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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 25/09/2025, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) dott.ssa Rossana Guzzo Presidente;
2) dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
3) dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliera,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 1260/2022 R.G., tra:
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._2
nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_3 C.F._3
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_4
), nata a [...] il [...] (c.f. C.F._4 Parte_5
), e , nata a [...] il [...] (c.f. C.F._5 Parte_6
), le ultime tre quali eredi di deceduto in data 03 C.F._6 Persona_1 settembre 2010, rappresentati e difesi dall' avvocato Antonio Ferraro (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
attori in riassunzione,
e
, nato ad [...] il [...], (c.f. , Controparte_1 C.F._7
, nato a [...] il [...] (c.f. ), e CP_2 C.F._8
nata a [...] il [...] (c.f. CP_3 ), tutti nella qualità di eredi di , nato a [...] C.F._9 Persona_2
(AG) il 14 ottobre 1949 (c.f. ), ivi deceduto il 13 novembre 2012, C.F._10 rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti ER Li ZI e IG RE ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Canicattì, via Senatore Sammartino, n. 80 (indirizzo p.e.c. dei difensori indicato in atti),
convenuti in riassunzione,
, nato a [...] il [...], nella qualità di erede Controparte_4 di , nato a [...] il [...] (c.f. Persona_2
), ivi deceduto il 13 novembre 2012, C.F._10
convenuto in riassunzione, contumace.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 06 dicembre 2024, i difensori delle parti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 05 febbraio 2004, , , Parte_1 Parte_2
e (poi deceduto ed al quale sono succeduti Parte_3 Persona_1
, e ) evocavano in Parte_4 Parte_5 Parte_6 giudizio esponendo di essere proprietari di un terreno sito in Persona_2
Canicattì, c.da Purgatorio o (in catasto al foglio 73, p.lle 17, 18, 19 e 20), Per_3 occupato senza alcun titolo dal convenuto, e chiedendo che il Tribunale di Agrigento – Sez. Dist. di Canicattì dichiarasse che l'immobile in questione era di loro proprietà e condannasse il al rilascio ed al risarcimento dei danni. Per_2
Costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto delle domande e, in via Persona_2 riconvenzionale, che si dichiarasse l'intervenuta usucapione del terreno in suo favore. Con sentenza pubblicata il 16 settembre 2010, il Tribunale di Agrigento – Sez. Dist. di Canicattì dichiarava la proprietà esclusiva del fondo in capo agli attori, con conseguente diritto al rilascio dello stesso, rigettava la domanda riconvenzionale di usucapione e condannava il al pagamento delle spese di lite e di c.t.u.. Per_2
Con sentenza n. 885/2016, pubblicata il 10 maggio 2016, la Corte di Appello di Palermo rigettava le domande proposte dagli attori e dichiarava l'intervenuto acquisto della proprietà, per usucapione, da parte di del terreno oggetto di causa. Persona_2
Proposto ricorso in Cassazione da parte di , , Parte_1 Parte_2
e , e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
(questi ultimi, si è detto, succeduti al defunto , la Suprema Corte,
[...] Persona_1 con ordinanza n. 11124/2022, pubblicata il 06 aprile 2022, cassava la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Palermo in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e riassumevano il giudizio dinanzi alla
[...] Parte_5 Parte_6
Corte di Appello di Palermo, chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna dei convenuti alla restituzione delle somme loro corrisposte a seguito della prima sentenza di appello.
Si costituivano , e chiedendo CP_2 Controparte_1 CP_3
l'accoglimento dell'appello.
*****
Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia di che, Controparte_4 ritualmente citato a comparire mediante notifica dell'atto di riassunzione in data 06 luglio 2022, non si è costituito nel presente grado di giudizio.
Nel merito, la Suprema Corte ha, innanzi tutto, accolto il motivo di ricorso con cui gli originari attori in rivendica censuravano la sentenza della Corte di Appello per avere escluso nel caso in esame l'attenuazione dell'onere probatorio a loro carico.
La Corte di Cassazione richiama il principio secondo cui l'onere della cd. probatio diabolica incombente sull'attore si attenua quando il convenuto si difenda deducendo un proprio titolo d'acquisto, quale l'usucapione, che non sia in contrasto con l'appartenenza del bene rivendicato ai danti causa, potendosi in detto caso assolvere l'onere in questione, in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, con la dimostrazione della validità del titolo di acquisto da parte del rivendicante e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere.
Rammenta che il rigore probatorio rimane attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere, mentre la mera deduzione di un acquisto per usucapione il cui dies a quo sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore.
Quindi, rileva che, nella fattispecie in esame, a fronte della produzione, da parte degli attori in rivendica, dei titoli derivativi di acquisto del 1965 e 1969, risalenti quindi ad un periodo anteriore di 40 e 36 anni circa rispetto alla data della domanda giudiziale, ed a fronte della linea difensiva del convenuto, che aveva dedotto un'attività di coltivazione da almeno 40 anni, la Corte di Appello avrebbe dovuto considerare la durata del possesso del Per_2
“con riferimento a quanto emerso dagli atti, traendone poi le debite conseguenze sulla scorta dei principi esposti”, cosa che, invece, “non risulta” sia avvenuto.
Evidenziano, infatti, i giudici di legittimità che dalla stessa sentenza impugnata si evince che i testi del convenuto hanno parlato di “un possesso da oltre 30 anni” e che, in conclusione, le prove acquisite dimostrano un possesso uti dominus da parte dell'appellante “per oltre un trentennio”.
Soggiunge, infine, la Suprema Corte, che non si rinviene senso nell'affermazione del giudice di merito, secondo cui vi era stata una “specifica contestazione da parte dell'appellante, sin dalla comparsa di risposta in primo grado, sulla pretesa proprietà dei beni in questione”, essendosi, invece, il convenuto limitato a dedurre il disinteresse dei proprietari o l'abbandono da parte degli stessi del terreno, ossia a evidenziare l'esercizio da parte degli attori di una delle facoltà rientranti nel diritto di proprietà, quale, appunto, quella di disinteressarsi del bene.
All'esito del nuovo esame condotto sulla scorta dei predetti principi, l'appello avverso l'accoglimento della azione di rivendica deve essere rigettato. A fronte, come rilevato (ed in questa sede non più contestabile), della produzione di documentazione attestante l'acquisto, da parte degli attori e dei loro danti causa, del terreno rivendicato negli anni 1965 e 1969 (e, peraltro, la relazione notarile del 28 giugno 2005 certifica come avvenuto l'acquisto da parte di delle p.lle 19 e 20 Persona_4 addirittura nel 1963), nonché dell'acquisita prova circa la materiale disponibilità del bene in capo al , “superiore ai trent'anni” dal deposito della comparsa di risposta Per_2
(avvenuto il 25 marzo 2004) ma non chiaramente precedente al 1969, nonché in difetto di una reale contestazione da parte del convenuto circa l'appartenenza del bene agli attori, la prova della titolarità del fondo oggetto di causa in capi a questi deve ritenersi adeguatamente dimostrata, in adempimento all'attenuato onere probatorio richiesto nel caso di specie.
In effetti, quanto evidenziato dalla Corte di Cassazione trova conferma nelle risultanze istruttore ove, nelle prove testimoniali, del tutto generica e senza riferimenti specifici è rimasta la mera conferma del capitolato di prova (che parlava di un possesso di “circa 40 anni”) da parte dei testi e , mentre la teste ha parlato di un possesso Tes_1 Tes_2 Tes_3 di trenta anni ed il contratto per la fornitura di energia elettrica intestato al risale Per_2 all'anno 1972.
Sempre sulla scorta dei principi dettati dalla sentenza di annullamento, l'appello già proposto da merita rigetto anche nella parte riguardante la domanda Persona_2 di usucapione.
In proposito, la Suprema Corte, preso atto che la Corte di Appello aveva dedotto l'esistenza del possesso utile all'usucapione unicamente dalla dimostrata coltivazione del fondo, afferma come tale attività non sia sufficiente, richiamando a tal fine il principio, costantemente espresso, secondo cui la coltivazione non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che essa sia accompagnata da indizi, i quali consentano di presumere che sia svolta uti dominus.
La stessa Corte di Cassazione, a fronte della menzione, nella sentenza, di un passaggio della relazione del c.t.u. in cui si parlava della presenza di un cancello, afferma che di questo si sarebbe dovuta accertare la data di installazione, perché solo da essa poteva riconoscersi un atto di interversione idoneo a determinare l'inizio del possesso utile all'usucapione.
Costituendosi nel giudizio di rinvio, la difesa di , e Controparte_1 CP_2 ha chiesto di produrre due aerofotogrammi ed una relazione tecnica tesa CP_3 ad illustrarne i contenuti, al fine di dimostrare la presenza del cancello sin dal 1977. La produzione non è ammissibile.
E' noto che nel giudizio di rinvio, configurato dall'art. 394 c.p.c. quale giudizio ad istruzione sostanzialmente "chiusa", é preclusa l'acquisizione di nuove prove e segnatamente la produzione di nuovi documenti, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore (ex plurimis: Cass. Civ., sez. VI, n. 27736/2022; sez. I, n. 23799/2021; sez. VI, n. 26108/2018).
Secondo principio altrettanto consolidato, l'ipotesi che l'acquisizione di nuove prove derivi dalla sentenza di annullamento (unica qui rilevante, non vertendosi in quelle della sopravvenienza di fatti nuovi o della impossibilità di produzione nei gradi precedenti) ricorre soltanto in presenza della cassazione della pronuncia impugnata con rinvio per un vizio di violazione o falsa applicazione di legge che reimposti in virtù di un nuovo orientamento interpretativo i termini giuridici della controversia così da richiedere l'accertamento di fatti, intesi in senso storico e normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice del merito (ex plurimis: Cass. Civ., sez. I, n. 21822/2021; sez. I, n. 11796/2021; sez. I, n. 5069/2021; sez. I, n. 3852/2021; sez. III, n. 10549/2020; sez. I, n. 11178/2019).
Nel caso in esame, non si è affatto in presenza di della reimpostazione dei termini giuridici della controversia in virtù di un nuovo orientamento interpretativo da parte della Corte di Cassazione, la quale si è limitata ad evidenziare l'insufficienza del materiale probatorio, invece valorizzato dal giudice del merito ai fini dell'accoglimento della domanda di usucapione, richiamando principi già ripetutamente espressi ed ampiamente noti e risalenti.
Inoltre, la presenza di un cancello, quale elemento dimostrativo della esistenza di un possesso utile ad usucapionem, costituisce dato tutt'altro che non trattato dalle parti e non esaminato dal giudice del merito, avendo invece costituito oggetto delle difese dei convenuti, della relazione del c.t.u. e della stessa sentenza impugnata.
La produzione in questione non risulta ammissibile neppure in virtù della formulazione dell'art. 345, comma 2, c.p.c., nella formulazione - precedente alla novella ex d.l. n. 83/2012 ed applicabile agli appelli proposti avverso sentenze emesse entro il 10 settembre 2012 - che prevedeva la possibilità per il Collegio di ammettere nuovi documenti ove il collegio li ritenesse indispensabili ai fini della decisione della causa. A prescindere da ogni impregiudicata valutazione in ordine al carattere di
“indispensabilità” degli aerofotogrammi in questione, tale disposizione, infatti, avrebbe consentito in astratto la produzione dei nuovi documenti soltanto nel primo giudizio di impugnazione.
Non essendo ciò avvenuto, la parte interessata non può essere rimessa in termini ai fini della produzione nel giudizio di rinvio, proprio in considerazione della peculiare natura di questo, sopra evidenziata, che limita alle sole ipotesi richiamate la possibilità di una integrazione istruttoria.
Ciò posto, come già evidenziato nella ordinanza della Suprema Corte, la prova della apposizione del cancello, unico elemento astrattamente idoneo a corroborare la tesi del possesso utile ad usucapionem, in data antecedente al ventennio precedente l'introduzione del giudizio non emerge in alcun modo dagli atti di causa.
Se, infatti, il c.t.u. ha rilevato la presenza di un cancello, provvisto di lucchetto, realizzato in rete di tondini di ferro “la cui collocazione risale a qualche anno addietro come le stesse parti confermano”, il solo teste ha riferito di un cancello, aperto però da . Tes_4 Parte_1
invece, ha affermato di non ricordare della presenza di un cancello fino Controparte_5
a pochi anni prima della sua deposizione, avvenuta il 24 novembre 2005 (“Ribadisco che non mi risulta che ci sia un cancello, ovviamente non so se è stato posto considerato che da circa due/tre anni non ho avuto occasione di recarmi sul fondo”).
Per le ragioni esposte, merita conferma la sentenza che dichiara la proprietà in capo agli attori e l'obbligo di restituzione del bene da parte dei convenuti.
*****
Con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, opera nella fattispecie il principio per cui il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, ove rigetti l'appello, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione (a meno che il capo sulle spese della sentenza di primo grado abbia costituito oggetto di specifica impugnazione), secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 15506/2018; sez. III, n. 9064/2018; sez. III, n. 7243/2006; sez. lav., n. 16387/2003). In ragione di ciò, , , e CP_2 Controparte_1 CP_3 Controparte_4
, totalmente soccombenti all'esito finale complessivo del giudizio, vanno
[...] condannati, in solido, al pagamento, in favore di , , Parte_1 Parte_2
e , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 delle spese da questi sostenute nel primo giudizio di appello, in quello dinanzi alla Corte di Cassazione ed in quello di rinvio.
Le suddette spese vengono liquidate, come segue, sulla scorta dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 - in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito del giudizio - ed applicando a tutti i gradi di giudizio la disciplina vigente al momento di pubblicazione della presente sentenza, il D.M. n. 55/2014 appunto, in ragione del principio secondo cui in caso di riforma della sentenza di primo grado il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art.336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento in cui provvede alla liquidazione ovvero al momento della sentenza d'appello, con la conseguenza che, nella successione tra il dm. n. 140/2012, vigente al momento della pronuncia della sentenza di primo grado, e il d.m. n. 55/2014, vigente al momento della pronuncia della sentenza di appello, trova applicazione quest'ultimo (Cass. Civ., sez. VI, n. 31884/2018; sez. III, n. 19181/2018):
- per il primo giudizio di appello: complessivi €5.300,00 per compensi (scaglione valore da €5.200,01 a €26.000,00; €1.100,00 per la fase di studio della controversia,
€900,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.600,00 per la fase trattazione/istruttoria ed €1.700,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione: complessivi €3.451,00, di cui
€2.950,00 per compensi (scaglione valore da €5.200,01 a €26.000,00; €1.200,00 per la fase di studio della controversia, €1.100,00 per la fase introduttiva del giudizio ed
€650,00 per la fase decisionale) ed €501,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- per il giudizio di rinvio: complessivi €5.564,00, di cui €5.300,00 per compensi (scaglione valore da €5.200,01 a €26.000,00; €1.100,00 per la fase di studio della controversia, €900,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.600,00 per la fase trattazione/istruttoria ed €1.700,00 per la fase decisionale) ed €264,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
Le spese di c.t.u. vengono poste definitivamente a carico di , CP_2 CP_1
, e per intero.
[...] CP_3 Controparte_4 I convenuti in riassunzione vanno, altresì, condannati alla restituzione, in favore degli attori in riassunzione, di quanto da questi pagato in esecuzione delle precedenti sentenze di merito.
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando - a seguito dell'ordinanza di annullamento con rinvio n. 11124/22, pubblicata il 06 aprile 2022, emessa dalla Suprema Corte di Cassazione – sull'appello già proposto da Per_2
avverso la sentenza, pubblicata il 16 settembre 2010, emessa dal Tribunale di
[...]
Agrigento – Sez. Dist. di Canicattì nel procedimento già iscritto al n. 19/2004 R.G., così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_4
- rigetta l'appello;
- condanna , , e CP_2 Controparte_1 CP_3 Controparte_4
, in solido, al pagamento, in favore di , ,
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e delle spese
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 da questi sostenute nel primo giudizio di appello, in quello dinanzi alla Corte di Cassazione ed in quello di rinvio, liquidate come segue:
- per il primo giudizio di appello, complessivi €5.300,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, complessivi €3.451,00, di cui
€2.950,00 per compensi ed €501,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- per il giudizio di rinvio, complessivi €5.564,00, di cui €5.300,00 per compensi ed
€264,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- pone le spese della c.t.u. definitivamente a carico di , , CP_2 Controparte_1
e per intero;
CP_3 Controparte_4
- condanna i convenuti in riassunzione alla restituzione, in favore degli attori in riassunzione, di quanto da questi pagato in esecuzione delle precedenti sentenze di merito.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 22 settembre 2025 Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Onofrio Maria Laudadio dott.ssa Rossana Guzzo
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) dott.ssa Rossana Guzzo Presidente;
2) dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
3) dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliera,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 1260/2022 R.G., tra:
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._2
nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_3 C.F._3
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_4
), nata a [...] il [...] (c.f. C.F._4 Parte_5
), e , nata a [...] il [...] (c.f. C.F._5 Parte_6
), le ultime tre quali eredi di deceduto in data 03 C.F._6 Persona_1 settembre 2010, rappresentati e difesi dall' avvocato Antonio Ferraro (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
attori in riassunzione,
e
, nato ad [...] il [...], (c.f. , Controparte_1 C.F._7
, nato a [...] il [...] (c.f. ), e CP_2 C.F._8
nata a [...] il [...] (c.f. CP_3 ), tutti nella qualità di eredi di , nato a [...] C.F._9 Persona_2
(AG) il 14 ottobre 1949 (c.f. ), ivi deceduto il 13 novembre 2012, C.F._10 rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti ER Li ZI e IG RE ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Canicattì, via Senatore Sammartino, n. 80 (indirizzo p.e.c. dei difensori indicato in atti),
convenuti in riassunzione,
, nato a [...] il [...], nella qualità di erede Controparte_4 di , nato a [...] il [...] (c.f. Persona_2
), ivi deceduto il 13 novembre 2012, C.F._10
convenuto in riassunzione, contumace.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 06 dicembre 2024, i difensori delle parti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 05 febbraio 2004, , , Parte_1 Parte_2
e (poi deceduto ed al quale sono succeduti Parte_3 Persona_1
, e ) evocavano in Parte_4 Parte_5 Parte_6 giudizio esponendo di essere proprietari di un terreno sito in Persona_2
Canicattì, c.da Purgatorio o (in catasto al foglio 73, p.lle 17, 18, 19 e 20), Per_3 occupato senza alcun titolo dal convenuto, e chiedendo che il Tribunale di Agrigento – Sez. Dist. di Canicattì dichiarasse che l'immobile in questione era di loro proprietà e condannasse il al rilascio ed al risarcimento dei danni. Per_2
Costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto delle domande e, in via Persona_2 riconvenzionale, che si dichiarasse l'intervenuta usucapione del terreno in suo favore. Con sentenza pubblicata il 16 settembre 2010, il Tribunale di Agrigento – Sez. Dist. di Canicattì dichiarava la proprietà esclusiva del fondo in capo agli attori, con conseguente diritto al rilascio dello stesso, rigettava la domanda riconvenzionale di usucapione e condannava il al pagamento delle spese di lite e di c.t.u.. Per_2
Con sentenza n. 885/2016, pubblicata il 10 maggio 2016, la Corte di Appello di Palermo rigettava le domande proposte dagli attori e dichiarava l'intervenuto acquisto della proprietà, per usucapione, da parte di del terreno oggetto di causa. Persona_2
Proposto ricorso in Cassazione da parte di , , Parte_1 Parte_2
e , e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
(questi ultimi, si è detto, succeduti al defunto , la Suprema Corte,
[...] Persona_1 con ordinanza n. 11124/2022, pubblicata il 06 aprile 2022, cassava la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Palermo in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e riassumevano il giudizio dinanzi alla
[...] Parte_5 Parte_6
Corte di Appello di Palermo, chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna dei convenuti alla restituzione delle somme loro corrisposte a seguito della prima sentenza di appello.
Si costituivano , e chiedendo CP_2 Controparte_1 CP_3
l'accoglimento dell'appello.
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Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia di che, Controparte_4 ritualmente citato a comparire mediante notifica dell'atto di riassunzione in data 06 luglio 2022, non si è costituito nel presente grado di giudizio.
Nel merito, la Suprema Corte ha, innanzi tutto, accolto il motivo di ricorso con cui gli originari attori in rivendica censuravano la sentenza della Corte di Appello per avere escluso nel caso in esame l'attenuazione dell'onere probatorio a loro carico.
La Corte di Cassazione richiama il principio secondo cui l'onere della cd. probatio diabolica incombente sull'attore si attenua quando il convenuto si difenda deducendo un proprio titolo d'acquisto, quale l'usucapione, che non sia in contrasto con l'appartenenza del bene rivendicato ai danti causa, potendosi in detto caso assolvere l'onere in questione, in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, con la dimostrazione della validità del titolo di acquisto da parte del rivendicante e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere.
Rammenta che il rigore probatorio rimane attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere, mentre la mera deduzione di un acquisto per usucapione il cui dies a quo sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore.
Quindi, rileva che, nella fattispecie in esame, a fronte della produzione, da parte degli attori in rivendica, dei titoli derivativi di acquisto del 1965 e 1969, risalenti quindi ad un periodo anteriore di 40 e 36 anni circa rispetto alla data della domanda giudiziale, ed a fronte della linea difensiva del convenuto, che aveva dedotto un'attività di coltivazione da almeno 40 anni, la Corte di Appello avrebbe dovuto considerare la durata del possesso del Per_2
“con riferimento a quanto emerso dagli atti, traendone poi le debite conseguenze sulla scorta dei principi esposti”, cosa che, invece, “non risulta” sia avvenuto.
Evidenziano, infatti, i giudici di legittimità che dalla stessa sentenza impugnata si evince che i testi del convenuto hanno parlato di “un possesso da oltre 30 anni” e che, in conclusione, le prove acquisite dimostrano un possesso uti dominus da parte dell'appellante “per oltre un trentennio”.
Soggiunge, infine, la Suprema Corte, che non si rinviene senso nell'affermazione del giudice di merito, secondo cui vi era stata una “specifica contestazione da parte dell'appellante, sin dalla comparsa di risposta in primo grado, sulla pretesa proprietà dei beni in questione”, essendosi, invece, il convenuto limitato a dedurre il disinteresse dei proprietari o l'abbandono da parte degli stessi del terreno, ossia a evidenziare l'esercizio da parte degli attori di una delle facoltà rientranti nel diritto di proprietà, quale, appunto, quella di disinteressarsi del bene.
All'esito del nuovo esame condotto sulla scorta dei predetti principi, l'appello avverso l'accoglimento della azione di rivendica deve essere rigettato. A fronte, come rilevato (ed in questa sede non più contestabile), della produzione di documentazione attestante l'acquisto, da parte degli attori e dei loro danti causa, del terreno rivendicato negli anni 1965 e 1969 (e, peraltro, la relazione notarile del 28 giugno 2005 certifica come avvenuto l'acquisto da parte di delle p.lle 19 e 20 Persona_4 addirittura nel 1963), nonché dell'acquisita prova circa la materiale disponibilità del bene in capo al , “superiore ai trent'anni” dal deposito della comparsa di risposta Per_2
(avvenuto il 25 marzo 2004) ma non chiaramente precedente al 1969, nonché in difetto di una reale contestazione da parte del convenuto circa l'appartenenza del bene agli attori, la prova della titolarità del fondo oggetto di causa in capi a questi deve ritenersi adeguatamente dimostrata, in adempimento all'attenuato onere probatorio richiesto nel caso di specie.
In effetti, quanto evidenziato dalla Corte di Cassazione trova conferma nelle risultanze istruttore ove, nelle prove testimoniali, del tutto generica e senza riferimenti specifici è rimasta la mera conferma del capitolato di prova (che parlava di un possesso di “circa 40 anni”) da parte dei testi e , mentre la teste ha parlato di un possesso Tes_1 Tes_2 Tes_3 di trenta anni ed il contratto per la fornitura di energia elettrica intestato al risale Per_2 all'anno 1972.
Sempre sulla scorta dei principi dettati dalla sentenza di annullamento, l'appello già proposto da merita rigetto anche nella parte riguardante la domanda Persona_2 di usucapione.
In proposito, la Suprema Corte, preso atto che la Corte di Appello aveva dedotto l'esistenza del possesso utile all'usucapione unicamente dalla dimostrata coltivazione del fondo, afferma come tale attività non sia sufficiente, richiamando a tal fine il principio, costantemente espresso, secondo cui la coltivazione non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che essa sia accompagnata da indizi, i quali consentano di presumere che sia svolta uti dominus.
La stessa Corte di Cassazione, a fronte della menzione, nella sentenza, di un passaggio della relazione del c.t.u. in cui si parlava della presenza di un cancello, afferma che di questo si sarebbe dovuta accertare la data di installazione, perché solo da essa poteva riconoscersi un atto di interversione idoneo a determinare l'inizio del possesso utile all'usucapione.
Costituendosi nel giudizio di rinvio, la difesa di , e Controparte_1 CP_2 ha chiesto di produrre due aerofotogrammi ed una relazione tecnica tesa CP_3 ad illustrarne i contenuti, al fine di dimostrare la presenza del cancello sin dal 1977. La produzione non è ammissibile.
E' noto che nel giudizio di rinvio, configurato dall'art. 394 c.p.c. quale giudizio ad istruzione sostanzialmente "chiusa", é preclusa l'acquisizione di nuove prove e segnatamente la produzione di nuovi documenti, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore (ex plurimis: Cass. Civ., sez. VI, n. 27736/2022; sez. I, n. 23799/2021; sez. VI, n. 26108/2018).
Secondo principio altrettanto consolidato, l'ipotesi che l'acquisizione di nuove prove derivi dalla sentenza di annullamento (unica qui rilevante, non vertendosi in quelle della sopravvenienza di fatti nuovi o della impossibilità di produzione nei gradi precedenti) ricorre soltanto in presenza della cassazione della pronuncia impugnata con rinvio per un vizio di violazione o falsa applicazione di legge che reimposti in virtù di un nuovo orientamento interpretativo i termini giuridici della controversia così da richiedere l'accertamento di fatti, intesi in senso storico e normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice del merito (ex plurimis: Cass. Civ., sez. I, n. 21822/2021; sez. I, n. 11796/2021; sez. I, n. 5069/2021; sez. I, n. 3852/2021; sez. III, n. 10549/2020; sez. I, n. 11178/2019).
Nel caso in esame, non si è affatto in presenza di della reimpostazione dei termini giuridici della controversia in virtù di un nuovo orientamento interpretativo da parte della Corte di Cassazione, la quale si è limitata ad evidenziare l'insufficienza del materiale probatorio, invece valorizzato dal giudice del merito ai fini dell'accoglimento della domanda di usucapione, richiamando principi già ripetutamente espressi ed ampiamente noti e risalenti.
Inoltre, la presenza di un cancello, quale elemento dimostrativo della esistenza di un possesso utile ad usucapionem, costituisce dato tutt'altro che non trattato dalle parti e non esaminato dal giudice del merito, avendo invece costituito oggetto delle difese dei convenuti, della relazione del c.t.u. e della stessa sentenza impugnata.
La produzione in questione non risulta ammissibile neppure in virtù della formulazione dell'art. 345, comma 2, c.p.c., nella formulazione - precedente alla novella ex d.l. n. 83/2012 ed applicabile agli appelli proposti avverso sentenze emesse entro il 10 settembre 2012 - che prevedeva la possibilità per il Collegio di ammettere nuovi documenti ove il collegio li ritenesse indispensabili ai fini della decisione della causa. A prescindere da ogni impregiudicata valutazione in ordine al carattere di
“indispensabilità” degli aerofotogrammi in questione, tale disposizione, infatti, avrebbe consentito in astratto la produzione dei nuovi documenti soltanto nel primo giudizio di impugnazione.
Non essendo ciò avvenuto, la parte interessata non può essere rimessa in termini ai fini della produzione nel giudizio di rinvio, proprio in considerazione della peculiare natura di questo, sopra evidenziata, che limita alle sole ipotesi richiamate la possibilità di una integrazione istruttoria.
Ciò posto, come già evidenziato nella ordinanza della Suprema Corte, la prova della apposizione del cancello, unico elemento astrattamente idoneo a corroborare la tesi del possesso utile ad usucapionem, in data antecedente al ventennio precedente l'introduzione del giudizio non emerge in alcun modo dagli atti di causa.
Se, infatti, il c.t.u. ha rilevato la presenza di un cancello, provvisto di lucchetto, realizzato in rete di tondini di ferro “la cui collocazione risale a qualche anno addietro come le stesse parti confermano”, il solo teste ha riferito di un cancello, aperto però da . Tes_4 Parte_1
invece, ha affermato di non ricordare della presenza di un cancello fino Controparte_5
a pochi anni prima della sua deposizione, avvenuta il 24 novembre 2005 (“Ribadisco che non mi risulta che ci sia un cancello, ovviamente non so se è stato posto considerato che da circa due/tre anni non ho avuto occasione di recarmi sul fondo”).
Per le ragioni esposte, merita conferma la sentenza che dichiara la proprietà in capo agli attori e l'obbligo di restituzione del bene da parte dei convenuti.
*****
Con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, opera nella fattispecie il principio per cui il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, ove rigetti l'appello, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione (a meno che il capo sulle spese della sentenza di primo grado abbia costituito oggetto di specifica impugnazione), secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 15506/2018; sez. III, n. 9064/2018; sez. III, n. 7243/2006; sez. lav., n. 16387/2003). In ragione di ciò, , , e CP_2 Controparte_1 CP_3 Controparte_4
, totalmente soccombenti all'esito finale complessivo del giudizio, vanno
[...] condannati, in solido, al pagamento, in favore di , , Parte_1 Parte_2
e , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 delle spese da questi sostenute nel primo giudizio di appello, in quello dinanzi alla Corte di Cassazione ed in quello di rinvio.
Le suddette spese vengono liquidate, come segue, sulla scorta dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 - in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito del giudizio - ed applicando a tutti i gradi di giudizio la disciplina vigente al momento di pubblicazione della presente sentenza, il D.M. n. 55/2014 appunto, in ragione del principio secondo cui in caso di riforma della sentenza di primo grado il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art.336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento in cui provvede alla liquidazione ovvero al momento della sentenza d'appello, con la conseguenza che, nella successione tra il dm. n. 140/2012, vigente al momento della pronuncia della sentenza di primo grado, e il d.m. n. 55/2014, vigente al momento della pronuncia della sentenza di appello, trova applicazione quest'ultimo (Cass. Civ., sez. VI, n. 31884/2018; sez. III, n. 19181/2018):
- per il primo giudizio di appello: complessivi €5.300,00 per compensi (scaglione valore da €5.200,01 a €26.000,00; €1.100,00 per la fase di studio della controversia,
€900,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.600,00 per la fase trattazione/istruttoria ed €1.700,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione: complessivi €3.451,00, di cui
€2.950,00 per compensi (scaglione valore da €5.200,01 a €26.000,00; €1.200,00 per la fase di studio della controversia, €1.100,00 per la fase introduttiva del giudizio ed
€650,00 per la fase decisionale) ed €501,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- per il giudizio di rinvio: complessivi €5.564,00, di cui €5.300,00 per compensi (scaglione valore da €5.200,01 a €26.000,00; €1.100,00 per la fase di studio della controversia, €900,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.600,00 per la fase trattazione/istruttoria ed €1.700,00 per la fase decisionale) ed €264,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
Le spese di c.t.u. vengono poste definitivamente a carico di , CP_2 CP_1
, e per intero.
[...] CP_3 Controparte_4 I convenuti in riassunzione vanno, altresì, condannati alla restituzione, in favore degli attori in riassunzione, di quanto da questi pagato in esecuzione delle precedenti sentenze di merito.
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando - a seguito dell'ordinanza di annullamento con rinvio n. 11124/22, pubblicata il 06 aprile 2022, emessa dalla Suprema Corte di Cassazione – sull'appello già proposto da Per_2
avverso la sentenza, pubblicata il 16 settembre 2010, emessa dal Tribunale di
[...]
Agrigento – Sez. Dist. di Canicattì nel procedimento già iscritto al n. 19/2004 R.G., così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_4
- rigetta l'appello;
- condanna , , e CP_2 Controparte_1 CP_3 Controparte_4
, in solido, al pagamento, in favore di , ,
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e delle spese
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 da questi sostenute nel primo giudizio di appello, in quello dinanzi alla Corte di Cassazione ed in quello di rinvio, liquidate come segue:
- per il primo giudizio di appello, complessivi €5.300,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, complessivi €3.451,00, di cui
€2.950,00 per compensi ed €501,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- per il giudizio di rinvio, complessivi €5.564,00, di cui €5.300,00 per compensi ed
€264,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- pone le spese della c.t.u. definitivamente a carico di , , CP_2 Controparte_1
e per intero;
CP_3 Controparte_4
- condanna i convenuti in riassunzione alla restituzione, in favore degli attori in riassunzione, di quanto da questi pagato in esecuzione delle precedenti sentenze di merito.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 22 settembre 2025 Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Onofrio Maria Laudadio dott.ssa Rossana Guzzo