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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 27/03/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3061/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alice Croci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3061/2024 promossa da:
(P.IVA ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
ROBERTO MARTINI, domiciliata presso lo studio del difensore a Siena in Via del Cavallerizzo
n. 1, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(c.f. ); Controparte_2 C.F._1
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: accettazione tacita di eredità
CONCLUSIONI
Come precisate dal procuratore di parte ricorrente all'udienza del 29.01.2025, con riferimento a quelle rassegnate in ricorso, da intendersi qui trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha promosso ricorso ex art. 281-decies e s.s., c.p.c. chiedendo di Controparte_1 accertare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità di da parte della convenuta Persona_1
. A sostegno della domanda ha esposto: di essere creditrice della Controparte_2 convenuta;
di avere intrapreso l'esecuzione mediante il pignoramento sui beni immobili di proprietà della debitrice, titolare della piena proprietà sull'appezzamento di terreno e il sovrastante fabbricato rurale siti nel Comune di Massarosa (LU) e censiti al Catasto Terreni di pagina 1 di 3 detto Comune al foglio 58 part. 428 (seminativo arborato, cl. 01, are 750, r.d. € 4,84, r.a. 3,49), foglio 58 part. 429 (seminativo, cl. 01, are 610, r.d. € 3,94, r.a. 2,84), foglio 58 part. 430
(fabbricato rurale, are 56); che il giudice dell'esecuzione (proc. RGE n.124/2024 di questo
Tribunale) ha rilevato che, in relazione ai beni pignorati, non risultava trascritta alcuna accettazione dell'eredità, ritenendo insufficiente la sola trascrizione della denuncia di successione ai fini dell'accertamento della titolarità del diritto pignorato in capo al debitore esecutato. In punto di diritto, ha dedotto che nella fattispecie si è verificata un'accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c., atteso che la convenuta, chiamata all'eredità del padre – Persona_1
deceduto il 28.06.1993 – oltre a presentare la dichiarazione di successione nonché la dichiarazione sostitutiva presso i competenti Uffici, acquistando così la piena proprietà dell'immobile pignorato – presso il quale, peraltro, dimora da lungo tempo ed ha stabilito la propria residenza - ha altresì provveduto alla voltura catastale a proprio favore degli immobili già di proprietà del de cuius.
La convenuta non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica.
***
Il ricorso merita accoglimento.
Risulta infatti documentalmente dalle emergenze catastali che la convenuta, oltre ad aver depositato la denuncia di successione, abbia altresì effettuato la voltura degli immobili individuati al Catasto Terreni del Comune di Massarosa al foglio 58, particelle 428, 429 e 430, che risultano a questa intestati in regime di piena proprietà (doc. 6). Trattandosi, quest'ultimo, di atto che il chiamato all'eredità può effettuare solamente nella veste di erede, risulta integrata l'ipotesi dell'accettazione tacita ex art. 476 c.c., essendo principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui “L'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi” (Cass., Ordinanza n. 11478 del 30/04/2021).
Pertanto, in accoglimento del ricorso, deve essere dichiarata l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità di da parte di , con ordine al competente Persona_1 Controparte_2
pagina 2 di 3 Ufficio di conservatoria dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza. In particolare, per quanto di specifico interesse nella domanda, l'accertamento e l'ordine di trascrizione riguardano i beni immobili siti nel Comune di Massarosa (LU) e censiti al
Catasto Terreni di detto comune al Foglio 58 part. 428 (seminativo arborato, cl. 01, are 750, r.d. €
4,84, r.a. 3,49), foglio 58 part. 429 (seminativo, cl. 01, are 610, r.d. € 3,94, r.a. 2,84), foglio 58 part. 430 (fabbricato rurale, are 56).
Le spese processuali, stante l'assenza di opposizione ed alla luce dell'oggetto della domanda, si dichiarano integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
- Accerta l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di , nato a Persona_1
Massarosa (LU) il 18.07.1936 e deceduto il 28.06.1993 da parte di Controparte_2
(c.f. ), nata a [...] il [...];
[...] C.F._1
- Conseguentemente dichiara che i beni immobili siti nel Comune di Massarosa (LU) e censiti al
Catasto Terreni di detto comune al Foglio 58, particelle 428, 429 e 430 sono pervenuti a
[...]
per successione ereditaria come sopra;
CP_2
- Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle
Entrate di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
- Compensa le spese processuali.
Lucca, 27/03/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Alice Croci
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alice Croci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3061/2024 promossa da:
(P.IVA ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
ROBERTO MARTINI, domiciliata presso lo studio del difensore a Siena in Via del Cavallerizzo
n. 1, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(c.f. ); Controparte_2 C.F._1
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: accettazione tacita di eredità
CONCLUSIONI
Come precisate dal procuratore di parte ricorrente all'udienza del 29.01.2025, con riferimento a quelle rassegnate in ricorso, da intendersi qui trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha promosso ricorso ex art. 281-decies e s.s., c.p.c. chiedendo di Controparte_1 accertare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità di da parte della convenuta Persona_1
. A sostegno della domanda ha esposto: di essere creditrice della Controparte_2 convenuta;
di avere intrapreso l'esecuzione mediante il pignoramento sui beni immobili di proprietà della debitrice, titolare della piena proprietà sull'appezzamento di terreno e il sovrastante fabbricato rurale siti nel Comune di Massarosa (LU) e censiti al Catasto Terreni di pagina 1 di 3 detto Comune al foglio 58 part. 428 (seminativo arborato, cl. 01, are 750, r.d. € 4,84, r.a. 3,49), foglio 58 part. 429 (seminativo, cl. 01, are 610, r.d. € 3,94, r.a. 2,84), foglio 58 part. 430
(fabbricato rurale, are 56); che il giudice dell'esecuzione (proc. RGE n.124/2024 di questo
Tribunale) ha rilevato che, in relazione ai beni pignorati, non risultava trascritta alcuna accettazione dell'eredità, ritenendo insufficiente la sola trascrizione della denuncia di successione ai fini dell'accertamento della titolarità del diritto pignorato in capo al debitore esecutato. In punto di diritto, ha dedotto che nella fattispecie si è verificata un'accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c., atteso che la convenuta, chiamata all'eredità del padre – Persona_1
deceduto il 28.06.1993 – oltre a presentare la dichiarazione di successione nonché la dichiarazione sostitutiva presso i competenti Uffici, acquistando così la piena proprietà dell'immobile pignorato – presso il quale, peraltro, dimora da lungo tempo ed ha stabilito la propria residenza - ha altresì provveduto alla voltura catastale a proprio favore degli immobili già di proprietà del de cuius.
La convenuta non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica.
***
Il ricorso merita accoglimento.
Risulta infatti documentalmente dalle emergenze catastali che la convenuta, oltre ad aver depositato la denuncia di successione, abbia altresì effettuato la voltura degli immobili individuati al Catasto Terreni del Comune di Massarosa al foglio 58, particelle 428, 429 e 430, che risultano a questa intestati in regime di piena proprietà (doc. 6). Trattandosi, quest'ultimo, di atto che il chiamato all'eredità può effettuare solamente nella veste di erede, risulta integrata l'ipotesi dell'accettazione tacita ex art. 476 c.c., essendo principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui “L'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi” (Cass., Ordinanza n. 11478 del 30/04/2021).
Pertanto, in accoglimento del ricorso, deve essere dichiarata l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità di da parte di , con ordine al competente Persona_1 Controparte_2
pagina 2 di 3 Ufficio di conservatoria dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza. In particolare, per quanto di specifico interesse nella domanda, l'accertamento e l'ordine di trascrizione riguardano i beni immobili siti nel Comune di Massarosa (LU) e censiti al
Catasto Terreni di detto comune al Foglio 58 part. 428 (seminativo arborato, cl. 01, are 750, r.d. €
4,84, r.a. 3,49), foglio 58 part. 429 (seminativo, cl. 01, are 610, r.d. € 3,94, r.a. 2,84), foglio 58 part. 430 (fabbricato rurale, are 56).
Le spese processuali, stante l'assenza di opposizione ed alla luce dell'oggetto della domanda, si dichiarano integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
- Accerta l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di , nato a Persona_1
Massarosa (LU) il 18.07.1936 e deceduto il 28.06.1993 da parte di Controparte_2
(c.f. ), nata a [...] il [...];
[...] C.F._1
- Conseguentemente dichiara che i beni immobili siti nel Comune di Massarosa (LU) e censiti al
Catasto Terreni di detto comune al Foglio 58, particelle 428, 429 e 430 sono pervenuti a
[...]
per successione ereditaria come sopra;
CP_2
- Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle
Entrate di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
- Compensa le spese processuali.
Lucca, 27/03/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Alice Croci
pagina 3 di 3