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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 29/01/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 113/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PAPARATTI RAIMONDO
appellante e
(C.F. , con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. DE TOMMASI CP_2
(C.F. ), con il Controparte_3 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. DE LUCA SALVATORE
appellato
con l'intervento necessario del PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'appello
CONCLUSIONI
per parte appellante:
a) Accertare e dichiarare, previ gli accertamenti tecnici ritenuti necessari, la falsità delle sottoscrizioni apposte nelle cartoline di ricevimento postale relative alle notifiche, rispettivamente e presuntivamente effettuate dall'ufficio postale di Gioia Tauro presso il luogo di residenza dell'appellante sito nel medesimo comune alla via Guardiola n° 74: a) il 28/06/2004 in relazione alla cartella di pagamento n° 0942004000955288400000 con avviso di ricevimento raccomandata n° 60348099992-8 firmato a nome
[...]
(all. n° 1); b) il 26/06/2010 in relazione a un atto di iscrizione di ipoteca CP_4
legale n° 3197/94 con avviso di ricevimento raccomandata n° 13516300378 firmato a nome o (all. n° 5); e) il 18/08/2008 in relazione a una cartella Per_1 Persona_2
di pagamento e atto di iscrizione di ipoteca legale n° 3197/14 con avviso di ricevimento raccomandata n° 60633694800-3 (DERS2008094900013256) firmato a nome
[...]
(all. n° 7); d) 1'11/11/2008 in relazione a una cartella di pagamento e Parte_2
atto di iscrizione di ipoteca legale n° 3197/14 con avviso di ricevimento raccomandata n° 60680294967-4 (DERS2008094900019196) firmato a nome (all. n° Parte_3
8); e) il 24/03/2009 in relazione a cartella di pagamento n° 09420090000091156000 e atto di iscrizione di ipoteca legale n° 3197/14 con avviso di ricevimento raccomandata n° 67008919189-9 firmata a nome (all. n° 9); f) il 26/05/2009 in Parte_1
relazione a cartella di pagamento n° 09420090012848231000 e atto di iscrizione di ipoteca legale n° 3197/14 con avviso di ricevimento raccomandata n° 67011751801-7 firmato a nome (ali. n° 10); g) il 30/07/2010 in relazione a cartella di Persona_3
pagamento n° 09420100017529750000 con avviso di ricevimento raccomandata n°
67042494346-8 firmato a nome (all. n° 11); h) il 04/03/2011 in Persona_4
relazione a cartella di pagamento n° 09420110007231300000 con avviso di ricevimento raccomandata n° 67057623682-9 firmato a nome (all. n° 12); i) il Persona_5
30/04/2012 in relazione a cartella di pagamento n° 09420120010411067000 con avviso di ricevimento raccomandata n° 67093818991-2 firmato a nome (ali. n° Persona_6
13) e mai venuti a sua conoscenza, utilizzando come scritture di comparazione, ma solo con riferimento alla cartolina di ricevimento postale a firma (allegato Parte_1
n° 9), la firma apposta sul suo documento di identità, nonché quella apposta a margine dell'atto di citazione in Tribunale e nel presente atto;
b) Condannare gli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
d) Invia gradata, procedere alla loro compensazione.
per : Controparte_1
pag. 2/7 1) Rigettare l'appello proposto dal signor perché inammissibile ed Parte_1
infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la decisione di primo grado.
2) Condannare parte appellante alla refusione delle spese processuali di giudizio, compresi diritti ed onorari
Per : Controparte_5
- in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità del gravame interposto avverso e per la riforma della sentenza del Tribunale Collegiale di Palmi n° 875/2019 in ragione della palmare violazione delle rigorose prescrizioni declinate dal novellato art. 342 cpc;
- nel merito, rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto;
- con vittoria di spese e competenze della presente fase di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Palmi, notificato il 5.05.2016, Parte_1
conveniva in giudizio (di seguito e
[...] Controparte_1 CP_6
, per ottenere l'accertamento della falsità delle sottoscrizioni apposte Controparte_5
sugli avvisi di ricevimento relativi alla notifica a mezzo posta di cartelle esattoriali ed iscrizioni ipotecarie, mediante proposizione di querela di falso.
Si costituiva in giudizio che contestava l'ammissibilità dell'azione e ne chiedeva CP_6
il rigetto nel merito.
si costituiva ed eccepiva la carenza di legittimazione passiva e concludeva CP_3
in ogni caso per il rigetto della domanda.
Con sentenza n. 875/2019 il Tribunale di Palmi rigettava la domanda dell'attore.
Con atto di citazione notificato il 14.2.2020, impugnava la sentenza Parte_1
predetta, ritenendo errata la decisione di primo grado, nella parte in cui aveva reputato non contestata la circostanza che la notifica fosse avvenuta presso l'indirizzo del Pt_1
e che le sottoscrizioni fossero riferibili ai soggetti indicati, limitando la querela di falso alla qualità di familiari conviventi, e nella parte in cui aveva ritenuto non provata la circostanza che i soggetti che avevano firmato gli avvisi di ricevimento non erano né familiari né conviventi con il neanche per motivi occasionali. Inoltre, Pt_1
pag. 3/7 l'appellante reputava inattendibile la perizia grafologica del ctu Persona_7
chiedendo la rinnovazione della ctu.
Nel costituirsi in giudizio, allegava che le cartelle di pagamento n. CP_6
09420030048099179001, n. 09420040004162225001, n. 0942004000955884000 e n.
09420040027290214000 erano state annullate ex lege dal 31.12.2018, per cui chiedeva di dichiarare cessata la materia del contendere relativamente agli avvisi di ricevimento collegati, e concludeva per il rigetto dell'appello per gli altri avvisi.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello e ribadendo la CP_3
correttezza della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. La domanda dell'appellante deve essere rigettata nei confronti di , in Controparte_5
quanto il legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio. (Cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19281 del
17/07/2019, Rv. 654635 - 01). La posizione di è al più assimilabile a Controparte_5 quella dell'autore materiale del falso, non avendo alcun interesse all'accertamento della veridicità della notificazione degli atti su incarico di . Controparte_1
2.1. Si deve, poi, dare atto della cessazione della materia del contendere rispetto alla domanda sub a) delle conclusioni dell'appellante, atteso che la cartella in oggetto è stata annullata e pertanto non vi è interessa da parte del ad ottenere l'accertamento Pt_1
della falsità della sua notifica.
2.2. Per le restanti cartoline, l'appello deve essere rigettato.
La sentenza di primo grado, infatti, ritiene che l'azione di falso sia diretta a contestare
“da una parte che n. 8 avvisi di ricevimento siano stati ricevuti all'indirizzo dell'attore da persone qualificatesi all'agente notificante come parenti conviventi e che le dette dichiarazioni non siano veritiere e, dunque, “false” e dall'altra che la notifica ricevuta a pag. 4/7 firma dell'attore non sia veritiera e, dunque, falsa in quanto la firma non è stata dallo stesso apposta”.
In realtà, nell'atto di citazione originario, l'attore ha esclusivamente affermato che le sottoscrizioni apposte sulle cartoline sono false, precisandolo nei punti 2.4, 3.3, 4.3, 5.3,
6.3, 7.3, 8.3, 9.3, 11 e 12 dell'atto di citazione e proponendo querela di falso “contro le sottoscrizioni apposte nelle cartoline di ricevimento postali relative alle notifiche”.
Per quanto riguarda le sottoscrizioni dei presunti familiari conviventi, trattandosi di notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento ha natura di atto pubblico munito della fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. in ordine all'attività svolta e alle dichiarazioni ricevute dall'agente postale. L'attestazione del notificatore, che fa fede fino a querela di falso, si riferisce quindi alla circostanza di essersi recato presso la residenza o il domicilio del destinatario e di avere notificato nelle mani di soggetto che si è dichiarato familiare convivente, che sottoscritto dinanzi a lui la cartolina. La veridicità della affermazione del ricevente di essere "familiare convivente" non è oggetto di una verifica dell'ufficiale giudiziario, per cui non deve necessariamente essere contestata mediante querela di falso, posto che “legittima una presunzione semplice di conformità al vero di quanto dichiarato, che spetta al destinatario vincere allegando e provando il contrario” (Cass. civ. 15108/2019).
L'appellante, pur avendo dimostrato che i soggetti che hanno sottoscritto le cartoline non sono familiari, né tantomeno conviventi, contrariamente a quanto affermato nella motivazione della sentenza di primo grado, non ha impugnato le notifiche sotto questo profilo, ma ha espressamente contestato la falsità della sottoscrizione.
Questa circostanza non è mai stata dimostrata nel giudizio di primo grado, né
l'accoglimento dei primi due motivi di impugnazione potrebbe portare al risultato di far ritenere false le sottoscrizioni dei presunti familiari conviventi, avendo invece il querelante dimostrato che non esistono familiari conviventi – neanche in via occasionale – che hanno le generalità di quelli che hanno sottoscritto le cartoline impugnate. È chiaro che da questa circostanza non discende la falsità delle sottoscrizioni, ma solo che i soggetti che hanno sottoscritto non sono suoi familiari conviventi, per cui la domanda come formulata non può essere accolta.
pag. 5/7 Si deve pertanto confermare la decisione di primo grado, sia pure con diversa motivazione nei termini su indicati. Il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del
"devolutum", quali risultanti dall'atto di appello (cfr. ex multis, Cass. sentenza n.
4889/2016).
Anche il terzo motivo di appello appare infondato.
La consulenza tecnica svolta in primo grado ha illustrato le modalità di accertamento della autenticità della sottoscrizione apposta da Le conclusioni del ctu Parte_1
non presentano i vizi denunciati dall'appellante, in quanto il consulente ha ampiamente illustrato il metodo seguito per la verifica della autografia della sottoscrizione, descrivendo ed illustrando tutte gli aspetti della grafia che hanno condotto alla conclusione condivisa dal giudice di primo grado. Anche le osservazioni del consulente di parte sono state superate dalla precisazione della inadeguatezza del metodo utilizzato per la comparazione, ritenuto superato dalla più accreditata letteratura scientifica sul punto (circostanza non smentita dall'appellante), dalla parzialità dei raffronti effettuati, limitati ad esempio ad alcuni dei saggi grafici più dissimili dalla sottoscrizione oggetto di accertamento. Anche la frase evidenziata dall'appellante, che parrebbe esprimere un dubbio del ctu, è invece una affermazione mossa a privare di validità scientifica il metodo usato dal consulente di parte, come si comprende chiaramente leggendo l'intero periodo “Pertanto in merito al lavoro svolto dal C.T.U. mi spiace dire, mio malgrado, che siamo, almeno in questa occasione, in presenza dal punto di vista grafologico, di un caso peritale in cui la scienza viene in qualche modo distorta e deformata, mettendo così
a rischio la credibilità della stessa scienza, poiché di fatto è difficile poi per un giudice o per le parti, capire come due grafologi, la C.T.P. e il sottoscritto possano arrivare a conclusioni diametralmente opposte”, nonché le conclusioni finali del ctu.
La corte ritiene del tutto condivisibili le conclusioni rassegnate dal ctu e fatte proprie dal giudice di primo, risultando prive di fondamento le osservazioni mosse dall'appellante sia sotto il profilo scientifico, sia dal punto di vista logico-giuridico.
pag. 6/7 L'appello pertanto deve essere rigettato in toto, con conferma della sentenza impugnata, previa sostituzione della motivazione in diritto della sentenza nei termini sopra indicati.
3. Le spese di lite possono essere compensate per metà, tenuto conto della cessazione della materia del contendere per alcune delle cartelle oggetto della notifica nonché della motivazione del rigetto rispetto alle ulteriori falsità denunciate, e per la restante metà seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante.
Le spese vengono liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa, nei seguenti termini: € 4.996,00 (€ 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione, € 1.735,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 875/2019, così Parte_1
provvede:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere rispetto alla domanda dell'appellante sub a), relativa all'avviso di ricevimento raccomandata n° 60348099992-
8;
2. Rigetta per il resto l'appello;
3. Compensa per metà le spese di lite e condanna l'appellante al pagamento, in favore di ciascuno degli appellati, della metà delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in misura già dimezzata in € 2.498,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 29/01/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 113/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PAPARATTI RAIMONDO
appellante e
(C.F. , con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. DE TOMMASI CP_2
(C.F. ), con il Controparte_3 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. DE LUCA SALVATORE
appellato
con l'intervento necessario del PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'appello
CONCLUSIONI
per parte appellante:
a) Accertare e dichiarare, previ gli accertamenti tecnici ritenuti necessari, la falsità delle sottoscrizioni apposte nelle cartoline di ricevimento postale relative alle notifiche, rispettivamente e presuntivamente effettuate dall'ufficio postale di Gioia Tauro presso il luogo di residenza dell'appellante sito nel medesimo comune alla via Guardiola n° 74: a) il 28/06/2004 in relazione alla cartella di pagamento n° 0942004000955288400000 con avviso di ricevimento raccomandata n° 60348099992-8 firmato a nome
[...]
(all. n° 1); b) il 26/06/2010 in relazione a un atto di iscrizione di ipoteca CP_4
legale n° 3197/94 con avviso di ricevimento raccomandata n° 13516300378 firmato a nome o (all. n° 5); e) il 18/08/2008 in relazione a una cartella Per_1 Persona_2
di pagamento e atto di iscrizione di ipoteca legale n° 3197/14 con avviso di ricevimento raccomandata n° 60633694800-3 (DERS2008094900013256) firmato a nome
[...]
(all. n° 7); d) 1'11/11/2008 in relazione a una cartella di pagamento e Parte_2
atto di iscrizione di ipoteca legale n° 3197/14 con avviso di ricevimento raccomandata n° 60680294967-4 (DERS2008094900019196) firmato a nome (all. n° Parte_3
8); e) il 24/03/2009 in relazione a cartella di pagamento n° 09420090000091156000 e atto di iscrizione di ipoteca legale n° 3197/14 con avviso di ricevimento raccomandata n° 67008919189-9 firmata a nome (all. n° 9); f) il 26/05/2009 in Parte_1
relazione a cartella di pagamento n° 09420090012848231000 e atto di iscrizione di ipoteca legale n° 3197/14 con avviso di ricevimento raccomandata n° 67011751801-7 firmato a nome (ali. n° 10); g) il 30/07/2010 in relazione a cartella di Persona_3
pagamento n° 09420100017529750000 con avviso di ricevimento raccomandata n°
67042494346-8 firmato a nome (all. n° 11); h) il 04/03/2011 in Persona_4
relazione a cartella di pagamento n° 09420110007231300000 con avviso di ricevimento raccomandata n° 67057623682-9 firmato a nome (all. n° 12); i) il Persona_5
30/04/2012 in relazione a cartella di pagamento n° 09420120010411067000 con avviso di ricevimento raccomandata n° 67093818991-2 firmato a nome (ali. n° Persona_6
13) e mai venuti a sua conoscenza, utilizzando come scritture di comparazione, ma solo con riferimento alla cartolina di ricevimento postale a firma (allegato Parte_1
n° 9), la firma apposta sul suo documento di identità, nonché quella apposta a margine dell'atto di citazione in Tribunale e nel presente atto;
b) Condannare gli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
d) Invia gradata, procedere alla loro compensazione.
per : Controparte_1
pag. 2/7 1) Rigettare l'appello proposto dal signor perché inammissibile ed Parte_1
infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la decisione di primo grado.
2) Condannare parte appellante alla refusione delle spese processuali di giudizio, compresi diritti ed onorari
Per : Controparte_5
- in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità del gravame interposto avverso e per la riforma della sentenza del Tribunale Collegiale di Palmi n° 875/2019 in ragione della palmare violazione delle rigorose prescrizioni declinate dal novellato art. 342 cpc;
- nel merito, rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto;
- con vittoria di spese e competenze della presente fase di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Palmi, notificato il 5.05.2016, Parte_1
conveniva in giudizio (di seguito e
[...] Controparte_1 CP_6
, per ottenere l'accertamento della falsità delle sottoscrizioni apposte Controparte_5
sugli avvisi di ricevimento relativi alla notifica a mezzo posta di cartelle esattoriali ed iscrizioni ipotecarie, mediante proposizione di querela di falso.
Si costituiva in giudizio che contestava l'ammissibilità dell'azione e ne chiedeva CP_6
il rigetto nel merito.
si costituiva ed eccepiva la carenza di legittimazione passiva e concludeva CP_3
in ogni caso per il rigetto della domanda.
Con sentenza n. 875/2019 il Tribunale di Palmi rigettava la domanda dell'attore.
Con atto di citazione notificato il 14.2.2020, impugnava la sentenza Parte_1
predetta, ritenendo errata la decisione di primo grado, nella parte in cui aveva reputato non contestata la circostanza che la notifica fosse avvenuta presso l'indirizzo del Pt_1
e che le sottoscrizioni fossero riferibili ai soggetti indicati, limitando la querela di falso alla qualità di familiari conviventi, e nella parte in cui aveva ritenuto non provata la circostanza che i soggetti che avevano firmato gli avvisi di ricevimento non erano né familiari né conviventi con il neanche per motivi occasionali. Inoltre, Pt_1
pag. 3/7 l'appellante reputava inattendibile la perizia grafologica del ctu Persona_7
chiedendo la rinnovazione della ctu.
Nel costituirsi in giudizio, allegava che le cartelle di pagamento n. CP_6
09420030048099179001, n. 09420040004162225001, n. 0942004000955884000 e n.
09420040027290214000 erano state annullate ex lege dal 31.12.2018, per cui chiedeva di dichiarare cessata la materia del contendere relativamente agli avvisi di ricevimento collegati, e concludeva per il rigetto dell'appello per gli altri avvisi.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello e ribadendo la CP_3
correttezza della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. La domanda dell'appellante deve essere rigettata nei confronti di , in Controparte_5
quanto il legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio. (Cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19281 del
17/07/2019, Rv. 654635 - 01). La posizione di è al più assimilabile a Controparte_5 quella dell'autore materiale del falso, non avendo alcun interesse all'accertamento della veridicità della notificazione degli atti su incarico di . Controparte_1
2.1. Si deve, poi, dare atto della cessazione della materia del contendere rispetto alla domanda sub a) delle conclusioni dell'appellante, atteso che la cartella in oggetto è stata annullata e pertanto non vi è interessa da parte del ad ottenere l'accertamento Pt_1
della falsità della sua notifica.
2.2. Per le restanti cartoline, l'appello deve essere rigettato.
La sentenza di primo grado, infatti, ritiene che l'azione di falso sia diretta a contestare
“da una parte che n. 8 avvisi di ricevimento siano stati ricevuti all'indirizzo dell'attore da persone qualificatesi all'agente notificante come parenti conviventi e che le dette dichiarazioni non siano veritiere e, dunque, “false” e dall'altra che la notifica ricevuta a pag. 4/7 firma dell'attore non sia veritiera e, dunque, falsa in quanto la firma non è stata dallo stesso apposta”.
In realtà, nell'atto di citazione originario, l'attore ha esclusivamente affermato che le sottoscrizioni apposte sulle cartoline sono false, precisandolo nei punti 2.4, 3.3, 4.3, 5.3,
6.3, 7.3, 8.3, 9.3, 11 e 12 dell'atto di citazione e proponendo querela di falso “contro le sottoscrizioni apposte nelle cartoline di ricevimento postali relative alle notifiche”.
Per quanto riguarda le sottoscrizioni dei presunti familiari conviventi, trattandosi di notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento ha natura di atto pubblico munito della fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. in ordine all'attività svolta e alle dichiarazioni ricevute dall'agente postale. L'attestazione del notificatore, che fa fede fino a querela di falso, si riferisce quindi alla circostanza di essersi recato presso la residenza o il domicilio del destinatario e di avere notificato nelle mani di soggetto che si è dichiarato familiare convivente, che sottoscritto dinanzi a lui la cartolina. La veridicità della affermazione del ricevente di essere "familiare convivente" non è oggetto di una verifica dell'ufficiale giudiziario, per cui non deve necessariamente essere contestata mediante querela di falso, posto che “legittima una presunzione semplice di conformità al vero di quanto dichiarato, che spetta al destinatario vincere allegando e provando il contrario” (Cass. civ. 15108/2019).
L'appellante, pur avendo dimostrato che i soggetti che hanno sottoscritto le cartoline non sono familiari, né tantomeno conviventi, contrariamente a quanto affermato nella motivazione della sentenza di primo grado, non ha impugnato le notifiche sotto questo profilo, ma ha espressamente contestato la falsità della sottoscrizione.
Questa circostanza non è mai stata dimostrata nel giudizio di primo grado, né
l'accoglimento dei primi due motivi di impugnazione potrebbe portare al risultato di far ritenere false le sottoscrizioni dei presunti familiari conviventi, avendo invece il querelante dimostrato che non esistono familiari conviventi – neanche in via occasionale – che hanno le generalità di quelli che hanno sottoscritto le cartoline impugnate. È chiaro che da questa circostanza non discende la falsità delle sottoscrizioni, ma solo che i soggetti che hanno sottoscritto non sono suoi familiari conviventi, per cui la domanda come formulata non può essere accolta.
pag. 5/7 Si deve pertanto confermare la decisione di primo grado, sia pure con diversa motivazione nei termini su indicati. Il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del
"devolutum", quali risultanti dall'atto di appello (cfr. ex multis, Cass. sentenza n.
4889/2016).
Anche il terzo motivo di appello appare infondato.
La consulenza tecnica svolta in primo grado ha illustrato le modalità di accertamento della autenticità della sottoscrizione apposta da Le conclusioni del ctu Parte_1
non presentano i vizi denunciati dall'appellante, in quanto il consulente ha ampiamente illustrato il metodo seguito per la verifica della autografia della sottoscrizione, descrivendo ed illustrando tutte gli aspetti della grafia che hanno condotto alla conclusione condivisa dal giudice di primo grado. Anche le osservazioni del consulente di parte sono state superate dalla precisazione della inadeguatezza del metodo utilizzato per la comparazione, ritenuto superato dalla più accreditata letteratura scientifica sul punto (circostanza non smentita dall'appellante), dalla parzialità dei raffronti effettuati, limitati ad esempio ad alcuni dei saggi grafici più dissimili dalla sottoscrizione oggetto di accertamento. Anche la frase evidenziata dall'appellante, che parrebbe esprimere un dubbio del ctu, è invece una affermazione mossa a privare di validità scientifica il metodo usato dal consulente di parte, come si comprende chiaramente leggendo l'intero periodo “Pertanto in merito al lavoro svolto dal C.T.U. mi spiace dire, mio malgrado, che siamo, almeno in questa occasione, in presenza dal punto di vista grafologico, di un caso peritale in cui la scienza viene in qualche modo distorta e deformata, mettendo così
a rischio la credibilità della stessa scienza, poiché di fatto è difficile poi per un giudice o per le parti, capire come due grafologi, la C.T.P. e il sottoscritto possano arrivare a conclusioni diametralmente opposte”, nonché le conclusioni finali del ctu.
La corte ritiene del tutto condivisibili le conclusioni rassegnate dal ctu e fatte proprie dal giudice di primo, risultando prive di fondamento le osservazioni mosse dall'appellante sia sotto il profilo scientifico, sia dal punto di vista logico-giuridico.
pag. 6/7 L'appello pertanto deve essere rigettato in toto, con conferma della sentenza impugnata, previa sostituzione della motivazione in diritto della sentenza nei termini sopra indicati.
3. Le spese di lite possono essere compensate per metà, tenuto conto della cessazione della materia del contendere per alcune delle cartelle oggetto della notifica nonché della motivazione del rigetto rispetto alle ulteriori falsità denunciate, e per la restante metà seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante.
Le spese vengono liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa, nei seguenti termini: € 4.996,00 (€ 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione, € 1.735,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 875/2019, così Parte_1
provvede:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere rispetto alla domanda dell'appellante sub a), relativa all'avviso di ricevimento raccomandata n° 60348099992-
8;
2. Rigetta per il resto l'appello;
3. Compensa per metà le spese di lite e condanna l'appellante al pagamento, in favore di ciascuno degli appellati, della metà delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in misura già dimezzata in € 2.498,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 29/01/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
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