Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 2017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2017 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4861/2025 V.G.
EPYBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
GiudiceDott. Chiara Delmonte
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16.4.2025 da
1) Parte 1 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...]
C.F. 2 ) e l'avv. Valentina Pozzi (C.F. con gli Avvocati Gaetano Giamboi (C.F.
) del Foro di Monza con Studio a Monza in Via San Martino n. 2 C.F. 3 presso i quali ha eletto domicilio telematico e
2) Parte 2 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F. 4 residente in [...] con l'Avv. Simona Roncoroni con studio in Como (CO), in Via Mentana 22 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Olgiate Comasco il 30.10.1999
(anno 1999 atto n. 33 parte 2 serie A)
In separazione dei beni.
nata il [...] a [...] cittadina italiana Persona 2
,
nata il [...] a [...] cittadina italiana Parte_3
,
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16 aprile 2025 e note scritte del 9 maggio 2025 contenenti anche l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Milano, in Via Giusti, n. 9 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, intestata alla signora rimane alla stessa assegnata, ancheParte 2
,
nell'interesse della figlia Pt 3 ivi attualmente stabilmente convivente;
PREVISIONI ECONOMICHE IN FAVORE DEI FIGLI
3. Il padre si impegna a sostenere in via integrale tutte le spese riguardanti i figli fino a che gli stessi non raggiungeranno l'autosufficienza economica.
In particolare, il padre provvederà al pagamento di quanto occorre per vitto, alloggio e spese necessarie alla vita quotidiana dei figli maggiorenni e attualmente dimoranti all'estero per ragioni di studio Per 1 e Per 2.
Al fine di cui sopra, il sig. Pt 1 provvederà a versare mensilmente sul conto corrente n. 3438795 presso Banca Fineco cointestato con la sig.ra Parte 2 l'importo di € 3,000,00 a titolo di "fondo cassa" che verrà utilizzato per effettuare i pagamenti di tutte le spese riguardanti i figli fino a che gli stessi permarranno all'estero per ragioni di studio (di cui € 850,00 verranno utilizzati per pagare il canone di locazione dell'appartamento in cui vive Per_2 ed € 500,00 versati direttamente alla ragazza per le spese mensili nonchè € 1.200 in favore di Per_1 per il canone di locazione e il vitto),
I residui 450,00 euro rimarranno depositati sul conto corrente per eventuali ulteriori necessità dei figli disciplinate come di seguito.
La sig.ra Parte 2 entro il 10 del mese successivo manderà al sig. Pt_1 un prospetto delle spese effettuate nell'interesse dei figli utilizzando il predetto fondo cassa. Qualora i figli richiedessero versamenti ulteriori rispetto a quelli indicati, la sig.ra Parte 2 prima di provvedere ad effettuare il pagamento dovrà richiedere il consenso del sig. Pt_1 e, ottenuto lo stesso, sosterrà il costo con i fondi presenti sul conto corrente che, ove non sufficienti, verranno integrati dell'importo necessario a sostenere la spesa concordata.
Ogni mese, il sig. Pt 1 provvederà, dunque, ad operare un conguaglio degli importi presenti sul conto corrente considerate le spese sostenute per i figli nel mese precedente e le somme residue giacenti a titolo di "fondo cassa".
Il sig. Pt 1 quando anche la figlia Pt_3 frequenterà l'università all'Estero provvederà a versare mensilmente sul conto n. 3438795 presso Banca Fineco cointestato con la sig.ra Parte_2
l'ulteriore importo di € 1.200,00 ad integrazione degli Euro 3.000,00 (per un totale di 4.200,00) per consentire il pagamento del canone di locazione della figlia Pt_3 e per il di lei vitto.
Resta d'inteso, in ogni caso, che il padre potrà provvedere ad effettuare egli stesso i pagamenti delle spese riguardanti i figli. In questa ipotesi, non verrà versato sul conto corrente cointestato il relativo importo.
L'importo del fondo cassa sarà progressivamente oggetto di revisione al momento del raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli, riducendo dell'importo destinato a/ai figli indipendenti il versamento effettuato nel conto corrente cointestato. Quando tutti i figli saranno economicamente indipendenti il conto cointestato verrà chiuso e l'eventuale liquidità ivi presente sarà di esclusiva competenza del sig. Pt_1
Il signor Pt 1 si impegna, altresì, a provvedere al versamento mensile di Euro 1.000,00 quale mantenimento ordinario della figlia Pt 3 da versarsi alla signora Parte_2 entro il giorno 10 di ogni mese, alle seguenti coordinate bancarie [...], sino a che la figlia vivrà presso l'abitazione materna. Il sig. Pt_1 accetta di continuare a versare il mantenimento di
€ 1.000,00 in favore della signora Parte 2 sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli, in considerazione del fatto che i tre figli facciano periodicamente rientro presso la casa materna per lunghi periodi di tempo.
Progressivamente, quando il figlio Per 1 diventerà economicamente indipendente il predetto importo verrà ridotto a Euro 700,00=, con l'indipendenza economica di Per_2 verrà ridotto ad €
350,00 e quando anche Pt 3 diventerà economicamente autosufficiente il versamento verrà interrotto definitivamente.
4. Anche le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste integralmente a carico del padre.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
5. Preso atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi e del patrimonio generato in costanza del rapporto coniugale, le parti concordano che, dal momento del deposito del presente ricorso: 5.1 la signora Parte 2 manterrà la proprietà di:
-immobile di Milano, Via Giusti n. 9;
-immobile di Santa Margherita Ligure, Piazza Martiri della Libertà 41;
-fondi assicurativi a lei intestati presso Controparte 1 per totali attuali euro 280.000,00; mentre manterrà la proprietà dell'immobile di Oltrona, Via San Mamette 5.2 Il signor Parte 1
n. 15 e l'integralità delle somme presenti sul conto corrente bancario cointestato n. 3438795 presso
Banca Fineco che potrà prelevare e trasferire su un altro conto corrente al medesimo intestato versando sul predetto conto unicamente il fondo cassa di cui al punto 5 che si richiama. Le somme presenti sul conto corrente cointestato saranno, comunque, in ogni momento, da ritenersi di esclusiva titolarità del sig. Pt_1
Le spese ordinarie e straordinarie degli immobili, nonché ogni altro onere e costo connesso, seguiranno, per legge, la proprietà degli stessi.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno, altresì, chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1 e che hanno contratto matrimonio in Olgiate Comasco (Co) il Parte 2
30.11.1999;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Olgiate Comasco perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Valentina Di Peppe
Così deciso in Milano, il 14.5.2025
Il Presidente Il Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano,