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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 27/10/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
Nr.1632/2022 R.G. Trib.
R E P UB B L IC A I T A LI A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Caltanissetta, IA ZA, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 -ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 02.10.2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. dell'Avv. Giuseppe Augello ed elettivamente domiciliato in
Sommatino (CL) nel corso Vittorio Emanuele n. 117,
- ricorrente contro in persona del Presidente pro tempore, e Controparte_1 difeso dagli Avv.ti DOLCE STEFANO e RUSSO CARMELO ed elettivamente domiciliato in
Caltanissetta nella via Val d'Aosta 14/d - presso l'Avvocatura distrettuale dell' CP_1
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 21.11.2022, premetteva di avere Parte_1 svolto attività di lavoro dipendente in agricoltura alle dipendenze della ditta CC SA nei seguenti periodi: tra giugno 2018 e dicembre 2018 e tra ottobre 2019 e dicembre 2019 prestando la propria attività lavorativa per un complessivo numero di giornate pari a 102 per il primo anno e 53 per il secondo anno, come si evince dalla visura camerale, buste paga, dmag, unilav, cud, versati in atti (all. nn. 1 e 2) e, che sussistendo i presupposti previsti dalla legge (iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli, svolgimento di attività di lavoro subordinato in agricoltura per il complessivo numero di giornate volute dalla normativa), avanzava istanza per l'ottenimento della disoccupazione agricola, per l'indennità di malattia e per degli assegni per il nucleo familiare.
Che, con provvedimenti in atti, il convenuto richiedeva la restituzione delle somme CP_1 indebitamente percepite per disconoscimento su base ispettiva e/o ometteva il pagamento di quanto dovuto provvedendo altresì alla cancellazione del nominativo del ricorrente dagli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli (all. n. 3).
Il ricorrente pertanto inoltrava formale ricorso in opposizione innanzi alla competente
Commissione CISOA avverso il quale si formava il silenzio rifiuto per decorso dei termini di legge
(all. n. 3).
Ciò posto, con il presente ricorso, concludeva: “RITENERE E DICHIARARE, nell'anno
2018 e nell'anno 2019, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura per una durata complessiva rispettivamente pari a 102 e 53 giornate lavorative e per l'effetto RITENERE E
DICHIARARE il diritto del ricorrente all'erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola, degli assegni familiari, dell'indennità di malattia e di ogni altro trattamento previdenziale per
l'anno 2018 e 2019 nonché il diritto del ricorrente alla conservazione dell'iscrizione del proprio nominativo negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli dipendenti e, per l'effetto, ORDINARE al convenuto
l'iscrizione nel citato elenco, con ogni conseguenza di legge. CONDANNARE l' CP_1 CP_1 convenuto, in persona del suo legale rappresentante, a pagare integralmente l'indennità di disoccupazione agricola, gli assegni familiari, l'indennità di malattia per l'anno 2018 e 2019 ed ogni altro diritto previdenziale dovuto per le causali per cui è processo nonché RITENERE E
DICHIARARE l'illegittimità dell' contestato. CP_2
Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti, si costituiva l' rilevando che CP_1
l'avvocatura, a seguito della notifica del ricorso, ha chiesto al competente Ufficio presso la sede CP_ di Caltanissetta di riesaminare la posizione del ricorrente in considerazione del fatto che il nominativo di quest'ultimo non rientra tra i soggetti per i quali gli ispettori, in occasione dell'accertamento concluso con il verbale del 29.11.2021, hanno disconosciuto il rapporto di lavoro con la ditta CC SA;
pertanto, la cancellazione del ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli potrebbe essere stata oggetto di una mera svista e che le determinazioni che saranno assunte dal predetto Ufficio saranno oggetto di comunicazione in causa ai fini dell'eventuale cessazione CP_ della materia del contendere, così concludendo: “Tanto premesso, l' come sopra rappresentato e difeso, chiede che, all'esito dell'eventuale riesame da parte dell'ente, venga dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda di iscrizione negli elenchi;
chiede altresì che venga dichiarata la prescrizione annuale ex art. 6, ult.c., L. 138/43, delle somme asseritamente dovute a titolo di indennità di malattia per gli anni 2018 e 2019. Spese compensate”.
La causa è stata più volte rinviata al fine di permettere all'Ente il deposito di documentazione idonea per la chiesa pronuncia di dichiarazione di cessata materia del contendere, rimasta senza esito.
L'istruttoria ha avuto luogo attraverso le produzioni documentali delle parti ed è stata rinviata ai sensi dell'art. 127 ter cpc, all'udienza del 02.10.2025 per discussione e decisione.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai difensori, l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Il GOP definisce il procedimento con l'adozione, fuori udienza, della sentenza.
***
La presente causa, sufficientemente istruita dalle produzioni documentali, verte sul diritto del ricorrente all'erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola, degli assegni familiari, dell'indennità di malattia e di ogni altro trattamento previdenziale per l'anno 2018 e 2019 nonché il diritto alla conservazione dell'iscrizione nominativo negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli dipendenti.
Dalla documentazione in atti prodotta da (visura camerale, buste Parte_1 paga, dmag, unilav, cud), risulta che il ricorrente ha svolto attività di lavoro dipendente in agricoltura alle dipendenze della ditta CC SA nei periodi contestati.
Ma v'è di più, il ricorrente con note autorizzate e depositate in data 03.12.2024 ha segnatamente dichiarato: “- premesso che con provvedimento successivo alla proposizione del ricorso giudiziario il resistente comunicava al lavoratore l'intervenuto riaccredito dei CP_1 contributi agricoli disconosciuti per gli anni oggetto di contestazione (2018, 2019), giusto provvedimento ed estratto contributo aggiornato in atti;
- premesso che seguito di tale formale riconoscimento delle pretese del lavoratore, tuttavia, ad oggi non ha ancora ottenuto gli emolumenti previdenziali connessi con lo svolgimento di attività CP_ agricola rispetto agli anni 2018 e 2019”, dichiarazioni non smentite dall' convenuto.
Dagli atti di causa emerge, inoltre, che l' più volte invitata a provvedere al deposito di CP_1 atti idonei a dimostrare il riaccredito delle somme dovute al ricorrente, al fine di consentire la cessazione della materia del contendere, non ha mai adempiuto. Da quanto sopra emerge che, l' anzitutto non ha fornito contestazione Controparte_4 alcuna in ordine all'insussistenza del rapporto di lavoro in agricoltura e non ha mai prodotto alcunché in merito all'accredito delle somme spettanti al lavoratore.
Di conseguenza, alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il GOP, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettate e/o disattese:
- dichiara l'insussistenza dell'indebito oggetto della comunicazione prot. n. CP_1
1800.27/06/2022.015109;
- dichiara il diritto del ricorrente all'erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola, degli assegni familiari, dell'indennità di malattia e di ogni altro trattamento previdenziale per l'anno 2018
e 2019 nonché il diritto alla conservazione dell'iscrizione del nominativo negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli dipendenti e, per l'effetto condanna l' al pagamento delle indicate CP_1 spettanze;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.312,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA nelle aliquote previste, con attribuzione all'Avv. Giuseppe Augello, dichiaratosi anticipatario.
Caltanissetta, 27 ottobre 2025
Il GOP
IA ZA
R E P UB B L IC A I T A LI A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Caltanissetta, IA ZA, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 -ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 02.10.2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. dell'Avv. Giuseppe Augello ed elettivamente domiciliato in
Sommatino (CL) nel corso Vittorio Emanuele n. 117,
- ricorrente contro in persona del Presidente pro tempore, e Controparte_1 difeso dagli Avv.ti DOLCE STEFANO e RUSSO CARMELO ed elettivamente domiciliato in
Caltanissetta nella via Val d'Aosta 14/d - presso l'Avvocatura distrettuale dell' CP_1
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 21.11.2022, premetteva di avere Parte_1 svolto attività di lavoro dipendente in agricoltura alle dipendenze della ditta CC SA nei seguenti periodi: tra giugno 2018 e dicembre 2018 e tra ottobre 2019 e dicembre 2019 prestando la propria attività lavorativa per un complessivo numero di giornate pari a 102 per il primo anno e 53 per il secondo anno, come si evince dalla visura camerale, buste paga, dmag, unilav, cud, versati in atti (all. nn. 1 e 2) e, che sussistendo i presupposti previsti dalla legge (iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli, svolgimento di attività di lavoro subordinato in agricoltura per il complessivo numero di giornate volute dalla normativa), avanzava istanza per l'ottenimento della disoccupazione agricola, per l'indennità di malattia e per degli assegni per il nucleo familiare.
Che, con provvedimenti in atti, il convenuto richiedeva la restituzione delle somme CP_1 indebitamente percepite per disconoscimento su base ispettiva e/o ometteva il pagamento di quanto dovuto provvedendo altresì alla cancellazione del nominativo del ricorrente dagli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli (all. n. 3).
Il ricorrente pertanto inoltrava formale ricorso in opposizione innanzi alla competente
Commissione CISOA avverso il quale si formava il silenzio rifiuto per decorso dei termini di legge
(all. n. 3).
Ciò posto, con il presente ricorso, concludeva: “RITENERE E DICHIARARE, nell'anno
2018 e nell'anno 2019, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura per una durata complessiva rispettivamente pari a 102 e 53 giornate lavorative e per l'effetto RITENERE E
DICHIARARE il diritto del ricorrente all'erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola, degli assegni familiari, dell'indennità di malattia e di ogni altro trattamento previdenziale per
l'anno 2018 e 2019 nonché il diritto del ricorrente alla conservazione dell'iscrizione del proprio nominativo negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli dipendenti e, per l'effetto, ORDINARE al convenuto
l'iscrizione nel citato elenco, con ogni conseguenza di legge. CONDANNARE l' CP_1 CP_1 convenuto, in persona del suo legale rappresentante, a pagare integralmente l'indennità di disoccupazione agricola, gli assegni familiari, l'indennità di malattia per l'anno 2018 e 2019 ed ogni altro diritto previdenziale dovuto per le causali per cui è processo nonché RITENERE E
DICHIARARE l'illegittimità dell' contestato. CP_2
Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti, si costituiva l' rilevando che CP_1
l'avvocatura, a seguito della notifica del ricorso, ha chiesto al competente Ufficio presso la sede CP_ di Caltanissetta di riesaminare la posizione del ricorrente in considerazione del fatto che il nominativo di quest'ultimo non rientra tra i soggetti per i quali gli ispettori, in occasione dell'accertamento concluso con il verbale del 29.11.2021, hanno disconosciuto il rapporto di lavoro con la ditta CC SA;
pertanto, la cancellazione del ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli potrebbe essere stata oggetto di una mera svista e che le determinazioni che saranno assunte dal predetto Ufficio saranno oggetto di comunicazione in causa ai fini dell'eventuale cessazione CP_ della materia del contendere, così concludendo: “Tanto premesso, l' come sopra rappresentato e difeso, chiede che, all'esito dell'eventuale riesame da parte dell'ente, venga dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda di iscrizione negli elenchi;
chiede altresì che venga dichiarata la prescrizione annuale ex art. 6, ult.c., L. 138/43, delle somme asseritamente dovute a titolo di indennità di malattia per gli anni 2018 e 2019. Spese compensate”.
La causa è stata più volte rinviata al fine di permettere all'Ente il deposito di documentazione idonea per la chiesa pronuncia di dichiarazione di cessata materia del contendere, rimasta senza esito.
L'istruttoria ha avuto luogo attraverso le produzioni documentali delle parti ed è stata rinviata ai sensi dell'art. 127 ter cpc, all'udienza del 02.10.2025 per discussione e decisione.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai difensori, l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Il GOP definisce il procedimento con l'adozione, fuori udienza, della sentenza.
***
La presente causa, sufficientemente istruita dalle produzioni documentali, verte sul diritto del ricorrente all'erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola, degli assegni familiari, dell'indennità di malattia e di ogni altro trattamento previdenziale per l'anno 2018 e 2019 nonché il diritto alla conservazione dell'iscrizione nominativo negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli dipendenti.
Dalla documentazione in atti prodotta da (visura camerale, buste Parte_1 paga, dmag, unilav, cud), risulta che il ricorrente ha svolto attività di lavoro dipendente in agricoltura alle dipendenze della ditta CC SA nei periodi contestati.
Ma v'è di più, il ricorrente con note autorizzate e depositate in data 03.12.2024 ha segnatamente dichiarato: “- premesso che con provvedimento successivo alla proposizione del ricorso giudiziario il resistente comunicava al lavoratore l'intervenuto riaccredito dei CP_1 contributi agricoli disconosciuti per gli anni oggetto di contestazione (2018, 2019), giusto provvedimento ed estratto contributo aggiornato in atti;
- premesso che seguito di tale formale riconoscimento delle pretese del lavoratore, tuttavia, ad oggi non ha ancora ottenuto gli emolumenti previdenziali connessi con lo svolgimento di attività CP_ agricola rispetto agli anni 2018 e 2019”, dichiarazioni non smentite dall' convenuto.
Dagli atti di causa emerge, inoltre, che l' più volte invitata a provvedere al deposito di CP_1 atti idonei a dimostrare il riaccredito delle somme dovute al ricorrente, al fine di consentire la cessazione della materia del contendere, non ha mai adempiuto. Da quanto sopra emerge che, l' anzitutto non ha fornito contestazione Controparte_4 alcuna in ordine all'insussistenza del rapporto di lavoro in agricoltura e non ha mai prodotto alcunché in merito all'accredito delle somme spettanti al lavoratore.
Di conseguenza, alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il GOP, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettate e/o disattese:
- dichiara l'insussistenza dell'indebito oggetto della comunicazione prot. n. CP_1
1800.27/06/2022.015109;
- dichiara il diritto del ricorrente all'erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola, degli assegni familiari, dell'indennità di malattia e di ogni altro trattamento previdenziale per l'anno 2018
e 2019 nonché il diritto alla conservazione dell'iscrizione del nominativo negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli dipendenti e, per l'effetto condanna l' al pagamento delle indicate CP_1 spettanze;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.312,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA nelle aliquote previste, con attribuzione all'Avv. Giuseppe Augello, dichiaratosi anticipatario.
Caltanissetta, 27 ottobre 2025
Il GOP
IA ZA