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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/05/2025, n. 1490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1490 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Ponzo, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli CP_1 avvocati Alberto Fuochi e Salvatore Graziuso, resistente;
oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Fatto e diritto Con atto depositato in data 6.12.2023, ha proposto opposizione alla Parte_1 intimazione di pagamento n. 05920239003693779000, in relazione ai crediti contributivi sottesi agli avvisi di addebito come di seguito elencati:
“1. avviso di addebito n. 35920120001658701000 asseritamente notificato il 31.05.2012 CP_ da sede di Casarano, per contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, somme aggiuntive-omesso versamento, anno 2010-2011, importo euro 9.849,52;
2. avviso di addebito n. 35920120003304490000 asseritamente notificato il 06/12/2012 da CP_ sede di Casarano, per contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, somme aggiuntive- omesso versamento, anno 2011 - 2012, importo euro 5.124,86;
3. avviso di addebito n. 35920130000550158000 asseritamente notificato il 05/04/2013 da CP_ sede di Casarano, per contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, somme aggiuntive- omesso versamento, anno 2012, importo euro 2.639,27;
4. avviso di addebito n. 35920130004944311000 asseritamente notificato il 03/02/2014 da CP_ sede di Casarano, per contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, somme aggiuntive- omesso versamento, anno 2012, importo euro 5.231,44;
5. avviso di addebito n. 35920140001429500000 asseritamente notificato il 11/06/2014 da CP_ sede di Casarano, per contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, somme aggiuntive- omesso versamento, anno 2013, importo euro 5.448,47;
6. -avviso di addebito n. 35920160001882027000 asseritamente notificato il 13/05/2016 CP_ da sede di Casarano, per contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, somme aggiuntive-omesso versamento, anno 2015, importo euro 2.723,36;
7. -avviso di addebito n. 35920160004937376000 asseritamente notificato il 23/11/2016 CP_ da sede di Casarano, per contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, somme aggiuntive-omesso versamento, anno 2015, importo euro 2.697,52;
8. -avviso di addebito n. 35920160006041955000 asseritamente notificato il 21/02/2017 CP_ da sede di Casarano, per contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, somme aggiuntive-omesso versamento, anno 2016, importo euro 297,08;
9. -avviso di addebito n. 35920170002710922000 asseritamente notificato il 02/10/2017 CP_ da sede di Casarano, per contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, somme aggiuntive-omesso versamento, anno 2016, importo euro 5.417,99; 10. -avviso di addebito n. 35920170003524365000 asseritamente notificato il 13/07/2018 CP_ (rectius il 26.10.2017) da sede di Casarano, per contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, somme aggiuntive-omesso versamento, anno 2017, importo euro 8.488,54;
11. -avviso di addebito n. 35920180002599608000 asseritamente notificato il 31.05.2012 CP_ (rectius il 13.7.2018) da sede di Casarano, per contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, somme aggiuntive-omesso versamento, anno 2010-2011, importo euro 4.013,86;
12. -avviso di addebito n. 35920180006101559000 asseritamente notificato il 22/01/2019 CP_ da sede di Casarano, per contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, somme aggiuntive-omesso versamento, anno 2010-2011, importo euro 2.611,72;
13. -avviso di addebito n. 35920190002667014000 asseritamente notificato il 07/08/2019 CP_ da sede di Casarano, per contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, somme aggiuntive-omesso versamento, anno 2018, importo euro 2.553,63;
14. -avviso di addebito n. 35920190005814151000 asseritamente notificato il 24/12/2019 CP_ da sede di Casarano, per contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, somme aggiuntive-omesso versamento, anno 2018-2019, importo euro 2.483,34;
15. -avviso di addebito n. 35920210002276877000 asseritamente notificato il 16/12/2021 CP_ da sede di Casarano, per contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, somme aggiuntive-omesso versamento, anno 2010-2011, importo euro 3.831,93” eccependo: 1) la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica dei titoli prodromici;
2) la carenza dei presupposti a fondamento degli obblighi contributivi;
3) la prescrizione quinquennale dei crediti azionati;
in relazione alle suddette doglianze, ha, quindi, chiesto al giudice del lavoro adito di: “accertare e dichiarare la Illegittimità/invalidità/nullità Intimazione di pagamento N. 05920239003693779000, e dei sottesi avvisi di addebito e ruoli, per tutti i motivi innanzi specificati;
- conseguentemente annullare l'atto impugnato e i sottesi avvisi di addebito, per tutti i motivi innanzi detti”, con vittoria di spese. L' costituitosi tardivamente, ha contestato la fondatezza delle deduzioni CP_1 avversarie sul rilievo che “… gli avvisi di addebito sono stati tutti regolarmente notificati ed il credito non è prescritto” e ha così concluso: “piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, respingere l'opposizione in quanto infondata. Con vittoria di spese”. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, è da rilevare la carenza di legittimazione dell' in relazione al CP_1 motivo di opposizione che specificatamente involge la “nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli avvisi di opposizione”, avendo esso ad oggetto la illegittimità (e la conseguente eventuale inefficacia) di un atto riferibile in via esclusiva all'Agente della riscossione. Ad ogni buon conto, il suddetto motivo di opposizione è al contempo inammissibile, riguardando vizi formali dell'atto da eccepire, a pena di decadenza, nel termine di 20 giorni ai sensi dell'art. 617 c.p.c. Essendo la notifica dell'intimazione di pagamento da far risalire al 9.11.2023, il suddetto termine è, giocoforza, interamente decorso anteriormente al 6.12.2023, data di deposito del ricorso giudiziale.
Ugualmente da disattendere sono le doglianze della parte opponente inerenti alla mancata dimostrazione da parte dell' della “sussistenza dei presupposti per il CP_1 sorgere dell'obbligo di pagamento delle somme intimate”. A fronte di quanto specificato dall' in sede di memoria di costituzione, CP_1 relativamente alla natura e alla misura della contribuzione dovuta (per importi specificati partitamente come contributi e somme aggiuntive, queste ultime predeterminate per legge), alcuna precipua contestazione è, in sede di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., promanata dalla parte opponente, che non ha, appunto, negato di rivestire la qualità di lavoratore autonomo cui si correla il pagamento della contribuzione pretesa, né ha fornito indicazioni in ordine ad ulteriori differenti importi, dei quali si sarebbe dovuto eventualmente discutere (e ciò a maggior ragione ove il conteggio dei contributi viene sviluppato in base ai dati dichiarati dallo stesso contribuente, senza margini di discrezionalità da parte dell'ente previdenziale). Dovendosi, sotto tale profilo, rammentare che nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale per il recupero di contributi previdenziali l'onere della prova gravante a carico dell' , parte attrice in senso sostanziale, resta condizionato dalla CP_1 preventiva allegazione da parte del debitore, parte attrice in senso formale ma convenuto in senso sostanziale, di specifiche ragioni di contestazione dei fatti costitutivi della pretesa impositiva, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 26.10.2018, n. 27274) il motivo di opposizione che viene in rilievo, concretandosi in contestazioni generiche e in clausole di stile, non può, pertanto, che risultare provo di sbocco (cfr. altresì, Cassazione civile, sez. lav., 4.12.2019, n. 31704), secondo cui “in tema di opposizione a cartella esattoriale avente ad oggetto crediti contributivi, il principio per cui la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto ne rende inutile la prova siccome non più controverso, trova applicazione solo quando la parte opponente, attrice in senso formale ma convenuta in senso sostanziale, non prenda posizione in maniera precisa, rispetto ai fatti allegati nella memoria di costituzione dell'ente previdenziale, nella prima difesa utile, e cioè nell'udienza di cui all' art. 420 c.p.c. , in quanto, attribuendo analoga efficacia di allegazione ai fatti contenuti in atti extraprocessuali (quale la cartella esattoriale), verrebbe interrotta la circolarità, necessariamente endoprocessuale, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova di cui al combinato disposto degli artt. 414, nn. 4 e 5, e 416 c.p.c.” (nonché in motivazione “… che, nell'ambito del processo per opposizione a cartella esattoriale per il pagamento di contributi e premi, l'anzidetta affermazione va precisata nel senso che, rivestendo l'ente previdenziale, benchè convenuto, la qualità di attore in senso sostanziale (così Cass. 19649 del 2018, sulla scorta di Cass. n. 14149 del 2012), una non contestazione dei fatti costitutivi della sua pretesa creditoria è configurabile soltanto qualora, a seguito della sua costituzione in giudizio, la parte opponente, che è attrice in senso solo formale, non prenda, rispetto ai fatti allegati nella memoria di costituzione dell'ente, posizione in maniera precisa (e non limitata ad una generica contestazione) nella prima difesa utile, vale a dire all'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., in cui, com'è noto, le parti possono "modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice"; che, sebbene sia stato affermato che, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale per il recupero di contributi previdenziali, l'onere della prova gravante a carico dell' parte attrice in senso sostanziale, CP_1 resterebbe condizionato dalla preventiva allegazione nell'atto di opposizione del debitore, parte attrice in senso formale ma convenuto in senso sostanziale, di specifiche ragioni di contestazione dei fatti costitutivi della pretesa impositiva, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., con conseguente rigetto dell'opposizione nell'ipotesi di contestazioni generiche e di stile (Cass. n. 27274 del 2018), reputa il Collegio che tale orientamento non possa essere condiviso, dal momento che, attribuendo efficacia di "allegazione" a fatti contenuti in atti extraprocessuali (quali la preventiva notifica di un atto formale del creditore esplicativo della pretesa e delle sue ragioni, ravvisato in specie nella cartella esattoriale), interrompe la circolarità, necessariamente endoprocessuale, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, attestata dal combinato disposto dell'art. 414 c.p.c., nn. 4 e 5 e dall'art. 416 c.p.c. (così Cass. S.U. n. 11353 del 2004, cit.)”).
Tanto premesso, è parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione dei crediti sollevata dalla parte opponente. A tale riguardo, occorre, infatti, considerare, che, in relazione ai crediti per contributi previdenziali di cui si discute, non può che venire in rilievo il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3, comma 9, Legge 335/1995, non risultando, ad ogni buon conto, condivisibile la tesi per cui, una volta intervenuta la
“irretrattabilità” della cartella di pagamento, operi il termine decennale dell'actio iudicati (vds. Cass. sez. unite, n. 23397/16, che ha, in termini convincenti sul punto chiarito: “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, co. 5, D. Lgs. n. 46/99, pur determinando la decadenza della possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la c.d.
“conversione” del termine id prescrizione breve (nella specie quinquennale) in quell'ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' CP_1 che dall'1 gennaio 2011 ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto”; vds., altresì, Cassazione civile, sez. VI, 17.3.2020, n. 7409, secondo cui “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al d.lg. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' CP_1 che, dal 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto”). Nella vicenda in esame, assorbente rilievo, in senso favorevole alla tesi di parte opponente assume la considerazione che nessun atto, eventualmente idoneo ad interrompere il termine quinquennale che viene in rilievo, sia stato indicato o prodotto in relazione al lustro decorrente a ritroso dalla data di notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di opposizione, con il corollario che i crediti di cui agli avvisi di addebito da n. 1 a n. 11 dell'elencazione di cui in premessa (dovendosi ritenere carente la prova della notifica dei suddetti atti prodromici in conseguenza della inutilizzabilità ex art. 416 c.p.c. della documentazione prodotta in giudizio dall' come detto, CP_1 tardivamente costituitosi) non possono che essere dichiarati estinti per prescrizione (e ciò anche tenendo in considerazione le sospensioni disposte dalla normativa emergenziale della durata complessiva di n. 311 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 ex art. 37 del d.l. 18/2020, convertito dalla l. n. 27/2020 e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 ex art. 11, co. 9 del D.L. 31.12.2020, convertito in l. 21/2021, nonché, ciò anche ritenendo validamente eseguite le notifiche di cui primi suddetti dieci avvisi di addebito, essendo le stesse al più risalenti al 26.10.2017).
Ad una diversa conclusione si deve, invece, pervenire in relazione ai crediti sottesi agli ulteriori avvisi di addebito (n. 12-15) di cui si discute. A tale riguardo, occorre, infatti, rammentare che, in tema di riscossione dei contributi, l'intimazione di pagamento assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale, ha natura sostanziale e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale. Pertanto il contribuente, il quale lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici, ha la possibilità di promuovere l'azione volta a far valere l'invalidità derivata dell'atto consequenziale, così come quella di impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva ad esso sottesa. Ciò posto, occorre rilevare come la parte opponente, nel prospettare il vizio formale che viene in rilievo si sia limitata ad eccepire la prescrizione quinquennale dei crediti e, come detto, a contestare in maniera del tutto generica le ragioni a fondamento della pretesa contributiva azionata dall' senza, quindi, attivare la necessità per l'istituto CP_1 previdenziale di provare i fatti costitutivi del relativo diritto. Circoscritte le doglianze attoree nei termini che precedono, venendo in rilievo l'omesso pagamento di contributi relativi al quarto trimestre dell'anno 2017 e agli anni 2018-2019, assorbente rilievo, sotto tale profilo, assume la considerazione che il termine quinquennale di cui si discute (maggiorato di n. 311 giorni in base alla normativa emergenziale dappresso richiamata) sia stato, come detto, validamente e tempestivamente interrotto per il tramite della notifica, in data 9.11.2023, dell'intimazione di pagamento qui impugnata (atto che debitamente richiama in maniera dettagliata tutte le singole posizioni debitorie inerenti ai ruoli di cui ai medesimi avvisi di addebito). Sulla scorta delle assorbenti considerazioni che precedono, sono, in conclusione da dichiarare prescritti i crediti sottesi agli avvisi di addebito n. 35920120001658701000, n. 35920120003304490000, n. 35920130000550158000, n. 35920130004944311000, n.
35920140001429500000, n. 35920160001882027000, n. 35920160004937376000, n.
35920160006041955000, n. 35920170002710922000, n. 35920170003524365000, n.
35920180002599608000, mentre è da disattendere la residua parte dell'opposizione proposta. L'accoglimento parziale della domanda giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 6.12.2023 da nei confronti Parte_1 dell' così provvede: accoglie l'opposizione proposta per quanto di ragione e, per CP_1
l'effetto, annulla gli avvisi di addebito n. 35920120001658701000, n. 35920120003304490000, n. 35920130000550158000, n. 35920130004944311000, n. 35920140001429500000, n.
35920160001882027000, n. 35920160004937376000, n. 35920160006041955000, n.
35920170002710922000, n. 35920170003524365000, n. 35920180002599608000, dichiarando non dovute le relative somme per intervenuta prescrizione;
compensa le spese di lite. Lecce, 23 maggio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Ponzo, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli CP_1 avvocati Alberto Fuochi e Salvatore Graziuso, resistente;
oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Fatto e diritto Con atto depositato in data 6.12.2023, ha proposto opposizione alla Parte_1 intimazione di pagamento n. 05920239003693779000, in relazione ai crediti contributivi sottesi agli avvisi di addebito come di seguito elencati:
“1. avviso di addebito n. 35920120001658701000 asseritamente notificato il 31.05.2012 CP_ da sede di Casarano, per contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, somme aggiuntive-omesso versamento, anno 2010-2011, importo euro 9.849,52;
2. avviso di addebito n. 35920120003304490000 asseritamente notificato il 06/12/2012 da CP_ sede di Casarano, per contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, somme aggiuntive- omesso versamento, anno 2011 - 2012, importo euro 5.124,86;
3. avviso di addebito n. 35920130000550158000 asseritamente notificato il 05/04/2013 da CP_ sede di Casarano, per contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, somme aggiuntive- omesso versamento, anno 2012, importo euro 2.639,27;
4. avviso di addebito n. 35920130004944311000 asseritamente notificato il 03/02/2014 da CP_ sede di Casarano, per contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, somme aggiuntive- omesso versamento, anno 2012, importo euro 5.231,44;
5. avviso di addebito n. 35920140001429500000 asseritamente notificato il 11/06/2014 da CP_ sede di Casarano, per contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, somme aggiuntive- omesso versamento, anno 2013, importo euro 5.448,47;
6. -avviso di addebito n. 35920160001882027000 asseritamente notificato il 13/05/2016 CP_ da sede di Casarano, per contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, somme aggiuntive-omesso versamento, anno 2015, importo euro 2.723,36;
7. -avviso di addebito n. 35920160004937376000 asseritamente notificato il 23/11/2016 CP_ da sede di Casarano, per contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, somme aggiuntive-omesso versamento, anno 2015, importo euro 2.697,52;
8. -avviso di addebito n. 35920160006041955000 asseritamente notificato il 21/02/2017 CP_ da sede di Casarano, per contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, somme aggiuntive-omesso versamento, anno 2016, importo euro 297,08;
9. -avviso di addebito n. 35920170002710922000 asseritamente notificato il 02/10/2017 CP_ da sede di Casarano, per contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, somme aggiuntive-omesso versamento, anno 2016, importo euro 5.417,99; 10. -avviso di addebito n. 35920170003524365000 asseritamente notificato il 13/07/2018 CP_ (rectius il 26.10.2017) da sede di Casarano, per contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, somme aggiuntive-omesso versamento, anno 2017, importo euro 8.488,54;
11. -avviso di addebito n. 35920180002599608000 asseritamente notificato il 31.05.2012 CP_ (rectius il 13.7.2018) da sede di Casarano, per contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, somme aggiuntive-omesso versamento, anno 2010-2011, importo euro 4.013,86;
12. -avviso di addebito n. 35920180006101559000 asseritamente notificato il 22/01/2019 CP_ da sede di Casarano, per contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, somme aggiuntive-omesso versamento, anno 2010-2011, importo euro 2.611,72;
13. -avviso di addebito n. 35920190002667014000 asseritamente notificato il 07/08/2019 CP_ da sede di Casarano, per contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, somme aggiuntive-omesso versamento, anno 2018, importo euro 2.553,63;
14. -avviso di addebito n. 35920190005814151000 asseritamente notificato il 24/12/2019 CP_ da sede di Casarano, per contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, somme aggiuntive-omesso versamento, anno 2018-2019, importo euro 2.483,34;
15. -avviso di addebito n. 35920210002276877000 asseritamente notificato il 16/12/2021 CP_ da sede di Casarano, per contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, somme aggiuntive-omesso versamento, anno 2010-2011, importo euro 3.831,93” eccependo: 1) la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica dei titoli prodromici;
2) la carenza dei presupposti a fondamento degli obblighi contributivi;
3) la prescrizione quinquennale dei crediti azionati;
in relazione alle suddette doglianze, ha, quindi, chiesto al giudice del lavoro adito di: “accertare e dichiarare la Illegittimità/invalidità/nullità Intimazione di pagamento N. 05920239003693779000, e dei sottesi avvisi di addebito e ruoli, per tutti i motivi innanzi specificati;
- conseguentemente annullare l'atto impugnato e i sottesi avvisi di addebito, per tutti i motivi innanzi detti”, con vittoria di spese. L' costituitosi tardivamente, ha contestato la fondatezza delle deduzioni CP_1 avversarie sul rilievo che “… gli avvisi di addebito sono stati tutti regolarmente notificati ed il credito non è prescritto” e ha così concluso: “piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, respingere l'opposizione in quanto infondata. Con vittoria di spese”. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, è da rilevare la carenza di legittimazione dell' in relazione al CP_1 motivo di opposizione che specificatamente involge la “nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli avvisi di opposizione”, avendo esso ad oggetto la illegittimità (e la conseguente eventuale inefficacia) di un atto riferibile in via esclusiva all'Agente della riscossione. Ad ogni buon conto, il suddetto motivo di opposizione è al contempo inammissibile, riguardando vizi formali dell'atto da eccepire, a pena di decadenza, nel termine di 20 giorni ai sensi dell'art. 617 c.p.c. Essendo la notifica dell'intimazione di pagamento da far risalire al 9.11.2023, il suddetto termine è, giocoforza, interamente decorso anteriormente al 6.12.2023, data di deposito del ricorso giudiziale.
Ugualmente da disattendere sono le doglianze della parte opponente inerenti alla mancata dimostrazione da parte dell' della “sussistenza dei presupposti per il CP_1 sorgere dell'obbligo di pagamento delle somme intimate”. A fronte di quanto specificato dall' in sede di memoria di costituzione, CP_1 relativamente alla natura e alla misura della contribuzione dovuta (per importi specificati partitamente come contributi e somme aggiuntive, queste ultime predeterminate per legge), alcuna precipua contestazione è, in sede di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., promanata dalla parte opponente, che non ha, appunto, negato di rivestire la qualità di lavoratore autonomo cui si correla il pagamento della contribuzione pretesa, né ha fornito indicazioni in ordine ad ulteriori differenti importi, dei quali si sarebbe dovuto eventualmente discutere (e ciò a maggior ragione ove il conteggio dei contributi viene sviluppato in base ai dati dichiarati dallo stesso contribuente, senza margini di discrezionalità da parte dell'ente previdenziale). Dovendosi, sotto tale profilo, rammentare che nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale per il recupero di contributi previdenziali l'onere della prova gravante a carico dell' , parte attrice in senso sostanziale, resta condizionato dalla CP_1 preventiva allegazione da parte del debitore, parte attrice in senso formale ma convenuto in senso sostanziale, di specifiche ragioni di contestazione dei fatti costitutivi della pretesa impositiva, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 26.10.2018, n. 27274) il motivo di opposizione che viene in rilievo, concretandosi in contestazioni generiche e in clausole di stile, non può, pertanto, che risultare provo di sbocco (cfr. altresì, Cassazione civile, sez. lav., 4.12.2019, n. 31704), secondo cui “in tema di opposizione a cartella esattoriale avente ad oggetto crediti contributivi, il principio per cui la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto ne rende inutile la prova siccome non più controverso, trova applicazione solo quando la parte opponente, attrice in senso formale ma convenuta in senso sostanziale, non prenda posizione in maniera precisa, rispetto ai fatti allegati nella memoria di costituzione dell'ente previdenziale, nella prima difesa utile, e cioè nell'udienza di cui all' art. 420 c.p.c. , in quanto, attribuendo analoga efficacia di allegazione ai fatti contenuti in atti extraprocessuali (quale la cartella esattoriale), verrebbe interrotta la circolarità, necessariamente endoprocessuale, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova di cui al combinato disposto degli artt. 414, nn. 4 e 5, e 416 c.p.c.” (nonché in motivazione “… che, nell'ambito del processo per opposizione a cartella esattoriale per il pagamento di contributi e premi, l'anzidetta affermazione va precisata nel senso che, rivestendo l'ente previdenziale, benchè convenuto, la qualità di attore in senso sostanziale (così Cass. 19649 del 2018, sulla scorta di Cass. n. 14149 del 2012), una non contestazione dei fatti costitutivi della sua pretesa creditoria è configurabile soltanto qualora, a seguito della sua costituzione in giudizio, la parte opponente, che è attrice in senso solo formale, non prenda, rispetto ai fatti allegati nella memoria di costituzione dell'ente, posizione in maniera precisa (e non limitata ad una generica contestazione) nella prima difesa utile, vale a dire all'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., in cui, com'è noto, le parti possono "modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice"; che, sebbene sia stato affermato che, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale per il recupero di contributi previdenziali, l'onere della prova gravante a carico dell' parte attrice in senso sostanziale, CP_1 resterebbe condizionato dalla preventiva allegazione nell'atto di opposizione del debitore, parte attrice in senso formale ma convenuto in senso sostanziale, di specifiche ragioni di contestazione dei fatti costitutivi della pretesa impositiva, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., con conseguente rigetto dell'opposizione nell'ipotesi di contestazioni generiche e di stile (Cass. n. 27274 del 2018), reputa il Collegio che tale orientamento non possa essere condiviso, dal momento che, attribuendo efficacia di "allegazione" a fatti contenuti in atti extraprocessuali (quali la preventiva notifica di un atto formale del creditore esplicativo della pretesa e delle sue ragioni, ravvisato in specie nella cartella esattoriale), interrompe la circolarità, necessariamente endoprocessuale, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, attestata dal combinato disposto dell'art. 414 c.p.c., nn. 4 e 5 e dall'art. 416 c.p.c. (così Cass. S.U. n. 11353 del 2004, cit.)”).
Tanto premesso, è parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione dei crediti sollevata dalla parte opponente. A tale riguardo, occorre, infatti, considerare, che, in relazione ai crediti per contributi previdenziali di cui si discute, non può che venire in rilievo il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3, comma 9, Legge 335/1995, non risultando, ad ogni buon conto, condivisibile la tesi per cui, una volta intervenuta la
“irretrattabilità” della cartella di pagamento, operi il termine decennale dell'actio iudicati (vds. Cass. sez. unite, n. 23397/16, che ha, in termini convincenti sul punto chiarito: “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, co. 5, D. Lgs. n. 46/99, pur determinando la decadenza della possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la c.d.
“conversione” del termine id prescrizione breve (nella specie quinquennale) in quell'ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' CP_1 che dall'1 gennaio 2011 ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto”; vds., altresì, Cassazione civile, sez. VI, 17.3.2020, n. 7409, secondo cui “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al d.lg. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' CP_1 che, dal 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto”). Nella vicenda in esame, assorbente rilievo, in senso favorevole alla tesi di parte opponente assume la considerazione che nessun atto, eventualmente idoneo ad interrompere il termine quinquennale che viene in rilievo, sia stato indicato o prodotto in relazione al lustro decorrente a ritroso dalla data di notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di opposizione, con il corollario che i crediti di cui agli avvisi di addebito da n. 1 a n. 11 dell'elencazione di cui in premessa (dovendosi ritenere carente la prova della notifica dei suddetti atti prodromici in conseguenza della inutilizzabilità ex art. 416 c.p.c. della documentazione prodotta in giudizio dall' come detto, CP_1 tardivamente costituitosi) non possono che essere dichiarati estinti per prescrizione (e ciò anche tenendo in considerazione le sospensioni disposte dalla normativa emergenziale della durata complessiva di n. 311 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 ex art. 37 del d.l. 18/2020, convertito dalla l. n. 27/2020 e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 ex art. 11, co. 9 del D.L. 31.12.2020, convertito in l. 21/2021, nonché, ciò anche ritenendo validamente eseguite le notifiche di cui primi suddetti dieci avvisi di addebito, essendo le stesse al più risalenti al 26.10.2017).
Ad una diversa conclusione si deve, invece, pervenire in relazione ai crediti sottesi agli ulteriori avvisi di addebito (n. 12-15) di cui si discute. A tale riguardo, occorre, infatti, rammentare che, in tema di riscossione dei contributi, l'intimazione di pagamento assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale, ha natura sostanziale e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale. Pertanto il contribuente, il quale lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici, ha la possibilità di promuovere l'azione volta a far valere l'invalidità derivata dell'atto consequenziale, così come quella di impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva ad esso sottesa. Ciò posto, occorre rilevare come la parte opponente, nel prospettare il vizio formale che viene in rilievo si sia limitata ad eccepire la prescrizione quinquennale dei crediti e, come detto, a contestare in maniera del tutto generica le ragioni a fondamento della pretesa contributiva azionata dall' senza, quindi, attivare la necessità per l'istituto CP_1 previdenziale di provare i fatti costitutivi del relativo diritto. Circoscritte le doglianze attoree nei termini che precedono, venendo in rilievo l'omesso pagamento di contributi relativi al quarto trimestre dell'anno 2017 e agli anni 2018-2019, assorbente rilievo, sotto tale profilo, assume la considerazione che il termine quinquennale di cui si discute (maggiorato di n. 311 giorni in base alla normativa emergenziale dappresso richiamata) sia stato, come detto, validamente e tempestivamente interrotto per il tramite della notifica, in data 9.11.2023, dell'intimazione di pagamento qui impugnata (atto che debitamente richiama in maniera dettagliata tutte le singole posizioni debitorie inerenti ai ruoli di cui ai medesimi avvisi di addebito). Sulla scorta delle assorbenti considerazioni che precedono, sono, in conclusione da dichiarare prescritti i crediti sottesi agli avvisi di addebito n. 35920120001658701000, n. 35920120003304490000, n. 35920130000550158000, n. 35920130004944311000, n.
35920140001429500000, n. 35920160001882027000, n. 35920160004937376000, n.
35920160006041955000, n. 35920170002710922000, n. 35920170003524365000, n.
35920180002599608000, mentre è da disattendere la residua parte dell'opposizione proposta. L'accoglimento parziale della domanda giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 6.12.2023 da nei confronti Parte_1 dell' così provvede: accoglie l'opposizione proposta per quanto di ragione e, per CP_1
l'effetto, annulla gli avvisi di addebito n. 35920120001658701000, n. 35920120003304490000, n. 35920130000550158000, n. 35920130004944311000, n. 35920140001429500000, n.
35920160001882027000, n. 35920160004937376000, n. 35920160006041955000, n.
35920170002710922000, n. 35920170003524365000, n. 35920180002599608000, dichiarando non dovute le relative somme per intervenuta prescrizione;
compensa le spese di lite. Lecce, 23 maggio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma