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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/04/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4029/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4029/2019 , trattenuta in decisione (in esito al deposito di note conclusive ex art. 127 ter c.p.c.) in data 13.1.2025, assegnati i termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
ARCIDIACONO GIOVANNI FRANCESCO VINCENZO
ATTRICE contro
(C.F. , (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
), (C.F. ) e C.F._2 CP_3 C.F._3 CP_4
(C.F. ), questi ultimi in proprio e quali genitori dei minori e C.F._4 Persona_1
, con il patrocinio dell'avv. MALETTA ROSARIO Persona_2
CONVENUTI
OGGETTO: Accertamento della nullità di risoluzione convenzionale della donazione- Azione revocatoria ordinaria-
CONCLUSIONI: come in atti pagina 1 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. INAIL ha agito in confronto di , CP_1 Controparte_2
e , questi ultimi anche quali genitore dei minori e CP_4 CP_3 Per_1 Per_2
esponendo: che con sentenza n. 1738/2016 del 19/10/2016 l'intestato Tribunale, in funzione di
[...]
GdL, in accoglimento di azione di rivalsa dell'ente previdenziale aveva condannato al CP_3
pagamento in suo favore della somma di € 435.133,31; che con atto pubblico (Rep 43417 e Racc.
20619) del 5.12.2016 , e avevano proceduto alla CP_1 Controparte_2 CP_3
risoluzione consensuale di precedente atto (Rep n. 53719 e Racc. n. 17150 del 1.8.2002) con il quale i primi avevano donato al secondo, loro figlio, la nuda proprietà di un immobile, riservandosene l'usufrutto, pur prevedendo nell'atto che il donatario veniva immesso “…nel possesso e in tutti i diritti , ragioni ed azioni relativi al suddescritto bene immobile…”; che l'immobile de quo costituiva l' unico bene utile a soddisfare le ragioni creditorie;
che il negozio di restituzione, stipulato a titolo gratuito e tra consanguinei, era nullo per mancanza di causa e simulazione assoluta e comunque nulla disponeva circa lo status possessionis dell'immobile, che rimaneva di fatto nella completa disponibilità e signoria del debitore;
che nelle more del giudizio d'appello avverso la sent. n.1738/2016, e CP_1
avevano stipulato con atto pubblico del 7.2.2017 (rep.n. 49689-racc.n. 13.378) Controparte_2
donazione modale ex art 793 c.c. trasferendo ex art. 1411 c.c., donandi causa ed in conto di legittima, la nuda proprietà dell'immobile ai nipoti e , peraltro indicati come figli Per_1 Persona_2
minori dei donanti, ed assegnando il diritto d'uso del bene a fini abitativi alla loro madre Per_3
; che l'atto era stato qualificato come contratto aleatorio di mantenimento al fine di farlo
[...]
apparire formalmente oneroso ma, in realtà, era stato stipulato con l'intento di sottrarre il bene ad eventuale azione revocatoria;
che tutti gli atti di disposizione erano, pertanto, tra loro collegati e preordinati alla lesione del diritto di credito dell'ente. Ha, quindi, chiesto “1) RITENERE E
DICHIARARE, preliminarmente, negli odierni convenuti la presenza e la ricorrenza tanto della partecipatio fraudis che del consilium fraudis in danno dell'AI e, segnatamente, del suo diritto a ripetere in danno del sig quanto in corso di erogazione all'assicurato CP_3 CP_5
dipendente del primo, in esito all'infortunio del 16/4/2003; 2) RITENERE E DICHIARARE, ai
[...] sensi e per gli effetti di cui all'art 1418 c.c. , quindi NULLO il contratto di restituzione stipulato tra i convenuti per TA Rep n. 43417 e Raccolta n. 20619, nonché qualsiasi atto di disposizione Per_4
pagina 2 di 10 successivo, a qualsiasi titolo posto in essere dai medesimi sull'immobile in questione, individuato alla foglio 16, p.lla 420 in C/da Piani del Comune di Cerisano;
3) RITENERE E DICHIARARE nullo o comunque ANNULLABILE ai sensi e per gli effetti di cui agli artt 1425 c.c. e segg il contratto di restituzione stipulato tra i convenuti per atto per TA Rep 43417 e Raccolta n. 20619 Per_4 nonché qualsiasi atto dispositivo dell'immobile in questione, anche successivamente posto in essere dai convenuti;
4) RITENERE E DICHIARARE, ancora, INOPPONIBILE all'odierno attore in revocazione
e creditore AI, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art 1414 c.c. e segg il contratto di restituzione stipulato tra i convenuti per TA rep n. 43417 del Repertorio e n. 20619 della Raccolta Per_4 nonché qualsiasi atto dispositivo dell'immobile in questione anche a titolo oneroso posto anche successivamente in essere dai convenuti;
5) RITENERE E DICHIARARE, comunque ed in ogni caso,
INEFFICACE ex art 2901 c.c. e segg nei confronti della parte ricorrente AI il predetto “ contratto di restituzione” stipulato tra i convenuti per atto per TA Rep n. 43417 e Raccolta n. 20619 Per_4 nonché qualsiasi atto dispositivo dell'immobile in questione posto in essere a qualsiasi titolo anche successivamente dai convenuti;
6) ORDINARE, all'esito, al Conservatore dei Registri immobiliari di
Cosenza di effettuare le conseguenti trascrizioni e volture;
7) CONDANNARE i resistenti tutti e in solido tra loro al pagamento delle spese tutte di lite in favore dell'AI”.
I convenuti hanno resistito alle domande eccependo, nell'ordine, l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della mediazione, l'inammissibilità del rito sommario di cognizione per difetto dei presupposti ex art. 702 bis c.p.c. ed il difetto di legittimazione passiva dei soggetti estranei all'atto di risoluzione stipulato dai coniugi e dal figlio;
hanno quindi contestato la Parte_2 CP_3 fondatezza dell'azione revocatoria, a tal fine deducendo: che la revoca consensuale della donazione del
2002 e l'attribuzione della proprietà dell'immobile alla erano state finalizzate ad assicurare ai CP_4 coniugi l'assistenza ed il mantenimento loro necessari da parte della nuora, cui il figlio Parte_2
era invece impossibilitato;
che l'atto aveva ad oggetto anche un appezzamento di terreno (fgl 16 partt.104, 139 e 361); che la condanna pronunciata nei confronti di non era ancora CP_3
passata in giudicato, pendendo il giudizio di legittimità; che non era ravvisabile il presupposto per esperire revocatoria, difettando il proposito di sottrarre garanzie ai creditori.
Hanno, quindi, chiesto “In via preliminare dichiarare improcedibile la domanda proposta per ancata attivazione della mediazione;
Sempre in via preliminare dichiarare inammissibile il procedimento ex
pagina 3 di 10 art. 702-bis cpc;
Ancora in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva dei convenuti per come sopra esposto;
Nel merito rigettare tutte le domande proposte dalla ricorrente per
i motivi e le ragioni sopra esposte. In via subordinata in caso di accoglimento della revocatoria limitare la stessa alla sola nuda proprietà dell'unico immobile oggetto della donazione del 2002 per come sopra specificato. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarre a favore del sottoscritto avvocato”.
Disposto il mutamento del rito, la causa è stata istruita per mezzo dell'escussione testimoniale e della documentazione offerta dalle parti e trattenuta in decisione in data 13.01.2025, a seguito del deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., con concessione dei termini di cui all'art. 190 codice di rito.
***************
Deve preliminarmente disattendersi l'eccezione di improcedibilità formulata dai convenuti e reitarata nelle note conclusive, atteso che le azioni oggetto del presente giudizio non rientrano tra quelle per le quali l'art. 5 del D.lvo 28/2010 prevede l'esperimento della mediazione civile quale condizione di procedibilità; la norma circoscrive infatti l'operatività della condizione “alle controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura”; né può ritenersi che le domande di accertamento della nullità contrattuale per mancanza di causa o simulazione e quelle di revocazione ex art. 2091 c.c. siano riconducibili alle cause in materia di diritti reali sol perché hanno ad oggetto contratti costitutivi, modificatiti od estintivi di quei diritti, atteso che l'oggetto di dette domande non è l'accertamento o la costituzione di tali situazioni giuridiche, ma, rispettivamente, l'affermazione di vizio genetico del contratto, della sua inesistenza/invalidità perché simulato e della sua inefficacia perché stipulato in pregiudizio della garanzia generale del debitore ex art. 2740 c.c..
La domanda di accertamento della nullità dell'atto di risoluzione della donazione stipulato dalle parti in data 5 dicembre 2016 per mancanza di causa va rigettata per le assorbenti considerazioni che seguono.
pagina 4 di 10 In applicazione dell'insegnamento della Suprema Corte in materia osserva il Tribunale che la risoluzione convenzionale della donazione di diritti reali su immobili integra negozio avente effetti uguali e contrari al precedente (c.d. contrarius actus), espressivo di una nuova ed autonoma manifestazione di volontà negoziale, in forza della quale le parti raggiungono lo scopo pratico di ripristinare l'assetto patrimoniale precedente al contratto risolto;
l'accordo risolutorio, che rientra nell'autonomia negoziale dei privati, i quali sono liberi di regolare gli effetti prodotti da un precedente negozio a prescindere dall'esistenza o sopravvenienza di eventuali fatti impeditivi o modificativi dell'originario regolamento di interessi, comporta, in sostanza, la ritrattazione bilaterale del contratto con la conclusione di un nuovo negozio uguale e contrario a quello da risolvere, del tutto nuovo ed autonomo con il quale le stesse parti estinguono un contratto precedente, liberandosi dal relativo vincolo. Quando esso concerne un contratto ad effetto reale su immobile, si opera dunque un nuovo trasferimento della proprietà al precedente proprietario (implicante perciò la forma scritta ad substantiam ex art.1350 cod.civ.: sul punto v. Cass. n. 16681/2024, che richiama Cass.nn. 18844/12,
683/66, 17503/2005, 18859/2008, 20445/11, n.18844/12 e n. 8878/1990). Il che esclude evidentemente l'assunta carenza di causa.
Anche la domanda di accertamento della simulazione va disattesa posto che l'assunto della natura fittizia della risoluzione di donazione impugnata è contrastato dalla stessa prospettazione dell'ente attore, stando alla quale il negozio risolutorio costituiva atto depauperativo mediante il quale il debitore si era spogliato dell'unico immobile in proprietà, ripristinando la situazione CP_3
antecedente e così riducendo significativamente la propria garanzia patrimoniale;
l'attore assume poi espressamente che l'atto risolutorio era stato stipulato con l'intento di sottrarre il bene ad eventuale azione revocatoria ed anzi tutti gli atti di disposizione menzionati in ricorso erano tra loro collegati e preordinati alla lesione del diritto di credito dell'ente.
L'esposta prospettazione, pur se accompagnata dal rilievo della continuità del possesso del bene in capo a -peraltro conclusivamente giustificata dall'attribuzione definitiva dei diritti CP_3 sull'immobile a coniuge e figli- enuncia ed implica senz'altro l'allegazione dell'effettività della disposizione impugnata, incompatibile con l'ipotesi di simulazione del negozio.
Deve invece trovare accoglimento la domanda di revoca dell'atto di risoluzione della donazione formulata dall'attore ex art. 2901 c.c. pagina 5 di 10 Ritenuta, per quanto sopra osservato, la stipula tra ed i genitori, in data 5.12.2016, di atto CP_3
di (ri)trasferimento della nuda proprietà dell'appartamento, facente parte di fabbricato sinto in
Cerisano, c.da San Nicola, n.5 (catastalmente c.da Piani), posto ai piani terra e primo con annessa corte, composto da dodici vani, confinante con proprietà , proprietà , Persona_5 Parte_3
stradella comunale e strada provinciale 113, salvo altri, ricorrono le condizioni per la declaratoria della sua inefficacia in confronto dell'istituto attore.
Va in primo luogo affermata la sussistenza di ragione creditoria suscettibile di tutela ex art. 2901 c.c.:
l'AI ha infatti allegato il proprio diritto di regresso in confronto di ex artt. 10 e 11 T.U. CP_3
n.1124/1954 per effetto di erogazione di indennizzo per infortunio a suo dipendente, già oggetto di accertamento con sentenza dell'intestato Tribunale n.1738/2016, recante condanna del convenuto al pagamento in favore dell'ente previdenziale dell'importo di euro 435.133,31; sul punto va osservato che ai fini della proposizione dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente una ragione od aspettativa di credito, anche eventuale, non occorrendo cioè una pretesa creditoria certa, determinata ed esigibile, ovvero assistita da titolo giudiziale esecutivo;
il che in coerenza con la funzione dell'azione di revoca, che non persegue scopi restitutori ma mira alla conservazione della garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, anche eventuali (cfr. Cass.nn. 1893/2012, 5359/2009,
24757/2008, 12144/99, tra le molte). Sul punto nessuna incidenza esplica la circostanza che il credito risulti ancora sub iudice, considerato che il credito litigioso è di per sé idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore (ed il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché tale accertamento non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito: cfr. da ultimo Cass.n.
3369/2019).
Ciò posto, occorre verificare se l'atto dispositivo impugnato abbia arrecato oggettivo pregiudizio alle ragioni dei creditori nel senso voluto dal legislatore e se ricorrano le ulteriori condizioni di ordine soggettivo cui l'art.2901 c.c. subordina l'esercizio dell'actio pauliana.
pagina 6 di 10 Quanto al primo profilo, deve osservarsi che, attesa l'esposta finalità conservativa dell'azione, la prescritta lesività della disposizione non implica necessariamente la produzione di un danno concreto ed effettivo, bastando invece un pericolo di danno derivante dall'atto dispositivo, che abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale tale da rendere incerta ovvero più difficile od onerosa l'esazione coattiva, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cass.n. 7767/2007). In particolare l'"eventus damni" ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti gli effetti sopra esposti di maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (cfr. Cass. 16221/2019).
Orbene, non v'è dubbio che l'atto di (ri)trasferimento in oggetto, privo di corrispettivo, integri lesione revocabile, non essendo controverso che quello di cui si ha disposto costituiva unico CP_3
diritto reale su immobili nella sua titolarità e che la sua alienazione ha comportato quindi una decisiva variazione quali-quantitativa del suo patrimonio, implicante senz'altro, se non la compromissione, una maggiore difficoltà ed incertezza degli esiti di una futura azione esecutiva, specie in considerazione del rilevante credito vantato da AI;
né il convenuto ha assolto all'onere di dimostrare la sussistenza di disponibilità economiche atte a rendere ininfluente la modifica operata, ai fini del soddisfacimento della pretesa creditoria.
Quanto al profilo soggettivo, nella specie, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2901 c.c., deve esclusivamente verificarsi la ricorrenza di scientia damni in capo al debitore disponente. Ciò in ragione della incontroversa gratuità dell'atto dispositivo impugnato e stante il suo perfezionamento in epoca successiva all'insorgenza del credito.
Premesso che in merito a tale ultimo aspetto occorre avere esclusivo riguardo all'obbligazione nella sua essenza, e dunque al momento in cui si è verificata la situazione di fatto che ne ha determinato l'effettiva insorgenza (cfr. Cass. 25 novembre 1985, n. 5824; Cass. 8 maggio 1984, n. 280; Cass. 16 luglio 1973, n. 2060), va comunque evidenziato che nella specie l'atto dispositivo è stato compiuto (il
5.12.2016) dopo l'accertamento giudiziale del diritto di regresso dell'AI (operato con sentenza del
19.10.2016).
pagina 7 di 10 Ciò posto, conformemente al costante indirizzo della Suprema Corte in materia, ai fini della scientia damni è sufficiente la semplice conoscenza, ovvero anche l'agevole conoscibilità, del pregiudizio connesso alla disposizione (a prescindere anche dalla specifica conoscenza del determinato credito per la cui tutela l'azione revocatoria viene proposta) essendo sufficiente che la consapevolezza investa la riduzione della consistenza del patrimonio dello stesso debitore in danno dei creditori complessivamente considerati (cfr. Cass. 23 novembre 1985, n. 5824) e non occorrendo animus nocendi, vale a dire dell'intenzione di nuocere al creditore (cfr. Cass. 26 febbraio 2002 n. 2792).
Alla stregua dei principi enunciati, l'intervenuto accertamento giudiziale del diritto dell'AI e l'obiettiva incidenza della disposizione sul patrimonio conducono a ritenere assolutamente inevitabile la rappresentazione della menomazione della garanzia patrimoniale operata, anche con specifico riferimento alla posizione dell'attrice.
Pertanto e considerato inoltre che restano irrevocabili i soli atti diretti all'adempimento di debito scaduto, nessuna rilevanza può essere accordata ai motivi (diversi, per l'appunto, dal detto adempimento) per i quali si sia proceduto alla disposizione.
Il che priva di rilievo le deduzioni di parte convenuta sul punto.
Ne discende l'accoglimento della domanda
L'ente attore ha chiesto inoltre dichiarare inefficace in suo confronto anche “qualsiasi atto dispositivo dell'immobile in questione posto in essere a qualsiasi titolo anche successivamente dai convenuti”.
Pacifica la stipula tra i coniugi e anche quale genitore dei minori Parte_2 CP_4
e , in data 7.2.2017, di “contratto aleatorio di mantenimento con contratto Per_1 Persona_2
a favore di terzi” con il quale i primi hanno trasferito alla seconda, tra l'altro, la piena proprietà dell'immobile già oggetto della risoluzione di donazione dietro corrispettivo di assistenza vita natural durante, disponendosi quindi il trasferimento del diritto di nuda proprietà ex art. 1411 c.c. “donandi causa ed in conto di legittima” , in comune e pro indiviso ai figli minori, con riserva alla del CP_4
diritto di abitazione sul bene, la domanda sopra riportata deve intendersi proposta in forza dell'art. 2901, u.c., c.c. a mente del quale “l'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione” e diretta ad accertare l'inopponibilità all'ente attore dell'atto dispositivo, successivo alla risoluzione di pagina 8 di 10 donazione, posto in essere dai coniugi e da anche nella qualità di Parte_2 CP_4
genitore dei minori e . Per_1 Persona_2
Il che conduce in primo luogo a disattendere l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata da parte convenuta.
Anche tale domanda va accolta, sia pure limitatamente alle disposizioni incidenti sul diritto di nuda proprietà dell'appartamento oggetto del negozio (del 5.12.2016) già revocato.
Quanto alla disposizione in favore della , sebbene configurabile come alienazione del diritto de CP_4
quo a titolo oneroso, non può ritenersi la buona fede della beneficiaria, in considerazione dei rapporti di coniugio ed affinità intercorrenti con ed i di lui genitori, caratterizzati da quotidiana CP_3
frequentazione, come emerso dalla prova testimoniale, nonché della risalenza del contratto a data
(7.2.2017) di poco successiva alla notifica della sentenza accertativa del credito dell'AI
(pacificamente avvenuta il 12/1/2017).
Risulta infine inopponibile all'attore l'ulteriore disposizione del diritto di nuda proprietà dell'immobile oggetto di causa posta in essere in favore dei minori e , atto a titolo Per_1 Persona_6
gratuito.
Ogni altra istanza e questione resta assorbita.
Le spese, compensate per metà in ragione della condotta processuale dei convenuti e dell'impegno profuso nel tentativo di conciliazione della lite, sono per la residua metà, liquidata come da dispositivo, poste a carico dei soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inefficace in confronto dell'ente attore ex art. 2901 c.c. l'atto pubblico denominato
“Risoluzione di Donazione” stipulato per TA (rep n. 43417 – racc.n.20619 della Raccolta) Per_4
in data 5.12.2016 limitatamente alla disposizione del diritto di nuda proprietà dell'immobile ivi descritto;
dichiara inopponibili al medesimo ente le disposizioni contenute nell'atto denominato “Contratto
pagina 9 di 10 aleatorio di mantenimento con contratto a favore di terzi” stipulato per TA in data 7.2.2017 Per_7
(rep. n. 49689-racc.n. 13.378) per quanto aventi ad oggetto il diritto suddetto;
condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, compensate per metà e che si liquidano per la residua metà in € 310,50 per spese e € 6.000,00 per onorari, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cosenza, 15 aprile 2025
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi)
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4029/2019 , trattenuta in decisione (in esito al deposito di note conclusive ex art. 127 ter c.p.c.) in data 13.1.2025, assegnati i termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
ARCIDIACONO GIOVANNI FRANCESCO VINCENZO
ATTRICE contro
(C.F. , (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
), (C.F. ) e C.F._2 CP_3 C.F._3 CP_4
(C.F. ), questi ultimi in proprio e quali genitori dei minori e C.F._4 Persona_1
, con il patrocinio dell'avv. MALETTA ROSARIO Persona_2
CONVENUTI
OGGETTO: Accertamento della nullità di risoluzione convenzionale della donazione- Azione revocatoria ordinaria-
CONCLUSIONI: come in atti pagina 1 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. INAIL ha agito in confronto di , CP_1 Controparte_2
e , questi ultimi anche quali genitore dei minori e CP_4 CP_3 Per_1 Per_2
esponendo: che con sentenza n. 1738/2016 del 19/10/2016 l'intestato Tribunale, in funzione di
[...]
GdL, in accoglimento di azione di rivalsa dell'ente previdenziale aveva condannato al CP_3
pagamento in suo favore della somma di € 435.133,31; che con atto pubblico (Rep 43417 e Racc.
20619) del 5.12.2016 , e avevano proceduto alla CP_1 Controparte_2 CP_3
risoluzione consensuale di precedente atto (Rep n. 53719 e Racc. n. 17150 del 1.8.2002) con il quale i primi avevano donato al secondo, loro figlio, la nuda proprietà di un immobile, riservandosene l'usufrutto, pur prevedendo nell'atto che il donatario veniva immesso “…nel possesso e in tutti i diritti , ragioni ed azioni relativi al suddescritto bene immobile…”; che l'immobile de quo costituiva l' unico bene utile a soddisfare le ragioni creditorie;
che il negozio di restituzione, stipulato a titolo gratuito e tra consanguinei, era nullo per mancanza di causa e simulazione assoluta e comunque nulla disponeva circa lo status possessionis dell'immobile, che rimaneva di fatto nella completa disponibilità e signoria del debitore;
che nelle more del giudizio d'appello avverso la sent. n.1738/2016, e CP_1
avevano stipulato con atto pubblico del 7.2.2017 (rep.n. 49689-racc.n. 13.378) Controparte_2
donazione modale ex art 793 c.c. trasferendo ex art. 1411 c.c., donandi causa ed in conto di legittima, la nuda proprietà dell'immobile ai nipoti e , peraltro indicati come figli Per_1 Persona_2
minori dei donanti, ed assegnando il diritto d'uso del bene a fini abitativi alla loro madre Per_3
; che l'atto era stato qualificato come contratto aleatorio di mantenimento al fine di farlo
[...]
apparire formalmente oneroso ma, in realtà, era stato stipulato con l'intento di sottrarre il bene ad eventuale azione revocatoria;
che tutti gli atti di disposizione erano, pertanto, tra loro collegati e preordinati alla lesione del diritto di credito dell'ente. Ha, quindi, chiesto “1) RITENERE E
DICHIARARE, preliminarmente, negli odierni convenuti la presenza e la ricorrenza tanto della partecipatio fraudis che del consilium fraudis in danno dell'AI e, segnatamente, del suo diritto a ripetere in danno del sig quanto in corso di erogazione all'assicurato CP_3 CP_5
dipendente del primo, in esito all'infortunio del 16/4/2003; 2) RITENERE E DICHIARARE, ai
[...] sensi e per gli effetti di cui all'art 1418 c.c. , quindi NULLO il contratto di restituzione stipulato tra i convenuti per TA Rep n. 43417 e Raccolta n. 20619, nonché qualsiasi atto di disposizione Per_4
pagina 2 di 10 successivo, a qualsiasi titolo posto in essere dai medesimi sull'immobile in questione, individuato alla foglio 16, p.lla 420 in C/da Piani del Comune di Cerisano;
3) RITENERE E DICHIARARE nullo o comunque ANNULLABILE ai sensi e per gli effetti di cui agli artt 1425 c.c. e segg il contratto di restituzione stipulato tra i convenuti per atto per TA Rep 43417 e Raccolta n. 20619 Per_4 nonché qualsiasi atto dispositivo dell'immobile in questione, anche successivamente posto in essere dai convenuti;
4) RITENERE E DICHIARARE, ancora, INOPPONIBILE all'odierno attore in revocazione
e creditore AI, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art 1414 c.c. e segg il contratto di restituzione stipulato tra i convenuti per TA rep n. 43417 del Repertorio e n. 20619 della Raccolta Per_4 nonché qualsiasi atto dispositivo dell'immobile in questione anche a titolo oneroso posto anche successivamente in essere dai convenuti;
5) RITENERE E DICHIARARE, comunque ed in ogni caso,
INEFFICACE ex art 2901 c.c. e segg nei confronti della parte ricorrente AI il predetto “ contratto di restituzione” stipulato tra i convenuti per atto per TA Rep n. 43417 e Raccolta n. 20619 Per_4 nonché qualsiasi atto dispositivo dell'immobile in questione posto in essere a qualsiasi titolo anche successivamente dai convenuti;
6) ORDINARE, all'esito, al Conservatore dei Registri immobiliari di
Cosenza di effettuare le conseguenti trascrizioni e volture;
7) CONDANNARE i resistenti tutti e in solido tra loro al pagamento delle spese tutte di lite in favore dell'AI”.
I convenuti hanno resistito alle domande eccependo, nell'ordine, l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della mediazione, l'inammissibilità del rito sommario di cognizione per difetto dei presupposti ex art. 702 bis c.p.c. ed il difetto di legittimazione passiva dei soggetti estranei all'atto di risoluzione stipulato dai coniugi e dal figlio;
hanno quindi contestato la Parte_2 CP_3 fondatezza dell'azione revocatoria, a tal fine deducendo: che la revoca consensuale della donazione del
2002 e l'attribuzione della proprietà dell'immobile alla erano state finalizzate ad assicurare ai CP_4 coniugi l'assistenza ed il mantenimento loro necessari da parte della nuora, cui il figlio Parte_2
era invece impossibilitato;
che l'atto aveva ad oggetto anche un appezzamento di terreno (fgl 16 partt.104, 139 e 361); che la condanna pronunciata nei confronti di non era ancora CP_3
passata in giudicato, pendendo il giudizio di legittimità; che non era ravvisabile il presupposto per esperire revocatoria, difettando il proposito di sottrarre garanzie ai creditori.
Hanno, quindi, chiesto “In via preliminare dichiarare improcedibile la domanda proposta per ancata attivazione della mediazione;
Sempre in via preliminare dichiarare inammissibile il procedimento ex
pagina 3 di 10 art. 702-bis cpc;
Ancora in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva dei convenuti per come sopra esposto;
Nel merito rigettare tutte le domande proposte dalla ricorrente per
i motivi e le ragioni sopra esposte. In via subordinata in caso di accoglimento della revocatoria limitare la stessa alla sola nuda proprietà dell'unico immobile oggetto della donazione del 2002 per come sopra specificato. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarre a favore del sottoscritto avvocato”.
Disposto il mutamento del rito, la causa è stata istruita per mezzo dell'escussione testimoniale e della documentazione offerta dalle parti e trattenuta in decisione in data 13.01.2025, a seguito del deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., con concessione dei termini di cui all'art. 190 codice di rito.
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Deve preliminarmente disattendersi l'eccezione di improcedibilità formulata dai convenuti e reitarata nelle note conclusive, atteso che le azioni oggetto del presente giudizio non rientrano tra quelle per le quali l'art. 5 del D.lvo 28/2010 prevede l'esperimento della mediazione civile quale condizione di procedibilità; la norma circoscrive infatti l'operatività della condizione “alle controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura”; né può ritenersi che le domande di accertamento della nullità contrattuale per mancanza di causa o simulazione e quelle di revocazione ex art. 2091 c.c. siano riconducibili alle cause in materia di diritti reali sol perché hanno ad oggetto contratti costitutivi, modificatiti od estintivi di quei diritti, atteso che l'oggetto di dette domande non è l'accertamento o la costituzione di tali situazioni giuridiche, ma, rispettivamente, l'affermazione di vizio genetico del contratto, della sua inesistenza/invalidità perché simulato e della sua inefficacia perché stipulato in pregiudizio della garanzia generale del debitore ex art. 2740 c.c..
La domanda di accertamento della nullità dell'atto di risoluzione della donazione stipulato dalle parti in data 5 dicembre 2016 per mancanza di causa va rigettata per le assorbenti considerazioni che seguono.
pagina 4 di 10 In applicazione dell'insegnamento della Suprema Corte in materia osserva il Tribunale che la risoluzione convenzionale della donazione di diritti reali su immobili integra negozio avente effetti uguali e contrari al precedente (c.d. contrarius actus), espressivo di una nuova ed autonoma manifestazione di volontà negoziale, in forza della quale le parti raggiungono lo scopo pratico di ripristinare l'assetto patrimoniale precedente al contratto risolto;
l'accordo risolutorio, che rientra nell'autonomia negoziale dei privati, i quali sono liberi di regolare gli effetti prodotti da un precedente negozio a prescindere dall'esistenza o sopravvenienza di eventuali fatti impeditivi o modificativi dell'originario regolamento di interessi, comporta, in sostanza, la ritrattazione bilaterale del contratto con la conclusione di un nuovo negozio uguale e contrario a quello da risolvere, del tutto nuovo ed autonomo con il quale le stesse parti estinguono un contratto precedente, liberandosi dal relativo vincolo. Quando esso concerne un contratto ad effetto reale su immobile, si opera dunque un nuovo trasferimento della proprietà al precedente proprietario (implicante perciò la forma scritta ad substantiam ex art.1350 cod.civ.: sul punto v. Cass. n. 16681/2024, che richiama Cass.nn. 18844/12,
683/66, 17503/2005, 18859/2008, 20445/11, n.18844/12 e n. 8878/1990). Il che esclude evidentemente l'assunta carenza di causa.
Anche la domanda di accertamento della simulazione va disattesa posto che l'assunto della natura fittizia della risoluzione di donazione impugnata è contrastato dalla stessa prospettazione dell'ente attore, stando alla quale il negozio risolutorio costituiva atto depauperativo mediante il quale il debitore si era spogliato dell'unico immobile in proprietà, ripristinando la situazione CP_3
antecedente e così riducendo significativamente la propria garanzia patrimoniale;
l'attore assume poi espressamente che l'atto risolutorio era stato stipulato con l'intento di sottrarre il bene ad eventuale azione revocatoria ed anzi tutti gli atti di disposizione menzionati in ricorso erano tra loro collegati e preordinati alla lesione del diritto di credito dell'ente.
L'esposta prospettazione, pur se accompagnata dal rilievo della continuità del possesso del bene in capo a -peraltro conclusivamente giustificata dall'attribuzione definitiva dei diritti CP_3 sull'immobile a coniuge e figli- enuncia ed implica senz'altro l'allegazione dell'effettività della disposizione impugnata, incompatibile con l'ipotesi di simulazione del negozio.
Deve invece trovare accoglimento la domanda di revoca dell'atto di risoluzione della donazione formulata dall'attore ex art. 2901 c.c. pagina 5 di 10 Ritenuta, per quanto sopra osservato, la stipula tra ed i genitori, in data 5.12.2016, di atto CP_3
di (ri)trasferimento della nuda proprietà dell'appartamento, facente parte di fabbricato sinto in
Cerisano, c.da San Nicola, n.5 (catastalmente c.da Piani), posto ai piani terra e primo con annessa corte, composto da dodici vani, confinante con proprietà , proprietà , Persona_5 Parte_3
stradella comunale e strada provinciale 113, salvo altri, ricorrono le condizioni per la declaratoria della sua inefficacia in confronto dell'istituto attore.
Va in primo luogo affermata la sussistenza di ragione creditoria suscettibile di tutela ex art. 2901 c.c.:
l'AI ha infatti allegato il proprio diritto di regresso in confronto di ex artt. 10 e 11 T.U. CP_3
n.1124/1954 per effetto di erogazione di indennizzo per infortunio a suo dipendente, già oggetto di accertamento con sentenza dell'intestato Tribunale n.1738/2016, recante condanna del convenuto al pagamento in favore dell'ente previdenziale dell'importo di euro 435.133,31; sul punto va osservato che ai fini della proposizione dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente una ragione od aspettativa di credito, anche eventuale, non occorrendo cioè una pretesa creditoria certa, determinata ed esigibile, ovvero assistita da titolo giudiziale esecutivo;
il che in coerenza con la funzione dell'azione di revoca, che non persegue scopi restitutori ma mira alla conservazione della garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, anche eventuali (cfr. Cass.nn. 1893/2012, 5359/2009,
24757/2008, 12144/99, tra le molte). Sul punto nessuna incidenza esplica la circostanza che il credito risulti ancora sub iudice, considerato che il credito litigioso è di per sé idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore (ed il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché tale accertamento non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito: cfr. da ultimo Cass.n.
3369/2019).
Ciò posto, occorre verificare se l'atto dispositivo impugnato abbia arrecato oggettivo pregiudizio alle ragioni dei creditori nel senso voluto dal legislatore e se ricorrano le ulteriori condizioni di ordine soggettivo cui l'art.2901 c.c. subordina l'esercizio dell'actio pauliana.
pagina 6 di 10 Quanto al primo profilo, deve osservarsi che, attesa l'esposta finalità conservativa dell'azione, la prescritta lesività della disposizione non implica necessariamente la produzione di un danno concreto ed effettivo, bastando invece un pericolo di danno derivante dall'atto dispositivo, che abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale tale da rendere incerta ovvero più difficile od onerosa l'esazione coattiva, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cass.n. 7767/2007). In particolare l'"eventus damni" ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti gli effetti sopra esposti di maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (cfr. Cass. 16221/2019).
Orbene, non v'è dubbio che l'atto di (ri)trasferimento in oggetto, privo di corrispettivo, integri lesione revocabile, non essendo controverso che quello di cui si ha disposto costituiva unico CP_3
diritto reale su immobili nella sua titolarità e che la sua alienazione ha comportato quindi una decisiva variazione quali-quantitativa del suo patrimonio, implicante senz'altro, se non la compromissione, una maggiore difficoltà ed incertezza degli esiti di una futura azione esecutiva, specie in considerazione del rilevante credito vantato da AI;
né il convenuto ha assolto all'onere di dimostrare la sussistenza di disponibilità economiche atte a rendere ininfluente la modifica operata, ai fini del soddisfacimento della pretesa creditoria.
Quanto al profilo soggettivo, nella specie, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2901 c.c., deve esclusivamente verificarsi la ricorrenza di scientia damni in capo al debitore disponente. Ciò in ragione della incontroversa gratuità dell'atto dispositivo impugnato e stante il suo perfezionamento in epoca successiva all'insorgenza del credito.
Premesso che in merito a tale ultimo aspetto occorre avere esclusivo riguardo all'obbligazione nella sua essenza, e dunque al momento in cui si è verificata la situazione di fatto che ne ha determinato l'effettiva insorgenza (cfr. Cass. 25 novembre 1985, n. 5824; Cass. 8 maggio 1984, n. 280; Cass. 16 luglio 1973, n. 2060), va comunque evidenziato che nella specie l'atto dispositivo è stato compiuto (il
5.12.2016) dopo l'accertamento giudiziale del diritto di regresso dell'AI (operato con sentenza del
19.10.2016).
pagina 7 di 10 Ciò posto, conformemente al costante indirizzo della Suprema Corte in materia, ai fini della scientia damni è sufficiente la semplice conoscenza, ovvero anche l'agevole conoscibilità, del pregiudizio connesso alla disposizione (a prescindere anche dalla specifica conoscenza del determinato credito per la cui tutela l'azione revocatoria viene proposta) essendo sufficiente che la consapevolezza investa la riduzione della consistenza del patrimonio dello stesso debitore in danno dei creditori complessivamente considerati (cfr. Cass. 23 novembre 1985, n. 5824) e non occorrendo animus nocendi, vale a dire dell'intenzione di nuocere al creditore (cfr. Cass. 26 febbraio 2002 n. 2792).
Alla stregua dei principi enunciati, l'intervenuto accertamento giudiziale del diritto dell'AI e l'obiettiva incidenza della disposizione sul patrimonio conducono a ritenere assolutamente inevitabile la rappresentazione della menomazione della garanzia patrimoniale operata, anche con specifico riferimento alla posizione dell'attrice.
Pertanto e considerato inoltre che restano irrevocabili i soli atti diretti all'adempimento di debito scaduto, nessuna rilevanza può essere accordata ai motivi (diversi, per l'appunto, dal detto adempimento) per i quali si sia proceduto alla disposizione.
Il che priva di rilievo le deduzioni di parte convenuta sul punto.
Ne discende l'accoglimento della domanda
L'ente attore ha chiesto inoltre dichiarare inefficace in suo confronto anche “qualsiasi atto dispositivo dell'immobile in questione posto in essere a qualsiasi titolo anche successivamente dai convenuti”.
Pacifica la stipula tra i coniugi e anche quale genitore dei minori Parte_2 CP_4
e , in data 7.2.2017, di “contratto aleatorio di mantenimento con contratto Per_1 Persona_2
a favore di terzi” con il quale i primi hanno trasferito alla seconda, tra l'altro, la piena proprietà dell'immobile già oggetto della risoluzione di donazione dietro corrispettivo di assistenza vita natural durante, disponendosi quindi il trasferimento del diritto di nuda proprietà ex art. 1411 c.c. “donandi causa ed in conto di legittima” , in comune e pro indiviso ai figli minori, con riserva alla del CP_4
diritto di abitazione sul bene, la domanda sopra riportata deve intendersi proposta in forza dell'art. 2901, u.c., c.c. a mente del quale “l'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione” e diretta ad accertare l'inopponibilità all'ente attore dell'atto dispositivo, successivo alla risoluzione di pagina 8 di 10 donazione, posto in essere dai coniugi e da anche nella qualità di Parte_2 CP_4
genitore dei minori e . Per_1 Persona_2
Il che conduce in primo luogo a disattendere l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata da parte convenuta.
Anche tale domanda va accolta, sia pure limitatamente alle disposizioni incidenti sul diritto di nuda proprietà dell'appartamento oggetto del negozio (del 5.12.2016) già revocato.
Quanto alla disposizione in favore della , sebbene configurabile come alienazione del diritto de CP_4
quo a titolo oneroso, non può ritenersi la buona fede della beneficiaria, in considerazione dei rapporti di coniugio ed affinità intercorrenti con ed i di lui genitori, caratterizzati da quotidiana CP_3
frequentazione, come emerso dalla prova testimoniale, nonché della risalenza del contratto a data
(7.2.2017) di poco successiva alla notifica della sentenza accertativa del credito dell'AI
(pacificamente avvenuta il 12/1/2017).
Risulta infine inopponibile all'attore l'ulteriore disposizione del diritto di nuda proprietà dell'immobile oggetto di causa posta in essere in favore dei minori e , atto a titolo Per_1 Persona_6
gratuito.
Ogni altra istanza e questione resta assorbita.
Le spese, compensate per metà in ragione della condotta processuale dei convenuti e dell'impegno profuso nel tentativo di conciliazione della lite, sono per la residua metà, liquidata come da dispositivo, poste a carico dei soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inefficace in confronto dell'ente attore ex art. 2901 c.c. l'atto pubblico denominato
“Risoluzione di Donazione” stipulato per TA (rep n. 43417 – racc.n.20619 della Raccolta) Per_4
in data 5.12.2016 limitatamente alla disposizione del diritto di nuda proprietà dell'immobile ivi descritto;
dichiara inopponibili al medesimo ente le disposizioni contenute nell'atto denominato “Contratto
pagina 9 di 10 aleatorio di mantenimento con contratto a favore di terzi” stipulato per TA in data 7.2.2017 Per_7
(rep. n. 49689-racc.n. 13.378) per quanto aventi ad oggetto il diritto suddetto;
condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, compensate per metà e che si liquidano per la residua metà in € 310,50 per spese e € 6.000,00 per onorari, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cosenza, 15 aprile 2025
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi)
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