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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/03/2025, n. 3262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3262 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana CI
All'esito dell'udienza del 19.2.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 14735 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. BIAGGI ALESSANDRO
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. CANALE CARLA
RESISTENTE
OGGETTO: Accertamento subordinazione e differenze retributive
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.4.2024 la ricorrente, assumendo di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal gennaio 2014 sino al 31.5.2018, svolgendo CP_1
specifiche attività professionali nell'ambito del progetto editoriale, a cura di Controparte_1
“Musica, teatro, editoria nella dal Cinque al Settecento”, rilevato di non aver Parte_2
percepito alcun compenso per l'attività lavorativa prestata sotto le direttive della ha CP_1
chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 24.896,52 a titolo di differenze retributive, maturate, anche ai sensi dell'art. 36 Cost., sulla scorta dell'inquadramento nel IV livello del CCNL Studi Professionali – CONSILP.
1 Costituitasi in giudizio, la convenuta ha contestato l'avversa domanda della CP_1
quale ha chiesto il rigetto, negando che la ricorrente avesse prestato attività lavorativa in favore della convenuta, tanto meno in forma subordinata.
E' pacifico che le parti si conobbero nel corso degli anni 2000 e che fra esse ed il defunto marito della convenuta Prof. nacque un rapporto di CP_1 Persona_1
amicizia.
E' altresì pacifico fra le parti che proprio grazie al rapporto di amicizia della ricorrente con i coniugi e questi la introdussero presso l'Istituto di CP_1 Per_1
bibliografia musicale di (IBIMUS) e la Fondazione Italiana per la Musica Antica Pt_2
(FIMA) con i quali la ricorrente collaborò nel corso degli anni per cui è causa.
Risulta, invece, controversa la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata con la convenuta asseritamente svoltosi senza soluzione di continuità CP_1
nel periodo 2014-2018.
In generale va premesso che la parte ricorrente che agisce per il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato deve allegare e provare la sussistenza dei caratteri tipici di tale tipologia contrattuale.
In particolare, l'elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato
è costituito dalla etero-direzione della prestazione lavorativa, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del primo al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del secondo (cfr. Cass. 15.6.2009 n. 13858 e Cass. 19.4.2010 n.
9251). L'elemento decisivo per l'esatto inquadramento di una prestazione lavorativa negli schemi della subordinazione, dunque, è il vincolo della soggezione personale del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore, il quale si risolve, in concreto, nell'assoggettamento al controllo sull'espletamento delle attività affidate e nella significativa limitazione della sua autonomia funzionale, con osservanza di moduli organizzativi predefiniti.
Ai fini dell'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato è possibile, altresì, ricorrere a indici rivelatori della subordinazione idonei a consentire al giudice di pervenire ad un giudizio di tipo presuntivo sulla sussistenza o meno in concreto dei caratteri propri della subordinazione, purché tali indici siano oggetto di una valutazione complessiva e globale.
2 Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono: (i) eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
(ii) inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; (iii) utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
(iv) assenza di rischio imprenditoriale;
(v) obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
(vi) continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
(vii) retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
(viii) pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
(ix) esclusività della prestazione;
(x) infungibilità soggettiva della prestazione;
(xi) esercizio di mansioni meramente esecutive;
salvo poi ad attribuire maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute.
Tali indici, tuttavia, non sono stati, nel caso di specie, nemmeno allegati compiutamente dalla che, pur indicando le attività prestate in favore della e Pt_1 CP_1
del Progetto Editoriale, in punto subordinazione, si è invece limitata ad allegare di aver
“prestato l'attività sotto la direzione della , “impegnandosi mediamente per 8 ore CP_1
settimanali distribuite in base alle necessità ed a seconda delle urgenze mostrate dall'odierna resistente per lo sviluppo della ricerca per l'opera”.
Né l'asserita subordinazione emerge dalla documentazione depositata in atti, costituita da una serie di messaggi e-mail (doc. 4 allegato al ricorso), di cui tuttavia la ricorrente non ha chiarito la rilevanza, pur nel termine all'uopo assegnato, e da cui comunque, anche da una lettura autonoma del documento, non è possibile trarre alcun elemento a supporto della prova di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti.
In particolare, le comunicazioni di cui sopra hanno ad oggetto, prevalentemente, richieste volte all'individuazione di taluni testi, o pagine degli stessi, all'interno della biblioteca presso cui l'odierna ricorrente prestava la propria collaborazione e/o, comunque, connesse all'attività della FIMA e/o dell'IBIMUS.
Tali richieste della peraltro, erano sempre accompagnate dal dettaglio dei CP_1
riferimenti bibliografici già autonomamente individuati.
3 La circostanza che le richieste della fossero avanzate in qualità di studiosa e CP_1
non di datore di lavoro della risulta, altresì, da alcune comunicazioni del seguente Pt_1 tenore: “lo puoi trovare in FIMA” (cfr. doc. 4, e-mail del 22.11.2014) o “non è che per caso lo avete in biblioteca” (cfr. doc. 4, e-mail dell'8.12.2014), il che fa ragionevolmente presumere che la prestasse altrove la propria attività lavorativa, di cui la si Pt_1 CP_1
avvaleva esclusivamente come utente esterno ed in via occasionale.
Tale circostanza risulta ulteriormente suffragata dal fatto che la in qualità di CP_1
studiosa, inviava periodicamente richieste, di contenuto analogo a quelle trasmesse alla anche ad altri bibliotecari (cfr. doc. 17 parte resistente). Pt_1
Si osserva, inoltre, che nelle e-mail in atti vengono spesso utilizzate da parte della espressioni del tipo “quando puoi” o “se hai tempo”, ovvero risposte da parte della CP_1
Amici, come “nei prossimi giorni te li cerco”; è evidente che simili modalità di interlocuzione risultano incompatibili con la sussistenza di un vincolo di subordinazione, stante l'assenza di ogni assoggettamento al potere organizzativo e direttivo del presunto datore di lavoro, dell'etero-direzione della prestazione lavorativa e del vincolo di orario del lavoratore.
Non risulta peraltro documentata in atti alcuna richiesta di ferie, permessi, giustificazioni di assenza. E del resto la stessa eppure ha specificato le modalità ed i Pt_1
tempi di svolgimento della dedotta prestazione lavorativa.
In tale contesto, il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese di lite, seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, sulla scorta del valore della causa di lavoro (scaglione sino ad € 26.000) e delle tariffe in vigore, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta CP_1
liquidate in € 4.216,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Roma, 18.3.2025 Il Giudice F. R. CI
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott.ssa Giovanna
Corradini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana CI
All'esito dell'udienza del 19.2.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 14735 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. BIAGGI ALESSANDRO
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. CANALE CARLA
RESISTENTE
OGGETTO: Accertamento subordinazione e differenze retributive
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.4.2024 la ricorrente, assumendo di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal gennaio 2014 sino al 31.5.2018, svolgendo CP_1
specifiche attività professionali nell'ambito del progetto editoriale, a cura di Controparte_1
“Musica, teatro, editoria nella dal Cinque al Settecento”, rilevato di non aver Parte_2
percepito alcun compenso per l'attività lavorativa prestata sotto le direttive della ha CP_1
chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 24.896,52 a titolo di differenze retributive, maturate, anche ai sensi dell'art. 36 Cost., sulla scorta dell'inquadramento nel IV livello del CCNL Studi Professionali – CONSILP.
1 Costituitasi in giudizio, la convenuta ha contestato l'avversa domanda della CP_1
quale ha chiesto il rigetto, negando che la ricorrente avesse prestato attività lavorativa in favore della convenuta, tanto meno in forma subordinata.
E' pacifico che le parti si conobbero nel corso degli anni 2000 e che fra esse ed il defunto marito della convenuta Prof. nacque un rapporto di CP_1 Persona_1
amicizia.
E' altresì pacifico fra le parti che proprio grazie al rapporto di amicizia della ricorrente con i coniugi e questi la introdussero presso l'Istituto di CP_1 Per_1
bibliografia musicale di (IBIMUS) e la Fondazione Italiana per la Musica Antica Pt_2
(FIMA) con i quali la ricorrente collaborò nel corso degli anni per cui è causa.
Risulta, invece, controversa la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata con la convenuta asseritamente svoltosi senza soluzione di continuità CP_1
nel periodo 2014-2018.
In generale va premesso che la parte ricorrente che agisce per il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato deve allegare e provare la sussistenza dei caratteri tipici di tale tipologia contrattuale.
In particolare, l'elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato
è costituito dalla etero-direzione della prestazione lavorativa, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del primo al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del secondo (cfr. Cass. 15.6.2009 n. 13858 e Cass. 19.4.2010 n.
9251). L'elemento decisivo per l'esatto inquadramento di una prestazione lavorativa negli schemi della subordinazione, dunque, è il vincolo della soggezione personale del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore, il quale si risolve, in concreto, nell'assoggettamento al controllo sull'espletamento delle attività affidate e nella significativa limitazione della sua autonomia funzionale, con osservanza di moduli organizzativi predefiniti.
Ai fini dell'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato è possibile, altresì, ricorrere a indici rivelatori della subordinazione idonei a consentire al giudice di pervenire ad un giudizio di tipo presuntivo sulla sussistenza o meno in concreto dei caratteri propri della subordinazione, purché tali indici siano oggetto di una valutazione complessiva e globale.
2 Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono: (i) eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
(ii) inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; (iii) utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
(iv) assenza di rischio imprenditoriale;
(v) obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
(vi) continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
(vii) retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
(viii) pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
(ix) esclusività della prestazione;
(x) infungibilità soggettiva della prestazione;
(xi) esercizio di mansioni meramente esecutive;
salvo poi ad attribuire maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute.
Tali indici, tuttavia, non sono stati, nel caso di specie, nemmeno allegati compiutamente dalla che, pur indicando le attività prestate in favore della e Pt_1 CP_1
del Progetto Editoriale, in punto subordinazione, si è invece limitata ad allegare di aver
“prestato l'attività sotto la direzione della , “impegnandosi mediamente per 8 ore CP_1
settimanali distribuite in base alle necessità ed a seconda delle urgenze mostrate dall'odierna resistente per lo sviluppo della ricerca per l'opera”.
Né l'asserita subordinazione emerge dalla documentazione depositata in atti, costituita da una serie di messaggi e-mail (doc. 4 allegato al ricorso), di cui tuttavia la ricorrente non ha chiarito la rilevanza, pur nel termine all'uopo assegnato, e da cui comunque, anche da una lettura autonoma del documento, non è possibile trarre alcun elemento a supporto della prova di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti.
In particolare, le comunicazioni di cui sopra hanno ad oggetto, prevalentemente, richieste volte all'individuazione di taluni testi, o pagine degli stessi, all'interno della biblioteca presso cui l'odierna ricorrente prestava la propria collaborazione e/o, comunque, connesse all'attività della FIMA e/o dell'IBIMUS.
Tali richieste della peraltro, erano sempre accompagnate dal dettaglio dei CP_1
riferimenti bibliografici già autonomamente individuati.
3 La circostanza che le richieste della fossero avanzate in qualità di studiosa e CP_1
non di datore di lavoro della risulta, altresì, da alcune comunicazioni del seguente Pt_1 tenore: “lo puoi trovare in FIMA” (cfr. doc. 4, e-mail del 22.11.2014) o “non è che per caso lo avete in biblioteca” (cfr. doc. 4, e-mail dell'8.12.2014), il che fa ragionevolmente presumere che la prestasse altrove la propria attività lavorativa, di cui la si Pt_1 CP_1
avvaleva esclusivamente come utente esterno ed in via occasionale.
Tale circostanza risulta ulteriormente suffragata dal fatto che la in qualità di CP_1
studiosa, inviava periodicamente richieste, di contenuto analogo a quelle trasmesse alla anche ad altri bibliotecari (cfr. doc. 17 parte resistente). Pt_1
Si osserva, inoltre, che nelle e-mail in atti vengono spesso utilizzate da parte della espressioni del tipo “quando puoi” o “se hai tempo”, ovvero risposte da parte della CP_1
Amici, come “nei prossimi giorni te li cerco”; è evidente che simili modalità di interlocuzione risultano incompatibili con la sussistenza di un vincolo di subordinazione, stante l'assenza di ogni assoggettamento al potere organizzativo e direttivo del presunto datore di lavoro, dell'etero-direzione della prestazione lavorativa e del vincolo di orario del lavoratore.
Non risulta peraltro documentata in atti alcuna richiesta di ferie, permessi, giustificazioni di assenza. E del resto la stessa eppure ha specificato le modalità ed i Pt_1
tempi di svolgimento della dedotta prestazione lavorativa.
In tale contesto, il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese di lite, seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, sulla scorta del valore della causa di lavoro (scaglione sino ad € 26.000) e delle tariffe in vigore, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta CP_1
liquidate in € 4.216,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Roma, 18.3.2025 Il Giudice F. R. CI
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott.ssa Giovanna
Corradini
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