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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 01/12/2025, n. 1810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1810 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 2146 R.G.A.C. dell'anno 2023, promossa
da
in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv. Giuseppe Leporace, presso il cui studio, in Cosenza, via Isonzo n. 2/M, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
opponente
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Filippini, Federica Ciciliani e Lorenzo Casaroli, presso il cui studio, in Ancona, corso Mazzini n. 7, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opposta con domanda riconvenzionale, anche c.d. trasversale
con la chiamata in causa di
, rappresentato e difeso dall'avv. Oreste Morcavallo, presso il cui studio, in Controparte_2
Cosenza, corso L. Fera n. 23, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
terzo chiamato
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 572/2023 R.D.I., emesso il 05.05.2023 nel procedimento iscritto al n. 1613/2023 R.G.A.C. - pagamento somme;
conclusioni delle parti: all'udienza del 18 novembre 2025 si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti;
per l'opponente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della proposta opposizione, in via principale dichiarare nullo, annullare ovvero revocare l'opposto decreto ingiuntivo. Rigettare in ogni caso perché infondata ogni avversa domanda creditoria. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”; per l'opposta: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa:
1- in via preliminare, nel rito: autorizzare il convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa il Dott. (responsabile dell'Ufficio Tecnico del nell'anno Controparte_2 Parte_1
2021) e di conseguenza differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
2- sempre in via preliminare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, n.
1 1613/2023 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 5 maggio 2023; 3- in via principale, nel merito: rigettare l'opposizione proposta dal avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 emesso dal Tribunale di Cosenza n. 1613/2023 e, per l'effetto, confermare il detto provvedimento monitorio;
4- in via subordinata, nel merito: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione avversaria e di revoca del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Cosenza n. 1613/2023 (per assenza del contratto scritto tra il e la Pt_1 società), condannare il ex art. 2041 c.c. al pagamento in favore della Parte_1 dell'importo di € 33.934,47=) per l'attività espletata e le Controparte_1 causali di cui in narrativa;
5- in via ulteriormente subordinata, nel merito: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione avversaria, di revoca del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Cosenza n. 1613/2023 (per assenza del contratto scritto tra il comune e la società), e di rigetto dell'azione dell'opposto ex art. 2041 c.c. e comunque previa autorizzazione alla chiamata in causa del terzo Dott. condannare Controparte_2 quest'ultimo al pagamento in favore della società per i titoli e Controparte_1 le causali di cui in narrativa, dell'importo di € 33.934,47= oltre interessi al saggio legale dal dovuto e sino al saldo effettivo;
6- in ogni caso, confermare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Cosenza n. 1613/2023 ed ivi opposto”; per il terzo chiamato: “dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza della domanda, con vittoria di spese e compensi da distarsi ex art. 93 c.p.c.”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, il impugnava il decreto Parte_1 ingiuntivo in oggetto, emesso in favore della per l'importo di € Controparte_1
33.934,47, oltre accessori e spese, corrispettivo fatturato dell'espletamento dell'incarico di progettazione degli Interventi di Realizzazione di una viabilità alternativa alla SS 278, affidato con determina del responsabile del settore n. 77/2021, in cui specificato il compenso, e da delibera di Giunta n. 17/2021, deducendo a motivi, per un verso, la allegazione in formato cartaceo, e non anche .xml, della fattura nel fascicolo monitorio, con conseguente mancanza dei presupposti per l'emissione del decreto, nonché, in ogni caso, il difetto di valido titolo contrattuale per l'affidamento dell'incarico, ed altresì, da ultimo, il mancato avveramento della condizione (l'approvazione e l'erogazione del finanziamento) prevista della determina di affidamento dell'incarico; rappresentava in ogni caso, nel merito, le acclarate criticità del progetto redatto, di cui necessario un adeguamento da parte di altro professionista, appositamente incaricato da successiva determina, e rassegnava quindi le ritrascritte conclusioni. Costituitasi in giudizio, la rappresentava di aver Controparte_1 realizzato l'attività di progettazione sulla base della determina n. 77 del 19.03.2021, di conferimento dell'incarico e di fissazione del relativo compenso, nell'ambito della deliberazione della Giunta n. 17 del 14.03.2021, di manifestazione di interesse per la concessione di contributi per interventi sulla viabilità, aggiudicati dal comune per oltre 2 milioni di Euro, come da G.U. allegata, così risultando avverata la condizione per il pagamento, richiesto quindi con fattura debitamente comunicata ed inevasa, e di conseguenza azionata con il decreto ingiuntivo opposto;
individuava, nella determina a contrarre, la fonte negoziale del credito ingiunto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs. n. 50/2016, per i c.d. contratti sotto soglia, nonché, nell'approvazione del progetto operata dalla deliberazione della Giunta n. 17 del 14.03.2021, oltre che nella mancata contestazione della fattura n. 14/2022 regolarmente
2 Parte_2 trasmessa, comportamenti concludenti di riconoscimento del debito da parte dell'ente, respingendo le pretestuose e generiche obiezioni di inadempimento spese nell'opposizione; prospettava, per l'ipotesi di riconoscimento dell'assenza di valido contratto e/o rapporto negoziale, l'arricchimento senza causa dell'ente per l'attività espletata ed il corrispettivo promesso e non versato, ovvero la responsabilità del funzionario, dott. che, Controparte_2 con la determina di affidamento dell'incarico, aveva dato causa alla prestazione, instando per l'autorizzazione alla chiamata in causa del medesimo, e spiegando, nelle ritrascritte conclusioni, doppia domanda riconvenzionale subordinata, per la ripetizione dell'indebito ed anche c.d. trasversale nei confronti del terzo. Autorizzata la chiamata, si costituiva , eccependo, in primo luogo, Controparte_2
l'inammissibilità della sua chiamata in causa, siccome la relativa esigenza non sorta in seguito all'opposizione dell'ente, bensì conosciuta e conoscibile, dall'opposta, fin dalla determina di affidamento dell'incarico e dalla delibera di approvazione del progetto;
negava di aver mai firmato, anche perché a quella data in isolamento da CoVid-19, la determina di affidamento dell'incarico, addossando al suo successore la responsabilità di non aver messo in opera ogni onere o formalità collegata all'incarico, e aderendo, in ogni caso, ai motivi di opposizione proposti dall'ente, sul mancato avveramento della condizione sospensiva (concessione del finanziamento) del pagamento del corrispettivo per la progettazione, oltre che sulle gravi carenze dell'elaborato progettuale;
rassegnava quindi le conclusioni epigrafate. In assenza di istanze di prova costituenda, all'udienza del 18 novembre 2025 la causa è stata assegnata a sentenza. Tanto premesso in fatto, l'odierna decisione viene assunta sulla base della ragione più liquida, costituita dal mancato avveramento della condizione sospensiva del pagamento del corrispettivo azionato in monitorio dall'opposta creditrice, questione che, pur essendo logicamente subordinata alle altre dedotte dalle parti, e segnatamente a quella relativa all'esistenza di valido titolo negoziale per quel credito, si presenta comunque equiordinata rispetto ad essa nella capacità di condurre alla definizione del giudizio (Cass. n. 693/2024). In altri termini: se anche vi fosse valido titolo negoziale per la pretesa creditoria, comunque la stessa sarebbe inesigibile per mancato avveramento della condizione sospensiva cui assoggettata dalle parti. Orbene, nella determinazione n. 77 del 19.03.2021, si dava atto, nelle premesse, che la aveva accettato di ottenere l'onorario per la predisposizione Controparte_1 del progetto definitivo, come da ipotesi di parcella …, solo in caso di finanziamento dell'opera, rinunciando a percepire qualsiasi compenso, al di fuori del rimborso spese di € 250,00, nell'ipotesi di mancato finanziamento, ribadendosi, nel dispositivo, che, in caso di mancata approvazione e/o erogazione, nulla sarebbe stato corrisposto allo studio professionale incaricato, … avendo lo stesso accettato, con espressa dichiarazione, l'alea del mancato finanziamento. Siffatta condizione sospensiva del pagamento del corrispettivo ingiunto è pacifica nello stesso atto di costituzione dell'opposta, affermandosene tuttavia l'avveramento, e producendosi al riguardo la G.U. n. 72 del 26.03.2022. In giurisprudenza, è pacifico il principio, secondo cui, “in materia di elementi accidentali del contratto, qualora l'acquisto di un diritto dipenda dal verificarsi di un evento futuro ed incerto …, l'avveramento dell'evento condizionante è elemento costitutivo della fattispecie negoziale attributiva del diritto, sicché l'onere di provarlo grava su colui che intende far valere quel diritto, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c.” (Cass. n. 25597/2016); ed infatti, “nell'ipotesi in cui una situazione giuridica risulti disciplinata nel senso che la fattispecie che la regola preveda la sua efficacia solo al verificarsi di una determinata condizione, spetta a colui che agisce per farla valere dimostrarne l'avveramento,
3 ossia il fatto assunto come evento condizionante dell'efficacia, il quale si connota come vero e proprio fatto costitutivo della situazione giuridica dedotta in giudizio” (Cass. SSUU n. 9679/2019; conf., Cass. n. 23417/2019). Ciò debitamente posto, l'opposta, come premesso, ritiene di aver assolto al suo onere probatorio, relativo alla condizione sospensiva che la abilitava ad emettere la fattura, ed a ricevere il pagamento poi azionato in monitorio, attraverso la sola produzione della Gazzetta Ufficiale n. 72 Serie Generale del 26.03.2022. La prova risulta però insufficiente. Come visto, la condizione consisteva, per esplicita volontà delle parti, nel subordinare il pagamento della progettazione espletata dalla alla sola ipotesi Controparte_1 di accesso effettivo al finanziamento, avendo la potenziale creditrice espressamente rinunciato in via preventiva al suo diritto di credito nell'ipotesi contraria. In quella Gazzetta Ufficiale, nondimeno, è contenuta la delibera del CIPE di assegnazione alla Regione Calabria delle risorse FSC 2021-2027, per gli interventi ammessi a finanziamento …, riportati in dettaglio nell'allegato 3, tra cui effettivamente, anche quello del Comune di oggetto di causa. Pt_1
La semplice ammissione a finanziamento, tuttavia, non è foriera né della definitiva approvazione del progetto, né, segnatamente, della effettiva erogazione del finanziamento, evenienze che rimanevano nella facoltà distributiva delle risorse facente capo alla Regione Calabria, e di cui quindi andava data prova da parte dell'opposta creditrice. In altri termini: la sola determina del non dimostra che le risorse astrattamente Per_1 assegnate alla Regione siano poi effettivamente state erogate al per l'opera Parte_1 progettata dall'opposta. In difetto di tale prova, il credito della rimane inesigibile Controparte_1
(per inciso: anche a titolo di indebito arricchimento) per mancato avveramento della condizione sospensiva (rectius: per difetto di prova dell'avveramento della condizione sospensiva), di tal ché, come premesso, il decreto ingiuntivo va revocato, con ogni conseguenza in ordine al governo delle spese di lite, in dispositivo, secondo soccombenza, anche nei confronti del terzo chiamato in causa, siccome destinatario di una autonoma domanda di pagamento del credito, anch'essa da respingere per la medesima ragione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 572/2023 R.D.I., emesso il 05.05.2023 nel procedimento iscritto al n. 1613/2023, siccome portante una pretesa creditoria inesigibile;
- condanna l'opposta alla refusione, in favore del Controparte_1 Parte_1
e del terzo chiamato , delle spese di lite, che liquida, per ciascuno
[...] Controparte_2 dei predetti, in complessivi € 3.000,00 per competenze professionali, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge, e con distrazione, per il terzo chiamato, in favore dell'avv. Oreste Morcavallo, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Cosenza il 2 dicembre 2025
Il giudice Gino Bloise
4
Tribunale Ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 2146 R.G.A.C. dell'anno 2023, promossa
da
in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv. Giuseppe Leporace, presso il cui studio, in Cosenza, via Isonzo n. 2/M, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
opponente
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Filippini, Federica Ciciliani e Lorenzo Casaroli, presso il cui studio, in Ancona, corso Mazzini n. 7, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opposta con domanda riconvenzionale, anche c.d. trasversale
con la chiamata in causa di
, rappresentato e difeso dall'avv. Oreste Morcavallo, presso il cui studio, in Controparte_2
Cosenza, corso L. Fera n. 23, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
terzo chiamato
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 572/2023 R.D.I., emesso il 05.05.2023 nel procedimento iscritto al n. 1613/2023 R.G.A.C. - pagamento somme;
conclusioni delle parti: all'udienza del 18 novembre 2025 si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti;
per l'opponente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della proposta opposizione, in via principale dichiarare nullo, annullare ovvero revocare l'opposto decreto ingiuntivo. Rigettare in ogni caso perché infondata ogni avversa domanda creditoria. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”; per l'opposta: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa:
1- in via preliminare, nel rito: autorizzare il convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa il Dott. (responsabile dell'Ufficio Tecnico del nell'anno Controparte_2 Parte_1
2021) e di conseguenza differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
2- sempre in via preliminare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, n.
1 1613/2023 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 5 maggio 2023; 3- in via principale, nel merito: rigettare l'opposizione proposta dal avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 emesso dal Tribunale di Cosenza n. 1613/2023 e, per l'effetto, confermare il detto provvedimento monitorio;
4- in via subordinata, nel merito: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione avversaria e di revoca del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Cosenza n. 1613/2023 (per assenza del contratto scritto tra il e la Pt_1 società), condannare il ex art. 2041 c.c. al pagamento in favore della Parte_1 dell'importo di € 33.934,47=) per l'attività espletata e le Controparte_1 causali di cui in narrativa;
5- in via ulteriormente subordinata, nel merito: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione avversaria, di revoca del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Cosenza n. 1613/2023 (per assenza del contratto scritto tra il comune e la società), e di rigetto dell'azione dell'opposto ex art. 2041 c.c. e comunque previa autorizzazione alla chiamata in causa del terzo Dott. condannare Controparte_2 quest'ultimo al pagamento in favore della società per i titoli e Controparte_1 le causali di cui in narrativa, dell'importo di € 33.934,47= oltre interessi al saggio legale dal dovuto e sino al saldo effettivo;
6- in ogni caso, confermare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Cosenza n. 1613/2023 ed ivi opposto”; per il terzo chiamato: “dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza della domanda, con vittoria di spese e compensi da distarsi ex art. 93 c.p.c.”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, il impugnava il decreto Parte_1 ingiuntivo in oggetto, emesso in favore della per l'importo di € Controparte_1
33.934,47, oltre accessori e spese, corrispettivo fatturato dell'espletamento dell'incarico di progettazione degli Interventi di Realizzazione di una viabilità alternativa alla SS 278, affidato con determina del responsabile del settore n. 77/2021, in cui specificato il compenso, e da delibera di Giunta n. 17/2021, deducendo a motivi, per un verso, la allegazione in formato cartaceo, e non anche .xml, della fattura nel fascicolo monitorio, con conseguente mancanza dei presupposti per l'emissione del decreto, nonché, in ogni caso, il difetto di valido titolo contrattuale per l'affidamento dell'incarico, ed altresì, da ultimo, il mancato avveramento della condizione (l'approvazione e l'erogazione del finanziamento) prevista della determina di affidamento dell'incarico; rappresentava in ogni caso, nel merito, le acclarate criticità del progetto redatto, di cui necessario un adeguamento da parte di altro professionista, appositamente incaricato da successiva determina, e rassegnava quindi le ritrascritte conclusioni. Costituitasi in giudizio, la rappresentava di aver Controparte_1 realizzato l'attività di progettazione sulla base della determina n. 77 del 19.03.2021, di conferimento dell'incarico e di fissazione del relativo compenso, nell'ambito della deliberazione della Giunta n. 17 del 14.03.2021, di manifestazione di interesse per la concessione di contributi per interventi sulla viabilità, aggiudicati dal comune per oltre 2 milioni di Euro, come da G.U. allegata, così risultando avverata la condizione per il pagamento, richiesto quindi con fattura debitamente comunicata ed inevasa, e di conseguenza azionata con il decreto ingiuntivo opposto;
individuava, nella determina a contrarre, la fonte negoziale del credito ingiunto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs. n. 50/2016, per i c.d. contratti sotto soglia, nonché, nell'approvazione del progetto operata dalla deliberazione della Giunta n. 17 del 14.03.2021, oltre che nella mancata contestazione della fattura n. 14/2022 regolarmente
2 Parte_2 trasmessa, comportamenti concludenti di riconoscimento del debito da parte dell'ente, respingendo le pretestuose e generiche obiezioni di inadempimento spese nell'opposizione; prospettava, per l'ipotesi di riconoscimento dell'assenza di valido contratto e/o rapporto negoziale, l'arricchimento senza causa dell'ente per l'attività espletata ed il corrispettivo promesso e non versato, ovvero la responsabilità del funzionario, dott. che, Controparte_2 con la determina di affidamento dell'incarico, aveva dato causa alla prestazione, instando per l'autorizzazione alla chiamata in causa del medesimo, e spiegando, nelle ritrascritte conclusioni, doppia domanda riconvenzionale subordinata, per la ripetizione dell'indebito ed anche c.d. trasversale nei confronti del terzo. Autorizzata la chiamata, si costituiva , eccependo, in primo luogo, Controparte_2
l'inammissibilità della sua chiamata in causa, siccome la relativa esigenza non sorta in seguito all'opposizione dell'ente, bensì conosciuta e conoscibile, dall'opposta, fin dalla determina di affidamento dell'incarico e dalla delibera di approvazione del progetto;
negava di aver mai firmato, anche perché a quella data in isolamento da CoVid-19, la determina di affidamento dell'incarico, addossando al suo successore la responsabilità di non aver messo in opera ogni onere o formalità collegata all'incarico, e aderendo, in ogni caso, ai motivi di opposizione proposti dall'ente, sul mancato avveramento della condizione sospensiva (concessione del finanziamento) del pagamento del corrispettivo per la progettazione, oltre che sulle gravi carenze dell'elaborato progettuale;
rassegnava quindi le conclusioni epigrafate. In assenza di istanze di prova costituenda, all'udienza del 18 novembre 2025 la causa è stata assegnata a sentenza. Tanto premesso in fatto, l'odierna decisione viene assunta sulla base della ragione più liquida, costituita dal mancato avveramento della condizione sospensiva del pagamento del corrispettivo azionato in monitorio dall'opposta creditrice, questione che, pur essendo logicamente subordinata alle altre dedotte dalle parti, e segnatamente a quella relativa all'esistenza di valido titolo negoziale per quel credito, si presenta comunque equiordinata rispetto ad essa nella capacità di condurre alla definizione del giudizio (Cass. n. 693/2024). In altri termini: se anche vi fosse valido titolo negoziale per la pretesa creditoria, comunque la stessa sarebbe inesigibile per mancato avveramento della condizione sospensiva cui assoggettata dalle parti. Orbene, nella determinazione n. 77 del 19.03.2021, si dava atto, nelle premesse, che la aveva accettato di ottenere l'onorario per la predisposizione Controparte_1 del progetto definitivo, come da ipotesi di parcella …, solo in caso di finanziamento dell'opera, rinunciando a percepire qualsiasi compenso, al di fuori del rimborso spese di € 250,00, nell'ipotesi di mancato finanziamento, ribadendosi, nel dispositivo, che, in caso di mancata approvazione e/o erogazione, nulla sarebbe stato corrisposto allo studio professionale incaricato, … avendo lo stesso accettato, con espressa dichiarazione, l'alea del mancato finanziamento. Siffatta condizione sospensiva del pagamento del corrispettivo ingiunto è pacifica nello stesso atto di costituzione dell'opposta, affermandosene tuttavia l'avveramento, e producendosi al riguardo la G.U. n. 72 del 26.03.2022. In giurisprudenza, è pacifico il principio, secondo cui, “in materia di elementi accidentali del contratto, qualora l'acquisto di un diritto dipenda dal verificarsi di un evento futuro ed incerto …, l'avveramento dell'evento condizionante è elemento costitutivo della fattispecie negoziale attributiva del diritto, sicché l'onere di provarlo grava su colui che intende far valere quel diritto, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c.” (Cass. n. 25597/2016); ed infatti, “nell'ipotesi in cui una situazione giuridica risulti disciplinata nel senso che la fattispecie che la regola preveda la sua efficacia solo al verificarsi di una determinata condizione, spetta a colui che agisce per farla valere dimostrarne l'avveramento,
3 ossia il fatto assunto come evento condizionante dell'efficacia, il quale si connota come vero e proprio fatto costitutivo della situazione giuridica dedotta in giudizio” (Cass. SSUU n. 9679/2019; conf., Cass. n. 23417/2019). Ciò debitamente posto, l'opposta, come premesso, ritiene di aver assolto al suo onere probatorio, relativo alla condizione sospensiva che la abilitava ad emettere la fattura, ed a ricevere il pagamento poi azionato in monitorio, attraverso la sola produzione della Gazzetta Ufficiale n. 72 Serie Generale del 26.03.2022. La prova risulta però insufficiente. Come visto, la condizione consisteva, per esplicita volontà delle parti, nel subordinare il pagamento della progettazione espletata dalla alla sola ipotesi Controparte_1 di accesso effettivo al finanziamento, avendo la potenziale creditrice espressamente rinunciato in via preventiva al suo diritto di credito nell'ipotesi contraria. In quella Gazzetta Ufficiale, nondimeno, è contenuta la delibera del CIPE di assegnazione alla Regione Calabria delle risorse FSC 2021-2027, per gli interventi ammessi a finanziamento …, riportati in dettaglio nell'allegato 3, tra cui effettivamente, anche quello del Comune di oggetto di causa. Pt_1
La semplice ammissione a finanziamento, tuttavia, non è foriera né della definitiva approvazione del progetto, né, segnatamente, della effettiva erogazione del finanziamento, evenienze che rimanevano nella facoltà distributiva delle risorse facente capo alla Regione Calabria, e di cui quindi andava data prova da parte dell'opposta creditrice. In altri termini: la sola determina del non dimostra che le risorse astrattamente Per_1 assegnate alla Regione siano poi effettivamente state erogate al per l'opera Parte_1 progettata dall'opposta. In difetto di tale prova, il credito della rimane inesigibile Controparte_1
(per inciso: anche a titolo di indebito arricchimento) per mancato avveramento della condizione sospensiva (rectius: per difetto di prova dell'avveramento della condizione sospensiva), di tal ché, come premesso, il decreto ingiuntivo va revocato, con ogni conseguenza in ordine al governo delle spese di lite, in dispositivo, secondo soccombenza, anche nei confronti del terzo chiamato in causa, siccome destinatario di una autonoma domanda di pagamento del credito, anch'essa da respingere per la medesima ragione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 572/2023 R.D.I., emesso il 05.05.2023 nel procedimento iscritto al n. 1613/2023, siccome portante una pretesa creditoria inesigibile;
- condanna l'opposta alla refusione, in favore del Controparte_1 Parte_1
e del terzo chiamato , delle spese di lite, che liquida, per ciascuno
[...] Controparte_2 dei predetti, in complessivi € 3.000,00 per competenze professionali, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge, e con distrazione, per il terzo chiamato, in favore dell'avv. Oreste Morcavallo, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Cosenza il 2 dicembre 2025
Il giudice Gino Bloise
4