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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 02/12/2024, n. 1323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1323 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente rel.
Dott.ssa Barillari Teresa Consigliere
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 419/2024 RGAC, vertente:
TRA
, nato il [...] a [...] (codice fiscale Parte_1
), elettivamente domiciliato in Caraffa di Catanzaro, C.F._1
P.zza Scanderberg, presso lo studio dell'avv. Giovanni Schinea che lo rappresenta e difende;
Appellante.
E
, nata il [...] a [...] (codice fiscale Parte_2
), elettivamente domiciliata in Catanzaro, via C.F._2
Indipendenza n. 13, presso lo studio dell'avv. Daniela Scarfone che la rappresenta e difende;
Appellata.
Con l'intervento della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro.
sulle seguenti
CONCLUSIONI
1 PER L'APPELLANTE: “in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la sentenza nr. 240/2024 pubblicata il 31.01.2024 in quanto viziata dall'inesistenza della notifica. In via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.240/2024 emessa dal Tribunale di Catanzaro così statuire. Voglia la Corte adita
1. Previa revoca della contumacia di Parte_1
2. dichiarare la separazione personale tra i coniugi e Parte_2 Parte_1
3. Affidamento dei minori. Si chiede che venga disposto l'affidamento condiviso dei minori e con collocamento Persona_1 Persona_2
prevalente presso l'abitazione coniugale consentendo alla madre il più ampio diritto di visita sui propri figli, nonché la possibilità di tenerli con sé ogni qualvolta lo vorrà, il tutto previo congruo preavviso al SI. e Parte_1
compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e/o sportivi dei medesimi, considerata soprattutto la tenera età dei minori disponendo il diritto di visita della madre quando lo vorrà. In caso di disaccordo al diritto di visita, lo stesso sarà regolamentato nel modo che segue e, quindi, la madre potrà tenere con sé i propri figli nei seguenti periodi: il pomeriggio di lunedì e venerdì di ogni settimana dalle ore 16.30 alle ore 19.00, il sabato a settimane alterne dalle ore
10.00 alle ore 21.00 e gli stessi potranno pernottare con la madre a settimane alterne.
4. Durante il periodo estivo e /o di ferie, La SI.ra terrà con sé i Pt_2
figli per 15 giorni consecutivi, previo accordo con il SI. LI;
durante le vacanze natalizie per una settimana che, ad anni alterni, dovrà contenere per un anno il giorno 25 dicembre e per l'anno successivo il giorno di Capodanno;
nel periodo di Pasqua, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e pasquetta;
in caso di contrasto inizieranno a trascorrere le stesse con il padre. Si precisa che durante i periodi di vacanza, sia natalizia che estiva nonché pasquale, che i minori trascorreranno con la madre il SI. avrà lo stesso ampio diritto di visita Pt_1
riconosciuto alla madre nel presente punto.
5. Mantenimento: Le parti concordano che venga disposto a carico della SI.ra l'obbligo al pagamento di un assegno di mantenimento per i figli pari ad Pt_2
2 euro 200,00 (100,00 cadauno) mensili;
6. Spese straordinarie. Le parti concordano che le spese straordinarie vengano poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50%. Le spese straordinarie necessarie a soddisfare le esigenze dei minori (spese scolastiche, vestiario, sportive, ludiche, sanitarie non convenzionate ect…), dovranno essere previamente concordate dalle parti ed il pagamento dovrà avvenire in modo congiunto senza alcuna anticipazione dell'intero da parte di uno dei coniugi salva diversa volontà e/o necessità dei medesimi;
7. Rapporti patrimoniali. Atteso che i coniugi non hanno alcuna proprietà
l'immobile adibito ad alloggio famigliare sia assegnato al padre.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nel presente atto per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
Si chiede essere autorizzati a fare richiesta presso L'Agenzia delle Entrate al fine di verificare gli effettivi redditi della SI.ra Pt_2
Si chiede di essere ammessi a prova per testi”.
PER L'APPELLATA: “Piaccia alla Corte adita, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza di primo grado;
In subordine, qualora l'illustre collegio ritenga entrare nel merito delle richieste dell'appellante si chiede sin da ora voler valutare l'ascolto dei minori anche in virtù della richiesta di collocamento della prole con il padre”.
PER IL P.G.: “Si esprime parere contrario all'accoglimento dell'appello, in quanto, sui punti censurati, la sentenza impugnata è congruamente motivata”.
RILEVATO IN FATTO adiva il Tribunale di Catanzaro affinché venisse pronunciata la Parte_2
separazione dal coniuge , con addebito a carico di quest'ultimo. Parte_1
A sostegno del ricorso, affermava, che i comportamenti violenti del coniuge erano la causa generatrice della crisi coniugale.
Sotto altro profilo, l' chiedeva un assegno di mantenimento pari ad euro Pt_2
200,00, evidenziato le maggiori risorse economiche di cui disponeva il Pt_1
3 Chiedeva, inoltre, l'affidamento esclusivo dei figli (anno 2014) e Per_3
(anno 2015) ed il riconoscimento di un contributo al loro Persona_2
mantenimento, pari ad euro 500,00, a carico del coniuge.
non si costituiva in giudizio e ne veniva, pertanto, dichiarata la CP_1
contumacia.
Con sentenza n. 240 del 2024, emessa il 26.1.2024 e pubblicata il 31.1.2024, il
Tribunale di Catanzaro così statuiva:
<< 1) dichiara la contumacia di 2) dichiara la separazione Parte_1
personale tra i coniugi, , nata a [...] il [...] Parte_2
e nato a [...] il [...], con addebito a Parte_1
carico del resistente;
3) pone a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della ricorrente, l'assegno mensile di € 150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla proposi zione del ricorso;
4) dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori, e Persona_4
alla madre, con collocamento prevalente presso il Persona_2
domicilio materno;
5) dispone che il diritto di visita del padre nei confronti dei figli minori si eserciti secondo quanto previsto al punto 4.5 della parte motiva, delegando all'uopo i Servizi sociali del Comune di residenza dei minori ovvero del Consultorio familiare presso l'ASP di Catanzaro, territorialmente competenti;
6) assegna a la casa familiare;
7) pone a carico di Parte_2
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, Parte_1
corrispondendo a entro il giorno 5 di ogni mese, la somma Parte_2 complessiva di euro 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla proposizione del ricorso;
8) pone a carico di l'obbligo di contribuire, nella misura Parte_1
del 50%, alle spese straordinarie previamente concordate e documentate;
9) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro, cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
4 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;10) condanna al Parte_1
pagamento delle spese di lite, in favore dello Stato, che si liquidano in € 98,00 per spese ed € 1.700,00 per compensi, oltre rimb. spese forf., IVA e CPA come per legge>>.
In particolare, il Tribunale - ritenuto verosimile il racconto della ricorrente circa le condotte violente consumate dall' e valorizzati gli elementi probatori Pt_1
allegati a sostegno (nella specie, relazione di polizia) - accertava i presupposti per dichiarare l'addebito della separazione a carico dell' Pt_1
In ordine all'assegno di mantenimento, esaminata la documentazione reddituale in atti, il Tribunale rilevava la sussistenza delle condizioni per riconoscere, in favore della una somma pari ad euro 150,00, risultando la stessa Pt_2
sprovvista di redditi propri e percependo, invece, il LI redditi pari a circa
14.000,00 euro.
Il Tribunale, poi, determinava il regime di affidamento dei minori in quello esclusivo, valorizzando il dato relativo alle condotte violente assunte dal Pt_1
n presenza dei figli, con la conseguenza che non poteva considerarsi genitore idoneo.
Quanto, infine, al contributo per il mantenimento dei minori, il giudice di primo grado riconosceva la somma complessiva di 400,00, euro, evidenziando l'età dei figli (dieci e nove anni), il loro prevalente collocamento presso la madre e le condizioni reddituali di entrambi i coniugi.
Avverso la sentenza ha proposto appello eccependo Parte_1 preliminarmente la nullità della sentenza per inesistenza della notifica dell'atto introduttivo1.
5 A sostegno del motivo di appello, ha dedotto di non aver mai ricevuto avviso della notificazione, non avendo avuto comunicazione attestante l'avvenuto deposito presso la casa comunale, con la conseguenza che il procedimento di notificazione non può dirsi perfezionato, non avendo raggiunto la sua sfera di conoscenza. Ha, inoltre, precisato, da un lato, di lavorare dall'alba fino a sera, con la conseguenza che non si trovava in casa al momento della notifica e, dall'altro lato, di coabitare presso l'indirizzo cui è stato notificato l'atto unitamente al coniuge, con la quale ha un rapporto fortemente conflittuale2.
Nel merito, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto, a suo carico, l'addebito della separazione, fondato, a suo dire erroneamente, esclusivamente sulle dichiarazioni rese dalla senza Pt_2 neppure disporre l'ascolto dei minori.
Ha ulteriormente dedotto che la causa della crisi coniugale deve individuarsi nelle condotte aggressive3 tenute dalla a seguito della mancata Pt_2
intestazione di un immobile acquistato dalla madre dell Pt_1
Sotto altro profilo, l'odierno appellante ha censurato la sentenza impugnata, altresì, nella parte in cui ha riconosciuto, in favore dell' l'assegno di Pt_2
mantenimento pur in assenza dei presupposti richiesti dalla legge, svolgendo la stessa attività lavorativa come badante.
non essendoci alcun collegamento tra il soggetto della notifica e il destinatario, quest'ultimo non può mai venire a conoscenza dell'atto notificato. Il LI non è stato mai messo a conoscenza del procedimento in corso. Né ha mai ricevuto comunicazione attestante l'avvenuto deposito presso la casa comunale (…)>>.
6 Quanto al regime di affidamento determinato dal Tribunale, il HI l' ne Pt_1
ha contestato la ragionevolezza, deducendo l'abnormità della scelta del regime di affidamento esclusivo, non avendo il Tribunale, da un lato, vagliato concretamente l'idoneità genitoriale dello stesso e, dall'altro, disposto l'ascolto dei minori al fine di acquisire un quadro più verosimile della situazione familiare, considerato che l'episodio riferito dalla (collocato nell'anno Pt_2
2021) è, comunque, troppo risalente nel tempo.
L'appellante ha chiesto, pertanto, che venga disposto l'affidamento condiviso dei minori “con collocamento prevalente presso l'abitazione coniugale consentendo alla madre il più ampio diritto di visita sui propri figli, nonché la possibilità di tenerli con sé ogni qualvolta lo vorrà, il tutto previo congruo preavviso al SI. >> e, di conseguenza, il riconoscimento Parte_1
dell'obbligo, a carico dell' a corrispondere euro 200,00, mensili a titolo Pt_2
di mantenimento dei figli (cfr. conclusioni dell'atto di appello).
In via subordinata, ha chiesto, in ogni caso - ferma la revoca dell'assegno di mantenimento - la riduzione ad euro 150,00 (ciascuno) del contributo al mantenimento dei figli.
Il PG ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
Nel giudizio di appello, si è costituita contestando, Parte_2
preliminarmente, le avverse argomentazione in ordine alla pretesa inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio, deducendone la piena regolarità <avendo l'Ufficiale, e per come “risulta dagli atti”, correttamente eseguito tutte le fasi della notificazione previste dall'art.
140 c.p.c., depositando copia del ricorso per separazione giudiziale presso la
Casa Comunale di Catanzaro, affiggendo avviso del relativo deposito alla porta dell'abitazione, dando notizia dell'effettuato deposito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e restituendo infine la stessa al mittente dopo la compiuta giacenza a seguito del decorso del termine di dieci giorni>>
Nel merito contestava punto per punto l'avverso gravame del quale chiedeva il rigetto.
7 In punto di addebito, poneva in rilievo che il riferito episodio di violenza costituiva circostanza documentalmente verificabile, essendo emerso, dalle relazioni di polizia allegate, il riscontro di segni di violenza (i poliziotti stessi avevano, infatti, notato un “rossore sul collo” della . Pt_2
In ordine all'assegno di mantenimento, l'odierna appellata assumeva di non aver mai negato la produzione di redditi ma che in ragione della loro esiguità erano sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento.
Quanto, infine, alla determinazione del regime di affidamento, evidenziava la ragionevolezza della decisione del Tribunale, considerate che le condotte violente dell' si erano sempre verificate alla presenza dei minori. Pt_1
All'udienza del 26.9.2024, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note, le parti depositavano note di conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
Emerge dall'esame degli di causa che il procedimento notificatorio di primo grado ha avuto luogo ex art. 140 c.p.c.
Orbene, appare opportuno premettere che la notifica di un atto ai sensi dell'art. 140 c.p.c. richiede il compimento di tre formalità: - il deposito di copia dell'atto nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi: - l'affissione dell'avviso dell'eseguito deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario: - l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento, contenente la "notizia" del deposito dell'atto nella casa comunale.
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui prevedeva che la notifica si perfezionasse, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione, è necessario, affinchè tale tipo di notificazione possa ritenersi legittimamente effettuata, avere prova
(non già della consegna ma) del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova è raggiunta a
8 mezzo della produzione dell'avviso di ricevimento che è dunque parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario ( cfr., ex plurimis, Cass. n. 25351/2020).
Nel caso di specie, dall'esame degli atti processuali emerge che l'ufficiale giudiziario, non avendo rinvenuto il destinatario, né altre persone atte alla ricezione, ha depositato la copia del ricorso di primo grado presso la casa comunale, ha affisso l'avviso del deposito alla porta dell'abitazione del destinatario, , ed ha spedito l'avviso del deposto dell'atto presso la Parte_1
casa comunale al destinatario con raccomandata r.r.
Tuttavia dal prodotto avviso di ricevimento correlato alla raccomandata informativa non emergono elementi dai quali poter concretamente ed oggettivamente rilevare che detta raccomandata sia effettivamente giunta al recapito del destinatario ( e cioè che vi sia stato l'accesso dell'agente postale presso il domicilio del destinatario) e le ragioni della mancata consegna, sulla cui base poter ritenere che la notifica si sia perfezionata per compiuta giacenza a seguito del deposito della raccomandata informativa presso l'ufficio postale.
Il giudizio di primo grado si è pertanto svolto in assenza di integrità del contraddittorio essendo stata erroneamente ritenuta e dichiarata la contumacia dell'odierno appellante sulla base di una notifica nulla, per le ragioni poc'anzi precisate, dell'atto introduttivo del giudizio.
Consegue, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., la declaratoria della rilevata nullità e la rimessione degli atti al primo giudice.
La definizione in rito del giudizio giustifica la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Pt_2
avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 240/2024 del
[...]
26.1.2024, con l'intervento del P.G., ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
9 - dichiara la nullità della notifica dell'atto introduttivo di primo grado;
- dispone la rimessione degli atti al Tribunale di Catanzaro;
- compensa interamente tra le parti le spese del grado
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Prima Sezione
Civile, tenutasi da remoto il 5.11.2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così nell'atto di appello: <Nel caso in esame non ci si trova dinnanzi ad una notifica nulla, ovverossia una notifica dove vengono violate le regole relative alla persona alla quale deve essere consegnata la copia, e più in generale le regole del procedimento di notificazione, o quando vi è incertezza assoluta sulla persona che ha preso la copia o sulla data;
bensì dinnanzi all'inesistenza della notifica. Tale vizio non è disciplinato dalla legge ma individuato dalla dottrina e giurisprudenza nelle ipotesi più gravi in cui non è possibile individuare alcun collegamento tra il destinatario dell'atto e il soggetto o luogo presso il quale esso è notificato. Nel caso in esame l'atto è insanabile in quanto non ha raggiunto il suo scopo. Nel caso in esame ci si trova dinnanzi ad una notifica inesistente, che non può mai essere sanata perché 2 Così nell'atto di appello: <Nell'occasione della notifica del ricorso per separazione coniugi, il non era presso la propria abitazione, dove invece risiede stabilmente la moglie e Pt_1 quindi l'atto è stato notificato ai sensi dell'art. 140 C.P.C. Tuttavia, l'odierno appellante non ha mai rinvenuto alcun avviso e per effetto non ha potuto esperire le attività necessarie per il ritiro dell'atto stesso. Orbene ci si trova dinnanzi ad una situazione alquanto controversa e particolare. L'atto viene notificato presso la residenza dell'odierno appellante ove abita anche la propria moglie con la quale il rapporto è particolarmente complesso. Fra i coniugi, come emerge dalla sentenza oggi impugnata vi è della litigiosità sfociata anche con l'intervento delle forze dell'ordine. Il rapporto coniugale, seppur gli stessi abitano sotto lo stesso tetto è compromesso (…)>>. 3 Così nell'atto di appello: <Più volte il SI. è stato costretto a rivolgersi alle Parte_1 forze dell'ordine in quanto veniva minacciato dalla moglie. In particolare, in una circostanza il 29 ottobre 2023 la stessa gettava addosso al ricorrente dell'acido e solo per circostanze fortuite la vicenda non ha avuto contorni diversi. Nella circostanza indicata intervenivano i
Carabinieri della stazione di Catanzaro>>.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente rel.
Dott.ssa Barillari Teresa Consigliere
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 419/2024 RGAC, vertente:
TRA
, nato il [...] a [...] (codice fiscale Parte_1
), elettivamente domiciliato in Caraffa di Catanzaro, C.F._1
P.zza Scanderberg, presso lo studio dell'avv. Giovanni Schinea che lo rappresenta e difende;
Appellante.
E
, nata il [...] a [...] (codice fiscale Parte_2
), elettivamente domiciliata in Catanzaro, via C.F._2
Indipendenza n. 13, presso lo studio dell'avv. Daniela Scarfone che la rappresenta e difende;
Appellata.
Con l'intervento della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro.
sulle seguenti
CONCLUSIONI
1 PER L'APPELLANTE: “in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la sentenza nr. 240/2024 pubblicata il 31.01.2024 in quanto viziata dall'inesistenza della notifica. In via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.240/2024 emessa dal Tribunale di Catanzaro così statuire. Voglia la Corte adita
1. Previa revoca della contumacia di Parte_1
2. dichiarare la separazione personale tra i coniugi e Parte_2 Parte_1
3. Affidamento dei minori. Si chiede che venga disposto l'affidamento condiviso dei minori e con collocamento Persona_1 Persona_2
prevalente presso l'abitazione coniugale consentendo alla madre il più ampio diritto di visita sui propri figli, nonché la possibilità di tenerli con sé ogni qualvolta lo vorrà, il tutto previo congruo preavviso al SI. e Parte_1
compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e/o sportivi dei medesimi, considerata soprattutto la tenera età dei minori disponendo il diritto di visita della madre quando lo vorrà. In caso di disaccordo al diritto di visita, lo stesso sarà regolamentato nel modo che segue e, quindi, la madre potrà tenere con sé i propri figli nei seguenti periodi: il pomeriggio di lunedì e venerdì di ogni settimana dalle ore 16.30 alle ore 19.00, il sabato a settimane alterne dalle ore
10.00 alle ore 21.00 e gli stessi potranno pernottare con la madre a settimane alterne.
4. Durante il periodo estivo e /o di ferie, La SI.ra terrà con sé i Pt_2
figli per 15 giorni consecutivi, previo accordo con il SI. LI;
durante le vacanze natalizie per una settimana che, ad anni alterni, dovrà contenere per un anno il giorno 25 dicembre e per l'anno successivo il giorno di Capodanno;
nel periodo di Pasqua, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e pasquetta;
in caso di contrasto inizieranno a trascorrere le stesse con il padre. Si precisa che durante i periodi di vacanza, sia natalizia che estiva nonché pasquale, che i minori trascorreranno con la madre il SI. avrà lo stesso ampio diritto di visita Pt_1
riconosciuto alla madre nel presente punto.
5. Mantenimento: Le parti concordano che venga disposto a carico della SI.ra l'obbligo al pagamento di un assegno di mantenimento per i figli pari ad Pt_2
2 euro 200,00 (100,00 cadauno) mensili;
6. Spese straordinarie. Le parti concordano che le spese straordinarie vengano poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50%. Le spese straordinarie necessarie a soddisfare le esigenze dei minori (spese scolastiche, vestiario, sportive, ludiche, sanitarie non convenzionate ect…), dovranno essere previamente concordate dalle parti ed il pagamento dovrà avvenire in modo congiunto senza alcuna anticipazione dell'intero da parte di uno dei coniugi salva diversa volontà e/o necessità dei medesimi;
7. Rapporti patrimoniali. Atteso che i coniugi non hanno alcuna proprietà
l'immobile adibito ad alloggio famigliare sia assegnato al padre.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nel presente atto per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
Si chiede essere autorizzati a fare richiesta presso L'Agenzia delle Entrate al fine di verificare gli effettivi redditi della SI.ra Pt_2
Si chiede di essere ammessi a prova per testi”.
PER L'APPELLATA: “Piaccia alla Corte adita, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza di primo grado;
In subordine, qualora l'illustre collegio ritenga entrare nel merito delle richieste dell'appellante si chiede sin da ora voler valutare l'ascolto dei minori anche in virtù della richiesta di collocamento della prole con il padre”.
PER IL P.G.: “Si esprime parere contrario all'accoglimento dell'appello, in quanto, sui punti censurati, la sentenza impugnata è congruamente motivata”.
RILEVATO IN FATTO adiva il Tribunale di Catanzaro affinché venisse pronunciata la Parte_2
separazione dal coniuge , con addebito a carico di quest'ultimo. Parte_1
A sostegno del ricorso, affermava, che i comportamenti violenti del coniuge erano la causa generatrice della crisi coniugale.
Sotto altro profilo, l' chiedeva un assegno di mantenimento pari ad euro Pt_2
200,00, evidenziato le maggiori risorse economiche di cui disponeva il Pt_1
3 Chiedeva, inoltre, l'affidamento esclusivo dei figli (anno 2014) e Per_3
(anno 2015) ed il riconoscimento di un contributo al loro Persona_2
mantenimento, pari ad euro 500,00, a carico del coniuge.
non si costituiva in giudizio e ne veniva, pertanto, dichiarata la CP_1
contumacia.
Con sentenza n. 240 del 2024, emessa il 26.1.2024 e pubblicata il 31.1.2024, il
Tribunale di Catanzaro così statuiva:
<< 1) dichiara la contumacia di 2) dichiara la separazione Parte_1
personale tra i coniugi, , nata a [...] il [...] Parte_2
e nato a [...] il [...], con addebito a Parte_1
carico del resistente;
3) pone a carico di l'obbligo di Parte_1
corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della ricorrente, l'assegno mensile di € 150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla proposi zione del ricorso;
4) dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori, e Persona_4
alla madre, con collocamento prevalente presso il Persona_2
domicilio materno;
5) dispone che il diritto di visita del padre nei confronti dei figli minori si eserciti secondo quanto previsto al punto 4.5 della parte motiva, delegando all'uopo i Servizi sociali del Comune di residenza dei minori ovvero del Consultorio familiare presso l'ASP di Catanzaro, territorialmente competenti;
6) assegna a la casa familiare;
7) pone a carico di Parte_2
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, Parte_1
corrispondendo a entro il giorno 5 di ogni mese, la somma Parte_2 complessiva di euro 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla proposizione del ricorso;
8) pone a carico di l'obbligo di contribuire, nella misura Parte_1
del 50%, alle spese straordinarie previamente concordate e documentate;
9) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro, cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
4 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;10) condanna al Parte_1
pagamento delle spese di lite, in favore dello Stato, che si liquidano in € 98,00 per spese ed € 1.700,00 per compensi, oltre rimb. spese forf., IVA e CPA come per legge>>.
In particolare, il Tribunale - ritenuto verosimile il racconto della ricorrente circa le condotte violente consumate dall' e valorizzati gli elementi probatori Pt_1
allegati a sostegno (nella specie, relazione di polizia) - accertava i presupposti per dichiarare l'addebito della separazione a carico dell' Pt_1
In ordine all'assegno di mantenimento, esaminata la documentazione reddituale in atti, il Tribunale rilevava la sussistenza delle condizioni per riconoscere, in favore della una somma pari ad euro 150,00, risultando la stessa Pt_2
sprovvista di redditi propri e percependo, invece, il LI redditi pari a circa
14.000,00 euro.
Il Tribunale, poi, determinava il regime di affidamento dei minori in quello esclusivo, valorizzando il dato relativo alle condotte violente assunte dal Pt_1
n presenza dei figli, con la conseguenza che non poteva considerarsi genitore idoneo.
Quanto, infine, al contributo per il mantenimento dei minori, il giudice di primo grado riconosceva la somma complessiva di 400,00, euro, evidenziando l'età dei figli (dieci e nove anni), il loro prevalente collocamento presso la madre e le condizioni reddituali di entrambi i coniugi.
Avverso la sentenza ha proposto appello eccependo Parte_1 preliminarmente la nullità della sentenza per inesistenza della notifica dell'atto introduttivo1.
5 A sostegno del motivo di appello, ha dedotto di non aver mai ricevuto avviso della notificazione, non avendo avuto comunicazione attestante l'avvenuto deposito presso la casa comunale, con la conseguenza che il procedimento di notificazione non può dirsi perfezionato, non avendo raggiunto la sua sfera di conoscenza. Ha, inoltre, precisato, da un lato, di lavorare dall'alba fino a sera, con la conseguenza che non si trovava in casa al momento della notifica e, dall'altro lato, di coabitare presso l'indirizzo cui è stato notificato l'atto unitamente al coniuge, con la quale ha un rapporto fortemente conflittuale2.
Nel merito, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto, a suo carico, l'addebito della separazione, fondato, a suo dire erroneamente, esclusivamente sulle dichiarazioni rese dalla senza Pt_2 neppure disporre l'ascolto dei minori.
Ha ulteriormente dedotto che la causa della crisi coniugale deve individuarsi nelle condotte aggressive3 tenute dalla a seguito della mancata Pt_2
intestazione di un immobile acquistato dalla madre dell Pt_1
Sotto altro profilo, l'odierno appellante ha censurato la sentenza impugnata, altresì, nella parte in cui ha riconosciuto, in favore dell' l'assegno di Pt_2
mantenimento pur in assenza dei presupposti richiesti dalla legge, svolgendo la stessa attività lavorativa come badante.
non essendoci alcun collegamento tra il soggetto della notifica e il destinatario, quest'ultimo non può mai venire a conoscenza dell'atto notificato. Il LI non è stato mai messo a conoscenza del procedimento in corso. Né ha mai ricevuto comunicazione attestante l'avvenuto deposito presso la casa comunale (…)>>.
6 Quanto al regime di affidamento determinato dal Tribunale, il HI l' ne Pt_1
ha contestato la ragionevolezza, deducendo l'abnormità della scelta del regime di affidamento esclusivo, non avendo il Tribunale, da un lato, vagliato concretamente l'idoneità genitoriale dello stesso e, dall'altro, disposto l'ascolto dei minori al fine di acquisire un quadro più verosimile della situazione familiare, considerato che l'episodio riferito dalla (collocato nell'anno Pt_2
2021) è, comunque, troppo risalente nel tempo.
L'appellante ha chiesto, pertanto, che venga disposto l'affidamento condiviso dei minori “con collocamento prevalente presso l'abitazione coniugale consentendo alla madre il più ampio diritto di visita sui propri figli, nonché la possibilità di tenerli con sé ogni qualvolta lo vorrà, il tutto previo congruo preavviso al SI. >> e, di conseguenza, il riconoscimento Parte_1
dell'obbligo, a carico dell' a corrispondere euro 200,00, mensili a titolo Pt_2
di mantenimento dei figli (cfr. conclusioni dell'atto di appello).
In via subordinata, ha chiesto, in ogni caso - ferma la revoca dell'assegno di mantenimento - la riduzione ad euro 150,00 (ciascuno) del contributo al mantenimento dei figli.
Il PG ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
Nel giudizio di appello, si è costituita contestando, Parte_2
preliminarmente, le avverse argomentazione in ordine alla pretesa inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio, deducendone la piena regolarità <avendo l'Ufficiale, e per come “risulta dagli atti”, correttamente eseguito tutte le fasi della notificazione previste dall'art.
140 c.p.c., depositando copia del ricorso per separazione giudiziale presso la
Casa Comunale di Catanzaro, affiggendo avviso del relativo deposito alla porta dell'abitazione, dando notizia dell'effettuato deposito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e restituendo infine la stessa al mittente dopo la compiuta giacenza a seguito del decorso del termine di dieci giorni>>
Nel merito contestava punto per punto l'avverso gravame del quale chiedeva il rigetto.
7 In punto di addebito, poneva in rilievo che il riferito episodio di violenza costituiva circostanza documentalmente verificabile, essendo emerso, dalle relazioni di polizia allegate, il riscontro di segni di violenza (i poliziotti stessi avevano, infatti, notato un “rossore sul collo” della . Pt_2
In ordine all'assegno di mantenimento, l'odierna appellata assumeva di non aver mai negato la produzione di redditi ma che in ragione della loro esiguità erano sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento.
Quanto, infine, alla determinazione del regime di affidamento, evidenziava la ragionevolezza della decisione del Tribunale, considerate che le condotte violente dell' si erano sempre verificate alla presenza dei minori. Pt_1
All'udienza del 26.9.2024, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note, le parti depositavano note di conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
Emerge dall'esame degli di causa che il procedimento notificatorio di primo grado ha avuto luogo ex art. 140 c.p.c.
Orbene, appare opportuno premettere che la notifica di un atto ai sensi dell'art. 140 c.p.c. richiede il compimento di tre formalità: - il deposito di copia dell'atto nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi: - l'affissione dell'avviso dell'eseguito deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario: - l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento, contenente la "notizia" del deposito dell'atto nella casa comunale.
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui prevedeva che la notifica si perfezionasse, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione, è necessario, affinchè tale tipo di notificazione possa ritenersi legittimamente effettuata, avere prova
(non già della consegna ma) del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova è raggiunta a
8 mezzo della produzione dell'avviso di ricevimento che è dunque parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario ( cfr., ex plurimis, Cass. n. 25351/2020).
Nel caso di specie, dall'esame degli atti processuali emerge che l'ufficiale giudiziario, non avendo rinvenuto il destinatario, né altre persone atte alla ricezione, ha depositato la copia del ricorso di primo grado presso la casa comunale, ha affisso l'avviso del deposito alla porta dell'abitazione del destinatario, , ed ha spedito l'avviso del deposto dell'atto presso la Parte_1
casa comunale al destinatario con raccomandata r.r.
Tuttavia dal prodotto avviso di ricevimento correlato alla raccomandata informativa non emergono elementi dai quali poter concretamente ed oggettivamente rilevare che detta raccomandata sia effettivamente giunta al recapito del destinatario ( e cioè che vi sia stato l'accesso dell'agente postale presso il domicilio del destinatario) e le ragioni della mancata consegna, sulla cui base poter ritenere che la notifica si sia perfezionata per compiuta giacenza a seguito del deposito della raccomandata informativa presso l'ufficio postale.
Il giudizio di primo grado si è pertanto svolto in assenza di integrità del contraddittorio essendo stata erroneamente ritenuta e dichiarata la contumacia dell'odierno appellante sulla base di una notifica nulla, per le ragioni poc'anzi precisate, dell'atto introduttivo del giudizio.
Consegue, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., la declaratoria della rilevata nullità e la rimessione degli atti al primo giudice.
La definizione in rito del giudizio giustifica la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Pt_2
avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 240/2024 del
[...]
26.1.2024, con l'intervento del P.G., ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
9 - dichiara la nullità della notifica dell'atto introduttivo di primo grado;
- dispone la rimessione degli atti al Tribunale di Catanzaro;
- compensa interamente tra le parti le spese del grado
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Prima Sezione
Civile, tenutasi da remoto il 5.11.2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così nell'atto di appello: <Nel caso in esame non ci si trova dinnanzi ad una notifica nulla, ovverossia una notifica dove vengono violate le regole relative alla persona alla quale deve essere consegnata la copia, e più in generale le regole del procedimento di notificazione, o quando vi è incertezza assoluta sulla persona che ha preso la copia o sulla data;
bensì dinnanzi all'inesistenza della notifica. Tale vizio non è disciplinato dalla legge ma individuato dalla dottrina e giurisprudenza nelle ipotesi più gravi in cui non è possibile individuare alcun collegamento tra il destinatario dell'atto e il soggetto o luogo presso il quale esso è notificato. Nel caso in esame l'atto è insanabile in quanto non ha raggiunto il suo scopo. Nel caso in esame ci si trova dinnanzi ad una notifica inesistente, che non può mai essere sanata perché 2 Così nell'atto di appello: <Nell'occasione della notifica del ricorso per separazione coniugi, il non era presso la propria abitazione, dove invece risiede stabilmente la moglie e Pt_1 quindi l'atto è stato notificato ai sensi dell'art. 140 C.P.C. Tuttavia, l'odierno appellante non ha mai rinvenuto alcun avviso e per effetto non ha potuto esperire le attività necessarie per il ritiro dell'atto stesso. Orbene ci si trova dinnanzi ad una situazione alquanto controversa e particolare. L'atto viene notificato presso la residenza dell'odierno appellante ove abita anche la propria moglie con la quale il rapporto è particolarmente complesso. Fra i coniugi, come emerge dalla sentenza oggi impugnata vi è della litigiosità sfociata anche con l'intervento delle forze dell'ordine. Il rapporto coniugale, seppur gli stessi abitano sotto lo stesso tetto è compromesso (…)>>. 3 Così nell'atto di appello: <Più volte il SI. è stato costretto a rivolgersi alle Parte_1 forze dell'ordine in quanto veniva minacciato dalla moglie. In particolare, in una circostanza il 29 ottobre 2023 la stessa gettava addosso al ricorrente dell'acido e solo per circostanze fortuite la vicenda non ha avuto contorni diversi. Nella circostanza indicata intervenivano i
Carabinieri della stazione di Catanzaro>>.