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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 10/11/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 1597 / 2021
Il Giudice designato LI UA, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 1597 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
e con gli avv. PASTORE GIOVANNI e Parte_1 Parte_2
AF NA OP ricorrenti
E
con l'avv.to ALESII LEONARDO e ZA AR CP_1 resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi successivamente riuniti, e ritualmente notificati, i ricorrenti in epigrafe individuati, esponendo di avere lavorato alle dipendenze di – il dal Controparte_2 Pt_1
1.08.2014 al 31.10.2018 ed il dal 24.03.2015 sino al 31.01.2020- in forza di contratto a Pt_2 tempo pieno ed indeterminato pari a 38 ore settimanali il e con contratto a tempo Pt_1 parziale di tipo orizzontale di 18 ore settimanali (pari al 47,37% dell'orario ordinario e distribuite su 6 giorni lavorativi, domenica inclusa, poi aumentato al 50% dal 1.06.2018, per un totale di 19 ore settimanali) il con inquadramento nel livello D1 ( ed F2 Pt_2 Pt_1
( del CCNL Mobilità Attività Ferroviarie, con qualifica di operaio e mansioni di Pt_2 addetto alle pulizie dei vagoni-treni regionali di assegnati presso la stazione Controparte_1 ferroviaria di Cassino, nell'ambito dell'appalto della gestione dei servizi di pulizia del materiale rotabile e degli impianti industriali nell'interesse ed in favore della committente deducevano: Controparte_1
- di utilizzare nell'attività di pulizia prodotti contenenti sostanze tossiche, abrasive e corrosive;
- di indossare nello svolgimento delle loro mansioni dispositivi di protezione individuale
(giubbetto, pantaloni, maglietta e scarpe) di cui erano stati dotati dall'azienda al momento;
- il di essere stato inserito in turni avvicendati nelle 24 ore ripartiti su cinque Pt_1
giorni di lavoro lavorativi dal lunedì alla domenica con una giornata di riposo/recupero smontante dopo il servizio notturno: un turno pomeridiano dalle 12.00 alle 19.36 (7,36 ore al giorno), un turno di mattina dalle 5.30 alle 13.06 ed un turno di notte dalle 21.30 alle 5.06 seguito da una giornata di recupero/riposo ed a seguire altro turno di pomeriggio, mattina e notte e successivo godimento del riposo settimanale;
dal mese di aprile 2017 l'appaltatrice inseriva il ricorrente in una turnazione settimanale che prevedeva lo svolgimento di un turno pomeridiano (12.00 alle 19.36), un turno di mattina (5.30/13.06) e poi servizio notturno
(21.30/5.06) per tre giorni consecutivi nella settimana lavorativa seguiti da due giorni di riposi/recuperi (5 giorni lavorati a settimana); dalla fine del mese di maggio 2018
l'articolazione oraria del servizio notturno è mutata dalle ore 22.00 alle 5.36 del mattino oppure dalle 22.00 alle 4.00 del mattino mentre dal 20 giugno 2018 l'articolazione oraria del turno di mattina è dalle 6.24 alle 14.00; che la dedotta distribuzione dell'orario di lavoro, programmata dall'appaltatrice secondo le necessità aziendali, conduceva allo svolgimento di un orario settimanale che poteva oscillare tra le 38 e le 46 ore settimanali, con conseguente inserimento in un sistema di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale ai sensi dell'art. 27 punto 1.2. del
CCNL Mobilità Attività Ferroviarie;
- il di essere stato inserito in turni avvicendati nelle 24 ore ripartiti su sei giorni di Pt_2
lavoro a settimana compresa la domenica e precisamente: un turno di mattina che poteva essere dalle 7.00 alle 10.00 oppure dalle 9.00 alle 12.00, ed un turno notturno dalle 23.00 alle 02.00 del giorno successivo (in violazione della programmazione massima dei servizi notturni disciplinata dal CCNL Attività Ferroviarie all'art. 27, punto 1.9, secondo capoverso lettere a, b e c), con una giornata di riposo settimanale variabile in funzione delle esigenze produttive dell'appaltatore; di aver altresì svolto lavoro supplementare oltre l'orario settimanale definito contrattualmente allorché veniva richiesto e svolto il turno dalle ore 23,00 alle ore 4,00 o 5,00 del mattino, secondo le necessità aziendali, superando così l'orario settimanale fino a 3 ore o più di 3 ore (art. 83 CCNL punto 1). Tanto premesso, i ricorrenti deducevano di avere maturato, in ragione dell'attività lavorativa svolta alle dipendenze di nei periodi indicati, i seguenti emolumenti Controparte_2 retributivi o indennità risarcitorie:
a) indennità risarcitoria nella misura pari alla differenza tra la retribuzione per il part-time osservato fino al 1.6.2018 (18 ore settimanali, pari al 47,37 per cento dell'orario ordinario) e la retribuzione corrispondente al part time al 50 per cento, inderogabilmente fissata dal art. 20 del
CCNL Mobilità A.F. come misura minima della prestazione nel tempo parziale orizzontale, ivi compresa l'incidenza degli istituti indiretti e differiti ( ; Pt_2
b) indennità per flessibilità legata a prestazioni lavorative notturne, nella misura di euro 10.00 per ciascun servizio notturno effettivamente reso ed eccedente al numero di 10 mensili e 79 su base annua, ai sensi dell'art. 83, punto 4.2. del CCNL Mobilità A.F. ( ; Pt_2
c) differenze per indennità per lavoro notturno ai sensi dell'art. 75 del CCNL Mobilità A.F.
( ; Pt_2
d) differenze per indennità per lavoro festivo o domenicale (euro 20.00 per lavoro domenicale oltre le due ore, ed euro 10.00 per lavoro domenicale fino alle due ore) ai sensi dell'art. 76 del
CCNL Mobilità A.F. ( ; Pt_2 Pt_1
e) indennità per turni avvicendati nelle 24 ore ai sensi dell'art. 81 del CCNL Mobilità A.F.
( ; Pt_2 Pt_1
f) indennità giornaliera per lavorazioni in condizioni disagiate ai sensi dell'art. 82, punto 1.2.,
CCNL Mobilità A.F. ( ; Pt_2 Pt_1
g) indennità settimanale per superamento dell'orario settimanale nei periodi di flessibilità multiperiodale (euro 18,00, in ipotesi di superamento dell'orario fino a 3 ore;
euro 36,00 in ipotesi di superamento dell'orario oltre le 3 ore), ai sensi dell'art. 83, punto 1, del CCNL
Mobilità A.F. ( Pt_2
h) differenze per indennità per sesto giorno lavorato (euro 15,00) ai sensi dell'art. 83, punto 2, del CCNL Mobilità A.F. ( ; Pt_2
i) differenze retributive per il lavoro supplementare prestato ( ; Pt_2
l) premio presenza, istituto nell'anno 1997, tra le Parti Sociali dell'epoca ovvero la Società
Appalti e Lavori srl - AU (Federazione Italiana Imprese di Servizi) e le Organizzazioni
Sindacali a livello regionale maggiormente rappresentative (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti,
Salpas-Fisafs) congiuntamente alle rispettive RSA ( ; Pt_2
m) differenze per il trattamento di fine rapporto spettante ( . Pt_2 Pt_1
Ritenendo sussistente la responsabilità solidale di in qualità di committente Controparte_1 dell'appalto di servizi ex art. 29 comma 2, D.lgs. n. 276/2003 e s.m.i. in relazione agli obblighi retributivi e contributivi maturati durante l'esecuzione del contratto di appalto, rassegnavano le seguenti conclusioni.
Per Pt_2
“Accertare e dichiarare che il sig. , dipendente dell'appaltatrice Parte_2
dal 01.04.2015 al 31.01.2020, nell'esecuzione dell'appalto del servizio pulizia Controparte_2 del materiale rotabile e degli impianti industriali in favore e per la EN CP_1 operativo sino a gennaio 2020, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part time (47,37% - 18 ore settimanali fino al maggio 2018 e, dal mese di giugno 2018 con regime part time al 50% - 19 ore settimanali), inquadrato nel livello F2 del CCNL Mobilità Attività
Ferroviarie, con qualifica di operaio e mansioni di addetto alla pulizia dei vagoni/treni presso la stazione ferroviaria/deposito di Cassino, previo accertamento delle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, delle mansioni svolte con l'utilizzo di indumenti qualificati dispositivi di protezione individuale per evitare il contatto con rifiuti organici, inorganici, con le sostanze contenute nei prodotti utilizzati per la detersione e sanificazione dei treni e degli orari di lavoro effettivamente osservati, retribuito in misura inferiore rispetto agli istituti previsti e disciplinati dal CCNL Mobilità AF, ha diritto al riconoscimento delle differenze retributive nella misura complessiva di € 37.423,33 di cui € 1.667,45 a titolo di risarcimento del danno (danno da considerarsi in re ipsa) per differenze sulla retribuzione tabellare che sarebbe spettata al ricorrente avuto riguardo all'orario minimo contrattuale di
19 ore settimanali per il part-time di tipo orizzontale (50% dell'orario ordinario di 38 ore settimanali art. 20 CCNL) nonché sugli altri istituti 13ma, 14ma ed anche per differenze su accantonamento TFR dal primo aprile 2015 al 30 maggio 2018 (TFR € 117,64), € 15.024,03 per differenze sull'indennità di lavoro domenicale (art. 76), per indennità 6° giorno lavorato
(art. 83 punto 2), a titolo di indennità di turno (art. 81), per indennità superamento dell'orario settimanale fino a 3 ore ed oltre 3 ore (art. 83 punto 1), per indennità lavorazioni in condizioni disagiate (art. 82), per differenze su indennità lavoro notturno (art. 75) e per ore di lavoro supplementare effettivamente rese e non retribuite, € 19.954,71 a titolo di indennità di cui all'art. 83 punto 4.2 per la flessibilità legata a prestazioni lavorative notturne nella misura di €
10,00 per ciascun servizio notturno eccedente il numero massimo di 10 servizi su base mensile
e 79 servizi su base annua ex art. 27, punto 1.9 secondo capoverso tenuto conto dei servizi notturni effettivamente resi e contabilizzati dalla resistente nelle allegate buste paga ed €
894,78 a titolo di differenze sul calcolo del TFR da accantonarsi come per legge in conformità degli allegati conteggi che formano parte integrante e sostanziale del presente ricorso come spettanti ai sensi degli artt. 20, 27, 68, 75, 76, 81, 82, 83 CCNL Mobilità AF e, per l'effetto Condannare , in persona del legale rapp.te p.t. con sede legale in via Piazza CP_1 della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma (CF. ), quale società Committente del P.IVA_1 servizio di pulizia del materiale rotabile e degli impianti industriali (dall'agosto 2014 a gennaio 2020) aggiudicato a presso la Stazione Ferroviaria di Cassino ove Controparte_2 era addetto il ricorrente, in ragione della responsabilità diretta e solidale del Committente ex art. 29, D.Lgs 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni e/o ex art. 1676 c.c., al pagamento in favore del medesimo della somma di € 37.423,33 di € 894,78 da destinarsi ai fini dell'accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto come per legge, con ogni conseguenza ed in conformità della legislazione vigente in materia di contribuzione previdenziale e fiscale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto all'effettivo soddisfo o dell'altra somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa anche mediante CTU contabile che in caso di contestazione fin d'ora si chiede”.
Per Pt_1
“Accertare e dichiarare che il sig. , dipendente dell'appaltatrice Parte_1
dal 01.08.2014 nell'esecuzione dell'appalto del servizio pulizia del materiale Controparte_2 rotabile e degli impianti industriali in favore e per la EN operativo CP_1 sino al dicembre 2019, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full-time, inquadrato nel livello D1 del CCNL Mobilità Attività Ferroviarie, vigente nel periodo ed applicato al settore di appartenenza, con qualifica di operaio e mansioni di addetto alla pulizia dei vagoni/treni presso la stazione ferroviaria/deposito di Cassino in favore e per la
EN , previo accertamento delle concrete modalità di svolgimento della CP_1 prestazione lavorativa, delle mansioni svolte con l'utilizzo di indumenti qualificati dispositivi di protezione individuale per evitare il contatto con rifiuti organici, inorganici, con le sostanze contenute nei prodotti utilizzati per la detersione e sanificazione dei treni e degli orari di lavoro effettivamente osservati, retribuito in misura inferiore rispetto agli istituti previsti e disciplinati dal CCNL Mobilità AF, ha diritto al riconoscimento delle differenze retributive per il periodo dal 1mo agosto 2014 al 31 ottobre 2018 nella misura complessiva di € 5.382,63 di cui € 2.200,49 per premio presenza ai sensi dell'Accordo del 27 febbraio 1997, € 831,00 per differenze sull'indennità ridotta per lavoro domenicale (al 50% fino a due ore art. 76, comma
3), € 1.0955,60 per indennità lavorazioni in condizioni disagiate (ex art. 82, 1.2) € 873,80 per differenze su indennità di turno in 3/A (ex art. 81 CCNL) ed € 381,74 a titolo di differenze sul calcolo del TFR, da accantonarsi come per legge, in conformità degli analitici conteggi che formano parte integrante e sostanziale del presente atto come spettanti ai sensi degli artt. 2099
e 2120 c.c., art. 36 Cost. nonché artt. 27, 68, 76, 81, 82, 83 CCNL Mobilità Attività
Ferroviarie, applicato al settore di appartenenza e vigente nel periodo e per l'effetto
Condannare , in persona del legale rapp.te p.t. con sede legale in via Piazza CP_1 della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma. (CF. ), quale società Committente del P.IVA_1 servizio di pulizia del materiale rotabile (dall'agosto 2014 al dicembre 2019) presso la
Stazione Ferroviaria di Cassino ove era addetto il ricorrente, in ragione della responsabilità diretta e solidale del Committente ex art. 29, D.Lgs 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni e/o ex art. 1676 c.c., al pagamento in favore del medesimo della somma di €
5.000,89 depurata dell'importo di € 381,74 da destinarsi ai fini dell'accantonamento del
Trattamento di Fine Rapporto come per legge, con ogni conseguenza ed in conformità della legislazione vigente in materia di contribuzione assistenziale e previdenziale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto all'effettivo soddisfo ovvero dell'altra somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, previa eventuale
CTU contabile che in caso di contestazione di controparte fin d'ora si chiede”.
La società si costituiva in entrambi i procedimenti, rilevando: Controparte_1
- l'assenza di prova in merito alla sussistenza di un contratto di appalto tra Controparte_1
e la per la pulizia del materiale rotabile, come anche l'effettiva adibizione Controparte_2 dei ricorrenti all'appalto solo dedotto in via costante e continuativa;
- l'intervenuta decadenza ex art. 29 d lgs276/2003 per mancato esercizio dell'azione entro i due anni dalla cessazione dell'appalto
- lo svolgimento di attività lavorativa in virtù di specifici turni ex art. 81 CCNL AF, non indicati in ricorso;
- lo svolgimento di attività in condizioni disagiate, in assenza di specifiche allegazioni;
- lo svolgimento di lavoro domenicale o festivo, in assenza di puntuali indicazioni delle giornate in cui il lavoro sarebbe stato prestato;
- nullità dei conteggi non essendo chiaro a quale titolo e per quale voce, se retributive o indennitaria, vengono richieste le somme indicate nei ricorsi;
- l'inapplicabilità dell'art. 1676 c.c. per assenza dei presupposti, mancando la prova della esistenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui il lavoratore propone la domanda.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: in preliminare ed assorgente rigettare le domande tutte avanzate dal ricorrente siccome improcedibile per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003; nel merito rigettare le domande tutte siccome inammissibili ed infondate per le ragioni esposte nella presente memoria, per totale carenza di prova circa la esistenza dei presupposti richiesti dall'art. 29 citato e dall'art. 1676 c.c.”
La causa, istruita mediante escussione testimoniale ed espletamento di CTU contabile, veniva decisa in esito all'udienza sostituita ex art 127 ter c.p.c. del 16.10.2025.
La domanda è solo parzialmente fondata e come tale deve essere accolta.
1) Decadenza ex art. 29 d lgs276/2003 per mancato esercizio dell'azione entro i due anni dalla cessazione dell'appalto
Con riferimento alla preliminare eccezione sollevata da occorre rilevare che Controparte_1 la stessa sia destituita di fondamento.
Il regime della responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi che opera, ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, con riguardo agli emolumenti, al cui pagamento il datore di lavoro risulti tenuto in favore dei propri dipendenti, aventi natura strettamente retributiva e concernenti il periodo del rapporto lavorativo coinvolto dall'appalto, comporta che la logica della solidarietà tra l'appaltatore ed il committente sancita dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, garantisce il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all' appalto cui ha personalmente dedicato le proprie energie lavorative, con riferimento al periodo di esecuzione del relativo contratto: da ciò ne deriva che la solidarietà sussiste solo per i crediti maturati con riguardo al periodo del rapporto lavorativo coinvolto dall' appalto stesso, con esclusione di quelli sorti in altri periodi, ed il termine biennale dalla cessazione dell' appalto previsto dalla suddetta disposizione ha natura di termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziale per i crediti per i quali vi sia tale possibilità (Cass. n.
17725/2017; Cass. n. 19740/2015).
Orbene analizzando la documentazione in atti, si rileva che entrambi i ricorrenti sono stati stabilmente addetti all'attività di pulizia dei treni-vagone di proprietà di Controparte_1 nell'ambito del contratto di appalto intercorrente tra questa società e la Controparte_2
L'esame dei documenti (cfr. estratto documento valutazione rischi) valutato congiuntamente alle risultanze della prova orale esperita, sulla quale si tornerà in seguito, conferma la costante adibizione del ricorrente all'appalto intercorso tra l'appaltatrice e la Controparte_2 committente Controparte_1
L'onere probatorio gravante sui ricorrenti riguarda infatti il fatto costitutivo dei rispettivi crediti, rappresentati dal rapporto di lavoro subordinato con e dal contratto Controparte_2 di appalto di questa con nel senso del loro impiego nei lavori appaltati quale Controparte_1 dipendenti della prima per l'intera durata dell'appalto, in quanto radicanti la responsabilità solidale della committente escussa: tanto emerge dalla documentazione tempestivamente prodotta alla prima udienza di trattazione della causa, al fine di confutare la preliminare eccezione sollevata dalla società convenuta.
Trattasi, segnatamente, del verbale accordo cambio appalto del 28.07.2014 fra uscente
Compass Group e;
per estratto conto del ricorrente dal quale CP_2 Parte_1 si evince che le mensilità di novembre e dicembre 2019 (bonifici del 29.11.2019 e del
24.12.2019) sono state pagate da in surroga a causa dell'inadempimento di CP_1
(l'ultimo bonifico di risale al 23.10.2019); lista dipendenti che Controparte_2 CP_2
ha elaborato a seguito del cambio di appalto fra la uscente e la CP_1 Controparte_2 [...]
, subentrata da febbraio 2020 nell'appalto del servizio di pulizia del Controparte_3 materiale rotabile su vari impianti/stazioni fra cui Cassino ove risulta al numero 6 e al numero
19 i nominativi di entrambi i ricorrenti;
richiesta di intervento Ispettorato del Lavoro di
Frosinone per il dipendente avente ad oggetto accertamenti nei confronti della Persona_1 nuova società appaltatrice sempre sull'impianto di Cassino Controparte_3 subentrata a ”. CP_2
La sussistenza dell'appalto, come anche il subentro della sono pertanto Controparte_2 documentati, come è altresì documentata la continuativa adibizione di alle Parte_1 attività oggetto del predetto appalto, circostazna questa che si desume indirettamente dai bonifici in surroga a che ha eseguito in suo favore. Controparte_2 Controparte_1
Analoga continuativa e costante adibizione al medesimo appalto è emersa, per il ricorrente
, dalla prova orale esperita. Parte_2
L'esame dei citati documenti valutato congiuntamente alle risultanze della prova orale esperita, sulla quale si tornerà in seguito, conferma la costante adibizione dei ricorrenti all'appalto intercorso tra l'appaltatrice e la committente orbene, posto Controparte_2 Controparte_1 che l'appalto è terminato, come dedotto dai ricorrenti e non contestato, nel mese di dicembre del 2019 a fronte di un ricorso depositato dal in data 20.08.2021 e dal in data Pt_1 Pt_2
27.08.2021, alcuna decadenza può dirsi maturata.
2) Responsabilità solidale di Controparte_1
In materia di appalti pubblici, la responsabilità solidale prevista dal D.lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui al D.lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 2, è, invece, applicabile ai soggetti privati quale società partecipata Controparte_1 pubblica, assoggettati, quali "enti aggiudicatori" al codice dei contratti pubblici e tale differente regolamentazione non viola l'art. 3 Cost., in ragione della diversità delle situazioni a confronto, non incontrando i privati imprenditori alcun limite nella scelta del contraente, laddove nelle procedure di evidenza pubblica la tutela del lavoratore è assicurata sin dal momento della scelta suddetta, né limita l'iniziativa economica dei privati imprenditori per l'aggravio di responsabilità, non essendo precluso al legislatore modulare le tutele dei lavoratori in rapporto alla diversa natura dei committenti (cfr. Cass. 03/05/2017 n. 10777 e 05/03/2019n. 6333).
Il divieto posto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 1, comma 2, non sussiste stante l'assenza di un espresso divieto di legge e la compatibilità tra il D.Lgs. n. 276 del 2003, che regola la materia dell'occupazione e del mercato del lavoro, sul piano della tutela delle condizioni dei lavoratori, ed il D.Lgs. n. 163 del 2006 che opera, invece, sul piano della disciplina degli appalti pubblici, anche apprestando una tutela ai lavoratori, ma con più intensa concentrazione sull'esecuzione dell'appalto: ciò in quanto “la ratio dell'introduzione della responsabilità solidale del committente - che è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale - non giustifica una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell'art. 3 Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento" (cfr. Corte Cost.
6.12.2017 n. 254).
Come evidenziato dalla Corte di Cassazione, il committente solidalmente responsabile con il proprio appaltatore, ai sensi dell'art. 29 citato, non trae la propria posizione in via derivata da un dante causa (nel caso di specie: il lavoratore) come invece il cessionario del suo credito, ma presta una garanzia in favore del datore di lavoro ed a vantaggio del lavoratore, adempiendo alla quale assolve ad un'obbligazione propria, istituita ex lege (cfr. Cass. n. 10543 del 2016).
Rispetto a la sua responsabilità in base all'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003 Controparte_1 deriva quindi dalle considerazioni sopra esposte: in merito, va però ricordato che nella garanzia solidale azionata vanno ricompresi i soli crediti aventi natura strettamente retributiva (Cass., n.
27678/2018; Cass., n. 31768/2018; Cass., n. 10354/2016), di talché essa opera rispetto a t.f.r. e mensilità aggiuntive, che si pongono in stretta corrispettività con l'espletamento della prestazione lavorativa, ma va esclusa per indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti (v., in termini, Cass., n. 10354/2016), che hanno natura risarcitoria (v. Cass., n.
5247/2022; Cass., n. 8627/1992; Cass., n. 2231/1997; Cass., n. 8212/1997; Cass., n.
13039/1997; Cass., n. 3298/2002).
3) Esiti attività istruttoria su turnistiche osservate In applicazione del delineato quadro giurisprudenziale di riferimento si esamineranno separatamente le diverse domande in questa sede proposte, non prima di aver esaminato gli esiti dell'attività istruttoria.
Il teste ha dichiarato: “Conosco i ricorrenti perché siamo colleghi di Testimone_1 lavoro. Avevamo dei guanti in plastica e dei pantaloni;
non abbiamo mai avuto in dotazione le mascherine che sono uscite con la pandemia. Io ho lavorato dal 1.08.2014 fino al 31.01.2020 con Manital. Confermo di aver utilizzato i prodotti che mi si leggono, oltre a degli acidi già miscelati che utilizzavamo, non ricordo i nomi. Gli orari di lavoro coprono tutti le 24 ore e sono distribuiti su tre turni. Dal 1° agosto 2014 fino alla metà di marzo 2017: facevamo pomeriggio (14-21,36), mattina (6.00-13,36), notte (22,00-5,36) ed un giorno di riposo. Se eravamo in tre due attaccavano alle 14 ed uno di noi alle 14.24 per non lasciare scoperto il turno e la stessa cosa avveniva sugli altri due turni. L'ordine dei turni che ho indicato è sempre lo stesso. L'articolazione oraria è continuativa dal lunedì alla domenica. Dalla metà di marzo
2017 al 31.01.2020: abbiamo osservato un turno 5+2. Pomeriggio/mattina/notte/notte/notte e due giorni di riposo consecutivi;
la sequenza era sempre la stessa. Questo era l'orario seguito sia da me che dal che era un full time e che faceva più di tre notti nel turno Pt_1 settimanali;
il era un part time ed io posso dire che lo incontravo sempre nei turni di Pt_2 notte che io facevo. Io incontravo non sempre le stesse persone nel turno di notte ed il ricorrente l'ho quasi sempre nel turno di notte. Il io di pomeriggio non l'ho mai visto Pt_2 nei miei turni;
me lo ricordo qualche domenica ma non con me nella mia squadra, solo per un periodo. Mi pare di ricordare che facesse 23:00-2:00 durante il turno notturno.
I parti time che io ricordo erano a 6+1.
Finché giravamo a 3+1 il riposo scorreva automaticamente;
quando abbiamo assunto la turnistica 5+2 i giorni di riposo erano fissi. Il però faceva più notti del dovuto: il suo Pt_1 giorno di riposo cambiava nelle occasioni in cui veniva chiamato a sostituire un lavoratore assente.
Mi ricordo che il si è trattenuto oltre le due di notte quando mancava del personale: Pt_2 erano i parti time che coprivano il turno.
I full time di solito erano due perché lavoravamo in coppia ed un numero variabile di parti time tra i 4 ed i 5. In caso di assenza di una risorsa full time si chiamava a sostituire una doverosa risorsa ama sempre full time (per esempio il;
mentre se mancava una Pt_1 risorsa part time si chiamava in sostituzione una risorsa full time”.
Il teste ha dichiarato: “Conosco i ricorrenti perché siamo colleghi di Testimone_2 lavoro. Io ho lavorato dal mese di agosto del 2014 a tutto il mese di gennaio 2020. è Pt_1 sempre stato in appalto;
è stato assunto nel 2015. Pt_2 Avevamo per lavorare: guanti, mascherine e tute dipendeva dal tipo di pulizia che dovevamo fare. Io usavo i detergenti che mi si leggono per lavare gli interni delle carrozze;
usavamo anche i prodotti per sedili e vetri. Io non usavo gli acidi ma li usavano i ricorrenti per lavare il fondo del treno. Erano grassi e venivano allungati con l'acqua. Io ero assunto al 94%.
I turni di lavoro da agosto 2014 fino a settembre 2015 ho lavorato tutte le notti: 6+1. Un giorno di riposo. Il ha fatto la notte fissa con un turno 5+2 nel primo periodo. Io Pt_1 avevo un riposo fisso;
il ricorrente aveva un solo giorno di riposo fisso. Per entrambi il giorno di riposo era domenica. Ad un certo punto mi sono accorto che il aveva il secondo Pt_1 giorno di riposo variabile perché lo incontravo in giorni diversi.
Per me il turno è cambiato non se è cambiato anche per il ricorrente;
ad aprile del 2017
l'azienda ha fatto fare un nuovo turno (5+2) per tutti i dipendenti tranne che per me. Questo turno è rimasto così fino a gennaio 2020. Il turno 5+2 iniziava con il pomeriggio/mattina
/notte/notte/notte.
Per quanto riguarda il primo periodo non so dire la sua frequenza dei turni perché lo incontravo solo la notte.
Il era un part time e facevano un turno 6+1 solo di notte (23:00-2.00): per un periodo Pt_2 hanno svolto lavoro straordinario fisso dalle 2:00 alle 4:00 di notte.
Il per due tre anni ha fatto 5+1 di riposo e più la domenica mattina. Pt_2
In caso ci fosse un lavoratore full time assente per il turno notturno si poteva sostituire sia con un full rime che con un part time che poteva fare del tempo supplementare che veniva distribuito tra tutti i part time”.
Il teste ha dichiarato: “Conosco la ma non ricordo in quale Testimone_3 CP_2 periodo ci ho lavorato: mi pare di ricordare che ci ho lavorato per 5/6 anni;
sono rimasto a lavorare fino al fallimento.
Io avevo un contratto a tempo pieno;
mi occupavo di pulizie delle vetture dei treni. All'inizio del mio lavoro facevamo pomeriggio/mattina e notte: in questo turno c'erano anche dipendenti
a tempo parziale. Dopo la serie arrivava un giorno di riposo e poi si riprendeva. Mi pare fosse il primo anno, anno e mezzo. Il turno di pomeriggio iniziava alle 14 e finiva alle 21.36 poi ci davamo il cambio con chi subentrava;
il turno di mattina era dalle 6/6,30 fino alle 13,36 o 14 poi ci davamo il cambio con chi subentrava;
il turno di notte era dalle 22 alle 5,37.
Nel primo anno il svolgeva solo il turno notturno: lavorava tutte le notti dal lunedì' Pt_1 al venerdì e riposava il sabato e la domenica.
Il turno poi per noi full time è diventato: pomeriggio/mattina/3 notte due riposi. Il si inserì nella turistica perché serviva personale di notte e non tutti la volevano Pt_1 fare: il ha continuato esattamente come in precedenza. Il accettò di fare le Pt_1 Pt_1 notti perché aveva i genitori che non stavano bene e la mattina doveva essere presente in casa.
Il ha sempre svolto il turno notturno per il periodo in cui ci sono stato io. Pt_1
Avevamo guanti in lattice, scarpe antiinfortunistiche (che non avevano tutti) e non mascherina: mi sembra che il ed il avesse anche le scarpe infortunistiche. Pt_1 Pt_2
Il prodotto che mi si legge è quello che noi utilizzavamo per pulire i treni. Il prodotto veniva diluito con l'acqua in secchi e poi lo utilizzavamo con scopettone e straccio per pulire i treni.
Il turno di pomeriggio (12:24-20:00); il turno di mattina (6:24/14:00), turno di notte (22:00-
5:36)”.
Il teste ha dichiarato: “Io ho lavorato la nel 2013 fino al Testimone_4 CP_2 fallimento. Mi riferisco all'appalto presso la stazione di Cassino. Io sono stato assunto con contratto a tempo parziale. Di solito noi a tempo parziale facevamo sempre le notti: lavoravamo dal lunedì al sabato e la domenica mi chiamavano per fare altri lavori. L'inizio dei turni era dalle 10 o alle 11 e secondo le lavorazioni si finiva dalla 2 alle 4 di notte. Il Pt_1 me lo ricordo per tutto il periodo che sono stato a Cassino perché era uno dei notturni fissi. Il era già lì quando io iniziavo: faceva dalle 10 alle 17:30. AdR: i guanti monouso non Pt_1 sempre erano disponibili: per due/tre oltre a settimana non erano presenti. Non avevamo mascherine: ad un certo punto e hanno consegnata una che doveva durate tre/quattro mesi;
scarpe consegnate una sola volta per tutto il periodo. Utilizzavamo il prodotto che mi si legge
(Azzera Green) perché era uno di quelli che utilizzavamo insieme ad altri lo diluivamo in acqua e lo utilizzavamo con straccio e . Mi ricordo che che era Parte_3 Testimone_3 uno dei full time che faceva il turno;
per turno Persona_2 Persona_3 Persona_4 eravamo dalle 7 alle 10 unità, tra full time e part time”.
Il teste ha dichiarato: “Io ero esonerato alle notti. Mio papà faceva notte Testimone_5 fissa. Io mi alternavo su turni (mattina e pomeriggio) su 5 giorni della settimana più due riposi. Io iniziavo alla e 7:40 per 6 ore e 24 minuti: con me c'era , Testimone_3
Corte ma qualche volta, Testimone_1 Testimone_2 Parte_2
In media eravamo /3 per turno tra full e part time. A volte i turni si accavallavano. Il turno pomeridiano iniziava alle 12.20 per 6 ore e 24. Avevamo guanti in lattice ma non mascherine: io ho utilizzato l' Io lo diluivo con l'acqua e poi lavavo normalmente con Parte_4 mocho e secchio”.
Le prove testimoniali, rese da colleghi di lavoro dei ricorrenti, hanno concordemente confermato l'articolazione oraria, la turnistica legata a particolari esigenze aziendali e l'adibizione a turni notturni come dedotto nei ricorsi: la confermata organizzazione della turnistica che, pur variando negli anni, ha seguito una stessa serialità, consente di ritenere comprovato sia il lavoro supplementare svolto dal sia il lavoro notturno che quello Pt_2 domenicale.
Peraltro, diversamente da quanto sostenuto dalla convenuta, la pendenza di un'analoga causa
(oltre a non costituire affatto ragione di incapacità) non è neppure idonea di per sé sola a incidere sulla credibilità dei testi 'incrociati' e simmetrici, Anche perché simili occorrenza, per ovvie ragioni ben potendo più dipendenti della stessa impresa datoriale trovarsi a rivendicare le medesime pretese, è assai comune e largamente diffusa nelle vertenze di questo genere virgola che, se le contestazioni di parte convenuta fossero accolte così semplicemente, potrebbero attingere con estrema difficoltà alle loro fonti di prova, dato che le prestazioni lavorative, se non in casi tutto particolare, raramente vengono svolte innanzi a persone terze ed esterne all'azienda. Tutt'al più affinché possano ritenersi inattendibili le testimonianze incrociate in contenziosi di analogo contenuto, occorre che la parte che se ne lamenta evidenzi un quid pluris che possa quantomeno far sorgere il sospetto che le deposizioni non siano genuine ma siano oggetto di un compiacente e interessato scambio in reciproco vantaggio delle parti-testimoni.
Tali ulteriori elementi non sono però stati offerti all'attenzione del Giudice.
Tanto permesso occorre ora esaminare la debenza delle richieste indennità.
4) Violazione art. 20 CCNL Mobilità Settore AF
È documentalmente provato che il sin dalla data di assunzione e fino al mese di Pt_2 maggio 2018, era stato inquadrato con una percentuale di part-time pari al 47,37 % dell'orario ordinario (cfr. contratto di assunzione in atti).
L'art. 20, comma 4, del CCNL di riferimento, rubricato “Lavoro parziale” prevede che: “Nel contratto di lavoro a tempo parziale dovrà essere specificata la durata della prestazione lavorativa e la distribuzione dell'orario di lavoro (giornaliera, settimanale, mensile o annua).
Per i lavoratori assunti a tempo parziale: per il tempo parziale verticale la prestazione non potrà essere, di norma, inferiore al 50% dell'orario normale settimanale, mensile o annuale;
per il tempo parziale orizzontale la prestazione settimanale, suddivisa su 5 o 6 giorni lavorativi, non potrà essere inferiore al 50% dell'orario normale settimanale.”
Il successivo art. 27 del CCNL stabilisce poi che l'orario normale settimanale è pari a 38 ore.
Ritenendo la norma contrattuale inderogabile dalla pattuizione individuale, parte ricorrente rivendica il diritto al risarcimento del danno (danno da considerarsi in re ipsa), a percepire le differenze retributive (dirette, indirette e differite) spettanti in ragione di una retribuzione oraria da calcolare avuto riguardo all'orario minimo contrattuale di 19 ore settimanali per il part-time di tipo orizzontale (50% dell'orario ordinario di 38 ore settimanali). La natura risarcitoria del credito rivendicato, in base al principio della ragione più liquida, non consente di però di includere quanto richiesto nella garanzia solidale invocata.
Non può quindi accogliersi la domanda, a titolo risarcitorio, delle differenze retributive scaturenti dal lavoro ordinario parametrato al 50% dell'orario normale settimanale, mensile o annuale (da 47,37% al 50%).
Trova invece ingresso la domanda di accertamento, del diritto al riconoscimento di un contratto part-time per 19 ore settimanali, per l'intera durata del rapporto di lavoro, avuto riguardo all'orario minimo fissato dall'art. 20 CCNL, posto che permane in capo al ricorrente l'interesse ad agire per tale accertamento anche in virtù del regime solidaristico che lega Controparte_1
a con riferimento alla correlata obbligazione contributiva: invero, “in tema Controparte_2 di responsabilità solidale nell'appalto di opere o di servizi, il termine di decadenza di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 non è applicabile all'azione promossa nei confronti del committente dagli Enti previdenziali, giacché essa è soggetta alla sola prescrizione” (cfr. Cassazione civile, Sez. lav., 4 settembre 2019, n. 22110).
5) Retribuzione dovuta per svolgimento di lavoro supplementare
Il sostiene di avere diritto alle differenze retributive maturate e non corrisposte per le Pt_2 ore di lavoro supplementare effettivamente rese e non retribuite, che quantifica mensilmente, per l'intero periodo lavorato.
Al nominato CTU è stato chiesto di quantificare quanto dovuto a titolo di “maggiorazione dell'orario supplementare effettivamente svolto, come emerso dalle prove orali articolate sul punto e come risultante dai fogli presenza prodotti dalla ex art. 210 c.p.c. Controparte_2 avuto riguardo all'orario di lavoro minimo fissato dall'art.20 comma 4 del richiamato CCNL
(non computando quale lavoro ordinario quello prestato fino al limite orario previsto da tale norma, poiché richiesto a titolo risarcitorio e non rientrante nella garanzia di cui all'art. 29 invocato, vale a dire dalla 19esima ora) e detratto quanto già corrisposto a tale titolo”.
In merito la prova orale esperita ha permesso di accertare che il ha svolto turni Pt_2 lavorativi notturni, come documentalmente comprovati dai fogli presenza prodotti da ex art. 201 c.p.c. sino al 17.06.2019 e, successivamente come emerso dalla prova CP_2 per testi (dalle ore 23:00 con termine tra le ore 3.00 e le ore 5.00, per 4/5 giorni a settimana, lavorando altresì anche la domenica mattina dalle ore 7.00 alle ore 12.00, lavorando sei giorni a settimana, di cui cinque notti ed una mattina, coincidente con la giornata della domenica): seppure i testimoni escussi sono coinvolti in analoghi giudizi nei confronti delle medesime società, la coerenza, precisione e completezza delle lore deposizioni, scevre da alcuna contraddizione, consente di ritenerle attendibili. I conteggi espletati hanno consentito di accertare, come dovuta al la somma pari ad € Pt_2
5.667,77 per differenze retributive scaturenti dall'espletato lavoro supplementare.
Sul punto però deve ritenersi coerente con il principio di cui all'art. 112 c.p.c. valorizzare le ore di lavoro supplementare specificatamente dedotte a pagina 9 del ricorso introduttivo, laddove il deduce che “Il ricorrente, inoltre, è stato chiamato a svolgere ed ha effettivamente Pt_2 svolto lavoro supplementare in misura superiore rispetto a quanto contabilizzato e pagato in busta paga e precisamente: anno 2017 n. 7 ore a giugno, n. 9,5 ore a luglio, n. 1 ora agosto, n.
18 ore settembre, n. 16,5 ore ottobre, n. 4 ore novembre, n. 4,5 dicembre;
anno 2018, n. 3,5 ore febbraio, n. 4 giugno, n. 1 luglio, n. 37 agosto, n. 2 settembre nonché n. 10 a marzo 2019 maturando complessivamente 85 ore di lavoro supplementare non retribuito (già detratte 33 ore di lavoro supplementare arretrate retribuite nella busta paga di aprile 2018)”: tale specifica deduzione si pone quale fatto costituito della pretesa, perimetrando il thema decidendum e la conseguente quantificazione.
Deve quindi ritenersi corretto l'operato del nominato CTU il quale ha predisposto un conteggio alternativo, partendo proprio dalle allegazioni dei fatti costitutivi posti a fondamento della specifica pretesa, quantificando l'importo dovuto nella misura di euro 696,86, “considerando le ore di supplementari quantificate dal CTU il base al quesito ma nel limite massimo di quelle richieste dalla parte in ricorso e nei conteggi” (così nell'elaborato).
6) Indennità flessibilità legate a prestazioni lavorative notturne
L'art. 83 punto 4.2, stabilisce che:
“4. Per le ulteriori flessibilità dell'orario di lavoro concordate tra le parti a livello aziendale, secondo quanto stabilito al punto 2 dell'art. 27 (Orario di lavoro) del presente CCNL, ai lavoratori verranno corrisposte le indennità di seguito indicate per i servizi programmati ed effettuati in regime di flessibilità concordata, nei casi e con le modalità definite tra le parti a livello aziendale.
4.1 Per le flessibilità legate a prestazioni lavorative diurne, come definite a livello aziendale, ai lavoratori è corrisposta una indennità, per ciascun servizio, pari a € 8,00.
4.2 Per le flessibilità legate a prestazioni lavorative notturne, come definite a livello aziendale, ai lavoratori è corrisposta una indennità, per ciascun servizio, pari a € 10,00”.
Trattasi di indennità che, ad avviso di chi scrive, riveste carattere indennitario, afferendo al ristoro assicurato al lavoratore per le peculiari modalità di utilizzo datoriale della prestazione lavorativa (elemento quindi esterno e non connaturato alla prestazione medesima) esulando quindi dal campo di applicazione dell'art. 29 cit., diversamente da quanto viene già riconosciuto al lavoratore a titolo di indennità di turno notturno, quest'ultima di indubbio carattere retributivo per la sua connessione al sinallagma contrattuale e la funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo usualmente destinato al riposo.
7) Indennità per lavoro notturno ai sensi dell'art. 75 del CCNL Mobilità A.F.
Tale indennità, prevista dall'art. 75 del CCNL citato, prevede che “ai lavoratori che prestano servizio tra le ore 22.00 e le ore 6.00 è corrisposta una indennità oraria per lavoro notturno prevista dal punto 1 dell'art. 75 del CCNL Mobilità/Area AF del 20.07.2012 che, a partire dall'1.1.2017, sarà pari ad euro 2,40”.
Trattasi di indennità di indubbia natura retributiva posto che le indennità erogate in corrispettivo di prestazioni di lavoro notturno, nelle specie non occasionali, costituiscono parte integrante dell'ordinaria retribuzione globale di fatto giornaliera e, pertanto, concorrono come tali ai sensi della nozione omnicomprensiva di retribuzione, recepita dagli artt. 2120 e 2121
c.c., essendo componenti coessenziali alla retribuzione normale, ordinaria.
Tale indennità è prevista nella misura pari ad euro 2,40 per ogni turno di lavoro prestato tra le ore 22.00 e le ore 6.00, da computarsi a che nelle ipotesi in cui il lavoro supplementare accertato si collochi nella corrispondente fascia oraria, dato questo desumibile anche dall'esame dei fogli firme e presenze acquisiti ex art. 210 c.p.c.
Il CTU ha dapprima quantificato la retribuzione spettante per ogni mese del periodo oggetto di causa, rilevato il percepito mensile in busta paga e quantificato la differenza mensile e di periodo ancora dovuta al netto anche degli arretrati corrisposti in busta paga, rilevando come dovuti al ricorrente differenze per indennità lavoro notturno, compresa l'indennità lavoro supplementare notturno, per € 2.722,81.
Anche per la quantificazione di questa indennità si ritiene corretto l'operato del CTU il quale, rilevando che il a pagina 7 del ricorso aveva specificatamente dedotto che: “ ………ha Pt_2 maturato indennità per lavoro notturno e precisamente: dicembre 2016 n. 13,5 ore;
anno 2017 ore lavoro notturno non riconosciute in busta paga: febbraio n. 3 ore, marzo n.19 ore, aprile n.
16 ore, maggio n. 24 ore, giugno n. 37 ore, luglio n. 44,5 ore, agosto n. 16 ore, settembre n.
28,50 ore, ottobre n. 7,5 ore, novembre n. 10,5 ore, dicembre n. 21,5 ore, anno 2018 ore lavoro notturno non riconosciute in busta paga: gennaio n. 28,5 ore, febbraio n. 15,5 ore, marzo n. 20 ore, aprile n. 12 ore, maggio n. 20 ore, giugno 27 ore, luglio 18 ore, agosto 115 ore, settembre
n. 6 ore, ottobre n. 9 ore, novembre n. 16 ore;
anno 2019 ore lavoro notturno non riconosciute in busta paga: gennaio n. 56 ore, febbraio n. 26 ore, marzo n. 40 ore, aprile n. 13 ore, maggio
n. 30.3 ore, giugno n.15 ore, agosto n. 10,25 ore, dicembre n. 18; gennaio 2020 n. 57 ore maturando complessivamente 793,75 ore di lavoro notturno;
nella busta paga di aprile 2018
l'appaltatrice riconosceva arretrati a titolo di indennità di lavoro notturno per complessive
257 ore, residuando ancora 536,75 ore di lavoro notturno per le quali nulla gli è stato corrisposto”, ha rilevato come “dal confronto, che di seguito si riporta, emerge che per diversi mesi non è richiesta l'indennità o è stata richiesta in misura inferiore a quella quantificata dal
CTU in base alle indicazione del quesito. Il CTU, al fine di fornire al Giudicante ogni elemento utile per il decidere, ha predisposto un conteggio alternativo, la differenza per indennità lavoro notturno è stata quantificata per le ore come determinate dal CTU in base al quesito, e come sopra esposto, ma nel “limite massimo” di quelle richieste dalla parte”.
Sono quindi dovute al ricorrente per indennità lavoro notturno, compresa l'indennità sul supplementare notturno, € 1.655,83, valendo anche in questo caso le argomentazioni in diritto sul principio desumibile dall'art. 112 c.p.c. già svolte nel precedente punto 6), cui integralmente si rimanda.
8) Indennità per sesto giorno lavorato (euro 15,00) ai sensi dell'art. 83, punto 2, del CCNL
Mobilità A.F.
L'art. 27 CCNL Attività Ferroviarie, punto 1.5, commi 2 e 3 prevede quanto segue: "L'orario di lavoro settimanale è ripartito, di norma, su 5 giorni. In relazione a specifiche esigenze tecniche, produttive od organizzative l'orario di lavoro settimanale potrà essere ripartito su 6 giorni (…).
La ripartizione dell'orario di lavoro settimanale su 6 giorni, fatti salvi gli accordi in essere, sarà oggetto di specifico accordo a livello di contrattazione aziendale con le strutture sindacali interessate delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente C.C.N.L., nell'ambito di una procedura negoziale da attivarsi almeno due mesi prima della sua applicazione e da concludersi entro 20 giorni dalla attivazione della procedura stessa".
L'art. 83 comma 2 CCNL prevede: “Nei casi di ripartizione concordata dell'orario di lavoro settimanale su 6 giorni secondo quanto stabilito al 2° e 3° comma del punto 1.5 dell'art. 27
(Orario di lavoro) del presente CCNL, ai lavoratori verrà corrisposta, per ogni 6° giorno lavorato, una indennità pari a € 15,00. Tale indennità non è corrisposta in caso di assenza a qualsiasi titolo, ad eccezione dei periodi continuativi di malattia o infortunio di durata superiore a 15 giorni."
L'art. 27 del CCNL fa riferimento a specifiche esigenze tecniche, produttive o organizzative, per cui l'azienda ritenga di distribuire l'orario di lavoro settimanale su 6 giorni anziché su cinque. Poiché la distribuzione su sei giorni è da considerarsi l'eccezione, è previsto che tale sistema sia affidato a una procedura negoziale al fine di raggiungere un accordo collettivo aziendale che disciplini tale articolazione oraria. L'art. 83 sopra riportato fa, ancora, riferimento ad una ripartizione concordata dall'orario di lavoro settimanale su sei giorni. L'interpretazione delle clausole contrattuali porta a ritenere che queste si riferiscano a un sistema che comprende – a fronte di specifiche e motivate esigenze aziendali- l'adozione generalizzata e stabile di un turno distribuito su sei giorni settimanali.
Nel caso in esame ogni quesitone sulla debenza della predetta indennità è superata dalla dirimente circostanza che la ha sempre riconosciuto ed erogato l'indennità Controparte_2 citata ai ricorrenti, seppure in misura in questa sede contestata.
Peraltro, la prova orale esperita ha consentito di dimostrare che i ricorrenti hanno lavorato sistematicamente sei giorni a settimana, ripartendo l'orario di lavoro anziché sui 5 su 6 giorni.
Il nominato CTU ha quindi: rilevato dalle letture dei turni i 6 giorni lavorati al netto delle assenze a qualsiasi titolo riportate in busta paga (come previsto dal CCNL di categoria); riproporzionato per ogni mese l'indennità giornaliera (€ 15,00 per il full time a 38 ore settimanali) sulla base dell'orario medio mensile rilevato dalle letture dei turni e fogli presenza;
quantificato l'indennità mensile spettante moltiplicando i 6 giorni lavorati per ogni mese per l'indennità giornaliera riproporzionata (fatto salvo il periodo successivo al mese di aprile del
2018, avendo il nominato CTU acclarato la corresponsione dell'indennità giornaliera in misura intera); rilevato dalle buste paga in atti l'indennità 6 giorno lavorato corrisposta per ogni mese;
determinato per ogni mese del periodo oggetto di causa l'eventuale differenza;
quantificato la differenza del periodo.
Ha quindi accertato come dovuta al ricorrente, a titolo di indennità 6 giorno lavorato, con riparametrazione dell'indennità giornaliera, differenze di retribuzione per € 686,40.
9) Indennità per turni avvicendati nelle 24 ore ai sensi dell'art. 81 del CCNL Mobilità A.F.
I ricorrenti sostengono di essere stati impiegati, sin dalla data di assunzione in turni avvicendati nelle 24 ore e che la relativa indennità, prevista dall'art. 81 CCNL citato nella misura di € 2,00 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio, reclamando quindi le differenze retributive relative a dette indennità parametrate a tutte le giornate di effettivo servizio espletato durante l'intercorso rapporto di lavoro.
Dall'esame delle disposizioni contrattuali che regolano l'orario di lavoro si evince una modulazione dell'orario di lavoro a tempo pieno, pari a 38 ore settimanali, da calcolarsi come media in un periodo di 4 mesi per il personale che svolge servizi accessori, complementari, di supporto e/o di pulizia, con il limite massimo di 48 ore settimanali.
L'orario di lavoro giornaliero può essere articolato: in turni continui e avvicendati nelle 24 ore;
in turni non cadenzati nelle 24 ore (ad es: personale mobile); in turni avvicendati su due periodi giornalieri (turni in seconda) ovvero, su una unica prestazione giornaliera (art. 27 cit. 1.6). Appare evidente come le illustrate modalità della prestazione lavorativa siano state previste dalle parti contraenti come tra loro alternative, ma tutte integranti la medesima causa contrattuale del rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale.
E ciò, in particolare, per l'orario lavorativo organizzato in turni, articolati come continui e avvicendati su 38 ore settimanali ovvero nei limiti massimi e minimi programmati, ciascuno con un proprio regime di pause e di riposi, secondo esigenze di flessibilità aziendali, in considerazione della peculiare natura del settore operativo di attività, in funzione della copertura delle esigenze di servizio e delle variabili connaturate ai piani programmati di percorrenza dei treni.
Gli esiti della prova orale esperita, in uno alle emergenze documentali fornite dai ricorrenti
(cfr. prospetti paga in atti e fogli presenza prodotti ex art. 210 c.p.c. per la posizione del consentono di ritenere che i ricorrenti abbiano prestato la propria attività lavorativa Pt_2 osservando sequenze orarie che si sono ripetute ciclicamente senza interruzioni e secondo uguali modalità, integrando tale sequenza l'elemento costitutivo dei quei "turni avvicendati" previsti dalla richiamata disposizione contrattuale, ravvisabile poiché il turno cambia nell'arco delle 24 ore, come concordemente affermato da tutti i testi escussi (i quali hanno concordemente riferito che la collocazione temporale del turno cambiava entro le 24 ore, ad es: il giorno di pomeriggio ed il giorno successivo la mattina) la cui ricorrenza in capo ai lavoratori determina l'insorgenza del diritto alla percezione della indennità maggiorata, volta a ristorare i disagi correlati alle modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro: tale indennità è peraltro stata erogata dalla seppure per un limitato periodo di tempo. Controparte_2
Trattasi di indennità di natura retributiva, strettamente connaturata alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, che l'art. 68 del CCNL citato inserire, quale elemento retributivo, nel novero di quelli che concorrono a determinare la retribuzione ordinaria mensile.
Il nominato CTU, nel procedere alla quantificazione dei crediti maturati in relazione alla indennità in esame, sulla base dell'articolazione oraria di cui alle prove orali e delle assenze rilavate dalle buste paga, ha individuato i giorni di effettiva presenza in servizio e quantificato lo spettante mensile, applicando però l'indennità prevista per i turni in seconda, che si ritiene applicabile, nei limiti di quanto è stato specificatamente dedotto ed articolato in ricorso.
I conteggi espletati per il hanno consentito di accertare, come dovuta al ricorrente, la Pt_2 somma pari ad € 2.446,00 nel caso di turni avvicendati in seconda nelle 24 ore.
I conteggi espletati per il hanno consentito di accertare, come dovuta al ricorrente, la Pt_1 somma pari ad € 869,80 nel caso di turni avvicendati in seconda nelle 24 ore.
10) Indennità settimanale per superamento dell'orario settimanale nei periodi di flessibilità multiperiodale (euro 18,00, in ipotesi di superamento dell'orario fino a 3 ore;
euro 36,00 in ipotesi di superamento dell'orario oltre le 3 ore), ai sensi dell'art. 83, punto 1, del CCNL
Mobilità A.F.
Il sostiene di avere diritto alla erogazione della indennità per superamento dell'orario Pt_2 settimanale, prevista dall'art. 83 punto 1 del CCNL citato, per avere effettivamente prestato attività lavorativa superando l'orario definito contrattualmente di 18 ore settimanali fino a 3 ore ed anche oltre 3 ore a settimana, rispettivamente pari ad € 18,00 nel caso di superamento dell'orario settimanale fino a 3 ore ed € 36,00 allorché si verificava un superamento dell'orario settimanale per oltre 3 ore.
L'art. 83 citato stabilisce che “
1. Nei periodi di flessibilità multiperiodale di cui al punto 1.2 dell'art. 27 (Orario di lavoro) del presente c.c.n.l., ai lavoratori verrà corrisposta una indennità settimanale, correlata alla durata del periodo di flessibilità, per ciascuna delle settimane nelle quali, nei termini indicati al punto 1.2 sopracitato, si supera l'orario di lavoro settimanale definito contrattualmente, nelle misure di seguito indicate: a) con superamento dell'orario settimanale fino a 3 ore: € 18,00; b) con superamento dell'orario settimanale per oltre 3 ore: € 36,00. Le indennità di cui sopra vengono ridotte di 1/5 per ogni giornata di assenza dal servizio a qualsiasi titolo, ovvero di 1/6 qualora la ripartizione dell'orario di lavoro settimanale è su 6 giorni, non considerando, a tali fini, le assenze di durata inferiore all'intera giornata lavorativa”.
Con riferimento all'articolazione dell'orario con flessibilità multiperiodale, l'art.27. punto 1.2. richiamato prevede che “A livello di contrattazione aziendale potrà essere definito un regime di flessibilità nell'anno articolato in tre distinti periodi, ciascuno di durata non superiore a 4 mesi, nei quali la durata settimanale di 38 ore dell'orario di lavoro è da calcolarsi come media in ciascuno dei tre periodi, nel corso dei quali potranno essere previste settimane con durata dell'orario di lavoro fino al limite massimo di 46 ore settimanali e settimane con durata dell'orario di lavoro non inferiore a 30 ore settimanali. Qualora al termine della procedura negoziale di cui al precedente 1° capoverso non si pervenga alla definizione di un'intesa, le aziende, per i soli lavoratori che operano nei turni/prestazioni di cui alle lettere c) e d) del successivo punto 1.6 (vale a dire per i lavoratori che operano in turni avvicendati su 2 periodi giornalieri (turni in seconda) ovvero per i lavoratori che operano su prestazione unica giornaliera – n.d.r.) potranno realizzare il regime di flessibilità ivi previsto con durata massima settimanale di 46 ore e durata minima di 30 ore, per un solo periodo nell'anno di durata non superiore a 4 mesi. Durante i periodi di flessibilità, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione mensile ordinaria sia nei periodi di superamento che in quelli di riduzione dell'orario ordinario di lavoro settimanale”. Nel caso in esame il ha chiesto di essere autorizzato al successivo deposito Pt_2 dell'contratto aziendale Gruppo F.S. del 20.07.2012, accordo integrativo di 2° livello del
CCNL Mobilità/AF il quale, all'art. 13, punti 1 e 2, ha disciplinato nel dettaglio la procedura volta a definire un regime di flessibilità oraria multiperiodale – presupposto indispensabile per poter riconoscere il richiesto emolumento -, procedura poi richiamata nel successivo accordo aziendale del 16.12.2016, separatamente disciplinata, al successivo punto 2.8 per il personale di macchina, per quello di bordo e per il personale polifunzionale treno.
Tale accordo non è però idoneo a dimostrare che, presso la stazione ferroviaria di Cassino
(ovvero nel più ampio Tronco di competenza) l'azienda abbia effettivamente concorso a determinare il richiamato regime di flessibilità oraria multiperiodale, con la inevitabile conseguenza che, in assenza di assolvimento dello specifico onere probatorio gravante su parte ricorrente – trattandosi di fatto costitutivo posto a fondamento della pretesa – la domanda non può trovare accoglimento, dovendosi altresì rilevare che la norma prevede, unicamente per i lavoratori che operano in turni avvicendati su 2 periodi giornalieri (turni in seconda), vale a dire quei turni organizzati soltanto su due periodi giornalieri la mattina ed il pomeriggio (senza turno notturno); ovvero per il lavoratori che operano su prestazione unica giornaliera, situazioni che il ricorrente non ha rivendicato, deducendo di aver lavorato su turni avvicendati, che
“Qualora al termine della procedura negoziale di cui al precedente 1° capoverso non si pervenga alla definizione di un'intesa, le aziende, per i soli lavoratori che operano nei turni/prestazioni di cui alle lettere c) e d) del successivo punto 1.6 potranno realizzare il regime di flessibilità”.
La predetta indennità pertanto non può essere riconosciuta.
11) differenze per indennità per lavoro festivo o domenicale (euro 20.00 per lavoro domenicale oltre le due ore, ed euro 10.00 per lavoro domenicale fino alle due ore) ai sensi dell'art. 76 del CCNL Mobilità A.F.
Tale indennità non può essere riconosciuta ai ricorrenti.
È invero una indennità che spetta ai lavoratori “chiamati a prestare servizio nelle giornate domenicali”, con dimezzamento laddove il servizio non duri oltre le due ore.
Dall'esame dei progetti paga prodotti in atti dai ricorrenti emerge però che tale indennità è stata già corrisposta nella misura intera laddove i ricorrenti terminavano il turno antimerdiano alle ore 6,24 della domenica, per poi riprendere con quello notturno del lunedì alle ore 22.00 della stessa domenica.
12) indennità giornaliera per lavorazioni in condizioni disagiate ai sensi dell'art. 82, punto
1.2., CCNL Mobilità A.F. I ricorrenti, che hanno svolto mansioni di addetto al servizio di pulizia del materiale rotabile presso la stazione ferroviaria di Cassino, chiedono la corresponsione della indennità per lavorazioni in condizioni disagiate.
L'art. 82 del CCNL applicato prevede:
“1.1. Ai lavoratori addetti a lavorazioni che richiedono l'uso di un mezzo di protezione individuale integrale per la manipolazione o il contatto di sostanze nocive o tossiche, intendendosi per tale l'insieme delle protezioni delle vie respiratorie, degli arti superiori, del busto e degli arti inferiori, da utilizzarsi in aggiunta e/o parziale sostituzione dei normali indumenti di lavoro nelle lavorazioni di seguito indicate:
-operazioni di disinfezione e disinfestazioni comportanti l'uso di sostanze nocive o tossiche;
-interventi con emissione di polveri, gas, fumi e vapori nocivi o tossici che implichino l'uso continuato, rispetto ai limiti individuati dagli organi sanitari competenti, dall'insieme di tutte le protezioni di cui sopra per periodi anche non continuativi superiore a 4 ore nella giornata lavorativa, è corrisposta un'indennità giornaliera pari a € 11,00”.
1.2. Ai lavoratori non ricompresi tra quelli di cui al precedente punto 1.1, addetti con i normali indumenti di protezione a lavorazioni che richiedono manipolazione o contatto di sostanze nocive o tossiche, come definite a tali fini dagli organi sanitari competenti, e comportano, quindi, condizioni di reale disagio, è corrisposta una indennità giornaliera pari a € 1,40.”
L'indennità di cui al primo comma, non richiesta in ricorso, spetta unicamente se al lavoratore
è comandato l'utilizzo di specifici DPI in aggiunta ai normali indumenti di lavoro.
La norma collettiva prevista al secondo comma (punto 1.2) dispone invece il diritto dei lavoratori alla percezione dell'indennità di lavoro disagiato a condizione che ricorrano due presupposti: che i lavoratori attendano alle loro mansioni indossando normali indumenti di protezione e che le lavorazioni assegnate richiedano il contatto o la manipolazione di sostanze nocive o tossiche.
Orbene quanto alla prima condizione la stessa risulta soddisfatta poiché riconstata concordemente da tutte le testimonianze esperite;
quanto alla sussistenza della nocività e tossicità delle sostanze, si rileva che sono prodotte le foto delle schede tecniche dei prodotti forniti dalla società ai lavoratori e adoperati dagli stessi nelle operazioni di pulizia, come confermato da tutti i testi escussi.
Da dette schede si evince la raccomandazione di attenersi a specifiche raccomandazioni di utilizzo, come anche la caratteristica di tali prodotti, vale a dire quella di essere nocivi ed irritanti, secondo la legenda della medesima scheda tecnica, e con potenziali effetti sugli occhi, sulle vie respiratorie e sulla pelle. Coerentemente alle indicazioni del produttore, il DVR ha positivamente valutato la sussistenza di un rischio chimico derivante dall'uso dei prodotti per la pulizia civile e tecnica (indicati nei detergenti, detersivi, disinfettanti e deodoranti, specificatamente indicati, tra cui si rilevano quelli utilizzati ai ricorrenti (i.e. 2.0), rilevando rischi specifici da Parte_5 inalazione contatto, rischio presumibilmente qualificato come “basso/moderato generico”, sì che, proprio in virtù di tale moderato livello di rischio, la società ha imposto l'utilizzo di
“normali” dispositivi di protezione, in luogo dei diversi ed integrali dispositivi previsti invece per lavorazioni a rischio maggiormente elevato, dai quali deriva il diritto ad indennità di più consistente entità.
Pertanto, nella stessa considerazione della società, dal contatto e manipolazione dei prodotti deriva un danno potenziale che la stessa si è premurata di prevenire mediante l'adozione dei cd. normali dispositivi di protezione - quali guanti, mascherine e scarpe antinfortunistiche - il cui utilizzo da parte dei lavoratori è emerso come accertato dalla prova orale esperita.
La quantificazione può essere agevolmente effettuata moltiplicando il fattore indicato dalla richiamata disposizione collettiva (pari ad euro 1,40) per gli effettivi giorni di servizio lavorati dal già accertati dal nominato CTU (pag. 125 e ss dell'elaborato peritale in atti) nella Pt_2 misura di 1.213. L'indennità spettantegli è quindi pari ad euro 1.698,20.
Per il la quantificazione operata dal nominato CTU con la medesima corretta Pt_1 metodologica restituisce una indennità spettante pari ad euro 1.097.60.
13) Premio presenza ex accordo 27.02.1997
Con riferimento a tale emolumento – sul quale peraltro i ricorrenti nulla dicono nelle note difensive conclusive - deve rilevarsi che, seppure previsto dall'Accordo del 27.2.1997, il diritto alla corresponsione dell'indennità rivendicata non può farsi discendere direttamente discendere da tale Accordo, in quanto, da un lato, non vi è prova che lo stesso sia stato recepito dalla per i dipendenti dell'impianto di Cassino, dal momento che nel Controparte_2 verbale di cambio appalto del 28.07.2014, dalla Compass alla , tale indennità Controparte_2 non viene menzionata, facendosi unicamente e un generico riferimento alle condizioni normative ed economiche già applicate ai dipendenti in transito, senza che però i ricorrenti abbiano documentato – anche mediante deposito di prospetti paga – che al momento dle passaggio godevano di tale emolumento (all. alle note di udienza del 17.02.2022); dall'altro lato, l'Accordo prevede che tale indennità sarebbe stata corrisposta “a ciascun dipendente in forza alla data del presente verbale”, e i ricorrenti non hanno mai allegato, né provato, di essere stati alle dipendenze della società che al tempo gestiva l'appalto di , CP_1 sottoscrittrice dell'Accordo, a quella data.
14) Incidenza sul TFR maturato Il CTU ha determinato quanti maturato dai ricorrenti a titolo di trattamento di fine rapporto sulla base dell'incidenza delle differenze retributive riconosciuta in osservanza al disposto dell'art. 68 CCNL mobilità attività ferroviarie, il quale individua quali elementi della retribuzione, indennità per lavoro notturno, l'indennità per lavoro domenicale, l'indennità per lavoro festivo, l'indennità di turno, l'indennità per lavorazioni in condizioni disagiate e le indennità diverse, nonché il successivo art. 84 che include, tra l'altro, nella base di calcolo,
l'indennità per lavoro domenicale o festivo, l'indennità di turno, di cui all'art. 81, e l'indennità per lavorazioni in condizioni disagiate.
Per la posizione del dall'esame dei conteggi si rileva che le differenze maturate per Pt_1 le riconosciute indennità generano un maggior TFR di € 401,50.
Per il dall'esame dei conteggi sviluppati si rileva che l'incidenza delle differenze Pt_2 retributive sulla retribuzione indiretta determina un maggior TFR di € 475,30.
15) Crediti accertati
Le risultanze dell'elaborato peritale, anche alla luce delle osservazioni di parte attrice, sono state condotte con metodologia corretta, basandosi sulla documentazione in atti e sugli esiti della prova orale esperita e facendo corretta e puntuale applicazione del CCNL applicato dalle parti al rapporto di lavoro: per le suindicate motivazioni le stese possono senz'altro condividersi e porsi alla base della presente decisione.
Questa va pertanto integralmente condivisa e recepita.
Per le motivazioni già espresse, va richiamato il calcolo alternativo operato dal nominato CTU in relazione alle sole voci riconosciute nei limiti delle specifiche allegazioni delle parti.
Può in conclusione ritenersi accertato, in conformità alle risultanze della relazione tecnica redatta dall'ausiliario del giudice, un credito del pari a lavoratore per complessivi euro Pt_2
7.658,59 lordi, di cui euro 686,40 a titolo di differenze per indennità per il 6° giorno lavorato, euro 696,86 a titolo di differenze per lavoro supplementare, euro 2.446,00 a titolo di differenze per indennità per turni avvicendati nelle 24 ore, euro 1.698,20 a titolo di indennità per lavorazioni disagiate ed euro 1.655,83 a titolo di differenze per indennità oraria per lavoro notturno ed euro 475,30 a titolo di incidenza sul TFR maturato, oltre accessori come per legge;
un credito del pari a euro 2.368,9 lordi, di cui euro 869,80 a titolo di differenze per Pt_1 indennità per turni avvicendati nelle 24 ore, euro 1.097,60 a titolo di indennità per lavorazioni disagiate ed euro 401,50 a titolo di incidenza sul TFR maturato, oltre accessori come per legge. deve quindi essere condannata, in virtù dell'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003 alla Controparte_1 corresponsione in favore di parte ricorrente delle predette indennità, per un ammontare complessivo pari ad euro 19.529,54, oltre accessori come per legge. 16) Regolamentazione delle spese di lite
Le spese di lite possono compensarsi per un quarto e porsi, per i restanti tre quarti, a carico di parametrate al valore medio dello scaglione di riferimento (5.201,00-26.000) Controparte_1 in relazione a tutte le fasi del giudizio, maggiorate del 30% in applicazione dell'art. 4, comma
2. D.M. 147/2022, oltre Iva e CPA come per legge, da distrarsi ex ar.t 93 c.p.c.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico di Controparte_1
p.q.m.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- accerta e dichiara il diritto di al riconoscimento di un contratto part-time Parte_2 per 19 ore settimanali, per l'intera durata del rapporto di lavoro, avuto riguardo all'orario minimo fissato dall'art. 20 CCNL applicato dalle parti all'intercorso rapporto di lavoro;
- accerta e dichiara che ha diritto a vedersi corrisposta la somma pari ad Parte_2 euro 7.658,59 per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- accerta e dichiara che ha diritto a vedersi corrisposta la somma pari Parte_1 ad euro 2.368,90 per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- condanna, per l'effetto, in persona del l.r.p.t. alla corresponsione in Controparte_1 favore dei ricorrenti delle somme sopra indicate;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna alla corresponsione ai due terzi delle spese di lite in favore di Controparte_1 parte ricorrente, che liquida in euro 5.603,52, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Deciso in data 10.11.2025
Il Giudice
LI UA
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 1597 / 2021
Il Giudice designato LI UA, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 1597 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
e con gli avv. PASTORE GIOVANNI e Parte_1 Parte_2
AF NA OP ricorrenti
E
con l'avv.to ALESII LEONARDO e ZA AR CP_1 resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi successivamente riuniti, e ritualmente notificati, i ricorrenti in epigrafe individuati, esponendo di avere lavorato alle dipendenze di – il dal Controparte_2 Pt_1
1.08.2014 al 31.10.2018 ed il dal 24.03.2015 sino al 31.01.2020- in forza di contratto a Pt_2 tempo pieno ed indeterminato pari a 38 ore settimanali il e con contratto a tempo Pt_1 parziale di tipo orizzontale di 18 ore settimanali (pari al 47,37% dell'orario ordinario e distribuite su 6 giorni lavorativi, domenica inclusa, poi aumentato al 50% dal 1.06.2018, per un totale di 19 ore settimanali) il con inquadramento nel livello D1 ( ed F2 Pt_2 Pt_1
( del CCNL Mobilità Attività Ferroviarie, con qualifica di operaio e mansioni di Pt_2 addetto alle pulizie dei vagoni-treni regionali di assegnati presso la stazione Controparte_1 ferroviaria di Cassino, nell'ambito dell'appalto della gestione dei servizi di pulizia del materiale rotabile e degli impianti industriali nell'interesse ed in favore della committente deducevano: Controparte_1
- di utilizzare nell'attività di pulizia prodotti contenenti sostanze tossiche, abrasive e corrosive;
- di indossare nello svolgimento delle loro mansioni dispositivi di protezione individuale
(giubbetto, pantaloni, maglietta e scarpe) di cui erano stati dotati dall'azienda al momento;
- il di essere stato inserito in turni avvicendati nelle 24 ore ripartiti su cinque Pt_1
giorni di lavoro lavorativi dal lunedì alla domenica con una giornata di riposo/recupero smontante dopo il servizio notturno: un turno pomeridiano dalle 12.00 alle 19.36 (7,36 ore al giorno), un turno di mattina dalle 5.30 alle 13.06 ed un turno di notte dalle 21.30 alle 5.06 seguito da una giornata di recupero/riposo ed a seguire altro turno di pomeriggio, mattina e notte e successivo godimento del riposo settimanale;
dal mese di aprile 2017 l'appaltatrice inseriva il ricorrente in una turnazione settimanale che prevedeva lo svolgimento di un turno pomeridiano (12.00 alle 19.36), un turno di mattina (5.30/13.06) e poi servizio notturno
(21.30/5.06) per tre giorni consecutivi nella settimana lavorativa seguiti da due giorni di riposi/recuperi (5 giorni lavorati a settimana); dalla fine del mese di maggio 2018
l'articolazione oraria del servizio notturno è mutata dalle ore 22.00 alle 5.36 del mattino oppure dalle 22.00 alle 4.00 del mattino mentre dal 20 giugno 2018 l'articolazione oraria del turno di mattina è dalle 6.24 alle 14.00; che la dedotta distribuzione dell'orario di lavoro, programmata dall'appaltatrice secondo le necessità aziendali, conduceva allo svolgimento di un orario settimanale che poteva oscillare tra le 38 e le 46 ore settimanali, con conseguente inserimento in un sistema di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale ai sensi dell'art. 27 punto 1.2. del
CCNL Mobilità Attività Ferroviarie;
- il di essere stato inserito in turni avvicendati nelle 24 ore ripartiti su sei giorni di Pt_2
lavoro a settimana compresa la domenica e precisamente: un turno di mattina che poteva essere dalle 7.00 alle 10.00 oppure dalle 9.00 alle 12.00, ed un turno notturno dalle 23.00 alle 02.00 del giorno successivo (in violazione della programmazione massima dei servizi notturni disciplinata dal CCNL Attività Ferroviarie all'art. 27, punto 1.9, secondo capoverso lettere a, b e c), con una giornata di riposo settimanale variabile in funzione delle esigenze produttive dell'appaltatore; di aver altresì svolto lavoro supplementare oltre l'orario settimanale definito contrattualmente allorché veniva richiesto e svolto il turno dalle ore 23,00 alle ore 4,00 o 5,00 del mattino, secondo le necessità aziendali, superando così l'orario settimanale fino a 3 ore o più di 3 ore (art. 83 CCNL punto 1). Tanto premesso, i ricorrenti deducevano di avere maturato, in ragione dell'attività lavorativa svolta alle dipendenze di nei periodi indicati, i seguenti emolumenti Controparte_2 retributivi o indennità risarcitorie:
a) indennità risarcitoria nella misura pari alla differenza tra la retribuzione per il part-time osservato fino al 1.6.2018 (18 ore settimanali, pari al 47,37 per cento dell'orario ordinario) e la retribuzione corrispondente al part time al 50 per cento, inderogabilmente fissata dal art. 20 del
CCNL Mobilità A.F. come misura minima della prestazione nel tempo parziale orizzontale, ivi compresa l'incidenza degli istituti indiretti e differiti ( ; Pt_2
b) indennità per flessibilità legata a prestazioni lavorative notturne, nella misura di euro 10.00 per ciascun servizio notturno effettivamente reso ed eccedente al numero di 10 mensili e 79 su base annua, ai sensi dell'art. 83, punto 4.2. del CCNL Mobilità A.F. ( ; Pt_2
c) differenze per indennità per lavoro notturno ai sensi dell'art. 75 del CCNL Mobilità A.F.
( ; Pt_2
d) differenze per indennità per lavoro festivo o domenicale (euro 20.00 per lavoro domenicale oltre le due ore, ed euro 10.00 per lavoro domenicale fino alle due ore) ai sensi dell'art. 76 del
CCNL Mobilità A.F. ( ; Pt_2 Pt_1
e) indennità per turni avvicendati nelle 24 ore ai sensi dell'art. 81 del CCNL Mobilità A.F.
( ; Pt_2 Pt_1
f) indennità giornaliera per lavorazioni in condizioni disagiate ai sensi dell'art. 82, punto 1.2.,
CCNL Mobilità A.F. ( ; Pt_2 Pt_1
g) indennità settimanale per superamento dell'orario settimanale nei periodi di flessibilità multiperiodale (euro 18,00, in ipotesi di superamento dell'orario fino a 3 ore;
euro 36,00 in ipotesi di superamento dell'orario oltre le 3 ore), ai sensi dell'art. 83, punto 1, del CCNL
Mobilità A.F. ( Pt_2
h) differenze per indennità per sesto giorno lavorato (euro 15,00) ai sensi dell'art. 83, punto 2, del CCNL Mobilità A.F. ( ; Pt_2
i) differenze retributive per il lavoro supplementare prestato ( ; Pt_2
l) premio presenza, istituto nell'anno 1997, tra le Parti Sociali dell'epoca ovvero la Società
Appalti e Lavori srl - AU (Federazione Italiana Imprese di Servizi) e le Organizzazioni
Sindacali a livello regionale maggiormente rappresentative (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti,
Salpas-Fisafs) congiuntamente alle rispettive RSA ( ; Pt_2
m) differenze per il trattamento di fine rapporto spettante ( . Pt_2 Pt_1
Ritenendo sussistente la responsabilità solidale di in qualità di committente Controparte_1 dell'appalto di servizi ex art. 29 comma 2, D.lgs. n. 276/2003 e s.m.i. in relazione agli obblighi retributivi e contributivi maturati durante l'esecuzione del contratto di appalto, rassegnavano le seguenti conclusioni.
Per Pt_2
“Accertare e dichiarare che il sig. , dipendente dell'appaltatrice Parte_2
dal 01.04.2015 al 31.01.2020, nell'esecuzione dell'appalto del servizio pulizia Controparte_2 del materiale rotabile e degli impianti industriali in favore e per la EN CP_1 operativo sino a gennaio 2020, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part time (47,37% - 18 ore settimanali fino al maggio 2018 e, dal mese di giugno 2018 con regime part time al 50% - 19 ore settimanali), inquadrato nel livello F2 del CCNL Mobilità Attività
Ferroviarie, con qualifica di operaio e mansioni di addetto alla pulizia dei vagoni/treni presso la stazione ferroviaria/deposito di Cassino, previo accertamento delle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, delle mansioni svolte con l'utilizzo di indumenti qualificati dispositivi di protezione individuale per evitare il contatto con rifiuti organici, inorganici, con le sostanze contenute nei prodotti utilizzati per la detersione e sanificazione dei treni e degli orari di lavoro effettivamente osservati, retribuito in misura inferiore rispetto agli istituti previsti e disciplinati dal CCNL Mobilità AF, ha diritto al riconoscimento delle differenze retributive nella misura complessiva di € 37.423,33 di cui € 1.667,45 a titolo di risarcimento del danno (danno da considerarsi in re ipsa) per differenze sulla retribuzione tabellare che sarebbe spettata al ricorrente avuto riguardo all'orario minimo contrattuale di
19 ore settimanali per il part-time di tipo orizzontale (50% dell'orario ordinario di 38 ore settimanali art. 20 CCNL) nonché sugli altri istituti 13ma, 14ma ed anche per differenze su accantonamento TFR dal primo aprile 2015 al 30 maggio 2018 (TFR € 117,64), € 15.024,03 per differenze sull'indennità di lavoro domenicale (art. 76), per indennità 6° giorno lavorato
(art. 83 punto 2), a titolo di indennità di turno (art. 81), per indennità superamento dell'orario settimanale fino a 3 ore ed oltre 3 ore (art. 83 punto 1), per indennità lavorazioni in condizioni disagiate (art. 82), per differenze su indennità lavoro notturno (art. 75) e per ore di lavoro supplementare effettivamente rese e non retribuite, € 19.954,71 a titolo di indennità di cui all'art. 83 punto 4.2 per la flessibilità legata a prestazioni lavorative notturne nella misura di €
10,00 per ciascun servizio notturno eccedente il numero massimo di 10 servizi su base mensile
e 79 servizi su base annua ex art. 27, punto 1.9 secondo capoverso tenuto conto dei servizi notturni effettivamente resi e contabilizzati dalla resistente nelle allegate buste paga ed €
894,78 a titolo di differenze sul calcolo del TFR da accantonarsi come per legge in conformità degli allegati conteggi che formano parte integrante e sostanziale del presente ricorso come spettanti ai sensi degli artt. 20, 27, 68, 75, 76, 81, 82, 83 CCNL Mobilità AF e, per l'effetto Condannare , in persona del legale rapp.te p.t. con sede legale in via Piazza CP_1 della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma (CF. ), quale società Committente del P.IVA_1 servizio di pulizia del materiale rotabile e degli impianti industriali (dall'agosto 2014 a gennaio 2020) aggiudicato a presso la Stazione Ferroviaria di Cassino ove Controparte_2 era addetto il ricorrente, in ragione della responsabilità diretta e solidale del Committente ex art. 29, D.Lgs 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni e/o ex art. 1676 c.c., al pagamento in favore del medesimo della somma di € 37.423,33 di € 894,78 da destinarsi ai fini dell'accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto come per legge, con ogni conseguenza ed in conformità della legislazione vigente in materia di contribuzione previdenziale e fiscale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto all'effettivo soddisfo o dell'altra somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa anche mediante CTU contabile che in caso di contestazione fin d'ora si chiede”.
Per Pt_1
“Accertare e dichiarare che il sig. , dipendente dell'appaltatrice Parte_1
dal 01.08.2014 nell'esecuzione dell'appalto del servizio pulizia del materiale Controparte_2 rotabile e degli impianti industriali in favore e per la EN operativo CP_1 sino al dicembre 2019, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full-time, inquadrato nel livello D1 del CCNL Mobilità Attività Ferroviarie, vigente nel periodo ed applicato al settore di appartenenza, con qualifica di operaio e mansioni di addetto alla pulizia dei vagoni/treni presso la stazione ferroviaria/deposito di Cassino in favore e per la
EN , previo accertamento delle concrete modalità di svolgimento della CP_1 prestazione lavorativa, delle mansioni svolte con l'utilizzo di indumenti qualificati dispositivi di protezione individuale per evitare il contatto con rifiuti organici, inorganici, con le sostanze contenute nei prodotti utilizzati per la detersione e sanificazione dei treni e degli orari di lavoro effettivamente osservati, retribuito in misura inferiore rispetto agli istituti previsti e disciplinati dal CCNL Mobilità AF, ha diritto al riconoscimento delle differenze retributive per il periodo dal 1mo agosto 2014 al 31 ottobre 2018 nella misura complessiva di € 5.382,63 di cui € 2.200,49 per premio presenza ai sensi dell'Accordo del 27 febbraio 1997, € 831,00 per differenze sull'indennità ridotta per lavoro domenicale (al 50% fino a due ore art. 76, comma
3), € 1.0955,60 per indennità lavorazioni in condizioni disagiate (ex art. 82, 1.2) € 873,80 per differenze su indennità di turno in 3/A (ex art. 81 CCNL) ed € 381,74 a titolo di differenze sul calcolo del TFR, da accantonarsi come per legge, in conformità degli analitici conteggi che formano parte integrante e sostanziale del presente atto come spettanti ai sensi degli artt. 2099
e 2120 c.c., art. 36 Cost. nonché artt. 27, 68, 76, 81, 82, 83 CCNL Mobilità Attività
Ferroviarie, applicato al settore di appartenenza e vigente nel periodo e per l'effetto
Condannare , in persona del legale rapp.te p.t. con sede legale in via Piazza CP_1 della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma. (CF. ), quale società Committente del P.IVA_1 servizio di pulizia del materiale rotabile (dall'agosto 2014 al dicembre 2019) presso la
Stazione Ferroviaria di Cassino ove era addetto il ricorrente, in ragione della responsabilità diretta e solidale del Committente ex art. 29, D.Lgs 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni e/o ex art. 1676 c.c., al pagamento in favore del medesimo della somma di €
5.000,89 depurata dell'importo di € 381,74 da destinarsi ai fini dell'accantonamento del
Trattamento di Fine Rapporto come per legge, con ogni conseguenza ed in conformità della legislazione vigente in materia di contribuzione assistenziale e previdenziale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto all'effettivo soddisfo ovvero dell'altra somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, previa eventuale
CTU contabile che in caso di contestazione di controparte fin d'ora si chiede”.
La società si costituiva in entrambi i procedimenti, rilevando: Controparte_1
- l'assenza di prova in merito alla sussistenza di un contratto di appalto tra Controparte_1
e la per la pulizia del materiale rotabile, come anche l'effettiva adibizione Controparte_2 dei ricorrenti all'appalto solo dedotto in via costante e continuativa;
- l'intervenuta decadenza ex art. 29 d lgs276/2003 per mancato esercizio dell'azione entro i due anni dalla cessazione dell'appalto
- lo svolgimento di attività lavorativa in virtù di specifici turni ex art. 81 CCNL AF, non indicati in ricorso;
- lo svolgimento di attività in condizioni disagiate, in assenza di specifiche allegazioni;
- lo svolgimento di lavoro domenicale o festivo, in assenza di puntuali indicazioni delle giornate in cui il lavoro sarebbe stato prestato;
- nullità dei conteggi non essendo chiaro a quale titolo e per quale voce, se retributive o indennitaria, vengono richieste le somme indicate nei ricorsi;
- l'inapplicabilità dell'art. 1676 c.c. per assenza dei presupposti, mancando la prova della esistenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui il lavoratore propone la domanda.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: in preliminare ed assorgente rigettare le domande tutte avanzate dal ricorrente siccome improcedibile per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003; nel merito rigettare le domande tutte siccome inammissibili ed infondate per le ragioni esposte nella presente memoria, per totale carenza di prova circa la esistenza dei presupposti richiesti dall'art. 29 citato e dall'art. 1676 c.c.”
La causa, istruita mediante escussione testimoniale ed espletamento di CTU contabile, veniva decisa in esito all'udienza sostituita ex art 127 ter c.p.c. del 16.10.2025.
La domanda è solo parzialmente fondata e come tale deve essere accolta.
1) Decadenza ex art. 29 d lgs276/2003 per mancato esercizio dell'azione entro i due anni dalla cessazione dell'appalto
Con riferimento alla preliminare eccezione sollevata da occorre rilevare che Controparte_1 la stessa sia destituita di fondamento.
Il regime della responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi che opera, ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, con riguardo agli emolumenti, al cui pagamento il datore di lavoro risulti tenuto in favore dei propri dipendenti, aventi natura strettamente retributiva e concernenti il periodo del rapporto lavorativo coinvolto dall'appalto, comporta che la logica della solidarietà tra l'appaltatore ed il committente sancita dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, garantisce il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all' appalto cui ha personalmente dedicato le proprie energie lavorative, con riferimento al periodo di esecuzione del relativo contratto: da ciò ne deriva che la solidarietà sussiste solo per i crediti maturati con riguardo al periodo del rapporto lavorativo coinvolto dall' appalto stesso, con esclusione di quelli sorti in altri periodi, ed il termine biennale dalla cessazione dell' appalto previsto dalla suddetta disposizione ha natura di termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziale per i crediti per i quali vi sia tale possibilità (Cass. n.
17725/2017; Cass. n. 19740/2015).
Orbene analizzando la documentazione in atti, si rileva che entrambi i ricorrenti sono stati stabilmente addetti all'attività di pulizia dei treni-vagone di proprietà di Controparte_1 nell'ambito del contratto di appalto intercorrente tra questa società e la Controparte_2
L'esame dei documenti (cfr. estratto documento valutazione rischi) valutato congiuntamente alle risultanze della prova orale esperita, sulla quale si tornerà in seguito, conferma la costante adibizione del ricorrente all'appalto intercorso tra l'appaltatrice e la Controparte_2 committente Controparte_1
L'onere probatorio gravante sui ricorrenti riguarda infatti il fatto costitutivo dei rispettivi crediti, rappresentati dal rapporto di lavoro subordinato con e dal contratto Controparte_2 di appalto di questa con nel senso del loro impiego nei lavori appaltati quale Controparte_1 dipendenti della prima per l'intera durata dell'appalto, in quanto radicanti la responsabilità solidale della committente escussa: tanto emerge dalla documentazione tempestivamente prodotta alla prima udienza di trattazione della causa, al fine di confutare la preliminare eccezione sollevata dalla società convenuta.
Trattasi, segnatamente, del verbale accordo cambio appalto del 28.07.2014 fra uscente
Compass Group e;
per estratto conto del ricorrente dal quale CP_2 Parte_1 si evince che le mensilità di novembre e dicembre 2019 (bonifici del 29.11.2019 e del
24.12.2019) sono state pagate da in surroga a causa dell'inadempimento di CP_1
(l'ultimo bonifico di risale al 23.10.2019); lista dipendenti che Controparte_2 CP_2
ha elaborato a seguito del cambio di appalto fra la uscente e la CP_1 Controparte_2 [...]
, subentrata da febbraio 2020 nell'appalto del servizio di pulizia del Controparte_3 materiale rotabile su vari impianti/stazioni fra cui Cassino ove risulta al numero 6 e al numero
19 i nominativi di entrambi i ricorrenti;
richiesta di intervento Ispettorato del Lavoro di
Frosinone per il dipendente avente ad oggetto accertamenti nei confronti della Persona_1 nuova società appaltatrice sempre sull'impianto di Cassino Controparte_3 subentrata a ”. CP_2
La sussistenza dell'appalto, come anche il subentro della sono pertanto Controparte_2 documentati, come è altresì documentata la continuativa adibizione di alle Parte_1 attività oggetto del predetto appalto, circostazna questa che si desume indirettamente dai bonifici in surroga a che ha eseguito in suo favore. Controparte_2 Controparte_1
Analoga continuativa e costante adibizione al medesimo appalto è emersa, per il ricorrente
, dalla prova orale esperita. Parte_2
L'esame dei citati documenti valutato congiuntamente alle risultanze della prova orale esperita, sulla quale si tornerà in seguito, conferma la costante adibizione dei ricorrenti all'appalto intercorso tra l'appaltatrice e la committente orbene, posto Controparte_2 Controparte_1 che l'appalto è terminato, come dedotto dai ricorrenti e non contestato, nel mese di dicembre del 2019 a fronte di un ricorso depositato dal in data 20.08.2021 e dal in data Pt_1 Pt_2
27.08.2021, alcuna decadenza può dirsi maturata.
2) Responsabilità solidale di Controparte_1
In materia di appalti pubblici, la responsabilità solidale prevista dal D.lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui al D.lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 2, è, invece, applicabile ai soggetti privati quale società partecipata Controparte_1 pubblica, assoggettati, quali "enti aggiudicatori" al codice dei contratti pubblici e tale differente regolamentazione non viola l'art. 3 Cost., in ragione della diversità delle situazioni a confronto, non incontrando i privati imprenditori alcun limite nella scelta del contraente, laddove nelle procedure di evidenza pubblica la tutela del lavoratore è assicurata sin dal momento della scelta suddetta, né limita l'iniziativa economica dei privati imprenditori per l'aggravio di responsabilità, non essendo precluso al legislatore modulare le tutele dei lavoratori in rapporto alla diversa natura dei committenti (cfr. Cass. 03/05/2017 n. 10777 e 05/03/2019n. 6333).
Il divieto posto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 1, comma 2, non sussiste stante l'assenza di un espresso divieto di legge e la compatibilità tra il D.Lgs. n. 276 del 2003, che regola la materia dell'occupazione e del mercato del lavoro, sul piano della tutela delle condizioni dei lavoratori, ed il D.Lgs. n. 163 del 2006 che opera, invece, sul piano della disciplina degli appalti pubblici, anche apprestando una tutela ai lavoratori, ma con più intensa concentrazione sull'esecuzione dell'appalto: ciò in quanto “la ratio dell'introduzione della responsabilità solidale del committente - che è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale - non giustifica una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell'art. 3 Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento" (cfr. Corte Cost.
6.12.2017 n. 254).
Come evidenziato dalla Corte di Cassazione, il committente solidalmente responsabile con il proprio appaltatore, ai sensi dell'art. 29 citato, non trae la propria posizione in via derivata da un dante causa (nel caso di specie: il lavoratore) come invece il cessionario del suo credito, ma presta una garanzia in favore del datore di lavoro ed a vantaggio del lavoratore, adempiendo alla quale assolve ad un'obbligazione propria, istituita ex lege (cfr. Cass. n. 10543 del 2016).
Rispetto a la sua responsabilità in base all'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003 Controparte_1 deriva quindi dalle considerazioni sopra esposte: in merito, va però ricordato che nella garanzia solidale azionata vanno ricompresi i soli crediti aventi natura strettamente retributiva (Cass., n.
27678/2018; Cass., n. 31768/2018; Cass., n. 10354/2016), di talché essa opera rispetto a t.f.r. e mensilità aggiuntive, che si pongono in stretta corrispettività con l'espletamento della prestazione lavorativa, ma va esclusa per indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti (v., in termini, Cass., n. 10354/2016), che hanno natura risarcitoria (v. Cass., n.
5247/2022; Cass., n. 8627/1992; Cass., n. 2231/1997; Cass., n. 8212/1997; Cass., n.
13039/1997; Cass., n. 3298/2002).
3) Esiti attività istruttoria su turnistiche osservate In applicazione del delineato quadro giurisprudenziale di riferimento si esamineranno separatamente le diverse domande in questa sede proposte, non prima di aver esaminato gli esiti dell'attività istruttoria.
Il teste ha dichiarato: “Conosco i ricorrenti perché siamo colleghi di Testimone_1 lavoro. Avevamo dei guanti in plastica e dei pantaloni;
non abbiamo mai avuto in dotazione le mascherine che sono uscite con la pandemia. Io ho lavorato dal 1.08.2014 fino al 31.01.2020 con Manital. Confermo di aver utilizzato i prodotti che mi si leggono, oltre a degli acidi già miscelati che utilizzavamo, non ricordo i nomi. Gli orari di lavoro coprono tutti le 24 ore e sono distribuiti su tre turni. Dal 1° agosto 2014 fino alla metà di marzo 2017: facevamo pomeriggio (14-21,36), mattina (6.00-13,36), notte (22,00-5,36) ed un giorno di riposo. Se eravamo in tre due attaccavano alle 14 ed uno di noi alle 14.24 per non lasciare scoperto il turno e la stessa cosa avveniva sugli altri due turni. L'ordine dei turni che ho indicato è sempre lo stesso. L'articolazione oraria è continuativa dal lunedì alla domenica. Dalla metà di marzo
2017 al 31.01.2020: abbiamo osservato un turno 5+2. Pomeriggio/mattina/notte/notte/notte e due giorni di riposo consecutivi;
la sequenza era sempre la stessa. Questo era l'orario seguito sia da me che dal che era un full time e che faceva più di tre notti nel turno Pt_1 settimanali;
il era un part time ed io posso dire che lo incontravo sempre nei turni di Pt_2 notte che io facevo. Io incontravo non sempre le stesse persone nel turno di notte ed il ricorrente l'ho quasi sempre nel turno di notte. Il io di pomeriggio non l'ho mai visto Pt_2 nei miei turni;
me lo ricordo qualche domenica ma non con me nella mia squadra, solo per un periodo. Mi pare di ricordare che facesse 23:00-2:00 durante il turno notturno.
I parti time che io ricordo erano a 6+1.
Finché giravamo a 3+1 il riposo scorreva automaticamente;
quando abbiamo assunto la turnistica 5+2 i giorni di riposo erano fissi. Il però faceva più notti del dovuto: il suo Pt_1 giorno di riposo cambiava nelle occasioni in cui veniva chiamato a sostituire un lavoratore assente.
Mi ricordo che il si è trattenuto oltre le due di notte quando mancava del personale: Pt_2 erano i parti time che coprivano il turno.
I full time di solito erano due perché lavoravamo in coppia ed un numero variabile di parti time tra i 4 ed i 5. In caso di assenza di una risorsa full time si chiamava a sostituire una doverosa risorsa ama sempre full time (per esempio il;
mentre se mancava una Pt_1 risorsa part time si chiamava in sostituzione una risorsa full time”.
Il teste ha dichiarato: “Conosco i ricorrenti perché siamo colleghi di Testimone_2 lavoro. Io ho lavorato dal mese di agosto del 2014 a tutto il mese di gennaio 2020. è Pt_1 sempre stato in appalto;
è stato assunto nel 2015. Pt_2 Avevamo per lavorare: guanti, mascherine e tute dipendeva dal tipo di pulizia che dovevamo fare. Io usavo i detergenti che mi si leggono per lavare gli interni delle carrozze;
usavamo anche i prodotti per sedili e vetri. Io non usavo gli acidi ma li usavano i ricorrenti per lavare il fondo del treno. Erano grassi e venivano allungati con l'acqua. Io ero assunto al 94%.
I turni di lavoro da agosto 2014 fino a settembre 2015 ho lavorato tutte le notti: 6+1. Un giorno di riposo. Il ha fatto la notte fissa con un turno 5+2 nel primo periodo. Io Pt_1 avevo un riposo fisso;
il ricorrente aveva un solo giorno di riposo fisso. Per entrambi il giorno di riposo era domenica. Ad un certo punto mi sono accorto che il aveva il secondo Pt_1 giorno di riposo variabile perché lo incontravo in giorni diversi.
Per me il turno è cambiato non se è cambiato anche per il ricorrente;
ad aprile del 2017
l'azienda ha fatto fare un nuovo turno (5+2) per tutti i dipendenti tranne che per me. Questo turno è rimasto così fino a gennaio 2020. Il turno 5+2 iniziava con il pomeriggio/mattina
/notte/notte/notte.
Per quanto riguarda il primo periodo non so dire la sua frequenza dei turni perché lo incontravo solo la notte.
Il era un part time e facevano un turno 6+1 solo di notte (23:00-2.00): per un periodo Pt_2 hanno svolto lavoro straordinario fisso dalle 2:00 alle 4:00 di notte.
Il per due tre anni ha fatto 5+1 di riposo e più la domenica mattina. Pt_2
In caso ci fosse un lavoratore full time assente per il turno notturno si poteva sostituire sia con un full rime che con un part time che poteva fare del tempo supplementare che veniva distribuito tra tutti i part time”.
Il teste ha dichiarato: “Conosco la ma non ricordo in quale Testimone_3 CP_2 periodo ci ho lavorato: mi pare di ricordare che ci ho lavorato per 5/6 anni;
sono rimasto a lavorare fino al fallimento.
Io avevo un contratto a tempo pieno;
mi occupavo di pulizie delle vetture dei treni. All'inizio del mio lavoro facevamo pomeriggio/mattina e notte: in questo turno c'erano anche dipendenti
a tempo parziale. Dopo la serie arrivava un giorno di riposo e poi si riprendeva. Mi pare fosse il primo anno, anno e mezzo. Il turno di pomeriggio iniziava alle 14 e finiva alle 21.36 poi ci davamo il cambio con chi subentrava;
il turno di mattina era dalle 6/6,30 fino alle 13,36 o 14 poi ci davamo il cambio con chi subentrava;
il turno di notte era dalle 22 alle 5,37.
Nel primo anno il svolgeva solo il turno notturno: lavorava tutte le notti dal lunedì' Pt_1 al venerdì e riposava il sabato e la domenica.
Il turno poi per noi full time è diventato: pomeriggio/mattina/3 notte due riposi. Il si inserì nella turistica perché serviva personale di notte e non tutti la volevano Pt_1 fare: il ha continuato esattamente come in precedenza. Il accettò di fare le Pt_1 Pt_1 notti perché aveva i genitori che non stavano bene e la mattina doveva essere presente in casa.
Il ha sempre svolto il turno notturno per il periodo in cui ci sono stato io. Pt_1
Avevamo guanti in lattice, scarpe antiinfortunistiche (che non avevano tutti) e non mascherina: mi sembra che il ed il avesse anche le scarpe infortunistiche. Pt_1 Pt_2
Il prodotto che mi si legge è quello che noi utilizzavamo per pulire i treni. Il prodotto veniva diluito con l'acqua in secchi e poi lo utilizzavamo con scopettone e straccio per pulire i treni.
Il turno di pomeriggio (12:24-20:00); il turno di mattina (6:24/14:00), turno di notte (22:00-
5:36)”.
Il teste ha dichiarato: “Io ho lavorato la nel 2013 fino al Testimone_4 CP_2 fallimento. Mi riferisco all'appalto presso la stazione di Cassino. Io sono stato assunto con contratto a tempo parziale. Di solito noi a tempo parziale facevamo sempre le notti: lavoravamo dal lunedì al sabato e la domenica mi chiamavano per fare altri lavori. L'inizio dei turni era dalle 10 o alle 11 e secondo le lavorazioni si finiva dalla 2 alle 4 di notte. Il Pt_1 me lo ricordo per tutto il periodo che sono stato a Cassino perché era uno dei notturni fissi. Il era già lì quando io iniziavo: faceva dalle 10 alle 17:30. AdR: i guanti monouso non Pt_1 sempre erano disponibili: per due/tre oltre a settimana non erano presenti. Non avevamo mascherine: ad un certo punto e hanno consegnata una che doveva durate tre/quattro mesi;
scarpe consegnate una sola volta per tutto il periodo. Utilizzavamo il prodotto che mi si legge
(Azzera Green) perché era uno di quelli che utilizzavamo insieme ad altri lo diluivamo in acqua e lo utilizzavamo con straccio e . Mi ricordo che che era Parte_3 Testimone_3 uno dei full time che faceva il turno;
per turno Persona_2 Persona_3 Persona_4 eravamo dalle 7 alle 10 unità, tra full time e part time”.
Il teste ha dichiarato: “Io ero esonerato alle notti. Mio papà faceva notte Testimone_5 fissa. Io mi alternavo su turni (mattina e pomeriggio) su 5 giorni della settimana più due riposi. Io iniziavo alla e 7:40 per 6 ore e 24 minuti: con me c'era , Testimone_3
Corte ma qualche volta, Testimone_1 Testimone_2 Parte_2
In media eravamo /3 per turno tra full e part time. A volte i turni si accavallavano. Il turno pomeridiano iniziava alle 12.20 per 6 ore e 24. Avevamo guanti in lattice ma non mascherine: io ho utilizzato l' Io lo diluivo con l'acqua e poi lavavo normalmente con Parte_4 mocho e secchio”.
Le prove testimoniali, rese da colleghi di lavoro dei ricorrenti, hanno concordemente confermato l'articolazione oraria, la turnistica legata a particolari esigenze aziendali e l'adibizione a turni notturni come dedotto nei ricorsi: la confermata organizzazione della turnistica che, pur variando negli anni, ha seguito una stessa serialità, consente di ritenere comprovato sia il lavoro supplementare svolto dal sia il lavoro notturno che quello Pt_2 domenicale.
Peraltro, diversamente da quanto sostenuto dalla convenuta, la pendenza di un'analoga causa
(oltre a non costituire affatto ragione di incapacità) non è neppure idonea di per sé sola a incidere sulla credibilità dei testi 'incrociati' e simmetrici, Anche perché simili occorrenza, per ovvie ragioni ben potendo più dipendenti della stessa impresa datoriale trovarsi a rivendicare le medesime pretese, è assai comune e largamente diffusa nelle vertenze di questo genere virgola che, se le contestazioni di parte convenuta fossero accolte così semplicemente, potrebbero attingere con estrema difficoltà alle loro fonti di prova, dato che le prestazioni lavorative, se non in casi tutto particolare, raramente vengono svolte innanzi a persone terze ed esterne all'azienda. Tutt'al più affinché possano ritenersi inattendibili le testimonianze incrociate in contenziosi di analogo contenuto, occorre che la parte che se ne lamenta evidenzi un quid pluris che possa quantomeno far sorgere il sospetto che le deposizioni non siano genuine ma siano oggetto di un compiacente e interessato scambio in reciproco vantaggio delle parti-testimoni.
Tali ulteriori elementi non sono però stati offerti all'attenzione del Giudice.
Tanto permesso occorre ora esaminare la debenza delle richieste indennità.
4) Violazione art. 20 CCNL Mobilità Settore AF
È documentalmente provato che il sin dalla data di assunzione e fino al mese di Pt_2 maggio 2018, era stato inquadrato con una percentuale di part-time pari al 47,37 % dell'orario ordinario (cfr. contratto di assunzione in atti).
L'art. 20, comma 4, del CCNL di riferimento, rubricato “Lavoro parziale” prevede che: “Nel contratto di lavoro a tempo parziale dovrà essere specificata la durata della prestazione lavorativa e la distribuzione dell'orario di lavoro (giornaliera, settimanale, mensile o annua).
Per i lavoratori assunti a tempo parziale: per il tempo parziale verticale la prestazione non potrà essere, di norma, inferiore al 50% dell'orario normale settimanale, mensile o annuale;
per il tempo parziale orizzontale la prestazione settimanale, suddivisa su 5 o 6 giorni lavorativi, non potrà essere inferiore al 50% dell'orario normale settimanale.”
Il successivo art. 27 del CCNL stabilisce poi che l'orario normale settimanale è pari a 38 ore.
Ritenendo la norma contrattuale inderogabile dalla pattuizione individuale, parte ricorrente rivendica il diritto al risarcimento del danno (danno da considerarsi in re ipsa), a percepire le differenze retributive (dirette, indirette e differite) spettanti in ragione di una retribuzione oraria da calcolare avuto riguardo all'orario minimo contrattuale di 19 ore settimanali per il part-time di tipo orizzontale (50% dell'orario ordinario di 38 ore settimanali). La natura risarcitoria del credito rivendicato, in base al principio della ragione più liquida, non consente di però di includere quanto richiesto nella garanzia solidale invocata.
Non può quindi accogliersi la domanda, a titolo risarcitorio, delle differenze retributive scaturenti dal lavoro ordinario parametrato al 50% dell'orario normale settimanale, mensile o annuale (da 47,37% al 50%).
Trova invece ingresso la domanda di accertamento, del diritto al riconoscimento di un contratto part-time per 19 ore settimanali, per l'intera durata del rapporto di lavoro, avuto riguardo all'orario minimo fissato dall'art. 20 CCNL, posto che permane in capo al ricorrente l'interesse ad agire per tale accertamento anche in virtù del regime solidaristico che lega Controparte_1
a con riferimento alla correlata obbligazione contributiva: invero, “in tema Controparte_2 di responsabilità solidale nell'appalto di opere o di servizi, il termine di decadenza di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 non è applicabile all'azione promossa nei confronti del committente dagli Enti previdenziali, giacché essa è soggetta alla sola prescrizione” (cfr. Cassazione civile, Sez. lav., 4 settembre 2019, n. 22110).
5) Retribuzione dovuta per svolgimento di lavoro supplementare
Il sostiene di avere diritto alle differenze retributive maturate e non corrisposte per le Pt_2 ore di lavoro supplementare effettivamente rese e non retribuite, che quantifica mensilmente, per l'intero periodo lavorato.
Al nominato CTU è stato chiesto di quantificare quanto dovuto a titolo di “maggiorazione dell'orario supplementare effettivamente svolto, come emerso dalle prove orali articolate sul punto e come risultante dai fogli presenza prodotti dalla ex art. 210 c.p.c. Controparte_2 avuto riguardo all'orario di lavoro minimo fissato dall'art.20 comma 4 del richiamato CCNL
(non computando quale lavoro ordinario quello prestato fino al limite orario previsto da tale norma, poiché richiesto a titolo risarcitorio e non rientrante nella garanzia di cui all'art. 29 invocato, vale a dire dalla 19esima ora) e detratto quanto già corrisposto a tale titolo”.
In merito la prova orale esperita ha permesso di accertare che il ha svolto turni Pt_2 lavorativi notturni, come documentalmente comprovati dai fogli presenza prodotti da ex art. 201 c.p.c. sino al 17.06.2019 e, successivamente come emerso dalla prova CP_2 per testi (dalle ore 23:00 con termine tra le ore 3.00 e le ore 5.00, per 4/5 giorni a settimana, lavorando altresì anche la domenica mattina dalle ore 7.00 alle ore 12.00, lavorando sei giorni a settimana, di cui cinque notti ed una mattina, coincidente con la giornata della domenica): seppure i testimoni escussi sono coinvolti in analoghi giudizi nei confronti delle medesime società, la coerenza, precisione e completezza delle lore deposizioni, scevre da alcuna contraddizione, consente di ritenerle attendibili. I conteggi espletati hanno consentito di accertare, come dovuta al la somma pari ad € Pt_2
5.667,77 per differenze retributive scaturenti dall'espletato lavoro supplementare.
Sul punto però deve ritenersi coerente con il principio di cui all'art. 112 c.p.c. valorizzare le ore di lavoro supplementare specificatamente dedotte a pagina 9 del ricorso introduttivo, laddove il deduce che “Il ricorrente, inoltre, è stato chiamato a svolgere ed ha effettivamente Pt_2 svolto lavoro supplementare in misura superiore rispetto a quanto contabilizzato e pagato in busta paga e precisamente: anno 2017 n. 7 ore a giugno, n. 9,5 ore a luglio, n. 1 ora agosto, n.
18 ore settembre, n. 16,5 ore ottobre, n. 4 ore novembre, n. 4,5 dicembre;
anno 2018, n. 3,5 ore febbraio, n. 4 giugno, n. 1 luglio, n. 37 agosto, n. 2 settembre nonché n. 10 a marzo 2019 maturando complessivamente 85 ore di lavoro supplementare non retribuito (già detratte 33 ore di lavoro supplementare arretrate retribuite nella busta paga di aprile 2018)”: tale specifica deduzione si pone quale fatto costituito della pretesa, perimetrando il thema decidendum e la conseguente quantificazione.
Deve quindi ritenersi corretto l'operato del nominato CTU il quale ha predisposto un conteggio alternativo, partendo proprio dalle allegazioni dei fatti costitutivi posti a fondamento della specifica pretesa, quantificando l'importo dovuto nella misura di euro 696,86, “considerando le ore di supplementari quantificate dal CTU il base al quesito ma nel limite massimo di quelle richieste dalla parte in ricorso e nei conteggi” (così nell'elaborato).
6) Indennità flessibilità legate a prestazioni lavorative notturne
L'art. 83 punto 4.2, stabilisce che:
“4. Per le ulteriori flessibilità dell'orario di lavoro concordate tra le parti a livello aziendale, secondo quanto stabilito al punto 2 dell'art. 27 (Orario di lavoro) del presente CCNL, ai lavoratori verranno corrisposte le indennità di seguito indicate per i servizi programmati ed effettuati in regime di flessibilità concordata, nei casi e con le modalità definite tra le parti a livello aziendale.
4.1 Per le flessibilità legate a prestazioni lavorative diurne, come definite a livello aziendale, ai lavoratori è corrisposta una indennità, per ciascun servizio, pari a € 8,00.
4.2 Per le flessibilità legate a prestazioni lavorative notturne, come definite a livello aziendale, ai lavoratori è corrisposta una indennità, per ciascun servizio, pari a € 10,00”.
Trattasi di indennità che, ad avviso di chi scrive, riveste carattere indennitario, afferendo al ristoro assicurato al lavoratore per le peculiari modalità di utilizzo datoriale della prestazione lavorativa (elemento quindi esterno e non connaturato alla prestazione medesima) esulando quindi dal campo di applicazione dell'art. 29 cit., diversamente da quanto viene già riconosciuto al lavoratore a titolo di indennità di turno notturno, quest'ultima di indubbio carattere retributivo per la sua connessione al sinallagma contrattuale e la funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo usualmente destinato al riposo.
7) Indennità per lavoro notturno ai sensi dell'art. 75 del CCNL Mobilità A.F.
Tale indennità, prevista dall'art. 75 del CCNL citato, prevede che “ai lavoratori che prestano servizio tra le ore 22.00 e le ore 6.00 è corrisposta una indennità oraria per lavoro notturno prevista dal punto 1 dell'art. 75 del CCNL Mobilità/Area AF del 20.07.2012 che, a partire dall'1.1.2017, sarà pari ad euro 2,40”.
Trattasi di indennità di indubbia natura retributiva posto che le indennità erogate in corrispettivo di prestazioni di lavoro notturno, nelle specie non occasionali, costituiscono parte integrante dell'ordinaria retribuzione globale di fatto giornaliera e, pertanto, concorrono come tali ai sensi della nozione omnicomprensiva di retribuzione, recepita dagli artt. 2120 e 2121
c.c., essendo componenti coessenziali alla retribuzione normale, ordinaria.
Tale indennità è prevista nella misura pari ad euro 2,40 per ogni turno di lavoro prestato tra le ore 22.00 e le ore 6.00, da computarsi a che nelle ipotesi in cui il lavoro supplementare accertato si collochi nella corrispondente fascia oraria, dato questo desumibile anche dall'esame dei fogli firme e presenze acquisiti ex art. 210 c.p.c.
Il CTU ha dapprima quantificato la retribuzione spettante per ogni mese del periodo oggetto di causa, rilevato il percepito mensile in busta paga e quantificato la differenza mensile e di periodo ancora dovuta al netto anche degli arretrati corrisposti in busta paga, rilevando come dovuti al ricorrente differenze per indennità lavoro notturno, compresa l'indennità lavoro supplementare notturno, per € 2.722,81.
Anche per la quantificazione di questa indennità si ritiene corretto l'operato del CTU il quale, rilevando che il a pagina 7 del ricorso aveva specificatamente dedotto che: “ ………ha Pt_2 maturato indennità per lavoro notturno e precisamente: dicembre 2016 n. 13,5 ore;
anno 2017 ore lavoro notturno non riconosciute in busta paga: febbraio n. 3 ore, marzo n.19 ore, aprile n.
16 ore, maggio n. 24 ore, giugno n. 37 ore, luglio n. 44,5 ore, agosto n. 16 ore, settembre n.
28,50 ore, ottobre n. 7,5 ore, novembre n. 10,5 ore, dicembre n. 21,5 ore, anno 2018 ore lavoro notturno non riconosciute in busta paga: gennaio n. 28,5 ore, febbraio n. 15,5 ore, marzo n. 20 ore, aprile n. 12 ore, maggio n. 20 ore, giugno 27 ore, luglio 18 ore, agosto 115 ore, settembre
n. 6 ore, ottobre n. 9 ore, novembre n. 16 ore;
anno 2019 ore lavoro notturno non riconosciute in busta paga: gennaio n. 56 ore, febbraio n. 26 ore, marzo n. 40 ore, aprile n. 13 ore, maggio
n. 30.3 ore, giugno n.15 ore, agosto n. 10,25 ore, dicembre n. 18; gennaio 2020 n. 57 ore maturando complessivamente 793,75 ore di lavoro notturno;
nella busta paga di aprile 2018
l'appaltatrice riconosceva arretrati a titolo di indennità di lavoro notturno per complessive
257 ore, residuando ancora 536,75 ore di lavoro notturno per le quali nulla gli è stato corrisposto”, ha rilevato come “dal confronto, che di seguito si riporta, emerge che per diversi mesi non è richiesta l'indennità o è stata richiesta in misura inferiore a quella quantificata dal
CTU in base alle indicazione del quesito. Il CTU, al fine di fornire al Giudicante ogni elemento utile per il decidere, ha predisposto un conteggio alternativo, la differenza per indennità lavoro notturno è stata quantificata per le ore come determinate dal CTU in base al quesito, e come sopra esposto, ma nel “limite massimo” di quelle richieste dalla parte”.
Sono quindi dovute al ricorrente per indennità lavoro notturno, compresa l'indennità sul supplementare notturno, € 1.655,83, valendo anche in questo caso le argomentazioni in diritto sul principio desumibile dall'art. 112 c.p.c. già svolte nel precedente punto 6), cui integralmente si rimanda.
8) Indennità per sesto giorno lavorato (euro 15,00) ai sensi dell'art. 83, punto 2, del CCNL
Mobilità A.F.
L'art. 27 CCNL Attività Ferroviarie, punto 1.5, commi 2 e 3 prevede quanto segue: "L'orario di lavoro settimanale è ripartito, di norma, su 5 giorni. In relazione a specifiche esigenze tecniche, produttive od organizzative l'orario di lavoro settimanale potrà essere ripartito su 6 giorni (…).
La ripartizione dell'orario di lavoro settimanale su 6 giorni, fatti salvi gli accordi in essere, sarà oggetto di specifico accordo a livello di contrattazione aziendale con le strutture sindacali interessate delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente C.C.N.L., nell'ambito di una procedura negoziale da attivarsi almeno due mesi prima della sua applicazione e da concludersi entro 20 giorni dalla attivazione della procedura stessa".
L'art. 83 comma 2 CCNL prevede: “Nei casi di ripartizione concordata dell'orario di lavoro settimanale su 6 giorni secondo quanto stabilito al 2° e 3° comma del punto 1.5 dell'art. 27
(Orario di lavoro) del presente CCNL, ai lavoratori verrà corrisposta, per ogni 6° giorno lavorato, una indennità pari a € 15,00. Tale indennità non è corrisposta in caso di assenza a qualsiasi titolo, ad eccezione dei periodi continuativi di malattia o infortunio di durata superiore a 15 giorni."
L'art. 27 del CCNL fa riferimento a specifiche esigenze tecniche, produttive o organizzative, per cui l'azienda ritenga di distribuire l'orario di lavoro settimanale su 6 giorni anziché su cinque. Poiché la distribuzione su sei giorni è da considerarsi l'eccezione, è previsto che tale sistema sia affidato a una procedura negoziale al fine di raggiungere un accordo collettivo aziendale che disciplini tale articolazione oraria. L'art. 83 sopra riportato fa, ancora, riferimento ad una ripartizione concordata dall'orario di lavoro settimanale su sei giorni. L'interpretazione delle clausole contrattuali porta a ritenere che queste si riferiscano a un sistema che comprende – a fronte di specifiche e motivate esigenze aziendali- l'adozione generalizzata e stabile di un turno distribuito su sei giorni settimanali.
Nel caso in esame ogni quesitone sulla debenza della predetta indennità è superata dalla dirimente circostanza che la ha sempre riconosciuto ed erogato l'indennità Controparte_2 citata ai ricorrenti, seppure in misura in questa sede contestata.
Peraltro, la prova orale esperita ha consentito di dimostrare che i ricorrenti hanno lavorato sistematicamente sei giorni a settimana, ripartendo l'orario di lavoro anziché sui 5 su 6 giorni.
Il nominato CTU ha quindi: rilevato dalle letture dei turni i 6 giorni lavorati al netto delle assenze a qualsiasi titolo riportate in busta paga (come previsto dal CCNL di categoria); riproporzionato per ogni mese l'indennità giornaliera (€ 15,00 per il full time a 38 ore settimanali) sulla base dell'orario medio mensile rilevato dalle letture dei turni e fogli presenza;
quantificato l'indennità mensile spettante moltiplicando i 6 giorni lavorati per ogni mese per l'indennità giornaliera riproporzionata (fatto salvo il periodo successivo al mese di aprile del
2018, avendo il nominato CTU acclarato la corresponsione dell'indennità giornaliera in misura intera); rilevato dalle buste paga in atti l'indennità 6 giorno lavorato corrisposta per ogni mese;
determinato per ogni mese del periodo oggetto di causa l'eventuale differenza;
quantificato la differenza del periodo.
Ha quindi accertato come dovuta al ricorrente, a titolo di indennità 6 giorno lavorato, con riparametrazione dell'indennità giornaliera, differenze di retribuzione per € 686,40.
9) Indennità per turni avvicendati nelle 24 ore ai sensi dell'art. 81 del CCNL Mobilità A.F.
I ricorrenti sostengono di essere stati impiegati, sin dalla data di assunzione in turni avvicendati nelle 24 ore e che la relativa indennità, prevista dall'art. 81 CCNL citato nella misura di € 2,00 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio, reclamando quindi le differenze retributive relative a dette indennità parametrate a tutte le giornate di effettivo servizio espletato durante l'intercorso rapporto di lavoro.
Dall'esame delle disposizioni contrattuali che regolano l'orario di lavoro si evince una modulazione dell'orario di lavoro a tempo pieno, pari a 38 ore settimanali, da calcolarsi come media in un periodo di 4 mesi per il personale che svolge servizi accessori, complementari, di supporto e/o di pulizia, con il limite massimo di 48 ore settimanali.
L'orario di lavoro giornaliero può essere articolato: in turni continui e avvicendati nelle 24 ore;
in turni non cadenzati nelle 24 ore (ad es: personale mobile); in turni avvicendati su due periodi giornalieri (turni in seconda) ovvero, su una unica prestazione giornaliera (art. 27 cit. 1.6). Appare evidente come le illustrate modalità della prestazione lavorativa siano state previste dalle parti contraenti come tra loro alternative, ma tutte integranti la medesima causa contrattuale del rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale.
E ciò, in particolare, per l'orario lavorativo organizzato in turni, articolati come continui e avvicendati su 38 ore settimanali ovvero nei limiti massimi e minimi programmati, ciascuno con un proprio regime di pause e di riposi, secondo esigenze di flessibilità aziendali, in considerazione della peculiare natura del settore operativo di attività, in funzione della copertura delle esigenze di servizio e delle variabili connaturate ai piani programmati di percorrenza dei treni.
Gli esiti della prova orale esperita, in uno alle emergenze documentali fornite dai ricorrenti
(cfr. prospetti paga in atti e fogli presenza prodotti ex art. 210 c.p.c. per la posizione del consentono di ritenere che i ricorrenti abbiano prestato la propria attività lavorativa Pt_2 osservando sequenze orarie che si sono ripetute ciclicamente senza interruzioni e secondo uguali modalità, integrando tale sequenza l'elemento costitutivo dei quei "turni avvicendati" previsti dalla richiamata disposizione contrattuale, ravvisabile poiché il turno cambia nell'arco delle 24 ore, come concordemente affermato da tutti i testi escussi (i quali hanno concordemente riferito che la collocazione temporale del turno cambiava entro le 24 ore, ad es: il giorno di pomeriggio ed il giorno successivo la mattina) la cui ricorrenza in capo ai lavoratori determina l'insorgenza del diritto alla percezione della indennità maggiorata, volta a ristorare i disagi correlati alle modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro: tale indennità è peraltro stata erogata dalla seppure per un limitato periodo di tempo. Controparte_2
Trattasi di indennità di natura retributiva, strettamente connaturata alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, che l'art. 68 del CCNL citato inserire, quale elemento retributivo, nel novero di quelli che concorrono a determinare la retribuzione ordinaria mensile.
Il nominato CTU, nel procedere alla quantificazione dei crediti maturati in relazione alla indennità in esame, sulla base dell'articolazione oraria di cui alle prove orali e delle assenze rilavate dalle buste paga, ha individuato i giorni di effettiva presenza in servizio e quantificato lo spettante mensile, applicando però l'indennità prevista per i turni in seconda, che si ritiene applicabile, nei limiti di quanto è stato specificatamente dedotto ed articolato in ricorso.
I conteggi espletati per il hanno consentito di accertare, come dovuta al ricorrente, la Pt_2 somma pari ad € 2.446,00 nel caso di turni avvicendati in seconda nelle 24 ore.
I conteggi espletati per il hanno consentito di accertare, come dovuta al ricorrente, la Pt_1 somma pari ad € 869,80 nel caso di turni avvicendati in seconda nelle 24 ore.
10) Indennità settimanale per superamento dell'orario settimanale nei periodi di flessibilità multiperiodale (euro 18,00, in ipotesi di superamento dell'orario fino a 3 ore;
euro 36,00 in ipotesi di superamento dell'orario oltre le 3 ore), ai sensi dell'art. 83, punto 1, del CCNL
Mobilità A.F.
Il sostiene di avere diritto alla erogazione della indennità per superamento dell'orario Pt_2 settimanale, prevista dall'art. 83 punto 1 del CCNL citato, per avere effettivamente prestato attività lavorativa superando l'orario definito contrattualmente di 18 ore settimanali fino a 3 ore ed anche oltre 3 ore a settimana, rispettivamente pari ad € 18,00 nel caso di superamento dell'orario settimanale fino a 3 ore ed € 36,00 allorché si verificava un superamento dell'orario settimanale per oltre 3 ore.
L'art. 83 citato stabilisce che “
1. Nei periodi di flessibilità multiperiodale di cui al punto 1.2 dell'art. 27 (Orario di lavoro) del presente c.c.n.l., ai lavoratori verrà corrisposta una indennità settimanale, correlata alla durata del periodo di flessibilità, per ciascuna delle settimane nelle quali, nei termini indicati al punto 1.2 sopracitato, si supera l'orario di lavoro settimanale definito contrattualmente, nelle misure di seguito indicate: a) con superamento dell'orario settimanale fino a 3 ore: € 18,00; b) con superamento dell'orario settimanale per oltre 3 ore: € 36,00. Le indennità di cui sopra vengono ridotte di 1/5 per ogni giornata di assenza dal servizio a qualsiasi titolo, ovvero di 1/6 qualora la ripartizione dell'orario di lavoro settimanale è su 6 giorni, non considerando, a tali fini, le assenze di durata inferiore all'intera giornata lavorativa”.
Con riferimento all'articolazione dell'orario con flessibilità multiperiodale, l'art.27. punto 1.2. richiamato prevede che “A livello di contrattazione aziendale potrà essere definito un regime di flessibilità nell'anno articolato in tre distinti periodi, ciascuno di durata non superiore a 4 mesi, nei quali la durata settimanale di 38 ore dell'orario di lavoro è da calcolarsi come media in ciascuno dei tre periodi, nel corso dei quali potranno essere previste settimane con durata dell'orario di lavoro fino al limite massimo di 46 ore settimanali e settimane con durata dell'orario di lavoro non inferiore a 30 ore settimanali. Qualora al termine della procedura negoziale di cui al precedente 1° capoverso non si pervenga alla definizione di un'intesa, le aziende, per i soli lavoratori che operano nei turni/prestazioni di cui alle lettere c) e d) del successivo punto 1.6 (vale a dire per i lavoratori che operano in turni avvicendati su 2 periodi giornalieri (turni in seconda) ovvero per i lavoratori che operano su prestazione unica giornaliera – n.d.r.) potranno realizzare il regime di flessibilità ivi previsto con durata massima settimanale di 46 ore e durata minima di 30 ore, per un solo periodo nell'anno di durata non superiore a 4 mesi. Durante i periodi di flessibilità, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione mensile ordinaria sia nei periodi di superamento che in quelli di riduzione dell'orario ordinario di lavoro settimanale”. Nel caso in esame il ha chiesto di essere autorizzato al successivo deposito Pt_2 dell'contratto aziendale Gruppo F.S. del 20.07.2012, accordo integrativo di 2° livello del
CCNL Mobilità/AF il quale, all'art. 13, punti 1 e 2, ha disciplinato nel dettaglio la procedura volta a definire un regime di flessibilità oraria multiperiodale – presupposto indispensabile per poter riconoscere il richiesto emolumento -, procedura poi richiamata nel successivo accordo aziendale del 16.12.2016, separatamente disciplinata, al successivo punto 2.8 per il personale di macchina, per quello di bordo e per il personale polifunzionale treno.
Tale accordo non è però idoneo a dimostrare che, presso la stazione ferroviaria di Cassino
(ovvero nel più ampio Tronco di competenza) l'azienda abbia effettivamente concorso a determinare il richiamato regime di flessibilità oraria multiperiodale, con la inevitabile conseguenza che, in assenza di assolvimento dello specifico onere probatorio gravante su parte ricorrente – trattandosi di fatto costitutivo posto a fondamento della pretesa – la domanda non può trovare accoglimento, dovendosi altresì rilevare che la norma prevede, unicamente per i lavoratori che operano in turni avvicendati su 2 periodi giornalieri (turni in seconda), vale a dire quei turni organizzati soltanto su due periodi giornalieri la mattina ed il pomeriggio (senza turno notturno); ovvero per il lavoratori che operano su prestazione unica giornaliera, situazioni che il ricorrente non ha rivendicato, deducendo di aver lavorato su turni avvicendati, che
“Qualora al termine della procedura negoziale di cui al precedente 1° capoverso non si pervenga alla definizione di un'intesa, le aziende, per i soli lavoratori che operano nei turni/prestazioni di cui alle lettere c) e d) del successivo punto 1.6 potranno realizzare il regime di flessibilità”.
La predetta indennità pertanto non può essere riconosciuta.
11) differenze per indennità per lavoro festivo o domenicale (euro 20.00 per lavoro domenicale oltre le due ore, ed euro 10.00 per lavoro domenicale fino alle due ore) ai sensi dell'art. 76 del CCNL Mobilità A.F.
Tale indennità non può essere riconosciuta ai ricorrenti.
È invero una indennità che spetta ai lavoratori “chiamati a prestare servizio nelle giornate domenicali”, con dimezzamento laddove il servizio non duri oltre le due ore.
Dall'esame dei progetti paga prodotti in atti dai ricorrenti emerge però che tale indennità è stata già corrisposta nella misura intera laddove i ricorrenti terminavano il turno antimerdiano alle ore 6,24 della domenica, per poi riprendere con quello notturno del lunedì alle ore 22.00 della stessa domenica.
12) indennità giornaliera per lavorazioni in condizioni disagiate ai sensi dell'art. 82, punto
1.2., CCNL Mobilità A.F. I ricorrenti, che hanno svolto mansioni di addetto al servizio di pulizia del materiale rotabile presso la stazione ferroviaria di Cassino, chiedono la corresponsione della indennità per lavorazioni in condizioni disagiate.
L'art. 82 del CCNL applicato prevede:
“1.1. Ai lavoratori addetti a lavorazioni che richiedono l'uso di un mezzo di protezione individuale integrale per la manipolazione o il contatto di sostanze nocive o tossiche, intendendosi per tale l'insieme delle protezioni delle vie respiratorie, degli arti superiori, del busto e degli arti inferiori, da utilizzarsi in aggiunta e/o parziale sostituzione dei normali indumenti di lavoro nelle lavorazioni di seguito indicate:
-operazioni di disinfezione e disinfestazioni comportanti l'uso di sostanze nocive o tossiche;
-interventi con emissione di polveri, gas, fumi e vapori nocivi o tossici che implichino l'uso continuato, rispetto ai limiti individuati dagli organi sanitari competenti, dall'insieme di tutte le protezioni di cui sopra per periodi anche non continuativi superiore a 4 ore nella giornata lavorativa, è corrisposta un'indennità giornaliera pari a € 11,00”.
1.2. Ai lavoratori non ricompresi tra quelli di cui al precedente punto 1.1, addetti con i normali indumenti di protezione a lavorazioni che richiedono manipolazione o contatto di sostanze nocive o tossiche, come definite a tali fini dagli organi sanitari competenti, e comportano, quindi, condizioni di reale disagio, è corrisposta una indennità giornaliera pari a € 1,40.”
L'indennità di cui al primo comma, non richiesta in ricorso, spetta unicamente se al lavoratore
è comandato l'utilizzo di specifici DPI in aggiunta ai normali indumenti di lavoro.
La norma collettiva prevista al secondo comma (punto 1.2) dispone invece il diritto dei lavoratori alla percezione dell'indennità di lavoro disagiato a condizione che ricorrano due presupposti: che i lavoratori attendano alle loro mansioni indossando normali indumenti di protezione e che le lavorazioni assegnate richiedano il contatto o la manipolazione di sostanze nocive o tossiche.
Orbene quanto alla prima condizione la stessa risulta soddisfatta poiché riconstata concordemente da tutte le testimonianze esperite;
quanto alla sussistenza della nocività e tossicità delle sostanze, si rileva che sono prodotte le foto delle schede tecniche dei prodotti forniti dalla società ai lavoratori e adoperati dagli stessi nelle operazioni di pulizia, come confermato da tutti i testi escussi.
Da dette schede si evince la raccomandazione di attenersi a specifiche raccomandazioni di utilizzo, come anche la caratteristica di tali prodotti, vale a dire quella di essere nocivi ed irritanti, secondo la legenda della medesima scheda tecnica, e con potenziali effetti sugli occhi, sulle vie respiratorie e sulla pelle. Coerentemente alle indicazioni del produttore, il DVR ha positivamente valutato la sussistenza di un rischio chimico derivante dall'uso dei prodotti per la pulizia civile e tecnica (indicati nei detergenti, detersivi, disinfettanti e deodoranti, specificatamente indicati, tra cui si rilevano quelli utilizzati ai ricorrenti (i.e. 2.0), rilevando rischi specifici da Parte_5 inalazione contatto, rischio presumibilmente qualificato come “basso/moderato generico”, sì che, proprio in virtù di tale moderato livello di rischio, la società ha imposto l'utilizzo di
“normali” dispositivi di protezione, in luogo dei diversi ed integrali dispositivi previsti invece per lavorazioni a rischio maggiormente elevato, dai quali deriva il diritto ad indennità di più consistente entità.
Pertanto, nella stessa considerazione della società, dal contatto e manipolazione dei prodotti deriva un danno potenziale che la stessa si è premurata di prevenire mediante l'adozione dei cd. normali dispositivi di protezione - quali guanti, mascherine e scarpe antinfortunistiche - il cui utilizzo da parte dei lavoratori è emerso come accertato dalla prova orale esperita.
La quantificazione può essere agevolmente effettuata moltiplicando il fattore indicato dalla richiamata disposizione collettiva (pari ad euro 1,40) per gli effettivi giorni di servizio lavorati dal già accertati dal nominato CTU (pag. 125 e ss dell'elaborato peritale in atti) nella Pt_2 misura di 1.213. L'indennità spettantegli è quindi pari ad euro 1.698,20.
Per il la quantificazione operata dal nominato CTU con la medesima corretta Pt_1 metodologica restituisce una indennità spettante pari ad euro 1.097.60.
13) Premio presenza ex accordo 27.02.1997
Con riferimento a tale emolumento – sul quale peraltro i ricorrenti nulla dicono nelle note difensive conclusive - deve rilevarsi che, seppure previsto dall'Accordo del 27.2.1997, il diritto alla corresponsione dell'indennità rivendicata non può farsi discendere direttamente discendere da tale Accordo, in quanto, da un lato, non vi è prova che lo stesso sia stato recepito dalla per i dipendenti dell'impianto di Cassino, dal momento che nel Controparte_2 verbale di cambio appalto del 28.07.2014, dalla Compass alla , tale indennità Controparte_2 non viene menzionata, facendosi unicamente e un generico riferimento alle condizioni normative ed economiche già applicate ai dipendenti in transito, senza che però i ricorrenti abbiano documentato – anche mediante deposito di prospetti paga – che al momento dle passaggio godevano di tale emolumento (all. alle note di udienza del 17.02.2022); dall'altro lato, l'Accordo prevede che tale indennità sarebbe stata corrisposta “a ciascun dipendente in forza alla data del presente verbale”, e i ricorrenti non hanno mai allegato, né provato, di essere stati alle dipendenze della società che al tempo gestiva l'appalto di , CP_1 sottoscrittrice dell'Accordo, a quella data.
14) Incidenza sul TFR maturato Il CTU ha determinato quanti maturato dai ricorrenti a titolo di trattamento di fine rapporto sulla base dell'incidenza delle differenze retributive riconosciuta in osservanza al disposto dell'art. 68 CCNL mobilità attività ferroviarie, il quale individua quali elementi della retribuzione, indennità per lavoro notturno, l'indennità per lavoro domenicale, l'indennità per lavoro festivo, l'indennità di turno, l'indennità per lavorazioni in condizioni disagiate e le indennità diverse, nonché il successivo art. 84 che include, tra l'altro, nella base di calcolo,
l'indennità per lavoro domenicale o festivo, l'indennità di turno, di cui all'art. 81, e l'indennità per lavorazioni in condizioni disagiate.
Per la posizione del dall'esame dei conteggi si rileva che le differenze maturate per Pt_1 le riconosciute indennità generano un maggior TFR di € 401,50.
Per il dall'esame dei conteggi sviluppati si rileva che l'incidenza delle differenze Pt_2 retributive sulla retribuzione indiretta determina un maggior TFR di € 475,30.
15) Crediti accertati
Le risultanze dell'elaborato peritale, anche alla luce delle osservazioni di parte attrice, sono state condotte con metodologia corretta, basandosi sulla documentazione in atti e sugli esiti della prova orale esperita e facendo corretta e puntuale applicazione del CCNL applicato dalle parti al rapporto di lavoro: per le suindicate motivazioni le stese possono senz'altro condividersi e porsi alla base della presente decisione.
Questa va pertanto integralmente condivisa e recepita.
Per le motivazioni già espresse, va richiamato il calcolo alternativo operato dal nominato CTU in relazione alle sole voci riconosciute nei limiti delle specifiche allegazioni delle parti.
Può in conclusione ritenersi accertato, in conformità alle risultanze della relazione tecnica redatta dall'ausiliario del giudice, un credito del pari a lavoratore per complessivi euro Pt_2
7.658,59 lordi, di cui euro 686,40 a titolo di differenze per indennità per il 6° giorno lavorato, euro 696,86 a titolo di differenze per lavoro supplementare, euro 2.446,00 a titolo di differenze per indennità per turni avvicendati nelle 24 ore, euro 1.698,20 a titolo di indennità per lavorazioni disagiate ed euro 1.655,83 a titolo di differenze per indennità oraria per lavoro notturno ed euro 475,30 a titolo di incidenza sul TFR maturato, oltre accessori come per legge;
un credito del pari a euro 2.368,9 lordi, di cui euro 869,80 a titolo di differenze per Pt_1 indennità per turni avvicendati nelle 24 ore, euro 1.097,60 a titolo di indennità per lavorazioni disagiate ed euro 401,50 a titolo di incidenza sul TFR maturato, oltre accessori come per legge. deve quindi essere condannata, in virtù dell'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003 alla Controparte_1 corresponsione in favore di parte ricorrente delle predette indennità, per un ammontare complessivo pari ad euro 19.529,54, oltre accessori come per legge. 16) Regolamentazione delle spese di lite
Le spese di lite possono compensarsi per un quarto e porsi, per i restanti tre quarti, a carico di parametrate al valore medio dello scaglione di riferimento (5.201,00-26.000) Controparte_1 in relazione a tutte le fasi del giudizio, maggiorate del 30% in applicazione dell'art. 4, comma
2. D.M. 147/2022, oltre Iva e CPA come per legge, da distrarsi ex ar.t 93 c.p.c.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico di Controparte_1
p.q.m.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- accerta e dichiara il diritto di al riconoscimento di un contratto part-time Parte_2 per 19 ore settimanali, per l'intera durata del rapporto di lavoro, avuto riguardo all'orario minimo fissato dall'art. 20 CCNL applicato dalle parti all'intercorso rapporto di lavoro;
- accerta e dichiara che ha diritto a vedersi corrisposta la somma pari ad Parte_2 euro 7.658,59 per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- accerta e dichiara che ha diritto a vedersi corrisposta la somma pari Parte_1 ad euro 2.368,90 per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- condanna, per l'effetto, in persona del l.r.p.t. alla corresponsione in Controparte_1 favore dei ricorrenti delle somme sopra indicate;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna alla corresponsione ai due terzi delle spese di lite in favore di Controparte_1 parte ricorrente, che liquida in euro 5.603,52, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Deciso in data 10.11.2025
Il Giudice
LI UA