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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1261/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EL ER, Presidente
MICELI AR, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3985/2024 depositato il 05/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Via Notarbartolo 17 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Palermo - Via Emanuele Morselli 2 90139 Palermo PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 140/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez.
4 e pubblicata il 09/01/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210105864958000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 224/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto d'impugnazione è la sentenza n. 140/2024, emessa in data 15.12.2023 e depositata il
09.01.2024, resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Palermo, sez. IV, che ha rigettato il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 s.r.l. per l'annullamento della cartella di pagamento n. 29620210105864958000, notificata in data 23.05.2022 dall' Agenzia delle Entrate-IO, in qualità di Agente della IO per la Provincia di Palermo, relativa alla pretesa tributaria della Regione
Siciliana inerente alla tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2018, per l'importo complessivo di
€ 8.305,04.
La Ricorrente_1 S.r.l. ha proposto appello nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-IO e della Regione Siciliana – Assessorato Economia, Dipartimento Finanze, avverso la sentenza n. 140/2024.
Con l'impugnazione proposta, la società ha chiesto la riforma integrale della decisione impugnata e l'accoglimento del presente appello, con conseguente condanna delle controparti alla rifusione delle spese processuali, relative sia al presente che al precedente grado di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate - IO si è costituita in giudizio depositando proprie controdeduzioni con le quali ha reiterato il proprio difetto di legittimazione passiva.
E, invero, ADER dichiara di non accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti al merito della vicenda per cui è causa, stante, per l'appunto, la propria carenza di legittimazione passiva. La società, infatti, ha impugnato la sentenza resa in primo grado e, contestualmente, eccepito la nullità della cartella di pagamento, formulando contestazioni attinenti esclusivamente ad attività espletate dal creditore-ente impositore.
Pertanto, l'Agente della IO chiede a questa Corte: nel merito, di rigettare l'appello e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 140/2024 pronunciata dalla
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo il 15.12.2023, depositata in segreteria in data
9.1.2024, atteso che la motivazione è del tutto corretta e coerente in ogni argomentazione logico- giuridica;
in via subordinata,
e nell'ipotesi in cui la Corte dovesse accogliere le istanze di parte appellante, condannare l'Ente impositore (Reg. Sicilia – Ass. Econ. Dip. Fin. e cred. Serv. 2 Tasse Auto) a rimborsare ad AdER, le somme di cui la medesima potrebbe essere gravata in dipendenza del presente giudizio, atteso che, ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n. 112/1999, non può rispondere delle conseguenze della lite.
La Regione Sicilia, nonostante la regolare notifica dell'appello, non si è costituita in giudizio.
La Corte, all'udienza del 26 gennaio 2026, ha posto in decisione la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Ricorrente_1 s.r.l. ha per oggetto sociale l'esercizio di officine meccaniche per il lavaggio, la revisione, la riparazione di autoveicoli e motoveicoli, per rettifiche motori, per la costruzione di pezzi meccanici e di carrozzeria e la produzione di motori nuovi e/o rigenerati ed il commercio con vendita al pubblico di autoveicoli nuovi e/o usati, come si evince dalla visura camerale (cfr. allegato 1).
La società è stata destinataria di una cartella di pagamento, notificata a mezzo PEC in data 23.05.2022 da
Agenzia delle entrate-IO - Agente della IO per la Provincia di Palermo – con la quale veniva richiesto, per conto della Regione Sicilia, il pagamento dell'importo complessivo di €. 8.305,04 a titolo di tassa automobilistica relativa all'anno d'imposta 2018.
Con riguardo al merito della sentenza oggi impugnata, la società appellante lamenta preliminarmente che la decisione si basa su elementi del tutto inesatti.
Infatti, il Giudice di prime cure ha rigettato il ricorso ritenendo che la società non avesse provato di avere comunicato all'ACI, (con raccomandata con a.r. o, comunque, in modo equipollente da cui risulti una data certa) la ricezione delle auto per la rivendita ai fini dell'interruzione delle tasse automobilistiche, prevista dall'art.5 commi 43 e 44 del D.L. 953/82 convertito nella legge 53/83, e, ancora, che la stessa società non avesse provato di avere trascritto la vendita di esse. Di conseguenza, ha ritenuto che la predetta società non potesse essere ritenuta esonerata dal pagamento delle tasse maturate successivamente a tale rivendita ex legge 53/83 art.5 comma 32.
A parere dell'appellante, tutto ciò è palesemente inesatto, visto che la ricorrente ha presentato le richieste di esenzione bolli per l'anno 2018 presso la delegazione PRA di Palermo (codice
00UFFPA000000058) allegando sia i veicoli presi in carico che i veicoli rimessi in circolazione, oltre le ricevute di pagamento per i diritti fissi intestati direttamente alla Regione Siciliana.
Di conseguenza, ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento per difetto di motivazione e di legittimazione passiva della Ricorrente_1 S.r.l.
L'appello è fondato.
La Legge Regionale n.16 dell'11/08/2015 dispone, per quanto qui interessa:
Art.1) Dall'1 gennaio 2016 è istituita in Sicilia la tassa automobilistica regionale. Dalla stessa data cessa l'applicazione della tassa automobilistica erariale. Le attività inerenti alle funzioni previste in materia di tasse automobilistiche, il cui presupposto di imposta e' maturato sino al 31 dicembre 2015, ovvero sino alla scadenza di pagamento del 31 gennaio 2016, restano di competenza dell'amministrazione finanziaria statale;
Art.2) 1. Il presupposto d'imposta, la misura della tassa, i soggetti passivi e le modalità applicative restano disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni;
2. La tassa automobilistica è frazionabile in relazione al periodo di possesso annuo. Con regolamento di esecuzione, emanato dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, sono disciplinate le relative modalità applicative;
Art.3) A decorrere dalla data di cui all'art. 1, le funzioni relative alla riscossione, all'accertamento, al recupero, ai rimborsi, all'applicazione delle sanzioni, al contenzioso amministrativo sono attribuite alla Regione che le esercita, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n.418, tramite apposita convenzione da stipularsi con l'Agenzia delle entrate o con l'Agente della riscossione della
Regione ovvero con altro ente pubblico non economico operante e con esperienza pluriennale nel settore. In base a tali disposizioni la Regione Siciliana, a far data dal 01/01/2016, è competente territorialmente per la tassa automobilistica regionale e la tassa di circolazione regionale dovute dai residenti intestatari di veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico.
La richiamata L.R. n.16/2015 non ha modificato il regime di sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica per le imprese autorizzate al commercio di veicoli, quale disciplinato dall'art.5, comma
44, del D.Lgs. n.953/1982, convertito, con modificazioni, nella Legge n.53/1983.
Tuttavia, dopo l'entrata in vigore della L.R. n.16/2015, la stessa Regione Siciliana ha fornito proprie specifiche indicazioni circa le modalità che le imprese autorizzate, o comunque abilitate, dal commercio dei veicoli consegnati per la rivendita, devono porre in essere al fine di comunicare i dati relativi alle sospensioni dall'obbligo di pagamento della tassa automobilistica ai sensi dall'art.5, comma 44, del D.Lgs. n.953/1982, convertito, con modificazioni, nella Legge n.53/1983.
Con tali indicazioni la Regione Siciliana ha espressamente richiesto che gli elenchi quadrimestrali comprendenti i veicoli a loro consegnati per la rivendita siano trasmessi mediante il software “Rivendi” reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, ovvero direttamente presso una delle sedi territoriali dell'ACI.
Ora, è evidente che tali modalità (stabilite nell'esercizio delle funzioni attribuite alla Regione Siciliana dall'art.3 della L.R. n.16/2015) abbiano sostituito ad ogni effetto la forma (lettera raccomandata a/r) di trasmissione degli stessi elenchi che era prevista dall'art.5, comma 44, del D.Lgs. n.953/1982, convertito, con modificazioni, nella Legge n.53/1983.
Le imprese autorizzate o abilitate al commercio di veicoli, al fine di ottenere la sospensione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica per i mezzi consegnati per la rivendita, sono, pertanto, tenute a comunicare, con cadenza quadrimestrale, l'elenco dei veicoli presi in carico per la rivendita, nonché di quelli successivamente venduti o radiati.
A tale scopo, devono trasmettere i dati relativi alle sospensioni dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica per i veicoli presi in carico, nonché i dati dei mezzi scaricati, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 1983,
n. 53.
In base alle disposizioni normative e alle indicazioni dell'Ente impositore, gli elenchi devono essere inviati su supporto informatico nei mesi di maggio, settembre e gennaio, rispettivamente per il primo, secondo e terzo quadrimestre. La consegna può avvenire anche presso una delle sedi territoriali dell'ACI.
Per ciascun veicolo per il quale viene richiesta la sospensione del tributo, è dovuto il pagamento di un diritto fisso, la cui attestazione deve essere allegata all'elenco trasmesso.
Ebbene, dalla documentazione depositata agli atti del fascicolo processuale emerge che la società ricorrente, in qualità di impresa autorizzata al commercio di veicoli, ha provveduto tempestivamente alla presentazione, presso le competenti Delegazioni ACI, delle formali istanze di esenzione, come comprovato dai timbri apposti dal funzionario responsabile del PRA.
Tali comunicazioni risultano complete di tutti i dati richiesti dalla normativa vigente e corredate dalle attestazioni di pagamento del diritto fisso dovuto per ciascun veicolo, assolvendo così integralmente l'onere posto a carico della società per l'ottenimento del beneficio richiesto.
La ricorrente ha, pertanto, legittimamente fruito della sospensione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 953/1982, convertito dalla legge n. 53/1983.
Nulla in proposito è stato contestato dalla Regione Sicilia, che è rimasta contumace nel presente giudizio.
Per le suesposte considerazioni, in riforma della sentenza di primo grado, l'originario ricorso della Ricorrente_1
S.r.l. deve essere accolto e l'impugnata cartella di pagamento deve essere annullata.
Le spese dei due gradi del giudizio seguono la soccombenza e debbono essere poste a carico dell'ente impositore, Regione Siciliana, così come liquidate nel dispositivo.
Considerata la legittimità e regolarità dell'attività di riscossione, debbono essere, invece, compensate le spese dei due gradi del giudizio quanto ai rapporti processuali tra l'agente della riscossione ed ognuna delle altre due parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie l'originario ricorso proposto dalla Ricorrente_1 S.r.l., annullando la cartella di pagamento impugnata.
Condanna la Regione Siciliana al pagamento in favore dell'appellante delle spese del primo e del secondo grado di giudizio, liquidate in euro 800,00, oltre accessori di legge, per il primo ed in euro 1.000,00, oltre accessori di legge, per il secondo.
Compensa le spese dei due gradi del giudizio quanto ai rapporti processuali tra Agenzia delle Entrate-
IO ed ognuna delle altre due parti.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 26 gennaio 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
RI LI DO LA
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EL ER, Presidente
MICELI AR, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3985/2024 depositato il 05/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Via Notarbartolo 17 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Palermo - Via Emanuele Morselli 2 90139 Palermo PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 140/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez.
4 e pubblicata il 09/01/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210105864958000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 224/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto d'impugnazione è la sentenza n. 140/2024, emessa in data 15.12.2023 e depositata il
09.01.2024, resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Palermo, sez. IV, che ha rigettato il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 s.r.l. per l'annullamento della cartella di pagamento n. 29620210105864958000, notificata in data 23.05.2022 dall' Agenzia delle Entrate-IO, in qualità di Agente della IO per la Provincia di Palermo, relativa alla pretesa tributaria della Regione
Siciliana inerente alla tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2018, per l'importo complessivo di
€ 8.305,04.
La Ricorrente_1 S.r.l. ha proposto appello nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-IO e della Regione Siciliana – Assessorato Economia, Dipartimento Finanze, avverso la sentenza n. 140/2024.
Con l'impugnazione proposta, la società ha chiesto la riforma integrale della decisione impugnata e l'accoglimento del presente appello, con conseguente condanna delle controparti alla rifusione delle spese processuali, relative sia al presente che al precedente grado di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate - IO si è costituita in giudizio depositando proprie controdeduzioni con le quali ha reiterato il proprio difetto di legittimazione passiva.
E, invero, ADER dichiara di non accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti al merito della vicenda per cui è causa, stante, per l'appunto, la propria carenza di legittimazione passiva. La società, infatti, ha impugnato la sentenza resa in primo grado e, contestualmente, eccepito la nullità della cartella di pagamento, formulando contestazioni attinenti esclusivamente ad attività espletate dal creditore-ente impositore.
Pertanto, l'Agente della IO chiede a questa Corte: nel merito, di rigettare l'appello e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 140/2024 pronunciata dalla
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo il 15.12.2023, depositata in segreteria in data
9.1.2024, atteso che la motivazione è del tutto corretta e coerente in ogni argomentazione logico- giuridica;
in via subordinata,
e nell'ipotesi in cui la Corte dovesse accogliere le istanze di parte appellante, condannare l'Ente impositore (Reg. Sicilia – Ass. Econ. Dip. Fin. e cred. Serv. 2 Tasse Auto) a rimborsare ad AdER, le somme di cui la medesima potrebbe essere gravata in dipendenza del presente giudizio, atteso che, ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n. 112/1999, non può rispondere delle conseguenze della lite.
La Regione Sicilia, nonostante la regolare notifica dell'appello, non si è costituita in giudizio.
La Corte, all'udienza del 26 gennaio 2026, ha posto in decisione la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Ricorrente_1 s.r.l. ha per oggetto sociale l'esercizio di officine meccaniche per il lavaggio, la revisione, la riparazione di autoveicoli e motoveicoli, per rettifiche motori, per la costruzione di pezzi meccanici e di carrozzeria e la produzione di motori nuovi e/o rigenerati ed il commercio con vendita al pubblico di autoveicoli nuovi e/o usati, come si evince dalla visura camerale (cfr. allegato 1).
La società è stata destinataria di una cartella di pagamento, notificata a mezzo PEC in data 23.05.2022 da
Agenzia delle entrate-IO - Agente della IO per la Provincia di Palermo – con la quale veniva richiesto, per conto della Regione Sicilia, il pagamento dell'importo complessivo di €. 8.305,04 a titolo di tassa automobilistica relativa all'anno d'imposta 2018.
Con riguardo al merito della sentenza oggi impugnata, la società appellante lamenta preliminarmente che la decisione si basa su elementi del tutto inesatti.
Infatti, il Giudice di prime cure ha rigettato il ricorso ritenendo che la società non avesse provato di avere comunicato all'ACI, (con raccomandata con a.r. o, comunque, in modo equipollente da cui risulti una data certa) la ricezione delle auto per la rivendita ai fini dell'interruzione delle tasse automobilistiche, prevista dall'art.5 commi 43 e 44 del D.L. 953/82 convertito nella legge 53/83, e, ancora, che la stessa società non avesse provato di avere trascritto la vendita di esse. Di conseguenza, ha ritenuto che la predetta società non potesse essere ritenuta esonerata dal pagamento delle tasse maturate successivamente a tale rivendita ex legge 53/83 art.5 comma 32.
A parere dell'appellante, tutto ciò è palesemente inesatto, visto che la ricorrente ha presentato le richieste di esenzione bolli per l'anno 2018 presso la delegazione PRA di Palermo (codice
00UFFPA000000058) allegando sia i veicoli presi in carico che i veicoli rimessi in circolazione, oltre le ricevute di pagamento per i diritti fissi intestati direttamente alla Regione Siciliana.
Di conseguenza, ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento per difetto di motivazione e di legittimazione passiva della Ricorrente_1 S.r.l.
L'appello è fondato.
La Legge Regionale n.16 dell'11/08/2015 dispone, per quanto qui interessa:
Art.1) Dall'1 gennaio 2016 è istituita in Sicilia la tassa automobilistica regionale. Dalla stessa data cessa l'applicazione della tassa automobilistica erariale. Le attività inerenti alle funzioni previste in materia di tasse automobilistiche, il cui presupposto di imposta e' maturato sino al 31 dicembre 2015, ovvero sino alla scadenza di pagamento del 31 gennaio 2016, restano di competenza dell'amministrazione finanziaria statale;
Art.2) 1. Il presupposto d'imposta, la misura della tassa, i soggetti passivi e le modalità applicative restano disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni;
2. La tassa automobilistica è frazionabile in relazione al periodo di possesso annuo. Con regolamento di esecuzione, emanato dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, sono disciplinate le relative modalità applicative;
Art.3) A decorrere dalla data di cui all'art. 1, le funzioni relative alla riscossione, all'accertamento, al recupero, ai rimborsi, all'applicazione delle sanzioni, al contenzioso amministrativo sono attribuite alla Regione che le esercita, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n.418, tramite apposita convenzione da stipularsi con l'Agenzia delle entrate o con l'Agente della riscossione della
Regione ovvero con altro ente pubblico non economico operante e con esperienza pluriennale nel settore. In base a tali disposizioni la Regione Siciliana, a far data dal 01/01/2016, è competente territorialmente per la tassa automobilistica regionale e la tassa di circolazione regionale dovute dai residenti intestatari di veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico.
La richiamata L.R. n.16/2015 non ha modificato il regime di sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica per le imprese autorizzate al commercio di veicoli, quale disciplinato dall'art.5, comma
44, del D.Lgs. n.953/1982, convertito, con modificazioni, nella Legge n.53/1983.
Tuttavia, dopo l'entrata in vigore della L.R. n.16/2015, la stessa Regione Siciliana ha fornito proprie specifiche indicazioni circa le modalità che le imprese autorizzate, o comunque abilitate, dal commercio dei veicoli consegnati per la rivendita, devono porre in essere al fine di comunicare i dati relativi alle sospensioni dall'obbligo di pagamento della tassa automobilistica ai sensi dall'art.5, comma 44, del D.Lgs. n.953/1982, convertito, con modificazioni, nella Legge n.53/1983.
Con tali indicazioni la Regione Siciliana ha espressamente richiesto che gli elenchi quadrimestrali comprendenti i veicoli a loro consegnati per la rivendita siano trasmessi mediante il software “Rivendi” reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, ovvero direttamente presso una delle sedi territoriali dell'ACI.
Ora, è evidente che tali modalità (stabilite nell'esercizio delle funzioni attribuite alla Regione Siciliana dall'art.3 della L.R. n.16/2015) abbiano sostituito ad ogni effetto la forma (lettera raccomandata a/r) di trasmissione degli stessi elenchi che era prevista dall'art.5, comma 44, del D.Lgs. n.953/1982, convertito, con modificazioni, nella Legge n.53/1983.
Le imprese autorizzate o abilitate al commercio di veicoli, al fine di ottenere la sospensione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica per i mezzi consegnati per la rivendita, sono, pertanto, tenute a comunicare, con cadenza quadrimestrale, l'elenco dei veicoli presi in carico per la rivendita, nonché di quelli successivamente venduti o radiati.
A tale scopo, devono trasmettere i dati relativi alle sospensioni dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica per i veicoli presi in carico, nonché i dati dei mezzi scaricati, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 1983,
n. 53.
In base alle disposizioni normative e alle indicazioni dell'Ente impositore, gli elenchi devono essere inviati su supporto informatico nei mesi di maggio, settembre e gennaio, rispettivamente per il primo, secondo e terzo quadrimestre. La consegna può avvenire anche presso una delle sedi territoriali dell'ACI.
Per ciascun veicolo per il quale viene richiesta la sospensione del tributo, è dovuto il pagamento di un diritto fisso, la cui attestazione deve essere allegata all'elenco trasmesso.
Ebbene, dalla documentazione depositata agli atti del fascicolo processuale emerge che la società ricorrente, in qualità di impresa autorizzata al commercio di veicoli, ha provveduto tempestivamente alla presentazione, presso le competenti Delegazioni ACI, delle formali istanze di esenzione, come comprovato dai timbri apposti dal funzionario responsabile del PRA.
Tali comunicazioni risultano complete di tutti i dati richiesti dalla normativa vigente e corredate dalle attestazioni di pagamento del diritto fisso dovuto per ciascun veicolo, assolvendo così integralmente l'onere posto a carico della società per l'ottenimento del beneficio richiesto.
La ricorrente ha, pertanto, legittimamente fruito della sospensione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 953/1982, convertito dalla legge n. 53/1983.
Nulla in proposito è stato contestato dalla Regione Sicilia, che è rimasta contumace nel presente giudizio.
Per le suesposte considerazioni, in riforma della sentenza di primo grado, l'originario ricorso della Ricorrente_1
S.r.l. deve essere accolto e l'impugnata cartella di pagamento deve essere annullata.
Le spese dei due gradi del giudizio seguono la soccombenza e debbono essere poste a carico dell'ente impositore, Regione Siciliana, così come liquidate nel dispositivo.
Considerata la legittimità e regolarità dell'attività di riscossione, debbono essere, invece, compensate le spese dei due gradi del giudizio quanto ai rapporti processuali tra l'agente della riscossione ed ognuna delle altre due parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie l'originario ricorso proposto dalla Ricorrente_1 S.r.l., annullando la cartella di pagamento impugnata.
Condanna la Regione Siciliana al pagamento in favore dell'appellante delle spese del primo e del secondo grado di giudizio, liquidate in euro 800,00, oltre accessori di legge, per il primo ed in euro 1.000,00, oltre accessori di legge, per il secondo.
Compensa le spese dei due gradi del giudizio quanto ai rapporti processuali tra Agenzia delle Entrate-
IO ed ognuna delle altre due parti.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 26 gennaio 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
RI LI DO LA