d.lgs. 28/2010 in quanto le parti attrici hanno provveduto a formale invito alla mediazione come ivi richiesto, depositando verbale di esito negativo.
Nel merito, i fatti di causa e la presenza del cantiere con le vibrazioni, risultano pacifici tra le parti.
La relazione di CTU ha riconosciuto la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento e il fatto lesivo come risultante dagli atti, certificando la compatibilità delle lesioni e dei danni presenti sull'immobile con le vibrazioni prodotte dal cantiere. Più specificamente, il CTU ha accertato quanto segue: • i danni all'ambiente adibito a camera da letto ed alla cameretta sono stati causati dalle vibrazioni procurate dalle lavorazioni eseguite al momento del rinnovamento della linea ferroviaria;
• le vibrazioni dovute alle lavorazioni hanno peggiorato la vetustà preesistente nella terza area afferente la zona a destra nel cortile, la quale presenta il collasso della struttura del tetto,
• per la quarta area afferente la parete esterna a ridosso dei due binari i danni sono stati causati dalle vibrazioni dette ma l'impresa esecutrice dei lavori ha provveduto in corso d'opera a riparare il danno.
A tali conclusioni del CTU le parti attrici hanno formalmente aderito.
Tutti tali elementi e dichiarazioni, sommandosi alle circostanze risultanti dalla documentazione medica agli atti, sono sufficienti a dimostrare integralmente l'avvenuto fatto storico. Risulta pertanto acclarata la responsabilità della convenuta.
Per quanto concerne il quantum, il CTU quantifica la spesa per la rimessione in pristino in € 21.081,42 oltre IVA per quanto concerne i lavori a farsi, nonché in € 8.250,58 oltre IVA per la direzione tecnica ed autorizzazioni amministrative.
Tale importo, tenuto conto della vetustà dell'immobile e dello stato preesistente del medesimo, acclarato dal CTU e non disconosciuto dalle parti, va opportunamente ridotto, per cui appare equa la somma di Euro 26.000,00 in totale. A tale importo andrà aggiunta l'IVA solo se dovuta e dimostrata (la qual cosa non è automatica, esistendo nell'attuale ordinamento tributario regimi fiscali nei quali vi è esenzione di IVA).
Le spese ed onorari di causa, liquidate in dispositivo ex DM 55/14 seguiranno la soccombenza.
Le spese di C.T.U., ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti nei confronti del consulente (Cass. civ., sent. n. 28094 del 30.12.2009), si pongono nei rapporti interni fra le parti a carico esclusivo di parte attrice.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra eccezione o deduzione, così provvede:
-1) Dichiara la responsabilità esclusiva del convenuto per la causazione dei danni per cui è lite.
-2) Per l'effetto condanna (P. Iva Controparte_1
) in persona del legale rappresentante p.t. al risarcimento dei P.IVA_1 danni all'attore, che vengono quantificati in Euro 25.000,00 oltre IVA se dovuta e dimostrata per tutti i danni subiti, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo.
-3) Condanna P. Iva Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese legali, liquidate in Euro 518,00 per spese ed Euro 7.616,00 per onorari, oltre 15% spese forf., oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, con attribuzione in favore del difensore di parte attrice, costituito ed antistatario.
-4) pone definitivamente a carico di parte convenuta Controparte_1
P. Iva ) le spese di C.T.U.
[...] P.IVA_1
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Così deciso in Napoli, 29.03.2025.
Il Giudice
Dott. Michele D'Auria