Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 2797/2023
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dr.ssa Immacolata Cesarano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 2797/2023 avente ad
OGGETTO:
Azione di rivalsa e risarcimento danni;
vertente
Tra:
in persona del Presidente legale Parte_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto del notaio (rep. 37590/7131), dagli avv. Agostino Di Feo, Erminio Persona_1
Capasso e Giuliana Cavalcanti, elettivamente domiciliati in Castellammare di Stabia, alla via Savorito, 1/8 presso l'Avvocatura I.N.P.S.;
- Ricorrente
E
, nata a [...], il [...], rapp.ta e difesa, in virtù di Controparte_1 mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Massimo Noviello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torre del Greco, alla via G. Marconi,
n. 10.
- Resistente
CONCLUSIONI:
Come da scritti difensivi.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, l' Controparte_2
deduceva che la sig.ra , titolare di assegno
[...] Controparte_1
mensile di invalidità civile con decorrenza dal mese di agosto 2014, veniva convocata a visita di revisione in data 29/06/2018 presso il Centro Medico Legale dell'Inps di
Castellammare di Stabia, ove si riscontrava che la menomazione da cui era scaturito il diritto alla prestazione era imputabile a responsabilità di terzi;
che, invitando la resistente a compilare il Mod. AS1, apprendeva dalla stessa che l'evento era conseguenza di un sinistro occorso al motociclo Piaggio Liberty tg. CV96320, assicurato con sul quale viaggiava la resistente quale Controparte_3
trasportata e che la stessa era stata integralmente risarcita dalla Compagnia Assicurativa
che, pertanto, l'INPS chiedeva alla Compagnia Assicuratrice che CP_3 CP_3
aveva eseguito il pagamento, di avere copia della quietanza per verificare se gli importi pagati ricomprendessero quelli dovuti all'Istituto; che, con pec del 15/06/2021, prot.
INPS.5101.15/06/2021.0215317, la Compagnia riscontrava la richiesta CP_3 dell'INPS, inviando la quietanza dal cui esame si evinceva che la aveva CP_1
riscosso la somma di euro 340.000,00, dichiarando alla Compagnia di non avere diritto a prestazioni assistenziali e previdenziali da parte dell' ; che, per effetto del Pt_1
sinistro, la diveniva titolare dell'assegno mensile di assistenza ex art. 12 l. CP_1
118/71 con numero pensione 07411689, in corso di pagamento;
che la condotta della pregiudicava gravemente il diritto di rivalsa dell'INPS, giacché la stessa CP_1 impediva all'istituto di ottenere ristoro dalla Compagnia Assicuratrice, avendo quest'ultima corrisposto direttamente all'assicurata la somma che sarebbe, invece, spettata all'INPS; che, pertanto, l'assicurata, aveva indebitamente riscosso l'importo non dovuto, cumulando, per lo stesso danno, la somma già riscossa a titolo di beneficio assistenziale con l'intero importo del risarcimento;
che, non avendo potuto ottenere dalla
Compagnia di Assicurazione la corresponsione delle somme dovute ex lege, il ricorrente aveva diritto al risarcimento del danno nei confronti della resistente, pari alle somme che avrebbe riscosso dall'assicurazione, ove la stessa non avesse reso la dichiarazione mendace.
Ciò posto, l'Inps citava in giudizio la sig.ra al fine di sentirla Controparte_1 condannare al risarcimento del danno per l'importo di euro 146.532,52, con vittoria di spese di lite, pari alla somma che, ai sensi dell'art. 41 della l. 183/10, l'Inps avrebbe dovuto ricevere dalla compagnia assicuratrice ove non fosse intervenuta la CP_3
condotta pregiudizievole della resistente. Si costituiva in giudizio la sig.ra , la quale eccepiva la prescrizione nei Controparte_1 confronti dell'Inps in ordine alla richiesta di recupero delle somme erogate, poiché dal dies a quo del sinistro (17.06.2010) alla prima richiesta avanzata dall'Istituto con racc.ta del 23.04.2021, erano decorsi 10 anni e 10 mesi, facendo maturare il termine prescrizionale decennale di cui all'art. 2946 c.c.; inoltre, deduceva che le somme effettivamente erogate dall'INPS ammontavano ad euro 26.008,92; concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso con la vittoria delle spese di lite.
Sulla documentazione in atti la causa veniva rimessa in decisione a norma dell'articolo
281 sexies c.p.c. con Ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 07/12/2024.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che si vanno ad esporre.
Invero, ad avviso di questo Giudice non può trovare accoglimento la dedotta eccezione di prescrizione del diritto all'azione di rivalsa ex art. 43 della l. 183/10.
Dalla documentazione in atti e dall'atteggiamento processuale delle parti risulta provato e comunque incontestato che la resistente è titolare di assegno mensile di invalidità civile ex art. 12 l. 118/71 con numero pensione 07411689 e decorrenza dal mese di agosto 2014, erogatole dall'Istituto previdenziale per una menomazione subita a seguito di un sinistro occorsole in data 17.06.2010, avvenuto a seguito di responsabilità di terzi.
Per effetto della liquidazione della prestazione imputabile a responsabilità di un terzo,
l'Inps, ex art. 1916 c.c., quale ente gestore dell'assicurazione sociale, ha diritto di ottenere direttamente dal terzo responsabile il rimborso delle prestazioni erogate al danneggiato. Per le prestazioni di invalidità civile, la legge n. 183/10 all'art. 41 dispone che “Le pensioni, gli assegni e le indennità, spettanti agli invalidi civili ai sensi della legislazione vigente, corrisposti in conseguenza del fatto illecito di terzi, sono recuperate fino a concorrenza dell'ammontare di dette prestazioni dall'ente erogatore delle stesse nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni.”.
Correttamente l'Inps ha determinato, in ossequio alle previsioni di cui Decreto interministeriale del 19 marzo 2013, recante “Criteri e tariffe per la determinazione del valore capitale delle prestazioni erogate agli invalidi civili”, l'importo della prestazione capitalizzata, pari 145.321,67, oltre interessi e rivalutazione, che avrebbe dovuto ottenere dalla compagnia assicurativa del danneggiante. Risulta, invece, infondata l'eccezione di parte resistente che fa riferimento solo agli importi allo stato corrisposti dall'ente previdenziale, dovendosi invece aver riguardo alla corretta capitalizzazione dell'assegno che le viene corrisposto.
Tuttavia, l' previdenziale ha dedotto di non aver potuto recuperare l'importo Pt_1 della prestazione come capitalizzato per responsabilità della resistente, avendo appreso solo in data 24.05.2021, a seguito di invito a quest'ultima a compilare il Mod. AS1, che l'evento da cui era scaturito l'obbligo dell'istituto di erogare la prestazione assistenziale, era conseguenza di un sinistro per il quale la resistente era stata integralmente risarcita dalla Compagnia Assicurativa CP_3
Risulta, infatti, provato che in data 28.10.2015 la resistente sottoscriveva quietanza liberatoria alla Compagnia ai sensi e agli effetti dell'art. 142 Controparte_4
del D.L. n.209/2005, dichiarando di non aver fruito e di non avere diritto a prestazioni da parte di Istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Conseguentemente introitava le somme di risarcimento del danno per il sinistro in oggetto, anche per la quota che sarebbe spettata all' . Controparte_5
A parere di questo Giudice è in tale data del 28.10.2015 che è maturato il diritto dell'Inps di ottenere dall'assicurato l'importo di sua spettanza, indebitamente incamerato dalla resistente in virtù della mendace dichiarazione rilasciata alla compagnia assicurativa e, pertanto, l'eccezione di prescrizione della resistente, che fa riferimento alla data del sinistro, non è fondata.
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte la resistente va condannata alla restituzione a favore dell'Inps della somma indebitamente percepita dall'assicurazione, per l'importo di € 145.321,67, oltre interessi e rivalutazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, tenuto conto del rito semplificato, come da dispositivo
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dall'
[...]
nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la sig.ra al pagamento in Controparte_1 favore dell'Inps della somma di € 146.532,52.
- Condanna al pagamento, in favore dell'Inps, delle spese di lite, Controparte_1 liquidate in € 759,00 per spese, € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata, 03/01/2025
Il GOP
Dott.ssa Immacolata Cesarano