Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/04/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2843/2022 V.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
RIUNITO IN CAMERA DI CONSIGLIO E COMPOSTO DAI SEGUENTI MAGISTRATI:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
sul ricorso presentato
da
rappresentato e difeso dall'avv. DEI ROSSI LAURA, presso Parte_1
quest'ultima elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrente
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. SALZER MARIA MARGHERITA, presso Controparte_1
quest'ultima elettivamente domiciliata, per mandato in calce alla comparsa di costituzione,
Resistente
con l'intervento del P.M.;
sulle seguenti conclusioni congiunte rassegnate dalle parti:
“1. affidamento della LI NO e tempi di sua permanenza presso ciascun genitore, nonché Per_1
presso i nonni paterni
Affidamento condiviso della LI NO seppure nelle forme mitigate contemplate Persona_2
dall'ultima parte del 3° comma dell'art. 337-ter del c.c. [nel senso, cioè, che limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale verrà esercitata dal genitore alle cure del quale la LI sarà di volta in volta affidata], con permanenza anagrafica presso la madre nella casa familiare di Mestre-Venezia, via Manuzio n. 11 piano 3 int.
7. Considerate le turnistiche lavorative
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di scuola fino alle ore 17.30, nonché la giornata di martedì e mercoledì dall'uscita di scuola con pernottamenti sino al giovedì mattina con riaccompagnamento a scuola o presso i centri estivi, o presso l'abitazione materna rendendosi egli sin d'ora – previo congruo preavviso – disponibile per gli altri pomeriggi settimanali dall'uscita di scuola e fino alle ore 17.30 se non impegnato al lavoro a prendersi cura della LI. Festività natalizie dall'ultimo giorno di scuola sino al 31 dicembre mattina e/o sera o dal
31 dicembre mattina e/o sera fino alla mattina del 7 gennaio o comunque sino alla ripresa dell'attività
scolastica con riaccompagnamento a scuola e ciò anche unitamente o disgiuntamente con i nonni paterni,
in via alternata alla madre ed anni alterni. In ogni caso il genitore che terrà con sé la LI nel secondo periodo potrà trascorrere con la stessa il pomeriggio della Vigilia di Natale o di Natale, ad anni alterni,
salvo che la NO non si trovi fuori residenza con l'altro genitore. Festività pasquali per l'intero periodo coincidente con le vacanze scolastiche e ciò in alternativa alle festività di Carnevale ad anni alterni con la madre: e pertanto qualora il padre o per lui i nonni paterni avesse/ro tenuto la LI/nipote per Carnevale
non la terrà/anno a Pasqua e viceversa. Vacanze estive saranno trascorse da per 15 giorni Per_1
continuativi con il padre e/o i nonni paterni e 15 giorni continuativi con la madre nel mese di agosto secondo la seguente alternanza: per un anno inizieranno il 1 agosto con termine alla mattina del 15 agosto e per l'anno successivo dal 15 agosto pomeriggio sino alla fine del mese di agosto. Per il 2025 i primi 15
giorni saranno trascorsi con la madre come tutti gli anni dispari, mentre i primi 15 giorni saranno trascorsi con il padre negli anni pari;
per il restante periodo delle vacanze estive dal termine della scuola e fino alla ripresa dell'attività scolastica la NO frequenterà i centri estivi con orario pieno. Durante il periodo autunnale-invernale, quando ciascuno dei genitori sarà in ferie dal lavoro (per una o due settimane), la
LI potrà trascorre insieme con il genitore e/o con ascendenti paterni o con la madre quantomeno una settimana presso la rispettiva abitazione di Mestre-Venezia, sia conducendo con sé la piccola a Palermo
presso i nonni paterni o a Marsala nell'abitazione della genitrice dal venerdì al lunedì mattina. Le parti convengono altresì che nei giorni in cui la LI non potrà frequentare la scuola a causa di scioperi e/o malattia della stessa e/o delle insegnanti e/o per emergenza sanitaria i genitori si alterneranno nell'accudimento della NO ed in ipotesi che per turnistica lavorativa nessun genitore possa
Pag. 2 di 9 provvedervi personalmente – ad eccezione della giornata di martedì che sarà di competenza esclusiva del padre e della giornata di giovedì che sarà di competenza esclusiva della madre - la coppia genitoriale richiederà l'aiuto-sostegno di una baby-sitter, individuata possibilmente sempre nella medesima persona e la cui spesa verrà sostenuta nella misura del 50% ciascuno. Si conviene altresì che nei giorni e negli orari in cui la LI non frequenterà la scuola e/o il centro estivo ed entrambi i genitori lavorano, con esclusione del martedì che sarà di competenza esclusiva del padre e della domenica che sarà di competenza esclusiva della madre, la coppia genitoriale farà ricorso alla baby-sitter, individuata possibilmente nella medesima persona e la spesa verrà ripartita per metà tra le parti, fermo restando che l'esborso a carico del padre non potrà essere superiore ad euro 50,00 (=cinquanta/00centesimi) settimanali e che nulla sarà dovuto dal medesimo alla GN in ipotesi che la stessa non comunichi CP_1
anticipatamente i propri turni settimanali di lavoro.
2. assegnazione dell'ex casa familiare di via Manuzio n. 1 a Mestre-Venezia
La casa familiare sita in Mestre-Venezia, via Manuzio n. 11 piano 3 int. 7 ove permarrà residente la LI
viene assegnata a , che vi è rientrata in data 01.11.2024 come da accordo a Per_1 Controparte_1
verbale di udienza 31.10.2024, e dalla quale il ricorrente ha già asportato tutti i beni e gli effetti personali.
3. contributo al mantenimento della NO, spese straordinarie, assegno unico e piano genitoriale.
Il padre contribuirà al mantenimento della LI con la somma di euro 250 Per_1
(duecentocinquanta/zerocentesimi) mensili, da corrispondere alla genitrice al di lei domicilio bancario anticipatamente entro il giorno 15 (=quindici) di ogni mese, annualmente rivalutabile (indice base aprile
2025) ed a sua integrazione le verserà anche la metà dello assegno unico che verrà corrisposto. Egli inoltre parteciperà al 50% delle spese straordinarie per la figliola come previste e disciplinate dal Protocollo
Famiglia in uso presso del Tribunale di Venezia e che le parti dichiarano di conoscere e di sottoscrivere.
La GN si farà carico in via esclusiva del pagamento della mensa scolastica il cui profilo è CP_1
attualmente intestato al padre a decorrere dal mese di aprile 2025. Le parti convengono che per ogni ulteriore determinazione relativa ai rapporti genitori e LI NO si debba far riferimento al Piano
Genitoriale tra i medesimi concordato, condiviso e siglato che viene allegato sub A alle presenti conclusioni.
Pag. 3 di 9 4. altre questioni economiche tra le parti
La GN si riconosce debitrice nei confronti del OR , della Controparte_1 Parte_1
somma capitale di euro 700,00 (=settecento/zerocentesimi) per la quota parte del 50% del deposito cauzionale versato dagli ex conviventi per la locazione dell'ex casa familiare di via Manuzio n. 11 a
Mestre-Venezia, così come da accordo ed impegno assunto tra le parti all'udienza 31.10.2024, e che la medesima si obbliga a versare in n. 14(=quattordici) rate ciascuna di euro 50,00 (=cinquanta
/zerocentesimi) mensili da corrispondere a partire dal mese di aprile 2025 fino ad estinzione (giugno
2026), e ciò entro e non oltre l'ultimo giorno di ciascun mese;
le parti convengono che il ritardo nel versamento anche di una sola rata autorizzerà il OR a richiedere il versamento Parte_1
immediato dell'integrale residuo importo, maggiorato degli interessi. La suddetta somma non potrà essere posta in compensazione per qualsiasi ragione e/o causa da parte della GN . Le parti CP_1
convengono altresì che la GN provvederà a ricostituire entro e non oltre dicembre 2026 CP_1
il libretto al risparmio della figliola dell'importo di euro 1.500,00 (=millecinquecento/zerocentesimi)
mediante accensione di nuovo libretto per la medesima somma intestato a ed a firme congiunte dei Per_1
genitori.
5. rilascio passaporto e/o documenti equipollenti.
La coppia genitoriale autorizza il rilascio e/o il rinnovo di ogni documento valido per l'espatrio della LI
NO e che verranno conservati dalla genitrice convivente. Per_1
6. spese di giudizio
Le spese ed i compensi del presente giudizio devono intendersi interamente compensati tra le parti.”
Per il Pubblico Ministero:
“voglia il Tribunale disporre l'affidamento congiunto della NO a entrambi i genitori, con individuazione peraltro della residenza della NO in corrispondenza dell'abitazione paterna, e con facoltà della madre di vedere la NO anche quotidianamente, e nei fine settimana in modo alterno;
identificazione di contributo al mantenimento di 250 euro mensili a carico della madre.”
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Pag. 4 di 9 Con ricorso depositato il 28.06.2022, il ricorrente esponeva di aver intrattenuto una Parte_1
relazione sentimentale con;
che da tale relazione era nata in data [...] la LI Controparte_1
NO che i suddetti avevano fissato la residenza familiare in Venezia-Mestre, via Aldo Manuzio Per_1
11; che in seguito, trasferendosi a Marsala in data 20.05.2022 unitamente alla LI, la resistente aveva manifestato l'intenzione di non far più ritorno a Mestre, precludendo così al ricorrente la possibilità di vedere e di avere un rapporto continuativo con la LI.
Ciò permesso, il ricorrente proponeva domanda giudiziale dinnanzi a questo Tribunale, chiedendo,
eventualmente anche inauditera altera parte, di fissare la residenza della LI in Persona_2
Mestre-Venezia in Via A. Maurizio n. 11, di affidare in via esclusiva della NO al padre con collocazione presso lo stesso e conseguente assegnazione dalla casa familiare e regolamentazione delle modalità di visita in favore della madre;
di disporre, inoltre, che la madre contribuisca al mantenimento della LI versando in favore del la somma mensile di € 250,00, oltre al 50% delle spese Per_2
straordinarie e disporre la ripartizione dell'assegno unico al 50% tra la coppia genitoriale come per legge.
La resistente si costituiva in data 05.10.2022 e, contestati integralmente i fatti come rappresentati da controparte, eccepiva in preliminare l'incompetenza del Giudice adito e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto.
Celebrata l'udienza del 19.10.2022, alla quale comparivano personalmente anche le parti, preso atto che la resistente non aveva provveduto a rientrate a Mestre come in quella sede dichiarato, il Tribunale con decreto del 01.12.2022, non definitivamente pronunciando, stabiliva la collocazione della NO presso il padre e affidava ai Servizi Sociali del Comune di Venezia l'incarico di programmare il piano di frequentazione tra la NO ed i genitori, nonché di avviare un progetto di sostegno alla genitorialità in favore della coppia unitamente ad una valutazione dell'idoneità genitoriale da parte del Consultorio
Familiare. In seguito, disposti vari rinvii, preso atto delle relazioni depositate dai Servizi sociali e sentite le parti in udienza, il Tribunale, dapprima con decreto del 25.07.2023 e poi con quello del 20.03.2024,
disponeva la prosecuzione del progetto di sostegno alla genitorialità presso il Consultorio e il monitoraggio da parte dei Servizi Sociali del programma di frequentazione tra la NO ed i genitori secondo le modalità concordate. Successivamente, in data 20.01.2025 le parti rappresentavano al Giudice
Pag. 5 di 9 che vi erano stati vari contatti tra le stesse al fine di trovare una soluzione concordata e il Giudice su loro richiesta rinviava il procedimento da ultimo all'udienza del 03.04.2025. In tale sede le parti chiedevano congiuntamente di fissare udienza di precisazione delle conclusioni conformi e vi provvedevano tramite deposito in PCT in data 14.04.2025. Il giudice tratteneva quindi la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio con decreto del 15.04.2025.
La domanda, come esposta dalle parti nelle conclusioni conformi rassegnate, merita di essere accolta,
ritenendo che gli accordi raggiunti dalle stesse come in epigrafe riportati corrispondano all'interesse materiale e morale della prole NO e risultino essere coerenti con la situazione personale ed economica dedotta in giudizio.
Atteso l'esito del procedimento nonché la concorde richiesta delle parti, si dispone la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
- ratifica gli accordi tra le parti in punto di affidamento, collocamento, visita e mantenimento della LI
, nata il [...], alle seguenti condizioni: Persona_2
1. Affidamento condiviso della LI NO , seppure nelle forme mitigate contemplate Persona_2
dall'ultima parte del 3° comma dell'art. 337-ter del c.c. [nel senso, cioè, che limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale verrà esercitata dal genitore alle cure del quale la LI sarà di volta in volta affidata], con permanenza anagrafica presso la madre nella casa familiare di Mestre-Venezia, via Manuzio n. 11 piano 3 int.
7. Considerate le turnistiche lavorative di ciascun genitore il padre starà con ogni settimana nei pomeriggi di lunedì e di venerdì dall'uscita Per_1
di scuola fino alle ore 17.30, nonché la giornata di martedì e mercoledì dall'uscita di scuola con pernottamenti sino al giovedì mattina con riaccompagnamento a scuola o presso i centri estivi, o presso l'abitazione materna rendendosi egli sin d'ora – previo congruo preavviso – disponibile per gli altri pomeriggi settimanali dall'uscita di scuola e fino alle ore 17.30 se non impegnato al lavoro a prendersi cura della LI. Festività natalizie dall'ultimo giorno di scuola sino al 31 dicembre mattina e/o sera o dal
31 dicembre mattina e/o sera fino alla mattina del 7 gennaio o comunque sino alla ripresa dell'attività
scolastica con riaccompagnamento a scuola e ciò anche unitamente o disgiuntamente con i nonni paterni,
Pag. 6 di 9 in via alternata alla madre ed anni alterni. In ogni caso il genitore che terrà con sé la LI nel secondo periodo potrà trascorrere con la stessa il pomeriggio della Vigilia di Natale o di Natale, ad anni alterni,
salvo che la NO non si trovi fuori residenza con l'altro genitore. Festività pasquali per l'intero periodo coincidente con le vacanze scolastiche e ciò in alternativa alle festività di Carnevale ad anni alterni con la madre: e pertanto qualora il padre o per lui i nonni paterni avesse/ro tenuto la LI/nipote per Carnevale
non la terrà/anno a Pasqua e viceversa. Vacanze estive saranno trascorse da per 15 giorni Per_1
continuativi con il padre e/o i nonni paterni e 15 giorni continuativi con la madre nel mese di agosto secondo la seguente alternanza: per un anno inizieranno il 1 agosto con termine alla mattina del 15 agosto e per l'anno successivo dal 15 agosto pomeriggio sino alla fine del mese di agosto. Per il 2025 i primi 15
giorni saranno trascorsi con la madre come tutti gli anni dispari, mentre i primi 15 giorni saranno trascorsi con il padre negli anni pari;
per il restante periodo delle vacanze estive dal termine della scuola e fino alla ripresa dell'attività scolastica la NO frequenterà i centri estivi con orario pieno. Durante il periodo autunnale-invernale, quando ciascuno dei genitori sarà in ferie dal lavoro (per una o due settimane), la
LI potrà trascorre insieme con il genitore e/o con ascendenti paterni o con la madre quantomeno una settimana presso la rispettiva abitazione di Mestre-Venezia, sia conducendo con sé la piccola a Palermo
presso i nonni paterni o a Marsala nell'abitazione della genitrice dal venerdì al lunedì mattina. Le parti convengono altresì che nei giorni in cui la LI non potrà frequentare la scuola a causa di scioperi e/o malattia della stessa e/o delle insegnanti e/o per emergenza sanitaria i genitori si alterneranno nell'accudimento della NO ed in ipotesi che per turnistica lavorativa nessun genitore possa provvedervi personalmente – ad eccezione della giornata di martedì che sarà di competenza esclusiva del padre e della giornata di giovedì che sarà di competenza esclusiva della madre - la coppia genitoriale richiederà l'aiuto-sostegno di una baby-sitter, individuata possibilmente sempre nella medesima persona e la cui spesa verrà sostenuta nella misura del 50% ciascuno. Si conviene altresì che nei giorni e negli orari in cui la LI non frequenterà la scuola e/o il centro estivo ed entrambi i genitori lavorano, con esclusione del martedì che sarà di competenza esclusiva del padre e della domenica che sarà di competenza esclusiva della madre, la coppia genitoriale farà ricorso alla baby-sitter, individuata possibilmente nella medesima persona e la spesa verrà ripartita per metà tra le parti, fermo restando che
Pag. 7 di 9 l'esborso a carico del padre non potrà essere superiore ad euro 50,00 (=cinquanta/00centesimi) settimanali e che nulla sarà dovuto dal medesimo alla GN in ipotesi che la stessa non comunichi CP_1
anticipatamente i propri turni settimanali di lavoro.
2. La casa familiare sita in Mestre-Venezia, via Manuzio n. 11 piano 3 int. 7 ove permarrà residente la
LI viene assegnata a , che vi è rientrata in data 01.11.2024 come da accordo Per_1 Controparte_1
a verbale di udienza 31.10.2024, e dalla quale il ricorrente ha già asportato tutti i beni e gli effetti personali.
3. contributo al mantenimento della NO, spese straordinarie, assegno unico e piano genitoriale.
Il padre contribuirà al mantenimento della LI con la somma di euro 250 Per_1
(duecentocinquanta/zerocentesimi) mensili, da corrispondere alla genitrice al di lei domicilio bancario anticipatamente entro il giorno 15 (=quindici) di ogni mese, annualmente rivalutabile (indice base aprile
2025) ed a sua integrazione le verserà anche la metà dello assegno unico che verrà corrisposto. Egli inoltre parteciperà al 50% delle spese straordinarie per la figliola come previste e disciplinate dal Protocollo
Famiglia in uso presso del Tribunale di Venezia e che le parti dichiarano di conoscere e di sottoscrivere.
La GN si farà carico in via esclusiva del pagamento della mensa scolastica il cui profilo è CP_1
attualmente intestato al padre a decorrere dal mese di aprile 2025. Le parti convengono che per ogni ulteriore determinazione relativa ai rapporti genitori e LI NO si debba far riferimento al Piano
Genitoriale tra i medesimi concordato, condiviso e siglato che viene allegato sub A alle presenti conclusioni.
4. La GN si riconosce debitrice nei confronti del OR , Controparte_1 Parte_1
della somma capitale di euro 700,00 (=settecento/zerocentesimi) per la quota parte del 50% del deposito cauzionale versato dagli ex conviventi per la locazione dell'ex casa familiare di via Manuzio n. 11 a
Mestre-Venezia, così come da accordo ed impegno assunto tra le parti all'udienza 31.10.2024, e che la medesima si obbliga a versare in n. 14(=quattordici) rate ciascuna di euro 50,00 (=cinquanta
/zerocentesimi) mensili da corrispondere a partire dal mese di aprile 2025 fino ad estinzione (giugno
2026), e ciò entro e non oltre l'ultimo giorno di ciascun mese;
le parti convengono che il ritardo nel versamento anche di una sola rata autorizzerà il OR a richiedere il versamento Parte_1
immediato dell'integrale residuo importo, maggiorato degli interessi. La suddetta somma non potrà essere
Pag. 8 di 9 posta in compensazione per qualsiasi ragione e/o causa da parte della GN . Le parti CP_1
convengono altresì che la GN provvederà a ricostituire entro e non oltre dicembre 2026 CP_1
il libretto al risparmio della figliola dell'importo di euro 1.500,00 (=millecinquecento/zerocentesimi)
mediante accensione di nuovo libretto per la medesima somma intestato a ed a firme congiunte dei Per_1
genitori.
5. La coppia genitoriale autorizza il rilascio e/o il rinnovo di ogni documento valido per l'espatrio della
LI NO e che verranno conservati dalla genitrice convivente. Per_1
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 23.4.2025
La Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
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