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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/05/2025, n. 2494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2494 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2292/2025
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy all'udienza del 28/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.R.G. 2292/2025 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv.to FRANCESCO MARAIA Parte_1
ricorrente
CONTRO
in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, in persona del Controparte_2
Direttore in carica, in persona del Dirigente Controparte_3 in carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.lgs. 31 Marzo 1998 n° 80 e succ. modif. dagli Avv.ti e funzionari in Controparte_4 Controparte_5 servizio presso lo stesso Controparte_3 convenuto
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio di fronte a questo Tribunale il Parte_1
ed ha esposto di essere Controparte_1
1 un'insegnante che ha prestato servizio alle dipendenze dello stesso resistente in forza dei seguenti contratti a tempo determinato: CP_1
A.S. 2021/2022:
- contratto a tempo determinato presso I.C. "BOZZANO - CENTRO"
BRINDISI dal 11/01/2022 al 14/01/2022 (doc.3);
- contratto a tempo determinato presso I.C. "BOZZANO - CENTRO"
BRINDISI dal 01/02/2022 al 07/02/2022(doc.3);
- contratto a tempo determinato presso I.C. "BOZZANO - CENTRO"
BRINDISI dal 08/02/2022 al 14/02/2022(doc.3);
- contratto a tempo determinato presso I.C. "BOZZANO - CENTRO"
BRINDISI dal 17/02/2022 al 18/02/2022(doc.3);
- contratto a tempo determinato presso I.C. "BOZZANO - CENTRO"
BRINDISI dal 22/02/2022 al 22/02/2022(doc.3);
- contratto a tempo determinato presso I.C. "BOZZANO - CENTRO"
BRINDISI dal 25/02/2022 al 28/02/2022(doc.3);
- contratto a tempo determinato presso I.C. "BOZZANO - CENTRO"
BRINDISI dal 24/03/2022 01/04/2022(doc.3);
- contratto a tempo determinato presso I.C. "BOZZANO - CENTRO"
BRINDISI dal 07/04/2022 al 08/04/2022(doc.3);
- contratto a tempo determinato presso I.C. "BOZZANO - CENTRO"
BRINDISI dal 03/05/2022 al 04/05/2022(doc.3);
A.S. 2022/23:
- contratto di lavoro a tempo determinato dal 09.09.2022 al 30.06.2023 presso I.C. COMMENDA(doc.4);
2 A.S. 2023/24:
- contratto di lavoro a tempo determinato dal 01.09.2023 al 30.06.2024 presso CIRCOLO COLLODI DI BRINDISI(doc.5);
Ha aggiunto di svolgere la propria attività di insegnamento presso I.C.
ENRICO FERMI di SAN GIULIANO MILANESE(doc.2).
Ha chiesto sia data applicazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva CE
1990/90 e siano accolte le seguenti conclusioni:
“Capo 1
A)accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24 come innanzi analiticamente descritto;
B) condannare il al riconoscimento Controparte_1 del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici
e condannarlo pertanto a mettere a disposizione della parte ricorrente
l'importo complessivo di €1.000,00 tramite il sistema della “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
C) in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24 come innanzi analiticamente descritto, condannarsi il al pagamento di € 1.000,00 o di Controparte_1
3 quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.;
Capo 2
D) accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente a percepire la
Retribuzione Professionale Docenti di cui all'art. 7 del CCNL, del
15/03/2001 in relazione ai mesi e ai giorni di servizio prestati negli anni scolastici 2021/22 in forza di contratti a tempo determinato stipulati;
E) conseguentemente condannare il , con Controparte_1 pronuncia ai sensi dell'art. 63, comma 2, D.Lgs n.165/2001, a corrispondere alla ricorrente la somma di € 194,00, ovvero quell'altra maggiore o minor somma accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipatario e distrattatario.”
2. Si è costituito il , con le sue Controparte_1 articolazioni territoriali, che ha chiesto il rigetto del ricorso avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento osta alla concessione delle provvidenze richieste e che nella fattispecie neppure sussisterebbero i requisiti per l'equiparazione ai docenti di ruolo.
3. Quanto alla domanda avente ad oggetto la c.d. carta docenti per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, il ricorso è fondato.
L' art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
4 Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, Controparte_6 di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
4. Una recente ordinanza della Corte di Giustizia Europea della VI Sezione del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, ha tuttavia chiarito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
5 Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di CP_1 un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza». In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Occorre quindi darsi seguito ai principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, sotto il profilo delle competenze professionali richieste oltre che delle mansioni, a quelle svolte dal personale docente di ruolo.
6 Pertanto, risulta del tutto arbitraria l'esclusione della ricorrente dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
5. In questo senso ha deciso anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha motivatamente annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il d.P.C.M. del 28 novembre 2016 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge
107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
Con tale pronuncia, infatti, è stata censurata negativamente la scelta del di escludere dal beneficio i docenti a termine in quanto CP_1 irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione).
Deve rilevarsi, infatti, che oltre a rappresentare una evidente sperequazione ai danni dei docenti assunti a termine, che vengono onerati personalmente delle spese destinate alla propria formazione, a differenza dei propri colleghi di ruolo, la norma di cui al comma 121 non sembra nemmeno essere improntata al canone di buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto rischia altresì di determinare un evidente dislivello nella professionalità e competenze acquisite tra personale assunto a termine e personale a tempo indeterminato.
6. I principi appena richiamati hanno ricevuto l'avallo della Corte di
Cassazione, che con il recente arresto n. 29961 del 27.10.2023, pronunciato in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha fornito
7 un autorevole indirizzo ermeneutico da cui non può prescindersi per la decisione della questione qui trattata.
La S.C. nella menzionata pronuncia, richiamando la sentenza della Corte di Giustizia 18 maggio 2022 sopra citata, ha chiarito che la Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del
1999, art. 4, comma 2, vertendo gli stessi in una situazione sostanziale comparabile con quella dei docenti di ruolo e ricorrendo anche per essi la necessità di sostegno alla didattica cui ha sopperito il legislatore con l'introduzione del beneficio.
7. Sussistono in base agli esposti principi i requisiti per l'equiparazione del ricorrente nel periodo considerato ai docenti di ruolo.
Deve infatti rilevarsi che in ciascuno degli anni scolastici per i quali è fatta domanda, la docenza è stata resa sino al termine delle attività didattiche, con incarichi continuativi.Sussistono quindi esigenze di formazione del tutto equiparabili alla didattica annua.
8. Sussiste altresì l'attualità di servizio al momento del deposito del ricorso, avendo la ricorrente rappresentato e documentato di svolgere dal
26/09/2024 attività di insegnamento presso l'”I.C. ENRICO FERMI” di San
Giuliano Milanese con contratto a tempo indeterminato, il che consente di ritenere integrato il requisito della permanenza del rapporto di lavoro richiesto dall'art. 3 DPCM 28 novembre 2016.
9. Né l'assenza di una previsione espressa che riconosca il beneficio in favore dei docenti a tempo determinato consente di ritenere questi
8 assoggettati ai termini che l'art. 5, comma 3, DPCM 28/11/2016 stabilisce per la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web.
10. È poi noto l'intervento del legislatore di cui al Decreto-Legge 13 giugno
2023, n. 69 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano), convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103 che all'art. 15, c. 1, ha previsto: “1. La
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile".
Tale disposizione non trova applicazione nel caso che ci occupa, in quanto essa non ha effetto retroattivo e il testo è chiaro nel riconoscere l'emolumento limitatamente all'anno 2023/2024 solo ai docenti titolari di incarichi annuali su posto vacante.
Poiché tuttavia sussiste la piena equiparabilità della posizione della ricorrente ai docenti di ruolo, il che, alla luce dei principi di diritto richiamati, configura l'esclusione dal beneficio de quo dettato dall'art. 15 cit. quale trattamento discriminatorio e deteriore rispetto ai docenti assunti sino al 31.08.2024, va riconosciuto il diritto ad ottenere la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente anche in relazione all'annualità 2023/2024 per cui è fatta domanda.
11. Per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge,
l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale
9 della carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati
(ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.). Inoltre, va precisato che l'importo di euro 500 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.
12. Fondata è altresì la domanda proposta per ottenere la Retribuzione
Professionale Docenti prevista dall'art. 7 del Ccnl del 15/3/2001 per l'anno scolastico 2021/2022, per il periodo di servizio (30 giorni) effettivamente lavorato.
La “Retribuzione Professionale Docenti” è stata istituita dall'art. 7 del
CCNL 15.3.2001 che ha previsto quanto appresso:
“
1.Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
10
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del
CCNL 4.8.1995.”
L'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, citato nel terzo comma dell'art. 7, riguarda il compenso individuale accessorio e prevede, tra l'altro,
l'erogazione di detto compenso ai docenti con contratto a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche, escludendo quindi il personale docente che svolge supplenze brevi e saltuarie.
13. Il sostiene: a) che il rinvio all'art. 25 operato dall'art. 7, co. CP_1
3, CCNL 15.3.2001 operi una delimitazione dei destinatari della
“retribuzione professionale docenti”, sicché, con riferimento ai docenti assunti con contratto a tempo determinato, l'emolumento in questione può essere – e viene – erogato solo nel caso di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, con esclusione quindi dei docenti assunti per supplenze di minore durata;
b) che erroneamente la controparte ha fatto richiamo al principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro cit. stante l'esistenza di “ragioni oggettive” che giustificano il differente trattamento retributivo, diversa e non comparabile essendo la professionalità del docente assunto per periodi brevi rispetto a quella del docente a tempo indeterminato o titolare di una supplenza annuale o assunto fino al termine delle attività didattiche
(30 giugno).
11 14. Tale soluzione non può essere condivisa, dovendosi richiamare al riguardo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte con l'ordinanza
27.7.2018 n. 20015, cui occorre dare continuità.
La Suprema Corte, dopo avere rilevato che la retribuzione professionale docenti ha natura fissa e continuativa e non è collegata a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo, ha ritenuto che trovi piena esplicazione la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e si è quindi espressa in senso favorevole al docente enunciando il seguente principio di diritto:
“l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti
a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle
“modalità stabilite dall'art.25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”.
15. Va poi sottolineato, con riferimento al principio di non discriminazione, che la spettanza della R.P.D. anche al personale docente assunto per supplenze “brevi” discende già dalla normativa contrattuale e, comunque, che al di là di generiche affermazioni, il non ha dato prova alcuna CP_1 della asserita diversa “professionalità” (che giustificherebbe a suo dire la disparità di trattamento) dei docenti assunti per l'espletamento di
12 supplenze diverse da quelle annuali o fino al termine dell'attività didattica, identiche essendo le mansioni .
16. In merito al quantum richiesto, il non ha Controparte_1 svolto specifiche contestazioni, per cui i conteggi di parte ricorrente possono essere recepiti. Sulla somma indicata dovranno essere calcolati e corrisposti la rivalutazione monetaria o, se superiori, interessi legali, dal dì del dovuto al saldo, trattandosi di ente pubblico non economico al quale si applica l' art. 22 comma 36 della L. 23/12/1994, n. 724, che richiama l'art. 16 comma 6 della l., n. 412 del 1991, a mente del quale ”L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
17. La domanda deve quindi essere integralmente accolta.
18. Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati dal DM n. 37 del 8/3/2018 e contenute nei minimi considerato che trattasi di contenzioso divenuto seriale e che la prestazione professionale della difesa non comporta nei singoli procedimenti l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c. in ragione della dichiarata anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 per l'importo di
13 euro 500,00 annui e condanna il Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore a mettere a disposizione
[...] della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione della
Retribuzione Professionale Docenti di cui all'art. 7 del CCNL del 15 marzo
2001 per i giorni lavorati nell'anno scolastico 2021/2022; condanna il
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di €
194,00, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ex art. 22 comma
36 della L. 23/12/1994, dal dì del dovuto al saldo.
Condanna il , in persona del Controparte_1
tempore, al pagamento delle spese del giudizio, che liquida CP_7 in complessivi € 900,00 per compensi professionali, oltre a rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge ed oltre rimborso C.U. ove versato, con distrazione in favore del difensore.
Così deciso in Milano, il 28/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
14
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy all'udienza del 28/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.R.G. 2292/2025 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv.to FRANCESCO MARAIA Parte_1
ricorrente
CONTRO
in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, in persona del Controparte_2
Direttore in carica, in persona del Dirigente Controparte_3 in carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.lgs. 31 Marzo 1998 n° 80 e succ. modif. dagli Avv.ti e funzionari in Controparte_4 Controparte_5 servizio presso lo stesso Controparte_3 convenuto
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio di fronte a questo Tribunale il Parte_1
ed ha esposto di essere Controparte_1
1 un'insegnante che ha prestato servizio alle dipendenze dello stesso resistente in forza dei seguenti contratti a tempo determinato: CP_1
A.S. 2021/2022:
- contratto a tempo determinato presso I.C. "BOZZANO - CENTRO"
BRINDISI dal 11/01/2022 al 14/01/2022 (doc.3);
- contratto a tempo determinato presso I.C. "BOZZANO - CENTRO"
BRINDISI dal 01/02/2022 al 07/02/2022(doc.3);
- contratto a tempo determinato presso I.C. "BOZZANO - CENTRO"
BRINDISI dal 08/02/2022 al 14/02/2022(doc.3);
- contratto a tempo determinato presso I.C. "BOZZANO - CENTRO"
BRINDISI dal 17/02/2022 al 18/02/2022(doc.3);
- contratto a tempo determinato presso I.C. "BOZZANO - CENTRO"
BRINDISI dal 22/02/2022 al 22/02/2022(doc.3);
- contratto a tempo determinato presso I.C. "BOZZANO - CENTRO"
BRINDISI dal 25/02/2022 al 28/02/2022(doc.3);
- contratto a tempo determinato presso I.C. "BOZZANO - CENTRO"
BRINDISI dal 24/03/2022 01/04/2022(doc.3);
- contratto a tempo determinato presso I.C. "BOZZANO - CENTRO"
BRINDISI dal 07/04/2022 al 08/04/2022(doc.3);
- contratto a tempo determinato presso I.C. "BOZZANO - CENTRO"
BRINDISI dal 03/05/2022 al 04/05/2022(doc.3);
A.S. 2022/23:
- contratto di lavoro a tempo determinato dal 09.09.2022 al 30.06.2023 presso I.C. COMMENDA(doc.4);
2 A.S. 2023/24:
- contratto di lavoro a tempo determinato dal 01.09.2023 al 30.06.2024 presso CIRCOLO COLLODI DI BRINDISI(doc.5);
Ha aggiunto di svolgere la propria attività di insegnamento presso I.C.
ENRICO FERMI di SAN GIULIANO MILANESE(doc.2).
Ha chiesto sia data applicazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva CE
1990/90 e siano accolte le seguenti conclusioni:
“Capo 1
A)accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24 come innanzi analiticamente descritto;
B) condannare il al riconoscimento Controparte_1 del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici
e condannarlo pertanto a mettere a disposizione della parte ricorrente
l'importo complessivo di €1.000,00 tramite il sistema della “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
C) in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24 come innanzi analiticamente descritto, condannarsi il al pagamento di € 1.000,00 o di Controparte_1
3 quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.;
Capo 2
D) accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente a percepire la
Retribuzione Professionale Docenti di cui all'art. 7 del CCNL, del
15/03/2001 in relazione ai mesi e ai giorni di servizio prestati negli anni scolastici 2021/22 in forza di contratti a tempo determinato stipulati;
E) conseguentemente condannare il , con Controparte_1 pronuncia ai sensi dell'art. 63, comma 2, D.Lgs n.165/2001, a corrispondere alla ricorrente la somma di € 194,00, ovvero quell'altra maggiore o minor somma accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipatario e distrattatario.”
2. Si è costituito il , con le sue Controparte_1 articolazioni territoriali, che ha chiesto il rigetto del ricorso avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento osta alla concessione delle provvidenze richieste e che nella fattispecie neppure sussisterebbero i requisiti per l'equiparazione ai docenti di ruolo.
3. Quanto alla domanda avente ad oggetto la c.d. carta docenti per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, il ricorso è fondato.
L' art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
4 Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, Controparte_6 di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
4. Una recente ordinanza della Corte di Giustizia Europea della VI Sezione del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, ha tuttavia chiarito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
5 Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di CP_1 un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza». In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Occorre quindi darsi seguito ai principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, sotto il profilo delle competenze professionali richieste oltre che delle mansioni, a quelle svolte dal personale docente di ruolo.
6 Pertanto, risulta del tutto arbitraria l'esclusione della ricorrente dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
5. In questo senso ha deciso anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha motivatamente annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il d.P.C.M. del 28 novembre 2016 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge
107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
Con tale pronuncia, infatti, è stata censurata negativamente la scelta del di escludere dal beneficio i docenti a termine in quanto CP_1 irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione).
Deve rilevarsi, infatti, che oltre a rappresentare una evidente sperequazione ai danni dei docenti assunti a termine, che vengono onerati personalmente delle spese destinate alla propria formazione, a differenza dei propri colleghi di ruolo, la norma di cui al comma 121 non sembra nemmeno essere improntata al canone di buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto rischia altresì di determinare un evidente dislivello nella professionalità e competenze acquisite tra personale assunto a termine e personale a tempo indeterminato.
6. I principi appena richiamati hanno ricevuto l'avallo della Corte di
Cassazione, che con il recente arresto n. 29961 del 27.10.2023, pronunciato in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha fornito
7 un autorevole indirizzo ermeneutico da cui non può prescindersi per la decisione della questione qui trattata.
La S.C. nella menzionata pronuncia, richiamando la sentenza della Corte di Giustizia 18 maggio 2022 sopra citata, ha chiarito che la Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del
1999, art. 4, comma 2, vertendo gli stessi in una situazione sostanziale comparabile con quella dei docenti di ruolo e ricorrendo anche per essi la necessità di sostegno alla didattica cui ha sopperito il legislatore con l'introduzione del beneficio.
7. Sussistono in base agli esposti principi i requisiti per l'equiparazione del ricorrente nel periodo considerato ai docenti di ruolo.
Deve infatti rilevarsi che in ciascuno degli anni scolastici per i quali è fatta domanda, la docenza è stata resa sino al termine delle attività didattiche, con incarichi continuativi.Sussistono quindi esigenze di formazione del tutto equiparabili alla didattica annua.
8. Sussiste altresì l'attualità di servizio al momento del deposito del ricorso, avendo la ricorrente rappresentato e documentato di svolgere dal
26/09/2024 attività di insegnamento presso l'”I.C. ENRICO FERMI” di San
Giuliano Milanese con contratto a tempo indeterminato, il che consente di ritenere integrato il requisito della permanenza del rapporto di lavoro richiesto dall'art. 3 DPCM 28 novembre 2016.
9. Né l'assenza di una previsione espressa che riconosca il beneficio in favore dei docenti a tempo determinato consente di ritenere questi
8 assoggettati ai termini che l'art. 5, comma 3, DPCM 28/11/2016 stabilisce per la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web.
10. È poi noto l'intervento del legislatore di cui al Decreto-Legge 13 giugno
2023, n. 69 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano), convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103 che all'art. 15, c. 1, ha previsto: “1. La
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile".
Tale disposizione non trova applicazione nel caso che ci occupa, in quanto essa non ha effetto retroattivo e il testo è chiaro nel riconoscere l'emolumento limitatamente all'anno 2023/2024 solo ai docenti titolari di incarichi annuali su posto vacante.
Poiché tuttavia sussiste la piena equiparabilità della posizione della ricorrente ai docenti di ruolo, il che, alla luce dei principi di diritto richiamati, configura l'esclusione dal beneficio de quo dettato dall'art. 15 cit. quale trattamento discriminatorio e deteriore rispetto ai docenti assunti sino al 31.08.2024, va riconosciuto il diritto ad ottenere la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente anche in relazione all'annualità 2023/2024 per cui è fatta domanda.
11. Per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge,
l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale
9 della carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati
(ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.). Inoltre, va precisato che l'importo di euro 500 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.
12. Fondata è altresì la domanda proposta per ottenere la Retribuzione
Professionale Docenti prevista dall'art. 7 del Ccnl del 15/3/2001 per l'anno scolastico 2021/2022, per il periodo di servizio (30 giorni) effettivamente lavorato.
La “Retribuzione Professionale Docenti” è stata istituita dall'art. 7 del
CCNL 15.3.2001 che ha previsto quanto appresso:
“
1.Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
10
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del
CCNL 4.8.1995.”
L'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, citato nel terzo comma dell'art. 7, riguarda il compenso individuale accessorio e prevede, tra l'altro,
l'erogazione di detto compenso ai docenti con contratto a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche, escludendo quindi il personale docente che svolge supplenze brevi e saltuarie.
13. Il sostiene: a) che il rinvio all'art. 25 operato dall'art. 7, co. CP_1
3, CCNL 15.3.2001 operi una delimitazione dei destinatari della
“retribuzione professionale docenti”, sicché, con riferimento ai docenti assunti con contratto a tempo determinato, l'emolumento in questione può essere – e viene – erogato solo nel caso di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, con esclusione quindi dei docenti assunti per supplenze di minore durata;
b) che erroneamente la controparte ha fatto richiamo al principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro cit. stante l'esistenza di “ragioni oggettive” che giustificano il differente trattamento retributivo, diversa e non comparabile essendo la professionalità del docente assunto per periodi brevi rispetto a quella del docente a tempo indeterminato o titolare di una supplenza annuale o assunto fino al termine delle attività didattiche
(30 giugno).
11 14. Tale soluzione non può essere condivisa, dovendosi richiamare al riguardo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte con l'ordinanza
27.7.2018 n. 20015, cui occorre dare continuità.
La Suprema Corte, dopo avere rilevato che la retribuzione professionale docenti ha natura fissa e continuativa e non è collegata a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo, ha ritenuto che trovi piena esplicazione la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e si è quindi espressa in senso favorevole al docente enunciando il seguente principio di diritto:
“l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti
a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle
“modalità stabilite dall'art.25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”.
15. Va poi sottolineato, con riferimento al principio di non discriminazione, che la spettanza della R.P.D. anche al personale docente assunto per supplenze “brevi” discende già dalla normativa contrattuale e, comunque, che al di là di generiche affermazioni, il non ha dato prova alcuna CP_1 della asserita diversa “professionalità” (che giustificherebbe a suo dire la disparità di trattamento) dei docenti assunti per l'espletamento di
12 supplenze diverse da quelle annuali o fino al termine dell'attività didattica, identiche essendo le mansioni .
16. In merito al quantum richiesto, il non ha Controparte_1 svolto specifiche contestazioni, per cui i conteggi di parte ricorrente possono essere recepiti. Sulla somma indicata dovranno essere calcolati e corrisposti la rivalutazione monetaria o, se superiori, interessi legali, dal dì del dovuto al saldo, trattandosi di ente pubblico non economico al quale si applica l' art. 22 comma 36 della L. 23/12/1994, n. 724, che richiama l'art. 16 comma 6 della l., n. 412 del 1991, a mente del quale ”L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
17. La domanda deve quindi essere integralmente accolta.
18. Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati dal DM n. 37 del 8/3/2018 e contenute nei minimi considerato che trattasi di contenzioso divenuto seriale e che la prestazione professionale della difesa non comporta nei singoli procedimenti l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c. in ragione della dichiarata anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 per l'importo di
13 euro 500,00 annui e condanna il Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore a mettere a disposizione
[...] della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione della
Retribuzione Professionale Docenti di cui all'art. 7 del CCNL del 15 marzo
2001 per i giorni lavorati nell'anno scolastico 2021/2022; condanna il
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di €
194,00, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ex art. 22 comma
36 della L. 23/12/1994, dal dì del dovuto al saldo.
Condanna il , in persona del Controparte_1
tempore, al pagamento delle spese del giudizio, che liquida CP_7 in complessivi € 900,00 per compensi professionali, oltre a rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge ed oltre rimborso C.U. ove versato, con distrazione in favore del difensore.
Così deciso in Milano, il 28/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
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