Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 20/06/2025, n. 4647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4647 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 04647/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01734/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1734 del 2022, proposto da
NT LI, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Scaringia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casaluce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Clemente Teodosio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, Provincia di Caserta, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
1) della delibera di giunta comunale n. 2 del 16.01.2022, avente ad oggetto “procedimento di formazione e pubblicazione del Piano Urbanistico Comunale – Esame delle osservazioni pervenute”
2) della nota prot. n. 2504 del 03.03.2022 del Responsabile dell'Area Tecnica Urbanistica del Comune di Casaluce;
3) della delibera del Commissario Straordinario del Comune di Casaluce n. 56 del 2.10.21 - avviso di adozione del P.U.C, rapporto ambientale e sintesi non tecnica ai sensi della L.R. n. 16/2004 e del'art. 3 del Regolamento regionale n.5/2011, pubblicata sul BURC n. 100 del 18.10.2021;
4) dell'elenco delle osservazioni pervenute;
5) della relazione di controdeduzione alle osservazioni;
6) della Tavola PS4 – Localizzazione delle osservazioni pervenute;
7) di ogni ulteriore atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, non comunicato al ricorrente ed ignoto allo stesso, e per il riconoscimento (in via principale) del diritto del ricorrente a veder esaminate le proprie osservazioni al PUC e per la condanna in forma specifica dell'amministrazione all'adozione del relativo atto, salva, in via subordinata, la riparazione pecuniaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Casaluce;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 giugno 2025 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- parte ricorrente, con dichiarazione versata in atti il 7 maggio 2025, ha reso nota la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso;
Ritenuto che:
- a fronte di tanto, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in ossequio al principio dispositivo da cui è retto il processo amministrativo, atteso che la dichiarazione con cui la parte manifesta di non avere interesse alla decisione non consente di decidere la controversia nel merito, non avendo il Giudice il potere di procedere d’ufficio, né di sostituirsi all’interessato nella valutazione dell’interesse ad agire, dovendo adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione espressa ( cfr ., di recente, Cons. Stato, Sez. VI, 13 marzo 2024 n. 2441);
- le spese processuali, stante l’esito in rito del giudizio, devono essere interamente compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Giovanni Giuseppe NT Dato, Primo Referendario
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierangelo Sorrentino | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO