Articolo 10 della Legge 20 ottobre 1960, n. 1233
Articolo 9Articolo 11
Versione
18 novembre 1960
Art. 10.
Per la determinazione del valore dei terreni e dei manufatti da espropriare od occupare, si terra' unicamente conto del loro valore venale al tempo dell'espropriazione o dell'occupazione, astrazione fatta dalla possibilita' della loro utilizzazione industriale e con esclusione di qualsiasi incremento di valore che siasi verificato o che possa verificarsi, sia direttamente sia indirettamente, in dipendenza di opere pubbliche, costruite o progettate nel Porto o zona industriale, o di piani attinenti alla zona medesima.
Entrata in vigore il 18 novembre 1960