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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/09/2025, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 10 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D.
Lgs. n. 149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato in data 11 settembre
2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2054, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, pendente
T R A
, Parte_1 con l'avv. FAVOCCIA ROSARIA,
- ricorrente -
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'avv. RETICO ALFREDO,
- convenuta -
E
1 in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 con l'avv. MIGLIO SIMONA,
- terzo chiamato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.04.2023 la parte ricorrente Pt_1
ha chiamato in giudizio la parte convenuta
[...] [...]
e – premessi i fatti costitutivi delle proprie Controparte_1 domande – ha presentato le conclusioni di cui alla pag. 12 e ss. del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello professionale III con parametro già acquisito A ed al relativo trattamento economico, normativo e previdenziale per aver svolto mansioni di autista di mezzo compattatore di livello III A di cui al CCNL dedotto in atti e applicato in azienda, dall'1/8/2017
b) e condannare la convenuta a pagare la complessiva somma di euro 10.031,24, maturata dal 1.8.2017 all'11.11.2022 per le causali di cui sub a), comprensiva di adeguamento
TFR il tutto come meglio specificato in conteggi allegati, da intendersi parte integrante del presente atto, il tutto oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal 11.11.2022 (data cessazione) sino al soddisfo ed oltre contributi previdenziali e adeguamento T.F.R.;
c) condannare sempre e comunque la convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio con attribuzione alla sottoscritta procuratrice, antistataria.”
Si è costituita in giudizio la parte convenuta contestando le affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite e con l'assunzione di prove testimoniali.
Avendo la parte ricorrente richiesto anche la condanna della parte convenuta alla regolarizzazione della propria posizione contributiva previdenziale, è stata inoltre disposta l'integrazione del contraddittorio con il terzo chiamato (cfr. Cassazione civile sez. lav., 21/09/2020, n. 19679), CP_2 che si è regolarmente costituito in giudizio, evidenziando la propria posizione
2 di sostanziale terzietà rispetto all'esito della controversia e chiedendo, in caso di accoglimento delle domande attoree, la condanna della parte convenuta al versamento dei contributi previdenziali omessi, nei limiti della prescrizione eventualmente maturata.
La controversia, in tal modo istruita, è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti costituite.
* * *
Il ricorso è parzialmente fondato, per le ragioni indicate appresso anche per relationem rispetto a precedenti giurisprudenziali conformi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 132, co. 1, n.
4. c.p.c. e all'art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c.
In punto di diritto occorre ricordare preliminarmente che l'art. 2103 c.c.
– nella versione originaria (anteriore alle modifiche apportate dal D. Lgs. n.
81/2015) – prevedeva che “(1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi,
e comunque non superiore a tre mesi. […]. (2) Ogni patto contrario è nullo”.
Il nuovo art. 2103 c.c. – nella versione vigente (successiva alle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 81/2015) – stabilisce ora che “(1) Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. (2) In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore
3 purché rientranti nella medesima categoria legale. (3) Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni. (4) Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi. (5) Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa. (6) Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. (7) Nel caso di assegnazione di mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e
l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi. (8) […] (9) Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo”.
La giurisprudenza ha chiarito, a tale riguardo, che “nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda;
l'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in
4 una determinata categoria di lavoratori, costituisce comunque giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione (cfr, ex plurimis, Cass. 12744/2003; 3069/2005; 17896/2007;
26233/2008). Analogo procedimento deve dunque essere seguito anche allorché si tratti di individuare, ai fini dell'accertamento di un eventuale demansionamento, la pertinenza delle mansioni svolte ad una determinata posizione funzionale” (Cass. civ., sez. lav., n.
7123/2014; in senso analogo cfr. Cass. n. 26234/2008, Cass. n. 17896/2007;
Cass. n. 7569/1987, Cass. n. 7563/1987).
Inoltre la giurisprudenza ha pure precisato che “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente di un banca al fine di ottenere l'inquadramento come funzionario di grado IV F2, in quanto questi non aveva indicato nel ricorso introduttivo gli elementi caratterizzanti la qualifica superiore omettendo altresì di procedere al raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e le mansioni svolte di fatto)”
(Cassazione civile, sez. lav., 21/05/2003, n. 8025) e che “In breve non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale e, in questa vicenda, a scaglioni (attività impiegatizia a fronte di funzioni direttive, contrattualmente distinte). Né può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli
5 elementi complessivi posti a sostegno della domanda” (Cassazione civile, sez. lav., n.
8025/2003).
Inoltre, “ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in due distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, l'onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, anche sull'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento” (Cass. civ. n. 6238/01,
8225/03, 11925/03, 12092/04, 7453/2002, 12792/2003)
Le regole appena illustrate hanno valenza di principi generali, che si applicano sia in materia di accertamento di mansioni superiori, sia in materia di demansionamento, sia in materia di accertamento della esatta qualificazione del rapporto di lavoro, di cui è chiesta la riqualificazione in termini di lavoro subordinato, rispetto alla normativa contrattuale collettiva che disciplina le varie tipologie di lavoratori subordinati del settore di riferimento.
La giurisprudenza ha, inoltre, precisato che, in caso di assegnazione del lavoratore a mansioni promiscue, il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori (e del diritto all'inquadramento superiore) è subordinato all'accertamento che tali mansioni superiori siano state svolte in modo prevalente rispetto a quelle corrispondenti al livello di inquadramento formalmente riconosciuto dal datore di lavoro, e che tale prevalenza deve essere qualitativa e/o quantitativa (Cassazione civile sez. lav., 10/03/2004, n.
4946): in altri termini, “In caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale” (Cassazione civile sez. lav., 08/02/2021, n. 2969).
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha dedotto:
6 - di avere svolto attività lavorativa alle dipendenze della parte convenuta nel periodo dal 01.08.2017 al 11.11.2022, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, con assegnazione all'esecuzione dell'appalto di servizi di raccolta di rifiuti urbani affidato dal CP_3
alla convenuta;
[...] CP_4
- di avere ricevuto (formalmente) l'assegnazione di mansioni di operatore ecologico e l'inquadramento al livello 2-A del CCNL Terziario e Servizi
Nettezza Urbana Aziende Private (rectius: Igiene Ambientale Aziende Private: all. 2 al fascicolo di parte ricorrente);
- di avere svolto di fatto, fin dall'inizio del rapporto di lavoro, mansioni
(superiori) di operatore ecologico addetto alla raccolta differenziata dei rifiuti
“porta a porta” e, al contempo, alla guida di un autocarro per la raccolta di rifiuti munito di una pala meccanica per la movimentazione di cassoni tramite leve azionate meccanicamente e per la costipazione e/o lo schiacciamento dei rifiuti, per il quale è richiesto il possesso della patente di guida categoria B;
- che tali mansioni di fatto svolte corrisponderebbero al superiore livello di inquadramento 3-A del CCNL cit. (relativo ai lavoratori che svolgono mansioni di “autista di autocarro per la raccolta di rifiuti con veicoli eseguenti la movimentazione di cassoni con mezzi azionati meccanicamente e/o idraulicamente”).
Nel caso concreto sono circostanze pacifiche tra le parti sia l'esistenza del rapporto di lavoro de quo sia lo svolgimento, per opera della parte ricorrente e fin dall'inizio del rapporto di lavoro, delle mansioni dedotte da quest'ultima: tuttavia la parte convenuta ha sostenuto che le mansioni in questione rientrerebbero perfettamente nel livello di inquadramento formalmente riconosciuto alla parte ricorrente e che il superiore livello di inquadramento invocato dalla controparte sarebbe inconferente.
Più nel dettaglio, la parte convenuta ha sostenuto che l'automezzo utilizzato dalla parte ricorrente – cioè un furgoncino di piccole dimensioni con
7 vasca posteriore aperta (in gergo denominato “vaschetta”) dotato di pala costipatrice (e non compattatrice) – non sarebbe annoverabile tra i mezzi c.d.
“compattatori” esplicitamente indicati nella declaratoria del livello 3-A invocato del CCNL cit.
Il livello di inquadramento invocato dalla parte ricorrente (livello 3-A del
CCNL cit.) riguarda i “lavoratori che svolgono attività esecutive sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate, operando anche in concorso con uno o più lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento. Svolgono attività di spazzamento/raccolta utilizzando veicoli e mezzi d'opera per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria. Profili esemplificativi: - addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con utilizzo di compattatori, spazzatrici, innaffiatrici;
- addetto alla conduzione di mezzi d'opera”.
Il livello di inquadramento formalmente riconosciuto alla parte ricorrente
(livello 2-A del CCNL cit.) riguarda invece i “lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del 1 livello, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativi, acquisibili con un periodo di pratica, anche utilizzando veicoli per la conduzione dei quali è richiesto il possesso della patente categoria “B”, con esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del livello 3. Profili esemplificativi – addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'ausilio di veicoli”.
Dall'istruttoria testimoniale è emerso che la parte ricorrente, fin dall'inizio del rapporto di lavoro alle dipendenze della parte convenuta, ha svolto il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta utilizzando un automezzo
IVECO DAILY, con capienza fino a 3,5 tonnellate e munito di una pala meccanica per la raccolta e costipazione dei rifiuti, per la cui conduzione è necessaria la patente di categoria B (vd. testimonianze di e Testimone_1
). Tes_2
8 La giurisprudenza di questo Tribunale formatasi in riferimento a fattispecie del tutto simili a quella costituente oggetto del presente giudizio – vale a dire in riferimento al caso di lavoratori addetti alla guida dell'automezzo costipatore richiedente il possesso della patente categoria B (e non al compattatore richiedente il possesso della patente categoria C) – ha affermato che anche a tali lavoratori spetta l'inquadramento al livello 3-A previsto dal
CCNL cit., poiché “il CCNL del Settore individua gli automezzi per la cui conduzione
è richiesta la patente B dividendoli in due sotto-categorie: quelli utilizzati solo per la raccolta dei rifiuti ma sprovvisti di sistemi di trattamento degli stessi;
quelli che invece sono muniti di tali sistemi. I primi danno diritto al lavoratore che li utilizza all'inquadramento al III livello, i secondi al II livello” e poiché, nel caso del costipatore, “non si tratta […] di un automezzo utilizzato per la mera raccolta dei rifiuti “porta a porta”, quali ad es. l'Ape
Car. […] Condurre e utilizzare il predetto automezzo non implica lo svolgimento di attività elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo acquisibili con un periodo di pratica” (cfr. Tribunale di Velletri, Sezione lavoro, sentenza n. 985/2023 del
26.09.2023; Id. sentenza n. 984/2023 del 26.09.2023; Id. sentenza n. 670/2022 del 14.06.2022; in senso analogo inoltre cfr. Id. sentenza n. 712/2021 del
27.04.2021).
La Suprema Corte, pronunciatasi in relazione a un caso del tutto analogo a quello qui in esame, ha inoltre affermato – condividendo il ragionamento seguito dalla Corte territoriale (Corte d'Appello di Napoli sentenza n.
3730/2021) – che “Alla stregua della declaratorie corrispondenti al formale livello di inquadramento degli odierni intimati (2° livello) ed a quello rivendicato (3° livello), (…)
l'elemento discretivo fra l'uno e l'altro non è rappresentato, (…) dalla utilizzazione di mezzi con particolari caratteristiche e complessità, tantomeno di mezzi per la cui guida si richiede il possesso della patente C); invero, ciò che contraddistingue l'uno e l'altro livello è il diverso grado di qualificazione dell'attività espletata;
secondo la declaratoria contrattuale corrispondente al 2° livello, tale attività ha carattere elementare e richiede conoscenze generiche del processo lavorativo " … anche utilizzando veicoli per la conduzione dei quali è
9 richiesto il possesso della patente di categoria "B"…"; l'attività corrispondente al 3° livello, secondo la relativa declaratoria contrattuale, risulta più complessa in quanto implica
l'adibizione "al servizio di spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territori con l'ausilio di veicoli e mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della categoria " "B" " e preparazione professionale supportate da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro ed autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro.
2.4. Il riferimento in entrambe le declaratorie all'utilizzo di mezzi implicanti il possesso della patente di Categoria
"B" esclude poi che, (…) la preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro richiesta per il 3° livello possa esprimersi solo nella guida di mezzi c.d. compattatori”.
Dunque, secondo la Suprema Corte, ciò che consente di distinguere l'uno e l'altro livello non è l'utilizzo o meno di mezzi implicanti il possesso della patente di categoria B (alla quale si fa riferimento in entrambe le declaratorie contrattuali di cui si discute), quanto piuttosto il differente grado di qualificazione dell'attività espletata (a seconda che tale attività sia elementare o sia più complessa), rimanendo escluso che la preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro possa desumersi esclusivamente dalla guida di mezzi c.d. “compattatori”.
Nel caso di specie, l'attività svolta dalla parte ricorrente – implicante l'utilizzo di un automezzo IVECO DAILY munito di una pala meccanica per la raccolta e costipazione dei rifiuti, attivata manualmente dalla medesima parte ricorrente – non consiste in operazioni elementari richiedenti conoscenze generiche (alle quali fa riferimento il livello 2-A del CCNL cit.) ma in operazioni richiedenti una preparazione professionale specifica, cioè una qualificazione professionale particolare (dunque rientranti nella previsione di cui al livello 3-A del CCNL cit.).
Inoltre l'utilizzo del predetto automezzo per opera della parte ricorrente appare costituire l'attività qualitativamente prevalente rispetto alla residua attività di raccolta porta a porta svolta dalla stessa.
10 La parte ricorrente ha quindi diritto al riconoscimento dell'inquadramento al superiore livello 3-A di cui al CCNL cit., decorso il periodo di cui all'art. 2103 c.c., e al pagamento delle correlate differenze retributive, fin dalla data di inizio del rapporto di lavoro (coincidente con il momento a partire dal quale sono state svolte le mansioni superiori ricordate in precedenza).
La parte convenuta non ha contestato specificamente i conteggi attorei: pertanto essi possono essere utilizzati per quantificare le spettanze della parte ricorrente per i titoli (causali) sopra indicati e in relazione al periodo di lavoro dal 1.08.2017 al 11.11.2022, senza necessità di disporre una C.T.U. contabile.
Tuttavia le somme esposte nei predetti conteggi devono essere ridotte in via equitativa ex art. 432 c.p.c., giacché i conteggi attorei fanno riferimento a un periodo (dal 1.08.2017 al 28.11.2022) più lungo rispetto alla durata del rapporto di lavoro (dal 1.08.2017 al 11.11.2022).
Spettando quindi alla parte ricorrente, per i titoli di cui sopra, euro
9.750,00 (di cui euro 600,00 a titolo di integrazione del TFR) – oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Dall'accertamento del diritto della parte ricorrente al pagamento delle suddette differenze retributive deriva altresì l'obbligo della parte convenuta di provvedere alla regolarizzazione della posizione contributiva previdenziale della prima.
Il terzo chiamato ha tuttavia eccepito l'intervenuta prescrizione del CP_2 diritto alla regolarizzazione contributiva previdenziale,
Tale eccezione sollevata dal terzo chiamato è parzialmente fondata.
L'art. 2116, co. 1, c.c. prevede il principio generale secondo cui il lavoratore ha diritto ad ottenere l'erogazione delle prestazioni previdenziali anche nei casi in cui il datore di lavoro non abbia versato regolarmente i relativi contributi all'Istituto competente.
11 Il comma 2 della medesima disposizione stabilisce, inoltre, che nei casi in cui la legislazione speciale preveda deroghe al predetto principio generale – cioè ipotesi in cui il lavoratore, in caso di omesso o incompleto o irregolare versamento dei contributi da parte del suo datore di lavoro, non abbia diritto in tutto o in parte all'erogazione delle prestazioni previdenziali dall'Istituto competente – il datore di lavoro è tenuto al risarcimento del danno cagionato in tal modo al lavoratore.
Il principio generale di cui all'art. 2116, co. 1, c.c. è stato attuato dall'art. 40 della L. n. 153/1969 e dall'art. 23-ter del D.L. n. 267/1972, i quali hanno modificato l'art. 27 del R.D.L. n. 636/1939; quest'ultima disposizione ora dispone, al comma 2, che “Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione […]. Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove certe” e, al comma 3, che “i periodi non coperti da contribuzione di cui al comma precedente sono considerati utili anche ai fini della determinazione della misura delle pensioni”.
L'art. 55 del R.D.L. n. 1825/1935 stabilisce che, dopo il decorso del termine di prescrizione del diritto dell' ad ottenere il Controparte_5 versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro o dal lavoratore, non è ammesso il pagamento spontaneo tardivo da parte del soggetto obbligato: ciò costituisce un corollario del principio secondo cui “nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto dalla legge alla disponibilità delle parti, per cui deve escludersi la esistenza di un diritto soggettivo dei datori di lavoro e degli assicurati a versare i contributi previdenziali prescritti” (Cass. n. 6340 del 24/03/ 2005; Cass. n. 23116 del
10/12/2004; Cass. n. 301 dell'11/01/2001; Cass. n. 11140 del 16/08/2001;
Cass. n. 330 del 12/01/2002), il quale principio comporta altresì che la prescrizione dei contributi è irrinunciabile sia dal debitore (datore di lavoro) che dal creditore (Istituto previdenziale), che il contributo eventualmente
12 versato dal primo dopo il compimento della prescrizione è irricevibile da parte del secondo e che deve ritenersi nullo ex art. 2936 c.c. ogni patto contrario eventualmente intercorso tra datore di lavoro e Istituto previdenziale.
Deriva da ciò, inoltre, che i contributi previdenziali prescritti e pagati tardivamente dal datore di lavoro all'Istituto previdenziale vanno restituiti a cura di quest'ultimo (in tal senso vd. Circolare del 13 ottobre 1995, n. CP_2
262, punto 1.2).
Il termine di prescrizione dei crediti contributivi facenti capo all'
[...]
– attualmente previsto dall'art. 3 della L. n. 335/1995 (che ha CP_5 modificato l'art. 41 della L. n. 153/1969, il quale, a sua volta, aveva innovato la previsione di cui all'art. 55, co. 1, del R.D.L. n. 1825/1935) – è di 5 anni, decorrenti dal giorno in cui i singoli contributi avrebbero dovuto essere versati
(il quale giorno è previsto dalla normativa relativa alle singole tipologie di contributi ed è fissato, a seconda dei casi, in riferimento al singolo mese di riferimento, o al trimestre, ecc…): ad oggi sussiste, invece, un termine di prescrizione decennale nel (solo) caso di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti, ai sensi dell'art. 3, co. 9, lett. a, II periodo, della L. n. 335/1995
(Cass. n. 9962 del 12/05/2005; Cass. n. 1372 del 29/01/2003; Cass. n.
4606/2004; Cass. n. 6173 del 7/03/2008; vd, Circ. n. 31 del 2/03/2012), CP_2 purché tale denuncia sia effettuata entro il termine di prescrizione quinquennale dei singoli contributi previdenziali omessi per i quali il denunciante chiede il recupero (Cass. n. 5811 del 10/03/2010) e senza che occorra comunicare tale denuncia anche al datore di lavoro (Cass. civ. sez. lav.
5/03/2009 n. 5320; Cass. n. 1372/2003, cit.).
Il combinato disposto dell'art. 27 del R.D.L. n. 636/1939 e s.m.i. e dell'art. 3 della L. n. 335/1995 costituisce una evidente deroga al principio generale di cui all'art. 2116, co. 1, c.c., comportando che, in caso di prescrizione di crediti previdenziali insoddisfatti, il lavoratore o non ha diritto alla prestazione previdenziale o ha diritto a una prestazione previdenziale di
13 importo più basso rispetto a quella che gli sarebbe spettato se il datore di lavoro avesse regolarmente versato tutti i contributi dovuti all'
[...]
. CP_5
In altri termini, il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali
(di cui all'art. 2116 c.c.) opera limitatamente ai crediti previdenziali non prescritti, per i quali l'Istituto previdenziale opera un accreditamento figurativo in favore del lavoratore, indipendentemente dal successivo effettivo recupero dei contributi nei confronti del datore di lavoro inadempiente.
In forza dell'art. 2116, co. 2, c.c., il datore di lavoro resta comunque responsabile nei confronti del lavoratore, dopo il decorso del termine di prescrizione dei crediti contributivi vantati dall'Istituto previdenziale, per il danno arrecato al lavoratore medesimo: quest'ultimo può agire avverso il datore di lavoro per ottenere risarcimento dei danni derivati dall'omissione contributiva, facendo valere il proprio diritto alla (integrità della) posizione contributiva, entro 10 anni decorrenti dal giorno in cui l'Istituto previdenziale ha rifiutato in tutto o in parte la pensione (vd. Cass. 4/06/1988, n. 3790; Cass. civ. sez. lav. 20/01/2016, n. 983; Cass. 11/09/2013, n. 20827).
Nel caso di specie, il primo atto con il quale la parte ricorrente ha segnalato al terzo chiamato l'esistenza di omissioni contributive CP_2 imputabili alla parte convenuta datrice di lavoro è costituito dall'avvenuta notificazione del ricorso che ha dato luogo al presente giudizio, effettuata dalla medesima parte ricorrente in data 31.07.2025 in uno con l'ordinanza giudiziale che ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del predetto terzo chiamato.
Poiché le retribuzioni riconosciute alla parte ricorrente all'esito del presente giudizio riguardano il periodo dal 1.08.2017 al 11.11.2022, alla data del 31.07.2025 (in cui è avvenuta la notificazione del ricorso al terzo chiamato il termine quinquennale di prescrizione vigente in materia previdenziale CP_2
(ex art. 3 della L. n. 335/1995) era già decorso in relazione ai contributi
14 correlati alla suddette retribuzioni e non versati dal datore di lavoro della parte ricorrente fino al 30.07.2020, ad eccezione di quelli rientranti nell'ambito temporale di applicazione della sospensione straordinaria di cui art. 37, co. 2, del D.L. n. 18/2020 e s.m.i. (operante dal 23.02.2020 al 30.06.2020) e/o di cui all'art. 11, co. 9, del D.L. n. 183/2020 e s.m.i. (operante dal 31.12.2020 al
30.06.2021).
Pertanto il diritto della parte ricorrente alla regolarizzazione contributiva previdenziale risulta parzialmente estinto per intervenuta prescrizione, salvo il diritto della stessa ad ottenere la regolarizzazione contributiva previdenziale per quanto riguarda (a) i contributi non versati dal datore di lavoro nel periodo dal 31.07.2020 al 11.11.2022 e (b) i contributi non versati dal datore di lavoro nel periodo anteriore al 31.07.2020 e per i quali, in ragione della sospensione straordinaria di cui art. 37, co. 2, del D.L. n. 18/2020 e s.m.i. e/o di cui all'art. 11, co. 9, del D.L. n. 183/2020 e s.m.i., lo spirare del termine quinquennale di prescrizione risultava differito a data successiva al 30.07.2020.
* * *
In conclusione, il ricorso deve essere parzialmente accolto, nei limiti e nei termini sopra precisati.
Le spese di lite riguardanti i rapporti tra la parte ricorrente e la parte convenuta seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono poste a carico della parte convenuta: tali spese sono liquidate nella misura di euro
4.500,00 e ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M.), oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Le spese di lite relative ai rapporti tra la parte ricorrente e il terzo chiamato possono essere interamente compensate, tenuto conto della CP_2 peculiare posizione sostanziale e processuale rivestita da quest'ultimo; lo stesso vale per quanto riguarda le spese di lite relative ai rapporti tra la parte convenuta e il predetto terzo chiamato.
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P.Q.M.
- accertato lo svolgimento per opera della parte ricorrente, nel periodo di lavoro dal 1.08.2017 al 11.11.2022, di mansioni superiori riconducibili al livello
3-A di inquadramento previsto dal CCNL di cui in motivazione, dichiara il diritto della parte ricorrente all'inquadramento in questione e al pagamento, a carico della parte convenuta, delle correlate differenze retributive, quantificate nella misura di euro 9.750,00, oltre a interessi legali e a rivalutazione monetaria;
- per l'effetto, condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma sopra indicata, oltre a interessi legali e a rivalutazione monetaria;
- dichiara l'obbligo della parte convenuta di provvedere alla correlata regolarizzazione contributiva previdenziale, nei limiti indicati in motivazione,
e, per l'effetto, condanna la parte convenuta ad effettuare il relativo pagamento in favore del terzo chiamato CP_2
- dichiara l'intervenuta prescrizione del diritto della parte ricorrente alla regolarizzazione contributiva previdenziale in riferimento ai contributi non versati nel periodo anteriore al 31.07.2020, ad eccezione di quelli per i quali lo spirare del termine di prescrizione risultava differito a data successiva al
30.07.2020 ex art. 37, co. 2, del D.L. n. 18/2020 e s.m.i. e/o ex art. 11, co. 9, del D.L. n. 183/2020 e s.m.i.;
- respinge ogni altra domanda o eccezione;
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate in euro 4.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA, da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e il terzo chiamato CP_2 nonché tra la parte convenuta e il medesimo terzo chiamato.
Velletri, 11 settembre 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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