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22 agosto 1957
22 agosto 1957
Art. 1.
Gli articoli 289 e 290 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 289. (Attentato contro organi costituzionali e contro le Assemblee regionali). - E' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si tratti di un piu' grave delitto, chiunque commette un fatto diretto ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:
1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o prerogative conferite dalla legge;
2) alle Assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte Costituzionale o alle Assemblee regionali, l'esercizio delle loro funzioni.
La pena e' della reclusione da uno a cinque anni se il fatto e' diretto soltanto a turbare l'esercizio delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette".
"Art. 290. (Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate). - Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte Costituzionale o l'Ordine giudiziario, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o quelle della liberazione".
Gli articoli 289 e 290 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 289. (Attentato contro organi costituzionali e contro le Assemblee regionali). - E' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si tratti di un piu' grave delitto, chiunque commette un fatto diretto ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:
1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o prerogative conferite dalla legge;
2) alle Assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte Costituzionale o alle Assemblee regionali, l'esercizio delle loro funzioni.
La pena e' della reclusione da uno a cinque anni se il fatto e' diretto soltanto a turbare l'esercizio delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette".
"Art. 290. (Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate). - Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte Costituzionale o l'Ordine giudiziario, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o quelle della liberazione".
Commentari • 2
- 1. CAPO II - DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNA DELLO STATOWebit.It · https://www.filodiritto.com/ · 1
a cura di Vincenzo Giuseppe Giglio 1. Chiunque attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Presidente della Repubblica è punito con l'ergastolo (1). (1) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 1317/1947. Leggi il commento -> 1. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, attenta alla libertà del Presidente della Repubblica, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. (1) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 11 novembre 1947, n. 1317. Leggi il commento -> 1. Chiunque offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. (1) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 1317/1947. …
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Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 17/02/1969, n. 15Provvedimento: N. 15 SENTENZA 12 FEBBRAIO 1969 Deposito in cancelleria: 17 febbraio 1969. Pubblicazione in "Gazz. Uff.le" n. 52 del 26 febbraio 1969. Pres. SANDULLI - Rel. CRISAFULLI LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. DO SANDULLI, Presidente - Prof. EP CA - Prof. CH AL - Prof. EP IA - Dott. EP VE - Dott. NN IS NE - Prof. CO OL BONIFICIO - Dott. IG OG - Dott. AN DE RC - Avv. RC RO - Prof. ZO ZA - Prof. VINCZO CH TR - Prof. VE CRISAFULLI - Dott. CO LE, Giudici, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 313, terzo comma, del Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 14 giugno 1968 dalla Corte di assise dell'Aquila …Leggi di più...
- vilipendio della corte costituzionale·
- sent. 15/69 a. delitti contro la personalita' interna dello stato·
- riserva di legge costituzionale·
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- giustificazione.·
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