Sentenza 15 maggio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/05/2004, n. 9294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9294 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE OR RL, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO PALERMO, MAURO VECCHIETTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SECURITY ACTIONS SCARL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SILLA 3, presso lo studio dell'avvocato RL FERZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA FORTUNAT, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 412/01 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 11/12/01 - R.G.N. 71/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/04 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato PELLEGRINI per delega PALERMO;
udito l'Avvocato FERZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UMBERTO DE AUTUSTINIS, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CA De OR conveniva in giudizio la Società cooperativa a r.l. Security Action con ricorso con il quale, premesso di avere prestato lavoro alle sue dipendenze dall'1.6.1999 al 13.12.1999 con le mansioni di portiere, chiedeva che fosse accertata la natura subordinata del rapporto e condannata la convenuta al pagamento di conguagli retributivi, anche per lavoro straordinario, fino al 15.5.2000.
Costituitasi la convenuta, il Tribunale di Rovereto rigettava le domande.
A seguito di appello del De OR, la Corte d'appello di Trento confermava la sentenza impugnata.
In merito alla qualificazione del rapporto aderiva al principio secondo cui, quando l'attività svolta dal socio in favore di una società cooperativa consista in prestazioni comprese tra quelle previste dai patti sociali e dirette al perseguimento dei fini dell'ente, non è configurabile un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, costituendo dette prestazioni lavorative, tipiche della qualità di socio, adempimento del contratto sociale, salva l'ipotesi in cui, in base all'effettiva volontà delle parti, sia accertata l'utilizzazione simulata o fraudolenta dello schema cooperativistico. Nella specie non vi era stata alcuna deduzione di ipotesi di simulazione e l'esistenza di un rapporto subordinato non si poteva dedurre neppure dall'esistenza di una effettiva volontà delle parti in tal senso.
In effetti il ricorrente il 20.5.1999 aveva formulato domanda di adesione alla cooperativa, accettando il trattamento come socio e, inoltre, non aveva messo in discussione la caratteristiche del rapporto per il periodo fino al dicembre 1999.
Inoltre, stante anche le sue mansioni (guardiania e portierato), inevitabilmente l'appellante doveva attenersi, nell'ambito dell'organizzazione societaria, al rispetto di turni e orari di servizio, peraltro in conformità a previsioni del "regolamento" accettato in sede di domanda di ammissione. Anche l'aspetto gerarchico disciplinare trovava fondamento nella struttura sociale e nel citato regolamento. Non erano assenti aspetti di rischio economico, poiché egli aveva conferito L. 500.000 per cinque azioni, aveva corrisposto una tassa di iscrizione di pari importo, le vicende economiche dell'impresa potevano avere riflesso sulla posizione dei soci a norma dell'art. 23, lett. a) dello statuto, e poteva maturare un dividendo ad eventuale integrazione della retribuzione. L'appellante aveva possibilità di controllo sulla gestione, mediante l'esercizio del diritto di voto. Non era quindi suffragata la tesi che il De OR avesse prestato attività in posizione di lavoratore subordinato invece che in condizioni di autonomia. La Corte osservava infine "ad abundantiam" che, anche ipotizzata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il De OR non aveva titolo alla retribuzione dal dicembre 1999, poiché il rapporto (cioè la sua attuazione) era venuto meno per la sua mancata adesione ad una proposta di trasferimento in altro luogo, a seguito di richiesta della committente Arcese s.p.a., che chiedeva un avvicendamento di personale. Nè era possibile per l'appaltatore mettere in discussione tale esigenza organizzativa. Il De OR ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi.
La Soc. coop. Security Action ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denuncia erroneità palese della motivazione. Si lamenta che l'affermazione secondo cui il De OR non avrebbe fatto valere diritti inerenti al lavoro subordinato per il periodo giugno-dicembre 1999 è in contrasto con il fatto che, in realtà, il ricorrente con il ricorso introduttivo aveva proposto la domanda, ribadita in appello, di pagamento degli straordinari dall'I.
6.1999 al 15.5.2000, mentre in appello aveva limitato al periodo finale solo la domanda di pagamento delle retribuzioni mai versate. E tutta la domanda era basata sulla tesi della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Con il secondo motivo si denuncia erronea qualificazione del rapporto alla luce della giurisprudenza della S.C. e della sopravvenuta l. n. 142/2001, unitamente ad erroneità della qualificazione per erronea interpretazione dei presupposti e conseguente illogicità della motivazione.
In sostanza, previo esame dei vari indirizzi giurisprudenziali, si sostiene che è compatibile con il vincolo sociale del socio lavoratore la coesistenza di un rapporto di subordinazione, anche quando la prestazione lavorativa coincida con le finalità del vincolo sociale (salvo esplicito patto contrario formulato per iscritto) e che rilevano a tal fine gli ordinari elementi caratteristici della subordinazione, quali la subordinazione gerarchica, l'osservanza di precise direttive, la sottoposizione al potere gerarchico, l'organico inserimento nell'organizzazione aziendale e il difetto di autonomia decisionale, oltre i requisiti sussidiari della retribuzione fissa e del rispetto dell'orario di lavoro.
Si sostiene che tale orientamento interpretativo è avvalorato dalla sia pur sopravvenuta legge n. 142/2001 e dalla sua finalità, evidenziata dai lavori preparatori (evitare che la figura della cooperativa di lavoro si trasformi in veicolo per lo sfruttamento della forza lavoro e di elusione delle garanzie offerte dalla contrattazione collettiva).
Con il terzo motivo si denuncia difetto assoluto di motivazione in ordine alla dedotta giustificazione del trasferimento del ricorrente. Si lamenta l'insufficienza del brevissimo rilievo contenuto al riguardo nella sentenza.
Si contrappone la tesi che il De OR era stato allontanato dalla Cooperativa il 13.12.1999 senza motivazione e senza atto scritto;
che a seguito delle sue rimostranze, accompagnate dalla disponibilità a riprendere servizio, la Cooperativa gli aveva proposto di cambiare sede di lavoro o, in alternativa, di rassegnare le dimissioni;
che il ricorrente aveva nuovamente contestato l'atteggiamento aziendale e offerto le sue prestazioni (offerta ribadita davanti alla Commissione di conciliazione); che tuttavia non era seguita alcuna iniziativa della Cooperativa;
che nel provvedimento di trasferimento del 22.12.1999 era stata addotta, come ragione del trasferimento, la necessità di riduzione di personale presso la società Arcese, e cioè esigenze organizzative;
che in realtà le ragioni erano diverse, come era stato confermato dal teste Brunale, che aveva riferito di numerosi richiami nei confronti del De OR, e circa l'importanza per la Cooperativa della impresa Arcese. E il motivo reale - carenze della prestazione lavorativa, cioè ragioni soggettive - non era idoneo giustificare il trasferimento, che richiede esigenze oggettive della produzione o dell'organizzazione aziendale.
A fronte dell'offerta delle prestazioni da parte del lavoratore, erano dovute le retribuzioni.
I primi due motivi sono esaminati congiuntamente, stante la loro connessione.
Secondo la giurisprudenza sostanzialmente omogenea e comunque prevalente di questa Corte, riferita al quadro normativo antecedente all'entrata in vigore della legge 3 aprile 2001 n. 142, che ha carattere innovativo, i soci lavoratori di società cooperativa di produzione e lavoro possono prestare la propria opera sia in condizioni di subordinazione che di autonomia;
tuttavia, al fine di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio lavoratore e la società, non è sufficiente il riscontro degli elementi caratterizzanti la subordinazione in senso materiale (obbligo di osservare orari predeterminati, retribuzione fissa, applicazione di norme collettive, assoggettamento a poteri direttivi e disciplinari), giacché tutti tali elementi caratterizzano anche la posizione del socio lavoratore assunta in virtù del rapporto societario;
rimane salva, tuttavia, l'ipotesi in cui, in considerazione dell'effettiva volontà delle parti o delle circostanze in cui il rapporto si è in concreto sviluppato, sia riaccertata l'utilizzazione simulata o fraudolenta dello schema cooperativistico;
ed è a carico del lavoratore che chiede una tutela piena come lavoratore subordinato l'onere di provare gli elementi di fatto idonei a dimostrare l'esistenza della simulazione o la coesistenza del rapporto di lavoro subordinato con quello societario (cfr. Cass. 1 agosto 1998 n. 7559, 17 novembre 1999 n. 12777, 13 luglio 2000 n. 9294, 16 ottobre 2000 n. 13737, 12 luglio 2002 n. 10183, 5 giugno 2003 n. 9000,6 ottobre 2003 n. 14935). Alla luce di tale principio, risulta evidente la non accoglibilità delle doglianze di cui al secondo motivo, basate sul riferimento a una contrastante tesi interpretativa, incentrata sulla rilevanza, salvo patto contrario, della sussistenza di modalità di svolgimento della prestazione analoghe a quelle del lavoro subordinato, ai fini della qualificazione nell'ambito del lavoro subordinato del rapporto intrattenuto dal socio lavoratore.
D'altra parte con il primo motivo si lamenta un vizio nell'interpretazione delle allegazioni dell'attuale ricorrente che attiene a circostanze non decisive in riferimento al principio di diritto sopra indicato e che comunque inciderebbe marginalmente nel quadro della complessiva motivazione della sentenza impugnata. Quanto al terzo motivo, deve rilevarsi che il giudice di merito ha implicitamente ritenuto che le doglianze in merito alla non corresponsione della retribuzione per il periodo successivo al trasferimento erano incompatibili con l'esclusione di un rapporto di lavoro subordinato, tanto è vero che solo ad abundatiam ha preso in esame le stesse, in relazione all'ipotesi, non accolta, della subordinazione. È quindi inidonea la censura formulata dal ricorrente unicamente con riferimento alla motivazione formulata dal giudice di merito ad abundantiam. Peraltro tale motivazione è chiaramente basata sull'accertamento della sussistenza di adeguati - specificamente indicati - motivi per il trasferimento, a norma dell'art. 2103 c.c., e le censure formulate dal ricorrente non sono idonee a dimostrare vizi della motivazione di tale accertamento di fatto e della illogicità della valutazione circa la sussistenza di adeguate ragioni produttive alla base del trasferimento. Le spese del giudizio vengono regolate in base al criterio della soccombenza (art. 91 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controparte le spese del giudizio, determinate in Euro 13,00 oltre a Euro millesettecentocinquanta per onorari. Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2004