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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/03/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1393/2023 del R.G. Lavoro e Previdenza (+ N.R.G. 470/2024 RIUNITO), avente ad
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio La Marca;
Parte_1
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. ti Tommaso CP_1
Parisi e Francesco Bove;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi depositati in data 8.3.2023 e 26.1.2024, successivamente riuniti per ragioni di connessione, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso gli avvisi di addebito n.
40020220006801991000 e n. 40020230006146631000, con cui veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva rispettivamente di euro 9.405,65 e di € 9.355,18 a titolo di omesso versamento contributi previdenziali nella gestione degli esercenti attività commerciali per il periodo decorrente dal 1/2016 al 12/2021 e relative sanzioni.
A sostegno della opposizione la ricorrente eccepiva la prescrizione parziale del credito (anni 2016 e
2017) e nel merito negava con articolate argomentazioni la sussistenza dei presupposti dell'obbligo contributivo, stante la cessazione dell'attività di impresa con decorrenza dal 30.9.2015 chiedendo, pertanto, l'accertamento della infondatezza della pretesa contributiva con annullamento degli avvisi di addebito.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in entrambi i giudizi l che dava atto del parziale CP_1 sgravio dell'avviso di addebito n. 40020220006801991000 con riferimento ai contributi relativi agli anni 2018-2021 e, con riferimento ai residui contributi richiesti per gli anni 2016 e 2017, chiedeva il rigetto della opposizione stante la fondatezza della relativa pretesa contributiva.
Acquisita la documentazione prodotta, in data odierna la causa veniva decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 21.3.2025.
Preliminarmente va dichiarata la improcedibilità della domanda nei confronti della Controparte_2 nei cui confronti non risulta instaurato il contraddittorio da parte della ricorrente.
Ciò posto, anzitutto va dichiarata la ammissibilità delle opposizioni in quanto proposte nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica degli avvisi di addebito previsto dall'art. 24 d.lgs. 46/99: ed invero l'avviso di addebito n. 40020220006801991000 risulta notificato il 31.1.2023 e il ricorso proposto in data 8.3.2023 e l'avviso di addebito n. 40020230006146631000 risulta formato il
23.12.2023 e il ricorso proposto il 26.1.2024.
Sempre in via preliminare, va dato atto della parziale cessazione della materia del contendere con riferimento ai contributi (contenuti nell'avviso di addebito n. 40020220006801991000) relativi agli anni 2018-2021, avendo l dedotto di aver proceduto allo sgravio (annullamento) del debito CP_1 riferito ai predetti contributi.
Ciò posto, con riferimento alla residua obbligazione contributiva riferita agli anni 2016 e 2017, il ricorso è fondato per le seguenti ragioni.
La questione controversa risiede nella legittimità della pretesa dell' volta al pagamento da parte CP_1 di di contributi alla gestione commercianti riferiti agli anni 2016 e 2017 in cui la Parte_1 stessa risultava essere formalmente socio accomandatario e legale rappresentante della società “I
CINQUE SENSI DI IS NA LA & C. S.A.S.”, costituita il 16.01.2014 (v. visura camerale in atti).
Pare quindi anzitutto opportuno riportare la normativa che regola la obbligazione contributiva in esame.
L'assicurazione RC ( cfr. Sez. U, Sentenza n. 3240 del 12/02/2010 ) che fa capo a CP_ speciale gestione era regolata in un primo tempo dalla legge n.
1.397 del 1960, modificata dalla legge n. 1088 del 1971 e dall'art. 29 della legge n. 160 del 1975; indi la legge 23 dicembre 1996, n.
662, art. 1, comma 203 sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, secondo il seguente tenore: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano scritti in albi, registri e ruoli".
Dalla disamina della normativa richiamata è indubbio che ai fini della iscrizione alla gestione commercianti è necessario che il socio partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
mentre qualora il socio si limiti ad esercitare l'attività di amministratore egli dovrà essere iscritto alla gestione separata, non potendo confondersi, già sul piano logico giuridico, l'attività inerente al ruolo di amministratore con quella esercitata come lavoratore (neppure quando questa seconda attività si esplica al livello più elevato dell'organizzazione e della direzione); si tratta di attività che rimangono su piani giuridici differenti, dal momento che l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex 2260 c.c.; e comporta,
a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza;
laddove l'attività lavorativa è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi. Non basta, quindi, lo svolgimento di un'attività lavorativa, di natura individuale o societaria, qualsiasi per essere iscritti ad un fondo di previdenza relativo ai lavoratori autonomi: occorre che esistano, congiuntamente, i due requisiti di abitualità e prevalenza.
Con riferimento alla figura del socio accomandatario, la Corte di Cassazione ha in specie affermato che “Nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996
(che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975) e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore” (Cass. 2665/2021, Cass. 5210/2017, Cass. 3835/2016).
Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale rilevante nel caso di specie, si osserva ancora, sul piano strettamente processuale, che il procedimento di opposizione a cartella esattoriale/avviso di addebito, modellato dal legislatore alla stregua del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, non deroga alle regole generali in tema di onere probatorio, talché grava sull'ente previdenziale, attore sostanziale, l'onere di provare (e, prima ancora di allegare) sia la sussistenza, che la congruità del credito posto a base della cartella esattoriale notificata, con la conseguenza, in mancanza, dell'annullamento dell'iscrizione a ruolo per inesistenza del credito (cfr.
Cass. nn. 18481/2005, 13869/2004 e 4824/1992). La Cassazione, invero, ha affermato che in tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo il cui accertamento avviene secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito (cfr. Cass. 23600/2009).
Spetta pertanto all'ente previdenziale, che assume la sussistenza dell'obbligo contributivo, provare gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali l'abitualità e prevalenza nella partecipazione del socio all'attività d'impresa.
Tanto premesso, l' non ha nella specie dimostrato la fondatezza della propria pretesa CP_1 contributiva non avendo provato la sussistenza dei presupposti per la iscrizione dell'opponente nella gestione commercianti per il periodo oggetto di causa (anni 2016 e 2017).
Occorre osservare invero che secondo il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, a seguito dell'abrogazione tacita, da parte dell'art. 12 della legge n. 155 del 1981 - che ha eliminato la riscossione dei contributi mediante ruoli - , delle disposizioni di cui agli artt. 36, secondo comma, della legge n. 1397 del 1960 e 2, quarto comma, del d.P.R. n. 266 del 1957, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma. Tuttavia l'iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria” (cfr. Cass. nn.
9006/2001 e 6625/1996).
Occorre altresì osservare che la Corte di Cassazione ha affermato che “In tema di inquadramento, ai fini contributivi, dei soci di società in nome collettivo posta in liquidazione, in base all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996 - che ha sostituito il comma 1 dell'art. 29 della l. n. 160 n. 1975
-, l'iscrizione alla gestione commercio conserva validità, con persistenza dell'obbligo contributivo, sia per i soci liquidatori che per gli altri soci, che continuino a svolgere attività sociale, anche durante la fase di liquidazione e fino alla cessazione di tutte le attività sociali ed alla cancellazione della società dal registro delle imprese, sempreché l'attività svolta conservi i caratteri dell'abitualità e della prevalenza” (Cass. 4885/2017, Cass. 2139/2014) e che “In materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma. Tuttavia l'iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria” (Cass. 8651/2010).
Ebbene nel caso di specie la parte ricorrente ha provato che la società “I CINQUE SENSI DI
IS NA LA & C. S.A.S.”, di cui era socio amministratore, ha cessato la propria attività il 30.09.2015 (v. comunicazioni del 16.11.2015 alla Camera di Commercio e del 26.11.2015 al SUAP, storico fornitura elettricità) ed è stata cancellata dal registro delle imprese il successivo
19.12.2017 (v. visura camerale). Con la comunicazione del 16.11.2015 alla Camera di Commercio la Fiscina ha altresì espressamente dichiarato di non essere più tenuta “all'iscrizione attività CP_1 commerciali” per cessazione di attività.
A fronte di ciò, l' non ha né dedotto nè tantomeno dimostrato quale attività in concreto, ed CP_1 al di là della predetta attribuzione formale di socio amministratore, sarebbe stata posta in essere dalla ricorrente -in misura tale da poterne valutare quantomeno la soggettiva abitualità e rilevanza- nel periodo decorrente dalla cessazione della attività commerciale del 30.9.2015 (formalmente comunicata alla Camera di Commercio il 16.11.2015) alla formale cancellazione dal Registro delle
Imprese. Di contro la ricorrente, nel dedurre che in tale predetto periodo “si è proceduto semplicemente a porre in essere le iniziative propedeutiche alla cancellazione dal registro delle imprese” ha anche provato di aver svolto, nell'arco temporale in questione, attività lavorativa per conto di altre società (v. estratto contributivo).
Sicchè, non essendo stato adempiuto il suindicato onere deduttivo e probatorio gravante sull' CP_1 quale attore in senso sostanziale, ed essendo anzi emersi elementi incontestati tali da contrastare la prospettazione di parte convenuta -fondata principalmente sulla sola carica sociale rivestita dalla
Fiscina-, deve dichiararsi la infondatezza della pretesa creditoria, con conseguente illegittimità degli avvisi di addebito oggetto di opposizione che per l'effetto vengono annullati.
Le spese di lite vengono poste a carico dell' secondo la regola della soccombenza. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: 1. Dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento ai contributi relativi agli anni 2018-2021 di cui all'avviso di addebito n. 40020220006801991000;
2. accerta e dichiara la infondatezza della pretesa contributiva di cui agli avvisi di addebito n.
40020220006801991000 e n. 40020230006146631000 e la conseguente illegittimità di tali atti che, per l'effetto, annulla;
3. condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.686,00 oltre spese generali CP_1 al 15%, IVA e CPA come per legge e spese per contributo unificato, da distrarsi in favore dell'avv. Antonio La Marca.
Salerno, 21.3.2025 Il Giudice dott.ssa Francesca D'Antonio
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1393/2023 del R.G. Lavoro e Previdenza (+ N.R.G. 470/2024 RIUNITO), avente ad
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio La Marca;
Parte_1
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. ti Tommaso CP_1
Parisi e Francesco Bove;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi depositati in data 8.3.2023 e 26.1.2024, successivamente riuniti per ragioni di connessione, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso gli avvisi di addebito n.
40020220006801991000 e n. 40020230006146631000, con cui veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva rispettivamente di euro 9.405,65 e di € 9.355,18 a titolo di omesso versamento contributi previdenziali nella gestione degli esercenti attività commerciali per il periodo decorrente dal 1/2016 al 12/2021 e relative sanzioni.
A sostegno della opposizione la ricorrente eccepiva la prescrizione parziale del credito (anni 2016 e
2017) e nel merito negava con articolate argomentazioni la sussistenza dei presupposti dell'obbligo contributivo, stante la cessazione dell'attività di impresa con decorrenza dal 30.9.2015 chiedendo, pertanto, l'accertamento della infondatezza della pretesa contributiva con annullamento degli avvisi di addebito.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in entrambi i giudizi l che dava atto del parziale CP_1 sgravio dell'avviso di addebito n. 40020220006801991000 con riferimento ai contributi relativi agli anni 2018-2021 e, con riferimento ai residui contributi richiesti per gli anni 2016 e 2017, chiedeva il rigetto della opposizione stante la fondatezza della relativa pretesa contributiva.
Acquisita la documentazione prodotta, in data odierna la causa veniva decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 21.3.2025.
Preliminarmente va dichiarata la improcedibilità della domanda nei confronti della Controparte_2 nei cui confronti non risulta instaurato il contraddittorio da parte della ricorrente.
Ciò posto, anzitutto va dichiarata la ammissibilità delle opposizioni in quanto proposte nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica degli avvisi di addebito previsto dall'art. 24 d.lgs. 46/99: ed invero l'avviso di addebito n. 40020220006801991000 risulta notificato il 31.1.2023 e il ricorso proposto in data 8.3.2023 e l'avviso di addebito n. 40020230006146631000 risulta formato il
23.12.2023 e il ricorso proposto il 26.1.2024.
Sempre in via preliminare, va dato atto della parziale cessazione della materia del contendere con riferimento ai contributi (contenuti nell'avviso di addebito n. 40020220006801991000) relativi agli anni 2018-2021, avendo l dedotto di aver proceduto allo sgravio (annullamento) del debito CP_1 riferito ai predetti contributi.
Ciò posto, con riferimento alla residua obbligazione contributiva riferita agli anni 2016 e 2017, il ricorso è fondato per le seguenti ragioni.
La questione controversa risiede nella legittimità della pretesa dell' volta al pagamento da parte CP_1 di di contributi alla gestione commercianti riferiti agli anni 2016 e 2017 in cui la Parte_1 stessa risultava essere formalmente socio accomandatario e legale rappresentante della società “I
CINQUE SENSI DI IS NA LA & C. S.A.S.”, costituita il 16.01.2014 (v. visura camerale in atti).
Pare quindi anzitutto opportuno riportare la normativa che regola la obbligazione contributiva in esame.
L'assicurazione RC ( cfr. Sez. U, Sentenza n. 3240 del 12/02/2010 ) che fa capo a CP_ speciale gestione era regolata in un primo tempo dalla legge n.
1.397 del 1960, modificata dalla legge n. 1088 del 1971 e dall'art. 29 della legge n. 160 del 1975; indi la legge 23 dicembre 1996, n.
662, art. 1, comma 203 sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, secondo il seguente tenore: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano scritti in albi, registri e ruoli".
Dalla disamina della normativa richiamata è indubbio che ai fini della iscrizione alla gestione commercianti è necessario che il socio partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
mentre qualora il socio si limiti ad esercitare l'attività di amministratore egli dovrà essere iscritto alla gestione separata, non potendo confondersi, già sul piano logico giuridico, l'attività inerente al ruolo di amministratore con quella esercitata come lavoratore (neppure quando questa seconda attività si esplica al livello più elevato dell'organizzazione e della direzione); si tratta di attività che rimangono su piani giuridici differenti, dal momento che l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex 2260 c.c.; e comporta,
a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza;
laddove l'attività lavorativa è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi. Non basta, quindi, lo svolgimento di un'attività lavorativa, di natura individuale o societaria, qualsiasi per essere iscritti ad un fondo di previdenza relativo ai lavoratori autonomi: occorre che esistano, congiuntamente, i due requisiti di abitualità e prevalenza.
Con riferimento alla figura del socio accomandatario, la Corte di Cassazione ha in specie affermato che “Nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996
(che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975) e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore” (Cass. 2665/2021, Cass. 5210/2017, Cass. 3835/2016).
Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale rilevante nel caso di specie, si osserva ancora, sul piano strettamente processuale, che il procedimento di opposizione a cartella esattoriale/avviso di addebito, modellato dal legislatore alla stregua del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, non deroga alle regole generali in tema di onere probatorio, talché grava sull'ente previdenziale, attore sostanziale, l'onere di provare (e, prima ancora di allegare) sia la sussistenza, che la congruità del credito posto a base della cartella esattoriale notificata, con la conseguenza, in mancanza, dell'annullamento dell'iscrizione a ruolo per inesistenza del credito (cfr.
Cass. nn. 18481/2005, 13869/2004 e 4824/1992). La Cassazione, invero, ha affermato che in tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo il cui accertamento avviene secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito (cfr. Cass. 23600/2009).
Spetta pertanto all'ente previdenziale, che assume la sussistenza dell'obbligo contributivo, provare gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali l'abitualità e prevalenza nella partecipazione del socio all'attività d'impresa.
Tanto premesso, l' non ha nella specie dimostrato la fondatezza della propria pretesa CP_1 contributiva non avendo provato la sussistenza dei presupposti per la iscrizione dell'opponente nella gestione commercianti per il periodo oggetto di causa (anni 2016 e 2017).
Occorre osservare invero che secondo il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, a seguito dell'abrogazione tacita, da parte dell'art. 12 della legge n. 155 del 1981 - che ha eliminato la riscossione dei contributi mediante ruoli - , delle disposizioni di cui agli artt. 36, secondo comma, della legge n. 1397 del 1960 e 2, quarto comma, del d.P.R. n. 266 del 1957, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma. Tuttavia l'iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria” (cfr. Cass. nn.
9006/2001 e 6625/1996).
Occorre altresì osservare che la Corte di Cassazione ha affermato che “In tema di inquadramento, ai fini contributivi, dei soci di società in nome collettivo posta in liquidazione, in base all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996 - che ha sostituito il comma 1 dell'art. 29 della l. n. 160 n. 1975
-, l'iscrizione alla gestione commercio conserva validità, con persistenza dell'obbligo contributivo, sia per i soci liquidatori che per gli altri soci, che continuino a svolgere attività sociale, anche durante la fase di liquidazione e fino alla cessazione di tutte le attività sociali ed alla cancellazione della società dal registro delle imprese, sempreché l'attività svolta conservi i caratteri dell'abitualità e della prevalenza” (Cass. 4885/2017, Cass. 2139/2014) e che “In materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma. Tuttavia l'iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria” (Cass. 8651/2010).
Ebbene nel caso di specie la parte ricorrente ha provato che la società “I CINQUE SENSI DI
IS NA LA & C. S.A.S.”, di cui era socio amministratore, ha cessato la propria attività il 30.09.2015 (v. comunicazioni del 16.11.2015 alla Camera di Commercio e del 26.11.2015 al SUAP, storico fornitura elettricità) ed è stata cancellata dal registro delle imprese il successivo
19.12.2017 (v. visura camerale). Con la comunicazione del 16.11.2015 alla Camera di Commercio la Fiscina ha altresì espressamente dichiarato di non essere più tenuta “all'iscrizione attività CP_1 commerciali” per cessazione di attività.
A fronte di ciò, l' non ha né dedotto nè tantomeno dimostrato quale attività in concreto, ed CP_1 al di là della predetta attribuzione formale di socio amministratore, sarebbe stata posta in essere dalla ricorrente -in misura tale da poterne valutare quantomeno la soggettiva abitualità e rilevanza- nel periodo decorrente dalla cessazione della attività commerciale del 30.9.2015 (formalmente comunicata alla Camera di Commercio il 16.11.2015) alla formale cancellazione dal Registro delle
Imprese. Di contro la ricorrente, nel dedurre che in tale predetto periodo “si è proceduto semplicemente a porre in essere le iniziative propedeutiche alla cancellazione dal registro delle imprese” ha anche provato di aver svolto, nell'arco temporale in questione, attività lavorativa per conto di altre società (v. estratto contributivo).
Sicchè, non essendo stato adempiuto il suindicato onere deduttivo e probatorio gravante sull' CP_1 quale attore in senso sostanziale, ed essendo anzi emersi elementi incontestati tali da contrastare la prospettazione di parte convenuta -fondata principalmente sulla sola carica sociale rivestita dalla
Fiscina-, deve dichiararsi la infondatezza della pretesa creditoria, con conseguente illegittimità degli avvisi di addebito oggetto di opposizione che per l'effetto vengono annullati.
Le spese di lite vengono poste a carico dell' secondo la regola della soccombenza. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: 1. Dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento ai contributi relativi agli anni 2018-2021 di cui all'avviso di addebito n. 40020220006801991000;
2. accerta e dichiara la infondatezza della pretesa contributiva di cui agli avvisi di addebito n.
40020220006801991000 e n. 40020230006146631000 e la conseguente illegittimità di tali atti che, per l'effetto, annulla;
3. condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.686,00 oltre spese generali CP_1 al 15%, IVA e CPA come per legge e spese per contributo unificato, da distrarsi in favore dell'avv. Antonio La Marca.
Salerno, 21.3.2025 Il Giudice dott.ssa Francesca D'Antonio