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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 18/02/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1454/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Monica Pacilio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1454/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANTONINI ALFREDO;
Parte_1 C.F._1
attore opponente contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRECO RAFFAELLA;
Controparte_1 P.IVA_1
convenuto opposto
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 177/2022 del Tribunale di Trieste;
prescrizione delle rate del mutuo;
usurarietà degli interessi.
CONCLUSIONI:
PER PARTE ATTRICE: come da note del 04.11.2024
“Voglia il Tribunale: pagina 1 di 5 - dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo o revocare lo stesso;
- dichiarare che nulla deve a Parte_1 Controparte_1
- respingere ogni domanda di Controparte_1
- in via istruttoria, ammettere la c.t.u. richiesta nella seconda memoria ex art. 183, 6° co.,
c.p.c. al punto 2.
- con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
PER PARTE CONVENUTA: come da note del 28.10.2024
“IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
• Rigettare la svolta opposizione poiché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti del Sig. . Parte_1
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO:
• Accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del Sig. Controparte_1 Parte_1 della somma di € 44.895,70 oltre agli interessi come da decreto ingiuntivo sino all'effettivo soddisfo, e per l'effetto condannarlo al pagamento delle predette somme o di quelle ritenute di giustizia all'esito della espletanda istruttoria”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 177/2022 emesso dal Tribunale di Trieste il 04/03/2022, con il quale gli è stato ingiunto di pagare in favore di la somma di € Controparte_1
44.895,70, oltre interessi legali dall'01.01.2019 fino al saldo e alle spese relative al procedimento monitorio. Il ricorso per decreto ingiuntivo era fondato sull'inadempimento dell'obbligazione di pagamento delle rate di un contratto di finanziamento stipulato in data
18.09.2008, con decorso degli interessi di mora al tasso contrattuale.
A sostegno dell'opposizione è stato eccepito:
1. che il diritto di credito si è prescritto per decorso del termine quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c.,
2. che la lettera di diffida dd. 12.07.2019 non è stata mai ricevuta, con conseguente disconoscimento della firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata pagina 2 di 5 contenente l'intimazione di pagamento;
3. che il tasso di interesse previsto dal contratto è usurario e quindi è nulla la pattuizione di interessi.
II. La società si è costituita in giudizio ed ha inteso resistere all'opposizione Controparte_1
deducendo in maniera articolata che la prescrizione da applicare ai contratti di finanziamento è decennale, che il tasso di interesse applicato non è usurario e che, comunque, l'eccezione di prescrizione è formulata in termini inammissibilmente generici ed indeterminati.
III. Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione sulla sola base dell'istruttoria documentale.
IV. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Le ragioni della decisione sono di seguito esposte.
In primo luogo, si deve osservarsi che la parte opposta (attrice sostanziale) ha assolto ai suoi oneri probatori. Ha dato la prova della fonte dell'obbligazione, ossia del contratto di finanziamento (doc. 4 conv.), la cui esistenza peraltro non è oggetto di contestazione, e ha allegato l'inadempimento di controparte. Posto, dunque, che spettava all'opponente fornire la prova di fatti modificativi o estintivi di tale pretesa, deve rilevarsi che l'eccezione di prescrizione quinquennale non può essere accolta. Invero, come osservato dalla Corte di
Cassazione “nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.” (così Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 17798 del 30/08/2011; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4232 del 10/02/2023). Nel caso di specie, quindi, il diritto non risulta prescritto, prendendo in considerazione la data di scadenza dell'ultima rata che risulta dall'estratto conto depositato (doc. 5 conv.; vedi anche il piano di ammortamento sub. doc. 7 conv.), il 27.09.2014.
Rigettata l'eccezione di prescrizione, diventa irrilevante stabilire se la firma sulla lettera di diffida dd. 12.07.2019 sia falsa, dal momento che essa comunque non assume rilevanza determinante ai fini della prescrizione.
V. Per quanto riguarda l'usurarietà degli interessi, va premesso preliminarmente che nelle pagina 3 di 5 controversie in cui viene denunciata l'usura il debitore è tenuto a dedurre non in generale l'usurarietà del T.E.G., ma in maniera specifica il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi o alla posta remunerativa ritenuta esorbitante, quelli applicati in concreto,
l'eventuale qualità di consumatore e la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato (vedi in motivazione - parg.
7 - dell'importante sentenza della Corte di Cassazione a Sez. U.
19597/2020 sull'applicazione della disciplina antiusura agli interessi moratori). Si aggiunge che i principi della domanda e del contraddittorio escludono che il giudice possa rilevare d'ufficio la nullità per cause diverse da quelle dedotte dall'attore. Di conseguenza, la verifica del carattere usurario deve limitarsi ai profili specificamente denunciati dalla parte.
Nel caso di specie, le censure sollevate dalla parte attrice riguardanti il carattere usurario degli interessi risultano eccessivamente generiche, in quanto prive di precisi riferimenti a clausole contrattuali o a conteggi minimamente specifici.
I principi della domanda e del contraddittorio hanno condotto altresì a rigettare la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio richiesta dalla parte opponente per accertare il carattere usurario del finanziamento. Invero, in assenza di una specifica allegazione da parte dell'attore, tale consulenza avrebbe assunto carattere puramente esplorativo, risultando quindi inammissibile.
In definitiva, quindi, il credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto risulta provato e la somma di € 44.895,70 dovuta.
- Regolamentazione delle spese di lite -
Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo la regola generale dettata dall'art. 91 c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014, facendo riferimento ai valori minimi per lo scaglione di valore (valore della causa: da € 26.001 a €
52.000), in ragione della semplicità della causa e dell'istruttoria soltanto documentale, nonché per la scarsa incidenza sulla causa degli scritti finali, nei quali sono state riprodotte argomentazioni già svolte in scritti precedenti.
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di Trieste così provvede:
1. rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Trieste n. 177/2022 proposta da parte attrice;
pagina 4 di 5 2. dichiara la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo di cui al capo precedente;
3. condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 3.809,00 per Parte_1
competenze di avvocato, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CNAP come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Trieste, 18/02/2024.
Il Giudice
dott.ssa Monica Pacilio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Monica Pacilio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1454/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANTONINI ALFREDO;
Parte_1 C.F._1
attore opponente contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRECO RAFFAELLA;
Controparte_1 P.IVA_1
convenuto opposto
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 177/2022 del Tribunale di Trieste;
prescrizione delle rate del mutuo;
usurarietà degli interessi.
CONCLUSIONI:
PER PARTE ATTRICE: come da note del 04.11.2024
“Voglia il Tribunale: pagina 1 di 5 - dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo o revocare lo stesso;
- dichiarare che nulla deve a Parte_1 Controparte_1
- respingere ogni domanda di Controparte_1
- in via istruttoria, ammettere la c.t.u. richiesta nella seconda memoria ex art. 183, 6° co.,
c.p.c. al punto 2.
- con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
PER PARTE CONVENUTA: come da note del 28.10.2024
“IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
• Rigettare la svolta opposizione poiché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti del Sig. . Parte_1
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO:
• Accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del Sig. Controparte_1 Parte_1 della somma di € 44.895,70 oltre agli interessi come da decreto ingiuntivo sino all'effettivo soddisfo, e per l'effetto condannarlo al pagamento delle predette somme o di quelle ritenute di giustizia all'esito della espletanda istruttoria”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 177/2022 emesso dal Tribunale di Trieste il 04/03/2022, con il quale gli è stato ingiunto di pagare in favore di la somma di € Controparte_1
44.895,70, oltre interessi legali dall'01.01.2019 fino al saldo e alle spese relative al procedimento monitorio. Il ricorso per decreto ingiuntivo era fondato sull'inadempimento dell'obbligazione di pagamento delle rate di un contratto di finanziamento stipulato in data
18.09.2008, con decorso degli interessi di mora al tasso contrattuale.
A sostegno dell'opposizione è stato eccepito:
1. che il diritto di credito si è prescritto per decorso del termine quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c.,
2. che la lettera di diffida dd. 12.07.2019 non è stata mai ricevuta, con conseguente disconoscimento della firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata pagina 2 di 5 contenente l'intimazione di pagamento;
3. che il tasso di interesse previsto dal contratto è usurario e quindi è nulla la pattuizione di interessi.
II. La società si è costituita in giudizio ed ha inteso resistere all'opposizione Controparte_1
deducendo in maniera articolata che la prescrizione da applicare ai contratti di finanziamento è decennale, che il tasso di interesse applicato non è usurario e che, comunque, l'eccezione di prescrizione è formulata in termini inammissibilmente generici ed indeterminati.
III. Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione sulla sola base dell'istruttoria documentale.
IV. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Le ragioni della decisione sono di seguito esposte.
In primo luogo, si deve osservarsi che la parte opposta (attrice sostanziale) ha assolto ai suoi oneri probatori. Ha dato la prova della fonte dell'obbligazione, ossia del contratto di finanziamento (doc. 4 conv.), la cui esistenza peraltro non è oggetto di contestazione, e ha allegato l'inadempimento di controparte. Posto, dunque, che spettava all'opponente fornire la prova di fatti modificativi o estintivi di tale pretesa, deve rilevarsi che l'eccezione di prescrizione quinquennale non può essere accolta. Invero, come osservato dalla Corte di
Cassazione “nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.” (così Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 17798 del 30/08/2011; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4232 del 10/02/2023). Nel caso di specie, quindi, il diritto non risulta prescritto, prendendo in considerazione la data di scadenza dell'ultima rata che risulta dall'estratto conto depositato (doc. 5 conv.; vedi anche il piano di ammortamento sub. doc. 7 conv.), il 27.09.2014.
Rigettata l'eccezione di prescrizione, diventa irrilevante stabilire se la firma sulla lettera di diffida dd. 12.07.2019 sia falsa, dal momento che essa comunque non assume rilevanza determinante ai fini della prescrizione.
V. Per quanto riguarda l'usurarietà degli interessi, va premesso preliminarmente che nelle pagina 3 di 5 controversie in cui viene denunciata l'usura il debitore è tenuto a dedurre non in generale l'usurarietà del T.E.G., ma in maniera specifica il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi o alla posta remunerativa ritenuta esorbitante, quelli applicati in concreto,
l'eventuale qualità di consumatore e la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato (vedi in motivazione - parg.
7 - dell'importante sentenza della Corte di Cassazione a Sez. U.
19597/2020 sull'applicazione della disciplina antiusura agli interessi moratori). Si aggiunge che i principi della domanda e del contraddittorio escludono che il giudice possa rilevare d'ufficio la nullità per cause diverse da quelle dedotte dall'attore. Di conseguenza, la verifica del carattere usurario deve limitarsi ai profili specificamente denunciati dalla parte.
Nel caso di specie, le censure sollevate dalla parte attrice riguardanti il carattere usurario degli interessi risultano eccessivamente generiche, in quanto prive di precisi riferimenti a clausole contrattuali o a conteggi minimamente specifici.
I principi della domanda e del contraddittorio hanno condotto altresì a rigettare la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio richiesta dalla parte opponente per accertare il carattere usurario del finanziamento. Invero, in assenza di una specifica allegazione da parte dell'attore, tale consulenza avrebbe assunto carattere puramente esplorativo, risultando quindi inammissibile.
In definitiva, quindi, il credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto risulta provato e la somma di € 44.895,70 dovuta.
- Regolamentazione delle spese di lite -
Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo la regola generale dettata dall'art. 91 c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014, facendo riferimento ai valori minimi per lo scaglione di valore (valore della causa: da € 26.001 a €
52.000), in ragione della semplicità della causa e dell'istruttoria soltanto documentale, nonché per la scarsa incidenza sulla causa degli scritti finali, nei quali sono state riprodotte argomentazioni già svolte in scritti precedenti.
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di Trieste così provvede:
1. rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Trieste n. 177/2022 proposta da parte attrice;
pagina 4 di 5 2. dichiara la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo di cui al capo precedente;
3. condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 3.809,00 per Parte_1
competenze di avvocato, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CNAP come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Trieste, 18/02/2024.
Il Giudice
dott.ssa Monica Pacilio
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