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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/05/2025, n. 2989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2989 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente Relatore Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 50257 V.g. dell'anno
2025, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 11/04/2025, vertente
TRA
(c.f. ), difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
D'AGOSTINO PAOLO (c.f. ); C.F._2
RICORRENTE
E
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
ROMA
Resistente
OGGETTO: riconoscimento di sentenza straniera.
Conclusioni del ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Collegio adito, contrariis rejectis, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, voglia: ● Riconoscere
l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza pronunciata dal Tribunale di
Azarbayejan Gharbi Sezione 1 Corte Pubblica di Oroumieh (Iran), con conseguente ordine alle autorità competenti di procedere alle necessarie annotazioni e modifiche degli atti dello stato civile. Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento.”.
Conclusioni del P.G.: “Ritenuto di dover condividere le argomentazioni dell'appellante sul provvedimento impugnato, esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso / reclamo.”.
r.g. n. 1 FATTO E DIRITTO
ha proposto ricorso premettendo che: Parte_1
“1. Il sig. (Iran 23.01.1994) (All. A) è residente in [...], Parte_1
Via Caio Canuleio n.72.
2. Il Sig. ha ottenuto dal Tribunale Regionale di Parte_1
Azarbayejan Gharbi Sezione 1 Corte Pubblica di Oroumieh - IRAN (All. B) una sentenza per la transizione di genere e relativo cambio di nome.
3. Suddetta sentenza è divenuta definitiva (All. C), così come attestato dall'allegato certificato;
4. Tale sentenza è stata emessa da un'autorità giudiziaria competente e regolarmente tradotta in lingua italiana, con traduzione giurata;
5. Il diritto italiano prevede, ai sensi degli artt. 64-66 della Legge n. 218/1995,
il riconoscimento delle sentenze straniere purché soddisfino determinati requisiti;
6. La suddetta sentenza non è contraria all'Ordine Pubblico Italiano, essendo compatibile con i principi costituzionali italiani e in linea con il diritto all'identità personale e di genere2 , a tal fine si allega una giurisprudenza costate (All. D);
7. Il riconoscimento è necessario affinché il Sig. possa Parte_1
vedersi riconosciuta la propria identità anche in Italia e possa utilizzare tale documentazione presso le istituzioni italiane, incluse le strutture sanitarie;
8. Il sig. ha un regolare permesso di soggiorno (All. E), ed Parte_1
è laureato presso l'Università degli Studi di Roma “Sapienza” con ottimi voti (All.
F) ed ha un regolare Contratto di Ricerca con suddetta Università (All. G).
9. Alla luce del proprio percosso di transizione necessita un costate monitoraggio medico e terapeutico per mantenere alto il livello di testosterone (All.
H).
10. La sentenza di cui si chiede il riconoscimento è stata pronunciata dall'autorità giudiziaria iraniana competente secondo l'ordinamento di quel paese, come previsto dall'art. 65 della legge 218/1995, e risulta definitiva e non più
impugnabile secondo la legislazione Iraniana.”.
r.g. n. 2 Ha quindi domandato il riconoscimento in Italia della sentenza iraniana, non contraria all'ordine pubblico.
Il Procuratore Generale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
In esito all'udienza del 11 aprile 2025 la Corte ha riservato la decisione.
Osserva il Collegio che nessun ostacolo si frappone al riconoscimento in Italia della sentenza oggetto del ricorso.
Va, infatti, osservato che, ai sensi degli artt. 64 e 67 L. n. 218/1995, la statuizione a cui è chiamata l'autorità giudiziaria adita è una sentenza di mero accertamento dei requisiti del riconoscimento. E, ai sensi dell'art. 64 L. n. 218/1995, la sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando ricorrono tutti i requisiti fissati dalla norma;
consegue agli argomenti di cui sopra che, sussistendo nel caso di specie tutti i requisiti fissati dall'art. 64 della l. n. 218/1995, la sentenza in delibazione può essere riconosciuta in
Italia.
Corrisponde al vero quanto dedotto col ricorso nel senso che “La sentenza di cui si chiede il riconoscimento soddisfa tutti i requisiti previsti dalla normativa italiana, in quanto: Il giudice iraniano che ha pronunciato la sentenza era competente secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano,
come richiesto dalla legge di riforma del diritto internazionale privato. La procedura si è svolta nel pieno rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, come dimostrato dalla documentazione allegata. Il provvedimento è passato in giudicato secondo la legge iraniana, come attestato dalla certificazione allegata. Il contenuto della sentenza non è contrario all'ordine Pubblico Italiano, in quanto riconosce un diritto fondamentale della persona, tutelato anche dall'Ordinamento Italiano. Come evidenziato dalla Cassazione civile con l'ordinanza n. 6920 del 2023, il Giudice
Italiano deve limitarsi a verificare gli effetti della decisione nell'ordinamento italiano, senza estendere la propria cognizione al merito del rapporto giuridico. Nel
caso di specie, gli effetti della sentenza iraniana sono pienamente compatibili con i principi fondamentali dell'ordinamento Italiano in materia di diritti della personalità
e identità di genere.”.
Nulla sulle spese in assenza di opposizione al riconoscimento.
r.g. n. 3
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la sussistenza dei requisiti del riconoscimento in Italia della sentenza n.
9709974410102418 del 28.1.2019 resa dal Tribunale Regionale di Azarbayejan Gharbi
Sezione 1 Corte Pubblica di Oroumieh - IRAN che ha disposto sulla transizione di genere e relativo cambio di nome del Sig. ; Parte_1
compensa le spese.
Così deciso in Roma il giorno 14/05/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 4